CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29
GENNAIO 2000
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2003
t r a
-
il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA, rappresentato dal suo Presidente
geom. Giancarlo Pavin e dalla Delegazione Sindacale composta dai sigg.: geom. Giovanni Carlo Basso e geom. Giampaolo Ometto, assistiti dal Direttore dott. Leonardo Pesadori e dal dott. Franco Brignole
e
-
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.-U.I.L.) della Provincia di Padova
rappresentata dal Segretario Provinciale sig.
Omero Cazzaro, Giacomo Miatello.
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.-C.I.S.L.)
della Provincia di Padova
rappresentata dal
Segretario Provinciale sig. Giuliano Pizzo, con l’intervento dei sigg. Gilberto
Baratto, Renato Ceccarello, Tarcisio Donanzan, Diego Fraccaro,Albino
Ruggero, Lorenzo Vedoato,
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED
ESTRATTIVE (F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) della Provincia di Padova
rappresentata dal
Segretario Provinciale sig. Rossano Ranci, con l’intervento dei sigg. Marco Benati, Silvano Cogo, Gino Comisso, Claudio Paiusco, Enrico Piron.
visto
il c.c.n.l. per i
dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000, segnatamente con
riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di
secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico, ed il
successivo accordo nazionale 29 gennaio 2002 relativo al secondo biennio di
validità del predetto c.c.n.l.
viene stipulato
il presente contratto provinciale di lavoro,
integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio
2000, da valere per tutto il territorio della Provincia di Padova
per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato c.c.n.l.
e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in
proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati,
indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle
imprese stesse.
Le parti, dopo un approfondito
esame dello scenario produttivo del settore edile della Provincia di Padova, rilevano allo stato un andamento positivo
del comparto in questione dal punto di vista dei livelli occupazionali e dei
volumi di investimenti
.
Con riferimento in particolare
alle gare per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, viene
tuttavia ravvisato un quadro di accentuata concorrenza tra le imprese, che
impone a tutti i soggetti che hanno responsabilità nel mercato dell’edilizia di
assumere – stante preoccupanti fenomeni distorsivi
registrati (es. ricorso al lavoro irregolare, forti ribassi sugli importi a
base d’asta) - comportamenti adeguati a fronteggiare la prospettiva di un
pericoloso processo di deindustrializzazione e di destrutturazione del comparto
edile con pesanti riflessi sul piano dei livelli occupazionali e delle
condizioni di lavoro della manodopera, anche dal punto di vista della sicurezza
individuale.
Le parti
riscontrano che le gare d’appalto presentano ancora prezzi a base d’asta
determinati in importi inferiori ai reali costi necessari per corrispondere da
parte delle imprese i trattamenti retributivi e contributivi ai lavoratori, nonché per acquistare i materiali e per predisporre le
misure di prevenzione previste dalle vigenti norme di legge.
L’insufficiente
determinazione dei prezzi finisce per favorire fenomeni di concorrenza sleale
tra imprese basati sulla riduzione della
disponibilità salariale, sul mancato rispetto delle norme contrattuali e
previdenziali e sulla mancanza di applicazione delle
norme della sicurezza.
A tale
riguardo il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova
e le Organizzazioni Sindacali provinciali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. non intendono accettare passivamente questa situazione
ma dimostrare di voler combattere le
illegalità attraverso una serie di azioni, tra le quali indicano
prioritariamente:
a) il confronto periodico con le stazioni
appaltanti per consentire l’eliminazione, sin dalla fase di progettazione, di
situazioni di anomalia collegate a non accurate
analisi dei prezzi a base d’asta, e per richiamare l’applicazione da parte
delle stazioni medesime di comportamenti quali:
1) tener conto delle previsioni della c.d.
Legge Salvi (n. 327/2000) relativamente al costo del
lavoro e della sicurezza sia nella predisposizione dei progetti da mettere in
gara, sia nella valutazione delle offerte ai fini del giudizio sulle anomalie;
2) utilizzare i nuovi schemi di bando tipo
regionale approvati dalla Regione Veneto con delibera n. 1163 del 10 maggio
2002;
3) prevedere l’osservanza delle norme
nazionali e regionali in materia di lavori pubblici, con particolare
riferimento all’inserimento nei contratti e nei capitolati d’appalto di
clausole contenenti l’obbligo di applicare a tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell’esecuzione dell’appalto le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi territoriali della categoria, vigenti nel
luogo e nel tempo di esecuzione dei lavori, ivi
compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile locale;
4) sensibilizzare le Direzioni Lavori in
merito ai compiti e alle responsabilità che le vigenti normative attribuiscono
loro anche sotto il profilo della manodopera impiegata in cantiere e dei
soggetti con compiti e responsabilità attinenti alla sicurezza e alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri.
b) il consolidamento dei rapporti di
collaborazione già da tempo avviati con la Direzione
Regionale per la Prevenzione, i Servizi Ispettivi della Direzione Provinciale
del Lavoro, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, gli SPISAL, la Cassa
Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova,
gli Ordini professionali provinciali al fine di assicurare il monitoraggio e la
verifica sul corretto uso della manodopera e sull’osservanza delle norme di
prevenzione degli infortuni da parte delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici nei cantieri per conto dei committenti pubblici e privati siti
nella Provincia di Padova.
E’
convinzione delle parti che in funzione di tale premessa – alla luce anche
della recente normativa (Legge 266/2002) che prevede l’introduzione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) come risposta finalizzata ad
assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici - si possa dare un concreto contributo a
normalizzare il mercato e a rilanciare l’industria padovana delle costruzioni,
realizzando da un lato l’interesse pubblico ad una corretta esecuzione delle
opere, nei costi e nei tempi previsti e dall’altro l’interesse delle imprese
regolari di emarginare gli operatori più spregiudicati.
PARTE PRIMA
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
ART.
1 - SISTEMA DI INFORMAZIONI
Le parti firmatarie del presente contratto provinciale, ferma restando l’autonomia e le
distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, al fine di mantenere un
corretto assetto delle relazioni industriali, confermando la validità del
sistema di informazioni delineato dal c.c.n.l. 29
gennaio 2000, convengono di incontrarsi con periodicità semestrale, su
richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per esaminare
congiuntamente la situazione del settore dell’edilizia nel territorio
provinciale.
