EDILI (INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Bologna

Data stipula: 22 dicembre 1997


Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 1 gennaio 2002


Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Bologna


Sommario

- Cassa Mutua Edile
- Elemento Economico Territoriale
- Misura dell'Elemento Economico Territoriale
- Mensa
- Vestiario
- Indennità di Trasporto per Operai ed Impiegati
- Malattia
- Organismo Paritetico in Materia di Sicurezza
- Trasferta
- Indennità per lavori in galleria - Indennità per condizioni di eccezionale disagio in galleria
- Flessibilità ciclo continuo
- Trasferimento di professionalità - Tutore Aziendale
- Decorrenza - Durata - Stesura definitiva

 

Il 22 dicembre 1997,

tra

- il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini

e

- la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.;

- la F.I.L.C.A.-C.I.S.L.;

- la Fe.N.E.A.L.-U.I.L.,

si è raggiunto il seguente Accordo.

Protocollo d'intesa e di valutazione congiunta sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna con la finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare.

Considerato che:

- il lavoro abusivo e irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Cassa Mutua Edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale, nel settore edile ha assunto nella Provincia di Bologna dimensioni rilevanti pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato non più sopportabili;

- è evidente il rapporto di stretta connessione intercorrente tra la concorrenza sleale, il lavoro abusivo irregolare e le problematiche relative alla tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro in edilizia;

- sussiste il comune giudizio sull'utilità di una iniziativa sistematica degli organi di vigilanza (INPS - INAIL - Direzione Provinciale del lavoro, A.S.L.) contro le imprese che utilizzano il lavoro abusivo e irregolare;

- sussiste la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili ed affini, nonché del rilancio del settore delle costruzioni nella provincia di Bologna;

le parti firmatarie del presente accordo convengono:

1) di proporre congiuntamente alle sedi provinciali di INPS e INAIL un'azione di monitoraggio permanente che favorisca e ponga i presupposti per la continuità, oltre il 31.12.98, del meccanismo premiale originariamente previsto dall'art. 29 della L. 341/95;

2) di proporre alle sedi provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno scambio di dati con il sistema informativo della Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna in attesa di intese nazionali in materia;

3) di dar vita, in via sperimentale, ad un'azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Mutua Edile di Bologna e quelli di pertinenza della C.C.I.A.A. di Bologna, sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Mutua Edile, e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore;

4) in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa Mutua Edile di Bologna, dell'inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate, di comune intesa, opportune iniziative di sensibilizzazione dapprima delle imprese interessate e quindi, in caso di insuccesso, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, dei competenti organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90 e 341/95;

5) che la Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell'azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede per la raccolta delle informazioni relative alle attività dell'osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Bologna; nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri previsti dal contratto collettivo integrativo provinciale del settore edile, ed alla verifica delle aziende operanti nella provincia di Bologna, provenienti da altre province, che pur tenute all'iscrizione alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna ai sensi del C.C.N.L. vigente, non ottemperano a tale obbligo;

6) di definire regolamenti delle prestazioni della Cassa Mutua Edile e riduzioni contributive delle imprese alla Cassa Mutua Edile che premino le imprese che denunciano un monte ore settimanale di almeno 40 ore e comunque conforme agli accordi territoriali in materia;

7) di attivarsi congiuntamente nei confronti della Prefettura di Bologna e delle Pubbliche Amministrazioni competenti, con la finalità di monitorare l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle regole relative, alla vigente normativa in tema di valutazione ed esclusione delle c.d. "offerte anomale" di cui all'art. 7 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito nella Legge 2 giugno 1995 n. 216 e successive modificazioni, con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

8) di segnalare in tale ambito l'opportunità che attraverso un rapporto informativo costante con le predette stazioni appaltanti, alla Prefettura di Bologna siano tempestivamente comunicate le imprese che hanno presentato offerte anomale che si sono aggiudicate i lavori, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del citato art. 7 (numero di offerte valide inferiori a cinque, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria), nonché le offerte che hanno presentato ribassi anomali per appalti superiori alla soglia comunitaria e che comunque sono risultate aggiudicatarie.

