In Potenza, addì 16 gennaio 2003, tra

 

la Sezione dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Potenza rappresentata dal geom. Antonio Santarsiere nella sua qualità di Presidente della stessa e dalla delegazione composta dai  sigg. Antonio Giuzio, geom. Luigi Santarsiere, Aniello Palladino, geom. Vincenzo Di Miscio, Ing. Antonio Mecca e Giacomo Di Mase assistiti dall’Associazione degli Industriali della provincia di Potenza nelle persone del Direttore avv. Franco Panetta e del sig. Giuseppe Boezio

 

E

 

la Federazione Nazionale Edile e Affini del legno - FeNEAL Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini e del Legno, rappresentata dal segretario dot. Domenico Palma e con la partecipazione dei sigg. Canio Calitri, Antonio Capobianco, Biagio Carlomagno,  Antonio Carrieri, Pio Cerone, Michele Ciarletta, Angelo Contaldo, Francesco Coviello, Antonino Di Melfi, Luigi Laginestra, Nicola Lauria, Domenico Antonio Nolè, Rocco Marzullo, Massimiliano Villani;

 

la Federazione Italiana Lavoratori Costruttori e Affini - Filca Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini, rappresentata dal segretario sig. Francesco Marcone e con la partecipazione dei sigg. Donato Angrisani, Vito Colucci, Antonio De Marco, Egidio De Marco, Gerardo Eduardo Pedone, Mario Ferri, Vincenzo Fuccillo, Michele La Torre, Vincenzo Lamorte, Antonio Lancellotti, Antonio Manieri, Francesco Monacò, Giuseppe Mutri, Nicola Ponzio, Luigi Ragone, Donato Sileo, Romeo Vicino;

 

la Federazione Italiana Lavoratori legno e dell'Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Costruzioni e Legno Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal segretario sig. Franco Iannella e con la partecipazione dei sigg., Antonio Anania, Luigi Anobile, Michele Beneventi, Michele Calabrese, Lina Cupolo, Vincenzo Curto, Domenico Giannella, Donato Grande, Donato Gruosso, Vincenzo Iacovino, Giovanni Iannelli, Giuseppe Irene, Nicola La Banca, Biagio Martino, Gennaro Mastro, Saverio Montesano, Sergio Navarra, Antonio Nolè, Raffaele Rotondaro, Francesco Volturno;

 

VIENE STIPULATO

 

Il presente contratto collettivo provinciale di Lavoro integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000, in vigore dal febbraio 2003, da valere in provincia di Potenza per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 29 gennaio 2000 per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto d'enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, cooperativa o ente pubblico, privata o pubblica, della impresa stessa.

 

Dichiarazione a verbale

1.        Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori sopra costituite confermano la dichiarazione fatta a verbale nel preambolo del CCNL 29 gennaio 2000 dalle rispettive Associazioni Nazionali.

2.        La Sezione Provinciale Costruttori Edili ed imprenditori d'OO.PP. della provincia di Potenza, a conferma della dichiarazione fatta a verbale nel preambolo del CCNL 29 gennaio 2000 all'ANCE, dichiara che le imprese che eseguono nella provincia di Potenza opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari, restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel contratto Nazionale di cui sopra citato e nel contratto provinciale anche ai lavoratori suddetti.

3.        Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina è applicabile anche agli enti pubblici che svolgono le lavorazioni elencate nella premessa del CCNL 29 gennaio 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.1

CLASSIFICAZIONE

 

            Per l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche, si assume l'esemplificazione di cui all'art.6 e 78 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

 

 

ART.2

ORARIO DI LAVORO

 

           L’orario normale contrattuale di lavoro come previsto dal CCNL 29 gennaio 2000 è di 40 ore settimanali di media annua.

