EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Padova

Data stipula: 24 marzo 1998


Inizio validità: 1 marzo 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Contratto territoriale per la provincia di Padova


Sommario:

- Premessa
Parte prima - Regolamentazione per gli operai
- Sistema di informazioni
- Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti
- Formazione professionale
- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Indennità territoriale di settore
- Elemento economico territoriale
- Trasferta
- Mensa
- Indennità di trasporto
- Ferie
- Indumenti di lavoro, mezzi protettivi, attrezzi
- Cassa edile
- Quote sindacali e di adesione contrattuale
- Anzianità professionale edile
Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati
- Premio di produzione
- Elemento economico territoriale
- Mensa
Parte terza - Regolamentazione comune per gli operai e per gli impiegati
- Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
- Validità, decorrenza e durata 

Il 24 Marzo 1998 in Padova,

tra

il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova

e

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.-U.I.L.) della Provincia di Padova

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.-C.I.S.L.) della Provincia di Padova

- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) della Provincia di Padova

che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della Provincia di Padova

visto

il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 5 luglio 1995, segnatamente con riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico

viene stipulata

la presente ipotesi di contratto provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 5 luglio 1995, da valere per tutto il territorio della Provincia di Padova per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.C.N.L. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.

Premessa

Le parti, in relazione ad un approfondito esame della situazione del settore edile della Provincia di Padova e segnatamente dell'andamento delle aggiudicazioni delle gare degli appalti pubblici, ravvisano un quadro di forte disputa innescatasi tra le imprese, che impone a tutti i soggetti che hanno responsabilità nel mercato dell'edilizia di assumere, attesi i fenomeni distorsivi registrati (ricorso al lavoro irregolare, ribassi esasperati sugli importi a base d'asta degli appalti pubblici, affidamenti dei lavori ad imprese prive di requisiti qualitativi), comportamenti adeguati a fronteggiare la prospettiva di un pericoloso processo di deindustrializzazione e di destrutturazione del comparto edile con pesanti riflessi sul piano dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro della manodopera, anche dal punto di vista della sicurezza individuale.

Le parti riscontrano che numerose gare d'appalto presentano prezzi a base d'asta, sovente determinati in importi inferiori ai reali costi necessari per corrispondere da parte delle imprese i trattamenti retributivi e contributivi ai lavoratori, nonché per acquistare i materiali e per predisporre le misure di prevenzione previste dalle vigenti norme di legge.

L'insufficiente determinazione dei prezzi favorisce fenomeni di concorrenza sleale tra imprese basati sulla riduzione della disponibilità salariale, sul mancato rispetto delle norme contrattuali e previdenziali e sulla mancanza di applicazione delle norme della sicurezza.

A tale riguardo il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova e le Organizzazioni Sindacali provinciali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. non intendono accettare passivamente questa situazione ma dimostrare di voler combattere le illegalità, attraverso una serie di azioni, tra le quali indicano prioritariamente:

a)

il confronto continuo con le stazioni appaltanti per favorire l'eliminazione, sin dalla fase di progettazione, di situazioni di anomalia collegate a non accurate analisi dei prezzi a base d'asta, e per sollecitare l'adozione di alcuni comportamenti quali:

1)

la verifica della congruità dei prezzi.

Le leggi vigenti (artt. 10 e 20 R.D. 29.05.1895, art. 14 legge 10.12.1981 n. 741 prevedono l'obbligo di produrre tra i documenti componenti il progetto le analisi dei prezzi. Tali analisi devono contenere le singole incidenze e i singoli costi elementari delle voci che costituiscono le lavorazioni (manodopera, mezzi di trasporto, materiali, spese generali e utili di impresa);

2)

l'utilizzazione degli schemi di bando tipo regionale approvati dalla Regione Veneto con delibera n. 185 del 27.01.1998;

3)

l'indicazione nel bando di gara e nella lettera di invito della percentuale di manodopera che si prevede sarà impiegata nel lavoro;

4)

l'inserimento nei capitolati speciali di una clausola che preveda la possibilità per la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova di collaborare con le Direzioni Lavori e gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per verificare la regolarità delle maestranze occupate;

b)

l'istituzione di rapporti con gli Ordini professionali, i servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, gli SPISAL, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova al fine di individuare linee di intervento comuni atte a monitorare il corretto uso della manodopera nei cantieri siti nella Provincia di Padova.

