VERBALE DI ACCORDO

 

Oggi 17 dicembre 2002 tra le sottoscritte organizzazioni dei datori di lavoro e la FLC di Modena si sono stipulati i contratti collettivi provinciali di lavoro integrativi ai vigenti contratti collettivi nazionali, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2002 salvo ogni diversa scadenza espressamente prevista.

Le parti si danno reciprocamente atto che, i singoli rispettivi contratti provinciali integrativi vigenti alla data odierna, si intendono rinnovati a tutti gli effetti alle medesime condizioni ad eccezione di quanto previsto negli allegati al presente accordo che sostituiscono o integrano le precedenti formulazioni in atto e precisamente: A) Elemento economico territoriale. B) Mensa. C) Trasferta. D) Trasporto (casa-lavoro). E) Ferie

 

Associazione Costruttori Edili e Complementari

della Provincia di Modena                                                       …………………………………….

 

Collegio Imprenditori edili dell’A.P.I.                           …………………………………….

 

Lega Provinciale Cooperative e Mutue                        …………………………………….

 

Confcooperative                                                                     …………………………………….

 

AGCI                                                                                     …………………………………….

 

C.N.A. Assoedili                                                                    ……………………………………

 

FilleaCgil                                                                              …………………………………….

 

Filca-Cisl                                                                                …………………………………….

 

Feneal-Uil                                                                              …………………………………….


 

ALLEGATO A) ANCE

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

(OPERAI E IMPIEGATI)

 

E’ istituito in attuazione dell'articolo 39 lettera ,d) e dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000, e all'accordo collettivo nazionale del 29 Gennaio 2002 l’elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal  protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla provincia di Modena:

 

·       Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edili e monte salari relativo;

·       Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse Edili dagli operai addetti;

·       Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

·       Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

Per quanto riguarda gli indicatori, si fa riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a quello oggetto di valutazione.

 

In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3) per il 2003, e negli importi lordi di cui alla colonna 6) per l'anno 2004.

l'E.E.T. sarà corrisposto, in acconti mensili per gli impiegati a far data dal 1/1/03, di cui alla colonna 4; e dal 1/1/04 colonna 7); in acconti orari per gli operai a far data dal 1/1/03 di cui alla colonna 5 e 8.

 

1

2

ANNO 2003

ANNO 2004

3

4

5

6

7

8

LIV

CATEGORIE

ANNO

MESE

ORA

ANNO

MESE

ORA

7

IMP. 1^ SUPER

1.595,47

113,96

 

1.954,45

139,60

 

6

IMP. 1^

1.435,94

102,57

 

1.759,02

125,64

 

 

IMP. 2^ LIV. "A"

1.196,61

85,47

 

1.465,84

104,70

 

5

ASS. TECNICO "A"

1.256,44

104,70

0,6052

1.256,44

104,70

0,6052

 

IMP. 2^ LIV. "B"

1.116,83

79,77

 

1.368,12

97,72

 

4

ASS. TECNICO "B"

1.172,67

97,72

0,5649

1.172,67

97,72

0,5649

 

IMP. 3^

1.037,06

74,08

 

1.270,39

90,74

 

3

OPERAIO SPEC.

1.088,91

90,74

0,5245

1.088,91

90,74

0,5245

 

IMP. 4^

933,36

66,67

 

1.143,37

81,67

 

2

OPERAIO QUALIF

980,03

81,67

0,4721

980,03

81,67

0,4721

 

IMP. 4^ Primo Impiego

797,74

56,98

 

977,24

69,80

 

1

OPERAIO COMUNE

837,63

69,80

0,4035

837,63

69,80

0,4035

 

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.

 

Le parti si danno atto che l'E.E.T. è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L. 23/5/1997 n.135 in quanto  la struttura è coerente con quanto previsto dalla legge stessa.

 

Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto provinciale del 18 Marzo 1998.


ALLEGATO A) COOP

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

(OPERAI E IMPIEGATI)

 

E’ istituito in attuazione dell'articolo _______________ lettera ___________, dell'articolo ___________ del C.C.N.L. ___________________________ e all'accordo collettivo nazionale del________________________, l’elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal  protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'accordo nazionale  del ....................