In considerazione delle particolari condizioni metereologiche ambientali della Provincia di Potenza e per garantire alla produzione la media annua delle ore lavorative, determinate sulla base delle predette 40 ore settimanali, le parti convengono, sulla base di quanto previsto al 3° capoverso, lett. A), art. 5  e di quanto demandato al 3° capoverso, lett. a), art.39 del CCNL 29 gennaio 2000, che durante il periodo maggio-settembre l’orario normale giornaliero può essere prolungato fino ad un massimo di  9 ore.

L’impresa, ai fini dell’attuazione di quanto sopra, darà comunicazione preventiva alle R. S. U. di cantiere e/o, in mancanza, alle OO. SS. di categoria tramite l’Associazione Territoriale dei Datori di lavori.

Per quanto non contemplato nel presente articolo le parti si rifanno all’art. 5 del CCNL 29 gennaio 2000.

Le parti, convengono, di rivedersi nel caso in cui la presente regolamentazione dovrà adeguarsi alla normativa in via di definizione in materia di orario di lavoro in conformità alle direttive comunitarie.

           

 

 

ART.3

MINIMO DI PAGA BASE

 

            I minimi di paga base per i dipendenti delle imprese edili operanti nella Provincia di Potenza, sono quelli di cui agli allegati A) e B) del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

 

 

ART.4

INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

 

            L’indennità per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3) dell’art.25 sub a) e art.45 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i 950 metri sul l.m.

            La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

 

ART.5

ATTREZZI DI LAVORO

 

            Di norma le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.

            Ove, su richiesta dell'impresa, gli operai apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi sarà corrisposta un’indennità nella seguente misura:

 

a) ai lavoratori classificati nel 2°, 3° e 4° livello             2%

 

b) ai lavoratori classificati nel 1° livello                     0,70%

 

            Le predette indennità sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a) dell'art.25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

 

ART.6

INDENNITA’ PER LAVORI IN GALLERIA

LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE

 

            Al personale addetto ai lavori in galleria, con decorrenza 1989, è dovuta in aggiunta alla retribuzione un’indennità della misura percentuale sotto indicata:

 

a)        per il personale addetto al fronte di perforazione, d'avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio, pari al…………………………………………………………………………. 46%;

 

b)        per il personale addetto ai lavori di rivestimento d'intonaco e di rifinitura d'opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione,pari al ……………………………………………….…..26,50%;

 

c)        per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compreso i lavori d'armamento delle linee ferroviarie, pari al………………………………………………………………………18,50%;

 

d)        nel caso in cui i lavori di galleria si svolgono in condizioni di presenza di fango, getti d’acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, gallerie a sezione ristretta, gallerie distanti oltre 1 km, dall’imbocco, è dovuta un’ulteriore indennità pari al …..……………………………………..20,50%;

 

e)        qualora le condizioni di disagio di cui alla lett d) presentino ulteriori difficoltà e il fronte d'avanzamento superi i 5 km è dovuta un’ulteriore indennità pari al………………………………………………………………..……..30,50%.

 

            Le predette indennità non sono cumulabili fra di loro e sono calcolate sugli elementi di cui all’art. 25 sub a) e art. 45 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

            Ai lavoratori addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, sia all’interno sia all’esterno dei centri abitati, sarà corrisposta un’indennità del 20% da calcolarsi sugli elementi del punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

ART.7

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità agli accordi nazionali dell’11 giugno e del 3 luglio 1997, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2000 / 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

-     numero delle imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;

-         numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

-         numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

-         numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;

-         numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;

-         attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

Per la determinazione a consuntivo dell’E.E.T. relativamente all’anno 2003, la verifica e valutazione dell’andamento del settore nella provincia di Potenza  verrà effettuata nel mese di gennaio 2004 raffrontando i dati relativi al periodo immediatamente precedente e cioè 1° ottobre 2002-30 settembre 2003 e al periodo fisso di riferimento 1° ottobre 2000-30 settembre 2001.

Le parti, procedono alla valutazione, a consuntivo, dell’andamento del settore a livello locale raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre 2000-30 settembre 2001 con quelli dell’analogo periodo precedente e dopo aver effettuato una valutazione complessiva del mercato del lavoro nel territorio, confermano gli importi definiti, in via presuntiva ed erogati in acconto per il periodo 1° novembre 2001 – 31 dicembre 2002.