E' convinzione delle parti che in funzione di tale premessa si possa dare un concreto contributo a normalizzare il mercato e a rilanciare l'industria padovana delle costruzioni, realizzando da un lato l'interesse pubblico ad una corretta esecuzione delle opere, nei costi e nei tempi previsti e dall'altro l'interesse delle imprese regolari di emarginare gli operatori più spregiudicati. (Sommario)

Parte prima - Regolamentazione per gli operai

Art. 1 - Sistema di informazioni

Le parti firmatarie del presente contratto provinciale, ferma restando l'autonomia e le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, al fine di mantenere un corretto assetto delle relazioni industriali, confermando la validità del sistema di informazioni delineato dal C.C.N.L. 5 luglio 1995, convengono di incontrarsi con periodicità semestrale, su richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, per esaminare congiuntamente la situazione del settore dell'edilizia nel territorio provinciale.

In tali incontri saranno trattati i molteplici problemi riguardanti l'edilizia con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero, all'assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di legge e contrattuali nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi obbligatori e della Cassa Edile, allo stato e alle prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione nel settore.

Nel corso dei predetti incontri verrà altresì esaminata la situazione degli appalti pubblici, in base alle informazioni fornite ed elaborate dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, utili a far conoscere ed analizzare le fasi congiunturali del settore.

Inoltre le parti ritengono di doversi impegnare in ogni iniziativa verso il rafforzamento di sistemi di informazioni reciprocamente utili per una più approfondita conoscenza del settore, pure nel rispetto dei ruoli e delle identità degli imprenditori e dei rappresentanti dei lavoratori e nello spirito del C.C.N.L. 5 luglio 1995; in via esemplificativa indicano:

- contatti congiunti con le stazioni appaltanti della Provincia di Padova, utili all'acquisizione di dati informativi degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie e alle previsioni di realizzazione delle opere;

- indagini sull'evoluzione delle professionalità, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sui bisogni del settore produttivo espressi dal mondo delle imprese, al fine dell'opportuno adeguamento e sviluppo della formazione professionale in edilizia;

- determinazione di un sempre più raffinato livello di informatizzazione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova al fine di acquisire il più completo flusso di informazioni (ad es. manodopera in entrata e in uscita dal sistema Cassa Edile, suddivisa per età, mansione ed inquadramento, numero delle gare indette dalle stazioni appaltanti, distinte per categoria, importo dei lavori, sistema di affidamento, etc.). (Sommario)

Art. 2 - Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge in materia di appalto e subappalto, con riferimento in particolare alla Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni e alle norme di cui agli articoli 14 e 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

L'impresa che, nell'esecuzione di opere rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 5 luglio 1995, affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal menzionato C.C.N.L. e dal presente contratto provinciale di lavoro.

L'impresa appaltatrice e subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione e salute sul lavoro, anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (es. gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

Si ribadisce che l'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro, in conformità ai fac-simili di cui agli allegati nn. 1-2-3-4.

Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza nonché al Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale di cui all'art. 101 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro. La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale - o, in mancanza di essa, alla Fe.N.E.A.L., F.I.L.C.A, F.I.L.L.E.A della Provincia di Padova per il tramite del Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Fermi gli obblighi sanciti dalla legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 5 luglio 1995 - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo di cui al citato C.C.N.L. e al presente contratto provinciale di lavoro.

Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui sopra, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 101 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice. (Sommario)

Art. 3 - Formazione professionale

Le parti confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia e si impegnano ad avviare iniziative congiunte utili per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

Tali finalità sono attuate attraverso le strutture del Centro Provinciale d'Istruzione Professionale Edile (CPIPE).

