EDILI (ARTIGIANATO)

Ipotesi di accordo territoriale provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane, edili ed affini della provincia di Reggio Emilia

Data stipula: 14 maggio 1999


Inizio validità: 1 gennaio 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo territoriale per la provincia di Reggio Emilia

Sommario:

- Premessa
- Lavoro nero
- Appalti pubblici
- Relazioni
- Osservatorio
- Cema
- Formazione professionale
- Sicurezza
- DPI
- Indennità di stesa bitume
- Indumenti di lavoro
- Mensa
- Indennità giornaliera di disagio
- Trasferta
- Trasporto
- Normativa quadri
- Elemento economico territoriale
- Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione (impiegati)
- Una tantum chiusura contratto
- Premio una tantum
- Decorrenza e durata

Il 14.05.99 in Reggio Emilia,

Tra

Assoedili/Cna e Anse/Cna di Reggio Emilia

e

- Fillea Cgil

- Filca Cisl

- Feneal Uil

Si conviene la presente intesa, da valersi in tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia, per i dipendenti delle Imprese artigiane considerate tali in base alla L. 8 agosto 1985 n. 443 e dei Consorzi artigiani costituiti in forma cooperativistica nonché delle piccole imprese industriali che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini.

Il presente accordo fa propria l'intesa contrattuale regionale siglata in Bologna il 13 Maggio 1999 tra le Associazioni Artigiane Assoedili/Anse Cna E.R. e Confartigianato E.R. e le Organizzazioni Sindacali Fillea-Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil dell'Emilia Romagna

Premessa

Le parti pur nell'ambito delle rispettive autonomie, ferme restando le intese esistenti ai vari livelli in tema di informazioni, confronto, convenendo sulla esigenza di determinare ulteriori momenti di verifica e monitoraggio sull'andamento del settore, sugli appalti e condizioni di aggiudicazioni, che unicamente ai dati forniti dalle Casse Edili, costituiscono strumenti al servizio delle parti stesse, tali da consentire una concreta lotta al lavoro nero, alla evasione contributiva, alla concorrenza sleale, alle logiche del massimo ribasso, a prescindere dalla qualità, favorendo al contempo le imprese che si attengono al rispetto delle norme contrattuali e di Legge, concordano di attivarsi al fine di realizzare procedure e strumenti congiunti di valutazione e intervento in merito.

A tale fine si conviene di realizzare un sistema di monitoraggio compiuto attraverso il sistema degli Enti bilaterali, che permetta sia valutazioni globali a livello Regionale che articolato a livello dei singoli territori.

In tale ambito sarà possibile verificare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari al fine della determinazione e/o conferma degli EET. (Sommario)

Art. 1 Lavoro nero

Visto il grave fenomeno di disgregazione del settore edile e della concorrenza sleale sui costi derivanti da imprese irregolari e dalla illegalità in aumento anche nella regione Emilia Romagna, le parti si impegnano a rispondere a questi gravi rischi, anche tramite l'utilizza degli Enti paritetici territoriali.

Il lavoro sommerso, irregolare, deve essere considerato una emergenza nella nostra Regione, infatti sull'economica di diverse zone gravano situazioni che rendono problematica la vita di diverse imprese regolari.

Qualora vengano evidenziate, dalle parti firmatarie, anomalie che pregiudichino l'occupazione, o lo svolgimento di attività regolari, queste si attiveranno attraverso gli Istituti, Casse Edili, Enti Locali per intervenire sulle situazioni creatisi.

La individuazione di azioni da proporre alla Regione, Enti Locali, Istituti, Casse Edili, potrà essere avanzata dalle associazioni firmatarie congiuntamente o anche singolarmente.

Le parti tenuto conto di quanto definito in materia dall'intesa contrattuale regionale siglata in Bologna il 13-05-99 il cui testo è parte del presente articolo, pur confermando quanto stabilito dall'integrativo provinciale al c.c.n.l. Edili Artigianato e piccole imprese siglato a Reggio Emilia il 02-08-1994 tra Assoedili-Fnae/Cna, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil convengono circa la necessità di ridefinire alla luce dell'esperienza le procedure ivi definite, a tale scopo le parti si incontreranno entro il Settembre 1999. (Sommario)

