Bologna, 20 dicembre 2002

 

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL 22 giugno 2000 e 18 febbraio 2002 ANIEM/CONFAPI per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini della provincia di Bologna.

 

Tra

 

il Collegio Edile dell’Associazione Piccole e Medie Industrie della provincia di Bologna, rappresentato dal Geom. Giancarlo Raggi, assistito dal Dott. Alessandro Varino, dal Geom. Carlo Alfei e dalla Rag. Maria Rosa Lupo,

 

e

 

la FILLEA/CGIL della provincia di Bologna, rappresentata dal Signor Valentino Minarelli e dalla Signora Nadia Tolomelli,

la FILCA/CISL rappresentata dalla Signora Rina Capponi e dal Signor Rodolfo Fusetto,

la FeNEAL/UIL rappresentata dal Signor Riccardo Galasso e dal Signor Giuliano Cantelli,

 

 

si conviene quanto segue

 

Art. 1

 

INDENNITA’ DI TRASPORTO PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI

Con decorrenza 1° gennaio 2003 l’indennità di trasporto per gli operai, sarà pari a:

 

- per gli operai di produzione: euro 0,20 lordi orari per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 e tabella allegato A lett. b) c.c.n.l. 22 giugno 2000): euro 0,18 lordi orari per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, portinai, guardiani, con alloggio (art. 6 e tabella allegato A lett. c) c.c.n.l. 22 giugno 2000): euro 0,16 lordi orari per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

 

L’indennità di trasporto per gli impiegati, che le imprese erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad euro 21,31 lordi con decorrenza 1° gennaio 2003.

Con decorrenza 1° ottobre 2004 l’indennità di trasporto per gli operai, sarà elevata ai seguenti importi:

 

- per gli operai di produzione: euro 0,22 lordi orari per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 e tabella allegato A lett. b) c.c.n.l. 22 giugno 2000): euro 0,20 lordi orari per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, portinai, guardiani, con alloggio (art. 6 e tabella allegato A lett. c) c.c.n.l. 22 giugno 2000): euro 0,18 lordi orari per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

 

L’indennità di trasporto per gli impiegati, che con decorrenza 1° ottobre 2004 le imprese erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad euro 22,50 lordi.

Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti in essere.

L’indennità di trasporto regolamentata dal presente articolo sarà computata ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità.

 

Art. 2

 

PASTO GIORNALIERO

Le imprese provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegati che intendano usufruirne, possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell’impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. L’impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo, pari ad euro 5,20 con un contributo pari a ¾ del costo stesso, con un massimo di euro 3,90 – con decorrenza 1° gennaio 2003 – per ciascun pasto consumato. Il lavoratore che usufruisce del servizio concorrerà al suddetto pagamento con un contributo pari ad ¼ dello stesso costo.

Qualora il lavoro giornaliero sia inferiore alle 4 ore non spetta il pasto.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese.

Ai fini del computo del pasto sulla indennità sostitutiva di preavviso e sul trattamento di fine rapporto, sul trattamento per le festività e per le ferie nonché sulla gratifica natalizia o sulla 13ª mensilità e sul premio annuo previsto dall’art. 65 del CCNL per gli impiegati, verranno considerati utili gli importi stabiliti per la Provincia di Bologna dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 per le prestazioni in natura agli effetti dei contributi previdenziali.

Qualora non possano realizzarsi le condizioni per l’attuazione del pasto giornaliero verranno concordate in sede aziendale modalità per una prestazione alternativa.

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre del 2004 per definire la rivalutazione del costo complessivo del pasto per l’anno 2005.

 

 

Art. 3

 

 

ANTICIPAZIONE TFR

Nelle aziende con più di 20 dipendenti il lavoratore con almeno cinque anni di servizio può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. maturato, per le causali previste nel citato art. 2120 c.c. e nell’art. 7 della legge 8 marzo 2000, n° 53.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Le richieste sono soddisfatte annualmente nei limiti del 10% degli aventi titolo, e del 4% del numero complessivo dei dipendenti; qualora l’applicazione di tali percentuali dia come risultato un numero inferiore ad una unità, l’azienda è comunque tenuta ad accogliere annualmente la richiesta di un avente titolo.