Il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a favorire, nel rispetto delle norme sul collocamento, l'inserimento, presso le imprese aderenti, dei giovani in possesso del diploma della scuola media dell'obbligo che, avendo frequentato i corsi di prima formazione per operaio edile polivalente - articolati secondo il sistema dell'alternanza ed indetti, a termini dell'accordo provinciale stipulato il 1° ottobre 1990 e rinnovato il 10 aprile 1997, dal Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile - ed avendo compiuto il periodo di tirocinio presso i cantieri edili, abbiano ottenuto l'attestato di conseguimento della qualifica. Tali lavoratori muniti dell'attestato ed assunti - non con contratto di formazione - per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione professionale dovranno effettuare un periodo non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico alle lavorazioni di cantiere ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.

Il Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile nel caso fosse ravvisata l'esigenza di rendere i processi formativi più aderenti alle realtà tecnico-operative della produzione, potrà presentare alle parti stipulanti il presente contratto provinciale, proposte per la istituzione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento per operai dipendenti da imprese edili, prevedendo lo svolgimento di lezioni teorico-pratiche con l'onere, a carico del Centro stesso, di corrispondere eventualmente ai lavoratori interessati una "indennità di frequenza".

Nel quadro delle attività del CPIPE le parti stipulanti esamineranno la possibilità di ricercare accordi con i Comuni della Provincia di Padova ed altri Enti pubblici per offrire ai giovani frequentanti il Centro l'opportunità di svolgere attività formativa nell'esecuzione di particolari opere pubbliche che l'Ente interessato intendesse affidare al CPIPE.

Sulla base dell'esperienza formativa maturata negli anni trascorsi, il Centro Provinciale d'Istruzione Professionale Edile proseguirà nella organizzazione dei corsi previsti dall'accordo provinciale stipulato il 1° ottobre 1990 e rinnovato il 10 aprile 1997 tra il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Padova e le Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori dell'edilizia.

Le parti convengono altresì di impegnarsi affinché la parte formativa dei contratti di formazione e lavoro e dei rapporti di apprendistato venga effettuata presso il CPIPE.

Il contributo di cui all'art. 93 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 a favore del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile è stabilito nella misura dello 0,56% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del richiamato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 punto 3) del C.C.N.L. medesimo.

Dichiarazione a verbale

Le parti riconoscono l'impegno di adoperarsi affinché i corsi di addestramento professionale, organizzati dal CPIPE abbiano luogo, allo scopo di agevolarne la partecipazione dei lavoratori residenti nelle aree dell'Alta e della Bassa Padovana, anche in comuni situati nei predetti bacini geografici. (Sommario)

Art. 4 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti stipulanti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. A tale proposito viene demandato al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per la provincia di Padova, costituito con accordo provinciale del 6 luglio 1987, lo studio dei problemi afferenti la sicurezza nei cantieri e le condizioni lavorative ambientali.

Il Comitato Paritetico Territoriale, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, provvede ad operare prioritariamente:

a)

effettuando visite nei cantieri della Provincia di Padova per una verifica del rispetto delle norme vigenti di prevenzione e di igiene e fornendo ai soggetti responsabili tutte le istruzioni atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore;

b)

organizzando corsi specifici per la formazione e l'addestramento degli addetti del settore edile utilizzando a tal fine le strutture del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile.

c)

predisponendo iniziative di carattere informativo, costituito da pubblicazioni, schede tecniche, relazioni etc. rivolte alle figure professionali del settore.

Spetta anche al Comitato Paritetico Territoriale accertare, in relazione alle lavorazioni svolte nei cantieri, il rispetto della normativa vigente riguardante le visite e le vaccinazioni obbligatorie.

Il Comitato Paritetico Territoriale esaminerà inoltre proposte di iniziative congiunte con altre strutture, anche pubbliche, operanti sul territorio con analoga finalità e competenti nella materia della sicurezza sul lavoro.