Art. 2 Appalti pubblici

Visto l'impegno delle parti per la regolarità del settore contro il lavoro nero e la concorrenza sleale;

visto la necessità delle OO.AA e delle OO.SS di conoscere preventivamente sia i lavori pubblici che andranno in appalto, che le concessioni private e monitorare le loro condizioni di appalto, i volumi di lavoro per tipologia e comparto produttivo, per aree geografiche, per stazione appaltante, per imprese aggiudicatarie e relativi subappalti;

vista la necessità che tutte le informazioni dei lavori pubblici e privati, dai punti di raccolta provinciali convergano a livello regionale nazionalizzati e coordinati, il tutto al fine di consentire alle parti sociali contraenti di innestare dinamiche di controllo e orientamento positivo del settore attraverso periodici confronti, in tale ambito le parti concordano sulla opportunità di collaborazione con Osservatori promossi nelle Province o a livello regionale, da utilizzare quale contributo mirato da realizzare contro le irregolarità degli appalti. (Sommario)

Art. 3 Osservatorio

Si conviene di istituire in tutte le Casse Edili Artigiane un punto di osservazione al fine di costruire un osservatorio Regionale.

L'osservatorio potrà avvalersi del rapporto con Centri Regionali e Provinciali, con Università, con Istituti, con il QUASCO, con le Camere di Commercio.

Il fine deve essere quello di avere a disposizione indagini congiunturali, informazioni statistiche sull'attività edilizia, sulle varie realtà produttive e occupazionali; va raccordato con lo scopo di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle norme, oltre alla fondamentale esigenza di verificare l'andamento delle gare d'appalto e l'assegnazione delle opere.

Le parti convengono che per le provincia di Reggio Emilia i punti di osservazione di cui al primo comma dei presente paragrafo sono la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza e la Cassa Edile, tali punti di osservazione sono utili alla rilevazione dei dati inerenti la situazione del mercato nonché, dei parametri relativi all'art. 16 Elemento Economico Territoriale, e delle altre materie sopra definite.

In carenza di costituzione dell'osservatorio Regionale le Parti convengono circa l'eventuale costituzione di un osservatorio a valenza provinciale anche in attesa della costituzione dello strumento regionale, a tale scopo le Parti si incontreranno entro il settembre 1999. (Sommario)

Art. 4 Relazioni

Ferma restando l'autonomia delle parti, si conviene che, su richiesta anche di una sola delle parti, a fronte di contenziosi o situazioni di conflittualità che si determinassero, possono attivarsi a livello Regionale momenti di confronto specifico atti a ricercare possibili soluzioni, ciò anche al fine di mantenere il governo delle problematiche di settore all'interno del settore stesso. (Sommario)

Art. 5 Cema

Le parti convengono di costituire entro il 30 settembre 1999 un tavolo congiunto tra le associazioni aderenti alla CEMA, finalizzato:

- Alla verifica degli accordi vigenti relativi alla contribuzione APEO/APES inerenti la riduzione contributiva per le Imprese che denunciano un monte ore non inferiore all' orario contrattuale;

- All'esame nei limiti della compatibilità economica dell'Ente e comunque senza aggravi contributivi per le aziende, di nuove forme di assistenza o miglioramento di quelle in essere, nonché forme di valorizzazione della esperienza e dell'anzianità professionale degli operai. (Sommario)

Art. 6 Formazione professionale

Alla luce dell'esperienza sin qui consolidata le parti concordano per il rafforzamento delle iniziative di collaborazione e coordinamento tra l'EFPE e la Scuola Edile, anche attraverso la predisposizione di progetti comuni.

Le parti concordano che l'EFPE e Scuola Edile organizzino corsi per la formazione teorico-pratica e di riqualificazione professionale previsti dalla Legge 196/97, nonché per quella prevista dall'art. 22 del Dls. 626/94.

Inoltre le parti convengono sulla opportunità di tenere sotto controllo gli aspetti di equilibrio nella gestione economico-finanziaria degli enti bilaterali preposti alla formazione, tenuto conto delle prospettive di programmazione dell'attività nei prossimi anni. (Sommario)

Art. 7 Sicurezza

Le Parti considerano parte integrante dei presente accordo le intese del 22.09.97 siglata a Bologna, del 19.11.97 siglata a Reggio Emilia e le successive modifiche ed integrazioni intervenute o che interverranno fra le parti a livello regionale o provinciale. (Sommario)