Per la documentazione comprovante la sussistenza dei motivi alla base della richiesta di anticipazione, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. Il presente articolo non si applica ai dipendenti che abbiano aderito a forme di previdenza integrativa, finanziate anche mediante la destinazione parziale o totale alle stesse del trattamento di fine rapporto.

Le parti, nel corso della vigenza del presente contratto integrativo, potranno, con specifico accordo, prevedere un ulteriore abbassamento del limite minimo di anzianità necessario per l’ottenimento dell’anticipazione del TFR, ferme restando le ulteriori condizioni stabilite nel presente articolo.

 

Art. 4

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

A) Parte normativa

In attuazione degli artt. 12 e 46 del c.c.n.l. 21 luglio 1995 l’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui al capitolo INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE del contratto integrativo provinciale 20 luglio 1989 e cioè:

 

a. Indennità territoriale di settore operai:

a) operai di produzione

- 4° livello (operai di IV livello)            L. 1.256,55 (euro 0,65 lordi)

- 3° livello (operai specializzati)          L. 1.170,02 (euro 0,60 lordi)

- 2° livello (operai qualificato)             L. 1.059,63 (euro 0,55 lordi)

- 1° livello (operai comuni)                  L.    921,80 (euro 0,48 lordi)

b) custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

(art. 6 e tabella allegato A lett. b) c.c.n.l. 22 giugno 2000) L. 801,26 (euro 0,41 lordi)

c) custodi, portinai, guardiani con alloggio

(art. 6 e tabella allegato A lett. c) c.c.n.l. 22 giugno 2000) L. 697,28 (euro 0,36 lordi)

 

b. Premio produzione impiegati:

livelli

- 7° (impiegati di 1^ categoria super)           L. 282.522 (euro 145,91 lordi)

- 6° (impiegati di 1^ categoria)                   L. 263.693 (euro 136,19 lordi)

- 5° (impiegati di 2^ categoria)                   L. 219.093 (euro 113,15 lordi)

- 4° (assistenti tecnici già in terza categoria)        L. 191.214 (euro   98,75 lordi)

- 3° (impiegati di 3^ categoria)                   L. 174.022 (euro   89,87 lordi)

- 2° (impiegati di 4^ categoria)                   L. 157.563 (euro   81,37 lordi)

- 1° (impiegati di 4^ categoria “primo impiego”)    L. 136.477 (euro  70,48 lordi)

 

In attuazione dell’art. 40 del c.c.n.l. 21 luglio 1995, dell’accordo collettivo nazionale del 23 aprile 1997 e dell’art. 40 e dell’art. 48 del c.c.n.l. 22 giugno 2000 nonché in attuazione dell’accordo nazionale del 18 febbraio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, e dall’art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Bologna, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché all’andamento dei seguenti ulteriori indicatori riferiti ad un periodo di 60 mesi antecedente il primo ottobre precedente la verifica (ad esempio, per la verifica dell’anno 2003 si prenderà, quindi, in considerazione il periodo dall’1/10/1998 al 30/9/2003):

 

1 - numero delle imprese e dei lavoratori iscritti agli Enti di Mutualizzazione per l’Edilizia della provincia di Bologna e monte salari relativo; i dati saranno forniti a cura delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;

2 - numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia di Bologna;

3 - numero complessivo delle concessioni edilizie (nel 2002 permessi di costruire), delle denuncie inizio attività (D.I.A.) nei principali comuni della provincia (Bologna, Imola, Budrio, Casalecchio di Reno, Pianoro, Ozzano dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena);

4 - numero delle ore complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dagli Enti di Mutualizzazione per l’Edilizia della Provincia di Bologna; i dati saranno forniti a cura delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;

5 - numero di ore di cassa integrazione della gestione ordinaria edilizia - industria autorizzate.