Tutto ciò anche al fine di consentire alla Prefettura e alle altre Pubbliche Amministrazioni di promuovere controlli e verifiche circa l'osservanza delle norme contrattuali e legislative, in materia contributiva e di igiene del lavoro, da parte delle imprese aggiudicatarie, avvalendosi dell'Osservatorio Provinciale per la vigilanza, già costituito;

9) il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna impegna le imprese associate a condizionare la stipula del contratto di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltatrici, del certificato di regolarità contributiva di competenza delle Casse Edili, dell'INPS e dell'INAIL;

10) ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro, e specificatamente del contratto integrativo provinciale, e conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il corrispettivo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad INPS, INAIL, Cassa Mutua Edile. Inoltre l'impresa subappaltatrice dovrà assumere l'impegno di consegnare l'elenco nominativo dei lavoratori impegnati nel cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione;

11) il Collegio Costruttori Edili impegna le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale (art. 15 C.C.N.L. 5 luglio 1995 e art. 8 C.C.I.P.L. 30 giugno 1989) per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

12) presso la Cassa Mutua Edile, utilizzando le suddette comunicazioni, verrà tenuto l'elenco delle imprese che operano in subappalto nella provincia di Bologna;

13) le imprese esecutrici esporranno in ogni cantiere un cartello contenente l'elenco delle imprese a cui sono stati subappaltati lavori edili. Presso il cantiere sarà tenuto un elenco nominativo di tutti i lavoratori impegnati all'interno;

14) le Organizzazioni sindacali opereranno nei confronti delle imprese non aderenti al Collegio Costruttori Edili od iscritte alle altre Casse Edili operanti nella Provincia di Bologna, per promuovere l'adeguamento a quanto previsto dal presente protocollo;

15) le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Mutua Edile delle opere appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori ed i coordinatori per l'esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs. 494/96) alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all'impresa esecutrice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Mutua Edile, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. a) e b), del D.Lgs. 494/96.

Il testo del protocollo d'intesa sarà proposto alla sottoscrizione delle Associazioni imprenditoriali della provincia di Bologna entro il 28 febbraio 1998. L'eventuale atto sottoscritto da parte del Collegio Costruttori Edili e di tutte le altre Associazioni imprenditoriali della Provincia di Bologna, sostituirà il presente testo.

Art. 1 - Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna
Contributo Istituzionale - APE ordinaria e straordinaria - Contributo formazione e sicurezza. Modalità e termini di versamento dei contributi

Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono tali obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.

Dal 1° gennaio 1998, i contributi per l'anzianità professionale edile ed il contributo istituzionale Cassa Edile saranno versati nella misura di cui alla tabella seguente:

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore

Ape Ordinaria:

2,80%

Ape Straordinaria:

1,30%

Contributo Cassa Edile:

2,40% (0,40% a carico lav.)

Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore a 40 ore

Ape Ordinaria:

5%

Ape straordinaria:

2,00%

Contributo Cassa Edile:

3,00% (0,50% a carico lav.)

Per le sole imprese che denuncino un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore, tali aliquote saranno applicate con decorrenza 1° dicembre 1997.

Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25, punto 3 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore).

Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni INPS, INAIL, dall'art. 29 L. 341/95. In aggiunta è consentita un'oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell'art. 29 L. 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni.

Il contributo istituzionale Cassa Edile è ripartito nella misura di 5/6 a carico dell'impresa e 1/6 a carico del lavoratore. I valori sopra indicati del contributo istituzionale comprendono:

- lo 0,15% da destinare al contributo formazione e sicurezza di cui al paragrafo successivo;

- la rivalutazione delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile che sarà definita con apposito Accordo entro il 31 gennaio 1998;

- il contributo per la mutualizzazione degli oneri derivanti dalla istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il contributo per la scuola professionale edile prenderà il nome di "contributo formazione e sicurezza". L'incremento di tale contributo, mutualizzato secondo le modalità di cui sopra, sarà versato dalla Cassa Edile all'Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della provincia di Bologna per lo svolgimento delle funzioni di Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro nell'Edilizia della Provincia di Bologna con periodicità quadrimestrale.

