CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GENNAIO 2000

PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI CHE ESEGUONO LAVORI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

 

 

 

In Reggio Calabria il 29 Novembre 2002

 

TRA

 

-          L’Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria - Sezione Costruttori Edili - rappresentata dall’ing. Salvatore Ziino Colanino - Presidente della Sezione stessa -, dai Vice Presidenti: dott. Gregorio Aversa, ing. Giuseppe Pavone, geom. Nicola Pellegrino, dott. Antonio Ramirez assistiti dall’avv. Michele Priolo, direttore dell’Associazione degli Industriali, dal geom. Giuseppe Amedeo e dott.ssa Giulia Crucitti, funzionari dell’Associazione degli Industriali.

 

E

 

-                     La Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - FENEAL-      UIL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dal signor         Francesco        Maviglia, Segretario Generale

 

-          La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL -         Sindacato Provinciale di Reggio Calabria rappresentata dal signor Sebastiano   Romeo, Segretario Generale Regionale, Antonino Botta Segretario Provinciale,      Carmine Napoli Segretario, Vincenzo Corsaro Operatore, Vincenzo Cristallini            Delegato, Salvatore Ferraro Delegato e Mario Masuzzo Delegato;

 

-          La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive- FILLEA-CGIL - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria         rappresentata dal signor Maurizio Cannata, Segretario FILLEA Gioia Tauro,             Noè Vazzana della Segreteria FILLEA Gioia Tauro, Rosario Gentile Delegato.

            Achille Scarfò, Segretario FILLEA Reggio-Locri, Fortunato Tripodi Delegato e          Giuseppe Pezzimenti Delegato, Manuela Sainato Operatrice;

 

che costituiscono la F.L.C.

 

è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 gennaio 2000 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini da valere nella Provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.


 

Art. 1

Sistema di informazione

 

            La Sezione Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Reggio Calabria convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l’accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti nonché l’utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell’attività edilizia.

 

            In conformità a quanto regolamentato dal C.C.N.L. vigente, la Sezione Costruttori Edili e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano di incontrarsi almeno due volte l’anno, a richiesta della F.L.C., per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

 

            Nel corso di tali incontri la Sezione Costruttori Edili fornirà, in applicazione e secondo la modalità concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi investimenti nonché le prevedibili implicazioni sull’occupazione distinte, per quanto possibile, in relazione ai seguenti comparti:

 

-          opere pubbliche (edilizia scolastica, ospedaliera, opere irrigue, opere di           recupero, ecc.);

 

-          edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali,        ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.);

 

-          edilizia abitativa pubblica e privata.

 

 

 

Art. 2

Disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti

 

            La Sezione Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l’importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed ai subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti.

 

            In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall’art. 15 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 che disciplina l’impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l’impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e dalla legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche.

 

            La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l’impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.

 

            Comunque si intendono richiamate le norme contenute nell’art. 4 della legge 23.10.1960 n° 1369.

 

 

 

Art. 3

Costituzione dell’Osservatorio Provinciale del Lavoro

 

            Le parti convengono di istituire, con decorrenza immediata, presso la Cassa Edile un apposito Osservatorio di tutte le opere edili interessanti la provincia di Reggio Calabria.

 

            Convergeranno all’interno di detto osservatorio, unitamente ai versamenti ed a quanto altro previsto dal c.c.n.l., gli elenchi mensili anagrafici dei dipendenti interessati alla unità produttiva e le qualifiche dei medesimi, al fine di operare in sinergia con la Scuola Edile, finalizzando questi dati per gli orientamenti e riqualificazione professionale.

 

            E’ fatto obbligo alle aziende di produrre, oltre agli elenchi anagrafici, le sedi e le ubicazioni operative delle stesse unità produttive.

 

 

 

Art. 4

Orario di lavoro

 

            Ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000, l’orario di lavoro nei cantieri edili della provincia di Reggio Calabria è ripartito di norma su cinque giorni alla settimana.

