EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Data stipula: 13 maggio 1998


Inizio validità: 1 maggio 1998 - Scadenza normativa: 30 aprile 2002


Contratto territoriale per la provincia di Catanzaro


Sommario:

- Occupazione, investimenti ed informativa
- Orario di lavoro
- Subappalto e cottimo
- Ferie
- Ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica
- Igiene ed antinfortunistica
- Diritto allo studio
- Elemento economico territoriale
- Trattamento economico per riposi annui, ferie e gratifica natalizia
- Indennità di trasporto
- Trasferta
- Mensa
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Indennità per lavori in alta montagna
- Anzianità professionale edile
- Cassa edile
- Formazione professionale - Ente scuola
- Trattamento in caso di malattia, infortunio e malattia professionale
- Diritti sindacali
- Quote sindacali e di adesione contrattuale
- Condizioni di miglior favore
- Decorrenza e durata
- Allegato 1 - Misure del contributo Cassa Edile
- Allegato 2 - Specchio riepilogativo dei contributi da versare alla Cassa edile 
- Disciplina delle prestazioni della Cassa Edile di Catanzaro

 

 

Il 13 maggio 1998,

tra:

- il Gruppo provinciale costruttori edili di Catanzaro;

- il Gruppo provinciale costruttori edili di Crotone;

- il Gruppo provinciale costruttori edili di Vibo Valentia;

e

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL;

si è stipulato il C.P.L. per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Premesso

che in data 5 luglio 1995 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini, entrato in vigore il 1° luglio 1995 ed avente efficacia fino al 30 giugno 1999

si stipula

per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, il presente contratto collettivo interprovinciale di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 da valere per tutto il territorio delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 - Occupazione, investimenti ed informativa

Le parti - attesa la rilevanza che da sempre il settore edile riveste per l'intera economia della regione nonché la valenza sociale e la dignità che il lavoro sa offrire - ritengono indispensabile attivare ogni iniziativa congiunta diretta ad affrontare e risolvere l'attuale crisi strutturale ed occupazionale.

Rilevano, con preoccupazione, come il tasso di disoccupazione, specie giovanile, ha purtroppo raggiunto livelli tali da collocare la nostra regione al primo posto nella graduatoria dei territori maggiormente penalizzati.

Al fine di offrire congiuntamente il massimo contributo al superamento dell'attuale situazione, concordano sull'avvio di una serie di iniziative tra le stesse parti sociali e con autorità ed enti pubblici.

In particolare:

- le parti concordano di effettuare incontri periodici quadrimestrali - indicativamente nei mesi di marzo, luglio e dicembre ed in genere quando una delle parti lo ritenga necessario - per esaminare i molteplici problemi a livello provinciale riguardanti lo stato; le prospettive e le scelte dell'attività produttiva, con particolare riferimento al recupero abitativo-sociale, agli insediamenti di edilizia convenzionata e sovvenzionata, alla realizzazione delle infrastrutture sociali, anche in relazione all'incremento dell'occupazione del settore. Il Gruppo dei costruttori edili si impegna a fornire in tali incontri tutti i dati disponibili, relativi ai problemi di cui al comma precedente;

- le parti, ancora, ribadiscono l'utilità e la necessità di confrontarsi su particolari progetti e programmi produttivi valutando i procedimenti tecnologici previsti per la loro realizzazione al fine di operare una ricerca congiunta di interventi che possano condurre a riflessi positivi sui livelli occupazionali;

- al fine di combattere il fenomeno del lavoro nero e dell'evasione contributiva si conviene di valorizzare al massimo il ruolo dell'Osservatorio istituito presso la Cassa edile delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia affinché, sia attraverso le comunicazioni che perverranno da parte degli enti appaltanti, sia attraverso riscontri incrociati con INPS, INAIL, A.S.L. ed organi di vigilanza, venga realizzata la più ampia visibilità dell'andamento del settore, sia per quanto riguarda le opere pubbliche che per l'edilizia privata;

- si formula altresì l'impegno a che, nelle principali realtà comunali della provincia, vengano costituiti gli Osservatori comunali sulle opere pubbliche, dirette ad un costante controllo di ogni attività intrapresa nel settore edile avviata nell'ambito di quel territorio;

- viene riaffermata la necessità di dare massima operatività e competenze al Comitato paritetico territoriale (C.P.T.) attesa la valenza anche sociale dei compiti che lo stesso ente è chiamato ad assolvere;

- le parti si impegnano inoltre, anche attraverso gli Organismi paritetici competenti (Ente scuola, FORMEDIL regionale), ad acquisire tutti quei dati significativi sull'andamento e sulle caratteristiche del mercato del lavoro nel settore dell'edilizia al fine di elaborare e realizzare soluzioni comuni per il mantenimento e lo sviluppo dei livelli professionali e la qualificazione di nuove forze di lavoro. A tale riguardo, particolare attenzione verrà posta alla formulazione dei bandi destinati all'attivazione dei corsi di formazione professionale nonché all'assegnazione dei corsi stessi, sottolineando, alle competenti autorità centrali e regionali, la rilevanza che la formazione assume nel settore e la dovuta attenzione ai progetti presentati dall'Ente scuola quale Organismo paritetico e destinatario di particolare tutela;

- particolare attenzione le parti si impegnano per affrontare il problema della disoccupazione giovanile favorendo l'inserimento nel circuito lavorativo di giovani disoccupati di lunga durata anche curandone la formazione attraverso l'istituto dell'apprendistato e con adeguata specializzazione;

- con riferimento, poi, all'attività da avviare congiuntamente all'esterno le parti concorderanno un calendario di incontri con enti ed amministrazioni pubbliche, a qualsiasi livello interessate al settore dei lavori edili, al fine di verificare periodicamente l'andamento del settore, effettuando i dovuti interventi, proposte e suggerimenti;

- per quanto concerne l'informativa su appalti di rilevante entità e durata, le parti confermano il pieno rispetto del sistema di informazioni contenuto nella premessa al C.C.N.L. 5 luglio 1995 per le imprese edili;

- per quanto riguarda l'informazione preventiva e per lavori superiori a 3 miliardi, su richiesta di una delle parti, verrà fissato presso l'Associazione degli industriali un incontro per esaminare e valutare i seguenti aspetti concernenti l'esecuzione dell'opera: tempi di realizzazione - regime degli orari e produttività - numero e qualifiche degli organici impegnati nelle varie fasi - politiche occupazionali in relazione al previsto utilizzo di manodopera locale - piani di sicurezza per l'antinfortunistica e tutela dei lavoratori - versamenti alla Cassa edile - elenco di massima dei subappalti - servizi logistici e di cantiere.