La misura del contributo dovuto alla Cassa Edile Provinciale di Mutualità ed Assistenza per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale è pari allo 0,04%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate e per le ore di festività retribuite cadenti nel mese.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto dell'impegno di adeguare il Regolamento del Comitato Paritetico Territoriale allo schema nazionale di Statuto. (Sommario)

Art. 5 - Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° marzo 1998, l'indennità territoriale di settore già dovuta agli operai a norma dell'art. 7 del contratto provinciale 9 ottobre 1989, viene stabilita nelle seguenti misure orarie:

- Operaio IV livello

Lit. 1345,91

- Operaio specializzato

Lit. 1260,72

- Operaio qualificato

Lit. 1152,11

- Operaio comune

Lit. 1016,75

- Discontinuo lett. b) art. 6 C.C.N.L. All. A)

Lit. 904,78

- Discontinuo lett. c) art. 6 C.C.N.L. All. A)

Lit. 799,47

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti il presente accordo, nell'intento di pervenire ad una omogeneizzazione su scala regionale degli imponibili salariali Cassa Edile - attuabile attraverso l'allineamento delle misure orarie dell'indennità territoriale di settore in atto al 28 febbraio 1998 nella Provincia di Padova alle misure massime del predetto istituto riscontrate vigenti in pari data nel Veneto - anche in funzione del comune obiettivo di agevolare la mobilità interprovinciale dei lavoratori e di creare le premesse di una uniformità della metodologia di calcolo delle contribuzioni Casse Edili e della relativa modulistica, riconoscono che i nuovi importi dell'indennità territoriale di settore assorbono per una quota corrispondente a Lit. 27.290 mensili l'indennità di trasporto, come già regolata dall'art. 6 del contratto provinciale 9 ottobre 1989.

Le parti riconoscono altresì che l'importo di Lit. 27.290 è derivante dalla seguente operazione, avute presenti le misure orarie dell'indennità territoriale di settore per l'operaio qualificato in atto al 28 febbraio 1998 nella Provincia di Venezia (Lit. 1152,11) e nella Provincia di Padova (Lit. 1063,09):

quota oraria utile per il riallineamento

(Lit. 116,02)

per

numero ore di lavoro

(173)

per

maggiorazione ferie, gratifica natalizia, riposi annui

(23,45%)

per

contributi Cassa Edile a carico impresa

(10,135%)

L'adeguamento in questione comporta la determinazione dell'indennità di trasporto a decorrere dal 1° marzo 1998 negli importi riportati all'art. 9 del presente contratto provinciale. (Sommario)

Art. 6 - Elemento economico territoriale

Permanendo nel settore una situazione di evidente discriminazione tra lavoro regolare e irregolare, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, tra organizzazioni dello stesso in forma cooperativa, artigiana, industriale, le parti firmatarie del presente contratto provinciale convengono che l'individuazione di percentuali di riferimento all'elemento economico territoriale oltre le soglie di decontribuzione attualmente stabilite contribuirebbe ad aumentare la divaricazione, penalizzando ulteriormente il sistema produttivo organizzato in forma industriale.

Pertanto le parti - in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 - identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale, la misura del 5% di paga base in vigore al 1° gennaio 1998 applicabile a decorrere dal 1° marzo 1998.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti tengono conto - avendo riguardo al territorio della Provincia di Padova - dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, nonché numero delle ore lavorate e relativo monte salari; numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati.

La determinazione per il 1998 del valore dell'elemento economico territoriale è effettuata raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati relativamente agli anni '96 e '97. Per gli anni successivi al '98, l'anno '96 viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Per il 1998 le parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato - raffrontando i dati relativi al 1996 con quelli relativi al 1997 - che l'andamento del settore nella Provincia di Padova, alla luce dei predetti indicatori, sottende valori positivi in termini di produttività complessiva e tale quindi da consentire il riconoscimento dell'elemento economico territoriale nella misura percentuale massima sopra indicata.

Al fine del riconoscimento dell'elemento economico territoriale per gli anni a venire, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del presente contratto provinciale.

Dal 1° gennaio 1999 con la conferma dei valori positivi dei parametri sarà riconosciuta la misura complessiva del 7% sui minimi vigenti al 1° gennaio 1998.

Per le considerazioni sopra esposte, si riportano di seguito i valori dell'elemento economico territoriale attribuiti alle varie categorie e qualifiche, da intendersi in cifra fissa sino a tutto il 31 dicembre 1998.

Operai

E.E.T.

