CONTRATTO COLLETTIVO

 

PROVINCIALE DI LAVORO

 

 

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

DELLA PROVINCIA DI PADOVA

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2003

 

in Padova, addì 19 dicembre 2002

 

t r a

 

- il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA, rappresentato dal suo Presidente  geom. Giancarlo Pavin  e dalla Delegazione Sindacale composta dai sigg.: geom. Giovanni Carlo Basso e geom. Giampaolo Ometto, assistiti dal Direttore dott. Leonardo Pesadori e dal dott. Franco Brignole

 

 

 

e

 

 

 

-       la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI  AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.-U.I.L.) della Provincia di Padova 

rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Omero Cazzaro, Giacomo Miatello.

 

-       la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.-C.I.S.L.) della Provincia di Padova

   rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Giuliano Pizzo, con l’intervento dei sigg. Gilberto Baratto, Renato Ceccarello, Tarcisio Donanzan, Diego Fraccaro,Albino Ruggero, Lorenzo Vedoato, 

 

-  la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI  LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE  (F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) della Provincia di Padova

   rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Rossano Ranci, con l’intervento dei sigg. Marco Benati, Silvano Cogo, Gino Comisso, Claudio Paiusco, Enrico Piron.

 

 

visto

 

 

il c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000, segnatamente con riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico, ed il successivo accordo nazionale 29 gennaio 2002 relativo al secondo biennio di validità  del predetto c.c.n.l.

 

viene stipulato

 

il presente contratto provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. per i dipendenti  delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000, da valere per tutto il territorio della Provincia di Padova per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni  indicate nel citato c.c.n.l. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.

 

 

 

 

PREMESSA

 

Le parti, dopo un approfondito esame dello scenario produttivo del settore edile della Provincia di Padova, rilevano allo stato un andamento positivo del comparto in questione dal punto di vista dei livelli occupazionali e dei volumi di investimenti

.

Con riferimento in particolare alle gare per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, viene tuttavia ravvisato un quadro di accentuata concorrenza tra le imprese, che impone a tutti i soggetti che hanno responsabilità nel mercato dell’edilizia di assumere – stante preoccupanti fenomeni distorsivi registrati (es. ricorso al lavoro irregolare, forti ribassi sugli importi a base d’asta) - comportamenti adeguati a fronteggiare la prospettiva di un pericoloso processo di deindustrializzazione e di destrutturazione del comparto edile con pesanti riflessi sul piano dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro della manodopera, anche dal punto di vista della sicurezza individuale.

 

        Le parti riscontrano che le gare d’appalto presentano ancora prezzi a base d’asta determinati in importi inferiori ai reali costi necessari per corrispondere da parte delle imprese i trattamenti retributivi e contributivi ai lavoratori, nonché per acquistare i materiali e per predisporre le misure di prevenzione previste dalle vigenti norme di legge.

 

        L’insufficiente determinazione dei prezzi finisce per favorire fenomeni di concorrenza sleale tra  imprese basati sulla riduzione della disponibilità salariale, sul mancato rispetto delle norme contrattuali e previdenziali e sulla mancanza di applicazione delle norme della sicurezza.

 

        A tale riguardo il Collegio dei Costruttori  Edili della Provincia di Padova e le Organizzazioni Sindacali provinciali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. non intendono accettare passivamente questa situazione ma  dimostrare di voler combattere le illegalità attraverso una serie di azioni, tra le quali indicano prioritariamente:

 

a)     il confronto periodico con le stazioni appaltanti per consentire l’eliminazione, sin dalla fase di progettazione, di situazioni di anomalia collegate a non accurate analisi dei prezzi a base d’asta, e per richiamare l’applicazione da parte delle stazioni medesime di comportamenti quali:

 

1)     tener conto delle previsioni della c.d. Legge Salvi (n. 327/2000) relativamente al costo del lavoro e della sicurezza sia nella predisposizione dei progetti da mettere in gara, sia nella valutazione delle offerte ai fini del giudizio sulle anomalie;

 

2)     utilizzare i nuovi schemi di bando tipo regionale approvati dalla Regione Veneto con delibera n. 1163 del 10 maggio 2002;

 

3)     prevedere l’osservanza delle norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento all’inserimento nei contratti e nei capitolati d’appalto di clausole contenenti l’obbligo di applicare a tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi territoriali della categoria, vigenti nel luogo e nel tempo di esecuzione dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile locale;

 

 

 

4)     sensibilizzare le Direzioni Lavori in merito ai compiti e alle responsabilità che le vigenti normative attribuiscono loro anche sotto il profilo della manodopera impiegata in cantiere e dei soggetti con compiti e responsabilità attinenti alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni nei cantieri.

 

 

b)     il consolidamento dei rapporti di collaborazione già da tempo avviati con la Direzione Regionale per la Prevenzione, i Servizi Ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, gli SPISAL, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, gli Ordini professionali provinciali al fine di assicurare il monitoraggio e la verifica sul corretto uso della manodopera e sull’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei cantieri per conto dei committenti pubblici e privati siti nella Provincia di Padova.

 

        E’ convinzione delle parti che in funzione di tale premessa – alla luce anche della recente normativa (Legge 266/2002) che prevede l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) come risposta finalizzata ad assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici - si possa dare un concreto contributo a normalizzare il mercato e a rilanciare l’industria padovana delle costruzioni, realizzando da un lato l’interesse pubblico ad una corretta esecuzione delle opere, nei costi e nei tempi previsti e dall’altro l’interesse delle imprese regolari di emarginare gli operatori più spregiudicati.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA

 

 

 

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

 

 

ART.  1  - SISTEMA DI INFORMAZIONI

 

         Le parti firmatarie del presente contratto provinciale, ferma restando l’autonomia e le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, al fine di mantenere un corretto assetto delle relazioni industriali, confermando la validità del sistema di informazioni delineato dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000, convengono di incontrarsi con periodicità semestrale, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per esaminare congiuntamente la situazione del settore dell’edilizia nel territorio provinciale.