Art. 8 DPI

Le Parti convengono di valutare in sede di accordo successivo, fermo restando gli obblighi a carico delle singole imprese, l'opportunità di mutualizzare la consegna di alcuni dei principali DPI (casco, scarpe di sicurezza, occhiali, ecc.ecc.). (Sommario)

Art. 9 Indennità di stesa bitume

Ai lavoratori addetti alla mansione di stesa bitume sarà corrisposto una indennità oraria come da tabella allegata, da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità di settore, EET per il periodo di lavoro effettivamente prestato nella mansione sopracitata. La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza eventuali altri analoghi trattamenti in essere a livello aziendale e in mancanza di trattamenti aziendali a tale titolo una quota di superminimo eventualmente erogata, a tale titolo, fino al 50% di valore dell'indennità.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Livelli

Indennità stesa bitume

4° Op. SS

143,74

3° Op. Sp CS

151,48

3° Op Sp

138,01

2° Op. Q. CS

141,68

2° Op. Q.

129,07

1° Man. S. CS

132,34

1° Man. S.

120,54

(Sommario)

Art. 10 Indumenti di lavoro

Agli operai di cantiere saranno assegnati i seguenti indumenti di lavoro

- n.1 tuta estiva

- n.1 tuta invernale

Le parti convengono per valutare l'opportunità di mutualizzare l'assegnazione degli indumenti di lavoro nell'ambito della revisione delle assistenze e provvidenze erogate dalle casse edili (Sommario)

Art. 11 Mensa

La normativa prevista dai precedenti accordi Provinciali viene così modificata ed integrata:

1 . Le imprese garantiranno il servizio mensa aziendaLe ai propri dipendenti sia istituendolo internamente, sia attraverso convenzione con i servizi esterni. L'onere dei pasto è per 3/4 a carico dell'impresa e per 1/4 a carico dei lavoratori; è totalmente a carico dell'impresa qualora il lavoratore operi in un cantiere distante non meno di 6 Km. dalla sede dell'impresa e non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora.

2. L'indennità sostitutiva di mensa è confermata in L. 6.000 per ogni giornata di presenza. (Sommario)

Art. 12 Indennità giornaliera di disagio

Il lavoratore che, all'interno del comune sede dell'impresa, esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km. dalla sede dell'azienda, ha diritto ad un'indennità giornaliera di disagio nella misura sotto indicata:

 

Dal 01-05-99

Dal 01-05-2000

Da 6 Km. fino a 12 Km.

2.000

2.300

Oltre 12 Km. fino a 18 Km.

3.200

3.500

Oltre 18 Km. fino a 25 Km.

4.300

4.700

Oltre 25 Km.

7.200

7.800

(Sommario)

Art. 13 Trasferta

La normativa prevista dai precedenti accordi Provinciali viene così modificata ed integrata:

A . Operai

1. E' considerato in trasferta il lavoratore che opera al di fuori dai confini del comune ove ha sede l'impresa e che esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km. dalla sede dell'impresa. Al lavoratore in trasferta verrà rimborsato l'intero importo del pasto, consumato tramite servizio mensa o in trattoria convenzionata, nonché un rimborso chilometrico, per la distanza impresa - cantiere - impresa, secondo la seguente tabella

Autoveicoli a Benzina

55% delle tabelle ACI, in vigore all'1/1 di ogni anno, fascia 13 - 16 hp (20.000 Km. annui)

Autoveicoli a Gasolio

55% delle tabelle ACI, in vigore all'1/1 di ogni anno, fascia 17 - 20 hp (30.000 Km. annui)

2. Allo stesso è riconosciuta una indennità giornaliera di trasferta, secondo la seguente tabella:

 

Dal 01-05-1999

Dal 01-05-2000

Da 6 Km. fino a 12 Km.

2.000

2.300

Oltre 12 Km. fino a 18 Km.

3.200

3.500

Oltre 18 Km. fino a 25 Km.

4.300

4.700

Oltre 25 Km. fino a 45 Km.

7.200

7.800

Oltre 45 Km. fino a 65 Km.

9.500

11.000

Oltre 65 Km. fino a 100 Km.

12.000

14.000

Oltre 100 Km.