Resta, infine, concordato che, in occasione della fine dei lavori, saranno osservate le procedure previste dal contratto e dagli accordi interconfederali vigenti. (Sommario)

Art. 2 - Orario di lavoro

Fatte salve le disposizioni e le deroghe previste dalla legge e dall'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 nei cantieri edili della provincia, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai di produzione resta stabilito in 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni la settimana - da lunedì a venerdì - con 8 ore lavorative giornaliere.

Nel caso di sospensione dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

In caso di soste dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa, e che derivano da cause di forza maggiore, il recupero resta una facoltà riconosciuta all'impresa; qualora il lavoratore dovesse rifiutare tali prestazioni, l'impresa provvederà ugualmente ad inoltrare richiesta di C.I.G.

Sono tenute, altresì, all'anticipazione sino ad un massimo di 150 ore del trattamento di integrazione salariale a seguito di eventi meteorologici giusto quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario di lavoro, qualora non dovessero ricorrere i presupposti del ricorso al trattamento della C.I.G., su richiesta di una delle parti, verrà fissato un incontro presso l'Associazione degli industriali per trovare ulteriori soluzioni al mantenimento dei livelli occupazionali.

Le parti si adopereranno per l'attuazione dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale.

Dichiarazione a verbale

In considerazione delle particolari situazioni climatiche della provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia fermo restando le esigenze tecnico-produttive delle imprese, le parti convengono di valutare congiuntamente eventuali richieste relative ad una diversa utilizzazione dell'orario giornaliero di lavoro durante i mesi di luglio e agosto. (Sommario)

Art. 3 - Subappalto e cottimo

Le parti contraenti, preso atto che il ricorso all'appalto ed al subappalto non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori ed alla realizzazione della continuità dell'occupazione, concordano di adoperarsi per una corretta applicazione della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e dell'art. 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Le parti si rendono a tale fine disponibili a promuovere ogni incontro necessario per il raggiungimento delle finalità espresse anche con riferimento agli interventi previsti dall'art. 101 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

L'impresa è tenuta a comunicare 20 giorni prima dell'inizio delle opere ai delegati aziendali ed alle OO.SS.:

- la denominazione e la sede dell'impresa subappaltante, nonché l'impegno dell'impresa medesima per il rispetto integrale delle norme del C.C.N.L.;

- il tipo e la durata dei lavori affidati in appalto o subappalto.

Nell'espletamento dei compiti previsti dal punto 2 della dichiarazione a verbale dell'art. 101 del C.C.N.L., su richiesta della R.S.U., l'azienda fornirà notizie sul numero e le qualifiche della mano d'opera impiegata nei lavori dati in subappalto.

Le parti concordano che, in mancanza della R.S.U., la comunicazione di cui sopra deve essere fatta alle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori tramite l'Associazione dei costruttori.

Cottimo

Per quanto riguarda le lavorazioni a cottimo, le imprese si impegneranno al pieno rispetto delle previsioni di cui agli artt. 13 e 14 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, nonché di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Dichiarazione a verbale

Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro dodici mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. (Sommario)

Art. 4 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, si conviene che le ferie saranno, di norma, godute dagli operai come appresso:

- 2 settimane consecutive nel periodo di ferragosto;
- 1 settimana in concomitanza delle festività natalizie;
- 1 settimana da concordare tra datori di lavoro e lavoratori.

Le imprese, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, si adopereranno per garantire il godimento delle ferie anche agli operai nuovi assunti.

Dichiarazione a verbale

Le imprese - fermo restando le proprie esigenze tecnico-produttive - predisporranno e consegneranno alle R.S.U. entro il 15 luglio di ogni anno un calendario delle ferie da far usufruire ai propri dipendenti durante il periodo estivo. (Sommario)

Art. 5 - Ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica

Le parti convengono sulla necessità di attuare una valida opera di prevenzione e di consulenza in ordine ai problemi collegati all'ambiente di lavoro ed alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

Pertanto - ferme restando le facoltà derivanti alle rappresentanze dei lavoratori dall'accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U. e dalle vigenti disposizioni di legge, in ordine al controllo dell'applicazione della norma per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione delle ricerche ed all'attuazione delle misure idonee alla tutela della salute e dell'igiene, ed agli Istituti di patronato e di assistenza sociale (INCA - INAS - ITAL - per le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto) per l'attività da svolgere all'interno delle Aziende - le parti si impegnano a dare attuazione ed impulso ai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, dell'igiene e dell'ambiente di lavoro di cui al punto A dell'art. 88 del vigente C.C.N.L. 5 luglio 1995 conformemente allo Statuto tipo del C.P.T. 20 giugno 1990, Allegato D, al citato C.C.N.L.

Per il funzionamento di detto Comitato viene confermata la percentuale di cui all'ultimo comma del successivo art. 17. (Sommario)

Art. 6 - Igiene ed antinfortunistica

Fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dalle norme di legge vigenti in materia, le imprese, contestualmente all'inizio dei lavori, provvederanno alla installazione nei cantieri di un locale ad uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi ed opportunamente aerato; di un locale ad uso refettorio e dei servizi igienici sanitari dotati di acqua corrente anche calda quando condizioni obiettive di ubicazione ed installazione dei locali lo consentano.

Sarà anche garantito all'interno dei cantieri il rifornimento di acqua potabile in contenitori idonei con l'installazione di apparecchio refrigerante (frigorifero).

Inoltre, ove tecnicamente possibile, e nei cantieri con condizioni di disagio, le imprese si adopereranno per l'installazione nel locale refettorio di una linea telefonica e di un apparecchio televisivo.

Le imprese si obbligano al rispetto della vigente normativa in materia antinfortunistica con l'adozione di tutti quei mezzi ed indumenti protettivi di uso personale che, a seconda delle singole lavorazioni, la legge prevede, nonché al rispetto delle norme e delle visite sanitarie previste dal citato art. 87.

Si conviene, altresì che, nel caso di cantieri che occupano almeno 100 dipendenti, ubicati in luoghi di difficile accesso e lontani da centri dotati di pronto soccorso, venga istituita una infermeria idoneamente attrezzata.

Per i lavoratori edili addetti a lavorazioni all'interno di stabilimenti industriali le visite periodiche, di cui all'art. 87, saranno eseguite compatibilmente con quelle previste per i lavoratori degli stabilimenti stessi.