 

        In tali incontri saranno trattati i molteplici problemi riguardanti l’edilizia con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero, all’assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di legge e contrattuali  nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori e della Cassa Edile, allo stato e alle prospettive dell’attività produttiva e dell’occupazione nel settore.

 

        Nel corso dei predetti  incontri verrà altresì esaminata la situazione degli appalti pubblici, in base alle informazioni fornite ed elaborate dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, utili a far conoscere ed analizzare le fasi congiunturali del settore.

 

        Inoltre le parti ritengono di doversi impegnare in ogni iniziativa verso il rafforzamento di sistemi di informazioni reciprocamente utili  per una più approfondita conoscenza del settore, pure nel rispetto dei ruoli e delle identità degli imprenditori e dei rappresentanti dei lavoratori e nello spirito del c.c.n.l. 29 gennaio 2000. In via esemplificativa indicano:

 

-       contatti congiunti con le stazioni appaltanti della Provincia di Padova, utili all’acquisizione di dati informativi degli investimenti effettuati e delle previsioni di realizzazione delle opere;

 

-       indagini sull’evoluzione delle professionalità, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sui bisogni del settore produttivo espressi dal mondo delle imprese, al fine dell’opportuno adeguamento e sviluppo della formazione professionale in edilizia.

        Per tali indagini le parti potranno fare ricorso ad istituti di ricerca specializzati (es. CRESME).

 

-                     determinazione di un sempre più elevato livello di informatizzazione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova al fine di acquisire il più completo flusso di informazioni (ad es. manodopera in entrata e in uscita dal sistema Cassa Edile, suddivisa per età, mansione ed inquadramento, numero delle gare indette dalle stazioni appaltanti, distinte per categoria, importo dei lavori, sistema di affidamento, etc.);

 

-       completamento del processo di messa in rete delle Casse Edili venete avviato con la sottoscrizione del protocollo del 18 dicembre 1999.

 

 

                                                                                             

ART.  2   - DISCIPLINA DELL’IMPIEGO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI E          SUBAPPALTI

 

        Le parti ribadiscono l’impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge in materia di appalto e subappalto, con riferimento in particolare alla Legge 19.3.1990 n. 55 e  successive modificazioni ed integrazioni e alle norme di cui agli articoli 14 e 15 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

        L’impresa che, nell’esecuzione di opere rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori  da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal menzionato c.c.n.l. e dal presente contratto provinciale di lavoro.

 

        L’impresa appaltatrice e subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.

 

        All’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare,  nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione  e salute sul lavoro, anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (es. gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

 

        Si ribadisce che l’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro, in conformità ai fac-simili di cui agli allegati nn. 1-2-3-4.

 

        Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza nonché al Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova.

 

        L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale di cui all’art. 103 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero  presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro. La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale - o, in mancanza di essa, alla Fe.N.E.A.L., F.I.L.C.A, F.I.L.L.E.A della Provincia di Padova per il tramite  del Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova - deve essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio dei lavori.

 

Fermi gli obblighi sanciti dalla legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, l’impresa appaltante o subappaltante è  tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 - ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni  appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo di cui al citato c.c.n.l. e al presente contratto   provinciale di lavoro.

 

        Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui sopra, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 103 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.  3   -   FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

        Le parti confermano il comune convincimento circa l’importanza della formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche con particolare riguardo a quelli provenienti da Paesi extracomunitari, e si impegnano ad avviare iniziative congiunte utili per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

       

        Tali finalità sono attuate attraverso le strutture del Centro Provinciale d’Istruzione Professionale Edile (CPIPE).

 

        Il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova si  impegna, nell’ambito delle proprie competenze, a favorire, nel rispetto delle norme sul collocamento, l’inserimento, presso le imprese aderenti, dei giovani in possesso del diploma della scuola media dell’obbligo che, avendo frequentato i corsi di prima formazione per operaio edile polivalente ed avendo compiuto il periodo di tirocinio presso i cantieri edili, abbiano ottenuto l’attestato rilasciato dal Centro di Istruzione Professionale Edile.

 

Per tali lavoratori, ove assunti con contratto di apprendistato, il trattamento economico non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore spettante alla categoria degli operai qualificati:

1° - 2° - 3° - 4° semestre   80%

5° - 6° - 7° - 8° semestre   90%

 

        Il Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile nel caso fosse ravvisata l’esigenza di rendere i processi formativi più aderenti alle realtà tecnico-operative della produzione, potrà presentare alle parti stipulanti il presente contratto provinciale, proposte per la istituzione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento per operai dipendenti da imprese edili, prevedendo lo svolgimento di lezioni teorico-pratiche con l’onere, a carico del Centro stesso, di corrispondere eventualmente ai lavoratori interessati una “indennità di frequenza”.

       

        Nel quadro delle attività  del CPIPE le parti stipulanti esamineranno la possibilità di ricercare accordi con i Comuni della Provincia di Padova ed altri Enti pubblici per offrire ai giovani frequentanti il Centro l’opportunità di svolgere attività formativa nell’esecuzione di particolari opere pubbliche che l’Ente interessato intendesse affidare al CPIPE.

 

        Le parti convengono altresì di impegnarsi affinchè la formazione teorica dei contratti di formazione e lavoro e dei rapporti di apprendistato venga effettuata presso il CPIPE.

