Bologna, 20 dicembre 2002
Accordo
per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL 22
giugno 2000 e 18 febbraio 2002 ANIEM/CONFAPI per i lavoratori dipendenti dalle
piccole e medie industrie edili ed affini della provincia di Bologna.
Tra
il Collegio Edile dell’Associazione Piccole e Medie
Industrie della provincia di Bologna, rappresentato dal Geom. Giancarlo Raggi,
assistito dal Dott. Alessandro Varino, dal Geom. Carlo Alfei e dalla Rag. Maria
Rosa Lupo,
e
la FILLEA/CGIL della provincia di Bologna, rappresentata
dal Signor Valentino Minarelli e dalla Signora Nadia Tolomelli,
la FILCA/CISL rappresentata dalla Signora Rina Capponi e
dal Signor Rodolfo Fusetto,
la FeNEAL/UIL rappresentata dal Signor Riccardo Galasso e
dal Signor Giuliano Cantelli,
si
conviene quanto segue
Art. 1
INDENNITA’ DI TRASPORTO
PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI
Con
decorrenza 1° gennaio 2003 l’indennità di trasporto per gli operai, sarà pari
a:
- per
gli operai di produzione: euro 0,20 lordi orari per ogni ora di lavoro
ordinario effettivamente prestata;
- per
custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 e
tabella allegato A lett. b) c.c.n.l. 22 giugno 2000): euro 0,18 lordi orari per
ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per
custodi, portinai, guardiani, con alloggio (art. 6 e tabella allegato A lett.
c) c.c.n.l. 22 giugno 2000): euro 0,16 lordi orari per ogni ora di lavoro
ordinario effettivamente prestata.
L’indennità
di trasporto per gli impiegati, che le imprese erogheranno per ciascuna delle
12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad euro 21,31 lordi con decorrenza
1° gennaio 2003.
Con
decorrenza 1° ottobre 2004 l’indennità di trasporto per gli operai, sarà
elevata ai seguenti importi:
- per
gli operai di produzione: euro 0,22 lordi orari per ogni ora di lavoro
ordinario effettivamente prestata;
- per
custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 e
tabella allegato A lett. b) c.c.n.l. 22 giugno 2000): euro 0,20 lordi orari per
ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per
custodi, portinai, guardiani, con alloggio (art. 6 e tabella allegato A lett.
c) c.c.n.l. 22 giugno 2000): euro 0,18 lordi orari per ogni ora di lavoro
ordinario effettivamente prestata.
L’indennità
di trasporto per gli impiegati, che con decorrenza 1° ottobre 2004 le imprese
erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad
euro 22,50 lordi.
Sono
fatti salvi gli eventuali trattamenti in essere.
L’indennità
di trasporto regolamentata dal presente articolo sarà computata ai soli fini
del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di
preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni
contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura
dell’indennità.
Le imprese provvederanno affinché i dipendenti
operai e impiegati che intendano usufruirne, possano consumare nei luoghi di
lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.
La
composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la
direzione dell’impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti
della normalità. L’impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo, pari
ad euro 5,20 con un contributo pari a ¾ del costo stesso, con un massimo di
euro 3,90 – con decorrenza 1° gennaio 2003 – per ciascun pasto consumato. Il
lavoratore che usufruisce del servizio concorrerà al suddetto pagamento con un
contributo pari ad ¼ dello stesso costo.
Qualora
il lavoro giornaliero sia inferiore alle 4 ore non spetta il pasto.
Restano
immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in
servizio presso le singole imprese.
Ai fini
del computo del pasto sulla indennità
sostitutiva di preavviso e sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento
per le festività e per le ferie nonché sulla gratifica natalizia o sulla 13ª
mensilità e sul premio annuo previsto dall’art. 65 del CCNL per gli impiegati,
verranno considerati utili gli importi stabiliti per la Provincia di Bologna
dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 per le prestazioni in natura agli
effetti dei contributi previdenziali.
Qualora
non possano realizzarsi le condizioni per l’attuazione del pasto giornaliero
verranno concordate in sede aziendale modalità per una prestazione alternativa.
