EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Calabria

Data stipula: 8 luglio 1998


Inizio validità: 1 luglio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 1998


Contratto territoriale per la provincia di Reggio Calabria


Sommario:

- Sistema di informazione
- Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti
- Costituzione dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro
- Orario di lavoro
- Igiene ed ambiente di lavoro
- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale
- Formazione professionale
- Cassa Edile
- Ferie
- Elemento economico territoriale
- Regolamento delle prestazioni assistenziali
- Attrezzi ed indumenti di lavoro
- Indennità di trasporto
- Trasferta
- Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria
- Indennità lavori in alta montagna
- Anzianità professionale edile
- Quote di adesione contrattuale
- Mensa - Diritto al pasto
- Diritto allo studio
- Decorrenza e durata
- Allegato A
- Allegato B

L' 8.7.1998,

tra:

- l' Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria - Sezione Costruttori Edili;

e

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL-UIL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria;

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA-CGIL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria;

che costituiscono la F.L.C.;

è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini da valere nella Provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1 - Sistema di informazione

La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Reggio Calabria convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti nonché l'utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell'attività edilizia.

In conformità a quanto regolamentato dal C.C.N.L. vigente, la Sezione Costruttori Edili e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano di incontrarsi almeno due volte l'anno, a richiesta della F.L.C., per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tali incontri la Sezione Costruttori Edili fornirà, in applicazione e secondo la modalità concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi investimenti nonché le prevedibili implicazioni sull'occupazione distinte, per quanto possibile, in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche (edilizia scolastica, ospedaliera, opere irrigue, opere di recupero, ecc.);

- edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.);

- edilizia abitativa pubblica e privata. (Sommario )

Art. 2 - Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l'importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti.

In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 che disciplina l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l'impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della Legge 55/1990 e dalla legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche.

La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l'impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.

Comunque si intendono richiamate le norme contenute nell'art. 4 della Legge 23.10.1960 n. 1369. (Sommario )

Art. 3 - Costituzione dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro

Le parti convengono di istituire, con decorrenza immediata, presso la Cassa Edile un apposito Osservatorio di tutte le opere edili interessanti la provincia di Reggio Calabria.

Convergeranno all'interno di detto osservatorio, unitamente ai versamenti ed a quanto altro previsto dal C.C.N.L., gli elenchi mensili anagrafici dei dipendenti interessati alla unità produttiva e le qualifiche dei medesimi, al fine di operare in sinergia con la Scuola Edile, finalizzando questi dati per gli orientamenti professionali necessari al mercato del lavoro.

È fatto obbligo alle aziende di produrre, oltre agli elenchi anagrafici, le sedi e le ubicazioni operative delle stesse unità produttive. (Sommario )

Art. 4 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'orario di lavoro nei cantieri edili della provincia di Reggio Calabria è ripartito di norma su cinque giorni alla settimana.

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, ricorrendo i presupposti di legge, le imprese sono obbligate ai sensi dell'art. 9 del citato C.C.N.L. a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, ferme restando le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dall'art. 20 del citato C.C.N.L. 5 luglio 1995, si conviene che le imprese, previo accordo con la R.S.U. o con la delegazione aziendale, ove esistano, purché non si tratti di casi saltuari ed occasionali di prolungamento di orario, faranno ricorso al lavoro straordinario solo per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Il periodo di riduzione dell'orario di lavoro è, di norma, di otto settimane consecutive, a partire dal primo lunedì di dicembre, come previsto dall'art. 5, parte B) comma b), del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, le parti convengono che, previo accordo sindacale, la riduzione dell'orario può essere determinata in un periodo diverso sempre nei limiti delle 80 ore di riduzione. (Sommario )

Art. 5 - Igiene ed ambiente di lavoro

Con riferimento all'art. 87 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.

Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.

L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.

Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti. (Sommario )

Art. 6 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è istituito in provincia di Reggio Calabria un Comitato Tecnico Paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, dell'igiene ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro ed alla salute dei lavoratori.

I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dallo Statuto stipulato con atto del Notaio Poggio che qui si intende integralmente trascritto. (Sommario )

Art. 7 - Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale

Si confermano tutte le disposizioni dettate dall'art. 28 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario )

Art. 8 - Formazione professionale

Nell'ambito di una scelta che esalti e promuova una più alta professionalità dei lavoratori anche in rapporto al processo di industrializzazione del settore le parti concordano apposite riunioni quadrimestrali a livello provinciale, alle quali parteciperanno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Scuola, per trattare i problemi dell'addestramento professionale in relazione alle prospettive ed esigenze della categoria.