 

        Il contributo di cui all’art. 92 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 a favore del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile è  stabilito nella misura dello 0,56% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del richiamato c.c.n.l. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 18 punto 3) del c.c.n.l. medesimo.

 

Dichiarazione a verbale

 

Le parti riconoscono l’impegno di adoperarsi affinchè i corsi di addestramento professionale, organizzati dal CPIPE abbiano luogo, allo scopo di agevolarne la partecipazione dei lavoratori residenti nelle aree dell’Alta e della Bassa Padovana, anche in comuni situati nei predetti bacini geografici.

 

ART.  4   - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

 

        Le parti stipulanti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. A tale proposito viene demandato al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della Provincia di Padova, costituito con accordo provinciale del 6 luglio 1987, lo studio dei problemi afferenti la sicurezza nei cantieri e le condizioni lavorative ambientali.

 

        Il Comitato Paritetico Territoriale, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, provvede ad operare prioritariamente:

 

a)     effettuando visite nei cantieri della Provincia di Padova per una verifica del rispetto delle norme vigenti di prevenzione e di  igiene e fornendo ai soggetti responsabili tutte le istruzioni atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore;

b)     organizzando corsi specifici per la formazione e l’addestramento degli addetti del settore edile utilizzando a tal  fine le strutture del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile.

c)                 predisponendo iniziative di carattere informativo per gli operatori del settore, costituite da pubblicazioni, schede tecniche, circolari, ecc.

d)                valutando e sviluppando ulteriori iniziative, anche di carattere informatico, in sinergia con enti ed istituzioni per contribuire fattivamente al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

 

        Spetta anche al Comitato Paritetico Territoriale accertare, in relazione alle lavorazioni svolte nei cantieri, il rispetto della normativa vigente riguardante le visite e le vaccinazioni obbligatorie.

 

        Le parti riaffermano inoltre che l’aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza per mezzo di momenti formativi, concordati tra le parti stesse, è condizione fondamentale per la prevenzione nei cantieri e costituisce presupposto di qualità per le imprese del settore.

 

        La misura del contributo dovuto alla Cassa Edile Provinciale di  Mutualità ed Assistenza  della Provincia di Padova per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale è pari  allo 0,15%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate e per le ore di festività retribuite cadenti nel mese.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto dell’impegno di adeguare il Regolamento del Comitato Paritetico Territoriale allo schema nazionale di Statuto.

 
Seconda dichiarazione a verbale

Le parti preso atto di quanto previsto dall’art. 88 (rappresentante per la sicurezza) del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, si impegnano ad individuare la soluzione tecnica più idonea entro il 30 maggio 2003.

 

        

                                                                                                                      

 

ART. 5 - INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE

 

         L’indennità territoriale di settore, già dovuta agli operai a norma dell’art. 7 del contratto provinciale 9 ottobre 1989, resta stabilita nelle seguenti misure orarie:

 

-       Operaio IV livello                               € 0,70

-       Operaio III livello specializzato            0,65

-       Operaio II livello qualificato                € 0,60

-       Operaio I livello comune                     € 0,53

 

-       Discontinuo lett. b) art. 6 c.c.n.l. All. A)        € 0,47

-       Discontinuo lett. c) art. 6 c.c.n.l. All. A) € 0,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.  6  - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

        In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonché dall’art. 2 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

 

        Nella determinazione dell’elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000 -  le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Padova, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:

 

-                    numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;

-                    numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;

-                    numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;

-                    monte salari denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;

-                    numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’INPS per mancanza di lavoro nel settore;

-                    numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);

-                    importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);

-                    numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

 

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

 

        La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre-30 settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2002, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per l’analisi dell’andamento degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

 

         Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

 

        Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo considerato:

 

-                    acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;

-                    acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;

-                    individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

 

Una volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga l’esistenza di andamenti positivi in almeno due degli indicatori territoriali come sopra individuati, si consideriranno individuati i presupposti per l’erogazione dell’E.E..T. e le parti definirannno quindi l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

 

Le parti, all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003 l’elemento economico territoriale di cui all’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 viene stabilito nella misura dell’11% dei minimi di paga base. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al 14% dei minimi di paga base.

 

        Le predette percentuali saranno comunque sempre riferite ai minimi di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003.

 

        Relativamente all’anno 2003, gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi orari:

 

OPERAI                                                           E.E.T.

 

-       Operaio IV livello                                                         0,44

-       Operaio III livello specializzato                                         0,41

-       Operaio II  livello qualificato                                                     0,37

-       Operaio I   livello comune                                             0,32

-       Discontinuo lett. b) art. 6 c.c.n.l. All. A)                                  0,28

-       Discontinuo lett. c) art. 6 c.c.n.l. All. A)                          0,25

 

 

 

APPRENDISTI OPERAI                                             E.E.T.

 

-       Apprendisti operai  semestre                                     0,22

-       Apprendisti operai  semestre                                         0,24

-       Apprendisti operai  semestre                                         0,26

-       Apprendisti operai  semestre                                     0,28

-                    Apprendisti operai  semestre                                     0,30

-                    Apprendisti operai  semestre                                     0,31

 

 

Dal 1° gennaio 2004 e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi orari:

 

 

 

 

 

OPERAI                                                           E.E.T.

 

-       Operaio IV livello                                                         0,56

-       Operaio III livello specializzato                                         0,52

-       Operaio II  livello qualificato                                                     0,47

-       Operaio I   livello comune                                             0,40

-       Discontinuo lett. b) art. 6 c.c.n.l. All. A)                                  0,36

-       Discontinuo lett. c) art. 6 c.c.n.l. All. A)                          0,32

 

 

APPRENDISTI OPERAI                                             E.E.T.