Le parti si danno  reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L’Elemento Economico Territoriale di cui agli artt.39, lett. d), e 47 del CCNL 29 gennaio 2000 decorre dal 1° gennaio 2003.

In via presuntiva, sulla base dei dati parziali , nonché delle linee tendenziali estrapolate, l’elemento variabile dell’Elemento Economico Territoriale è così determinato ed erogato a titolo di acconto:

-                dal 1° gennaio 2003 nella misura del  7% previsto dal contratto integrativo provinciale di lavoro 30  ottobre 1998;

-                dal 1° febbraio 2003  nella misura definita dell’ E. E. T.  erogato in acconto dal 1° gennaio 2003 incrementato del 4% determinato sulla paga base in vigore al 31 gennaio 2003;

-                dal 1° gennaio 2004, la percentuale del 4% sarà elevata al 7%, sempre determinato sulla  paga base al 31 gennaio 2003, in relazione ai dati che scaturiranno dalla verifica annuale da effettuarsi nel mese di gennaio di ciascun anno sull’andamento del settore nella provincia di Potenza e dei suoi risultati.

Relativamente all’anno 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi mensili ed orari per gli impiegati, quadri ed operai definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:

 

 

 

DAL 1° GENNAIO 2003

Livelli e Categorie

Importi mensili

Importi orari

 

Quadri ed impiegati di 1° super

Impiegati di 1°

Impiegati di 2°

Impiegati ed operai di 4° livello

Impiegati di 3° - operai specializzati

Impiegati di 4° - operai qualificati

Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni

Custodi, portinai, fattorini

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

 

 

57,80

52,02

43,35

40,46

37,57

33,81

28,90

 

 

 

 

-

-

-

0,23

0,22

0,20

0,17

0,15

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 1° FEBBRAIO 2003

Livelli e Categorie

Importi mensili

Importi orari

 

Quadri ed impiegati di 1° super

Impiegati di 1°

Impiegati di 2°

Impiegati ed operai di 4° livello

Impiegati di 3° - operai specializzati

Impiegati di 4° - operai qualificati

Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni

Custodi, portinai, fattorini

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

 

 

97,69

87,92

73,27

68,38

63,50

57,14

48,84

 

 

 

 

-

-

-

0,40

0,37

0,33

0,28

0,23

0,19

 

Relativamente all’anno 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli importi mensili ed orari per gli impiegati, quadri ed operai definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:

 

DAL 1° GENNAIO 2004

Livelli e Categorie

Importi mensili

Importi orari

Quadri ed impiegati di 1° super

Impiegati di 1°

Impiegati di 2°

Impiegati ed operai di 4° livello

Impiegati di 3° - operai specializzati

Impiegati di 4° - operai qualificati

Impiegati di 4° primo impiego – operai comuni

Custodi, portinai, fattorini

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

 

127,61

114,84

95,71

89,32

82,94

74,64

63,80

 

-

-

-

0,52

0,48

0,43

0,37

0,29

0,25

 

       

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività qualità e competitività di cui al citato art.2

 

 

Nota a verbale:

 

INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Ai sensi degli artt.12 e 47, nota a verbale, del CCNL 29/01/2000 l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre previste dal contratto integrativo provinciale di lavoro 30/10/1989.

 

Livelli

Mensile

Orario

7

€. 154,78

 

6

€. 144,40

 

5

€. 118,04

 

4

€. 108,34

€. 0,63

3

€. 100,60

€. 0,58

2

€.  90,55

€. 0,52

1

€.  77,39

€. 0,45

 

 

Discontinui:

Custodi, guardiani, portinai,

fattorini, uscieri e inservienti..

