VERBALE DI ACCORDO
Oggi 17 dicembre 2002 tra le sottoscritte organizzazioni dei datori di lavoro e la FLC di Modena si sono stipulati i contratti collettivi provinciali di lavoro integrativi ai vigenti contratti collettivi nazionali, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2002 salvo ogni diversa scadenza espressamente prevista.
Le parti si danno reciprocamente atto che, i singoli rispettivi contratti provinciali integrativi vigenti alla data odierna, si intendono rinnovati a tutti gli effetti alle medesime condizioni ad eccezione di quanto previsto negli allegati al presente accordo che sostituiscono o integrano le precedenti formulazioni in atto e precisamente: A) Elemento economico territoriale. B) Mensa. C) Trasferta. D) Trasporto (casa-lavoro). E) Ferie
Associazione
Costruttori Edili e Complementari
della Provincia
di Modena …………………………………….
Collegio
Imprenditori edili dell’A.P.I. …………………………………….
Lega Provinciale
Cooperative e Mutue …………………………………….
Confcooperative …………………………………….
AGCI …………………………………….
C.N.A. Assoedili ……………………………………
Fillea–Cgil …………………………………….
Filca-Cisl …………………………………….
Feneal-Uil …………………………………….
ALLEGATO A) ANCE
ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE
(OPERAI E IMPIEGATI)
E’ istituito in attuazione dell'articolo 39 lettera
,d) e dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000, e all'accordo collettivo
nazionale del 29 Gennaio 2002 l’elemento
economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto
dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’art.
2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997,
n. 135.
Nella determinazione dell’elemento economico
territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento
congiunturale del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla
provincia di Modena:
·
Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla
Cassa Edili e monte salari relativo;
·
Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse
Edili dagli operai addetti;
·
Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori
pubblici aggiudicati nella provincia;
·
Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;
Per quanto riguarda gli indicatori, si fa
riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a
quello oggetto di valutazione.
In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati
articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3) per il 2003, e
negli importi lordi di cui alla colonna 6) per l'anno 2004.
l'E.E.T. sarà corrisposto,
in acconti mensili per gli impiegati a far data dal 1/1/03, di cui alla colonna
4; e dal 1/1/04 colonna 7); in acconti orari per gli operai a far data dal
1/1/03 di cui alla colonna 5 e 8.
1 |
2 |
ANNO 2003 |
ANNO 2004 |
||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
LIV |
CATEGORIE |
ANNO |
MESE |
ORA |
ANNO |
MESE |
ORA |
7 |
IMP. 1^ SUPER |
1.595,47 |
113,96 |
|
1.954,45 |
139,60 |
|
6 |
IMP. 1^ |
1.435,94 |
102,57 |
|
1.759,02 |
125,64 |
|
|
IMP. 2^ LIV. "A" |
1.196,61 |
85,47 |
|
1.465,84 |
104,70 |
|
5 |
ASS. TECNICO
"A" |
1.256,44 |
104,70 |
0,6052 |
1.256,44 |
104,70 |
0,6052 |
|
IMP. 2^ LIV. "B" |
1.116,83 |
79,77 |
|
1.368,12 |
97,72 |
|
4 |
ASS. TECNICO
"B" |
1.172,67 |
97,72 |
0,5649 |
1.172,67 |
97,72 |
0,5649 |
|
IMP. 3^ |
1.037,06 |
74,08 |
|
1.270,39 |
90,74 |
|
3 |
OPERAIO SPEC. |
1.088,91 |
90,74 |
0,5245 |
1.088,91 |
90,74 |
0,5245 |
|
IMP. 4^ |
933,36 |
66,67 |
|
1.143,37 |
81,67 |
|
2 |
OPERAIO QUALIF |
980,03 |
81,67 |
0,4721 |
980,03 |
81,67 |
0,4721 |
|
IMP. 4^ Primo
Impiego |
797,74 |
56,98 |
|
977,24 |
69,80 |
|
1 |
OPERAIO COMUNE |
837,63 |
69,80 |
0,4035 |
837,63 |
69,80 |
0,4035 |
Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la
vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare
l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o
variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.
Le parti si danno atto che l'E.E.T.
è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L.
23/5/1997 n.135 in quanto la struttura è
coerente con quanto previsto dalla legge stessa.
Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto
sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto
provinciale del 18 Marzo 1998.
ALLEGATO A) COOP
ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE
(OPERAI E IMPIEGATI)
E’ istituito in attuazione dell'articolo
_______________ lettera ___________, dell'articolo ___________ del C.C.N.L. ___________________________
e all'accordo collettivo nazionale del________________________, l’elemento economico territoriale,
determinato in coerenza con quanto previsto dal
protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997
n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché nel rispetto di
quanto previsto dall'accordo nazionale
del ....................
Nella determinazione dell’elemento economico
territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale
del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla provincia di Modena:
·
Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla
Cassa Edili e monte salari relativo;
·
Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse
Edili dagli operai addetti;
·
Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori
pubblici aggiudicati nella provincia;
·
Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;
Per quanto riguarda gli indicatori, si fa
riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a
quello oggetto di valutazione.
In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati
articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3) per il 2003, e
negli importi lordi di cui alla colonna 6) per l'anno 2004.
l'E.E.T. sarà corrisposto,
in acconti mensili per gli impiegati a far data dal 1/1/03, di cui alla colonna
4; e dal 1/1/04 colonna 7, in acconti orari per gli operai a far data dal
1/1/03 di cui alla colonna 5;8.
1 |
2 |
anno 2003 |
anno 2004 |
||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
liv. |
categorie |
anno |
mese |
ora |
anno |
mese |
ora |
8 |
impiegati |
2053,34 |
146,67 |
// |
2515,35 |
179,67 |
// |
7 |
impiegati |
1724,80 |
123,20 |
// |
2112,88 |
150,92 |
// |
6 |
impiegati |
1478,40 |
105,60 |
// |
1811,04 |
129,36 |
// |
5 |
impiegati |
1256,66 |
89,76 |
// |
1539,40 |
109,96 |
// |
5 |
operai |
1319,49 |
// |
0,64 |
1319,49 |
// |
0,64 |
4 |
impiegati |
1121,12 |
80,08 |
// |
1373,37 |
98,10 |
// |
4 |
operai |
1177,18 |
// |
0,57 |
1177,18 |
// |
0,57 |
3 |
impiegati |
1043,12 |
74,51 |
// |
1277,82 |
91,27 |
// |
3 |
operai |
1095,28 |
// |
0,53 |
1095,28 |
// |
0,53 |
2 |
impiegati |
936,34 |
66,88 |
// |
1147,01 |
81,93 |
// |
2 |
operai |
983,15 |
// |
0,47 |
983,15 |
// |
0,47 |
1 |
impiegati |
821,34 |
58,67 |
// |
1006,15 |
71,87 |
// |
1 |
operai |
862,41 |
// |
0,42 |
862,41 |
// |
0,42 |
Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la
vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare
l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o
variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.
Le parti si danno atto che l'E.E.T.
è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L.
23/5/1997 n.135 in quanto la struttura è
coerente con quanto previsto dalla legge stessa.
Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto
sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto
provinciale del ...........
LEGATO A) API
ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE
(OPERAI E IMPIEGATI)
E’ istituito in attuazione dell'articolo
_______________ lettera ___________, dell'articolo ___________ del C.C.N.L.
___________________________ e all'accordo collettivo nazionale
del________________________, l’elemento
economico territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto
dal protocollo 23 luglio 1993 e
dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio
1997, n. 135, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'accordo
nazionale del ....................
Nella determinazione dell’elemento economico
territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento
congiunturale del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla
provincia di Modena:
·
Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla
Cassa Edili e monte salari relativo;
·
Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse
Edili dagli operai addetti;
·
Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori
pubblici aggiudicati nella provincia;
·
Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;
Per quanto riguarda gli indicatori, si fa
riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a
quello oggetto di valutazione.