- Operaio IV livello

Lit. 314,10 orarie

- Operaio specializzato

Lit. 291,66 orarie

- Operaio qualificato

Lit. 262,50 orarie

- Operaio comune

Lit. 224,35 orarie

- Discontinuo lett. b) art. 6 C.C.N.L. All. A)

Lit. 201,92 orarie

- Discontinuo lett. c) art. 6 C.C.N.L. All. A)

Lit. 179,49 orarie

(Sommario)

Art. 7 - Trasferta

Con riferimento all'art. 22, 2° comma del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'indennità giornaliera di trasferta dovuta agli operai viene stabilita, a decorrere dal 1° marzo 1998, nelle seguenti misure:

a)

Lit. 6.400 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 2 ed entro 7 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

b)

Lit. 10.650 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 7 ed entro 25 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

c)

Lit. 15.980 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 25 ed entro 40 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

d)

Lit. 21.300 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 40 ed entro 65 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;

e)

Lit. 26.500 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 65 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto.

Nel caso che l'impresa, di sua iniziativa, ritenga di effettuare il trasporto dei lavoratori con automezzi propri, l'indennità giornaliera di trasferta, a decorrere dal 1° marzo 1998, viene stabilita, avute presenti le distanze chilometriche di cui sopra, rispettivamente in:

a)

Lit. 3.730

b)

Lit. 6.390

c)

Lit. 10.120

d)

Lit. 13.310

e)

Lit. 15.980

All'autista dell'automezzo posto a disposizione dall'impresa non è dovuta l'indennità giornaliera di trasferta ma viene riconosciuta la retribuzione corrispondente al tempo trascorso alla guida.

L'operaio che percepisce l'indennità giornaliera di trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio delle attività.

L'indennità giornaliera di trasferta deve essere corrisposta anche in caso di effettuazione di orario ridotto.

Il trattamento riguardante il servizio di mensa dell'operaio in trasferta è regolato dall'art. 8 del presente contratto.

L'indennità giornaliera non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando si verifichi un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio, rispetto al cantiere di assunzione.

Le parti convengono che i valori dell'indennità giornaliera di trasferta saranno aggiornati in occasione di variazioni retributive. L'adeguamento sarà effettuato utilizzando le variazioni percentuali riferite all'operaio specializzato.

Trasferta con pernottamento

Ai lavoratori comandati in trasferta con pernottamento sarà corrisposta un'indennità ragguagliata al 50% della retribuzione per il tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Il vitto e l'alloggio sono a carico dell'impresa; il vitto è costituito da una prima colazione, dal pasto meridiano e da quello serale, l'alloggio deve essere dotato di idonei servizi igienici.

Ai lavoratori sarà inoltre corrisposta un'indennità giornaliera di trasferta di Lit. 16.000 per ogni giornata di lavoro.

A far data dall'1 gennaio 2001 l'indennità giornaliera di trasferta di cui al comma precedente verrà corrisposta nella misura di lire 18.000.

In relazione a quanto previsto al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55 che prescrive: "L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto"; si conviene quanto segue:

- L'obbligo di iscrizione degli operai in trasferta e di effettuazione dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sussiste ogni qualvolta si tratti di cantieri per i quali sia prevista una durata contrattuale superiore a tre mesi.

- Le parti concordano altresì in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione degli operai in trasferta e dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova anche per le imprese subappaltatrici e ciò anche nel caso in cui le specifiche lavorazioni subappaltate nel cantiere abbiano durata inferiore a tre mesi.

- L'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova a decorrere dal periodo di paga in cui ha iniziato la trasferta.

- L'obbligo di cui sopra riguarda tutte le tipologie di lavori elencate nella premessa del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Potranno restare iscritte alla Cassa Edile di provenienza, nel caso di lavori di breve durata, gli operai addetti all'esecuzione di pali e fondazioni, accertamenti geografici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, impermeabilizzazione, verniciatura, stuccatura, manutenzione di ciminiere, forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi).

- La disposizione che consente l'iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza per i cantieri di durata prevista pari o inferiore a tre mesi non trova applicazione qualora i cantieri di durata pari o inferiore a tre mesi fossero più di uno e si susseguano nel tempo determinando una presenza continuativa dell'impresa comunque superiore a tre mesi.

