EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Emilia

Data stipula: 4 maggio 1998


Inizio validità: 1 maggio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Contratto territoriale per la provincia di Reggio Emilia


 Sommario

- Osservatorio
- Sicurezza
- Formazione Professionale
- Lavoro Irregolare - Contributo APE e APES
- Elemento Economico Territoriale
- Una Tantum
- Trasporto
- Indennità Giornaliera di Disagio
- Trasferta
- Mensa
- Anticipazione T.F.R.
- Indumenti di lavoro
- Accantonamenti presso la Cassa Edile
- Previdenza Integrativa
- Decorrenza e durata

Il 4.5.1998, in Reggio Emilia,

tra:

- l'Associazione Industriali della provincia di Reggio Emilia - Collegio Costruttori Edili;

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL,

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del C.C.N.L. del 5.7.1995 per l'industria delle costruzioni edili ed affini, da valere per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

Art. 1 - Osservatorio

Le Parti, richiamando quanto previsto in materia dal C.C.N.L. del 5.7.1995, convengono di costituire un Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle dinamiche del settore delle costruzioni.

Tale Osservatorio, che si avvarrà per lo svolgimento delle proprie funzioni del contributo degli Organismi Paritetici costituiti in ambito Provinciale, nonché del QUASCO, avrà il compito di analizzare ed elaborare i seguenti dati:

1) andamento degli appalti pubblici e degli investimenti privati;

2) dinamiche in atto nel sistema delle Imprese;

3) andamento del mercato del lavoro, con riferimento ai fabbisogni occupazionali e formativi. (Sommario )

Art. 2 - Sicurezza

Le parti considerano parte integrante del presente accordo l'intesa dell'1.12.1997 con la quale si è convenuto di costituire il Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) per la prevenzione degli infortuni delle Imprese Industriali edili della Provincia di Reggio Emilia, nonché il conseguente atto costitutivo.

Per il funzionamento del suddetto C.P.T. a far tempo dall'1.5.1998, si conviene un contributo a carico delle Imprese pari allo 0,30% sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 punto 3 lett. a) del C.C.N.L. del 5.7.1995 per gli operai, nonché all'art. 45 dello stesso Contratto (punto 1, 4, 5 e 6) per i Quadri e gli Impiegati.

Ad integrazione dei compiti ad oggi previsti in capo al C.P.T., si concorda che lo stesso provveda a sovraintendere alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuali mediante la stipula di convenzioni per il loro acquisto e la raccolta delle fatture di acquisto e delle ricevute di avvenuta consegna dei medesimi ai lavoratori.

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94, a parziale modifica di quanto previsto dagli artt. 88 e 89 del C.C.N.L. 5.7.1995, le Parti convengono di :

1) cumulare le 8 ore di formazione previste dall'art. 88 del C.C.N.L. alle 8 ore previste dall'art. 89 del medesimo C.C.N.L.;

2) in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 22.6.1995, elevare a 32 ore il monte ore di formazione per gli R.L.S. e/o R.L.S.T..

Le parti convengono di istituire il rappresentante territoriale dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.T.), per le imprese sino a 15 dipendenti, nelle quali non siano stati designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza.

Nelle Imprese con più di 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito della R.S.U., ove esistente, o al loro interno.

Per consentire lo svolgimento dei compiti degli R..L.S. o R.L.S.T., le Parti costituiranno un apposito fondo presso la Cassa Edile, riservandosi di definire entro giugno 1998 la percentuale di contribuzione.

Entro la stessa data le Parti concorderanno criteri e modalità di funzionamento degli R.L.S.T.. (Sommario )

Art. 3 - Formazione professionale

Le Parti concordano che la Scuola Edile organizzi corsi per la formazione teorico-pratica e di riqualificazione professionale previsti dalla Legge 196/1997, nonché per quelle prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94. (Sommario )

Art. 4 - Lavoro irregolare - Contributo APE e APES

Le Parti considerano parte integrante del presente Accordo quanto convenuto in merito in data 11.7.1994 e le relative intese applicative.

Inoltre le Parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono agli obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.

Dal 1° maggio 1998, i contributi per l'anzianità professionale edile sono determinati nella misura di cui alla tabella seguente:

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40

Ape ordinaria:

3,5%

Ape straordinaria:

1%

Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore a 40

Ape ordinaria:

5%

Ape straordinaria:

2%

Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25, punto 3 del C.C.N.L. 5.7.1995 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore).

Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., dell'art. 29 della Legge n. 341 del 1995 con un'oscillazione del 2,5%.

Le Parti verificheranno le misure di cui sopra sulla base del bilancio consuntivo della Cassa Edile relativo al periodo 01.10.1998 - 30.09.1999. (Sommario )

Art. 5 - Elemento Economico Territoriale

In attuazione degli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'Indennità Territoriale di settore per gli Operai ed il Premio di Produzione per gli Impiegati restano confermati nei valori di cui al Contratto Integrativo Provinciale 11.10.1989.

In attuazione degli artt. 39, lettera d) e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995 e degli Accordi Collettivi Nazionali 11.6.1997 e 03.7.1997, viene istituito l'Elemento Economico Territoriale, determinato sulla base dell'andamento complessivo del settore nella Provincia di Reggio Emilia, avendo riferimento i seguenti indicatori:

1) andamento occupazionale, rilevabile sulla base del numero di ore denunciate in Cassa Edile anche in relazione all'operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare;

2) andamento dell'Attività Produttiva, rilevabile da valore economico delle aggiudicazioni di appalti pubblici e dal valore economico delle concessioni edilizie.

Le Parti si incontreranno entro il 30 novembre di ogni anno del quadriennio 1998 - 2001 per verificare l'andamento degli indicatori sopra individuati, rilevati attraverso l'Osservatorio, con riferimento all'arco temporale relativo all'anno edile (01.10 - 30.09), ai fini della conferma o variazione della misura dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.).

Per il 1998, a partire dal 1° maggio, in attesa della conferma o variazione dell'E.E.T., secondo quanto stabilito al comma precedente, verranno erogate a titolo di acconto mensile le somme indicate in tabella:

Liv.

Importo Mensile

Importo Orario

7

108.679

 

6

97.811

 

5

81.509

 

4

76.075

439,74

3

70.641

408,33

2

63.577

367,50

1

54.339

314,10

Le Parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito con legge 23.5.1997 n. 135. (Sommario )

Art. 6 - Una-Tantum

Ai dipendenti in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposta, a copertura del 1° quadrimestre 1998, una somma "una tantum" di lire 250.000 (duecentocinquantamila) in due tranches (lire 125.000 (centoventicinquemila) con la retribuzione del mese di maggio 1998 e lire 125.000 (centoventicinquemila) con quella del mese di settembre 1998).

Per i rapporti di lavoro instaurati nel 1° quadrimestre 1998, l' erogazione dell'una tantum avverrà in maniera proporzionale.

Al lavoratore assunto anteriormente al 1° maggio 1998, che interrompe il rapporto di lavoro prima del 1° ottobre 1998, sarà corrisposta anche la seconda tranche.

L' una tantum non avrà alcuna incidenza sul T.F.R. e sugli istituti contrattuali in quanto nella sua determinazione si è già tenuto conto degli effetti riflessi. (Sommario )

Art. 7 - Trasporto

Il lavoratore che all'interno del comune sede dell'impresa, esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km dalla sede dell'Impresa, ha diritto ad una indennità giornaliera di trasporto pari a lire 2.500 se utilizza il proprio automezzo.

Al lavoratore che utilizza il proprio automezzo per conto dell'impresa, verranno rimborsate le spese sostenute secondo le medesime modalità di rimborso chilometrico indicate nel capitolo relativo alle Trasferte. (Sommario )

Art. 8 - Indennità Giornaliera di Disagio

Il lavoratore che, all'interno del comune sede dell'impresa, esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km dalla sede dell'impresa, ha diritto ad una indennità giornaliera di disagio nella misura sottindicata:

 

Dall'1.5.1998

Dall'1.1.2000

Da 6 Km fino a 12 Km

2.000

2.300

Oltre 12 Km fino a 18 Km

3.200

3.500

Oltre 18 Km fino a 25 Km

4.300

4.700

Oltre 25 Km

7.200

7.800

(Sommario )

Art. 9 - Trasferta È considerato in trasferta il lavoratore che opera fuori dai confini del Comune ove ha sede l' impresa e che esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km dalla sede dell'impresa.