Ai corsi gestiti dall'Ente Scuola potranno partecipare nelle proporzioni che saranno stabilite dall'Ente stesso, giovani iscritti nelle liste speciali, lavoratori edili in Cassa Integrazione Guadagni, o disoccupati.

Obiettivo prioritario da perseguire è quello di favorire l'entrata di giovani altamente qualificati nel settore delle costruzioni.

Ai corsi di cui sopra potranno accedere anche lavoratori occupati che intendano qualificarsi o riqualificarsi.

Le imprese che intendono qualificare le proprie maestranze, possono chiedere all'Ente Scuola la stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso che verranno pattuite direttamente tra le parti.

Ai sensi dell'art. 93 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 il contributo a carico dei datori di lavoro con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto viene determinato, per la provincia di Reggio Calabria, nella misura dello 0,80% di cui lo 0,05% da destinare al Comitato Provinciale costituito ai sensi dell'art. 6 del presente accordo.

Il contributo deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Le parti convengono di incontrarsi, dopo l'approvazione di ogni bilancio annuale dell'Ente Scuola e del Comitato Paritetico, per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze degli Enti stessi ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo di loro pertinenza. (Sommario )

Art. 9 - Cassa Edile

a) trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e modalità di attuazione

Con riferimento all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 la percentuale del 23,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 del citato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuali di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18, viene accantonata in amministrazione presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Reggio Calabria, con versamenti da effettuarsi entro il mese successivo, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa ed erogata ai lavoratori nei mesi di agosto e dicembre.

b) contributo

Il contributo alla Cassa Edile di cui all'art. 37 lett. a) del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è fissato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fermo restando la quota a carico del lavoratore (0,40%) nelle seguenti misure:

1) In caso di versamento

entro

30 giorni dal termine del periodo di paga:

2,40%

2) In caso di versamento

entro

120 giorni dal termine del periodo di paga:

3,00%

3) In caso di versamento

dopo

120 giorni dal termine del periodo di paga:

4,00%

Tale contributo sarà calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

La quota a carico dei lavoratori deve essere trattenuta sulle loro spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla, insieme a quella a proprio carico, con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia di cui alla precedente lett. a).

Lo 0,05% del contributo alla Cassa Edile di cui alla precedente lett. b) sarà, utilizzato per interventi straordinari forfettari a favore dei lavoratori per casi di particolare necessità, o per consentire di godere delle provvidenze e dei benefici attribuiti alla Cassa Edile dal C.C.N.L. e da accordi o deliberazioni locali a coloro che, per giustificati motivi, non ne hanno maturato il diritto, o per altre iniziative sociali.

Le modalità ed i criteri di intervento saranno determinati dal Comitato di Gestione.

Le parti convengono di incontrarsi, dopo l'approvazione di ogni bilancio annuale della Cassa Edile, per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell'Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo del 2,40% di cui al punto b) del presente articolo.

c) ulteriori compiti della Cassa Edile

La Cassa Edile dovrà chiedere mensilmente alle aziende gli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti assenti per malattia ed infortunio.

Dichiarazione a verbale

Le parti auspicano un maggior coordinamento con le Casse Edili delle altre province calabresi per eventualmente raccordare ed omogeneizzare le forme di assistenza e di intervento a favore dei lavoratori. (Sommario )

Art. 10 - Ferie

In attuazione dell'art. 16 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si concorda che nel mese di agosto verrà di norma concesso agli operai di godere di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà normalmente nel periodo delle festività natalizie.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a sua scelta con un preavviso da dare all'impresa almeno dieci giorni prima e purché non si arrechi pregiudizio, previa verifica delle parti, alla prosecuzione dei lavori.

Nel caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario )

Art. 11 - Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11.6.1997 e del 3.7.1997, l'Elemento Economico Territoriale è determinato secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito in Legge 23.5.1997 n. 135.(Sommario )

Regolamento delle prestazioni assistenziali

Integrazione malattia

Durante l'assenza del lavoratore l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie della retribuzione costituita dalla paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza per il numero di ore risultante dalla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante la malattia.