Per i cantieri disagiati è prevista la realizzazione di idoneo parcheggio, ove possibile coperto. (Sommario)

Art. 7 - Diritto allo studio

In deroga a quanto previsto dall'art. 92 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, punto B, comma 6, si conviene che potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 100 dipendenti.

Si conviene altresì che sulla retribuzione erogata per i permessi di cui al quinto comma del punto B del sopracitato articolo, dovrà essere calcolata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 con le stesse modalità previste dall'art. 9 del presente contratto integrativo provinciale. (Sommario)

Art. 8 - Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'Elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio delle province di Catanzaro - Crotone e Vibo Valentia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero di ore complessivamente lavorate degli operai addetti e numero di ore di Cassa integrazione guadagni autorizzate;

- numero dei dipendenti reiscritti nelle liste di disoccupazione ordinaria e di mobilità.

L'E.E.T. di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio e sarà corrisposto con le seguenti modalità e cadenze temporali:

- 4% a decorrere dal 1° maggio 1998
ed un ulteriore
- 3% a decorrere dal 1° maggio 1999.

Dal 1° maggio 1998

Livelli

Categori

Importi
mensili

Importi
orari

VII

Quadri e impiegati di 1ª Super

62.102

-

VI

Impiegati di 1ª categoria

55.892

-

V

Impiegati di 2ª categoria

46.577

-

IV

Impiegati - Assistente tecnico (già di 3ª categoria)
Operai di quarto livello

43.471

251,28

III

Impiegati di 3ª categoria
Operai specializzati

40.366

233,33

II

Impiegati di 4ª categoria
Operai qualificati

36.330

210,00

I

Impiegati di 4ª categoria (I impiego)
Operai comuni

31.051

179,49

Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri inservienti

27.946

161,54

Custodi, Portinai, Guardiani (con alloggio)

24.841

143,59

Dal 1° gennaio 1999

Livelli

Categorie

Importi
mensili

Importi
orari

VII

Quadri e impiegati di 1ª Super

46.577

-

VI

Impiegati di 1ª categoria

41.919

-

V

Impiegati di 2ª categoria

34.932

-

IV

Impiegati - Assistente tecnico (già di 3ª categoria)
Operai di quarto livello

32.604

188,46

III

Impiegati di 3ª categoria
Operai specializzati

30.275

175,00

II

Impiegati di 4ª categoria
Operai qualificati

27.247

157,50

I

Impiegati di 4ª categoria (1° impiego)
Operai comuni

23.288

134,61

Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri inservienti

20.959

121,15

Custodi, Portinai, Guardiani (con alloggio)

18.630

107,69

Nota a verbale

L'Indennità territoriale di settore e il premio di produzione sono consolidati negli importi corrisposti di fatto al 30 aprile 1998 come precisato nella tabella annessa.

Operaio di IV livello

L.

1.197,96

ora

Operaio specializzato

L.

1.115,24

ora

Operaio qualificato

L.

1.009,54

ora

Operaio comune

L.

877,08

ora

Operaio discontinuo lett. b) art. 6 C.C.N.L.

L.

776,83

ora

Operaio discontinuo lett. c) art. 6 C.C.N.L.

L.

682,49

ora

1ª Categoria Super

L.

293.626

mensili

1ª Categoria

L.

274.795

mensili

2ª Categoria

L.

227.954

mensili

Assistente tecnico già in 3ª Categoria

L.

199.003

mensili

3ª Categoria

L.

181.283

mensili

4ª Categoria

L.

164.302

mensili

4ª Categoria I impiego

L.

142.496

mensili

(Sommario)

Art. 9 - Trattamento economico per riposi annui, ferie e gratifica natalizia

Ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, il trattamento economico spettante agli operai per riposi annui, ferie e gratifica natalizia va assolto, in provincia di Catanzaro, con la corresponsione della percentuale complessiva del 23,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 del citato C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

Detta aliquota complessiva del 23,45% risulta così composta:

- Riposi annui

4,95%;

- Ferie

8,50%;

- Gratifica natalizia

10,00%;

 

23,45%.

Tali importi sono accantonati presso la Cassa edile al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dalle Associazioni nazionali stipulanti con il Protocollo 22 settembre 1983 e cioè nella misura del 18% (Allegato F vigente C.C.N.L.).

Con riferimento ai commi 7 e 8 del citato art. 19 del C.C.N.L., il trattamento economico spettante agli operai per riposi annui, ferie e gratifica natalizia per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, verrà assolto dall'impresa, con effetto liberatorio, mediante il versamento alla Cassa edile delle seguenti percentuali:

Giornate di carenza INPS e INAIL

Accant. lordo

Accant. netto

23,45%

18%

Dal 4° giorno di malattia in poi

23,45%

18%

Dal 4° giorno al 90° giorno di infortunio o malattia professionale

9,38%

7,20%

Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi

5,86%

4,50%

L'importo di tutte le percentuali sopra indicate sarà versato dalle imprese alla Cassa edile nei termini previsti dal regolamento della Cassa stessa e cioè entro un mese dalla fine del periodo di paga cui si riferiscono. (Sommario)

Art. 10 - Indennità di trasporto

Ove le imprese non provvedano alla realizzazione degli alloggiamenti di cui all'art. 90 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 o non forniscano i necessari mezzi di trasporto, corrisponderanno agli operai ed agli impiegati sia tecnici che amministrativi un contributo spese nelle seguenti misure:

- lire 2.500 fino a 20 km (dalla Casa comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio);

- lire 4.000 oltre 20 Km (dalla Casa comunale o delegazione di frazione ove risiede il dipendente fino al cantiere e/o ufficio).

Comunque, ove il dipendente non intenda alloggiare nel cantiere avrà diritto a percepire l'indennità di trasporto nella misura di cui sopra.

Nei casi di lavori per la costruzione di fognature, acquedotti, strade e metanodotti, ai fini della corresponsione dei rimborsi spese previsti dal presente articolo, le distanze saranno conteggiate dalla Casa comunale o dalla delegazione comunale della frazione in cui ha residenza l'operaio, fino al posto di lavoro stesso.

Per posto di lavoro si intende quello in cui, nell'ambito del cantiere, l'operaio presta giornalmente la propria attività lavorativa.