Le parti
si incontreranno entro il mese di novembre del 2004 per definire la
rivalutazione del costo complessivo del pasto per l’anno 2005.
Nelle aziende con più di 20 dipendenti il lavoratore con almeno cinque
anni di servizio può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro,
un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto di cui
all’art. 2120 c.c. maturato, per le causali previste nel citato art. 2120 c.c.
e nell’art. 7 della legge 8 marzo 2000, n° 53.
L’anticipazione
può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Le richieste
sono soddisfatte annualmente nei limiti del 10% degli aventi titolo, e del 4%
del numero complessivo dei dipendenti; qualora l’applicazione di tali
percentuali dia come risultato un numero inferiore ad una unità, l’azienda è
comunque tenuta ad accogliere annualmente la richiesta di un avente titolo.
Per la
documentazione comprovante la sussistenza dei motivi alla base della richiesta
di anticipazione, si applicano le disposizioni previste dalla normativa
vigente. Il presente articolo non si applica ai dipendenti che abbiano aderito
a forme di previdenza integrativa, finanziate anche mediante la destinazione
parziale o totale alle stesse del trattamento di fine rapporto.
Le
parti, nel corso della vigenza del presente contratto integrativo, potranno,
con specifico accordo, prevedere un ulteriore abbassamento del limite minimo di
anzianità necessario per l’ottenimento dell’anticipazione del TFR, ferme
restando le ulteriori condizioni stabilite nel presente articolo.
In attuazione degli artt. 12 e 46 del c.c.n.l. 21
luglio 1995 l’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di
produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui al capitolo
INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE del contratto
integrativo provinciale 20 luglio 1989 e cioè:
a.
Indennità territoriale di settore operai:
a)
operai di produzione
- 4° livello (operai di IV livello) L. 1.256,55 (euro 0,65 lordi)
- 3° livello (operai specializzati) L.
1.170,02 (euro 0,60 lordi)
- 2° livello (operai qualificato) L.
1.059,63 (euro 0,55 lordi)
- 1° livello (operai comuni) L. 921,80 (euro 0,48 lordi)
b)
custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti
(art. 6
e tabella allegato A lett. b) c.c.n.l. 22 giugno 2000) L. 801,26 (euro 0,41
lordi)
c)
custodi, portinai, guardiani con alloggio
(art. 6
e tabella allegato A lett. c) c.c.n.l. 22 giugno 2000) L. 697,28 (euro 0,36
lordi)
b. Premio produzione impiegati:
livelli
- 7°
(impiegati di 1^ categoria super) L.
282.522 (euro 145,91 lordi)
- 6°
(impiegati di 1^ categoria) L.
263.693 (euro 136,19 lordi)
- 5°
(impiegati di 2^ categoria) L.
219.093 (euro 113,15 lordi)
- 4°
(assistenti tecnici già in terza categoria) L.
191.214 (euro 98,75 lordi)
- 3°
(impiegati di 3^ categoria) L.
174.022 (euro 89,87 lordi)
- 2°
(impiegati di 4^ categoria) L.
157.563 (euro 81,37 lordi)
- 1°
(impiegati di 4^ categoria “primo impiego”) L.
136.477 (euro 70,48 lordi)
In attuazione dell’art. 40 del c.c.n.l. 21 luglio
1995, dell’accordo collettivo nazionale del 23 aprile 1997 e dell’art. 40 e
dell’art. 48 del c.c.n.l. 22 giugno 2000 nonché in attuazione dell’accordo
nazionale del 18 febbraio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato
in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, e dall’art. 2
del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997,
n° 135. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti
sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di
Bologna, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché all’andamento
dei seguenti ulteriori indicatori riferiti ad un periodo di 60 mesi antecedente
il primo ottobre precedente la verifica (ad esempio, per la verifica dell’anno
2003 si prenderà, quindi, in considerazione il periodo dall’1/10/1998 al
30/9/2003):
1 - numero delle imprese e dei lavoratori iscritti agli
Enti di Mutualizzazione per l’Edilizia della provincia di Bologna e monte
salari relativo; i dati saranno forniti a cura delle Organizzazioni Sindacali
dei Lavoratori;
2 - numero ed importo
complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati
nella provincia di Bologna;
3 - numero complessivo delle concessioni edilizie (nel 2002 permessi
di costruire), delle denuncie inizio attività (D.I.A.) nei principali comuni
della provincia (Bologna, Imola, Budrio, Casalecchio di Reno, Pianoro, Ozzano
dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena);
4 - numero delle ore complessivamente lavorate dagli
operai addetti rilevate dagli Enti di Mutualizzazione per l’Edilizia della
Provincia di Bologna; i dati saranno forniti a cura delle Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori;
5 - numero di ore di cassa integrazione della gestione ordinaria
edilizia - industria autorizzate.