 

Pertanto, in base ai dati in possesso delle parti sull’andamento tendenziale del settore per i prossimi anni ed in via presuntiva, l’elemento economico territoriale di cui agli artt. 40, lett. d) e 48 del c.c.n.l. 22 giugno 2000 e di cui al punto ACCORDI LOCALI dell’accordo del 18 febbraio 2002, è stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2003 nelle misure corrispondenti all’11% dei minimi di paga base e stipendio e, con decorrenza 1° gennaio 2004, al 14% dei medesimi elementi retributivi.

Al fine della conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, a partire dall’anno 2003. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od integrare gli indicatori sopra individuati nonché il periodo di riferimento.

Per ogni anno di vigenza del presente accordo, in attesa delle verifiche di cui al precedente capoverso e fatte salve eventuali diverse valutazioni derivanti dall’andamento del settore e dei suoi risultati che dovessero essere assunte in tal sede, le imprese erogheranno ai propri dipendenti, a titolo di acconto, un importo pari a quello dell’elemento economico territoriale di cui alla successiva lett. B). In ogni caso gli importi indicati nella citata lett. B) costituiscono la misura massima dell’elemento economico territoriale e dei relativi acconti erogabili alle decorrenze ivi indicate.

Si conferma la verifica, da effettuarsi nel mese di gennaio 2003 ai sensi dell’accordo del 28 gennaio 2002, relativa alla determinazione, conferma o variazione dell'Elemento Economico Territoriale per il 2002.

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n° 67 convertito nella legge 23/5/1997, n° 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art. 2:

 

B) Importi dell’Elemento Economico Territoriale

Con decorrenza 1° gennaio 2003, l’elemento economico territoriale sarà pari alle seguenti misure:

 

Livelli                                                                 Valori mensili           Valori orari

                                                                  lordi                  lordi

7                                                          109,69                    0,63

6                                                            98,72                    0,57

5                                                            82,27                    0,48

4                                                            76,78                    0,44

3                                                            71,30                    0,41

2                                                            64,17                    0,37

1                                                            54,84                    0,32

Custodi, portinai, fattorini                                  49,36                    0,29

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)            43,88                    0,25

 

Con decorrenza 1° gennaio 2004, l’elemento economico territoriale sarà pari alle seguenti misure:

 

Livelli                                                                 Valori mensili           Valori orari

                                                                  lordi                  lordi

7                                                          139,60                    0,81

6                                                          125,64                    0,73

5                                                          104,70                    0,61

4                                                            97,72                    0,56

3                                                            90,74                    0,52

2                                                            81,67                    0,47

1                                                            69,80                    0,40

Custodi, portinai, fattorini                                  62,82                    0,36

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)            55,84                    0,32

 

Gli importi di cui sopra sostituiscono quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto integrativo provinciale 11 maggio 1998.

 

Art. 5

 

AZIONI PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE

Le parti ritengono essenziale sviluppare in sinergia con la Provincia di Bologna ed i Comuni del Territorio politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, fortemente presenti nei cantieri della provincia di Bologna. In questo ambito le parti concordano:

 

·        che vista la carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto nella Provincia di Bologna, con riferimento agli appalti pubblici di lavori di importo superiore ai 27,5 milioni di euro, la committenza pubblica preveda in sede di capitolato di appalto la realizzazione o la disponibilità di alloggiamenti per i lavoratori alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici. Gli alloggiamenti dovranno rispettare le direttive predisposte dalla Regione Emilia Romagna; gli accordi quadro di cui all’art. 7 conterranno previsioni relative alle condizioni di alloggiamento del personale dipendente sopra richiamato;

 

·        di sostenere i progetti presentati dalle imprese anche tramite il Collegio Edile dell’API nell’ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione della realizzazione di servizi abitativi e alloggi da utilizzare in affitto a prezzi calmierati;

 

·        che sia opportuno sostenere la promozione di progetti di agenzie per l’affitto predisposte dagli enti pubblici; in quest’ambito le parti ritengono possibile anche la partecipazione dei propri enti bilaterali.