 

            Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, ricorrendo i presupposti di legge, le imprese sono obbligate ai sensi dell’art. 9 del citato C.C.N.L. a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione della Cassa Integrazione Guadagni.

 

            Per quanto riguarda il lavoro straordinario, ferme restando le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dall’art. 20 del citato C.C.N.L. 19 gennaio 2000, si conviene che le imprese, previo accordo con la R.S.U. o con la delegazione aziendale, ove esistano, purché non si tratti di casi saltuari ed occasionali di prolungamento di orario, faranno ricorso al lavoro straordinario solo per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori.

 

 

 

Art. 5

Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali

 

            Con riferimento all’art. 86 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000, in ogni cantiere, prima dell’inizio dei lavori, l’impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.

 

            Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.

 

            L’impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

 

            Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.

 

            Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

 

            Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la “ Sicurezza “ come priorità d’impegno straordinario.

 

Art. 6

Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale

 

            Si confermano tutte le disposizioni dettate dall’art. 28 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000.

 

 

 

Art. 7

Formazione professionale

 

            Nell’ambito di una scelta che esalti e promuova una più alta professionalità dei lavoratori anche in rapporto al processo di industrializzazione del settore le parti concordano apposite riunioni quadrimestrali a livello provinciale, alle quali parteciperanno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente Scuola, per trattare i problemi dell’addestramento professionale in relazione alle prospettive ed esigenze della categoria.

 

            Ai corsi gestiti dall’Ente Scuola potranno partecipare nelle proporzioni che saranno stabilite dall’Ente stesso, giovani iscritti nelle liste speciali, lavoratori edili in Cassa Integrazione Guadagni, o disoccupati.

Obiettivo prioritario da perseguire è quello di favorire l’entrata di giovani altamente qualificati nel settore delle costruzioni.

 

            Ai corsi di cui sopra potranno accedere anche lavoratori occupati che intendano qualificarsi o riqualificarsi.

 

            Le imprese che intendono qualificare le proprie maestranze, possono chiedere all’Ente Scuola la stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso che verranno pattuite direttamente tra le parti.

 

            Ai sensi dell’art. 92 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 il contributo a carico dei datori di lavoro con decorrenza dalla data di entrata in vigore dl presente contratto viene determinato, per la provincia di Reggio Calabria, nella misura dell’1,00%.

 

            Il contributo deve essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000.

 

            Le parti convengono di incontrarsi, dopo l’approvazione di ogni bilancio annuale dell’E.S.E.F.S. per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell’Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo di pertinenza.

 

 

 

Art. 8

Cassa Edile

 

a)         trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e modalità        di attuazione

 

            Con riferimento all’art. 19 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 la percentuale del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25 del citato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuali di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 18, viene accantonata in amministrazione presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Reggio Calabria, con versamenti da effettuarsi entro il mese successivo, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa ed erogata ai lavoratori nei mesi di agosto e dicembre.

 

b)         contributo

 

            Il contributo alla Cassa Edile di cui all’art. 37 lettera a) del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 è fissato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fermo restando la quota a carico del lavoratore (0,40%) nelle seguenti misure:

 

1)         In caso di versamento entro 60 giorni dal termine del periodo di paga: 2,60%

 

2)         In caso di versamento dopo 60 giorni dal termine del periodo di paga: 4,00%

 

            Tale contributo sarà calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000.

 

            La quota a carico dei lavoratori deve essere trattenuta sulle loro spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell’impresa, la quale deve provvedere a versarla, insieme a quella a proprio carico, con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia di cui alla precedente lettera a).

 

            Lo 0,40% del contributo alla Cassa Edile di cui alla precedente lettera b) sarà, utilizzato per interventi straordinari forfetari a favore dei lavoratori e delle imprese.

 

            Le modalità ed i criteri di intervento saranno determinati da accordi tra le parti.

 

            Le parti convengono di incontrarsi, dopo l’approvazione di ogni bilancio annuale della Cassa Edile, per verificare le disponibilità economiche e le reali esigenze dell’Ente stesso ed eventualmente adeguare, in aumento o diminuzione, la misura del contributo del 2,60% di cui al punto b) del presente articolo.