Pertanto, in base ai dati in possesso delle parti
sull’andamento tendenziale del settore per i prossimi anni ed in via
presuntiva, l’elemento economico territoriale di cui agli artt. 40, lett. d) e
48 del c.c.n.l. 22 giugno 2000 e di cui al punto ACCORDI LOCALI dell’accordo
del 18 febbraio 2002, è stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2003 nelle misure
corrispondenti all’11% dei minimi di paga base e stipendio e, con decorrenza 1°
gennaio 2004, al 14% dei medesimi elementi retributivi.
Al fine
della conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale
in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il
31 dicembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto
integrativo, a partire dall’anno 2003. In tale sede, le parti potranno
precisare, sostituire od integrare gli indicatori sopra individuati nonché il
periodo di riferimento.
Per
ogni anno di vigenza del presente accordo, in attesa delle verifiche di cui al
precedente capoverso e fatte salve eventuali diverse valutazioni derivanti
dall’andamento del settore e dei suoi risultati che dovessero essere assunte in
tal sede, le imprese erogheranno ai propri dipendenti, a titolo di acconto, un
importo pari a quello dell’elemento economico territoriale di cui alla
successiva lett. B). In ogni caso gli importi indicati nella citata lett. B)
costituiscono la misura massima dell’elemento economico territoriale e dei
relativi acconti erogabili alle decorrenze ivi indicate.
Si
conferma la verifica, da effettuarsi nel mese di gennaio 2003 ai sensi
dell’accordo del 28 gennaio 2002, relativa alla determinazione, conferma o
variazione dell'Elemento Economico Territoriale per il 2002.
Le parti
si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente
con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n° 67 convertito nella
legge 23/5/1997, n° 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla
presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello
territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e
competitività di cui al citato art. 2:
lordi lordi
7 € 109,69 € 0,63
6 € 98,72 € 0,57
5 € 82,27 € 0,48
4 € 76,78 € 0,44
3 € 71,30 € 0,41
2 € 64,17 € 0,37
1 € 54,84 € 0,32
Custodi, portinai, fattorini € 49,36 € 0,29
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) €
43,88 € 0,25
Con decorrenza 1° gennaio 2004, l’elemento
economico territoriale sarà pari alle seguenti misure:
lordi lordi
7 € 139,60 € 0,81
6 € 125,64 € 0,73
5 € 104,70 € 0,61
4 € 97,72 € 0,56
3 € 90,74 € 0,52
2 € 81,67 € 0,47
1 € 69,80 € 0,40
Custodi, portinai, fattorini € 62,82 € 0,36
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) €
55,84 € 0,32
Gli importi di cui sopra sostituiscono quelli
stabiliti per il medesimo titolo dal contratto integrativo provinciale 11
maggio 1998.
Art. 5
AZIONI PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
Le parti ritengono essenziale
sviluppare in sinergia con la Provincia di Bologna ed i Comuni del Territorio
politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla
mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, fortemente
presenti nei cantieri della provincia di Bologna. In questo ambito le parti
concordano:
·
che vista la
carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto nella Provincia di
Bologna, con riferimento agli appalti pubblici di lavori di importo superiore
ai 27,5 milioni di euro, la committenza pubblica preveda in sede di capitolato
di appalto la realizzazione o la disponibilità di alloggiamenti per i
lavoratori alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria e delle imprese
subappaltatrici. Gli alloggiamenti dovranno rispettare le direttive predisposte
dalla Regione Emilia Romagna; gli accordi quadro di cui all’art. 7 conterranno
previsioni relative alle condizioni di alloggiamento del personale dipendente
sopra richiamato;
·
di sostenere i
progetti presentati dalle imprese anche tramite il Collegio Edile dell’API
nell’ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione della
realizzazione di servizi abitativi e alloggi da utilizzare in affitto a prezzi
calmierati;
·
che sia
opportuno sostenere la promozione di progetti di agenzie per l’affitto
predisposte dagli enti pubblici; in quest’ambito le parti ritengono possibile
anche la partecipazione dei propri enti bilaterali.