In tali
incontri saranno trattati i molteplici problemi riguardanti
l’edilizia con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero,
all’assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di legge e
contrattuali nei confronti degli
istituti previdenziali e assicurativi obbligatori e della Cassa Edile, allo
stato e alle prospettive dell’attività produttiva e dell’occupazione nel
settore.
Nel corso dei
predetti incontri verrà
altresì esaminata la situazione degli appalti pubblici, in base alle
informazioni fornite ed elaborate dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
della Provincia di Padova, utili a far conoscere ed
analizzare le fasi congiunturali del settore.
Inoltre le
parti ritengono di doversi impegnare in ogni iniziativa verso il rafforzamento
di sistemi di informazioni reciprocamente utili per una più approfondita conoscenza del
settore, pure nel rispetto dei ruoli e delle identità degli imprenditori e dei
rappresentanti dei lavoratori e nello spirito del c.c.n.l.
29 gennaio 2000. In via esemplificativa indicano:
- contatti congiunti con le stazioni
appaltanti della Provincia di Padova, utili
all’acquisizione di dati informativi degli investimenti effettuati e delle previsioni di
realizzazione delle opere;
- indagini sull’evoluzione delle
professionalità, sulle dinamiche del mercato del
lavoro, nonché sui bisogni del settore produttivo espressi dal mondo delle
imprese, al fine dell’opportuno adeguamento e sviluppo della formazione
professionale in edilizia.
Per tali indagini le parti potranno fare
ricorso ad istituti di ricerca specializzati (es. CRESME).
-
determinazione di un sempre più elevato livello di informatizzazione
della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova al fine di acquisire il più completo flusso di
informazioni (ad es. manodopera in entrata e in uscita dal sistema Cassa Edile,
suddivisa per età, mansione ed inquadramento, numero delle gare indette dalle
stazioni appaltanti, distinte per categoria, importo dei lavori, sistema di
affidamento, etc.);
-
completamento del processo di messa
in rete delle Casse Edili venete avviato con la sottoscrizione del protocollo
del 18 dicembre 1999.
ART.
2 - DISCIPLINA DELL’IMPIEGO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
Le parti ribadiscono l’impegno ad operare per una corretta ed
integrale applicazione della disciplina di legge in materia di appalto e
subappalto, con riferimento in particolare alla Legge 19.3.1990 n. 55 e successive
modificazioni ed integrazioni e alle norme di cui agli articoli 14 e 15 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
L’impresa
che, nell’esecuzione di opere rientranti nella sfera
di applicazione del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, affidi
in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare
obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti
dei lavoratori da questa occupati nelle
lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal
menzionato c.c.n.l. e dal presente contratto
provinciale di lavoro.
L’impresa
appaltatrice e subappaltatrice deve disporre delle
macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni
oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa
appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito
di utilizzare, nel rispetto delle
vigenti norme di prevenzione e salute
sul lavoro, anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per
esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (es. gru, ponteggi,
impianti di betonaggio).
Si ribadisce che l’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile
di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova
la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la
dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al
presente contratto provinciale di lavoro, in conformità ai fac-simili di cui
agli allegati nn. 1-2-3-4.
Analoga
comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni
obbligatorie di previdenza e di assistenza nonché al
Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova.
L’impresa
appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della
rappresentanza sindacale di cui all’art. 103 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000, costituita nel cantiere cui si riferiscono
le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa
appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o
subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno
occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione
dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente
contratto provinciale di lavoro. La comunicazione ai dirigenti della
rappresentanza sindacale - o, in mancanza di essa,
alla Fe.N.E.A.L., F.I.L.C.A,
F.I.L.L.E.A della Provincia di Padova
per il tramite del Collegio dei
Costruttori Edili della Provincia di Padova - deve
essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori
affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Fermi gli obblighi
sanciti dalla legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, l’impresa appaltante o
subappaltante è tenuta in solido con
l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per
oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella
sfera di applicazione del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 -
ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti
alle lavorazioni appaltate o
subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento
economico e normativo di cui al citato c.c.n.l. e al
presente contratto provinciale di
lavoro.
Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei
confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui sopra, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi
dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle
lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma
l’applicazione delle norme di cui all’art. 103 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, il tentativo di conciliazione
deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o
subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
ART.
3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti
confermano il comune convincimento circa l’importanza della formazione
professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche con particolare riguardo a
quelli provenienti da Paesi extracomunitari, e si impegnano
ad avviare iniziative congiunte utili per migliorare la qualità del lavoro e le
capacità tecnico-produttive delle imprese.
Tali finalità
sono attuate attraverso le strutture del Centro Provinciale d’Istruzione
Professionale Edile (CPIPE).
Il Collegio
dei Costruttori Edili della Provincia di Padova si impegna, nell’ambito
delle proprie competenze, a favorire, nel rispetto delle norme sul
collocamento, l’inserimento, presso le imprese aderenti, dei giovani in
possesso del diploma della scuola media dell’obbligo che, avendo frequentato i
corsi di prima formazione per operaio edile polivalente ed avendo compiuto il
periodo di tirocinio presso i cantieri edili, abbiano ottenuto l’attestato
rilasciato dal Centro di Istruzione Professionale Edile.
Per tali lavoratori, ove assunti
con contratto di apprendistato, il trattamento
economico non può essere inferiore alle sottoindicate
percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga, ex indennità di
contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di
settore spettante alla categoria degli operai qualificati:
1° - 2° - 3° - 4° semestre
80%
5° - 6° - 7° -
8° semestre
90%
Il Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile nel caso fosse
ravvisata l’esigenza di rendere i processi formativi più aderenti alle
realtà tecnico-operative della produzione, potrà presentare alle parti
stipulanti il presente contratto provinciale, proposte per la istituzione di
corsi di perfezionamento ed aggiornamento per operai dipendenti da imprese
edili, prevedendo lo svolgimento di lezioni teorico-pratiche con l’onere, a
carico del Centro stesso, di corrispondere eventualmente ai lavoratori
interessati una “indennità di frequenza”.
Nel quadro delle attività
del CPIPE le parti stipulanti esamineranno la possibilità di ricercare
accordi con i Comuni della Provincia di Padova ed
altri Enti pubblici per offrire ai giovani frequentanti il Centro l’opportunità
di svolgere attività formativa nell’esecuzione di particolari opere pubbliche
che l’Ente interessato intendesse affidare al CPIPE.
Le parti
convengono altresì di impegnarsi affinchè la
formazione teorica dei contratti di formazione e lavoro e dei rapporti di apprendistato venga effettuata presso il CPIPE.