 

-       Apprendisti operai  semestre                                     0,28

-       Apprendisti operai  semestre                                         0,31

-       Apprendisti operai  semestre                                         0,33

-       Apprendisti operai  semestre                                     0,35

-                    Apprendisti operai  semestre                                     0,38

-                    Apprendisti operai  semestre                                     0,40

       

 

        Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di  apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

Nel mese di gennaio 2004 verrà riconosciuto a tutto il personale operaio, in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum” indifferenziato per livello di € 30,00.

 

Tale riconoscimento viene convenuto a parziale ristorno del prolungarsi della trattativa locale per il rinnovo della contrattazione integrativa provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7 - TRASFERTA

 

        Con riferimento all’art. 22, 2° comma del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, l’indennità giornaliera di trasferta dovuta agli operai viene stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nelle seguenti misure:

 

a)     € 4,50 quando l’operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 2 ed entro 7 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

 

b)     € 7,50 quando l’operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre  7 ed entro  25 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

 

c)     € 10,50 quando l’operaio  è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 25  ed entro  40 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

 

d)     € 15,00 quando l’operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 40 ed entro 65 km dal confine territoriale del  comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

 

e)     € 18,00 quando l’operaio  è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre  65  ed entro 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

 

f)      € 21,00 quando l’operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto.

 

        Nel caso che l’impresa, di sua iniziativa, ritenga di effettuare il trasporto dei lavoratori con automezzi propri, l’indennità giornaliera di trasferta, a decorrere dal 1° gennaio 2003, viene stabilita, avute presenti le distanze chilometriche di cui  sopra, rispettivamente in:

a)        3,00

b)        5,00

c)        7,00

d)     € 10,00

e)               € 12,00

f)                 € 14,00

 

        All’autista dell’automezzo posto a disposizione dall’impresa non è dovuta l’indennità  giornaliera di trasferta ma viene riconosciuta un’indennità di guida commisurata alla normale retribuzione, maggiorata del 20%, corrispondente al tempo forfettariamente determinato dall’impresa per la guida (andata e ritorno), con l’obbligo di effettuare comunque l’orario di cantiere.

 

        Le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e del relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955, tale tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell’orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta  per le causali contemplate dalla legge nell’arco della settimana.

 

        L’operaio che percepisce l’indennità giornaliera di trasferta ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio delle attività.

 

        L’indennità giornaliera di trasferta deve essere corrisposta anche in caso di effettuazione di orario ridotto.

       

        Il trattamento del servizio di mensa dell’operaio in trasferta è regolato dall’art. 8 del presente contratto.

 

        L’indennità giornaliera non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell’operaio o quando si verifichi un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti  per lui un effettivo vantaggio rispetto al cantiere di assunzione.

 

 

Trasferta con pernottamento

 

        Ai lavoratori comandati in trasferta con pernottamento sarà corrisposta un’indennità ragguagliata al 50%  della  retribuzione per il tempo occorrente per il  viaggio di andata e di ritorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

 

        Il vitto e l’alloggio sono a carico dell’impresa; il vitto è costituito da una prima colazione, dal  pasto meridiano e da quello serale; l’alloggio deve essere dotato di idonei servizi igienici.

 

        Ai lavoratori  sarà inoltre corrisposta un’indennità giornaliera di trasferta di € 13,00 per ogni giornata di lavoro.

 

        

*  *  *  *  *

 

In relazione a quanto previsto al comma 7 dell’art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55 che prescrive: “L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto”; si conviene quanto segue:

 

·        L’obbligo di iscrizione degli operai in trasferta e di effettuazione dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sussiste ogni qualvolta si tratti di cantieri per i quali sia prevista una durata contrattuale superiore a tre mesi.

 

·        Le parti concordano altresì in ordine all’obbligatorietà dell’iscrizione degli operai in trasferta e dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova anche per le imprese subappaltatrici e ciò anche nel caso in cui le specifiche lavorazioni subappaltate nel cantiere abbiano durata inferiore a tre mesi.

 

·        L’impresa dovrà iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova a decorrere dal periodo di paga in cui ha iniziato la trasferta.

 

·        L’obbligo di cui sopra riguarda tutte le tipologie di lavori elencate nella premessa del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Potranno restare iscritte alla Cassa Edile di provenienza, nel caso di lavori di breve durata, gli operai addetti all’esecuzione di pali e fondazioni, accertamenti geografici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, impermeabilizzazione, verniciatura, stuccatura, manutenzione di ciminiere, forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi).

 

·        La disposizione che consente l’iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza per i cantieri di durata prevista pari o inferiore a tre mesi non trova applicazione qualora i cantieri di durata pari o inferiore a tre mesi fossero più di uno e si susseguano nel tempo determinando una presenza continuativa dell’impresa comunque superiore a    tre mesi.

 

·        Per i cantieri riguardanti i lavori di cui ai punti precedenti, permangono gli obblighi di comunicazione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell’art. 22 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

·        Unica legittimata al rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva per i cantieri situati nella Provincia di Padova è la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

Tale dichiarazione va rilasciata, senza alcun tramite, soltanto alle stazioni appaltanti, richiamando nell’oggetto l’intervento cui la stessa si riferisce e precisando se l’impresa attestata ha operato in regime di appalto o di subappalto, ed esplicitando, in quest’ultimo caso, il nominativo dell’impresa appaltatrice.

 

La dichiarazione attestante l’esistenza dell’impresa e la sua iscrizione presso la Cassa Edile, nonché la sua correntezza contributiva, può invece essere rilasciata a richiesta dell’impresa iscritta, ai soli fini di attestarne il generale requisito di regolarità contributiva per la partecipazione a pubbliche gare d’appalto ovvero quale referenza nei confronti della committenza privata.