 

€. 0,36

Custodi, portinai, guardiani

con alloggio

€. 0,30

 

 

 

ART.8

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE

GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

 

            Tutte le imprese edili sotto qualsiasi ragione sociale, anche artigiane, operanti sul territorio della Provincia, devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie, riposi annui e gratifica natalizia attraverso l'iscrizione alla Cassa Edile di mutualità e assistenza nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

            A decorrere dal 1° ottobre 2000 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, è assolta dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 4) dell'art.25 del CCNL 29.01.2000, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.18 del CCNL 29.01.2000.

 

      La suddetta percentuale del 18,50% è così computata:

 

·      trattamento economico per ferie                                                   8,50%

·      trattamento per gratifica natalizia                                               10,00%

 

      L'importo della percentuale suddetta spettante ai lavoratori dovrà essere accantonata da parte delle imprese mediante versamenti mensili, da effettuarsi entro il 30 del mese successivo al mese di riferimento, alla Cassa Edile della provincia di Potenza la quale provvederà ad accreditare ai singoli lavoratori interessati, in conti individuali, le somme versate dai datori di lavoro.

            E' fatto obbligo alle imprese di trasmettere alla Cassa Edile della provincia di Potenza, entro il 30 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento, la denuncia mensile redatta sugli apposti moduli forniti dalla Cassa Edile medesima.

      La liquidazione ai lavoratori sarà effettuata a mezzo assegno bancario o postale alle seguenti scadenze:

 

-         entro il 31 luglio per le somme accantonate nel periodo ottobre-marzo;

 

-         entro il 15 dicembre per le somme accantonate nel periodo aprile-settembre;

 

            Nei casi d'assenza dal lavoro per malattia o infortunio e malattia professionale, l'impresa dovrà corrispondere all'operaio la differenza della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto, per ferie, festività e gratifica, dall'INPS e dall'INAIL sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere, durante l'assenza dell'operaio, nel caso di sospensione totale dei lavori.

      Stando quanto sopra esposto, le percentuali risultano essere attualmente le seguenti:

 

a)       in caso d'infortunio e malattia professionale il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

 

 

dal 1° ottobre 2000

                                                                                                               lordo                                  netto

 - Per il primo giorno in cui si è

     verificato l'evento e per i

     successivi primi tre giorni(.)                  18,50%                              14,20%

 

 -  Dal 4° al 90° giorno                                  7,4%                                  5,7%

 

 -  dal 91° giorno a guarigione

    clinica                                                        4,6%                                 3,6%

 

b)       in caso di malattia il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

                                                                                   

dal 1° ottobre 2000

                                                                           

lordo                                   netto

 

 

  -  nei limiti della conservazione

      del posto                                                18,50%                              14,20%

 

 

(.)  Va ricordato che per i primi tre giorni successivi all'infortunio dovrà, inoltre, essere corrisposto all'operaio il 60% della paga base, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e contingenza (art.73 D.P.R.30.06.1965, n.1124).

 

Le suddette percentuali vanno calcolate sulla retribuzione costituita da paga base, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, indennità di contingenza ed il relativo importo dovrà essere accantonato alla Cassa Edile della provincia di Potenza.

      Nel caso di malattia l'impresa anticipa mese per mese l'indennità di malattia a carico dell'INPS.

            Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore copia del prospetto di liquidazione dell'indennità di malattia come previsto dalla normativa vigente.

      Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt.27 e 28 del C.C.N.L. 29.01.2000 sarà rimborsato all'impresa dalla Cassa Edile entro 30 giorni dall'inoltro della denunzia che - ad ogni effetto - vale come domanda di rimborso.

      All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati alla Cassa Edile per gratifica, festività e ferie e da quest'ultima non ancora liquidati.

            La Cassa Edile a sua volta è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

            Qualsiasi reclamo, sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutta o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

      Per quanto altro non contemplato nella presente disciplina, le parti si rifanno all'art.19 del C.C.N.L. 29.01.2000.