Il contributo
di cui all’art. 92 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 a
favore del Centro Provinciale di Istruzione
Professionale Edile è stabilito nella
misura dello 0,56% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell’art. 25 del richiamato c.c.n.l. per
tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul
trattamento economico per le festività di cui all’art. 18 punto 3) del c.c.n.l. medesimo.
Dichiarazione a verbale
Le parti riconoscono l’impegno di adoperarsi affinchè i corsi di addestramento
professionale, organizzati dal CPIPE abbiano luogo, allo scopo di agevolarne la
partecipazione dei lavoratori residenti nelle aree dell’Alta e della Bassa
Padovana, anche in comuni situati nei predetti bacini geografici.
ART.
4 - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO
Le parti
stipulanti ribadiscono il carattere prioritario del
tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da
esso prospettate. A tale proposito viene demandato al
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro della Provincia di Padova,
costituito con accordo provinciale del 6 luglio 1987, lo studio dei problemi
afferenti la sicurezza nei cantieri e le condizioni lavorative ambientali.
Il Comitato
Paritetico Territoriale, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico
esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, provvede ad
operare prioritariamente:
a) effettuando visite
nei cantieri della Provincia di Padova per una
verifica del rispetto delle norme vigenti di prevenzione e di igiene e fornendo ai soggetti responsabili
tutte le istruzioni atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori del settore;
b) organizzando corsi specifici per la
formazione e l’addestramento degli addetti del settore edile utilizzando a
tal fine le strutture del Centro
Provinciale di Istruzione Professionale Edile.
c)
predisponendo iniziative di carattere informativo per gli operatori del
settore, costituite da pubblicazioni, schede tecniche, circolari, ecc.
d)
valutando e sviluppando ulteriori iniziative, anche di carattere
informatico, in sinergia con enti ed istituzioni per contribuire fattivamente
al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura e coscienza
antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
Spetta anche
al Comitato Paritetico Territoriale accertare, in relazione
alle lavorazioni svolte nei cantieri, il rispetto della normativa
vigente riguardante le visite e le vaccinazioni obbligatorie.
Le parti
riaffermano inoltre che l’aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in
materia di sicurezza per mezzo di momenti formativi,
concordati tra le parti stesse, è condizione fondamentale per la prevenzione
nei cantieri e costituisce presupposto di qualità per le imprese del settore.
La misura del
contributo dovuto alla Cassa Edile Provinciale di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova
per il finanziamento del Comitato Paritetico
Territoriale è pari allo 0,15%, da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25
del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per tutte le ore di
lavoro normali effettivamente prestate e per le ore di festività retribuite
cadenti nel mese.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto dell’impegno di
adeguare il Regolamento del Comitato Paritetico
Territoriale allo schema nazionale di Statuto.
Le
parti preso atto di quanto previsto dall’art. 88 (rappresentante per la
sicurezza) del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, si impegnano ad individuare la soluzione tecnica più idonea
entro il 30 maggio 2003.
ART. 5 - INDENNITA’ TERRITORIALE DI
SETTORE
L’indennità territoriale di
settore, già dovuta agli operai a norma dell’art. 7 del contratto provinciale 9
ottobre 1989, resta stabilita nelle seguenti misure orarie:
- Operaio IV livello €
0,70
- Operaio III
livello specializzato € 0,65
- Operaio II
livello qualificato € 0,60
- Operaio I livello comune €
0,53
- Discontinuo lett. b) art.
6 c.c.n.l. All. A) € 0,47
- Discontinuo lett. c) art.
6 c.c.n.l. All. A) €
0,41
ART. 6 -
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all’accordo nazionale 29
gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con
quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt.
12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonché dall’art. 2 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 convertito
in legge 23 maggio 1997 n. 135.
Nella
determinazione dell’elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari
istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l.
29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte
tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Padova, dell’andamento del settore e dei suoi risultati,
con specifico riguardo ai seguenti indicatori:
-
numero delle
imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di
Padova;
-
numero dei
lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia
di Padova;
-
numero di ore
denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
-
monte salari
denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
-
numero delle
ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’INPS per mancanza di
lavoro nel settore;
-
numero
complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati
(dati CRESME);
-
importo
complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati
(dati CRESME);
-
numero delle
notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs.
494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete
degli SPISAL del territorio provinciale.
Per il
periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il
valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via
presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di
cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.
La
determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà
effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso
mese di dicembre di ogni anno, raffrontando
l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre-30
settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale del settore e
dei suoi risultati del periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2002, che viene
individuato quale periodo fisso di riferimento per l’analisi dell’andamento
degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto
integrativo provinciale di lavoro.
Le
stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.
Le
parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati
del periodo considerato:
-
acquisendo i dati
relativi agli indicatori territoriali;
-
acquisendo
informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla
attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
-
individuando quindi
gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.
Una
volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga
l’esistenza di andamenti positivi in almeno due degli
indicatori territoriali come sopra individuati, si consideriranno
individuati i presupposti per l’erogazione dell’E.E..T. e le parti definirannno quindi
l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame
formalizzando le intese raggiunte.
Le
parti, all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o
sostituire quelli stabiliti.
A
decorrere dal 1° gennaio 2003 l’elemento economico territoriale di cui all’art.
39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 viene
stabilito nella misura dell’11% dei minimi di paga base. A decorrere dal 1°
gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà
elevata al 14% dei minimi di paga base.
Le
predette percentuali saranno comunque sempre riferite
ai minimi di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003.
OPERAI E.E.T.
- Operaio IV livello € 0,44
- Operaio III livello specializzato
€ 0,41
- Operaio II livello
qualificato €
0,37
- Operaio I
livello comune € 0,32
- Discontinuo lett.
b) art. 6 c.c.n.l.
All. A) € 0,28
- Discontinuo lett.
c) art. 6 c.c.n.l.
All. A) € 0,25
APPRENDISTI
OPERAI E.E.T.
- Apprendisti operai 1° semestre € 0,22
- Apprendisti operai 2° semestre €
0,24
- Apprendisti operai 3° semestre €
0,26
- Apprendisti operai 4° semestre € 0,28
-
Apprendisti operai 5° semestre € 0,30
-
Apprendisti operai 6° semestre € 0,31
Dal 1° gennaio 2004 e per tutta
la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via
presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle
linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico
territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare
i seguenti importi massimi orari:
OPERAI E.E.T.