Le quote orarie citate sono calcolate applicando alla retribuzione oraria sopra specificata i coefficienti seguenti:

1) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso in cui la malattia superi il 14° giorno

0,500

2) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso in cui la malattia superi il 21° giorno

1.000

3) dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS

0,330

4) dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'INPS

0,107

5) dal 181° al 270° giorno per le sole giornate non indennizzate dall'INPS

0,500

6) per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'INPS è pari a

0,500

Il trattamento economico giornaliero come sopra descritto è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta della stessa malattia o altra consequenziale vale, ai fini dei coefficienti da applicare, la normativa dell'INPS.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico è ottenuto moltiplicando le quote orarie per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile, la percentuale e di cui all'art. 19, nella misura del 23,45 lordo (18% netto).

Integrazione infortunio e malattia professionale

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 28, è tenuta ad erogare all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo della paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrisposte alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:

A) dal 4° al 90° giorno di assenza

0,234

B) dal 91° giorno in poi

0,045

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposo dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le precedenti quote orarie per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

Per quanto attiene l'accantonamento da parte dell'impresa alla Cassa Edile della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, restano ferme le disposizione dell'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Disposizioni comuni

In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento economico a carico dell'impresa di cui alla presente normativa è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui agli artt. 27 e 28.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 96, nel mese precedente l' inizio della malattia, dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Integrazione malattia professionale INPS

La Cassa Edile corrisponde al lavoratore, assistito dall'INPS, in quanto affetto da forme tubercolari, una indennità giornaliera di lire 5.000.

L'integrazione, è erogata per il periodo di ricovero in una casa di cura o durante il periodo post-sanatoriale, fino alla guarigione od alla stabilizzazione clinica della malattia.

Documenti:

A) Assegno di liquidazione dell'INPS.

Assegno Funerario

La Cassa Edile, in caso di morte del lavoratore, corrisponde alla famiglia un contributo di lire 1.000.000.

In caso di morte di un familiare del lavoratore, regolarmente a carico sotto l'aspetto dello stato civile; è erogato allo stesso un assegno di lire 500.000.

Documenti:

A) Certificato di morte;
B) Stato di famiglia;
C) Codice fiscale.

Assegno matrimoniale

La Cassa Edile corrisponde al lavoratore per il suo matrimonio una indennità di lire 500.000.

In caso di matrimonio di uno dei figli del lavoratore, regolarmente a carico sotto l'aspetto dello stato civile, è erogato allo stesso un contributo di lire 250.000.

Documenti:

A) Certificato di matrimonio;
B) Stato di famiglia;
C) Codice fiscale.

Premi di studio

La Cassa Edile - sulla base del profilo dimostrato dallo studente - eroga al lavoratore un contributo per i figli che hanno frequentato la III media inferiore o una scuola media superiore di ogni ordine e tipo (licei, istituti tecnici, professionali, ecc.).

La domanda deve esser presentata entro il 31 ottobre.

Documenti:

A) Certificato di promozione, con i voti riportati;
B) Attestato di frequenza dell'anno in corso;
C) Stato di famiglia;
D) Codice fiscale.

Premi di studio per gli istituti universitari

La Cassa Edile - sulla base del profitto dimostrato dallo studente - corrisponde al lavoratore un contributo per i figli che hanno frequentato un corso universitario.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno.

Documenti:

A) Stato di famiglia;
B) Certificato d' iscrizione, con i voti riportati negli esami sostenuti;
C) Certificato comprovante la durata legale del corso universitario;
D) Codice fiscale.

Premi di laurea

La Cassa Edile eroga al lavoratore un contributo per i figli che hanno conseguito un diploma di laurea, al termine del corso legale degli studi universitari.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno.

Documenti:

A) Stato di famiglia;
B) Diploma di laurea con la votazione conseguita;
C) Attestato comprovante la durata legale degli studi, con i voti conseguiti nei singoli esami;
D) Codice fiscale.

Requisiti premi di studio e di laurea

1. I requisiti e le modalità per avere diritto ai premi per le scuole medie e per gli istituti universitari e per i premi di laurea sono stabiliti annualmente dal comitato di gestione e portati a conoscenza degli interessati con l'invio di apposita circolare;

2. Le graduatorie dei premi sopra specificati sono predisposte dalla commissione assistenza della Cassa Edile, costituita dal presidente, vicepresidente, due componenti di parte datoriale e due di parte operaia;

3. Il lavoratore deve presentare il proprio codice fiscale o quello del figlio per avere diritto all'erogazione dei contributi previsti per i premi scolastici.