 

·        Tale disciplina si applica a partire dal 1° gennaio 2003; potrà essere rivista nel caso in cui il comma 7 dell’art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55 venisse in futuro modificato da altre disposizioni di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.  8  - MENSA

 

        Le imprese edili con unità produttive ubicate nel territorio comunale di Padova e zone limitrofe sono tenute a fornire ai lavoratori addetti ai cantieri un “pasto caldo”. Tale servizio verrà attuato attraverso il ricorso ad aziende di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori.

 

        Lo stesso obbligo sussiste per le  imprese che operano in altri comuni della Provincia di Padova, sempreché sia possibile fruire delle prestazioni delle predette aziende specializzate.

 

        La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo e di un secondo piatto, con contorno, pane, un frutto, una bibita di 0,33 litri e un litro di acqua.

 

        Resta fermo che l’impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 75%  per ciascun pasto fino ad un massimo di € 6,20.

 

        Nel caso di lavoratore in trasferta il concorso dell’impresa alla spesa del pasto giornaliero distribuito da azienda specializzata nella fornitura di pasti in contenitori è pari a  € 6,70.

 

        Quando a seguito dell’ubicazione del cantiere non fosse possibile fruire delle prestazioni delle ditte specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, le imprese concorreranno alla spesa del servizio di mensa presso pubblici esercizi con l’importo di € 7,50 per pasto. 

 

        Nel caso di lavoratore in trasferta il concorso dell’impresa alla spesa del pasto giornaliero presso pubblici esercizi  è pari a € 10,50.

 

        Ai lavoratori che non intendono usufruire del servizio di mensa secondo le condizioni indicate in precedenza, l’impresa non è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva di mensa, semprechè non venga presentato apposito certificato del medico curante attestante controindicazioni a dette forme di servizio di mensa per motivi di salute.

 

        Nell’ipotesi che non si renda possibile la fornitura del pasto, le imprese corrisponderanno ai lavoratori addetti ai cantieri un’indennità sostitutiva di mensa pari a € 4,5.

 

        Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all’art. 19  del c.c.n.l. 29 gennaio 2000  in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività, gratifica natalizia.

 

        Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione sempreché la prestazione lavorativa giornaliera non sia stata inferiore a quattro ore.

 

        Restano salve eventuali condizioni di miglior favore già praticate in forza di accordi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.  9  - INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

        Agli operai assunti o in trasferta presso i cantieri situati nella Provincia di Padova è dovuta un’indennità a titolo di concorso per le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di raccolta stabilito dall’impresa.

 

        L’indennità di trasporto resta convenuta con decorrenza 1° gennaio 2003 nelle misure che seguono, già in vigore dal 1° marzo 1998, per ciascuna giornata di effettiva presenza in cantiere, intendendosi anche quella in cui il lavoratore si sia presentato sul posto di lavoro e non abbia potuto prestare la propria opera  per qualsivoglia ragione a lui non imputabile:

 

a)     € 0,77 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere non supera i 20 km di raggio;

 

b)     € 1,03 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere è compresa tra i 20 ed i 30 km  di raggio;

 

c)     € 1,29 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il  cantiere è superiore a 30 km  di raggio.

 

        L’ indennità non è dovuta quando l’operaio è occupato presso un cantiere situato all’interno del territorio del comune ove egli dimora.

 

        Le imprese liquideranno gli importi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) anche durante le assenze dei lavoratori per malattia, per infortunio o per cassa integrazione guadagni, sempreché i lavoratori interessati producano idonea documentazione dalla quale risulti che le spese di trasporto sono state sostenute anche durante un periodo di assenza dovuto ad una delle predette cause.

 

        Gli importi delle indennità di trasporto più sopra stabiliti sono comprensivi della percentuale di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

 

Nota a verbale

 

L’indennità non è dovuta ai dipendenti che usufruiscono di mezzi di trasporto posti a disposizione dall’impresa per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di raccolta  e per tornare  alla loro abitazione.

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 10   -  FERIE

 

       

        La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art.  18 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

        L’epoca delle ferie sarà stabilita in ciascuna impresa secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente, entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

        Le parti convengono che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto sia così regolamentato:

 

a)     due settimane, di norma consecutive, nel periodo  compreso tra il 1° giugno  ed  il  30 settembre;

        b)     una settimana in concomitanza con il periodo delle festività natalizie;

       

c)      la settimana di ferie restante in qualsiasi altro periodo dell’anno concordato con il datore di lavoro.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

ART.  11  - INDUMENTI DI LAVORO, MEZZI PROTETTIVI, ATTREZZI

 

        Le parti convengono che i lavoratori ricevano dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il tramite delle aziende un giubbetto, due magliette e  due  paia di pantaloni o, in luogo di questi, una tuta ed una pettorina nonchè un paio di scarpe antinfortunistiche.

 

        Tali dotazioni individuali verranno consegnate di norma entro il mese di marzo di ogni anno.

 

        L’assolvimento dell’onere della fornitura delle dotazioni avverrà al momento dell’iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per gli operai nuovi assunti.

 

        Ai lavoratori dipendenti di imprese aventi sede al di fuori della Provincia la fornitura del vestiario competerà quando abbiano maturato almeno 800 ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nell’ambito dell’anno solare.

 

        La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fornirà pure a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta attraverso le rispettive aziende un casco di protezione, quando si renda inutilizzabile per deterioramento quello in possesso.

 

        Resta fermo l’obbligo per i lavoratori di indossare il vestiario, le scarpe antinfortunistiche ed il casco di  protezione consegnati.