Art. 6
MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE
1.
Lotta al lavoro nero e alla concorrenza sleale
La lotta al lavoro nero, al lavoro
irregolare, all’evasione contributiva e retributiva è punto essenziale
dell’iniziativa delle parti firmatarie del presente accordo, che a tal fine si
impegnano a definire un aggiornamento di quanto previsto nel contratto integrativo provinciale 11
maggio 1998, al fine di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e
irregolare. Le parti convengono altresì sull’opportunità di avviare iniziative
al fine di combattere come forma di concorrenza sleale l’utilizzo improprio ed
illegale di forme di parasubordinazione e di lavoro autonomo che si collochino
al di fuori della normativa vigente in materia e delle previsioni contrattuali.
2.
Inserimenti lavorativi ed attività formative
La forte destrutturazione del
sistema delle imprese locali ha, tra le sue motivazioni, anche una difficoltà a
reperire risorse umane professionalmente formate da inserire nei propri
organici.
L’obiettivo di consolidare ed
estendere il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato dal sistema
delle imprese locali passa anche attraverso la realizzazione di progetti di
inserimento di manodopera proveniente da altre aree del paese con alti tassi di
disoccupazione o da paesi esteri comunitari o extracomunitari.
Le parti si impegnano a realizzare
uno o più progetti di inserimento al lavoro di un numero almeno pari a 30-50
operai cadauno; l’inserimento avverrà nelle varie mansioni. Tali progetti di
inserimento, che potranno avere anche ambito interprovinciale o regionale, si
avvarranno di percorsi formativi definiti ed eseguiti dall’IIPLE in accordo con
il Collegio Edile dell’API o da altri soggetti in collaborazione con l’IIPLE
insieme al Collegio Edile dell’API. I progetti formativi potranno essere
realizzati a partire da un primo pacchetto formativo svolto anche presso il
territorio di residenza dei corsisti per poter poi essere completato con una
parte pratica presso le aziende locali prima della assunzione a tempo
indeterminato. Per la realizzazione di tali progetti si potrà fare riferimento
a finanziamenti pubblici e degli enti paritetici di emanazione contrattuale ed
a contributi delle imprese che attiveranno gli inserimenti lavorativi.
3.
Lavoro temporaneo
Le parti convengono di dare
attuazione a quanto concordato a livello nazionale con il c.c.n.l. del 22
giugno 2000 e con l’accordo del 18 febbraio 2002 in materia di lavoro
temporaneo nel settore edile. Le singole imprese potranno adempiere agli
obblighi di informazione preventiva previsti dall’art. 7, comma 4, della Legge
196/97 anche attraverso il Collegio Edile dell’API, sulla base di schemi tipo
di comunicazione predisposti dalle parti firmatarie del presente accordo.
Con periodicità semestrale il
Collegio Edile dell’API fornirà alle Organizzazioni Sindacali territoriali una
sintesi relativa alle caratteristiche di utilizzo del lavoro temporaneo nel
semestre precedente. Tale informativa sarà oggetto di esame congiunto ed avrà
cura di evidenziare le imprese utilizzatrici, la durata dei contratti, le
figure professionali interessate.
Le parti convengono che, ai fini di
una corretta applicazione della sperimentazione del lavoro temporaneo relativo
agli operai dell’edilizia, l’iscrizione agli Enti di Mutualizzazione per
l’Edilizia della Provincia di Bologna costituisce condizione necessaria ed
imprescindibile, così come previsto dalla legislazione vigente. Gli Enti di
Mutualizzazione per l’Edilizia della Provincia di Bologna forniranno alle parti
i dati relativi alle iscrizioni dei lavoratori temporanei con periodicità
semestrale.