Per quanto concerne i cantieri in estensione per importanti lavori stradali, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc., le imprese cureranno l'installazione di baraccamenti per servizi igienici, refettori e spogliatoi nelle immediate vicinanze del posto di lavoro al fine di ridurre al minimo il disagio dei lavoratori; per gli spostamenti all'interno di detti cantieri in estensione o per il trasferimento dai baraccamenti al posto di lavoro, le imprese cureranno con propri mezzi il trasporto degli operai; nel caso di particolari situazioni di disagio, saranno attivate, caso per caso, le procedure di cui all'ultima parte dell'art. 21 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. (Sommario)

Art. 11 - Trasferta

Con riferimento all'art. 22, comma 2, del C.C.N.L. 5 luglio 1995, si stabilisce che l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre i confini territoriali del comune nel quale è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell'art. 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Qualora la distanza dal confine comunale di residenza del lavoratore all'ubicazione del cantiere superi i 75 Km sarà riconosciuta una ulteriore indennità nella misura del 5%. (Sommario)

Art. 12 - Mensa

Le imprese, nei cantieri con almeno venti dipendenti occupati, in relazione alla ubicazione ed alla durata delle opere da eseguire e del luogo di residenza delle maestranze, provvederanno, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi o all'allestimento di un servizio mensa nel cantiere.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo dei pasti sarà sopportato nella misura di 3/4 dall'impresa e di 1/4 dal lavoratore.

Per quel che concerne l'apprestamento di mensa nei cantieri disagiati di cui all'art. 90 del vigente C.C.N.L. 5 luglio 1995 si conviene che, qualora della mensa si servano almeno il 50% dei dipendenti, sarà posto a carico del lavoratore un contributo fisso pari a lire 1.500, restando ogni altro incombente a carico dell'impresa.

La composizione del pasto - comprendente, di norma, un primo, un secondo con contorno e frutta - sarà concordata tra impresa e R.S.U..

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di lire 4.000, pari a lire 500,00 per ogni ora di lavoro ordinario.

Qualora venga decisa l'istituzione della mensa, l'indennità sostitutiva non spetterà agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai primi due commi, salvo il caso degli operai impossibilitati da usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Nei casi in cui risulti impossibile l'istituzione del servizio diretto di mensa all'interno del cantiere, i lavoratori potranno scegliere tra il servizio esterno o l'indennità sostitutiva.

Le imprese, nei cantieri con meno di venti dipendenti, corrisponderanno egualmente al lavoratore una indennità sostitutiva di lire 4.000, pari a lire 500,00 per ogni ora di lavoro ordinario.

In tutti i casi di corresponsione dell'indennità sostitutiva di lire 3.800, su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per risposi annui, ferie e gratifica natalizia.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle aziende e fatte salve le condizioni di miglior favore.

Dichiarazione a verbale

L'indennità sostitutiva di mensa, nella misura stabilita dal presente articolo, compete anche agli impiegati tecnici ed amministrativi occupati anche in ufficio. (Sommario)

Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A - Lavori vari

Si conferma quanto stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

In considerazione del particolare disagio cui sono sottoposti i lavoratori addetti ai sottonotati lavori viene convenuta una speciale indennità pari al 15% da calcolare sulle ore di effettivo lavoro in condizioni disagiate:

a) costruzione di piloni e relative strutture di collegamento per la realizzazione di viadotti a partire da una altezza di metri 15;

b) costruzione di dighe di sbarramento in lavori idroelettrici a partire da una altezza di metri 20;

c) scavi a larga sezione in lavori idroelettrici e per profondità superiori a 15 metri.

Gruppo B - Lavori in galleria

Per il personale addetto ai lavori in galleria le percentuali da corrispondere sono così stabilite:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

46;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione

26;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18.

Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa

Si conferma quanto stabilito all'art. 21 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Gruppo D - Lavori marittimi

Per il personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto, le percentuali da corrispondere sono così stabilite:

a) rischio mine - per il personale che si trova su natanti in zona dove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine o di altri ordigni bellici esplosivi o dove si verifichino rinvenimenti di mine o di altri ordigni bellici

10%;

b) lavori fuori porto - per il personale che si trova su natanti che escono fuori dal porto, limitatamente alle ore in cui il natante si trova fuori dal porto

15%;

c) trasferimenti natanti - per il personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto all'altro

20%.

Dichiarazione a verbale

Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 21 Gruppo E del C.C.N.L. 23 maggio 1991, restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30 giugno 1995.

Le percentuali di cui all'art. 21 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti all'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo. (Sommario)

Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e tenendo presente che per la particolare situazione orografica della provincia di Catanzaro è possibile che anche località situate al di sotto dei 1.000 mt di altitudine, presentino particolari difficoltà di accesso e sistemazioni disagiate, si conviene di corrispondere agli operai in servizio in cantieri situati oltre gli 800 mt una indennità di lire 350 ad ora; per i cantieri situati in località che superino i 1.000 mt di altezza tale indennità viene elevata a lire 500 orarie.

Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nelle località costituenti la loro abituale residenza, sempre che essi non siano costretti a percorrere oltre 2 km per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro. (Sommario)

Art. 15 - Anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 30 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'istituto dell'anzianità professionale edile viene rideterminato nella misura del 2,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di rincontrarsi per adeguare il contributo come sopra determinato qualora esso dovesse rivelarsi inadeguato per far fronte ai compiti per cui è stato istituito. (Sommario)

Art. 16 - Cassa edile

Il contributo di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è dovuto alla Cassa edile dai datori di lavoro e dai lavoratori nella misura complessiva del 2,40% di cui 2,00% a carico dei datori di lavoro e lo 0,40% a carico dei lavoratori, sempre che i versamenti di tutte le somme dovute alla Cassa edile siano effettuati entro un mese dalla fine del periodo di paga cui si riferiscono.

La quota a carico dei lavoratori sarà trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Detto contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Qualora i datori di lavoro non versino nei termini stabiliti il contributo complessivo di cui sopra, avuto riferimento ai semestri 1° ottobre - 31 marzo e 1° aprile - 30 settembre, è dovuto nelle seguenti misure:

- 2,60% per versamento effettuato con un mese di ritardo;
- 2,80% per versamento effettuato con due mesi di ritardo;
- 3,00% per versamento effettuato con tre mesi di ritardo;
- 3,20% per versamento effettuato con quattro mesi di ritardo;
- 3,60% per versamento effettuato con cinque mesi di ritardo.

Il contributo Cassa edile è pertanto dovuto nelle misure di cui all'Allegato 2 del presente contratto.

Ferme restando le maggiori aliquote contributive di cui sopra, il ritardo dei versamenti oltre il 30 aprile, per il semestre ottobre-marzo, ed il 31 ottobre, per semestre aprile-settembre, costituisce inadempienza contrattuale e comporta l'applicazione di un contributo addizionale nella misura dello 0,68% per mese o frazione di mese da calcolarsi sulle somme dovute e non versate entro le predette date.