Allo stesso è riconosciuta una indennità giornaliera di trasferta secondo la seguente tabella:

 

Dall'1.5.1998

Dall'1.1.2000

Da 6 Km fino a 12 Km

2.000

2.300

Oltre 12 Km fino a 18 Km

3.200

3.500

Oltre 18 Km fino a 25 Km

4.300

4.700

Oltre 25 Km fino a 45 Km

7.200

7.800

Oltre 45 Km fino a 65 Km

9.500

11.000

Oltre 65 Km fino a 100 Km

12.000

14.000

Oltre 100 Km

18.000

20.000

Oltre 100 Km con pernottamento

25.000

27.000

Agli Impiegati spettano gli importi sopraindicati per le distanze superiori ai 100 Km.

Inoltre il lavoratore considerato in trasferta, qualora utilizzi il proprio automezzo per recarsi al lavoro, ha diritto ad un rimborso chilometrico per la distanza Impresa/Cantiere/Impresa.

Tale rimborso è definito come segue:

- autoveicoli a Benzina:
55% della tariffa ACI - Fascia da 13 a 16 hp fiscali con percorrenza annua Km 20.000;

- autoveicoli Diesel:
55% della tariffa ACI - Fascia dai 16 ai 20 hp fiscali con percorrenza annua Km 30.000.

Per quanto sopra si fa riferimento alla tariffa ACI in vigore al 1° maggio di ogni anno. (Sommario )

Art. 10 - Mensa

La normativa prevista dai precedenti accordi provinciali viene così modificata e integrata:

1) e Imprese garantiranno il servizio mensa aziendale ai propri dipendenti sia istituendolo internamente sia attraverso convenzioni con servizi esterni.

L' onere della spesa del pasto è per 3/4 a carico dell'impresa e per 1/4 a carico del lavoratore; è totalmente a carico dell'impresa qualora il lavoratore operi in un cantiere distante non meno di 6 Km dalla sede dell'impresa e non meno di 6 Km dalla sua residenza o abituale dimora.

2) L' indennità sostitutiva di mensa viene elevata, a far data dall'1.5.1998, a lire 6.000 per ogni giornata di presenza.

Resta inteso che detta indennità viene erogata ove non esistano le condizioni per l' istituzione di un previsto servizio mensa interno ed esterno tramite convenzione. (Sommario )

Art. 11 - Anticipazione T.F.R.

La richiesta di anticipazione del T.F.R., prevista dall'art. 2120 c. c. (modificato dall'art. 1 della Legge 29.5.1982, n. 297) potrà essere presentata anche da:

1) lavoratori in stato di tossicodipendenza a cui venga concesso un periodo di aspettativa per la partecipazione a programmi terapeutici e di riabilitazione;

2) lavoratori familiari di tossicodipendenti che beneficino di un periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 85 del C.C.N.L. 5.7.1995;

3) lavoratori a cui venga concesso un periodo di aspettativa ai sensi della Legge 5.5.1992 n. 104. (Sommario )

Art. 12 - Indumenti di lavoro

Nell'ambito della periodica revisione delle assistenze e provvidenze erogate dalla Cassa Edile, le Parti convengono che il Comitato di Gestione della stessa preveda la consegna ai lavoratori operai di indumenti di lavoro appropriati. (Sommario )

Art. 13 - Accantonamenti presso la Cassa Edile

Le parti si impegnano ad esaminare, entro il 30.9.1998, il problema dell'accantonamento presso la Cassa Edile per ferie e riposi annui, anche in relazione agli effetti dell'applicazione della normativa sulle trasferte di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario )

Art. 14 - Previdenza Integrativa

Le Parti, preso atto di quanto previsto dall'Accordo Nazionale 11.6.1997 in riferimento alla costituzione di un Fondo Nazionale per la Previdenza Complementare ed il graduale superamento dell'APES, dichiarano il proprio interesse a costituire presso la Cassa Edile, verificate le ragioni giuridiche della sua fattibilità, un Fondo Provinciale che possa garantire ai lavoratori pensionandi un' integrazione delle prestazioni di APES. (Sommario )

Art. 15 - Decorrenza e durata

Il presente accordo ha le decorrenze in esso previste e avrà validità fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti confermano che tutto quanto non è stato modificato, relativamente agli Accordi Integrativi Provinciali precedenti, deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali. (Sommario )