 

c)         ulteriori compiti della Cassa Edile

 

            La Cassa Edile dovrà chiedere mensilmente alle aziende gli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti assenti per malattia ed infortunio.

 

            Dichiarazione a verbale

 

            Le parti auspicano un maggior coordinamento con le Casse Edili delle altre province calabresi per eventualmente raccordare ed omogeneizzare le forme di assistenza e d intervento a favore dei lavoratori.

 

 

 

Art. 9

Ferie

 

            In attuazione dell’art. 16 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 si concorda che nel mese di agosto verrà di norma concesso agli operai di godere di ferie collettive di due settimane.

 

            Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà normalmente nel periodo delle festività natalizie.

 

            Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a sua scelta con un preavviso da dare all’impresa almeno dieci giorni prima e purché non si arrechi pregiudizio, previa verifica delle parti, alla prosecuzione dei lavori.

 

            Nel caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare l’attività lavorativa per l’intero periodo di ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di cui all’art. 19 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000.

 

 

 

Art. 10

Elemento economico territoriale

 

            In conformità agli accordi nazionali dell’11.6.1997, del 3.7.1997 e del 29.1.2002, l’Elemento Economico Territoriale è determinato secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall’art. 2 del D.L. 25.3.1997 n° 67 convertito in Legge 23.5.1997 n° 135.

 

            Nella determinazione dell’Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell’andamento congiunturale del settore nella provincia di Reggio Calabria nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

 

-          numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e relativo monte   salari;

 

-          numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

 

-          numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

 

-          numero di ore complessivamente lavorate dagli addetti del settore e numero di            ore complessivamente autorizzate dalla C.I.G.;

 

-          numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di disoccupazione e di mobilità.

 

            Con riferimento agli artt. 39 lett. d) e 47 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 ed all’accordo nazionale 29 gennaio 2002 l’importo complessivo dell’Elemento Economico Territoriale per operai ed impiegati della provincia di Reggio Calabria è stabilito nella misura del 14% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio e sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenze temporali:

 

-          11% a decorrere dal 1° Gennaio 2003;

 

-          ulteriore 3% a decorrere dal 1° Gennaio 2004.

 

            Pertanto gli importi dell’E.E.T. sono così determinati:

 

con decorrenza 1° Gennaio 2003

 

Operai

Operaio di 4° livello                                                    Euro 0,44 orari

            specializzato                                                  Euro 0,41 orari

            qualificato                                                      Euro 0,37 orari

            comune                                                         Euro 0,31 orari

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti          Euro 0,29 orari

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)                    Euro 0,26 orari

 

 

Impiegati

1^ Categoria Super                                                     Euro 109,68 mensili

1^ Categoria                                                               Euro   98,72 mensili

2^ Categoria                                                               Euro   82,26 mensili

Assistente tecnico già in terza categoria                        Euro   76,78 mensili

3^ Categoria                                                               Euro   71,29 mensili

4^ Categoria                                                               Euro   64,16 mensili

4^ Categoria - 1° impiego                                           Euro   54,84 mensili

 

 

con decorrenza 1° Gennaio 2004

 

Operai

Operaio di 4° livello                                                    Euro 0,56 orari

             specializzato                                     Euro 0,52 orari

             qualificato                                                     Euro 0,47 orari

             comune                                                        Euro 0,40 orari

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti          Euro 0,37 orari

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)                    Euro 0,33 orari

 

Impiegati

1^ Categoria Super                                                     Euro 139,60 mensili

1^ Categoria                                                               Euro 125,64 mensili

2^ Categoria                                                               Euro  104,69 mensili

Assistente tecnico già in terza categoria                        Euro   97,72 mensili

3^ Categoria                                                               Euro   90,69 mensili

4^ Categoria                                                               Euro   81,66 mensili

4^ Categoria - 1° impiego                                           Euro   69,80 mensili

 

 

 

Art. 11

Attrezzi ed indumenti di lavoro

 

a)         attrezzi di lavoro

 

            In tutti i cantieri edili qualora l’impresa non fornisca ai dipendenti gli attrezzi di lavoro e richieda ai lavoratori di utilizzare i propri, sempre che questi ne dispongano, sarà corrisposta una indennità di Euro 0,52 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

 

            Nel caso, invece, che gli attrezzi stessi vengano direttamente forniti dall’impresa, tale indennità non è dovuta ed i lavoratori sono responsabili di quanto loro affidato.