L'applicazione del contributo addizionale di cui sopra decorre dal 1° maggio per i versamenti effettuati successivamente al 30 aprile e dal 1° novembre per i versamenti effettuati successivamente al 31 ottobre.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono:

- di incontrarsi per adeguare il contributo come sopra determinato qualora esso dovesse rivelarsi inadeguato per far fronte ai compiti ed alle assistenze attribuite alla Cassa edile dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dal presente contratto integrativo provinciale;

- di verificare periodicamente la congruità, per la Cassa edile, del contributo addizionale per inadempienza contrattuale fissato nello 0,68% per mese o frazione di mese;

- di attuare iniziative sindacali congiunte al fine di favorire il coordinamento regionale delle Casse edili secondo i criteri che saranno concordati a livello nazionale. (Sommario)

Art. 17 - Formazione professionale - Ente scuola

Il contributo a carico dei datori di lavoro a favore dell'Ente scuola, di cui all'art. 93 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, viene fissato nella misura percentuale dell'1,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.

Detto contributo continuerà ad essere versato alla Cassa edile di mutualità e di assistenza della provincia di Catanzaro, che provvederà al successivo trasferimento delle somme raccolte dall'Ente scuola, con le stesse modalità previste dall'art. 9 del presente contratto.

Dichiarazione a verbale

Per quel che concerne la percentuale attualmente in vigore, le parti convengono di incontrarsi per esaminare, sulle risultanze della gestione dell'Ente scuola, la eventuale modifica del contributo in parola, tenendo altresì presente il contributo da destinare al finanziamento del Comitato paritetico di cui all'art. 5 del presente contratto.

Le parti convengono inoltre di attuare iniziative sindacali congiunte, al fine di favorire il coordinamento regionale degli Enti scuola secondo i criteri già concordati a livello nazionale.

Le parti concordano sulla necessità di privilegiare la formazione e la specializzazione della mano d'opera giovanile di ambo i sessi al fine di favorirne l'inserimento nell'attività lavorativa e produttiva.

Pertanto, le imprese si impegnano ad operare anche nel comparto dell'edilizia convenzionata, ove esistano gli strumenti urbanistici e le convenzioni tipo, predisponendo progetti di edilizia convenzionata sia nel campo delle nuove costruzioni, sia in quello del recupero del patrimonio edilizio esistente nell'ambito dei piani predisposti dagli Enti locali.

Le imprese si impegnano altresì ad operare in collegamento con la Scuola edile per facilitare l'inserimento di giovani nel settore.

A tal fine le imprese si impegnano compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia di collocamento ad assumere giovani qualificati dalla Scuola edile comunicando ad ogni inizio dei corsi il numero dei giovani che dovranno essere assunti.

Detti giovani verranno inseriti quali operai qualificati e sarà garantita loro la possibilità di acquisire esperienze tecnico-pratiche idonee a conseguire la specializzazione.

Le imprese potranno assumere giovani che non abbiano completato il corso di formazione; in tale caso si consentirà agli stessi la frequenza al corso per lo svolgimento delle lezioni teoriche.

Le imprese inoltre potranno avvalersi delle strutture dell'Ente scuola al fine di qualificare principalmente la mano d'opera comune o convertire la stessa attraverso un sistema di formazione e lavoro.

Possono accedere alla frequenza dei corsi anche lavoratori in Cassa integrazione guadagni, o in disoccupazione, o giovani iscritti nelle liste speciali.

All'interno del contributo come sopra determinato, la quota da destinare al finanziamento del Comitato paritetico, di cui all'art. 5 del presente contratto, viene stabilita nella misura dello 0,20%.

Si conviene altresì che sarà possibile utilizzare le 150 ore di diritto allo studio con corsi di formazione e riqualificazione organizzati dall'Ente scuola che consentono il rilascio di attestati o diploma da parte di autorità pubblica (regione, CEE, ecc.). (Sommario)

Art. 18 - Trattamento in caso di malattia, infortunio e malattia professionale

Il trattamento economico ai lavoratori ammalati, infortunati e in malattia professionale, è dovuto dall'impresa mese per mese in ragione delle prestazioni INPS, cioè nella misura minima del 50% dal 4° giorno al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno, nonché delle prestazioni di cui agli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Contestualmente l'impresa inoltrerà la relativa documentazione alla Cassa edile per il conguaglio degli importi spettanti a norma dell'accordo 30 marzo 1988. (Sommario)

Art. 19 - Diritti sindacali

Nelle imprese che occupino più di cinque dipendenti, i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.

Non si darà luogo all'elezione del delegato di impresa nelle unità produttive dove possono essere costituite le R.S.U. ai sensi dell'art. 101 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 102 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 si conviene che le assemblee per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, di cui al punto B) dello stesso articolo, potranno essere svolte, compatibilmente con le reali possibilità logistiche dell'unità produttiva, all'interno dei luoghi di lavoro e limitatamente agli operai occupati nel cantiere. (Sommario)

Art. 20 - Quote sindacali e di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 37, lettera c), del C.C.N.L. 5 luglio 1995, le quote di adesione contrattuale a carico dell'impresa e del lavoratore vengono confermate nella misura paritetica dello 0,60% (in totale 1,20%).

In aggiunta a tale contributo riservato alle Associazioni provinciali stipulanti, deve essere versato altro contributo paritetico dello 0,15% (in totale 0,30%) quale quota nazionale di adesione contrattuale.

Le quote di adesione in parola vengono computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, maggiorata del 23,45%.

Inoltre, in riferimento all'art. 38 del citato C.C.N.L. ed all'accordo nazionale 16 maggio 1973, è in facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni provinciali dei lavoratori, costituite nel presente accordo, un contributo sindacale da stabilirsi con apposito protocollo da prelevarsi dagli accantonamenti in proprio favore versati presso la Cassa edile, previo il rilascio di apposita delega come da fac-simile allegato al presente contratto.

Detta delega, convalidata dal sindacato di appartenenza del lavoratore, sarà presentata alla Cassa edile che provvederà alla trattenuta stessa sulle somme accantonate in favore del lavoratore interessato ed al versamento relativo all'Organizzazione dei lavoratori destinataria del contributo.