18.000

27.000

In caso di pernotto

25.000

27.000

3. Il lavoratore in trasferta è tenuto a trovarsi sul posto di lavoro per l'inizio dell'orario di lavoro.

B) Impiegati

Agli impiegati in trasferta, oltre al rimborso a piè di lista delle spese di trasporto, calcolato secondo le tariffe ACI, vitto e alloggio, per distanze oltre i 100Km. verrà corrisposta una indennità giornaliera, secondo la seguente tabella:

 

Dal 01-05-1999

Dal 01-05-2000

Senza pernottamento

18.000

27.000

Con pernottamento

25.000

27.000

C) Ai lavoratori Operai, Impiegati e Quadri che utilizzano il proprio mezzo per conto dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio verrà calcolato utilizzando le tariffe ACI. (Sommario)

Art. 14 Trasporto

La normativa prevista dai precedenti accordi Provinciali viene così modificata ed integrata:

1. Il lavoratore che, all'interno del comune sede dell'impresa, esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km. dalla sede dell'azienda, anche quando il cantiere sia situato entro il comune sede dell'impresa, che usa il proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro, verrà corrisposto un rimborso Km., per la distanza impresa - cantiere - impresa pari alla quota di rimborso stabilita nel caso della trasferta.

2. Ai lavoratori che conducono i mezzi dell'impresa per il trasporto di altri lavoratori, verrà erogata una indennità giornaliera di L. 2.300. (Sommario)

Art. 15 Normativa quadri

Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.

Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.

In caso di svolgimento della mansione di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

A far data dal 1° giugno 1999 al personale con qualifica di quadro, inquadrato al 7° livello, sarà riconosciuta un'indennità di L. 200.000 con assorbimento del superminimo individuale eventualmente erogato fino a concorrenza del 50% di tale importo.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni del c.c.n.l. previste per gli impiegati. (Sommario)

Art. 16 Elemento economico territoriale

E' istituito, come previsto dal c.c.n.l. del 27.10.95, l'Elemento Economico Territoriale determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e dell'art. 2 del Decreto Legge 5 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge n. 135 il 23 maggio 1997.

Nella determinazione dell'E.E.T. le parti tengono conto dell'andamento complessivo del settore edile nella provincia di Reggio Emilia con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle imprese Artigiane.

Nel periodo di vigore del presente accordo l'entità dell'EET sarà determinata ogni anno nei limiti della misura massima prevista dall'accordo nazionale del 23 aprile 1996 in funzione dell'andamento del settore come sopra definito.

In relazione a quanto sopra le parti convengono di assumere quali indicatori i seguenti indici:

1. Numero dei lavoratori delle imprese che applicano il c.c.n.l. Edilizia-Artigiani non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento

2. Numero delle imprese che applicano il c.c.n.l.Edilizia-Artigiani non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento

3. Numero delle ore denunciate dalle imprese che applicano il c.c.n.l. Edilizia-Artigiani non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento

4. Monte salari denunciato dalle imprese che applicano il c.c.n.l. Edilizia-Artigiani alle casse edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento

5. Andamento delle ore autorizzate di cassa integrazione per mancanza lavoro

6. Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori.

Per ogni anno la verifica avverrà entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione e farà riferimento ai dati dell'anno edile terminato il 30 settembre sempre precedente all'anno di erogazione e sarà finalizzata alla conferma dell'EET o alla variazione della sua misura.

L'erogazione avverrà a condizione che la verifica dia risultato positivo per almeno tre dei sei parametri sopra elencati.

Valutati i dati relativi all'anno edile 01.10.97 / 30.09.98, confrontati con l'anno edile precedente, verificato che i risultati consentono l'erogazione della quota di salario variabile, l'EET è stabilito, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo, nei seguenti importi lordi, mensili per gli impiegati e orari per gli operai e verrà erogato alle scadenze e con le modalità fissate dal comma successivo.

Livelli

Quota mensile

Quota oraria

Quadri

Impiegati

91.268

91.268

 

Impiegati

79.752

 

Impiegati

Assist. Oper.

66.336

66.336

 

383,45

Impiegati

Operai

61.439

61.439

 

355,14

Impiegati

Operai

57.432

57.432

 

331,98

Impiegati

Operai

50.754

50.754

 

293,38

Impiegati

Operai

44.521

44.521

 

257,35

In corrispondenza con il periodo di paga relativo al mese di maggio 1999, agli operai e impiegati in forza alla data di entrata in vigore dei presente accordo verrà erogato :

- Una rata pari a n. 4 quote mensili (per gli impiegati e operai con anzianità di servizio successiva al 01.01.99 tale rata verrà proporzionata alle mensilità retribuite con riferimento ai primi 4 periodi di paga dell'anno)

- Una rata pari alla quota mensile per gli impiegati e alla quota oraria moltiplicata per le ore retribuite nel mese, per gli operai.