 

b)         indumenti di lavoro

 

            In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un’indennità sostitutiva pari a Euro 1.03 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

 

 

 

Art. 12

Indennità di trasporto

 

            A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto è dovuta all’operaio un’indennità a titolo di concorso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro.

 

            L’indennità in parola è fissata nella misura forfetaria di Euro 1,55 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate.

            Per i cantieri situati oltre i 50 Km è prevista un’indennità pari ad Euro 1.81 per ogni giorno di effettiva presenza in cantiere ed indipendentemente dal numero delle ore lavorate.

            L’indennità in parola non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

 

            Ferme restando le condizioni di maggior favore sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo.

 

            L’indennità di cui sopra non è soggetta alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

 

            Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l’indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

 

            Negli altri casi di assenza dal lavoro l’indennità di cui sopra non compete.

 

            L’indennità di trasporto non compete ai guardiani, portieri e custodi con alloggio.

 

            IMPIEGATI: indennità di trasporto

 

            A tutti gli impiegati compete l’indennità di trasporto nella misura stabilita col presente articolo.

 

 

 

Art. 13

Trasferta

 

            Con riferimento all’art. 22 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 i limiti oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta con il conseguente obbligo per le imprese di corrispondere una diaria del 10,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del citato C.C.N.L. all’operaio in servizio inviato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, vengono determinati in due Km. oltre i confini del Comune.

 

            Per il Comune capoluogo, data la sua particolare configurazione, vengono definite tre zone esterne al centro urbano: una a Nord del torrente Scaccioti, l’altra a Sud del torrente Sant’Agata e la terza a monte di San Sperato, Pietrastorta e Vito Superiore.

            Compete, quindi, la diaria del 10,00% ai lavoratori inviati a prestare temporaneamente la propria opera da una all’altra delle tre zone sopra indicate.

            Nessuna indennità è dovuta conseguentemente, per gli spostamenti dal centro alle tre zone suddette e viceversa.

 

            Ai conducenti di autobetoniere dipendenti da imprese di costruzioni che vengono inviati in zone distanti oltre 50 Km. dall’impianto di produzione in cui operano, viene corrisposta una indennità di Euro 1,55 quale rimborso spese.

 

 

 

Art. 14

Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria

 

            Agli operai che lavorano in sospensione ad altezza superiore ai 20 metri dal piano di campagna per la costruzione di piloni e travi relativi a lavori stradali, verrà corrisposta un’indennità del 10% per le ore di effettivo lavoro prestate a tale altezza, da calcolarsi sulla paga base.

 

            Detta indennità non è soggetta al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

 

            Con riferimento all’art. 21 - gruppo B) del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 - al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità percentuale indicata come appresso da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000:

 

a)         per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione          straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46,00%;

 

b)         per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di     opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti       nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la             sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o   impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26,00%;

 

Nota a verbale circa i lavori per opere sussidiarie

 

            Le parti concordano che, ove tali lavori comportino che l’addetto debba recarsi          all’esterno della galleria per eseguire lavorazioni od assemblaggi finalizzati a            dette opere sussidiarie, il periodo di tempo trascorso all’esterno della galleria             deve essere anch’esso assoggettato alla maggiorazione del 26%.

 

c)         per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18,00%.

 

            Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco) si conviene di corrispondere agli operai che lavorano nelle suddette condizioni un’indennità pari al 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000.

 

Nota a verbale sulla definizione di galleria di sezione particolarmente ristretta

 

            Le parti concordano che per galleria di sezione particolarmente ristretta deve intendersi una galleria avente sezione verticale con dimensioni che non superino 1,80 metri di larghezza ed 1,50 metri di altezza.