 

        Per la concreta attuazione di quanto sopra, è stabilito un contributo a carico delle imprese da corrispondere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nella misura  dello 0,53% e da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

        Ai lavoratori saranno messi a disposizione da parte delle imprese gli attrezzi occorrenti per l’espletamento degli incarichi assegnati.

 

 

 

 

 

Nota a verbale

 

Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova entro di norma il mese di novembre gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature.

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

ART. 12 - CASSA EDILE

 

        L’attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di  Padova è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordi collettivi provinciali.

 

        Il contributo assistenza di cui all’art. 37 lett a) 6° comma del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 resta dovuto alla Cassa Edile nella misura complessiva del 2,52% di cui 2,10% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 18 del richiamato c.c.n.l..

 

        La quota del contributo a carico dei lavoratori viene trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

 

        Le modalità di versamento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova del contributo “Fondo assistenza”, così come degli altri contributi pure dovuti alla Cassa Edile in forza del c.c.n.l. vigente e del presente contratto provinciale secondo il prospetto di cui all’allegato n. 5, sono stabilite dallo Statuto e dal relativo Regolamento della Cassa stessa.

 

        In particolare il versamento dei contributi e delle somme afferenti le ferie, e la gratifica natalizia vanno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

 

        Le imprese possono effettuare i versamenti anche oltre  il mese successivo a quello di competenza, con il riconoscimento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova degli interessi di mora.

 

        Considerato che la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova provvede all’emissione degli interessi di mora nell’anno successivo a quello  di competenza.

Essi sono applicati nel modo che segue:

 

MESE DI VERSAMENTO

SUCCESSIVO A QUELLO DI COMPETENZA

INTERESSI IN RAGIONE

 D'ANNO

1° mese

nulla

2° mese

  prime rate ABI meno 2 punti in ragione di anno

3° mese e successivi

prime rate ABI più 1,5 punti in ragione di anno

 

 

 

        L’impresa che effettui i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova oltre il termine del 15 maggio, per il periodo 1° ottobre - 31 marzo, e del 15 novembre, per il periodo 1° aprile - 30 settembre, è da considerare inadempiente nei confronti della Cassa Edile medesima.

 

        I versamenti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono effettuati sui c/c bancari e postali indicati dalla Cassa Edile medesima.

 

        Nel caso si utilizzino altri istituti bancari, vale quale data di versamento, la data in cui l’importo dovuto viene in concreto accreditato alla Cassa Edile dalle banche tesoriere.

 

 

 

ART. 13 -QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE

 

       

        Con riferimento all’art. 37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 le quote provinciali di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Padova sono confermate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella misura paritetica dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 5 luglio 1995.

 

        Tale nuova percentuale tiene conto della maggiorazione del 18,50% per ferie e per gratifica natalizia.

 

        In relazione a quanto stabilito dal citato c.c.n.l. la quota nazionale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori resta dovuta nella misura paritetica pari allo 0,22% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 sopra citato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 14 - ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

 

 

        Il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile di cui all’art. 30 del c..c.n.l. 5 luglio 1995 resta confermato nella misura del 5,95% ( 4,95% Anzianità Professionale Edile Ordinaria; 1% Anzianità Professionale Edile Straordinaria) da calcolarsi  sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ART. 15 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

In ottemperanza secondo quanto stabilito sia dalla legislazione in materia di previdenza complementare (Legge n. 124/93, Legge n. 335/95, D.Lgs. n. 47/2000), sia dagli accordi nazionali, ed in particolare dall’accordo nazionale del 3 ottobre 2002, si conviene di proseguire nello svolgimento di una adeguata sensibilizzazione ed informazione delle maestranze e delle imprese.

 

Le parti, in riferimento alle future esigenze che si potranno presentare di contribuzione, iscrizione, spese amministrative o quant’altro fosse posto a carico delle imprese dei lavoratori, potranno individuare nel prossimo accordo, in tutto o in parte, all’interno della percentuale apes, quella entità da utilizzare quale mutualità generale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SECONDA

 

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

 

 

 

ART. 16 - PREMIO DI PRODUZIONE

 

        Il premio di produzione già dovuto agli impiegati a termini dell’art. 47 del c.c.n.l. 7 ottobre 1987, resta fermo nelle seguenti misure mensili stabilite con il precedente contratto collettivo provinciale 9 ottobre 1989:

 

LIV.          CAT.

 

             1^ Super                                   € 161,15

             1^ Categoria                                     € 145,04

             2^ Categoria                                     € 120,26

             Assistente Tecnico già in 3^ Categoria  107,36

             3^ Categoria                                        97,03

             4^ Categoria                                        87,22

             4^ Categoria primo impiego                   75,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 17  - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonché dall’art. 2 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

 

        Nella determinazione dell’elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000 -  le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Padova, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori:

 

-                    numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;

-                    numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;

-                    numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;

-                    monte salari denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;

-                    numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’INPS per mancanza di lavoro nel settore;

-                    numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);

-                    importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);

-                    numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

 

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

 

        La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre-30 settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2002, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per l’analisi dell’andamento degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

 

         Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

 

        Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo considerato:

 

-                    acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;

-                    acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;

-                    individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

 

Una volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga l’esistenza di andamenti positivi in almeno due degli indicatori territoriali come sopra individuati, si consideriranno individuati i presupposti per l’erogazione dell’E.E..T. e le parti definirannno quindi l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

 

Le parti, all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003 l’elemento economico territoriale di cui all’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 viene stabilito nella misura dell’11% dei minimi di stipendio. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al 14% dei minimi di stipendio.

