CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE PER L’EDILIZIA

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 15 GIUGNO 2000

 

Addì 05 febbraio 2003 in Reggio Emilia presso la sede della CNA di Reggio E. in via Maiella, 4

 

tra

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA di Reggio Emilia rappresentata dai Signori Gianni Vezzani e Matteo Vezzani

ASSOEDILI / CNA rappresentata dai Signori Gianfranco Ranuccini e Gianni Mazzi

ANSE / CNA rappresentata dai Signori Giancarlo Lugli e Gianni Mazzi

 

e

 

la FENEAL-UIL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Marco Morisi,

la FILCA-CISL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Rosario Cosma,

la FILLEA-CGIL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Matteo Alberini, Paolo Biso e Irene Velotti

 

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro 20 giugno 2000 per i dipendenti delle imprese artigiane, dei Consorzi artigiani nonché delle piccole imprese industriali applicanti il citato CCNL, operanti nell’industria delle costruzioni edili ed affini, da valere per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto C.C.N.L.

 

1.          ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità dell’accordo nazionale 24 aprile 2002 e della Intesa regionale 23.12.2002, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 15 e 51 del CCNL 15 giugno 2000 e dall’art. 2 del D.L.25 marzo 1997n.67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, l’EET sarà correlato ai seguenti indicatori:

  1. importo complessivo di aggiudicazione degli appalti pubblici e valore economico complessivo degli oneri di urbanizzazione nella provincia di Reggio Emilia (dati rilevabili da sistema informativo SITAR della Regione Emilia Romagna, dal rapporto annuale “ Mercato delle Costruzioni “ del CRESME, dal rapporto semestrale sugli appalti di QUASAP e dai bilanci comunali della provincia di Reggio Emilia);
  2. numero delle ore lavorate e denunciate nelle Casse Edili di Reggio Emilia, con particolare riferimento alle Imprese a cui si applica il presente accordo;
  3. numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria riferite al settore edile, rilevabile presso l’INPS e la Cassa Edile con particolare riferimento alle imprese a cui si applica il presente accordo.

Entro il mese di dicembre di ogni anno le parti si incontreranno per verificare i risultati degli indicatori riferiti all’anno edile (1 ottobre/30 settembre) immediatamente precedente e per confrontarli con i valori medi che i medesimi indicatori hanno avuto nei 4 anni edili precedenti.

Verrà costituita, presso le Casse Edili di Reggio Emilia, una banca dati che opportunamente aggiornata faciliti il compito della verifica annua di cui sopra.

Per giudicare negativo o positivo il dato complessivo dei parametri sopradescritti, si conviene di dare un peso percentuale del 70% al parametro a); del 15% al parametro b); del 15% al parametro c);

Si riporta di seguito la scala degli obiettivi al cui conseguimento farà seguito l’erogazione del premio.

Risultato degli indicatori riferito ai valori medi di cui al comma 3 dell’Art. 1

Valore economico dell’EET

Da 75% a 100%

Misura massima stabilita dall’accordo nazionale 24-04-2002

Da 70% a 75%

80% della misura massima di cui sopra

Fino a 70%

Verifica congiunta delle cause e definizione conseguente circa l’erogabilità dell’EET o l’ammontare dello stesso

 

Per il 2003, a decorrere dal mese di gennaio, in attesa della verifica di cui sopra e delle determinazioni conseguenti, verranno erogate a titolo di acconto dell’EET le seguenti somme mensili (pari alla misura massima del valore del premio) riproporzionate sulle ore effettivamente retribuite:

Livello

Categoria

Importo mensile

Importo orario

7

Quadri e impiegati di 1° super

€ 113,44

 

6

Impiegati di 1°

€ 99,06

 

5

Impiegati di 2°

€ 82,52

 

4

Impiegati e operai di 4° livello

€ 76,42

€ 0,441

3

Impiegati di 3° e operai specializzati

€ 71,47

€ 0,413

2

Impiegati di 4° e operai qualificati

€ 63,15

€ 0,365

1

Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni

€ 55,34

€ 0,319

 

Norma transitoria

Per la sola mensilità di gennaio 2003, verrà corrisposta l’intera somma mensile a tutti i dipendenti in forza alla data del 15 gennaio, mentre non verrà corrisposta alcuna somma a coloro che non possano far valere il detto requisito.

Per il 2004 e per gli anni successivi, seppure in coerenza con gli accordi nazionali e compatibilmente con le verifiche di fine anno con le determinazioni conseguenti, gli acconti mensili dell’EET ( pari alla misura massima del valore del premio) saranno i seguenti:

 

Livello

Categoria

Importo mensile

Importo orario

7

Quadri e impiegati di 1° super

€ 144,38

 

6

Impiegati di 1°

€ 126,07

 

5

Impiegati di 2°

€ 105,03

 

4

Impiegati e operai di 4° livello

€ 97,27

€ 0,562

3

Impiegati di 3° e operai specializzati

€ 90,96

€ 0,525

2

Impiegati di 4° e operai qualificati

€ 80,37

€ 0,464

1

Impiegati di 4° al primo impiego e operai comuni

€ 70,43

€ 0,407

  

Tali importi si intendono già comprensivi di ogni e qualsiasi incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di Legge.