- Operaio IV livello € 0,56
- Operaio III livello specializzato
€ 0,52
- Operaio II livello
qualificato €
0,47
- Operaio I
livello comune € 0,40
- Discontinuo lett.
b) art. 6 c.c.n.l.
All. A) € 0,36
- Discontinuo lett.
c) art. 6 c.c.n.l.
All. A) € 0,32
APPRENDISTI
OPERAI E.E.T.
- Apprendisti operai 1° semestre € 0,28
- Apprendisti operai 2° semestre €
0,31
- Apprendisti operai 3° semestre € 0,33
- Apprendisti operai 4° semestre € 0,35
-
Apprendisti operai 5° semestre € 0,38
-
Apprendisti operai 6° semestre € 0,40
Le
parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale,
quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto
dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L.
23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli
indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del
settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di
produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.
Nel mese
di gennaio 2004 verrà riconosciuto a tutto il
personale operaio, in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum”
indifferenziato per livello di € 30,00.
Tale
riconoscimento viene convenuto a parziale ristorno del
prolungarsi della trattativa locale per il rinnovo della contrattazione
integrativa provinciale.
ART. 7 - TRASFERTA
Con
riferimento all’art. 22, 2° comma del c.c.n.l. 29
gennaio 2000, l’indennità giornaliera di trasferta dovuta agli operai viene stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nelle
seguenti misure:
a) € 4,50 quando l’operaio è comandato a prestare
la propria opera in un cantiere situato oltre 2 ed entro 7 km dal confine
territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per
il quale è stato assunto;
b) € 7,50 quando l’operaio è comandato a
prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 7 ed entro
25 km dal confine territoriale del comune ove è
ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
c) € 10,50 quando l’operaio è comandato a prestare la propria opera in un
cantiere situato oltre 25 ed entro 40 km dal confine territoriale del comune ove
è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
d) € 15,00 quando l’operaio è comandato a
prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 40 ed entro 65 km dal
confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
e) € 18,00 quando l’operaio è comandato a prestare la propria opera in un
cantiere situato oltre 65 ed entro 90 km dal confine territoriale del
comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato
assunto;
f) € 21,00 quando l’operaio è comandato a
prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 90 km dal confine
territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per
il quale è stato assunto.
Nel caso che
l’impresa, di sua iniziativa, ritenga di effettuare il
trasporto dei lavoratori con automezzi propri, l’indennità giornaliera di
trasferta, a decorrere dal 1° gennaio 2003, viene stabilita, avute presenti le
distanze chilometriche di cui sopra,
rispettivamente in:
a) € 3,00
b) € 5,00
c) € 7,00
d) € 10,00
e)
€ 12,00
f)
€ 14,00
All’autista dell’automezzo posto a disposizione
dall’impresa non è dovuta l’indennità giornaliera di trasferta ma viene
riconosciuta un’indennità di guida commisurata alla normale retribuzione,
maggiorata del 20%, corrispondente al tempo forfettariamente
determinato dall’impresa per la guida (andata e ritorno), con l’obbligo di
effettuare comunque l’orario di cantiere.
Le parti,
anche in via di interpretazione ricognitiva
di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 1
del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e del relativo regolamento di attuazione
approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955, tale tempo di guida non è da
considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non
è pertanto utile al raggiungimento dell’orario massimo giornaliero e
settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di
intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria
in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge
nell’arco della settimana.
L’operaio che
percepisce l’indennità giornaliera di trasferta ha
l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio
delle attività.
L’indennità
giornaliera di trasferta deve essere corrisposta anche in caso di effettuazione di orario ridotto.
Il
trattamento del servizio di mensa dell’operaio in
trasferta è regolato dall’art. 8 del presente contratto.
L’indennità
giornaliera non è dovuta nel caso in cui il lavoro si
svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell’operaio o quando si
verifichi un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che
comporti per lui un effettivo vantaggio
rispetto al cantiere di assunzione.
Trasferta con
pernottamento
Ai lavoratori
comandati in trasferta con pernottamento sarà corrisposta un’indennità
ragguagliata al 50% della retribuzione per il tempo occorrente per il viaggio di andata e
di ritorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Il vitto e
l’alloggio sono a carico dell’impresa; il vitto è costituito da una prima
colazione, dal pasto meridiano e da
quello serale; l’alloggio deve essere dotato di idonei
servizi igienici.
Ai
lavoratori sarà inoltre corrisposta
un’indennità giornaliera di trasferta di € 13,00 per ogni giornata di lavoro.
* * *
* *
In relazione a
quanto previsto al comma 7 dell’art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55 che
prescrive: “L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto
ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido
dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto”; si
conviene quanto segue:
·
L’obbligo di iscrizione
degli operai in trasferta e di effettuazione dei relativi adempimenti presso la
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova
sussiste ogni qualvolta si tratti di cantieri per i quali sia prevista una
durata contrattuale superiore a tre mesi.
·
Le parti concordano altresì in ordine all’obbligatorietà dell’iscrizione degli operai in
trasferta e dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed
Assistenza della Provincia di Padova anche per le
imprese subappaltatrici e ciò anche nel caso in cui le specifiche lavorazioni
subappaltate nel cantiere abbiano durata inferiore a tre mesi.
·
L’impresa dovrà iscrivere l’operaio in
trasferta alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova a decorrere dal periodo di
paga in cui ha iniziato la trasferta.
·
L’obbligo di cui
sopra riguarda tutte le tipologie di lavori elencate nella premessa del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese
edili ed affini. Potranno restare iscritte alla Cassa
Edile di provenienza, nel caso di lavori di breve durata, gli operai addetti
all’esecuzione di pali e fondazioni, accertamenti geografici, produzione e
fornitura con posa in opera di strutture in ferro per
cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato,
impermeabilizzazione, verniciatura, stuccatura, manutenzione di ciminiere,
forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi).
·
La disposizione che consente
l’iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza per i cantieri di
durata prevista pari o inferiore a tre mesi non trova
applicazione qualora i cantieri di durata pari o inferiore a tre mesi fossero
più di uno e si susseguano nel tempo determinando una presenza continuativa
dell’impresa comunque superiore a tre
mesi.