Per ogni altra modalità si fa espresso riferimento al citato Accordo nazionale 16 maggio 1973. (Sommario)

Art. 21 - Condizioni di miglior favore

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 22 - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° maggio 1998 ed avrà vigore fino a tutto il 30 aprile 2002. (Sommario)

Allegato 1 -  Misure del contributo Cassa edile

Semestre 1° aprile - 30 settembre

Periodo di paga

Versamento effettuato entro il

Contributo %

Aprile

31 maggio

2,40 *

30 giugno

2,60 *

31 luglio

2,80 *

31 agosto

3,00 *

30 settembre

3,20 *

31 ottobre ed oltre

3,60 *

Maggio

30 giugno

2,40 *

31 luglio

2,60 *

31 agosto

2,80 *

30 settembre

3,00 *

31 ottobre ed oltre

3,20 *

Giugno

31 luglio

2,40 *

31 agosto

2,60 *

30 settembre

2,80 *

31 ottobre ed oltre

3,00 *

Luglio

31 agosto

2,40 *

30 settembre

2,60 *

31 ottobre ed oltre

2,80 *

Agosto

30 settembre

2,40 *

31 ottobre ed oltre

2,60 *

Settembre

31 ottobre ed oltre

2,40 *

(*) Di cui lo 0,40% a carico dell'operaio.

Semestre 1° ottobre - 31 marzo

Periodo di paga

Versamento effettuato entro il

Contributo %

Ottobre

30 novembre

2,40 *

31 dicembre

2,60 *

31 gennaio

2,80 *

28-29 febbraio

3,00 *

31 marzo

3,20 *

30 aprile ed oltre

3,60 *

Novembre

31 dicembre

2,40 *

31 gennaio

2,60 *

28-29 febbraio

2,80 *

31 marzo

3,00 *

30 aprile ed oltre

3,20 *

Dicembre

31 gennaio

2,40 *

28-29 febbraio

2,60 *

31 marzo

2,80 *

30 aprile ed oltre

3,00 *

Gennaio

28-29 febbraio

2,40 *

31 marzo

2,60 *

30 aprile ed oltre

2,80 *

Febbraio

31 marzo

2,40 *

30 aprile ed oltre

2,60 *

Marzo

30 aprile ed oltre

2,40 *

(*) Di cui lo 0,40% a carico dell'operaio.

(Sommario)

Allegato  2 - Specchio riepilogativo dei contributi da versare alla Cassa edile

Descrizione

A carico
del datore
di lavoro

A carico del lavoratore

Totale

Contributo Cassa edile

(*)

(*)

(*)

Addestramento professionale (Ente scuola)

1,00%

-

1,00%

Anzianità professionale edile

2,20%

-

2,20%

Quote provinciali di servizio sindacale

0,60% (**)

0,60% (**)

1,20% (**)

Quote nazionali di servizio sindacale

0,15% (**)

0,15% (**)

0,30% (**)

(*) Vedi Allegato 1.

(**) Base imponibile vedi art. 20.

Disciplina delle prestazioni della Cassa Edile di Catanzaro

Art. 1 - Ferie gratifica natalizia e riposi annui

- L'erogazione è effettuata entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ciascun anno a tutti i lavoratori a favore dei quali, i rispettivi datori di lavoro, hanno effettuato, in tempo utile, i versamenti dovuti.

Art. 2 - Indennità integrativa o sostitutiva di malattia

- Trattamento economico a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Il trattamento è corrisposto direttamente dall'impresa ai lavoratori, mese per mese.

L'Impresa, successivamente, a mezzo dei modelli D.O.M.I., provvederà a conguagliare, ai sensi dell'accordo 30/3/1988, l'importo spettante con quanto dovuto alla Cassa Edile.

Art. 3 - Indennità integrativa o sostitutiva di infortunio

- Trattamento economico contrattuale a norma dell'art. 28 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Il trattamento è corrisposto direttamente dall'impresa ai lavoratori, mese per mese.

L'Impresa, successivamente, a mezzo dei modelli D.O.M.I., provvederà a conguagliare, ai sensi dell'accordo 30/3/1988, l'importo spettante con quanto dovuto alla Cassa Edile.

Art. 4 - Indennità integrativa o sostitutiva di malattia professionale.

- Trattamento economico contrattuale a norma dell'art. 28 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Il trattamento è corrisposto direttamente ai lavoratori, mese per mese.

L'Impresa, successivamente, a mezzo dei modelli D.O.M.I., provvederà a conguagliare, ai sensi dell'accordo 30/3/1988, l'importo spettante con quanto dovuto alla Cassa edile.

Art. 5 - Assegno per anzianità professionale edile

- Trattamento contrattuale a norma del Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile, allegato C al C.C.N.L. 5 luglio 1995.

L'erogazione è effettuata entro il 1° maggio di ciascun anno.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente i cui esiti non permettono la permanenza nel settore, all'operaio che ha maturato la prestazione per anzianità professionale edile, la stessa, a richiesta, è erogata anticipatamente.

Art. 6 - Assegno in caso di morte del lavoratore

(A carico del fondo per l'anzianità professionale edile)

- Trattamento contrattuale a norma dell'allegato C del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Requisiti

A norma del regolamento nazionale.

Domanda

Da presentare entro 180 giorni dalla morte del lavoratore.

Documenti

a) Certificato di morte;

b) situazione di famiglia;

c) atto notorio che non vi è stata separazione tra i coniugi se il richiedente è la vedova;

d) atto di nomina del tutore ed autorizzazione a riscuotere in presenza di figli minori.

Art. 7 - Assegno per invalidità permanente assoluta

(A carico del fondo per l'anzianità professionale edile)

- Trattamento contrattuale a norma dell'allegato C del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Requisiti

Aver percepito o maturato l'anzianità professionale edile.

Domanda

Da presentare entro 180 giorni dalla data di riconoscimento del diritto alla pensione.

Documenti

a) Certificato INPS o INAIL dal quale risulti l'invalidità permanente assoluta.

Art. 8 - Assegno A.P.E. - Una Tantum per pensionamento di vecchiaia

- Trattamento contrattuale a norma dell'accordo nazionale 4 giugno 1987 e successive modifiche contenute nell'accordo 11 giugno 1997.

Requisiti

Aver percepito o maturato l'anzianità professionale edile.

Domanda

Da presentare entro 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta di pensione all'INPS.

Documenti

a) Fotocopia della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'INPS della domanda di pensione o attestato INPS;

b) certificato rilasciato dall'INPS dal quale risulti che il lavoratore ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o copia del libretto personale INPS;

c) certificato rilasciato ai sensi degli accordi vigenti da altre Casse Edili presso le quali il lavoratore è stato iscritto.