Assegno a favore degli handicappati

La Cassa Edile eroga al lavoratore, nel caso in cui un figlio risulta colpito da invalidità, fisica o mentale, in misura non inferiore al 70%, un sussidio annuale, nella misura di lire 1.000.000.

Documenti:

A) Certificato attestante l'invalidità e la relativa percentuale rilasciato dall'ufficio sanitario;
B) Stato di famiglia;
C) Certificato di disoccupazione o documentazione attestante l'assoluta inabilità al lavoro;
D) Codice fiscale.

Requisiti assistenza handicappati

1. Il lavoratore deve aver prestato almeno 600 ore lavorative nell'anno solare precedente;

2. Le domande sono portate all'esame della commissione assistenza per le decisioni finali.

Agende

La Cassa Edile - dopo apposita deliberazione, del comitato di gestione - provvede ad inviare a tutti i lavoratori edili, che si trovino nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, un libretto contenente le notizie (accordi, contratti, reg. assistenziale, ecc.) che possono interessarli nello svolgimento del lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni extra-professionali

La Cassa Edile assicura al lavoratore od ai suoi aventi diritto, un contributo di lire 10.000.000 in caso di morte e di lire 15.000.000 in caso di invalidità permanente assoluta al lavoro, avvenuta a seguito di infortunio extra professionale.

Il lavoratore deve trovarsi all'atto dell'evento nelle condizioni previste dal regolamento della Cassa Edile, per avere diritto alle precedenti prestazioni.

Il lavoratore o gli aventi diritto devono portare a conoscenza della Cassa Edile, con adeguata documentazione, entro breve tempo, l'infortunio per i provvedimenti di competenza dell'ente e della compagnia di assicurazione.

Soggiorni estivi

I figli di lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa Edile possono beneficiare gratuitamente dei soggiorno estivo marino e montano nei mesi di luglio e agosto di ogni anno.

Le modalità del bando e la località sono stabiliti dal comitato di gestione e portati a conoscenza con apposita circolare a tutti gli interessati.

Il numero dei ragazzi ammessi, il periodo e la durata dei turni sono stabiliti dalla commissione assistenza e portati, con apposita nota, a conoscenza dei lavoratori interessati.

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.

Sussidi straordinari

Nei casi in cui il lavoratore venga a trovarsi in particolari condizioni di grave disagio o di precarie condizioni economiche, personali o familiari, la Cassa Edile eroga un contributo straordinario.

L'esame della domanda, della relativa documentazione e l'ammontare dell'assegno saranno deliberate, a giudizio insindacabile, dalla commissione assistenza della Cassa Edile.

Documentazione:

A) Documentazione valida dal punto di vista fiscale per le spese sostenute (sanitarie, protesi, ecc.).
B) Documentazione comprovante le particolari condizioni precisate nella domanda;
C) Codice fiscale.

Requisiti necessari per avere diritto alle prestazioni assistenziali

A) Le domande, su apposito modulo approvato dalla Cassa Edile, devono essere presentate dal lavoratore, tranne differente regolamentazione, entro 30 giorni dalla data dell'evento;

B) Le prestazioni sono erogate dalla Cassa Edile ai lavoratori che al momento del verificarsi dell'evento, non in periodo di prova, sono alle dipendenze di una impresa edile;

C) Il lavoratore deve aver prestato almeno 600 ore lavorative nei 12 mesi precedenti, con esclusione del mese dell'evento, coperte dall'accantonamento della percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L.;

D) Il lavoratore all'atto dell'evento deve essere alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con gli adempimenti previsti dal C.C.N.L. e dal contratto integrativo provinciale.

Protocollo malattia ed infortunio: stipulato a Roma il 7.10.1987 dalle organizzazioni sindacali di categoria

1. La normativa contenuta nell'allegato "E" del C.C.N.L. 6 luglio 1983 cessa di avere efficacia alla data del 31 marzo 1988.

2. A decorrere dal 1° aprile 1988 il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987 (oggi artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 5.7.1995) che sarà rimborsato all'impresa medesima dalla Casa Edile.