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla provincia di Modena:

 

·       Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edili e monte salari relativo;

·       Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse Edili dagli operai addetti;

·       Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

·       Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

Per quanto riguarda gli indicatori, si fa riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a quello oggetto di valutazione.

 

In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3) per il 2003, e negli importi lordi di cui alla colonna 6) per l'anno 2004.

l'E.E.T. sarà corrisposto, in acconti mensili per gli impiegati a far data dal 1/1/03, di cui alla colonna 4; e dal 1/1/04 colonna 7, in acconti orari per gli operai a far data dal 1/1/03 di cui alla colonna 5;8.

 

1

2

anno 2003

anno 2004

3

4

5

6

7

8

liv.

categorie

anno 

mese

ora

anno  

mese

ora

8

impiegati

2053,34

146,67

//

2515,35

179,67

//

7

impiegati

1724,80

123,20

//

2112,88

150,92

//

6

impiegati

1478,40

105,60

//

1811,04

129,36

//

5

impiegati

1256,66

89,76

//

1539,40

109,96

//

5

operai

1319,49

//

0,64

1319,49

//

0,64

4

impiegati

1121,12

80,08

//

1373,37

98,10

//

4

operai

1177,18

//

0,57

1177,18

//

0,57

3

impiegati

1043,12

74,51

//

1277,82

91,27

//

3

operai

1095,28

//

0,53

1095,28

//

0,53

2

impiegati

936,34

66,88

//

1147,01

81,93

//

2

operai

983,15

//

0,47

983,15

//

0,47

1

impiegati

821,34

58,67

//

1006,15

71,87

//

1

operai

862,41

//

0,42

862,41

//

0,42

 

 

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.

 

Le parti si danno atto che l'E.E.T. è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L. 23/5/1997 n.135 in quanto  la struttura è coerente con quanto previsto dalla legge stessa.

 

Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto provinciale del ...........

 


LEGATO A) API

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

(OPERAI E IMPIEGATI)

 

E’ istituito in attuazione dell'articolo _______________ lettera ___________, dell'articolo ___________ del C.C.N.L. ___________________________ e all'accordo collettivo nazionale del________________________, l’elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal  protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'accordo nazionale  del ....................

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla provincia di Modena:

 

·       Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edili e monte salari relativo;

·       Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse Edili dagli operai addetti;

·       Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

·       Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

Per quanto riguarda gli indicatori, si fa riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a quello oggetto di valutazione.

 

In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3) per il 2003, e negli importi lordi di cui alla colonna 6) per l'anno 2004.

l'E.E.T. sarà corrisposto, in acconti mensili per gli impiegati a far data dal 1/1/03, di cui alla colonna 4; e dal 1/1/04 colonna 7, in acconti orari per gli operai a far data dal 1/1/03 di cui alla colonna 5;8.

 

 

 

dal 1/1/2003

 

 

dal 1/1/2004

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

LIV

Qualifiche                

E.E.T.            ANNUO

E.E.T.            MENSILE   

E.E.T.            ORARIO  

E.E.T.            ANNUO

E.E.T.            MENSILE   

E.E.T.            ORARIO  

Impiegati super

1.609,54

114,97

 

1.971,68

140,83

 

Impiegati

1.448,59

103,47

 

1.774,53

126,75

 

Impiegati

1.207,18

86,23

 

1.478,80

105,63

 

 

Assist. Tecn. Op.

1.267,54

105,63

0,61057

1.267,54

105,63

0,61057

Impiegati

1.126,67

80,48

 

1.380,17

98,58

 

 

Assist. Tecn. op.

1.183,01

98,58

0,56985

1.183,01

98,58

0,56985

Impiegati

1.046,21

74,73

 

1.281,60

91,54

 

 

Op. special.

1.098,52

91,54

0,52915

1.098,52

91,54

0,52915

Impiegati

941,58

67,26

 

1.153,44

82,39

 

 

Operaio qualif.

988,66

82,39

0,47623

988,66

82,39

0,47623

Imp.4cat 1°Imp

804,78

57,48

 

985,86

70,42

 

 

Op. comune

845,02

70,42

0,40704

845,02

70,42

0,40704

 

 

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.