 

Art. 6

 

MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE

1. Lotta al lavoro nero e alla concorrenza sleale

La lotta al lavoro nero, al lavoro irregolare, all’evasione contributiva e retributiva è punto essenziale dell’iniziativa delle parti firmatarie del presente accordo, che a tal fine si impegnano a definire un aggiornamento di quanto previsto nel contratto integrativo provinciale 11 maggio 1998, al fine di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare. Le parti convengono altresì sull’opportunità di avviare iniziative al fine di combattere come forma di concorrenza sleale l’utilizzo improprio ed illegale di forme di parasubordinazione e di lavoro autonomo che si collochino al di fuori della normativa vigente in materia e delle previsioni contrattuali.

 

2.    Inserimenti lavorativi ed attività formative

La forte destrutturazione del sistema delle imprese locali ha, tra le sue motivazioni, anche una difficoltà a reperire risorse umane professionalmente formate da inserire nei propri organici.

L’obiettivo di consolidare ed estendere il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato dal sistema delle imprese locali passa anche attraverso la realizzazione di progetti di inserimento di manodopera proveniente da altre aree del paese con alti tassi di disoccupazione o da paesi esteri comunitari o extracomunitari.

Le parti si impegnano a realizzare uno o più progetti di inserimento al lavoro di un numero almeno pari a 30-50 operai cadauno; l’inserimento avverrà nelle varie mansioni. Tali progetti di inserimento, che potranno avere anche ambito interprovinciale o regionale, si avvarranno di percorsi formativi definiti ed eseguiti dall’IIPLE in accordo con il Collegio Edile dell’API o da altri soggetti in collaborazione con l’IIPLE insieme al Collegio Edile dell’API. I progetti formativi potranno essere realizzati a partire da un primo pacchetto formativo svolto anche presso il territorio di residenza dei corsisti per poter poi essere completato con una parte pratica presso le aziende locali prima della assunzione a tempo indeterminato. Per la realizzazione di tali progetti si potrà fare riferimento a finanziamenti pubblici e degli enti paritetici di emanazione contrattuale ed a contributi delle imprese che attiveranno gli inserimenti lavorativi.

 

3.    Lavoro temporaneo

Le parti convengono di dare attuazione a quanto concordato a livello nazionale con il c.c.n.l. del 22 giugno 2000 e con l’accordo del 18 febbraio 2002 in materia di lavoro temporaneo nel settore edile. Le singole imprese potranno adempiere agli obblighi di informazione preventiva previsti dall’art. 7, comma 4, della Legge 196/97 anche attraverso il Collegio Edile dell’API, sulla base di schemi tipo di comunicazione predisposti dalle parti firmatarie del presente accordo.

Con periodicità semestrale il Collegio Edile dell’API fornirà alle Organizzazioni Sindacali territoriali una sintesi relativa alle caratteristiche di utilizzo del lavoro temporaneo nel semestre precedente. Tale informativa sarà oggetto di esame congiunto ed avrà cura di evidenziare le imprese utilizzatrici, la durata dei contratti, le figure professionali interessate.

Le parti convengono che, ai fini di una corretta applicazione della sperimentazione del lavoro temporaneo relativo agli operai dell’edilizia, l’iscrizione agli Enti di Mutualizzazione per l’Edilizia della Provincia di Bologna costituisce condizione necessaria ed imprescindibile, così come previsto dalla legislazione vigente. Gli Enti di Mutualizzazione per l’Edilizia della Provincia di Bologna forniranno alle parti i dati relativi alle iscrizioni dei lavoratori temporanei con periodicità semestrale.

 

4.    Formazione continua

Le parti convengono sull’importanza della formazione continua in edilizia, ai fini del miglioramento della sicurezza sul lavoro, dell’acquisizione ed arricchimento di competenze professionali e dell'adeguamento delle diverse professionalità all'innovazione dei processi e del prodotto.

A tal fine i dipendenti impegnati nei cantieri e nei servizi tecnici collegati ai cantieri, assunti a tempo pieno ed indeterminato che possano vantare almeno tre anni di anzianità effettiva ed ininterrotta presso la medesima impresa, matureranno a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, un credito formativo pari a 6 ore per ogni ulteriore anno di anzianità effettiva ed ininterrotta, per la frequenza di specifici corsi.