La modalità normale di versamento dei contributi sopra richiamati alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna, unitamente al versamento dell'accantonamento relativo al trattamento economico per gratifica natalizia, sarà mensile.

Nel caso di versamenti effettuati dopo il mese successivo a quello in cui scade ciascun periodo di paga, le imprese dovranno versare alla Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna gli interessi convenzionalmente determinati in misura pari al T.U.S + 3 punti percentuali in ragione di anno.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, i contributi alla Cassa Mutua Edile e l'accantonamento devono comunque essere versati, unitamente agli interessi convenzionali come sopra determinati, alle seguenti scadenze:

1) periodo 1° ottobre - 31 gennaio:
verseranno entro la fine del mese di febbraio successivo al periodo stesso;

2) periodo 1° febbraio - 31 maggio:
versamento entro il 30 giugno successivo al periodo stesso;

3) periodo 1° giugno - 30 settembre:
verseranno entro il 31 ottobre successivo al periodo stesso;

L'Impresa avrà diritto alla certificazione di regolarità contributiva solo qualora denunci un monte ore mensile di almeno 152 ore, calcolate secondo i criteri stabiliti dall'art. 29 della L. 341/95, purché i versamenti vengano effettuati non oltre le scadenze di cui al paragrafo precedente. (Sommario)

Art. 2 - Elemento Economico Territoriale

In attuazione degli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui all'art. 4 del Contratto Integrativo Provinciale 30 giugno 1989.

In attuazione dell'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, degli Accordi Collettivi Nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bologna, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti all'anno precedente a quello di erogazione dell'Elemento Economico Territoriale.

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Pertanto l'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, è stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1998 nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio.

Al fine della conferma o variazione della misura dell'Elemento Economico Territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo. (Sommario)

Art. 3 - Misura Dell'Elemento Economico Territoriale

Con decorrenza 1° gennaio 1998 l'Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati della provincia di Bologna è il seguente:

Livello

Categoria

Mensile

Orario

7

Quadri e impiegati di 1ª Super

108.679

628,20

6

Impiegati di 1ª

97.811

565,38

5

Impiegati di 2ª

81.509

471,15

4

Impiegati e Operai di IV livello

76.075

439,74

3

Impiegati di 3ª e Operai Specializzati

70.641

408,33

2

Impiegati di 4ª e Operai qualificati

63.577

367,50

1

Impiegati di 4ª primo impiego e operai comuni

54.339

314,10

-

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

-

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

Per il primo semestre di ogni anno, in attesa della conferma o variazione dell'Elemento Economico Territoriale di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2, una somma di importo pari all'Elemento Economico Territoriale di cui al precedente capoverso, verrà corrisposta mensilmente dalle imprese ai dipendenti operai e impiegati a titolo di acconto. (Sommario)

Art. 4 - Mensa

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, il costo complessivo del pasto sarà fissato in lire 9.000, di cui 3/4 a carico dell'impresa, fino ad un massimo di lire 6.750, ed 1/4 a carico del lavoratore.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese.

Le parti si incontreranno entro dicembre di ogni anno per definire la rivalutazione del costo complessivo del pasto. (Sommario)

Art. 5 - Vestiario

A decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese, fermo restando l'obbligo di fornire al lavoratore i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale previsti da norme di legge, forniranno due tute di lavoro ogni anno agli operai che abbiano maturato presso la medesima impresa un'anzianità di servizio di almeno sei settimane.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 6 - Indennità di Trasporto per operai ed impiegati

Dal 1° gennaio 1998, l'indennità di vestiario e trasporto prevista per i dipendenti operai all'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale 30 giugno 1989, verrà trasformata in "indennità di trasporto" istituita dal presente accordo.