            Il mancato versamento alla Cassa Edile entro le date di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, indipendentemente dall'azione legale di recupero, comporta dal giorno successivo alla data di scadenza un contributo addizionale dello 0,10% per ogni mese di ritardo da sommare al contributo dovuto dai datori di lavoro di cui all'art.14 del presente Contratto Provinciale.

            Il contributo aggiuntivo incassato dalla Cassa Edile sarà accantonato su apposito capitolo demandando al Comitato di Gestione della Cassa Edile medesima il compito di gestirlo.

 

 

 

ART.9

LIMITI TERRITORIALI

I limiti territoriali, ai fini dell'applicazione della trasferta di cui  all'art.22 del CCNL 29.01.2000, partono dal limite della circoscrizione territoriale - come definita dall'art.1, L.56/87 -  in cui il lavoratore è assunto.

 

 

 

ART.10

AMBIENTE DI LAVORO

 

Fermo restando le vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia, nei cantieri che occupano più di 25 lavoratori ed i lavori avranno una durata di almeno 12 mesi, l'impresa deve mettere a disposizione degli operai quanto segue:

-           spogliatoio riscaldato nei mesi invernali;

-           refettorio con scaldavivande, riscaldato nei mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, debbono essere dotati di servizi igienici e sanitari, ove possibile, con acqua corrente.

Nel caso di cantieri con un numero di lavoratori inferiore a 25, sulla base della consistenza e durata dei lavori stessi, l'impresa doterà i cantieri di baracca per il ricovero dei lavoratori.

 

 

ART.11

COMITATO PARITETICO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE

INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

           

Come previsto dall’art.87 del C.C.N.L. 29.01.2000 e dall’art.11 dal C.C.P.L. 15.11.1980, le parti confermano l’istituzione del Comitato Paritetico Provinciale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto tra la Sezione Costruttori Edili della provincia di Potenza e le Organizzazioni sindacali provinciali FeNEAL, FILCA e FILLEA, in data 13/09/1993.

Il Comitato è composto di dodici membri di cui: sei designati dalla Sezione Costruttori Edili della provincia di Potenza e sei designati, in misura paritetica tra di loro, dalle Organizzazioni sindacali provinciali FeNEAL, FILCA e FILLEA.

            La segreteria è situata nella sede propria del Comitato sita nel fabbricato C.P.T.- EFMEA in via dell'Edilizia - Potenza.

            Il contributo, a totale carico dei datori di lavoro è fissato, dal 1° novembre 1998, nella misura dello 0,20% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000. Il contributo è versato direttamente dalla Cassa Edile al Comitato Paritetico secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa Edile.

 

 

 

ART.12

SCUOLA EDILE

 

            Il contributo, a totale carico dei datori di lavoro è fissato, dal 1° novembre 1998, nella misura dello 0,65%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000 da versarsi con le modalità stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa Edile.

            Qualora l’Ente Scuola, nell’arco della validità del presente contratto non dovesse avere la disponibilità finanziaria per far fronte ai propri programmi, le parti si impegnano a rivedere la misura del contributo sopra concordato.

 

 

 

ART.13

FERIE

 

            In attuazione dell’art.16 del C.C.N.L. 29.01.2000 si conviene che nel mese d'Agosto i lavoratori godranno di un periodo di ferie collettive di n. 2 settimane. Il godimento della 3° settimana di ferie collettive avverrà obbligatoriamente nell’ultima settimana di dicembre.

            Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a richiesta del lavoratore.

 

 

 

 

 

ART.14

CASSA EDILE

 

            Nel rispetto ed attuazione dell’art.37 del C.C.N.L. 29.01.2000 il contributo alla Cassa Edile della Provincia di Potenza, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000 su tutte le ore normali effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività resta confermato nella misura del 3% così ripartito:

§         2,50% a carico del datore di lavoro

§         0,50% a carico del lavoratore.