Art. 9 - Assegno A.P.E. - Una Tantum per pensionamento di anzianità

- Trattamento contrattuale a norma dell'accordo nazionale 4 giugno 1987 e successive modifiche contenute nell'accordo 11 giugno 1997.

Requisiti

Aver percepito o maturato l'anzianità professionale edile.

Domanda

Da presentare entro 6 mesi dalla data di riconoscimento del diritto alla pensione.

Documenti

a) Certificato INPS dal quale risulti che è stata concessa la pensione di anzianità ed in quale data;

b) certificato rilasciato ai sensi degli accordi vigenti dalle altre Casse Edili presso le quali il lavoratore è stato iscritto.

Art. 10 - Assegno A.P.E. - Una Tantum per pensionamento per invalidità permanente assoluta

- Trattamento contrattuale a norma dell'accordo nazionale 4 giugno 1987 e successive modifiche contenute nell'accordo 11 giugno 1997.

Requisiti

Aver percepito o maturato l'anzianità professionale edile.

Domanda

Da presentare entro 6 mesi dalla data di riconoscimento del diritto alla pensione.

Documenti

a) Certificato rilasciato dall'INPS dal quale risulti che è stata concessa la pensione per invalidità permanente assoluta ed in quale data;

b) certificato rilasciato ai sensi degli accordi vigenti dalle altre Casse Edili presso le quali il lavoratore è stato iscritto.

Art. 11 - Assegno A.P.E. - Una Tantum per pensione ai superstiti

(Quando non sia stata liquidata la prestazione di cui ai precedenti punti 8, 9 e 10)

- Trattamento contrattuale a norma dell'accordo nazionale 4 giugno 1987 e successive modifiche contenute nell'accordo 11 giugno 1997.

Requisiti

Che il lavoratore deceduto abbia percepito o maturato l'anzianità professionale edile.

Domanda

Da presentare entro 6 mesi dalla data di riconoscimento del diritto alla pensione.

Documenti

a) Certificato rilasciato dall'INPS dal quale risulti che è stata concessa la pensione ai superstiti ed in quale data, il certificato, nell'ipotesi di liquidazione pro-quota, deve contenere anche l'indicazione dei singoli beneficiari e le quote a ciascuno attribuite;

b) certificato rilasciato ai sensi degli accordi vigenti dalle altre Casse Edili presso le quali il lavoratore deceduto è stato iscritto;

c) situazione di famiglia alla data della morte del lavoratore deceduto o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge;

d) certificato rilasciato dal giudice tutelare che autorizza la riscossione per conto di figli minori e/o incapaci nell'ipotesi di beneficiari di pensione o di quote di essa minori o incapaci;

e) delega alla riscossione, con firma autenticata, da parte dei partecipanti pro-quota maggiorenni a favore di un solo beneficiario.

Art. 12 - Assegno integrativo T.B.C.

Assegno di L. 3.000 al giorno per tutta la durata del ricovero in ospedale per T.B.C.

Requisiti

150 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti quello d'inizio della malattia.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

Documenti

Certificato attestante il periodo di ricovero in ospedale, completo di diagnosi.

Art. 13 - Assegno in caso di morte del lavoratore

- Assegno da corrispondere solo se si ha diritto alla prestazione di cui al precedente punto 6, pari allo 80% dell'assegno previsto dal regolamento per l'anzianità professionale edile; l'assegno sarà corrisposto alla vedova o, in mancanza, ai figli in parti uguali o, se celibe, ad un genitore.

Requisiti

150 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti quello della morte.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla morte del lavoratore.

Documenti

a) certificato di morte;

b) situazione di famiglia;

c) atto notorio che non vi è stata separazione fra i coniugi se il richiedente è la vedova;

d) atto di nomina del tutore ed autorizzazione a riscuotere se la richiesta è presentata in nome o per conto dei figli minori.

Art. 14 - Assegno di nozze per il matrimonio del lavoratore

- Assegno di. L. 500.000 al lavoratore che ha contratto matrimonio.

Requisiti

600 ore denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti quello del matrimonio.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dall'evento.

Documenti

a) Certificato di matrimonio.

Art. 15 - Assegno di nozze per il matrimonio dei figli del lavoratore

- Assegno di L. 300.000 al lavoratore in occasione del matrimonio del figlio o della figlia.

Requisiti

600 ore denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti quello del matrimonio.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dall'evento.

Documenti

a) Certificato di matrimonio;

b) situazione di famiglia che comprenda il figlio o la figlia.

Art. 16 - Borse di studio

Da assegnare a studenti figli di lavoratori ed a lavoratori edili stessi promossi nella sessione estiva con valutazione non inferiore a "discreto", a 7/10 o a 42/60, frequentanti scuole medie e scuole medie superiori e serali professionali edili ed istituti universitari di tutte le facoltà per esami sostenuti fino al 31 dicembre di ciascun anno.

L'importo ed il numero delle borse di studio è determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile.

Requisiti

600 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti il mese di luglio dell'anno scolastico o accademico.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello scolastico o accademico cui la domanda stessa si riferisce.

Documenti

Per scuole medie, medie superiori e scuole professionali edili.

a) Certificato della scuola attestante il giudizio o le votazioni conseguite in copia autenticata;

b) Situazione di famiglia;

c) Codice fiscale dello studente.

Art. 17 - Contributo ed indennità per cure termali

1) Assegno di Lire 30.000 ai lavoratori avviati alle cure termali dall'I.N.P.S.;

2) Assegno di Lire 100.000 ai lavoratori avviati alle cure termali dalla A.S.L.;

3) Indennità di Lire 15.000 al giorno per un massimo di 12 giorni a titolo di concorso spese di soggiorno e cura.

Requisiti

600 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti quello in cui ha inizio la cura.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data in cui ha termine la cura.

Documenti

Per il contributo di cui ai punti 1 e 2

a) Dichiarazione I.N.P.S. o A.S.L. attestante il periodo ed il luogo di cura.

Per l'indennità di cui al punto 3

a) Prescrizione sanitaria del presidio pubblico;

b) fattura in originale relativa alle spese di soggiorno;

c) dichiarazione ASL attestante il periodo ed il luogo di cura;

d) fattura originale delle spese per la cura se il lavoratore non è stato avviato da INPS o ASL.