I corsi potranno essere aziendali o interaziendali. I corsi aziendali potranno essere:

 

a) promossi e realizzati dalle singole aziende in collaborazione con l’IIPLE che ne darà informazione al Collegio Edile dell’API;

b) promossi e realizzati dalle aziende autonomamente qualora l’IIPLE non sia in grado di soddisfare le esigenze formative aziendali, dandone comunque comunicazione preventiva all’IIPLE ed al Collegio Edile dell’API.

 

Rientrano nella previsione contrattuale anche le attività formative che le aziende, per particolari esigenze, intendano attuare inviando i singoli dipendenti a corsi promossi da soggetti esterni. In tale caso le aziende ne daranno comunque comunicazione preventiva all’IIPLE ed al Collegio Edile dell’API.

I corsi interaziendali saranno promossi e realizzati con o dall’IIPLE, comunque in collaborazione con il Collegio Edile dell’API.

I corsi in esame si svolgeranno in orario di lavoro, in aggiunta a quelli previsti come obbligatori dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale.

I corsi di cui al presente articolo dovranno essere attinenti alla sicurezza sul lavoro, all’acquisizione ed arricchimento di competenze professionali e all’adeguamento delle diverse professionalità all’innovazione dei processi e del prodotto del settore edile e non dovranno comportare un impegno, in orario di lavoro, superiore al credito formativo maturato e comunque a 24 ore in ragione d’anno. L’eventuale parte eccedente del corso potrà essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro.

Il contenuto dei corsi deve essere coerente con le esigenze tecnico produttive e le metodologie di lavoro dell’impresa e deve essere individuato d’intesa fra il lavoratore interessato e l’azienda.

Le ore di credito formativo non usufruite nell’anno potranno essere cumulate per gli anni successivi e non potranno essere convertite in permessi, né daranno diritto alla corresponsione di elementi economici per la parte eventualmente non utilizzata.

Il lavoratore che partecipa ai corsi interaziendali promossi dall’IIPLE, in collaborazione con il Collegio Edile dell’API, di cui al presente articolo è tenuto a fornire all’impresa il programma del corso, il certificato di iscrizione e l’attestazione di frequenza, rilasciati dall’Istituto.

Al termine del corso, l’IIPLE rilascerà al lavoratore un attestato formativo. Qualora, nei casi previsti dal presente articolo, i corsi siano realizzati dalle Aziende in forma autonoma e comunque senza la collaborazione dell’IIPLE, l’attestato formativo dovrà essere rilasciato dal datore di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all’art. 93 del contratto collettivo nazionale 22 giugno 2000.

 

Art. 7

 

ACCORDI QUADRO PER I GRANDI CANTIERI

Considerata l’esperienza dei cantieri Alta Velocità Ferroviaria, le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche relativi a lavori di importo superiore a 27,5 milioni di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall’IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le grandi opere già aggiudicate ed avviate.

 

Art. 8

 

INDENNITA’ DI ECCEZIONALE DISAGIO IN GALLERIA

Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 21 Gruppo B), 3° 4° comma del contratto collettivo nazionale 22 giugno 2000, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:

 

·        Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un Km dall’imbocco:

 

da 1 a 2 km                       14%

da 2 a 3 km                       15%

da 3 a 4 km                       18%

da 4 a 5 km                       20%

da 5 a 6 km                       22%

da 6 a 7 km                       24%

da 7 a 8 km                       26%

da 8 km ed oltre                 28%

 

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

 

Art. 9

 

DENUNCE MENSILI ALLA CEDA

Le denunce mensili devono essere fatte pervenire dalle imprese alla CEDA entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Qualora le denunce vengano consegnate in ritardo, si applicano le seguenti penali:

 

- per un ritardo superiore a 15 giorni:       1%

- per un ritardo superiore a 45 giorni:       2%

- per un ritardo superiore a 75 giorni:       3%

 

Le percentuali di cui sopra si applicano all’intero ammontare contributivo dovuto alla CEDA relativo alla denuncia presentata in ritardo e dovranno essere versate unitamente ad esso.