            Il contributo come sopra determinato è dovuto, dagli operai e dalle imprese di qualsiasi natura, anche artigiane, che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, e sotto qualsiasi forma anche general contractor, consorzi, raggruppamenti etc. esercitano  le attività elencate nella premessa del C.C.N.L 29.01.2000. Con l’iscrizione alla Cassa Edile, i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote d'adesione contrattuale così convenute:

a)      Quota nazionale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal febbraio 1999 (1), una quota nazionale d'adesione contrattuale in misura pari allo 0,18%  degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 maggiorati del 18,50% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai.

b)      Quota provinciale:

       a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° novembre 1998, una quota provinciale d'adesione contrattuale in misura pari allo 0,70% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 maggiorati del 18,50% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai.

            Gli importi delle quote di contributo e d'adesione contrattuale a carico dei lavoratori sono trattenuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alla propria quota secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile medesima.

            Gli obblighi di contribuzione di quote di adesione contrattuale, e di versamento alla Cassa Edile per le imprese e per gli operai sono correlativi ed inscindibili fra di loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.

            Per la ripartizione delle quote di adesione contrattuale le parti si rifanno all’accordo 25.7.1996 stipulato in sede Nazionale tra l’ANCE, INTERSIND e FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL ed al relativo atto d’impegno con la Cassa Edile della Provincia di Potenza.

 

(1)   (Accordo nazionale ANCE – OO. SS. del 10 febbraio 1999)

 

 

ART.15

ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

 

            In attuazione dell’art.30 del C.C.N.L. 29.01.2000 il contributo a carico dei datori di lavoro è fissato, dal 1° novembre 1998, nella misura del 3,50%, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art.18 del CCNL.

            Il contributo va versato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza, secondo le modalità da queste stabilite.

 

 

 

ART.16

MENSA ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA

 

            In tutti i cantieri fino a 39 dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l’obbligatorietà dell'istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo è dovuta un'indennità di mensa pari a €. 0,07 orarie dal 1° Novembre 1998.

            Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di 40 operai alle dirette dipendenze dell’impresa appaltatrice, l’impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.

            La quota di partecipazione dei lavoratori è pari al 5% della paga lorda giornaliera ricavata dalla media aritmetica della stessa paga giornaliera delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), costituita dagli elementi di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 22.01.2000.

            La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell’impresa.

            Il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell’orario di lavoro da una terna di operai da nominarsi ogni 15 giorni.

 

Nota a verbale: le parti concordano che l’indennità sostitutiva di cui al 1° comma del presente articolo non sostituisce e ne libera l’impresa, che si trova nella condizione di cui al 2° comma dello stesso articolo dall’obbligo di istituire la mensa.

 

 

 

ART.17

INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

            Con decorrenza 1° Novembre 1989 è corrisposta un'indennità sostitutiva di trasporto di € 0,06 orarie.

            Inoltre, le parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati in cui è ubicato il cantiere corrisponderanno agli operai in aggiunta a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo un'ulteriore indennità percentuale, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) sub a) dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000 ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), nella seguente misura:

 

a)      dell’1% (uno per cento) per i cantieri ubicati nei Comuni della provincia (con esclusione del Comune di Potenza) distanti oltre i km 5 fino a km 20.

 

b)      del 2% (due per cento) per i cantieri ubicati nell’intero territorio provinciale oltre i km 20.

 

c)      del 2% (due per cento) per i cantieri in estensione che superano i km 6 qualunque sia l’ubicazione degli stessi, con l’esclusione automatica dell’indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).

 

            L’indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con i propri mezzi; in tal caso, si precisa, che il tempo di percorrenza dal luogo d'imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l’esecuzione dell’effettivo lavoro non è computabile ai fini dell’orario di lavoro da retribuire.

 

            L’indennità suddetta non è dovuta:

§         se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;

§         agli operai che pernottano in cantiere;

§         agli operai che sono residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato il cantiere.

 

 

 

ART.18

DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA

APPALTI E SUBAPPALTI

 

 

            Si fa riferimento all'art.15 del C.C.N.L. 29.01.2000.