·
Per i cantieri riguardanti
i lavori di cui ai punti precedenti, permangono gli obblighi di
comunicazione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell’art. 22 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
·
Unica legittimata al rilascio della
dichiarazione di regolarità contributiva per i cantieri situati nella Provincia
di Padova è la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
della Provincia di Padova.
Tale
dichiarazione va rilasciata, senza alcun tramite,
soltanto alle stazioni appaltanti, richiamando nell’oggetto l’intervento cui la
stessa si riferisce e precisando se l’impresa attestata ha operato in regime di
appalto o di subappalto, ed esplicitando, in quest’ultimo
caso, il nominativo dell’impresa appaltatrice.
La
dichiarazione attestante l’esistenza dell’impresa e la sua iscrizione presso la
Cassa Edile, nonché la sua correntezza
contributiva, può invece essere rilasciata a richiesta dell’impresa iscritta,
ai soli fini di attestarne il generale requisito di regolarità contributiva per
la partecipazione a pubbliche gare d’appalto ovvero quale referenza nei
confronti della committenza privata.
·
Tale disciplina si applica a partire
dal 1° gennaio 2003; potrà essere rivista nel caso in cui il comma 7 dell’art.
18 della legge 19.03.1990 n. 55 venisse in futuro
modificato da altre disposizioni di legge.
ART.
8 - MENSA
Le imprese
edili con unità produttive ubicate nel territorio comunale di Padova e zone limitrofe sono tenute a fornire ai lavoratori
addetti ai cantieri un “pasto caldo”. Tale servizio verrà
attuato attraverso il ricorso ad aziende di ristorazione specializzate nella
fornitura di pasti in contenitori.
Lo stesso
obbligo sussiste per le imprese che
operano in altri comuni della Provincia di Padova, sempreché sia possibile fruire delle prestazioni delle
predette aziende specializzate.
La fornitura
del pasto dovrà comporsi di un primo e di un secondo piatto, con contorno,
pane, un frutto, una bibita di 0,33 litri e un litro di acqua.
Resta fermo
che l’impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 75% per ciascun pasto fino ad un massimo di €
6,20.
Nel caso di
lavoratore in trasferta il concorso dell’impresa alla spesa del pasto
giornaliero distribuito da azienda specializzata nella fornitura di pasti in
contenitori è pari a € 6,70.
Quando a
seguito dell’ubicazione del cantiere non fosse
possibile fruire delle prestazioni delle ditte specializzate nella fornitura di
pasti in contenitori, le imprese concorreranno alla spesa del servizio di mensa
presso pubblici esercizi con l’importo di € 7,50 per pasto.
Nel caso di
lavoratore in trasferta il concorso dell’impresa alla spesa del pasto
giornaliero presso pubblici esercizi è
pari a € 10,50.
Ai lavoratori
che non intendono usufruire del servizio di mensa secondo le condizioni
indicate in precedenza, l’impresa non è tenuta a corrispondere l’indennità
sostitutiva di mensa, semprechè non venga presentato apposito certificato del medico curante
attestante controindicazioni a dette forme di servizio di mensa per motivi di
salute.
Nell’ipotesi
che non si renda possibile la fornitura del pasto, le
imprese corrisponderanno ai lavoratori addetti ai cantieri un’indennità
sostitutiva di mensa pari a € 4,5.
Sulla
predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all’art.
19 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000 in quanto
nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie,
festività, gratifica natalizia.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti trovano
applicazione sempreché la prestazione lavorativa
giornaliera non sia stata inferiore a quattro ore.
Restano salve
eventuali condizioni di miglior favore già praticate in forza di accordi.
ART.
9 - INDENNITA’ DI TRASPORTO
Agli operai
assunti o in trasferta presso i cantieri situati nella Provincia di Padova è dovuta un’indennità a
titolo di concorso per le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o
nel diverso punto di raccolta stabilito dall’impresa.
L’indennità
di trasporto resta convenuta con decorrenza 1° gennaio 2003 nelle misure che
seguono, già in vigore dal 1° marzo 1998, per ciascuna giornata di effettiva presenza in cantiere, intendendosi anche quella
in cui il lavoratore si sia presentato sul posto di lavoro e non abbia potuto
prestare la propria opera per
qualsivoglia ragione a lui non imputabile:
a) € 0,77 quando la distanza tra il centro del
comune di residenza del lavoratore ed il centro del
comune nel cui territorio è situato il cantiere non supera i 20 km di raggio;
b) € 1,03 quando la distanza tra il centro del
comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è
situato il cantiere è compresa tra i 20 ed i 30
km di raggio;
c) € 1,29 quando la distanza tra il centro del
comune di residenza del lavoratore ed il centro del
comune nel cui territorio è situato il
cantiere è superiore a 30 km di
raggio.
L’ indennità
non è dovuta quando l’operaio è occupato presso un
cantiere situato all’interno del territorio del comune ove egli dimora.
Le imprese
liquideranno gli importi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) anche
durante le assenze dei lavoratori per malattia, per infortunio o per cassa
integrazione guadagni, sempreché i lavoratori
interessati producano idonea documentazione dalla quale risulti
che le spese di trasporto sono state sostenute anche durante un periodo di
assenza dovuto ad una delle predette cause.
Gli importi
delle indennità di trasporto più sopra stabiliti sono comprensivi della
percentuale di cui all’art. 19 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000.
Nota a verbale
L’indennità non è dovuta ai
dipendenti che usufruiscono di mezzi di trasporto posti a disposizione
dall’impresa per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di
raccolta e per tornare alla loro abitazione.
ART. 10 -
FERIE
La durata
annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160
ore di orario normale per gli operai di produzione)
escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art. 18 del c.c.n.l. 29
gennaio 2000.
L’epoca delle
ferie sarà stabilita in ciascuna impresa secondo le
esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per
squadra o individualmente, entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le parti
convengono che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi
diritto sia così regolamentato:
a) due settimane, di norma consecutive, nel
periodo compreso tra il 1° giugno ed
il 30 settembre;
b) una
settimana in concomitanza con il periodo delle festività natalizie;
c) la settimana di ferie restante in qualsiasi
altro periodo dell’anno concordato con il datore di lavoro.
ART.
11 - INDUMENTI DI LAVORO, MEZZI
PROTETTIVI, ATTREZZI
Le parti
convengono che i lavoratori ricevano dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
della Provincia di Padova per il tramite delle aziende un giubbetto, due magliette e due
paia di pantaloni o, in luogo di questi, una tuta ed una pettorina nonchè un paio di scarpe antinfortunistiche.