In corrispondenza con i periodi di paga di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre verranno erogate rate pari alla quota mensile per gli impiegati e alla quota oraria moltiplicata per le ore retribuite per gli operai.

Per gli impiegati e operai con orario di lavoro a tempo parziale la quota mensile di EET verrà proporzionata all'orario di lavoro.

Per gli apprendisti le quote di EET verranno erogate nella percentuale del 75%.

Sono escluse dalla erogazione delle quote di EET le aspettative ed i permessi non retribuiti e il periodo di servizio militare.

Le Parti convengono sulla natura sperimentale del presente EET definito sul presupposto dell'applicazione della L. 23.05.97 n. 135 di cui in premessa e che nell'incontro già definito per il mese di dicembre valuteranno e nel caso aggiorneranno sulla base delle esperienze maturate, l'idoneità degli indicatori, gli anni di riferimento, l'attuale struttura dell'EET fermo restando i vincoli posti dal c.c.n.l.

Le Parti concordano che per gli anni successivi le rate verranno erogati in base a quote mensili per gli impiegati e quote orarie per gli operai.

Le Parti sono consapevoli che in base ai criteri adottati sulla variabilità del salario può accadere che le somme da erogare siano coincidenti nei diversi anni. (Sommario)

Art. 17 Indennità territoriale di settore (operai) e premio di produzione (impiegati)

In applicazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo nazionale del 27.10.95 gli importi corrisposti a titolo di indennità territoriale di settore per il personale operaio e di premio di produzione per il personale impiegatizio, restano congelati nei valori economici in essere alla data del 31 dicembre 1997. (Sommario)

Art. 18 Una tantum chiusura contratto

A titolo di chiusura contratto, ai lavoratori in forza all'01.05.1999 e con un minimo di 4 mesi di anzianità, è dovuto un premio chiusura contratto di L.200.000.

Il premio verrà erogato in corrispondenza della retribuzione efferente il periodo di paga di luglio 99 o in occasione delle spettanze dovute per licenziamento.

Tale importo non è utile per la determinazione del TFR e non ha incidenza sugli istituti diretti ed indiretti differiti; inoltre non è considerato imponibile per l'accantonamento ed i contributi alla cassa edile.

Per gli apprendisti l'importo verrà erogato al 75% (150.000) fermo restando i quattro mesi di anzianità.

Sono esclusi dalla erogazione gli impiegati e gli operai che per tutto il periodo 01.01.99 / data di entrata in vigore del presente accordo sono risultati sospesi per aspettativa non retribuita e periodo di servizio militare. (Sommario)

Art. 19 Premio una tantum

Le Parti a seguito dell'analisi degli indicatori e della verifica positiva dei risultati del settore avendo raggiunto nel 1998, con riferimento al 1997, i sei indicatori concordati, considerata la particolare positività, concordano di erogare un ulteriore premio di L.200.000 a tutti i lavoratori in forza al 1° ottobre 1999 con anzianità decorrente almeno dal 01.12.1998. L'erogazione di questo premio variabile, non sarà ripetibile in condizioni future analoghe, lasciando ogni valutazione alla discrezionalità delle Parti.

Anche questo importo non sarà utile per la determinazione del TFR e non ha incidenza sugli istituti diretti ed indiretti differiti; inoltre non è considerato imponibile per l'accantonamento ed i contributi alla cassa edile.

Per gli apprendisti l'importo verrà erogato nella percentuale del 75%.

Sono esclusi dalla erogazione gli impiegati e gli operai che alla data del 01.10.99 sono sospesi per aspettativa non retribuita e periodo di servizio militare.

Il premio erogato con il periodo di paga corrispondente al mese di ottobre verrà corrisposto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi retribuiti nell'anno 1998. (Sommario)

Art. 20 Decorrenza e durata

Il presente accordo ha le decorrenze in esso previste e validità dal 01.01.99 al 31.12.2001 salvo diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le Parti confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente all'Accordo integrativo provinciale del 02.08.94 e precedenti, deve considerarsi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali e rimane in vigore sino al suo successivo rinnovo, sono fatte salve le condizioni di miglior favore. (Sommario)