In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati
articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3) per il 2003, e
negli importi lordi di cui alla colonna 6) per l'anno 2004.
l'E.E.T. sarà corrisposto,
in acconti mensili per gli impiegati a far data dal 1/1/03, di cui alla colonna
4; e dal 1/1/04 colonna 7, in acconti orari per gli operai a far data dal
1/1/03 di cui alla colonna 5;8.
|
|
dal 1/1/2003 |
|
|
dal 1/1/2004 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
LIV |
Qualifiche
|
E.E.T. ANNUO |
E.E.T. MENSILE |
E.E.T. ORARIO |
E.E.T. ANNUO |
E.E.T. MENSILE |
E.E.T. ORARIO |
7° |
Impiegati super |
1.609,54 |
114,97 |
|
1.971,68 |
140,83 |
|
6° |
Impiegati |
1.448,59 |
103,47 |
|
1.774,53 |
126,75 |
|
5° |
Impiegati |
1.207,18 |
86,23 |
|
1.478,80 |
105,63 |
|
|
Assist. Tecn. Op. |
1.267,54 |
105,63 |
0,61057 |
1.267,54 |
105,63 |
0,61057 |
4° |
Impiegati |
1.126,67 |
80,48 |
|
1.380,17 |
98,58 |
|
|
Assist. Tecn. op. |
1.183,01 |
98,58 |
0,56985 |
1.183,01 |
98,58 |
0,56985 |
3° |
Impiegati |
1.046,21 |
74,73 |
|
1.281,60 |
91,54 |
|
|
Op. special. |
1.098,52 |
91,54 |
0,52915 |
1.098,52 |
91,54 |
0,52915 |
2° |
Impiegati |
941,58 |
67,26 |
|
1.153,44 |
82,39 |
|
|
Operaio qualif. |
988,66 |
82,39 |
0,47623 |
988,66 |
82,39 |
0,47623 |
1° |
Imp.4cat 1°Imp |
804,78 |
57,48 |
|
985,86 |
70,42 |
|
|
Op. comune |
845,02 |
70,42 |
0,40704 |
845,02 |
70,42 |
0,40704 |
Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la
vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare
l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o
variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.
Le parti si danno atto che l'E.E.T.
è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L.
23/5/1997 n.135 in quanto la struttura è
coerente con quanto previsto dalla legge stessa.
Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto
sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto
provinciale del ...........
ALLEGATO A)
CNA
(OPERAI E IMPIEGATI)
E’ istituito in attuazione dell'articolo
_______________ lettera ___________, dell'articolo ___________ del C.C.N.L.
___________________________ e all'accordo collettivo nazionale del________________________, l’elemento economico territoriale,
determinato in coerenza con quanto previsto dal
protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997
n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché nel rispetto di
quanto previsto dall'accordo nazionale
del ....................
Nella determinazione dell’elemento economico
territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento
congiunturale del settore, nonché dei seguenti indicatori relativi alla provincia
di Modena:
·
Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla
Cassa Edili e monte salari relativo;
·
Numero di ore complessivamente denunciate alla Casse
Edili dagli operai addetti;
·
Numero ed importo complessivo degli appalti di lavori
pubblici aggiudicati nella provincia;
·
Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle
dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;
Per quanto riguarda gli indicatori, si fa
riferimento all'andamento complessivo del settore negli anni precedenti a
quello oggetto di valutazione.
In relazione a quanto sopra, l’elemento economico territoriale di cui ai soprarichiamati
articoli è stabilito negli importi lordi di cui alla colonna 3), l'E.E.T. sarà corrisposto, a far data dal 1/1/03, in acconti
mensili per gli impiegati, di cui alla colonna 4) e in acconti orari per gli
operai,di cui alla colonna 5).
|
|
dal 1/1/2003 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
LIV. |
Qualifiche
|
E.E.T. ANNUO |
E.E.T. MENSILE |
E.E.T. ORARIO |
7° |
Quadri |
1.994,20 |
142,44 |
|
|
Impiegati |
1.994,20 |
142,44 |
|
6° |
Impiegati |
1.741,32 |
124,38 |
|
5° |
Impiegati |
1.450,65 |
103,62 |
|
|
Assist. Tecn. Op. |
1.243,42 |
103,62 |
0,59895 |
4° |
Impiegati |
1.343,48 |
95,96 |
|
|
Assist. Tecn.
op. Op. altam.spec. |
1.151,56 |
95,96 |
0,55470 |
3° |
Impiegati |
1.256,40 |
89,74 |
|
|
Op. special. |
1.076,91 |
89,74 |
0,51874 |
2° |
Impiegati |
1.110,07 |
79,29 |
|
|
Operaio qualif. |
951,48 |
79,29 |
0,45833 |
1° |
Imp.4cat 1°Imp |
972,83 |
69,49 |
|
|
Op. comune |
833,85 |
69,49 |
0,40166 |
Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la
vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare
l'idoneità degli indicatori, i loro risultati, anche al fine della conferma o
variazione dei parametri e dell'elemento economico stesso.