 

Le parti si danno atto che l'E.E.T. è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L. 23/5/1997 n.135 in quanto  la struttura è coerente con quanto previsto dalla legge stessa.

 

Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto provinciale del ...........


 

ALLEGATO A) CNA

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

(OPERAI E IMPIEGATI)

 

E’ istituito in attuazione dell'articolo _______________ lettera ___________, dell'articolo ___________ del C.C.N.L. ___________________________ e all'accordo collettivo nazionale del________________________, l’elemento economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal  protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'accordo nazionale  del ....................

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla provincia di Modena:

 

·       Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edili e monte salari relativo;

·       Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse Edili dagli operai addetti;

·       Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

·       Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

Per quanto riguarda gli indicatori, si fa riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a quello oggetto di valutazione.

 

In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3), l'E.E.T. sarà corrisposto, a far data dal 1/1/03, in acconti mensili per gli impiegati, di cui alla colonna 4) e in acconti orari per gli operai,di cui alla colonna 5).

 

 

 

dal 1/1/2003

 

 

1

2

3

4

5

LIV.

Qualifiche                

E.E.T.            ANNUO

E.E.T.            MENSILE   

E.E.T.            ORARIO  

Quadri

1.994,20

142,44

 

 

Impiegati

1.994,20

142,44

 

Impiegati

1.741,32

124,38

 

Impiegati

1.450,65

103,62

 

 

Assist. Tecn. Op.

1.243,42

103,62

0,59895

Impiegati

1.343,48

95,96

 

 

Assist. Tecn. op.   Op. altam.spec.

1.151,56

95,96

0,55470

Impiegati

1.256,40

89,74

 

 

Op. special.

1.076,91

89,74

0,51874

Impiegati

1.110,07

79,29

 

 

Operaio qualif.

951,48

79,29

0,45833

Imp.4cat 1°Imp

972,83

69,49

 

 

Op. comune

833,85

69,49

0,40166

 

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.

 

Le parti si danno atto che l'E.E.T. è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L. 23/5/1997 n.135 in quanto  la struttura è coerente con quanto previsto dalla legge stessa.

 

Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto provinciale del ...........


 

ALLEGATO B)

MENSA

 

Confermando quanto previsto dai precedenti accordi integrativi provinciali, le parti riconoscono il diritto al godimento della mensa tramite centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate.

 

Tale condizione deve intendersi applicabile pertanto ai lavoratori cui non sia applicabile quanto previsto in materia di trasferta.

 

Ricorrendo tale condizione, l’impresa concorrerà mensilmente al costo del pasto nella misura del 90% per ogni pasto consumato. Il restante 10% permarrà a carico del lavoratore.

 

Ove non sia possibile l’utilizzazione del servizio mensa, l’impresa provvederà a corrispondere un’ indennità sostitutiva giornaliera pari a € 2,50 (due/50).

 

In ogni caso l’indennità sostitutiva non compete a quei lavoratori che:

 

·        Prestando la propria opera in luogo nel quale sia reso disponibile dall’impresa il servizio mensa fornito per il tramite di centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate, rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del pasto.

La rinuncia del servizio e la sua eventuale revoca, deve essere formalizzata alla impresa.

·        Prestando la propria opera in luogo non fornito dal servizio, vi abbiano in precedenza rinunciato ricorrendo l’ipotesi di cui al punto precedente

·        Non possano far valere nella singola giornata lavorativa un periodo effettivamente lavorato che comprenda la pausa prevista per il pranzo.

 

Tale importo non concorre a determinare l’imponibile retributivo su cui calcolare la percentuale di cui all’articolo __________ del C.C.N.L. ___________________.


 

ALLEGATO C)

 

TRASFERTA

 

La diaria di cui all’articolo _____________ del C.C.N.L. __________________ è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:

 

·         L’operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del    territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.

·         Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.

·         Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.

