CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE PER L’EDILIZIA

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000

 

Addì 16 gennaio 2003 in Reggio Emilia

 

tra

 

l’Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia - Collegio Costruttori Edili rappresentata dal Presidente del Collegio stesso Geom. Ferruccio Grisendi, assistito dal dr. Alessandro Parma e dal geom. Adelbruno Marconi

 

e

 

la FENEAL-UIL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Marco Morisi,

la FILCA-CISL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Rosario Cosma,

la FILLEA-CGIL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Matteo Alberini e da Sig. Davide Mariotti

 

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro 4 maggio 1998 ed integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per l’industria delle costruzioni edili ed affini, da valere per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

 

1.         ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 e dall’art. 2 del D.L.25 marzo 1997n.67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, l’EET sarà correlato ai seguenti indicatori:

  1. importo complessivo di aggiudicazione degli appalti pubblici e valore economico complessivo degli oneri di urbanizzazione nella provincia di Reggio Emilia (dati rilevabili da sistema informativo SITAR della Regione Emilia Romagna, dal rapporto annuale “ Mercato delle Costruzioni “ del CRESME, dal rapporto semestrale sugli appalti di QUASAP e dai bilanci comunali della provincia di Reggio Emilia);
  2. numero delle ore lavorate e denunciate in Cassa Edile, con particolare riferimento alle Imprese a cui si applica il presente accordo;
  3. numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria riferite al settore edile, rilevabile presso l’INPS e la Cassa Edile con particolare riferimento alle imprese a cui si applica il presente accordo.

Entro il mese di dicembre di ogni anno le parti si incontreranno per verificare i risultati degli indicatori riferiti all’anno edile (1 ottobre/30 settembre) immediatamente precedente e per confrontarli con i valori medi che i medesimi indicatori hanno avuto nei 4 anni edili precedenti.

Verrà costituita, presso la Cassa Edile, una banca dati che opportunamente aggiornata faciliti il compito della verifica annua di cui sopra.

Per giudicare negativo o positivo il dato complessivo dei parametri sopradescritti, si conviene di dare un peso percentuale del 70% al parametro a); del 15% al parametro b); del 15% al parametro c);

Si riporta di seguito la scala degli obiettivi al cui conseguimento farà seguito l’erogazione del premio.

Risultato degli indicatori riferito ai valori medi di cui al comma 3 dell’Art. 1

Valore economico dell’EET

Da 75% a 100%

Misura massima stabilita dall’accordo nazionale 29-01-2002

Da 70% a 75%

80% della misura massima di cui sopra

Fino a 70%

Verifica congiunta delle cause e definizione conseguente circa l’erogabilità dell’EET o l’ammontare dello stesso

 

Per il 2003, a decorrere dal mese di gennaio, in attesa della verifica di cui sopra e delle determinazioni conseguenti, verranno erogate a titolo di acconto dell’EET le seguenti somme mensili (pari alla misura massima del valore del premio) riproporzionate sulle ore effettivamente retribuite:

Livello

Categoria

Importo mensile

Importo orario

7

Quadri e impiegati di 1° super

€ 109,69

 

6

Impiegati di 1°

€ 98,72

 

5

Impiegati di 2°

€ 82,27

 

4

Impiegati e operai di 4° livello

€ 76,78

€ 0,44

3

Impiegati di 3° e operai specializzati

€ 71,30

€ 0,41

2

Impiegati di 4° e operai qualificati

€ 64,17

€ 0,37

1

Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni

€ 54,84

€ 0,32

 

Per il 2004 e per gli anni successivi, seppure in coerenza con gli accordi nazionali e compatibilmente con le verifiche di fine anno con le determinazioni conseguenti, gli acconti mensili dell’EET ( pari alla misura massima del valore del premio) saranno i seguenti:

Livello

Categoria

Importo mensile

Importo orario

7

Quadri e impiegati di 1° super

€ 139,60

 

6

Impiegati di 1°

€ 125,64

 

5

Impiegati di 2°

€ 104,70

 

4

Impiegati e operai di 4° livello

€ 97,72

€ 0,56

3

Impiegati di 3° e operai specializzati

€ 90,74

€ 0,52

2

Impiegati di 4° e operai qualificati

€ 81,67

€ 0,47

1

Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni

€ 69,80

€ 0,40

  

Tali importi si intendono già comprensivi di ogni e qualsiasi incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di Legge.

