EDILI (INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Ragusa

Data stipula: 29 luglio 1999


Inizio validità: 1 luglio 1999


Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Ragusa


Sommario:

- Costituzione dell'Osservatorio sull'industria delle costruzioni
- Rappresentante per la sicurezza
- Elemento Economico Territoriale
- Indennità territoriale e premio di produzione
- Indennità di trasporto
- Indennità sostitutiva di mensa
- Contributo APE
- Contributo Ente Scuola Edile
- Contributo Cassa Edile

Il 29.7.1999, in Ragusa,

tra:

- l' Associazione Provinciale Imprenditori Edili;

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL;

hanno convenuto di procedere al rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro Integrativo al C.C.N.L. 5 luglio 1995 per gli operai ed impiegati dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Ragusa, sulla base dei seguenti punti:

Costituzione dell'Osservatorio sull'industria delle costruzioni

La Costituzione dell' Osservatorio sull' industria delle costruzioni nella provincia di Ragusa secondo le modalità e le finalità previste dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 con particolare riguardo al fenomeno del lavoro nero è sommerso e per realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell' industria delle costruzioni in provincia di Ragusa al fine di accrescerne la conoscenza nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale. (Sommario)

Rappresentante per la sicurezza

Le parti concordano di recepire e dare pratica attuazione ai contenuti di cui all' art. 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 nonché all' art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 626/94. (Sommario)

Elemento Economico Territoriale

Determinazione della misura dell'E.E.T. nel 4,50% dei minimi di paga base in atto alla data del 1° luglio 1999, data a partire dalla quale tale elemento retributivo dovrà essere corrisposto.

Indicatori cui fare riferimento per confermare, aumentare, ridurre o annullare l' E.E.T. con incidenza pari ad 1/4 per ognuna delle seguenti voci:

- entità ore lavorate e denunciate alla Cassa edile;
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
- monte-salari denunciato alla Cassa Edile;
- ammontare gare appalto pubblicate in GURS per opere pubbliche da realizzare in provincia di Ragusa.

La verifica andamento indicatori viene fissata entro il 31 gennaio di ogni anno.

La percentuale dell' E.E.T. non potrà in nessun caso essere superiore al 7% dei minimi di paga base. (Sommario)

Indennità territoriale e premio di produzione

L' indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati vengono congelati in cifra ai valori del Contratto Integrativo Prov.le del 17 aprile 1990 (giusto riferimento alle note a verbale degli artt. 12 e 47 del vigente C.C.N.L.). (Sommario)

Indennità di trasporto

Fissazione dell' indennità di trasporto per gli operai:

- fascia entro 15 Km dei limiti territoriali indicati nell' art. 8 del C.C.P.L. 18.4.1990 lire 1.100 giornaliere;
- fascia oltre i 15 Km dei limiti territoriali sopra indicati lire 2.500 giornaliere

(Sommario)

Indennità sostitutiva di mensa

Fissazione dell' indennità sostitutiva di mensa per gli operai in lire 2.300 giornaliere corrispondenti:
A lire 287,50 orarie.

(Sommario)

Contributo APE

Il contributo APE viene fissato nella misura del 2%. (Sommario)

Contributo Ente Scuola Edile

Il contributo Ente Scuola Edile viene fissato nella misura dell' 1,20% con le seguenti destinazioni:

- 0,50% al fondo 626/94 e al fondo R.L.S. nelle misure rispettive di 0,45% e 0,050;
- 0,14% al C.P.T..

Residuo al Fondo Scuola Edile (Sommario)

Contributo Cassa Edile

9) Il contributo Cassa Edile viene fissato al 2,55% ripartito come segue:

- 2,12% al carico del datore di lavoro;
- 0,43% a carico del lavoratore.

Apposito regolamento predisposto dalla parti stipulanti il presente accordo disciplinerà la materia afferente la gestione dei fondi 626/94 e R.L.S..

Tutti gli aumenti economici e le variazioni delle aliquote contributive previsti dal presente accordo avranno decorrenza 1° luglio 1999.

Tutti gli istituti contrattuali, normativi ed economici, non modificati o annullati dal presente accordo, restano confermati nelle misure e nei contenuti vigenti alla data di stipula del presente integrativo.

Il testo definitivo del Contratto Integrativo sarà predisposto a cura delle parti compatibilmente ai tempi tecnici strettamente necessari. (Sommario)