La deduzione spetta per l'intero trattamento corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Nel caso in cui le ore sopra computate risultino inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta. Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento è restituito o conguagliato all'impresa per intero. La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Cassa stessa in tempi brevi, secondo le determinazioni assunte dalle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.

Le parti si riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di adottare le decisioni conseguenti.

Le sottoscritte Associazioni nazionali procederanno, con effetto dal 1° ottobre 1988, al ricalcolo dei coefficienti per la determinazione della prestazione a carico dell'impresa nei casi di malattia e infortunio o malattia professionale, allo scopo di tener conto della incidenza sulla prestazione stessa dei contributi assicurativi di legge a carico dell'operaio.

Accordo provinciale del 29 marzo 1988

1. In applicazione del comma 7 del richiamato "protocollo" aggiuntivo per i trattamenti corrisposti dalle imprese a decorrere dall'1.4.1988 a titolo di malattia, infortunio e malattia professionale, le sottoscritte organizzazioni sindacali dichiarano di adottare il criterio del rimborso alle imprese da parte della Cassa Edile di quanto dalle stesse corrisposto ai propri dipendenti per malattia, infortunio e malattia professionale.

2. La Cassa Edile è incaricata dell'attuazione nel rispetto delle condizioni riportate nel "protocollo" aggiuntivo al verbale di accordo 7.10.1987, con scadenza mensile.

Percentuali accantonamento: in vigore all'1.4.1988

Descrizione

Accant. lordo

Accant. netto

dall'1.7.1995

1.7.1995 in poi

Giornate di carenza INPS-INAIL

23,45%

18%

Dal 4° giorno di malattia

23,45%

18%

Dal 4° giorno di infortunio o malattia professionale

9,38%

7,20%

Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi

5,86%

4,50%

Gli importi accantonati dalle imprese per ferie, gratifica natalizia, ecc. sono liquidati dalla Cassa Edile, ai lavoratori aventi diritto, due volte l'anno precisamente:

periodo = ottobre - marzo: nell'ultima settimana del mese di luglio;
periodo = aprile - settembre; nella seconda decade del mese di dicembre.

Anzianità professionalità edile: art. 30 allegato C del C.C.N.L. 5.7.1995

La Cassa Edile eroga, in occasione del 1° maggio, la prestazione per anzianità professionale edile al lavoratore che abbia maturato almeno 2.100 ore nel biennio precedente all'anno della liquidazione.

Vengono computate - anche se restate in più circoscrizioni territoriali - le ore di lavoro ordinario, le ore di malattia, infortunio e malattia professionale, nonché 88 ore in caso di matrimonio e 88 ore al mese per tutto il periodo del servizio militare del lavoratore.

Il biennio considerato decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione.

La prestazione per l'anzianità professionale edile, liquidata da ogni Cassa Edile per la parte di propria competenza, è erogata secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali il lavoratore ha percepito la prestazione medesima ed è calcolata moltiplicando gli importi previsti dal regolamento citato per il numero di ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2 del regolamento dell'istituto.

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio maggio 1998

Operaio

IV Livello

Special.

Qualificato

Comune

1ª e 2ª

Erogazione

249,34

231,53

208,37

178,10

3ª e 4ª

Erogazione

498,69

463,06

416,76

356,21

5ª e 6ª

Erogazione

748,03

694,60

625,13

534,30

7ª e 8ª

Erogazione

997,38

926,14

833,51

712,41

9ª e succ.

Erogazione

1.246,71

1.157,66

1.041,89

890,51

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presente i criteri di cui all'Accordo Interconfederale 23.7.1993.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore del lavoratore che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio.

In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 dell'allegato "C" e per i quali nel biennio precedente di cui all'art. 19 del C.C.N.L., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita dalla paga base, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

A.P.E. Straordinaria: Accordi nazionali 15.11.1984 e successivi.

La Cassa Edile eroga una prestazione ape-una tantum, in caso di pensionamento per vecchiaia, anzianità; invalidità permanente assoluta o in caso di morte del lavoratore.

Hanno diritto alla precedente prestazione tutti i lavoratori dipendenti da una impresa iscritta alla Cassa Edile, che negli ultimi 6 anni di lavoro abbiano percepito almeno una prestazione per anzianità professionale edile.