Le parti si danno atto che l'E.E.T.
è definito sul presupposto dell'applicazione dalla L.
23/5/1997 n.135 in quanto la struttura è
coerente con quanto previsto dalla legge stessa.
Gli importi ad oggi definiti comprendono, e di fatto
sostituiscono, quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto
provinciale del ...........
ALLEGATO B)
MENSA
Confermando
quanto previsto dai precedenti accordi integrativi provinciali, le parti
riconoscono il diritto al godimento della mensa tramite centri sociali di
ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate.
Tale condizione deve intendersi applicabile pertanto ai lavoratori cui
non sia applicabile quanto previsto in materia di trasferta.
Ricorrendo tale condizione, l’impresa concorrerà mensilmente al costo
del pasto nella misura del 90% per ogni pasto consumato. Il restante 10%
permarrà a carico del lavoratore.
Ove non sia possibile l’utilizzazione del servizio mensa, l’impresa
provvederà a corrispondere un’ indennità sostitutiva giornaliera pari a € 2,50 (due/50).
In ogni caso l’indennità sostitutiva non compete a quei lavoratori che:
·
Prestando
la propria opera in luogo nel quale sia reso disponibile dall’impresa il
servizio mensa fornito per il tramite di centri sociali di ristorazione
collettiva od altre strutture convenzionate, rinuncino per qualsiasi ragione ad
usufruire del pasto.
La rinuncia del servizio e la sua eventuale
revoca, deve essere formalizzata alla impresa.
·
Prestando
la propria opera in luogo non fornito dal servizio, vi abbiano in precedenza
rinunciato ricorrendo l’ipotesi di cui al punto precedente
·
Non
possano far valere nella singola giornata lavorativa un periodo effettivamente
lavorato che comprenda la pausa prevista per il pranzo.
Tale importo non concorre a determinare l’imponibile retributivo su cui
calcolare la percentuale di cui all’articolo __________ del C.C.N.L.
___________________.
ALLEGATO C)
TRASFERTA
La diaria di cui all’articolo _____________ del
C.C.N.L. __________________ è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:
·
L’operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare
la propria attività al di fuori
del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale
è stato assunto.
·
Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se
non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la
sede aziendale.
·
Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale
è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa
pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.
Agli operai in trasferta spetta una diaria, calcolata tenuto conto del
recupero dell'inflazione e di quella programmate fino al 31/12/05, nelle seguenti misure:
|
dal 1/1/03 |
dal 1/7/04 |
|
a) cantiere situato fuori dal
comune fino a |
Km.
15 |
€.
0,74 |
€.
0,78 |
b) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
15 |
€.
1,87 |
€.
1,97 |
c) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
20 |
€.
3,81 |
€.
4,01 |
d) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
30 |
€.
4,72 |
€.
4,98 |
e) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
50 |
€.
6,59 |
€.
6,95 |
La diaria del presente articolo non e’ cumulabile
per fasce chilometriche
1. L’operaio che percepisce la
diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora
stabilita per l’inizio del lavoro.
2. Qualora il cantiere sia ubicato
ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è
commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere. Non spetta nel caso in cui il lavoratore è
comandato a prestare la propria attività lavorativa nel proprio Comune di
residenza o di abituale dimora.
3. Fermo restando il rimborso
delle eventuali spese di viaggio sostenute, all’operaio in trasferta verrà
riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate.
In mancanza di centri sociali o convenzionate verrà riconosciuta il pasto
attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite del costo del pasto
convenzionato CIR; l’eccedenza resta a carico del lavoratore.
4. I trattamenti economici
giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a
qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli
effetti della presente disciplina.
5. Per quanto non previsto
restano immutate le disposizione dell’articolo _____________ del C.C.N.L._________________________.
Le parti concordano che alla
trasferta regolata dall’articolo __________ del C.C.N.L.
_____________________ e dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 3 del
Decreto Legislativo 314/1997.