4.
Formazione continua
Le parti convengono sull’importanza
della formazione continua in edilizia, ai fini del miglioramento della
sicurezza sul lavoro, dell’acquisizione ed arricchimento di competenze
professionali e dell'adeguamento delle diverse professionalità all'innovazione
dei processi e del prodotto.
A tal fine i dipendenti impegnati
nei cantieri e nei servizi tecnici collegati ai cantieri, assunti a tempo pieno
ed indeterminato che possano vantare almeno tre anni di anzianità effettiva ed
ininterrotta presso la medesima impresa, matureranno a decorrere dall’entrata
in vigore del presente contratto, un credito formativo pari a 6 ore per ogni
ulteriore anno di anzianità effettiva ed ininterrotta, per la frequenza di
specifici corsi.
I corsi potranno essere aziendali o
interaziendali. I corsi aziendali potranno essere:
a) promossi e realizzati dalle
singole aziende in collaborazione con l’IIPLE che ne darà informazione al
Collegio Edile dell’API;
b) promossi e realizzati dalle
aziende autonomamente qualora l’IIPLE non sia in grado di soddisfare le
esigenze formative aziendali, dandone comunque comunicazione preventiva all’IIPLE
ed al Collegio Edile dell’API.
Rientrano nella previsione
contrattuale anche le attività formative che le aziende, per particolari
esigenze, intendano attuare inviando i singoli dipendenti a corsi promossi da
soggetti esterni. In tale caso le aziende ne daranno comunque comunicazione
preventiva all’IIPLE ed al Collegio Edile dell’API.
I corsi interaziendali saranno
promossi e realizzati con o dall’IIPLE, comunque in collaborazione con il
Collegio Edile dell’API.
I corsi in esame si svolgeranno in
orario di lavoro, in aggiunta a quelli previsti come obbligatori dalla
legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale.
I corsi di cui al presente articolo
dovranno essere attinenti alla sicurezza sul lavoro, all’acquisizione ed
arricchimento di competenze professionali e all’adeguamento delle diverse
professionalità all’innovazione dei processi e del prodotto del settore edile e
non dovranno comportare un impegno, in orario di lavoro, superiore al credito
formativo maturato e comunque a 24 ore in ragione d’anno. L’eventuale parte
eccedente del corso potrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro.
Il contenuto dei corsi deve essere
coerente con le esigenze tecnico produttive e le metodologie di lavoro
dell’impresa e deve essere individuato d’intesa fra il lavoratore interessato e
l’azienda.
Le ore di credito formativo non
usufruite nell’anno potranno essere cumulate per gli anni successivi e non
potranno essere convertite in permessi, né daranno diritto alla corresponsione
di elementi economici per la parte eventualmente non utilizzata.
Il lavoratore che partecipa ai
corsi interaziendali promossi dall’IIPLE, in collaborazione con il Collegio
Edile dell’API, di cui al presente articolo è tenuto a fornire all’impresa il
programma del corso, il certificato di iscrizione e l’attestazione di
frequenza, rilasciati dall’Istituto.
Al termine del corso, l’IIPLE
rilascerà al lavoratore un attestato formativo. Qualora, nei casi previsti dal
presente articolo, i corsi siano realizzati dalle Aziende in forma autonoma e
comunque senza la collaborazione dell’IIPLE, l’attestato formativo dovrà essere
rilasciato dal datore di lavoro.
Per quanto non espressamente
previsto nel presente articolo, si rimanda all’art. 93 del contratto collettivo
nazionale 22 giugno 2000.
Art. 7
ACCORDI QUADRO PER I GRANDI CANTIERI
Considerata l’esperienza dei
cantieri Alta Velocità Ferroviaria, le parti convengono sulla opportunità che
per i cantieri di opere pubbliche relativi a lavori di importo superiore a 27,5
milioni di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese
aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere.
Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, alle
condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di
trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai
dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione
erogata dall’IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate
nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le grandi opere già
aggiudicate ed avviate.