L'indennità di trasporto sarà incrementata per gli operai di lire 10.000 con decorrenza 1° gennaio 1998 e di ulteriori lire 10.000 con decorrenza 1° aprile 1999, rapportate su base oraria ed erogate per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'indennità di trasporto per gli operai, sarà pertanto pari a:

- per gli operai d produzione:

lire 290,80 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti
(art. 6 lett. b) C.C.N.L. 5 luglio 1995):

lire 232,64 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai con alloggio
(art. 6 lett. c) C.C.N.L. 5 luglio 1995):

lire 193,84 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

A decorrere dal 1° aprile 1999, l'indennità di trasporto per gli operai, sarà pertanto pari a:

- per gli operai di produzione:

lire 348,60 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti
(art. 6 lett. b) C.C.N.L. 5 luglio 1995):

lire 278,88 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai con alloggio
(art. 6 lett. c) C.C.N.L. 5 luglio 1995):

lire 232,38 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

L'indennità di trasporto per gli impiegati prevista dall'art. 7 del C.C.I.P.L. del 30 giugno 1989, sarà incrementata di lire 6.250 mensili con decorrenza 1° gennaio 1998, e di lire 6.250 mensili con decorrenza 1° aprile 1999, pertanto sarà pari a lire 31.250 con decorrenza 1° gennaio 1998 e a lire 37.500 con decorrenza 1° aprile 1999.

Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti in essere.

L'indennità di trasporto non è sostitutiva di quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, relativamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute dall'operaio per raggiungere il luogo di lavoro diverso da quello per il quale è stato assunto o diverso da quello ove presta normalmente la propria opera.

L'indennità di trasporto regolamentata da presente articolo sarà computata ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità. (Sommario)

Art. 7 - Malattia

A decorrere dal 1° gennaio 1998, nel caso di malattia la cui durata sia pari o inferiore a 14 giorni, la copertura del periodo di carenza a carico dell'impresa di cui al C.C.I.P.L. 30 giugno 1989, sarà pari al 75%. (Sommario)

Art. 8 - Organismo Paritetico in materia di sicurezza

Fermi restando i contenuti dell'Accordo 24 luglio 1997, che assegna all'Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna le funzioni di Ente Scuola e di Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro nell'edilizia della provincia di Bologna, le parti concordano di ridefinire entro il 28 febbraio 1998, le materie disciplinate dall'Accordo del 24 luglio 1997, nonché le ulteriori problematiche relative ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le funzioni svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della provincia di Bologna, sono finanziate con il contributo di cui all'art. 1 comma 6 del presente accordo. (Sommario)

Art. 9 - Trasferta

A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli operai comandati a prestare la loro opera in un cantiere situato al di fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione, competerà, oltre al rimborso delle spese di viaggio nel caso utilizzi mezzi propri o provveda in proprio al costo del trasporto, una diaria di trasferta in base alle seguenti percentuali:

a) per le distanze fino a 10 chilometri dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione:

diaria dell'8%;

b) per le distanze comprese tra i 10 e i 25 chilometri fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione:

diaria del 16%;

c) per le distanze comprese tra i 25 e i 35 chilometri fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione:

diaria del 25%;

d) per le distanze oltre i 35 chilometri fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione:

diaria del 30%.

Le parti convengono che, qualora il trasporto avvenga in orario di lavoro, non deve essere erogata la diaria di trasferta e che, qualora lo stesso avvenga con mezzi aziendali, nessun rimborso è dovuto per il trasporto, ferma restando in ogni caso l'erogazione dell'indennità di trasporto di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Nel caso di erogazione della diaria di trasferta, gli operai concorreranno al pagamento del costo complessivo del pasto giornaliero con un contributo pari al 50% del costo stesso.