- Per i cantieri riguardanti i lavori di cui ai punti precedenti, permangono gli obblighi di comunicazione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 23 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

- Unica legittimata al rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva per i cantieri situati nella Provincia di Padova è la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

Tale dichiarazione va rilasciata, senza alcun tramite, soltanto alle stazioni appaltanti, richiamando nell'oggetto l'intervento cui la stessa si riferisce e precisando se l'impresa attestata ha operato in regime di appalto o di subappalto, ed esplicitando, in quest'ultimo caso, il nominativo dell'impresa appaltatrice.

La dichiarazione attestante l'esistenza dell'impresa e la sua iscrizione presso la Cassa Edile, nonché la sua correntezza contributiva, può invece essere rilasciata a richiesta dell'impresa iscritta, ai soli fini di attestarne il generale requisito di regolarità contributiva per la partecipazione a pubbliche gare d'appalto ovvero quale referenza nei confronti della committenza privata.

- Tale disciplina si applica a partire dal 1° marzo 1998; potrà essere rivista nel caso in cui il comma 7 dell'art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55 venisse in futuro modificato da altre disposizioni di legge. (Sommario)

Art. 8 - Mensa

Le imprese edili con unità produttive ubicate nel territorio comunale di Padova e zone limitrofe sono tenute a fornire ai lavoratori addetti ai cantieri un "pasto caldo". Tale servizio verrà attuato attraverso il ricorso ad aziende di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori.

Lo stesso obbligo sussiste per le imprese che operano in altri comuni della Provincia di Padova, sempreché sia possibile fruire delle prestazioni delle predette aziende specializzate.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo e di un secondo piatto, con contorno, pane, un frutto, una bibita di 0,33 litri e un litro di acqua.

Resta fermo che l'impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 75% per ciascun pasto fino ad un massimo di Lit. 10.000.

Nel caso di lavoratore in trasferta il concorso dell'impresa alla spesa del pasto giornaliero distribuito da azienda specializzata nella fornitura di pasti in contenitori è pari a Lit. 10.000.

Quando a seguito dell'ubicazione del cantiere non fosse possibile fruire delle prestazioni delle ditte specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, le imprese concorreranno alla spesa del servizio di mensa presso pubblici esercizi con l'importo di Lit. 12.500 per pasto.

Nel caso di lavoratore in trasferta il concorso dell'impresa alla spesa del pasto giornaliero presso pubblici esercizi è pari a Lit. 17.500.

Ai lavoratori che non intendono usufruire del servizio di mensa secondo le condizioni indicate in precedenza, l'impresa non è tenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva di mensa.

Nell'ipotesi che non si renda possibile la fornitura del pasto, le imprese corrisponderanno ai, lavoratori addetti ai cantieri un'indennità sostitutiva di mensa pari a Lit. 5.000.

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività, gratifica natalizia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione sempreché la prestazione lavorativa giornaliera non sia stata inferiore a quattro ore.

Restano salve eventuali condizioni di miglior favore già praticate in forza di accordi. (Sommario)

Art. 9 - Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° marzo 1998 è dovuta agli operai assunti o in trasferta presso i cantieri situati nella Provincia di Padova un'indennità a titolo di concorso per le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di raccolta stabilito dall'impresa.

L'indennità di trasporto è stabilita nelle misure che seguono per ciascuna giornata di effettiva presenza in cantiere, intendendosi anche quella in cui il lavoratore si sia presentato sul posto di lavoro e non abbia potuto prestare la propria opera per qualsivoglia ragione a lui non imputabile:

a)

Lit. 1500 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere non supera i 20 km di raggio;

b)

Lit. 2000 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere è compresa tra i 20 ed i 30 km di raggio;

c)

Lit. 2500 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere è superiore a 30 km di raggio.

L'indennità non è dovuta quando l'operaio è occupato presso un cantiere situato all'interno del territorio del comune ove egli dimora.

Le imprese liquideranno gli importi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) anche durante le assenze dei lavoratori per malattia, per infortunio o per cassa integrazione guadagni, sempreché i lavoratori interessati producano idonea documentazione dalla quale risulti che le spese di trasporto sono state sostenute anche durante un periodo di assenza dovuto ad una delle predette cause.