Art. 8
INDENNITA’ DI ECCEZIONALE DISAGIO IN GALLERIA
Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale
disagio, ex art. 21 Gruppo B), 3° 4° comma del contratto collettivo nazionale
22 giugno 2000, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:
·
Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre
un Km dall’imbocco:
da 1 a 2 km 14%
da 2 a 3 km 15%
da 3 a 4 km 18%
da 4 a 5 km 20%
da 5 a 6 km 22%
da 6 a 7 km 24%
da 7 a 8 km 26%
da 8 km ed oltre 28%
In relazione a quanto sopra concordato, il cambio
del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al
fronte di avanzamento.
Art. 9
DENUNCE MENSILI ALLA CEDA
Le denunce mensili devono essere
fatte pervenire dalle imprese alla CEDA entro e non oltre il giorno 20 del mese
successivo a quello di riferimento. Qualora le denunce vengano consegnate in
ritardo, si applicano le seguenti penali:
- per un ritardo superiore a 15
giorni: 1%
- per un ritardo superiore a 45
giorni: 2%
- per un ritardo superiore a 75
giorni: 3%
Le percentuali di cui sopra si
applicano all’intero ammontare contributivo dovuto alla CEDA relativo alla
denuncia presentata in ritardo e dovranno essere versate unitamente ad esso.
La presente disposizione troverà
applicazione a condizione che analoghe previsioni vengano recepite dalla
contrattazione territoriale di settore sottoscritta dalle altre organizzazioni
imprenditoriali operanti nella provincia di Bologna aderenti alla CEDA.
Art. 10
RIPOSI ANNUI
A)
Riposi annui
Gli operai hanno diritto di
usufruire di riposi annui retribuiti mediante permessi individuali nella misura
di 88 ore.
In deroga all’art. 5 del c.c.n.l.
22 giugno 2000 di cui alle premesse, la maturazione dei riposi previsti dal
primo comma di questo articolo si intenderà avvenuta in ragione di tanti
dodicesimi di 88 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e/o retribuito
presso l’impresa con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, intendendosi utili
anche i periodi di riduzione e sospensione di orario per cause meteorologiche
che comportino l’intervento della cassa integrazione guadagni, nonché i periodi
di assenza per malattia anche professionale od infortunio indennizzati dagli
Istituti competenti.
Si computano come mese intero le frazioni di mese
pari o superiori a 15 giorni.
Il trattamento economico per i
permessi individuali sarà a carico dell’azienda e sarà da questa erogato al
dipendente operaio in occasione del godimento dei permessi maturati.
Qualora entro il 30 giugno di ogni
anno successivo all’anno di maturazione l’operaio non abbia goduto in tutto o
in parte dei riposi individuali, l’impresa provvederà a corrispondere un
importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse
goduto dei riposi.
In caso di risoluzione del rapporto
di lavoro l’impresa erogherà l’importo corrispondente alla retribuzione
relativa alle ore dei riposi di cui al presente articolo maturate e non godute,
e tratterrà sulle competenze del lavoratore un importo uguale alla retribuzione
corrisposta per le ore dei riposi stessi che eventualmente fossero state
godute, ma non maturate.
Agli effetti dei commi precedenti,
la retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento economico
per i permessi, sarà quella vigente al momento della corresponsione e calcolata
sugli emolumenti di cui al punto 4) dell’art. 25 del c.c.n.l. 22 giugno 2000.
Per i lavoratori stranieri o
provenienti da altre regioni italiane, nel limite di 40 ore annue e comunque
entro il monte ore maturato al momento della richiesta, i permessi di cui alla
prima riga del presente articolo potranno essere concessi in via prioritaria
per:
- rientro nelle località di
residenza
- prolungamento dei periodi di
ferie
- prolungamento dei periodi di
riposo in occasione di festività indicate dal CCNL
I permessi di cui alla presente
lettera A) saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con
adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
In ogni caso il lavoratore non
potrà usufruire delle ore di permesso eventualmente anticipate dall’azienda ai
fini della riduzione d’orario nei mesi di dicembre e gennaio precedenti, che
saranno oggetto di conguaglio ai sensi dell’ultimo comma della lett. B) del
presente articolo.