Art. 18 - Assicurazione cumulativa infortuni extraprofessionali

- Ciascun operaio iscritto alla Cassa Edile è assicurato a cura e spese della Cassa medesima per i seguenti capitali nel caso di sinistro extraprofessionale anche in itinere:

L. 12.000.000 per il caso di morte;

L. 30.000.000 per il caso di invalidità permanente.

La denuncia di sinistro extraprofessionale dovrà essere indirizzata alla Cassa Edile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, di norma, entro i tre giorni successivi l'evento e può essere fatta anche dalla ditta presso la quale il lavoratore prestava la sua opera fino al momento dell'incidente.

Art. 19 - Indennità giornaliera per dialisi

- Indennità di L. 70.000 per ogni giorno di dialisi.

Requisiti

Costanza del rapporto di lavoro con impresa iscritta alla Cassa;

600 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti quello d'inizio della malattia.

Domanda

Da presentare mese per mese.

Documenti

a) Certificato della struttura attestante i giorni di dialisi cui il lavoratore si è sottoposto nel corso di ciascun mese.

Art. 20 - Rimborso spese per protesi

- Dentarie - Acustiche - Oculistiche

- Rimborso pari al 50% della spesa con tetto massimo di L. 2.000.000.

La prestazione non può essere ripetuta se non siano trascorsi almeno 4 anni dalla precedente.

Requisiti

1.200 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti in uno degli ultimi due anni.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura.

Documenti

a) Certificazione medica rilasciata dal presidio sanitario pubblico che ha prescritto come necessaria la protesi;

b) la fattura di spesa dello studio medico o del laboratorio presso cui è stata effettuata la protesi.

Art. 21 - Assegno in caso di morte di familiari

- Prestazione una tantum di L. 1.000.000 a favore del lavoratore per la morte di parenti di 1° grado (moglie, figli e genitori).

Requisiti

150 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti quello del decesso.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della morte del familiare.

Documenti

a) Certificato di morte;

b) estratto dell'atto di nascita.

Art. 22 - Colonie per figli di lavoratori

- La Cassa Edile cura annualmente l'organizzazione di soggiorno marini o montani per n. 100 figli di lavoratori in età compresa tra i sei ed i dodici anni, divisi in 50 turni elementi ciascuno e per una durata di 15 giorni compreso il viaggio.

Requisiti

600 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti il mese di aprile.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Documenti

Situazione di famiglia.

Art. 23 - Indennità per figli portatori di handicap

Su documentata richiesta del lavoratore iscritto, il Comitato di presidenza della Cassa Edile, nell'ambito delle previsioni di liberalità e compatibilmente con le disponibilità dell'Ente, esaminerà e delibererà sulle richieste di contributi o indennità per figli di lavoratori portatori di handicap fisici o mentali.

Requisiti

Dipendenza da impresa iscritta alla Cassa Edile alla data della richiesta;

600 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti quello in cui è stata presentata la domanda.

Domanda

Da presentare a cura del lavoratore.

Documenti

a) situazione di famiglia;

b) copia autenticata del certificato o decreto della Commissione attestante il grado di invalidità;

c) ogni altra documentazione utile alla valutazione.

Art. 24 - Indennità per i giorni di carenza

- Indennità di L. 50.000 al giorno per il secondo, terzo e quarto giorno di infortunio e malattia professionale escluso sabato, domenica e festività.

Requisiti

150 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti il mese in cui ha inizio l'infortunio o la malattia professionale.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di liquidazione INAIL.

Documenti

a) Prospetto di liquidazione INAIL o, in mancanza, nel caso di evento non superiore a 4 giorni, certificato INAIL attestante il periodo di inabilità.

Art. 25 - Indennità sostitutiva dell'assegno per il nucleo familiare

- La Cassa Edile corrisponde all'operaio infortunato, per il periodo compreso tra il 91° ed il 180° giorno, un trattamento economico pari a quello previsto per "assegno per il nucleo familiare".

Requisiti

150 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti nei 12 mesi precedenti il mese in cui si è verificato l'infortunio.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di liquidazione INAIL.

Documenti

a) prospetto di liquidazione INAIL;

b) certificato dell'impresa attestante la misura dell'assegno per il nucleo familiare cui il lavoratore ha diritto o copia autenticata dall'impresa del modello red/tf;

c) situazione di famiglia.

Art. 26 - Atti di liberalità per gravi ed eccezionali eventi

- Contributo da quantificare, di volta in volta, compatibilmente con le disposizioni dell'Ente.

Requisiti

Dipendenza da impresa iscritta.

Domanda

Da presentare a cura del lavoratore.

Documenti

a) Cartelle cliniche;

b) situazione di famiglia;

c) ogni altra documentazione utile per la valutazione.

Art. 27 - Contributo di disoccupazione

- Indennità di disoccupazione del 5% in aggiunta alla disoccupazione ordinaria.

Requisiti

Iscrizione alla Cassa Edile da almeno tre anni;

1200 ore di lavoro denunciate e coperte dal versamento dei contributi e degli accantonamenti in uno degli ultimi due anni.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di pagamento del saldo.

Documenti

Dichiarazione rilasciata dall'INPS (ex mod. DS4) o idonea certificazione rilasciata dalla banca che ha provveduto al pagamento delle prestazioni con l'indicazione, in entrambi i casi, dei periodi indennizzati, per disoccupazione speciale e ordinaria.

Art. 28 - Malattia a cavaliere di due anni superiori a 180 giorni

- Per le malattie a cavaliere di due anni superiori a 180 giorni, per le quali non si ha diritto al trattamento di malattia, previsto dall'art. 27 del C.C.N.L., è corrisposta, per le sole giornate indennizzate dall'INPS, una prestazione economica calcolata in base ai commi 5 e 6 dell'art. 27 del C.C.N.L.

Domanda

Da presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla fine della malattia.

Documenti

Fotocopia dei certificati medici.

Disposizioni comuni

a) Le prestazioni assistenziali sono erogate ai lavoratori od ai loro aventi causa a condizione che gli eventi, per i quali si richiede l'assistenza, si siano verificati in costanza di rapporto di lavoro, con imprese iscritte alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti dei contributi e degli accantonamenti, salvo i casi di disoccupazione comprovati da certificati rilasciati dall'Ufficio di collocamento.

b) Le domande compilate sui moduli forniti gratuitamente, debbono pervenire alla Cassa Edile, a pena di decadenza, se prevista, nei termini prescritti.

c) Le ore di lavoro svolte in altre provincie sono ritenute valide per l'accertamento dei requisiti a condizione che sia trasmesso l'apposito attestato rilasciato dalle rispettive Casse Edili.

(Sommario)