Gli importi delle indennità di trasporto più sopra stabiliti sono comprensivi della percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nota a verbale

L'indennità non è dovuta ai dipendenti che usufruiscono di mezzi di trasporto posti a disposizione dall'impresa per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di raccolta e per tornare alla loro abitazione. (Sommario)

Art. 10 - Ferie

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 18 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

L'epoca delle ferie sarà stabilita in ciascuna impresa secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Le parti convengono che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto sia così regolamentato:

a)

due settimane, di norma consecutive, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;

b)

una settimana in concomitanza con il periodo delle festività natalizie;

c)

la settimana di ferie restante in qualsiasi altro periodo dell'anno concordato con il datore di lavoro. (Sommario)

Art. 11 - Indumenti di lavoro, mezzi protettivi, attrezzi

Le parti convengono che i lavoratori riceveranno dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il tramite delle aziende un giubbetto e due paia di pantaloni o, in luogo di questi, una tuta ed una pettorina nonché un paio di scarpe antinfortunistiche.

Tali dotazioni individuali verranno consegnate di norma entro il mese di marzo di ogni anno.

L'assolvimento dell'onere della fornitura delle dotazioni avverrà al momento dell'iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per gli operai nuovi assunti.

Ai lavoratori dipendenti di imprese aventi sedi al di fuori della Provincia la fornitura del vestiario competerà quando abbiano maturato almeno 800 ore di lavoro ordinario alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nell'ambito dell'anno solare.

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fornirà pure a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta attraverso le rispettive aziende un casco di protezione, quando si renda inutilizzabile per deterioramento quello in possesso.

Resta fermo l'obbligo per i lavoratori di indossare il vestiario, le scarpe antinfortunistiche ed il casco di protezione consegnati.

Per la concreta attuazione di quanto sopra, è stabilito un contributo a carico delle imprese da corrispondere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nella misura dello 0,25% e da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Ai lavoratori saranno messi a disposizione da parte delle imprese gli attrezzi occorrenti per l'espletamento degli incarichi assegnati.

Nota a verbale

Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova entro il mese di novembre gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature. (Sommario)

Art. 12 - Cassa edile

L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordi collettivi provinciali.

Il contributo assistenza di cui all'art. 37 lett a) 6° comma del C.C.N.L. 5 luglio 1995 resta dovuto alla Cassa Edile nella misura complessiva dell'1,98% di cui 1,65% a carico dei datori di lavoro e 0,33% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del richiamato C.C.N.L.

La quota del contributo a carico dei lavoratori viene trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova del contributo assistenza, così come degli altri contributi pure dovuti alla Cassa Edile in forza del C.C.N.L. vigente e del presente contratto provinciale secondo il prospetto di cui all'allegato n. 5, sono stabilite dallo Statuto e dal relativo Regolamento della Cassa stessa.

In particolare il versamento dei contributi e delle somme afferenti le ferie, i riposi annui e la gratifica natalizia vanno effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Le imprese possono effettuare i versamenti anche oltre il mese successivo a quello di competenza, con il riconoscimento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova degli interessi di mora.

Considerato che la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova provvede all'emissione degli interessi di mora nell'anno successivo a quello di competenza, per tutti gli interessi di mora emessi a partire dal 1° gennaio 1998, con riferimento ai versamenti per l'esercizio 1997, essi sono applicati nel modo che segue:

Mese di versamento successivo a quello di competenza

Interessi in ragione d'anno

1° mese

Nulla

2° mese

Prime rate ABI meno 2 punti in ragione di anno

3° mese e successivi

Prime rate ABI più 1,5 punti in ragione di anno

L'impresa che effettui i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova oltre il termine del 15 maggio, per il periodo 1° ottobre - 31 marzo, e del 15 novembre, per il periodo 1° aprile - 30 settembre, è da considerare inadempiente nei confronti della Cassa Edile medesima.

I versamenti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono effettuati sui c/c bancari e postali indicati dalla Cassa Edile medesima.