---000---
NOTA A VERBALE
Con riferimento all'accordo nazionale del 29 Gennaio 2002, ed in particolare a quanto previsto al punto IV in merito alla sperimentazione a livello regionale del Protocollo Trasferta, le parti si impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente contratto provinciale, le intese che saranno raggiunte a livello Regionale.
ALLEGATO C) API
TRASFERTA
La diaria di cui all’articolo _____________ del
C.C.N.L. __________________ è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:
·
L’operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare
la propria attività al di fuori
del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale
è stato assunto.
·
Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se
non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la
sede aziendale.
·
Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale
è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa
pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.
Agli operai in trasferta spetta una diaria, calcolata tenuto conto del
recupero dell'inflazione e di quella programmate fino al 31/12/05, nelle seguenti misure:
|
dal 1/1/03 |
dal 1/7/04 |
|
f) cantiere situato fuori dal
comune fino a |
Km.
15 |
€.
0,77 |
€.
0,81 |
g) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
15 |
€.
1,94 |
€.
2,04 |
h) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
20 |
€.
3,86 |
€.
4,07 |
i) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
30 |
€.
4,83 |
€.
5,09 |
j) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
50 |
€.
6,82 |
€.
7,19 |
La diaria del presente articolo non e’ cumulabile
per fasce chilometriche
6. L’operaio che percepisce la
diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora
stabilita per l’inizio del lavoro.
7. Qualora il cantiere sia
ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la
diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere. Non spetta nel caso in cui il lavoratore è
comandato a prestare la propria attività lavorativa nel proprio Comune di
residenza o di abituale dimora.
8. Fermo restando il rimborso
delle eventuali spese di viaggio sostenute, all’operaio in trasferta verrà
riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o altre strutture convenzionate.
In mancanza di centri sociali o convenzionate verrà riconosciuta il pasto
attraverso il rimborso delle spese documentate nel limite del costo del pasto
CIR; l’eccedenza resta a carico del lavoratore.
9. I trattamenti economici
giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a
qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli
effetti della presente disciplina.
10.
Per quanto non previsto restano immutate le disposizione dell’articolo
_____________ del C.C.N.L._________________________.
Le parti concordano che alla
trasferta regolata dall’articolo __________ del C.C.N.L.
_____________________ e dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 3 del
Decreto Legislativo 314/1997.
---000---
NOTA A VERBALE
Con riferimento
all'accordo nazionale del 29 Gennaio 2002, ed in particolare a quanto previsto
al punto IV in merito alla sperimentazione a livello regionale del Protocollo
Trasferta, le parti si impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente
contratto provinciale, le intese che saranno raggiunte a livello Regionale.
ALLEGATO C) CNA
TRASFERTA
La diaria di cui all’articolo _____________ del
C.C.N.L. __________________ è corrisposta nelle seguenti misure e modalità:
·
L’operaio è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare
la propria attività al di fuori
del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale
è stato assunto.
·
Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se
non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la
sede aziendale.
·
Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale
è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa
pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.
Agli operai in trasferta spetta una diaria, calcolata tenuto conto del
recupero dell'inflazione e di quella programmate fino al 31/12/05, nelle seguenti misure:
|
dal 1/1/03 |
dal 1/7/04 |
|
k) cantiere situato fuori dal
comune fino a |
Km.
15 |
€.
1,25 |
€.
1,25 |
l) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
15 |
€.
1,99 |
€.
2,10 |
m) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
20 |
€.
3,86 |
€.
4,07 |
n) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
30 |
€.
4,83 |
€.
5,09 |
o) cantiere situato fuori dal
comune oltre |
Km.
50 |
€.
6,70 |
€.
7,06 |
La diaria del presente articolo non e’ cumulabile
per fasce chilometriche
11. L’operaio che percepisce la
diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora
stabilita per l’inizio del lavoro.
12. Qualora il cantiere sia ubicato
ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, la diaria è
commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere. Non spetta nel caso in cui il lavoratore è
comandato a prestare la propria attività lavorativa nel proprio Comune di
residenza o di abituale dimora.
13.
Fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute,
all’operaio in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite le mense sociali o
altre strutture convenzionate. In mancanza di centri sociali o convenzionate
verrà riconosciuta il pasto attraverso il rimborso delle spese documentate nel
limite del costo del pasto CIR; l’eccedenza resta a carico del lavoratore.
14.