B)
Riduzione d’orario nei mesi di novembre, dicembre e gennaio
In ogni impresa si potrà stabilire
il godimento collettivo di 40 ore di riposi annui, esclusivamente a livello
aziendale, con riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 35 ore, nei mesi
di novembre, dicembre e gennaio. Non sarà pertanto ammesso il ricorso alla
riduzione d’orario per i singoli cantieri od unità produttive.
Ai fini del comma precedente,
l’azienda dovrà dare preventiva comunicazione, al Collegio Edile dell’API e
alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, del ricorso alla riduzione d’orario.
La comunicazione dovrà essere
effettuata entro e non oltre il 24 ottobre precedente i mesi di novembre,
dicembre e gennaio a cui si riferisce. In mancanza di detta comunicazione o in
caso di comunicazione tardiva, l’azienda non potrà usufruire della riduzione
d’orario e, pertanto, le 40 ore di permessi annui di cui alla presente lettera
B) verranno considerate usufruibili in forma individuale con le modalità e alle
condizioni stabilite nella lettera A) del presente articolo.
La riduzione d’orario, entro i
limiti quantitativi e temporali stabiliti dal comma 1 della presente lettera
B), dovrà iniziare l’ultimo lunedì del mese di novembre e troverà applicazione
per un periodo di otto settimane consecutive.
Nelle settimane di riduzione di
orario di cui al precedente capoverso, l’orario di lavoro per gli impiegati
addetti ai lavori di cantiere coinciderà con quello stabilito per gli operai.
L’attuazione della riduzione
d’orario di cui ai precedenti commi presuppone la determinazione nelle sedi
competenti del criterio che per le imprese che si siano avvalse della facoltà
di cui alla presente lettera B), nelle settimane interessate alla riduzione
d’orario, le integrazioni salariali competano nel limite di 35 ore settimanali.
Le parti si impegnano a promuovere
l’assunzione di tale determinazione nelle sedi competenti all’approvazione
delle domande di integrazione salariale e, qualora ciò non dovesse realizzarsi,
si incontreranno al fine di rivedere la disciplina dei riposi annui e della
riduzione d’orario di cui al presente articolo.
A tal fine l’Impresa dovrà
specificare nelle domande di Cassa Integrazione, presentate per le settimane di
riduzione d’orario, che si è avvalsa della facoltà, riconosciuta dal presente
articolo, di determinare l’orario di lavoro in 35 ore settimanali, allegando la
comunicazione di cui al secondo comma della presente lettera B), già inviata
alle parti firmatarie del presente accordo.
Qualora il lavoratore sia stato
assente per malattia anche professionale o infortunio nelle settimane di
riduzione dell’orario di cui alla presente lettera B), le ore dei riposi
pertinenti ai predetti periodi di malattia e infortunio e ricomprese
nell'indennizzo degli istituti competenti saranno detratte dal totale delle ore
dei riposi maturate.
Qualora al termine dei mesi in cui
ha avuto luogo la riduzione dell’orario di lavoro, il lavoratore abbia prestato
la sua opera per una quantità di orario tale da non avergli consentito il
godimento dei riposi annui di cui alla presente lettera B), per la parte
destinata alla riduzione d’orario, l’impresa provvederà a corrispondere,
unitamente alla retribuzione degli stessi mesi, un importo pari alla
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi. Agli
effetti del calcolo dell’orario prestato si considerano utili anche i periodi
di riduzione e sospensione di orario per cause meteorologiche che comportino
l’intervento della cassa integrazione guadagni.
In caso di risoluzione del rapporto
di lavoro e comunque alla fine di ogni anno successivo a quello in cui ha avuto
inizio la riduzione dell’orario di lavoro, l’impresa erogherà l’importo
corrispondente alla retribuzione relativa alle ore dei riposi di cui alla
lettera B) maturate e non godute, e tratterrà sulle competenze del lavoratore
un importo uguale alla retribuzione corrisposta per le ore dei riposi stessi
che eventualmente fossero state godute ma non maturate.
Relativamente ai mesi di dicembre
2002 e gennaio 2003, la riduzione d’orario verrà effettuata secondo le
previsioni di cui al punto RIPOSI ANNUI del contratto integrativo provinciale
20 luglio 1989.