Nel caso si utilizzino altri istituti bancari, vale quale data di versamento, la data in cui l'importo dovuto viene in concreto accreditato alla Cassa Edile dalle banche tesoriere. (Sommario)

Art. 13 - Quote sindacali e di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 le quote provinciali di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Padova sono stabilite, a decorrere dal 1° marzo 1998, nella misura paritetica dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Tale nuova percentuale tiene conto della maggiorazione del 23,45% per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

In relazione a quanto stabilito dal citato C.C.N.L. la quota nazionale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori resta dovuta nella misura paritetica pari allo 0,185% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sopra citato. (Sommario)

Art. 14 - Anzianità professionale edile

Il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile di cui all'art. 30 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 resta confermato nella misura del 6,95% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)

Parte seconda - Regolamentazione per gli impiegati

Art. 15 - Premio di produzione

Il premio di produzione già dovuto agli impiegati a termini dell'art. 47 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987, resta fermo nelle seguenti misure mensili stabilite con il precedente contratto collettivo provinciale 9 ottobre 1989:

Livello

Categoria

 

1ª Super

Lit. 312.033

1ª Categoria

Lit. 280.830

2ª Categoria

Lit. 232.859

Assistente Tecnico già in 3ª Categoria

Lit. 207.868

3ª Categoria

Lit. 187.878

4ª Categoria

Lit. 168.890

4ª Categoria primo impiego

Lit.146.906

(Sommario)

Art. 16 - Elemento economico territoriale

Permanendo nel settore una situazione di evidente discriminazione tra lavoro regolare e irregolare, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, tra organizzazioni dello stesso in forma cooperativa, artigiana, industriale, le parti firmatarie del presente contratto provinciale convengono che l'individuazione di percentuali di riferimento all'elemento economico territoriale oltre le soglie di decontribuzione attualmente stabilite contribuirebbe ad aumentare la divaricazione, penalizzando ulteriormente il sistema produttivo organizzato in forma industriale.

Pertanto le parti - in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 - identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale, la misura del 5% degli stipendi minimi mensili in vigore al 1° gennaio 1998 applicabile a decorrere dal 1° marzo 1998.

Nella determinazione della misura dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto - avendo riguardo al territorio della Provincia di Padova - dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, nonché numero delle ore lavorate e relativo monte salari; numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati.

In particolare le parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato - raffrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1997 con quelli relativi al periodo 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1996 - che l'andamento del settore nella Provincia di Padova, alla luce dei predetti indicatori, sottende valori positivi in termini di produttività complessiva e tale quindi da consentire il riconoscimento dell'elemento economico territoriale nella misura percentuale sopra fissata.

Al fine del riconoscimento dell'elemento economico territoriale per gli anni a venire, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del presente contratto provinciale.

Sin dal 1° gennaio 1999 la conferma di tale elemento deve intendersi riferita alla misura del 7% degli stipendi minimi mensili in vigore al 1° gennaio 1998.

Per le considerazioni sopra esposte, si riportano di seguito i valori dell'elemento economico territoriale attribuiti alle varie categorie e qualifiche, da intendersi in cifra fissa sino a tutto il 31 dicembre 1998.

 

Impiegati

E.E.T.

Livello

Categoria

 

1ª Super

Lit. 77.628 mensili

1ª Categoria

Lit. 69.865 mensili

2ª Categoria

Lit. 58.221 mensili

Assistente Tecnico già in 3ª categoria

Lit. 54.339 mensili

3ª Categoria

Lit. 50.458 mensili

4ª Categoria

Lit. 45.412 mensili

4ª Categoria primo impiego

Lit. 38.814 mensili

(Sommario)

Art. 17 - Mensa

Il contenuto dell'art. 8 del presente contratto provinciale deve intendersi esteso agli impiegati tecnici addetti ai cantieri. (Sommario)

Parte terza - Regolamentazione comune per gli operai e per gli impiegati

Art. 18 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 107 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si conviene che nel caso in cui le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto provinciale dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal richiamato C.C.N.L. e dal presente contratto provinciale, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e che siano associate al Collegio dei Costruttori della Provincia di Padova. (Sommario)

Art. 19 - Validità, decorrenza e durata

Il presente contratto provinciale integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995 da valere per tutto il territorio della Provincia di Padova, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. soprarichiamato e per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, entra in vigore, salvo quanto eventualmente disposto dai singoli articoli, il 1° marzo 1998 e ha durata fino al 31 dicembre 2001.

Sono fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale. (Sommario)