La prestazione ape-una tantum viene liquidata ai lavoratori aventi diritto sulla base dei requisiti e delle disposizioni riportate negli accordi nazionali del 1984 e successivi.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore nella provincia di Reggio Calabria nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e relativo monte salari;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli addetti del settore e numero di ore complessivamente autorizzate dalla C.I.G.;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di disoccupazione e di mobilità.

Con riferimento agli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 ed agli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 l'importo complessivo dell'Elemento Economico Territoriale per operai ed impiegati della provincia di Reggio Calabria è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio e sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenze temporali:

- 4% a decorrere dal 1° luglio 1998;
- ulteriore 3% a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Pertanto gli importi dell'E.E.T. sono così determinati:

con decorrenza 1° luglio 1998

Operai

Qualifiche

Importi orari

Operaio di IV livello

258,75

Operaio specializzato

240,27

Operaio qualificato

216,24

Operaio comune

184,82

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti

166,34

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

147,86

Impiegati

Qualifiche

Importi mensili

1ª Categoria S

63.948

1ª Categoria

57.533

2ª Categoria

47.961

Assistente tecnico già in terza categoria

44.764

3ª Categoria

41.566

4ª Categoria

37.410

4ª Categoria - 1° impiego

31.974

con decorrenza 1° gennaio 1999

Operai

Qualifiche

Importi orari

Operaio di IV livello

452,81

Operaio specializzato

420,47

Operaio qualificato

378,42

Operaio comune

323,44

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti

291,09

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

258,75

Impiegati

Qualifiche

Importi mensili

1ª Categoria Super

111.909

1ª Categoria

100.718

2ª Categoria

83.932

Assistente tecnico già in terza categoria

78.337

3ª Categoria

72.741

4ª Categoria

65.467

4ª Categoria - 1° impiego

55.955

(Sommario )

Art. 12 - Attrezzi ed indumenti di lavoro

a) attrezzi di lavoro

In tutti i cantieri edili qualora l'impresa non fornisca ai dipendenti gli attrezzi di lavoro e richieda ai lavoratori di utilizzare i propri, sempre che questi ne dispongano, sarà corrisposta una indennità di lire 800 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Nel caso, invece, che gli attrezzi stessi vengano direttamente forniti dall'impresa, tale indennità non è dovuta ed i lavoratori sono responsabili di quanto loro affidato.

b) indumenti di lavoro

Nei cantieri che occupino più di 10 dipendenti le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti indumenti di lavoro sia estivi che invernali. (Sommario )

Art. 13 - Indennità di trasporto

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro.

L'indennità in parola è fissata nella misura forfettaria di lire 2.400 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate.

L'indennità in parola non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Ferme restando le condizioni di maggior favore sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo.

L'indennità di cui sopra non è soggetta alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lett. a).

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Negli altri casi di assenza dal lavoro l'indennità di cui sopra non compete.

L'indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio.

Impiegati: indennità di trasporto

A tutti gli impiegati compete l'indennità di trasporto nella misura stabilita col presente articolo. (Sommario )

Art. 14 - Trasferta

Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 i limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del citato C.C.N.L. all'operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, vengono determinati in due Km oltre i confini del Comune.

Per il Comune capoluogo, data la sua particolare configurazione, vengono definite tre zone esterne al centro urbano: una a Nord del torrente Scaccioti, l'altra a Sud del torrente Sant' Agata e la terza a monte di San Sperato, Pietrastorta e Vito Superiore.

Compete, quindi, la diaria del 10,00% ai lavoratori inviati a prestare temporaneamente la propria opera da una all'altra delle tre zone sopra indicate.

Nessuna indennità è dovuta conseguentemente, per gli spostamenti dal centro alle tre zone suddette e viceversa.

Ai conducenti di autobetoniere dipendenti da imprese di costruzioni che vengono inviati in zone distanti oltre 60 Km dall'impianto di produzione in cui operano, viene corrisposta una indennità di lire 3.000 quale rimborso spese. (Sommario )

Art. 15 - Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria

Agli operai che lavorano in sospensione ad altezza superiore ai 20 metri dal piano di campagna per la costruzione di piloni e travi relativi a lavori stradali, verrà corrisposta un'indennità del 10% per le ore di effettivo lavoro prestate a tale altezza, da calcolarsi sulla paga base.

Detta indennità non è soggetta al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lett. a).