Art. 11
CEDA
REVISIONE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APE E APES
Le parti firmatarie, per quanto di
rispettiva competenza, promuoveranno, con effetto retroattivo dall’1/1/2003,
l’adozione, negli accordi provinciali che verranno stipulati dalle altre
Organizzazioni imprenditoriali aderenti alla CEDA, di aliquote armonizzate per
i contributi versati dalle Imprese alla CEDA nonché di aliquote armonizzate tra
la CEDA e le altre Casse Edili per il settore industriale della provincia.
Le Parti si incontreranno entro il
31/3/2003 per stipulare un accordo a tale fine che avrà effetto retroattivo
dall’1/1/2003.
Le parti convengono di dare corso,
con un apposito accordo, alla costituzione di un fondo per la mutualizzazione
delle quote a carico delle imprese e dei lavoratori per effetto dell’adesione
volontaria di questi ultimi al sistema di previdenza complementare costituito
in attuazione dei dispositivi contrattuali nazionali (Art. 90 del CCNL 22
giugno 2000 e successive definizioni che hanno portato alla costituzione di
EDILPRE.).
Tale fondo sarà costituito dagli
avanzi di gestione dell’APE straordinaria, fatto salvo l’equilibrio di gestione
delle prestazioni ad essa afferenti, e da un contributo, da concordarsi,
calcolato sui medesimi elementi valevoli ai fini del contributo APE e
sostitutivo del contributo per l’APE Straordinaria.
Art. 12
UNA TANTUM
Ai dipendenti operai ed impiegati
viene riconosciuta una “una tantum”, stabilita nella misura di 60 euro lordi,
da erogarsi con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2003 e di 40 euro
lordi con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.
La predetta “una tantum” è
frazionata per dodicesimi in relazione all’anzianità di servizio maturata dal
lavoratore rispettivamente nel corso dell’anno 2002 e dell’anno 2003,
considerandosi come mesi interi le frazioni di mese pari o superiori a 15
giorni.
Art. 13
DECORRENZA, DURATA E STESURA DEFINITIVA
Il presente accordo decorre dal 1°
gennaio 2003 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2005, fatte salve diverse
disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
Per quanto non modificato dal
presente accordo, restano fermi i contenuti del contratto integrativo 11 maggio
1998 in quanto compatibili. Le parti si impegnano a concludere a breve termine
la stesura definitiva e coordinata del contratto collettivo di lavoro
integrativo del c.c.n.l. 22 giugno 2000 e 18 febbraio 2002 per i lavoratori
dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Bologna.
Letto,
confermato e sottoscritto in Bologna, 20 dicembre 2002
P.
Collegio Edile dell’Associazione P.
F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.
Piccole
e Medie Industrie della della
Provincia di Bologna
Provincia
di Bologna
P.
F.I.L.C.A. – C.I.S.L.
della
Provincia di Bologna
P.
F.e.N.E.A.L. – U.I.L.
della
Provincia di Bologna
Bologna,
20 dicembre 2002
Dichiarazione a verbale in materia di trasferta operai
allegata all’accordo del 20 dicembre 2002 per il rinnovo del contratto
collettivo di lavoro integrativo del CCNL 22 giugno 2000 e 18 febbraio 2002
ANIEM/CONFAPI per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie edili
ed affini della provincia di Bologna.
Le Parti si impegnano a perseguire l’armonizzazione
delle disposizioni contrattuali in materia di trasferta e trasporto
effettivamente applicate dalle imprese nella provincia di Bologna, sia nella
parte normativa, sia nella parte economica, ciò al fine di promuovere un
mercato dell’edilizia nella provincia di Bologna connotato da una
omogeneizzazione di costi tra le imprese che applicano i contratti sottoscritti
dalle diverse Organizzazioni Imprenditoriali e consentire, pertanto, alle
medesime imprese di operare nel mercato e nel territorio con pari capacità
competitiva.
Letto,
confermato e sottoscritto.
P.
Collegio Edile dell’Associazione P.
F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.
Piccole
e Medie Industrie della della
Provincia di Bologna
Provincia
di Bologna
P.
F.I.L.C.A. – C.I.S.L.
della
Provincia di Bologna
P.
F.e.N.E.A.L. – U.I.L.
della
Provincia di Bologna