Agli operai già comandati a prestare la loro opera in cantieri operativi prima del 1° gennaio 1998 e limitatamente alla durata degli stessi, continueranno ad applicarsi le diarie di cui all'art. 13 del Contratto Integrativo 30 giugno 1989, come modificato dall'Accordo territoriale 11 dicembre 1991. (Sommario)

Art. 10 - Indennità per lavori in galleria - Indennità per condizioni di eccezionale disagio in galleria

L'Accordo Provinciale 18 novembre 1997 con cui è stata definita la materia delle indennità relative ai lavori in galleria, e delle indennità per condizioni di eccezionale disagio nei lavori in galleria è recepito nel C.C.P.I.L. della provincia di Bologna di cui al presente accordo. Se ne riporta di seguito il testo:

Art. 21 C.C.N.L. 5 luglio 1995 - gruppo b - Lavori in galleria - Indennità di galleria determinate dalle Organizzazioni Territoriali del Lavoratori e dei Datori di Lavoro.

Lettere a), b), c) del primo comma: le percentuali massime previste dal C.C.N.L. e cioè:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio

46%

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie

26%

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili

18%

Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 21 gruppo b, terzo comma:

- gallerie con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km dall'imbocco:

Da 1 a 2 Km

14%

Da 2 a 3 Km

15%

Da 3 a 4 Km

18%

Da 4 a 5 Km

20%

Da 5 a 6 Km

22%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

a) Presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai:

12%

b) Discenderle con pendenza superiore al 10% purché in presenza di venute d'acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza;

6%
(assorbita dalla precedente se contemporanea)

c) Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%:

12%

d) Gallerie di sezione particolarmente ristretta

12%

e) Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lett. a, b, c, d):

30%
massimo.

Le parti convengono che il presente Accordo è esaustivo delle richieste sindacali di cui all'art. 21 gruppo b) del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e verrà considerato per la valutazione dei costi complessivi a carico delle imprese.

La presente regolamentazione assorbe, fino a concorrenza, eventuali accordi già in essere disciplinanti le medesime materie. (Sommario)

Art. 11 - Flessibilità - Ciclo continuo

Con riferimento a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole imprese, le parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare in sede territoriale specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.

Tali accordi saranno promossi dalle singole imprese attraverso il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna; saranno considerate prioritarie le esigenze formulate dalle imprese che negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto a riduzioni di personale e prevedano un piano di sviluppo occupazionale.

Qualora l'impresa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali di cui all'art. 20, punto 6 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, verranno erogate le seguenti indennità di presenza riferite ai seguenti specifici disagi:

Dal 1° gennaio 1998

Turno notturno:

lire

4.000 al giorno lorde

Sabato:

lire

12.000 al giorno lorde

Domenica:

lire

14.000 al giorno lorde

Dal 1° giugno 1999

Turno notturno:

lire

6.000 al giorno lorde

Sabato:

lire

16.000 al giorno lorde

Domenica:

lire

19.000 al giorno lorde

Tali indennità saranno corrisposte al 100% per presenze superiori alle 4 ore ed al 50% per presenze pari o inferiori a 4 ore.

Le parti definiranno le modalità di assorbimento degli analoghi trattamenti in essere al 1° gennaio 1998 entro la data di stesura definitiva del testo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro. (Sommario)

Art. 12 - Trasferimento di professionalità - Tutor Aziendale

Le parti concordano sull'opportunità di individuare a livello aziendale figure professionali che abbiano la finalità di promuovere il trasferimento di conoscenze verso i neo-assunti da parte dei lavoratori già esperti e di seguire specifiche iniziative programmate al riguardo da parte dell'Istituto Professionale Edile.

Tale attività sarà considerata idonea, unitamente ad ogni altro requisito e valutazione, per la valorizzazione dello sviluppo professionale degli interessati. (Sommario)

Art. 13 - Decorrenza - Durata - Stesura definitiva

Il presente Accordo decorre - fatta salva l'eccezione di cui all'art. 1, terzo comma - dal 1° gennaio 1998 ed avrà durata fino al 1° gennaio 2002, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti si impegnano a concludere la stesura definitiva del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna a breve termine. (Sommario)