 

        Le predette percentuali saranno comunque sempre riferite ai minimi di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003.

 

        Relativamente all’anno 2003, gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i seguenti importi massimi mensili:

 

 

IMPIEGATI                                                              E.E.T.

-       Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat. Super                        109,69

-       Impiegati 6^ livello 1^ categoria                                 98,72

-       Laureati 2^ categoria                                                 86,38

-       Impiegati 5° livello 2^ categoria                                  82,27

-       Impiegati 4° livello assistenti tecnici                                    76,78

-       Diplomati 3^ categoria                                               77,00

-       Impiegati 3° livello 3^ categoria                                     71,30

-       Impiegati 2° livello 4^ categoria                                      64,17

-       Impiegati 1° livello 4^ categoria 1° impiego                         54,84 

 

 

 

APPRENDISTI IMPIEGATI                                E.E.T.

 

-       Apprendisti impiegati 1°  semestre                                       42,78

-       Apprendisti impiegati 2°  semestre                                           46,35

-       Apprendisti impiegati 3°  semestre                                           49,91

-       Apprendisti impiegati 4°  semestre                                       53,48

-                    Apprendisti impiegati 5°  semestre                                       57,04

-                    Apprendisti impiegati 6°  semestre                                       60,61

 

Dal 1° gennaio 2004 e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non possono superare i segguenti importi massimi:

 

 

 

 

IMPIEGATI                                                              E.E.T.

 

-       Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat. Super                        139,60

-       Impiegati 6^ livello 1^ categoria                               125,64

-       Laureati 2^ categoria                                               109,93

-       Impiegati 5° livello 2^ categoria                                104,70

-       Impiegati 4° livello assistenti tecnici                                    97,72

-       Diplomati 3^ categoria                                               98,00

-       Impiegati 3° livello 3^ categoria                                      90,74

-       Impiegati 2° livello 4^ categoria                                      81,67

-       Impiegati 1° livello 4^ categoria 1° impiego                         69,80 

 

 

APPRENDISTI IMPIEGATI                                 E.E.T.

 

-       Apprendisti impiegati 1°  semestre                                       54,44

-       Apprendisti impiegati 2°  semestre                                           58,98

-       Apprendisti impiegati 3°  semestre                                           63,52

-       Apprendisti impiegati 4°  semestre                                       68,06

-                    Apprendisti impiegati 5°  semestre                                       72,59

-                    Apprendisti impiegati 6°  semestre                                       77,13

       

 

        Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di  apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

Nel mese di gennaio 2004 verrà riconosciuto a tutto il personale impiegatizio, in forza nel mese di dicembre 2003 un importo “una tantum” indifferenziato per livello di € 30,00.

 

Tale riconoscimento viene convenuto a parziale ristorno del prolungarsi della trattativa locale per il rinnovo della contrattazione integrativa provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 18 - MENSA

 

         Il contenuto dell’art. 8 del presente contratto provinciale è esteso agli impiegati tecnici addetti ai cantieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA

 

 

REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER GLI OPERAI E PER GLI IMPIEGATI

 

 

ART.  19  - ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

 

        Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 109 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 si conviene che nel caso in cui le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto provinciale dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal richiamato c.c.n.l. e dal presente contratto provinciale, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e che siano iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

ART. 20    - VALIDITA’, DECORRENZA E DURATA

 

        Il presente contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e del successivo accordo nazionale 29 gennaio 2002 da valere per tutto il territorio della Provincia di Padova, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni  elencate nel c.c.n.l. soprarichiamato e per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, entra in vigore, salvo quanto eventualmente disposto dai singoli articoli, il 1° gennaio 2003 e ha durata fino al 31 dicembre 2005.

 

Sono fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI                      Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

   DELLA PROVINCIA DI PADOVA                          

 

                                                              

 

                                                               F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

 

                                                              

                                                              

 

                                                               F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo per lavori pubblici                                                                                                                                                                                                  Allegato n. 1

 

DENUNCIA DELL’IMPRESA APPALTATRICE

 

                                                                  Spett.le

                                                                  CASSA EDILE PROVINCIALE

                                                                  DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA

                                                                  DELLA PROVINCIA DI

                                                                  PADOVA____________

                                                                  Pass. Corner Piscopia, 10 - PADOVA

 

Oggetto:     Appalto per l’esecuzione dei lavori di __________________________________________________________________________

                   Comunicazione ex articolo 18, comma 7°, L. 55/90.

                   Ente committente principale:  ­­­­­­­­­­­__________________________________________________

                                                                 

 

         La sottoscritta impresa ______________________________________ nella persona del suo legale rappresentante, con sede in ____________________________________________  numero matricola INPS

______________________, numero di posizione assicurativa INAIL ______________, comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18, comma 7°, della legge 19 marzo 1990 n. 55, di aver ricevuto in affidamento da (indicare la denominazione dell’Ente committente principale) ______________________________________

l’esecuzione dei seguenti lavori:

 

-        cantiere di ______________________, via _____________________________________________;

 

-        opere appaltate _______________________________ (indicare la definizione dei lavori quale risulta dagli atti di gara o dal contratto di appalto, se già stipulato)

 

-        subappaltati affidati a _____________________________________________________________;

 

-        ammontare dell’appalto €. _________________________________________________________;

 

-        data presunta di inizio dei lavori: ___________________________________________________;

 

-        data presunta di fine dei lavori: _____________________________________________________;

 

-        numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati: _______________________________ ;

 

-        incidenza % del costo della manodopera sull’ammontare dell’appalto _____________________.

 

         La sottoscritta impresa dichiara inoltre di occupare nella circoscrizione di competenza di codesta Cassa Edile un numero complessivo di ______________ operai.