Tali
dotazioni individuali verranno consegnate di norma
entro il mese di marzo di ogni anno.
L’assolvimento
dell’onere della fornitura delle dotazioni avverrà al
momento dell’iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della
Provincia di Padova per gli operai nuovi assunti.
Ai lavoratori
dipendenti di imprese aventi sede al di fuori della
Provincia la fornitura del vestiario competerà quando abbiano maturato almeno
800 ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
della Provincia di Padova nell’ambito dell’anno solare.
La Cassa
Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova
fornirà pure a tutti i lavoratori che ne faranno
richiesta attraverso le rispettive aziende un casco di protezione, quando si
renda inutilizzabile per deterioramento quello in possesso.
Resta fermo
l’obbligo per i lavoratori di indossare il vestiario, le scarpe
antinfortunistiche ed il casco di protezione consegnati.
Per la
concreta attuazione di quanto sopra, è stabilito un contributo a carico delle
imprese da corrispondere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della
Provincia di Padova nella misura dello 0,53% e da
calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25
del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Ai lavoratori
saranno messi a disposizione da parte delle imprese gli attrezzi occorrenti per
l’espletamento degli incarichi assegnati.
Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile di
Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova
entro di norma il mese di novembre gli elenchi relativi al
fabbisogno del vestiario e delle calzature.
ART. 12 - CASSA EDILE
L’attività
della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova è regolata
dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali
contraenti con accordi collettivi provinciali.
Il contributo
assistenza di cui all’art. 37 lett a) 6° comma del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 resta dovuto alla Cassa Edile
nella misura complessiva del 2,52% di cui 2,10% a carico dei datori di lavoro e
0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000 e sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 18
del richiamato c.c.n.l..
La quota del
contributo a carico dei lavoratori viene trattenuta
dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
Le modalità di versamento alla Cassa Edile di Mutualità ed
Assistenza della Provincia di Padova del contributo
“Fondo assistenza”, così come degli altri contributi pure dovuti alla Cassa
Edile in forza del c.c.n.l. vigente e del presente
contratto provinciale secondo il prospetto di cui all’allegato n. 5, sono
stabilite dallo Statuto e dal relativo Regolamento della Cassa stessa.
In
particolare il versamento dei contributi e delle somme afferenti
le ferie, e la gratifica natalizia vanno effettuati entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello di competenza.
Le imprese
possono effettuare i versamenti anche oltre il mese successivo a quello di competenza,
con il riconoscimento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della
Provincia di Padova degli interessi di mora.
Considerato
che la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova provvede all’emissione
degli interessi di mora nell’anno successivo a quello di competenza.
Essi sono applicati nel modo che segue:
MESE
DI VERSAMENTO SUCCESSIVO
A QUELLO DI COMPETENZA |
INTERESSI
IN RAGIONE D'ANNO |
1° mese |
nulla |
2° mese |
prime rate ABI meno 2 punti in ragione di
anno |
3° mese e successivi |
prime rate ABI più 1,5 punti in ragione di anno |
|
|
L’impresa che
effettui i versamenti dovuti alla Cassa Edile di
Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova
oltre il termine del 15 maggio, per il periodo 1° ottobre - 31 marzo, e del 15
novembre, per il periodo 1° aprile - 30 settembre, è da considerare
inadempiente nei confronti della Cassa Edile medesima.
I versamenti
alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono effettuati sui c/c bancari e postali indicati
dalla Cassa Edile medesima.
Nel caso si
utilizzino altri istituti bancari, vale quale data di versamento, la data in
cui l’importo dovuto viene in concreto accreditato alla Cassa Edile dalle
banche tesoriere.
ART. 13 -QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE
Con
riferimento all’art. 37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000
le quote provinciali di adesione contrattuale a carico
dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili ed affini della
Provincia di Padova sono confermate, a decorrere dal
1° gennaio 2003, nella misura paritetica dello 0,50% da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
Tale nuova
percentuale tiene conto della maggiorazione del 18,50% per ferie e per
gratifica natalizia.
In relazione a quanto stabilito dal citato c.c.n.l. la quota nazionale a carico dei datori di lavoro e
dei lavoratori resta dovuta nella misura paritetica pari allo 0,22% degli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 sopra citato.
ART. 14 - ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
Il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli
oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile di cui
all’art. 30 del c..c.n.l. 5 luglio 1995 resta confermato
nella misura del 5,95% ( 4,95% Anzianità Professionale Edile Ordinaria; 1%
Anzianità Professionale Edile Straordinaria) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell’art. 25 c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
ART. 15 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
In ottemperanza secondo quanto stabilito sia dalla legislazione in materia
di previdenza complementare (Legge n. 124/93, Legge n. 335/95, D.Lgs. n. 47/2000), sia dagli
accordi nazionali, ed in particolare dall’accordo nazionale del 3 ottobre 2002,
si conviene di proseguire nello svolgimento di una adeguata sensibilizzazione
ed informazione delle maestranze e delle imprese.
Le parti, in
riferimento alle future esigenze che si potranno presentare di contribuzione,
iscrizione, spese amministrative o quant’altro fosse
posto a carico delle imprese dei lavoratori, potranno individuare nel prossimo
accordo, in tutto o in parte, all’interno della percentuale apes,
quella entità da utilizzare quale mutualità generale.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
ART. 16 - PREMIO DI PRODUZIONE
Il premio di
produzione già dovuto agli impiegati a termini dell’art. 47 del c.c.n.l. 7 ottobre 1987, resta fermo
nelle seguenti misure mensili stabilite con il precedente contratto collettivo
provinciale 9 ottobre 1989:
LIV. CAT.
7° 1^
Super €
161,15
6° 1^
Categoria €
145,04
5° 2^
Categoria €
120,26
4° Assistente
Tecnico già in 3^ Categoria € 107,36
3° 3^
Categoria € 97,03
2° 4^
Categoria € 87,22
1° 4^
Categoria primo impiego € 75,87
ART. 17 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In
conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico
territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonché
dall’art. 2 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997 n.
135.
Nella
determinazione dell’elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari
istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l.
29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte
tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Padova, dell’andamento del settore e dei suoi risultati,
con specifico riguardo ai seguenti indicatori:
-
numero delle
imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di
Padova;
-
numero dei
lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia
di Padova;
-
numero di ore
denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
-
monte salari
denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
-
numero delle
ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’INPS per mancanza di
lavoro nel settore;
-
numero
complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati
(dati CRESME);
-
importo
complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati
(dati CRESME);
-
numero delle
notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs.