 

Agli operai in trasferta spetta una diaria, calcolata tenuto conto del recupero dell'inflazione e di quella programmate fino al 31/12/05, nelle seguenti misure:

 

 

 

dal 1/1/03

dal 1/7/04

a)    cantiere situato fuori dal comune fino a

Km. 15

€. 0,74

€. 0,78

b)    cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 15

€. 1,87

€. 1,97

c)    cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 20

€. 3,81

€. 4,01

d)    cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 30

€. 4,72

€. 4,98

e)    cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 50

€. 6,59

€. 6,95

 

La diaria del presente articolo non e’ cumulabile per fasce chilometriche

 

1.  L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

2.  Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere. Non spetta nel caso in cui il lavoratore è comandato a prestare la propria attività lavorativa nel proprio Comune di residenza o di abituale dimora.

3.  Fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, all’operaio in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate. In mancanza di centri sociali o convenzionate verrà riconosciuta il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite del costo del pasto convenzionato CIR; l’eccedenza resta a carico del lavoratore.

 

4.  I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

5.  Per quanto non previsto restano immutate le disposizione dell’articolo _____________ del C.C.N.L._________________________.

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall’articolo __________ del C.C.N.L. _____________________  e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 314/1997.

 

---000---

 

NOTA A VERBALE

 

Con riferimento all'accordo nazionale del 29 Gennaio 2002, ed in particolare a quanto previsto al punto IV in merito alla sperimentazione a livello regionale del Protocollo Trasferta, le parti si impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente contratto provinciale, le intese che saranno raggiunte a livello Regionale.

 

ALLEGATO C) API

 

TRASFERTA

 

La diaria di cui all’articolo _____________ del C.C.N.L. __________________ è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:

 

·         L’operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del    territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.

·         Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.

·         Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.

 

Agli operai in trasferta spetta una diaria, calcolata tenuto conto del recupero dell'inflazione e di quella programmate fino al 31/12/05, nelle seguenti misure:

 

 

 

dal 1/1/03

dal 1/7/04

f)     cantiere situato fuori dal comune fino a

Km. 15

€. 0,77

€. 0,81

g)    cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 15

€. 1,94

€. 2,04

h)    cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 20

€. 3,86

€. 4,07

i)      cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 30

€. 4,83

€. 5,09

j)      cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 50

€. 6,82

€. 7,19

 

La diaria del presente articolo non e’ cumulabile per fasce chilometriche

 

6.  L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

7.  Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere. Non spetta nel caso in cui il lavoratore è comandato a prestare la propria attività lavorativa nel proprio Comune di residenza o di abituale dimora.

8.  Fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, all’operaio in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate. In mancanza di centri sociali o convenzionate verrà riconosciuta il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite del costo del pasto CIR; l’eccedenza resta a carico del lavoratore.

 

9.  I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

10.                                                                      Per quanto non previsto restano immutate le disposizione dell’articolo _____________ del C.C.N.L._________________________.

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall’articolo __________ del C.C.N.L. _____________________  e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 314/1997.

 

---000---

 

NOTA A VERBALE

 

Con riferimento all'accordo nazionale del 29 Gennaio 2002, ed in particolare a quanto previsto al punto IV in merito alla sperimentazione a livello regionale del Protocollo Trasferta, le parti si impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente contratto provinciale, le intese che saranno raggiunte a livello Regionale.*

 

 

ALLEGATO C) CNA

 

TRASFERTA

 

La diaria di cui all’articolo _____________ del C.C.N.L. __________________ è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:

 

·         L’operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del    territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.

·         Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.

·         Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.

 

Agli operai in trasferta spetta una diaria, calcolata tenuto conto del recupero dell'inflazione e di quella programmate fino al 31/12/05, nelle seguenti misure:

 

 

 

dal 1/1/03

dal 1/7/04

k)    cantiere situato fuori dal comune fino a

Km. 15

€. 1,25

€. 1,25

l)      cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 15

€. 1,99

€. 2,10

m)  cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 20

€. 3,86

€. 4,07

n)    cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 30

€. 4,83

€. 5,09

o)    cantiere situato fuori dal comune oltre

Km. 50

€. 6,70

€. 7,06

 

La diaria del presente articolo non e’ cumulabile per fasce chilometriche

 

11.  L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

12.  Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere. Non spetta nel caso in cui il lavoratore è comandato a prestare la propria attività lavorativa nel proprio Comune di residenza o di abituale dimora.