I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti
anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo in atto presso le aziende
si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.
15.
Per quanto non previsto restano immutate le disposizione dell’articolo
_____________ del C.C.N.L._________________________.
Le parti concordano che alla
trasferta regolata dall’articolo __________ del C.C.N.L.
_____________________ e dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 3 del
Decreto Legislativo 314/1997.
---000---
NOTA A VERBALE
Con riferimento
all'accordo nazionale del 29 Gennaio 2002, ed in particolare a quanto previsto
al punto IV in merito alla sperimentazione a livello regionale del Protocollo
Trasferta, le parti si impegnano ad uniformarsi, nel corso del vigente
contratto provinciale, le intese che saranno raggiunte a livello Regionale.
ALLEGATO D)
TRASPORTO (Casa-lavoro)
Il contributo
per il trasporto compete, al verificarsi delle
sotto riportate condizioni
congiunte:
Il variare delle condizioni di cui sopra devono,
essere comunicate all’azienda entro il mese successivo alla variazione.
1) Ai lavoratori che utilizzano
il mezzo pubblico, nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o
luogo di lavoro, possono essere raggiunti, senza grave disagio, la misura del contributo è ragguagliato al costo dell'abbonamento mensile.
2)
Il contributo non è dovuto nei casi in cui
l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.
Il contributo verrà erogato solo per le giornate di
effettiva percorrenza della distanza, da parte del lavoratore, con un mezzo
pubblico o di proprietà del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro.
Detto contributo non compete agli operai in
trasferta per i quali si applica
l’art....... del presente contratto integrativo.
Se quanto previsto ai punti
1) e 2), non si realizza, ai lavoratori verrà corrisposta, a decorrere dal
1/01/03, un contributo nelle seguenti misure:
Percorrenza
di sola andata |
giornaliera |
oltre 5 Km. e fino a 10 Km. |
1,05 |
oltre 10 fino a 15 Km |
1,75 |
oltre 15 fino a 20 Km |
2,45 |
oltre 20 fino a 25 Km |
3,15 |
oltre 25 fino a 30 Km |
3,85 |
oltre 30 fino a 35 Km |
4,55 |
oltre 35 fino a 40 Km |
5,25 |
oltre 40 fino a 45 Km |
5,95 |
oltre 45 fino a 50 Km e oltre |
6.65 |
ALLEGATO D)
CNA
TRASPORTO (Casa-lavoro)
Il contributo
per il trasporto compete, al verificarsi delle
sotto riportate condizioni
congiunte:
Il variare delle condizioni di cui sopra devono,
essere comunicate all’azienda entro il mese successivo alla variazione.
1) Ai lavoratori che utilizzano
il mezzo pubblico, nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o
luogo di lavoro, possono essere raggiunti, senza grave disagio, la misura del contributo è ragguagliato al costo dell'abbonamento mensile.
2)
Il contributo non è dovuto nei casi in cui
l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.
Il contributo verrà erogato solo per le giornate di effettiva
percorrenza della distanza, da parte del lavoratore, con un mezzo pubblico o di
proprietà del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro.
Detto contributo non compete agli operai in
trasferta per i quali si applica
l’art....... del presente contratto integrativo.
Se quanto previsto ai punti
1) e 2), non si realizza, ai lavoratori verrà corrisposta, a decorrere dal
1/01/03, un contributo nelle seguenti misure:
Percorrenza
di sola andata |
giornaliera |
oltre 5 Km. e fino a 10 Km. |
1,16 |
oltre 10 fino a 15 Km |
1,72 |
oltre 15 fino a 20 Km |
2,36 |
oltre 20 fino a 25 Km |
3,00 |
oltre 25 fino a 30 Km |
3,67 |
oltre 30 fino a 35 Km |
4,37 |
oltre 35 fino a 40 Km |
5,06 |
oltre 40 fino a 45 Km |
5,76 |
oltre 45 fino a 50 Km e oltre |
6.46 |
ALLEGATO E)
Fermo restando la normativa prevista dai singoli integrativi provinciali, si definisce che:
· Le ferie maturate vanno godute entro giugno del secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione (ad esempio le ferie non godute, maturate nell'anno 2002 devono essere usufruite entro il 30-6-2004).
· Il godimento della quarta settimana avverrà durante il periodo invernale.