494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete
degli SPISAL del territorio provinciale.
Per il
periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il
valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via
presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di
cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.
La
determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà
effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso
mese di dicembre di ogni anno, raffrontando
l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre-30
settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale del settore e
dei suoi risultati del periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2002, che viene
individuato quale periodo fisso di riferimento per l’analisi dell’andamento
degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto
integrativo provinciale di lavoro.
Le
stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.
Le
parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati
del periodo considerato:
-
acquisendo i dati
relativi agli indicatori territoriali;
-
acquisendo
informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla
attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;
-
individuando quindi
gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.
Una
volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga l’esistenza
di andamenti positivi in almeno due degli indicatori
territoriali come sopra individuati, si consideriranno
individuati i presupposti per l’erogazione dell’E.E..T. e le parti definirannno quindi
l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame
formalizzando le intese raggiunte.
Le
parti, all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o
sostituire quelli stabiliti.
A
decorrere dal 1° gennaio 2003 l’elemento economico territoriale di cui all’art.
39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 viene
stabilito nella misura dell’11% dei minimi di stipendio. A decorrere dal 1°
gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà
elevata al 14% dei minimi di stipendio.
Le
predette percentuali saranno comunque sempre riferite
ai minimi di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003.
IMPIEGATI E.E.T.
- Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat. Super € 109,69
- Impiegati 6^ livello 1^ categoria € 98,72
- Laureati 2^ categoria € 86,38
- Impiegati 5° livello 2^ categoria € 82,27
- Impiegati 4° livello assistenti tecnici € 76,78
- Diplomati 3^ categoria € 77,00
- Impiegati 3° livello 3^ categoria €
71,30
- Impiegati 2° livello 4^ categoria
€ 64,17
- Impiegati 1° livello 4^ categoria 1°
impiego € 54,84
APPRENDISTI
IMPIEGATI E.E.T.
- Apprendisti impiegati 1°
semestre € 42,78
- Apprendisti impiegati 2°
semestre €
46,35
- Apprendisti impiegati 3°
semestre €
49,91
- Apprendisti impiegati 4°
semestre € 53,48
-
Apprendisti impiegati 5° semestre € 57,04
-
Apprendisti impiegati 6° semestre € 60,61
Dal 1° gennaio 2004 e per tutta
la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via
presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle
linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico
territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare
i segguenti importi massimi:
IMPIEGATI E.E.T.
- Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat. Super € 139,60
- Impiegati 6^ livello 1^ categoria € 125,64
- Laureati 2^ categoria € 109,93
- Impiegati 5° livello 2^ categoria € 104,70
- Impiegati 4° livello assistenti tecnici € 97,72
- Diplomati 3^ categoria € 98,00
- Impiegati 3° livello 3^ categoria
€ 90,74
- Impiegati 2° livello 4^ categoria
€ 81,67
- Impiegati 1° livello 4^ categoria 1°
impiego € 69,80
APPRENDISTI
IMPIEGATI E.E.T.
- Apprendisti impiegati 1°
semestre € 54,44
- Apprendisti impiegati 2°
semestre €
58,98
- Apprendisti impiegati 3°
semestre €
63,52
- Apprendisti impiegati 4°
semestre € 68,06
-
Apprendisti impiegati 5° semestre € 72,59
-
Apprendisti impiegati 6° semestre € 77,13
Le
parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale,
quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto
dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L.
23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli
indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del
settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di
produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.
Nel mese
di gennaio 2004 verrà riconosciuto a tutto il
personale impiegatizio, in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una
tantum” indifferenziato per livello di € 30,00.
Tale
riconoscimento viene convenuto a parziale ristorno del
prolungarsi della trattativa locale per il rinnovo della contrattazione
integrativa provinciale.
ART. 18 - MENSA
Il contenuto dell’art. 8 del
presente contratto provinciale è esteso agli impiegati
tecnici addetti ai cantieri.
PARTE TERZA
REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER GLI OPERAI E PER GLI
IMPIEGATI
ART.
19 - ESTENSIONE DI CONTRATTI
STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Ad integrazione
di quanto stabilito dall’art. 109 del c.c.n.l. 29
gennaio 2000 si conviene che nel caso in cui le Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni dei lavoratori firmatarie
del presente contratto provinciale dovessero concordare con altre Associazioni
di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle
previste dal richiamato c.c.n.l. e dal presente
contratto provinciale, tali condizioni si intendono estese alle aziende che
abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e che siano iscritte alla
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.
ART. 20 - VALIDITA’, DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto provinciale integrativo del c.c.n.l.
29 gennaio 2000 e del successivo accordo nazionale 29 gennaio 2002 da valere
per tutto il territorio della Provincia di Padova,
per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel c.c.n.l.
soprarichiamato e per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri da esse
dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti
pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana delle imprese stesse, entra in vigore, salvo quanto
eventualmente disposto dai singoli articoli, il 1° gennaio 2003 e ha durata
fino al 31 dicembre 2005.
Sono fatte salve diverse disposizioni dettate dalla
contrattazione nazionale.
COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI EDILI Fe.N.E.A.L. - U.I.L.
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
F.I.L.C.A.
- C.I.S.L.
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
Modulo per lavori pubblici Allegato n. 1
DENUNCIA DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Spett.le
CASSA
EDILE PROVINCIALE
DI
MUTUALITA’ ED ASSISTENZA
DELLA
PROVINCIA DI
PADOVA____________
Pass. Corner Piscopia, 10 -
PADOVA
Oggetto: Appalto
per l’esecuzione dei lavori di
__________________________________________________________________________
Comunicazione ex articolo 18, comma 7°, L. 55/90.
Ente committente
principale: __________________________________________________
La sottoscritta impresa
______________________________________ nella persona del suo legale rappresentante,
con sede in ____________________________________________ numero matricola INPS
______________________,
numero di posizione assicurativa INAIL ______________, comunica, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.18, comma 7°, della legge
19 marzo 1990 n. 55, di aver ricevuto in affidamento da (indicare la
denominazione dell’Ente committente principale) ______________________________________
l’esecuzione
dei seguenti lavori:
- cantiere di ______________________, via
_____________________________________________;
- opere appaltate
_______________________________ (indicare la definizione dei lavori quale risulta dagli atti di gara o dal contratto di appalto, se
già stipulato)
- subappaltati affidati a
_____________________________________________________________;
- ammontare dell’appalto €.