 

         Distinti saluti

 

Data __________________                                         Firma ___________________________                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Modulo per lavori pubblici                                                                                          

                                                                                                       

 

Allegato n. 2

 

DENUNCIA DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE

 

                                                                  Spett.le

                                                                  CASSA EDILE

                                                                  DELLA PROVINCIA DI

                                                                  PADOVA____________

                                                                  Pass. Corner Piscopia, 10 - PADOVA

 

                                               e p.c.           Spett.le       (Impr. Appaltatrice)

 

 

Oggetto:     Comunicazione ex articolo 18, comma 7°, L. 55/90.

                   Subappalto relativo ai lavori di _________________________________________________

                   Ente committente principale:  ­­­­­­­­­­­__________________________________________________

                                                                 

         La sottoscritta impresa ____________________________________ _______________________

con sede in _________________________________ CAP _______ via ________________ n° ___ _______

n° matricola INPS____________________, numero posizione INAIL ______________, comunica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18, comma 7°, della legge 19 marzo 1990 n. 55, di aver ricevuto in subappalto dall’Impresa (indicare impresa appaltatrice) ______________________________________

l’esecuzione dei  Lavori di (indicare la tipologia dei lavori in subappalto) _________________________

____________________________________ _______nell’ambito dell’appalto avente per oggetto  i  lavori  di

(indicare la definizione dei lavori in appalto) ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Importo subappalto €. ______________________________________ durata lavori gg. n°  ______________

La data d’inizio prevista è _______________________ e la fine il ________________________________

incidenza mano d’opera ______% n° lavoratori occupati _________.

         La sottoscritta impresa si impegna di assicurare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti operanti in provincia di Padova, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi  locali integrativi del medesimo, nonchè ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile medesima e dall’art. 18 della Legge 55/90.

 

         La sottoscritta impresa consente fin d’ora a  codesta Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

 

         Distinti saluti.

 

Data ______________________                                 Timbro e firma ____________________

 

Distinti saluti

 

 

 

 

 

 

Modulo per lavori privati

                                                                                                                                 Allegato n. 3

 

Schema di lettera dell’impresa appaltante

alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova

e, per conoscenza, al Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova e a

 ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale

(o in mancanza, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, per il tramite

del Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova)

 

RACCOMANDATA A.R.

                                                                  ALLA CASSA EDILE

                                                                  DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA

                                                                  DELLA PROVINCIA DI

                                                                  PADOVA_____________

                                                                  Pass. Corner Piscopia, 10 - PADOVA

                                     

                                               e p.c.           AL COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

                                                                  DELLA PROVINCIA DI

                                                                  PADOVA_____________

                                                                  P.zza De Gasperi, 45/a - PADOVA

 

                                               e p.c.           AI DIRIGENTI

                                                                  DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE

                                                                  AZIENDALE (o in mancanza, alla

                                                                  Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L.,                                                                                 F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. per il tramite del

                                                                  COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

                                                                  DELLA PROVINCIA DI PADOVA

 

Oggetto:       C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - Committente principale: ___________________________

 

La sottoscritta impresa (1) ____________________________- - iscritta alla Cassa Edile con il numero _________ - agli effetti della “disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti” contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro  per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica di aver affidato l’esecuzione di lavori per il cantiere di _________________________________ all’impresa (2) ____________________________ per l’importo di €. _______________ .

 

La durata presumibile dei lavori sarà di _____________ ed il numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati sarà di _____________ .

 

Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice.

 

Data _________________                                         Firma ___________________

 

           

 

n. 1    allegato per Cassa Edile

(1)     denominazione e sede dell’impresa appaltante

(2)     denominazione e sede dell’impresa subappaltatrice

 

NOTA BENE: Si ricorda che analoga comunicazione va trasmessa a INPS e INAIL.

 

 

 

 

 

 

 

Modulo per lavori privati

                                                                                              Allegato n. 4

 

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE

 

 

 

 

La sottoscritta impresa (1)____________________ dichiara _______________________________

che, con contratto di subappalto stipulato  in  data  ________________________ha assunto l’esecuzione, per conto dell’impresa (2)  __________________________,  dei lavori di____________________ nel cantiere di _________________ per l’importo di €.__________________.

 

Il committente principale è: _____________________________.

 

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai ad essa adibiti  alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi  locali integrativi del medesimo, nonchè ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa .

 

La durata presumibile dei lavori sarà di___________________ ed il numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati sarà di ________________.

 

                                                      

 

data _______________________                                         firma ______________________

 

 

(1)    denominazione e sede dell’impresa subappaltatrice

(2)    denominazione e sede dell’impresa appaltante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5

 

 

 

PROSPETTO CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE

 

DI PADOVA CON DECORRENZA

 

1° GENNAIO 2003

 

 

 

TIPO CONTRIBUTO

ALIQUOTE CONTRIBUTI

 

a carico

imprese

a carico

operai

TOTALE

ALIQUOTE

 

1 Quota Paritetica Nazionale di

   Adesione Contrattuale

 

 

0,22%

 

 

0,22%

 

 

0,44%

 

2 Quota Paritetica Provinciale di

   Adesione Contrattuale

 

 

0,5%

 

 

0,5%

 

 

1%

 

3 Fondo Assistenza

 

2,10%

 

0,42%

 

2,52%

 

4 Fondo Scuola

 

0,56%

 

 

 

0,56%

 

5 Contributo Comitato Paritetico

 

0,15%

 

 

0,15%

 

6 Anzianità Professionale Edile

 

5,95%

 

 

5,95%

 

7 Contributo Vestiario

 

0,53%

 

 

0,53%

 

 

 

10,01%

 

1,149%

 

11,15%