Con riferimento all'art. 21 - gruppo B del C.C.N.L. 5 luglio 1995 - al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità percentuale indicata come appresso da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46,00%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26,00%;

Nota a verbale circa i lavori per opere sussidiarie

Le parti concordano che, ove tali lavori comportino che l'addetto debba recarsi all'esterno della galleria per eseguire lavorazioni od assemblaggi finalizzati a dette opere sussidiarie, il periodo di tempo trascorso all'esterno della galleria deve essere anch'esso assoggettato alla maggiorazione del 26%.

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18,00%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) si conviene di corrispondere agli operai che lavorano nelle suddette condizioni un'indennità pari al 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nota a verbale sulla definizione di galleria di sezione particolarmente ristretta

Le parti concordano che per galleria di sezione particolarmente ristretta deve intendersi una galleria avente sezione verticale con dimensioni che non superino 1,80 metri di larghezza ed 1,50 metri di altezza.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità viene fissata nel 25%. (Sommario )

Art. 16 - Indennità lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 le indennità per i lavori in alta montagna vengono fissate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, come segue:

- per i lavori eseguiti in località comprese tra i 900 metri ed i 1.300 metri di altezza

lire 400 orarie

- per i lavori eseguiti in località comprese oltre i 1.300 metri di altezza

lire 500 orarie

Dette indennità non sono soggette al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lett. a). (Sommario )

Art. 17 - Anzianità professionale edile

L'istituto dell'anzianità professionale edile è disciplinato dall'art. 30 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dall'allegato C al C.C.N.L. citato.

Il contributo, a carico dei datori di lavoro, è fissato dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nella misura del 3,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del citato C.C.N.L.. (Sommario )

Art. 18 - Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 37 lett. c) del C.C.N.L. 5 luglio 1995, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori per quote di adesione contrattuale, è stabilito come segue:

A) contributo paritetico, nella misura dello 0,15%, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali (A.N.C.E. e F.L.C.) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. citato maggiorati del 23,45%.

B) contributo a carico dei datori di lavoro 0,50% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L..

C) contributo a carico dei lavoratori 0,60% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L.. (Sommario )

Art. 19 - Mensa - Diritto al pasto

L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere.

L'impresa concorre al costo nella misura di 3/4 per pasto ed i lavoratori concorreranno per 1/4 e fino ad un massimo di lire 3.000.

Nei cantieri situati in località lontane dai centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, qualora della mensa si servano almeno il 60% dei dipendenti, il contributo a carico del lavoratore è determinato nella misura fissa di lire 1.500.

La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.

La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.

Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.

Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno un'indennità sostitutiva di mensa di lire 3.800 al giorno con presenza di almeno 5 ore consecutive.

Sull'importo dell'indennità di mensa non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lett. a).

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico.

Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.C., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l'indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Impiegati: mensa

A tutti gli impiegati compete l'indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo. (Sommario )

Art. 20 - Diritto allo studio

Con riferimento all'art. 92 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si conviene che i lavoratori studenti che devono sostenere prove di esami, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti producendo al datore di lavoro le certificazioni comprovanti gli esami e le giornate nelle quali essi sono stati sostenuti. (Sommario )

Art. 21 - Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo provinciale avrà decorrenza dal 1° luglio 1998, è valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria, ed avrà la stessa durata del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario )

Allegato A

RACCOMANDATA A.R.

Alla Cassa Edile di ................ Ai Dirigenti della Rappresentanza
Sindacale Aziendale

e

All'Associazione degli Industriali
- Sezione Costruttori Edili
Reggio Calabria

e p.c.:

All'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS)
Sede di ................

All'Istituto Nazionale per
l' Assicurazione contro gli
Infortuni sul lavoro (INAIL)
Sede di ................

 

Oggetto : C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - Appalto e subappalto .

La sottoscritta impresa (1) ................ . agli effetti della "disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di ................ all'impresa (2) ................

Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si invia in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

 

 

timbro e firma

 

.................................

 

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

(Sommario )

Allegato B

Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice La sottoscritta impresa (1) ................ dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ................ ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) ................ dei lavori di ................ . nel cantiere di per contratto dovranno essere ultimati il ..............

La sottoscritta impresa si impegna di assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

Si impegna, altresì, al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento.

La sottoscritta impresa consente fin da ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

 

........,

addì

........... 

 

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante. (Sommario )