13.                                                                      Fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute, all’operaio in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate. In mancanza di centri sociali o convenzionate verrà riconosciuta il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite del costo del pasto CIR; l’eccedenza resta a carico del lavoratore.

 

14.                                                                      I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.

15.                                                                      Per quanto non previsto restano immutate le disposizione dell’articolo _____________ del C.C.N.L._________________________.

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall’articolo __________ del C.C.N.L. _____________________  e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 314/1997.

 

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NOTA A VERBALE

 

Con riferimento all'accordo nazionale del 29 Gennaio 2002, ed in particolare a quanto previsto al punto IV in merito alla sperimentazione a livello regionale del Protocollo Trasferta, le parti si impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente contratto provinciale, le intese che saranno raggiunte a livello Regionale.*

 

ALLEGATO D)

 

TRASPORTO (Casa-lavoro)

 

 

Il contributo per il trasporto compete, al verificarsi delle  sotto riportate condizioni congiunte:

Il variare delle condizioni di cui sopra devono, essere comunicate all’azienda entro il mese successivo alla variazione.

1)      Ai lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico, nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o luogo di lavoro, possono essere raggiunti, senza grave disagio, la misura del contributo è ragguagliato al costo dell'abbonamento men­sile.

2)      Il contributo non è dovuto nei casi in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.

 

Il contributo verrà erogato solo per le giornate di effettiva percorrenza della distanza, da parte del lavoratore, con un mezzo pubblico o di proprietà del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro.

 

Detto contributo non compete agli operai in trasferta  per i quali si applica l’art....... del presente contratto integrativo.

 

Se quanto previsto ai punti 1) e 2), non si realizza, ai lavoratori verrà corrisposta, a decorrere dal 1/01/03, un contributo nelle seguenti misure:

 

 

 

 

Percorrenza di sola andata

giornaliera

oltre 5 Km. e fino a 10 Km.

1,05

oltre 10 fino a 15 Km

1,75

oltre 15 fino a 20 Km

2,45

oltre 20 fino a 25 Km

3,15

oltre 25 fino a 30 Km

3,85

oltre 30 fino a 35 Km

4,55

oltre 35 fino a 40 Km

5,25

oltre 40 fino a 45 Km

5,95

oltre 45 fino a 50 Km e oltre

6.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ALLEGATO D) CNA

 

TRASPORTO (Casa-lavoro)

 

 

Il contributo per il trasporto compete, al verificarsi delle  sotto riportate condizioni congiunte:

Il variare delle condizioni di cui sopra devono, essere comunicate all’azienda entro il mese successivo alla variazione.

1)      Ai lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico, nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o luogo di lavoro, possono essere raggiunti, senza grave disagio, la misura del contributo è ragguagliato al costo dell'abbonamento men­sile.

2)      Il contributo non è dovuto nei casi in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.

 

Il contributo verrà erogato solo per le giornate di effettiva percorrenza della distanza, da parte del lavoratore, con un mezzo pubblico o di proprietà del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro.

 

Detto contributo non compete agli operai in trasferta  per i quali si applica l’art....... del presente contratto integrativo.

 

Se quanto previsto ai punti 1) e 2), non si realizza, ai lavoratori verrà corrisposta, a decorrere dal 1/01/03, un contributo nelle seguenti misure:

 

Percorrenza di sola andata

giornaliera

oltre 5 Km. e fino a 10 Km.

1,16

oltre 10 fino a 15 Km

1,72

oltre 15 fino a 20 Km

2,36

oltre 20 fino a 25 Km

3,00

oltre 25 fino a 30 Km

3,67

oltre 30 fino a 35 Km

4,37

oltre 35 fino a 40 Km

5,06

oltre 40 fino a 45 Km

5,76

oltre 45 fino a 50 Km e oltre

6.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO E)

 

 

FERIE

 

Fermo restando la normativa prevista dai singoli integrativi provinciali, si definisce che:

 

·         Le ferie maturate vanno godute entro giugno del secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione (ad esempio le ferie non godute, maturate nell'anno 2002 devono essere usufruite entro il 30-6-2004).

·         Il godimento della quarta settimana avverrà durante il periodo invernale.