 

            Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità viene fissata nel 25%.

 

 

 

Art. 15

Indennità lavori in alta montagna

 

            Con riferimento all’art. 24 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 le indennità per i lavori in alta montagna vengono fissate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, come segue:

 

-          per i lavori eseguiti in località comprese tra i 900 metri ed i 1.300 metri di        altezza: Euro 0,21 orari;

 

-          per i lavori eseguiti in località comprese oltre i 1.300 metri di altezza: Euro 0,26           orari.

 

            Dette indennità non sono soggette al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

 

 

 

Art. 16

Anzianità professionale edile

 

            L’istituto dell’anzianità professionale edile è disciplinato dall’art. 30 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 e dall’allegato C al C.C.N.L. citato.

 

            Il contributo, a carico dei datori di lavoro, è fissato dalla data di entrata in vigore del presente contratto, nella misura del 3,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 18 del citato C.C.N.L..

 

 

 

Art. 17

Quote di adesione contrattuale

 

            Con riferimento all’art. 37 lettera c) del C.C.N.L. 19 gennaio 2000, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori per quote di adesione contrattuale, è stabilito come segue:

 

A) contributo paritetico, nella misura dello 0,18%, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali (A.N.C.E. e F.L.C.) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. citato maggiorati del 18,50% e del 4,95%.

 

B) contributo a carico dei datori di lavoro 0,50% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L.

 

C) contributo a carico dei lavoratori 0,60% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L.

 

 

 

Art. 18

Mensa - diritto al pasto

 

            L’impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nel cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.

 

            Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l’allestimento di un servizio mensa in cantiere.

 

            L’impresa concorre al costo nella misura di 3/4 per pasto ed i lavoratori concorreranno per 1/4 e fino ad un massimo di Euro 1,55.

 

            Nei cantieri situati in località lontane dai centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, qualora della mensa si servano almeno il 60% dei dipendenti, il contributo a carico del lavoratore è determinato nella misura fissa di Euro 0,77.

 

            La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.

 

            La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.

 

            Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.

 

            Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dal 1° gennaio 2003 un’indennità sostitutiva di mensa di Euro 2,58 al giorno con presenza di almeno 5 ore consecutive.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 la misura dell’indennità sostitutiva è elevata ad Euro 3,10 al giorno con presenza di almeno 5 ore consecutive.

 

            Sull’importo dell’indennità di mensa non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile per ferie, gratifica natalizia, ecc. di cui al precedente art. 9 lettera a).

 

            L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico.

 

            Nel caso di interruzione, sospensione o assenza dal lavoro per C.I.G., malattia ed infortunio, al lavoratore compete l’indennità di cui sopra, nella misura percentuale prevista dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

 

            IMPIEGATI: mensa

 

            A tutti gli impiegati compete l’indennità sostitutiva nella misura stabilita col presente articolo.

 

 

 

Art. 19

Diritto allo studio

 

            Con riferimento all’art. 91 del C.C.N.L. 19 gennaio 2000 si conviene che i lavoratori studenti che devono sostenere prove di esami, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti producendo al datore di lavoro le certificazioni comprovanti gli esami e le giornate nelle quali essi sono stati sostenuti.

 

Art. 20

Banca ore – Lavori usuranti

 

Le parti convengono di istituire  una  “ Commissione “ che individui i profili professionali maggiormente esposti a lavorazioni usuranti.

Conseguente creazione di specifico “ buono ore “ personalizzato per i lavoratori che saranno individuati in relazione alla esposizione ai rischi, depositato presso la cassa edile, alimentato in proporzione alle ore effettuate in presenza del rischio, tale buono potrà essere utilizzato per :

-         ridurre il tempo di lavoro prima della pensione per i lavoratori sopra i 60 anni di età,

-         fornire forme specifiche di sostegno in caso di mancanza di lavoro per situazioni particolari da individuare.