 

Subappalto

            Si ribadisce la validità di quanto previsto dall'art.15 del C.C.N.L. e, al fine di favorirne la sua completa applicazione, si stabilisce che l'obbligo della comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art.103 del CCNL 29.01.2000 o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, deve essere effettuata 20 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio del medesimo.

 

 

 

ART.19

LAVORO A COTTIMO

           

            Nel caso di lavoro a cottimo, sia collettivo sia individuale sarà applicata la disciplina prevista dall'art.13 del C.C.N.L 29.01.2000.

 

 

 

ART.20

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

 

            Per quanto riguarda le sospensioni e riduzioni di lavoro le parti, nel rifarsi a tutto quanto stabilito dall'art.9 del C.C.N.L. 29.01.2000, ribadiscono che l'anticipazione dovuta ad ogni singolo operaio per le ore d'integrazione motivate da cause meteorologiche sia inserita nella busta paga contestualmente alle retribuzioni del mese ed assoggettata a ritenuta IRPEF.

            L'esposizione massima dell'impresa è di 160 ore d'integrazione non ancora autorizzata dall'INPS.

 

 

 

ART. 21

DIRITTO ALLO STUDIO

 

            Restano ferme le norme previste dall'art.91 del C.C.N.L.29.01.2000.

 

 

 

ART. 22

DIRITTI SINDACALI

 

            Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino a 24 ore lavorative per trimestre, per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti quando l'assenza dal lavoro sia espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale.

            Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicare all'azienda da cui il lavoratore dipende.

 

 

 

ART.23

ATTIVITA' PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE

 

            Le parti contraenti fanno rinvio ai C.C.N.L. stipulati in precedenza.

 

 

 

ART.24

MULTE

 

            Il provento delle multe applicate a norma degli artt. 98 e 99 del C.C.N.L. 29.01.2000 sarà devoluto a favore della Cassa Edile della Provincia di Potenza con versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe.

 

 

 

ART.25

ESCLUSIONI

 

            Le percentuali di maggiorazione previste a favore dei lavoratori nel presente C.C.P.L. non sono cumulabili e, cioè la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte soltanto per il tempo d'effettiva prestazione d'opera.

 

 

 

ART.26

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

 

            Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e con quelle del contratto nazionale del 29.01.2000.

            Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli in atto nella Provincia di Potenza, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera.

 

 

 

 

 

 

ART.27

VALIDITA' E DURATA

 

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è valido per il territorio della provincia di Potenza con decorrenza dal 1° febbraio 2003 ed avrà durata fino al 31/12/2006.

            Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale

 

 

 

ART.28

PARTE GENERALE

 

Per quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 29.01.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

 

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO D'INFORTUNIO SUL LAVORO

 

            Premesso che le parti concordano anche in questo caso sul riferimento nazionale per quanto attiene alle carenze retributive si conviene, in tema d'anticipazione dell’indennità d'inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, che le parti provvederanno ad intervenire presso l’INAIL per rendere quanto più possibili solleciti i tempi d'erogazione dell’indennità giornaliera.

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

 

QUOTE SINDACALI - DELEGHE

 

            Con riferimento all’art.38 del C.C.N.L. 29.01.2000 è in facoltà degli operai di cedere alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, costituite nel presente accordo, un contributo sindacale tramite delega nella misura del 2,5% dall'1.1.2001, uguale per tutta la provincia da prelevarsi in tutte le spettanze dei lavoratori, giacenti presso la Cassa Edile nella misura minima di €. 10,33 per ogni liquidazione semestrale d'accantonamento alla Cassa Edile.

            Detta delega, convalidata dal sindacato d'appartenenza sarà presentata alla Cassa Edile che provvederà alla trattenuta stessa ed al versamento relativo alla organizzazione dei lavoratori destinataria del contributo.

            Sulle deleghe già depositate alla Cassa Edile e sulle future da depositare, la misura della trattenuta sarà quella indicata al primo comma del presente articolo.

            Le organizzazioni sindacali contraenti comunicheranno alla Cassa Edile ogni variazione.