Fermi restando i vincoli posti dal CCNL, la struttura dell’EET potrà essere integrata o modificata in occasione delle verifiche di fine anno in considerazione del carattere sperimentale di tale struttura di indicatori.

 

2.   INDENNITA’ TRASPORTO

L’indennità prevista all’art. 7 del precedente Contratto Integrativo Provinciale assumerà i seguenti valori lordi giornalieri:

Dal 1 gennaio 2003 € 1,42

Dal 1 gennaio 2005 € 1,48

 

3.   INDENNITA’ GIORNALIERA DI DISAGIO

I nuovi valori dell’indennità giornaliera di disagio di cui all’art.8 del Contratto Integrativo Provinciale vengono di seguito elencati in relazione alle diverse fasce chilometriche.

 

dal 01-01-2003

dal 01-01-2005

Da 6 km fino a 12 km

€ 1,31

€ 1,37

Oltre 12 km fino a 18 km

€ 1,99

€ 2,08

Oltre 18 km fino a 25 km

€ 2,67

€ 2,79

Oltre 25 km

€ 4,43

€ 4,63

 

 

4.   TRASFERTA

Si riportano di seguito i nuovi valori dell’indennità giornaliera di trasferta in relazione alle singole fasce chilometriche

 

dal 01-01-2003

dal 01-01-2005

Da 6 km fino a 12 km

€ 1,31

€ 1,36

Oltre 12 km fino a 18 km

€ 1,99

€ 2,08

Oltre 18 km fino a 25 km

€ 2,67

€ 2,79

Oltre 25 km fino a 45 km

€ 4,43

€ 4,63

Oltre 45 km fino a 65 km

€ 6,25

€ 6,53

Oltre 65 km fino a 100 km

€ 7,95

€ 8,31

Oltre 100 km

€ 11,36

€ 11,88

Oltre 100 km con pernottamento

€ 15,34

€ 16,03

 

Si stabilisce inoltre che dal 1° gennaio 2003 la percentuale di rimborso rispetto alle tariffe ACI spettante ai lavoratori in trasferta, che utilizzino il proprio mezzo per recarsi al lavoro, attualmente pari al 55%, viene elevata al 60%.

 

5.   INDENNITA’ ATTREZZI

Il nuovo valore lordo annuo dell’indennità attrezzi è il seguente:

dal 1° gennaio 2003   €17,04

dal 1° gennaio 2005   €17,82

 

6.   MENSA

Fermo restando l’attuale percentuale dell’onere della spesa del pasto a carico dell’Impresa e del lavoratore (3/4 e 1/4), i nuovi valori dell’indennità sostitutiva di mensa sono i seguenti:

€ 3,45 dal 1° gennaio 2003

€ 3,75 dal 1° gennaio 2005

 

7.   INFORTUNI

Così come previsto nell’accordo del 5-10-90, si conferma che in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui intervenga l’INAIL le imprese devono anticipare, alle normali scadenze di paga e unitamente alle integrazioni di loro pertinenza, le indennità a carico dell’Istituto Assicuratore.

Quanto sopra fino al momento della cessazione della indennità di invalidità temporanea erogata dal predetto Istituto Assicuratore, allorché saranno operati dalle Imprese gli eventuali conguagli.

 

8.   DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà validità e durata sino a tutto il 31 dicembre 2005, fatte salve diverse eventuali disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le Parti confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente agli accordi integrativi provinciali precedenti deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative contrattuali, pertanto provvederanno alla stesura di un Testo Unico coordinato con le normative in vigore.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori                                          FENEAL-UIL

  Affini della provincia di Reggio Emilia                                                                                                                  

 

                                                                                                          FILCA-CISL

 

 

 

FILLEA-CGIL