 

Art. 21

Qualità del lavoro e sicurezza

 

 Riteniamo necessario un maggiore intervento sulla irregolarità lavorativa , sulla sicurezza , sulle condizioni di lavoro e sui diritti contrattuali dei lavoratori edili, con particolare riguardo alle Imprese Subappaltatrici le parti concordano di :

 

-         istituire il DURC con la definizione di un accordo tra le parti sociali, ed Inps Inail e Cassa Edile.

-         Istituire nei cantieri uno strumento di identificazione certo di tutti gli operatori presenti in cantiere ( Tesserino con foto, segnaore, registro presenze lavoratori diretti et delle imprese subappaltatrici ).

-         Istituire un fondo mutualizzato per la funzionalità dei delegati alla sicurezza ( RLS e RLST );

Attivazione, in base a quanto previsto dall’articolo 88 del ccnl  attraverso gli enti di formazione, della formazione per i neo assunti elevando il monte ore previsto nello

    stesso articolo;

 

Art. 22

Previdenza Complementare

Le parti convengono di effettuare entro l’anno 2003 una verifica della situazione del fondo e d’istituti dell’APES per ripartire parte della contribuzione in favore di un fondo destinato alla previdenza complementare.

 

 

Art 23

Decorrenza e durata

 

 

            Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria, avrà decorrenza dal 1° Gennaio 2003 e la stessa durata del C.C.N.L. 19 gennaio 2000.

 

            Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del C.C.N.L. 19 gennaio 2000.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

p. La Federazione Nazionale Lavoratori          p. L’Associazione degli Industriali della

    Edili Affini e del Legno - FENEAL-UIL          Provincia di Reggio Calabria

    - Sindacato Provinciale -                                 - Sezione Costruttori Edili

 

p. La Federazione Italiana Lavoratori

    Costruzioni ed Affini - FILCA-CISL

    - Sindacato Provinciale

 

p. La Federazione Italiana Lavoratori

    del Legno, dell’Edilizia, Industrie

    Affini ed Estrattive- FILLEA-CGIL

    - Sindacato Provinciale


                                                                                                          Allegato A

 

RACCOMANDATA A.R.

 

                                                                       Alla Cassa Edile di .......................

 

                                                                       Ai Dirigenti della Rappresentanza

                                                                       Sindacale Aziendale

 

                                                                                              e

 

                                                                       All’Associazione Degli Industriali

                                                                       - Sezione Costruttori Edili

                                                                                                    Reggio Calabria

 

                                               e p. c.:

 

                                                                       All’Istituto Nazionale della Previdenza                                                                         Sociale (INPS)

                                                                       Sede di .......................

 

                                                                       All’Istituto Nazionale per l’Assicurazione                                                                               contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

                                                                       Sede di .......................

 

 

OGGETTO:     C.C.N.L. 19 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed                               affini - Appalto e subappalto.

 

 

            La sottoscritta impresa (1) .................................................................... agli effetti della “disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti” contenuta nel C.C.N.L. 19 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l’esecuzione di lavori per il cantiere di ................................................. all’impresa (2) ....................................................................................................

 

            Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si invia in allegato la dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice.

 

                                                                       _______________________

                                                                                  timbro e firma

 

(1) Denominazione e sede dell’impresa appaltante o subappaltante

 

(2) Denominazione e sede dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice


                                                                                                          Allegato B

 

 

Dichiarazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice

 

 

            La sottoscritta impresa (1) .................................................................... dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ......................, ha assunto l’esecuzione, per conto dell’impresa (2) ................................................... dei lavori di ................................................................................ nel cantiere di ............................................. che per contratto dovranno essere ultimati il ......................

 

            La sottoscritta impresa si impegna di assicurare,  nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citata contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il C.C.N.L. 19 gennaio 2000 per i dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

 

            Si impegna, altresì, al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento.

 

            La sottoscritta impresa consente fin da ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

 

______________, addì _____________

 

 

 

(1) Denominazione e sede dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice

 

(2) Denominazione e sede dell’impresa appaltante o subappaltante