Fermi restando i vincoli posti dal CCNL, la struttura dell’EET potrà essere integrata o modificata in occasione delle verifiche di fine anno in considerazione del carattere sperimentale di tale struttura di indicatori.

 

2.   INDENNITA’ GIORNALIERA DI DISAGIO

I nuovi valori dell’indennità giornaliera di disagio di cui all’art.19 del Contratto Integrativo Provinciale vengono di seguito elencati in relazione alle diverse fasce chilometriche.

 

dal 01-01-2003

dal 01-01-2004

Da 6 km fino a 12 km

€ 1,31

€ 1,37

Oltre 12 km fino a 18 km

€ 1,99

€ 2,08

Oltre 18 km fino a 25 km

€ 2,67

€ 2,79

Oltre 25 km

€ 4,43

€ 4,63

 

Le Parti firmatarie si impegnano ad esaminare la possibilità di ridurre il numero delle presenti fasce ed – in caso di intesa – a recepire tale modifica durante la vigenza del presente Accordo integrativo provinciale

 

3.   TRASFERTA

Si riportano di seguito i nuovi valori dell’indennità giornaliera di trasferta in relazione alle singole fasce chilometriche, a valere per i lavoratori con inquadramento operaio od assimilato e per i lavoratori con inquadramento impiegato o quadro con mansioni tecniche. Pertanto viene eliminato l’ultimo capoverso del comma B dell’ Art. 20 del precedente Accordo Integrativo P.le.

 

 

Dal 01-01-2003

Dal 01-01-2004

Da 6 km fino a 12 km

€ 1,31

€ 1,36

Oltre 12 km fino a 18 km

€ 1,99

€ 2,08

Oltre 18 km fino a 25 km

€ 2,67

€ 2,79

Oltre 25 km fino a 45 km

€ 4,43

€ 4,63

Oltre 45 km fino a 65 km

€ 6,25

€ 6,53

Oltre 65 km fino a 100 km

€ 7,95

€ 8,31

Oltre 100 km

€ 11,36

€ 11,88

Oltre 100 km con pernottamento

€ 15,34

€ 16,03

 

Le Parti firmatarie si impegnano ad esaminare la possibilità di ridurre il numero delle presenti fasce ed – in caso di intesa – a recepire tale modifica durante la vigenza del presente Accordo integrativo provinciale

 

Si stabilisce inoltre che dal 1° gennaio 2003 la percentuale di rimborso rispetto alle tariffe ACI spettante ai lavoratori in trasferta, che utilizzino il proprio mezzo per la distanza Impresa – cantiere – Impresa , viene forfettizzata in € 0,143 al Km per veicoli con alimentazione a benzina e € 0,132 al Km per veicoli con alimentazione a gasolio. A decorrere dall’ 01.01.2004 tali importi passano rispettivamente a € 0,149 e € 0,138.

 

4.   INDENNITA’ ATTREZZI

Il nuovo valore lordo annuo dell’indennità attrezzi è il seguente:

dal 1° gennaio 2003       € 23,75

 

5.   MENSA

L’ indennità sostitutiva di mensa viene portata a :

€ 3,41 a decorrere dall’ 01.01.2003 e ad € 3,56 a decorrere dall’ 01.01.2004

L’onere del pasto a carico dell’ Azienda, a decorrere dall’ 01.01.2005 è per il 76% a carico dell’impresa e per il 24% a carico dei lavoratori, fatto salvo il caso in cui il lavoratore operi a non meno di 6 km dalla sede dell’azienda e della propria dimora.

6. VESTIARIO E DPI

Le Parti procederanno alla definizione delle opportune intese operative per istituirne la mutualizzazione attraverso le Casse Edili.

7. AUTISTI

L’ indennità giornaliera per i lavoratori che conducono mezzi per il trasporto di altri lavoratori viene elevata, a decorrere dall’01.01.2003, a € 1,55.

8. INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

 Ferma restando la normativa dell’ Art. 26 del precedente Integrativo P.le, i periodi massimi di permanenza al 1° livello di inquadramento vengono ridotti a 12 mesi prorogabili, previo verifica tra le parti, ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

9. ENTI BILATERALI

Le Parti allegano al testo del presente Accordo il Verbale di Intesa sulle materie oggetto di applicazione nell’ambito degli EEBB di azioni comuni in merito a Scuole Edili/Formazione, Regolarità e Sicurezza sul Lavoro.

 

10.  DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà validità e durata sino a tutto il 31 dicembre 2005, fatte salve diverse eventuali disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le Parti confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente agli accordi integrativi provinciali precedenti deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative contrattuali, pertanto provvederanno alla stesura di un Testo Unico coordinato con le normative in vigore.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA

Gianni Vezzani

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FENEAL UIL

Marco Morisi

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Matteo Vezzani

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FILCA CISL

Rosario Cosma

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ASSOEDILI / CNA -  ANSE / CNA

Gianfranco Ranuccini

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FILLEA CGIL

Matteo Alberini

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Giancarlo Lugli

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Paolo Biso

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Gianni Mazzi

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Irene Velotti

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