_________________________________________________________;
- data presunta di inizio
dei lavori: ___________________________________________________;
- data presunta di fine dei lavori:
_____________________________________________________;
- numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati: _______________________________ ;
- incidenza % del costo della manodopera
sull’ammontare dell’appalto _____________________.
La
sottoscritta impresa dichiara inoltre di occupare nella circoscrizione di
competenza di codesta Cassa Edile un numero
complessivo di ______________ operai.
Distinti
saluti
Data
__________________ Firma
___________________________
Modulo per lavori
pubblici
Allegato n. 2
DENUNCIA DELL’IMPRESA
SUBAPPALTATRICE
Spett.le
CASSA
EDILE
DELLA
PROVINCIA DI
PADOVA____________
Pass. Corner Piscopia, 10 -
PADOVA
e p.c. Spett.le (Impr. Appaltatrice)
Oggetto: Comunicazione
ex articolo 18, comma 7°, L.
55/90.
Subappalto relativo
ai lavori di _________________________________________________
Ente committente
principale: __________________________________________________
La sottoscritta impresa ____________________________________
_______________________
con
sede in _________________________________ CAP _______ via ________________ n°
___ _______
n° matricola
INPS____________________, numero posizione INAIL ______________, comunica, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.18, comma 7°,
della legge 19 marzo 1990 n. 55, di aver ricevuto in subappalto dall’Impresa
(indicare impresa appaltatrice) ______________________________________
l’esecuzione dei
Lavori di (indicare la tipologia dei lavori in subappalto) _________________________
____________________________________
_______nell’ambito dell’appalto avente per oggetto i
lavori di
(indicare
la definizione dei lavori in appalto) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Importo subappalto
€. ______________________________________ durata lavori gg. n° ______________
La data d’inizio
prevista è _______________________ e la fine il
________________________________
incidenza mano d’opera
______% n° lavoratori occupati _________.
La
sottoscritta impresa si impegna di assicurare, nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti operanti in provincia di Padova, il trattamento economico e normativo stabilito con
il contratto nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed
affini e con gli accordi locali
integrativi del medesimo, nonchè ad assolvere, nei
confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, a tutti gli adempimenti previsti dai citati
contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile medesima e
dall’art. 18 della Legge 55/90.
La
sottoscritta impresa consente fin d’ora a
codesta Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.
Distinti
saluti.
Data ______________________ Timbro e firma ____________________
Modulo
per lavori privati
Allegato n. 3
Schema di lettera dell’impresa appaltante
alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della
Provincia di Padova
e, per conoscenza, al Collegio dei Costruttori Edili
della Provincia di Padova e a
ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale
(o in mancanza, alle Organizzazioni territoriali
dei lavoratori, per il tramite
del Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova)
RACCOMANDATA A.R.
ALLA
CASSA EDILE
DI
MUTUALITA’ ED ASSISTENZA
DELLA
PROVINCIA DI
PADOVA_____________
Pass. Corner Piscopia, 10 -
PADOVA
e
p.c. AL COLLEGIO DEI COSTRUTTORI
EDILI
DELLA
PROVINCIA DI
PADOVA_____________
P.zza De Gasperi,
45/a - PADOVA
e
p.c. AI DIRIGENTI
DELLA
RAPPRESENTANZA SINDACALE
AZIENDALE
(o in mancanza, alla
Fe.N.E.A.L.-U.I.L.,
F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. per il tramite
del
COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI EDILI
DELLA
PROVINCIA DI PADOVA
Oggetto: C.C.N.L.
per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - Committente
principale: ___________________________
La
sottoscritta impresa (1) ____________________________- - iscritta alla Cassa
Edile con il numero _________ - agli effetti della “disciplina dell’impiego
della manodopera negli appalti e subappalti” contenuta nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti da imprese edili ed affini, comunica di aver affidato l’esecuzione
di lavori per il cantiere di _________________________________ all’impresa (2)
____________________________ per l’importo di €. _______________ .
La
durata presumibile dei lavori sarà di _____________ ed il numero presumibile
dei lavoratori che verranno occupati sarà di
_____________ .
Per
la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma
del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione
rilasciata dall’impresa esecutrice.
Data
_________________ Firma
___________________
n. 1 allegato
per Cassa Edile
(1) denominazione e sede dell’impresa appaltante
(2) denominazione e sede dell’impresa subappaltatrice
NOTA BENE: Si ricorda che
analoga comunicazione va trasmessa a INPS e INAIL.
Modulo
per lavori privati
Allegato n. 4
La sottoscritta
impresa (1)____________________ dichiara _______________________________
che, con contratto di subappalto
stipulato in data
________________________ha assunto l’esecuzione, per conto dell’impresa
(2) __________________________, dei lavori di____________________ nel
cantiere di _________________ per l’importo di €.__________________.
Il committente principale è:
_____________________________.
La sottoscritta impresa si impegna
ad assicurare, nei confronti degli operai ad essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato
contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle
lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il
contratto nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed
affini e con gli accordi locali integrativi
del medesimo, nonchè ad assolvere, nei confronti
della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, a tutti gli adempimenti previsti dai citati
contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa .
La durata presumibile dei lavori sarà
di___________________ ed il numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati sarà di ________________.
data _______________________ firma
______________________
(1) denominazione
e sede dell’impresa subappaltatrice
(2) denominazione
e sede dell’impresa appaltante
Allegato
5
PROSPETTO
CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE
1°
GENNAIO 2003
TIPO
CONTRIBUTO |
ALIQUOTE
CONTRIBUTI
|
||
|
a
carico imprese |
a
carico operai |
TOTALE ALIQUOTE |
1 Quota Paritetica Nazionale di Adesione
Contrattuale |
0,22% |
0,22% |
0,44% |
2 Quota Paritetica Provinciale di Adesione
Contrattuale |
0,5% |
0,5% |
1% |
3 Fondo Assistenza |
2,10% |
0,42% |
2,52% |
4 Fondo Scuola |
0,56% |
|
0,56% |
5 Contributo Comitato Paritetico |
0,15% |
|
0,15% |
6 Anzianità Professionale
Edile |
5,95% |
|
5,95% |
7 Contributo
Vestiario |
0,53% |
|
0,53% |
|
10,01% |
1,149% |
11,15% |