La presente disposizione troverà applicazione a condizione che analoghe previsioni vengano recepite dalla contrattazione territoriale di settore sottoscritta dalle altre organizzazioni imprenditoriali operanti nella provincia di Bologna aderenti alla CEDA.

 

Art. 10

 

RIPOSI ANNUI

A) Riposi annui

Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui retribuiti mediante permessi individuali nella misura di 88 ore.

In deroga all’art. 5 del c.c.n.l. 22 giugno 2000 di cui alle premesse, la maturazione dei riposi previsti dal primo comma di questo articolo si intenderà avvenuta in ragione di tanti dodicesimi di 88 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e/o retribuito presso l’impresa con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, intendendosi utili anche i periodi di riduzione e sospensione di orario per cause meteorologiche che comportino l’intervento della cassa integrazione guadagni, nonché i periodi di assenza per malattia anche professionale od infortunio indennizzati dagli Istituti competenti.

Si computano come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell’azienda e sarà da questa erogato al dipendente operaio in occasione del godimento dei permessi maturati.

Qualora entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’anno di maturazione l’operaio non abbia goduto in tutto o in parte dei riposi individuali, l’impresa provvederà a corrispondere un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’impresa erogherà l’importo corrispondente alla retribuzione relativa alle ore dei riposi di cui al presente articolo maturate e non godute, e tratterrà sulle competenze del lavoratore un importo uguale alla retribuzione corrisposta per le ore dei riposi stessi che eventualmente fossero state godute, ma non maturate.

Agli effetti dei commi precedenti, la retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento economico per i permessi, sarà quella vigente al momento della corresponsione e calcolata sugli emolumenti di cui al punto 4) dell’art. 25 del c.c.n.l. 22 giugno 2000.

Per i lavoratori stranieri o provenienti da altre regioni italiane, nel limite di 40 ore annue e comunque entro il monte ore maturato al momento della richiesta, i permessi di cui alla prima riga del presente articolo potranno essere concessi in via prioritaria per:

 

- rientro nelle località di residenza

- prolungamento dei periodi di ferie

- prolungamento dei periodi di riposo in occasione di festività indicate dal CCNL

 

I permessi di cui alla presente lettera A) saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

In ogni caso il lavoratore non potrà usufruire delle ore di permesso eventualmente anticipate dall’azienda ai fini della riduzione d’orario nei mesi di dicembre e gennaio precedenti, che saranno oggetto di conguaglio ai sensi dell’ultimo comma della lett. B) del presente articolo.

 

B) Riduzione d’orario nei mesi di novembre, dicembre e gennaio

In ogni impresa si potrà stabilire il godimento collettivo di 40 ore di riposi annui, esclusivamente a livello aziendale, con riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 35 ore, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Non sarà pertanto ammesso il ricorso alla riduzione d’orario per i singoli cantieri od unità produttive.

Ai fini del comma precedente, l’azienda dovrà dare preventiva comunicazione, al Collegio Edile dell’API e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, del ricorso alla riduzione d’orario.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 24 ottobre precedente i mesi di novembre, dicembre e gennaio a cui si riferisce. In mancanza di detta comunicazione o in caso di comunicazione tardiva, l’azienda non potrà usufruire della riduzione d’orario e, pertanto, le 40 ore di permessi annui di cui alla presente lettera B) verranno considerate usufruibili in forma individuale con le modalità e alle condizioni stabilite nella lettera A) del presente articolo.

La riduzione d’orario, entro i limiti quantitativi e temporali stabiliti dal comma 1 della presente lettera B), dovrà iniziare l’ultimo lunedì del mese di novembre e troverà applicazione per un periodo di otto settimane consecutive.

Nelle settimane di riduzione di orario di cui al precedente capoverso, l’orario di lavoro per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere coinciderà con quello stabilito per gli operai.

L’attuazione della riduzione d’orario di cui ai precedenti commi presuppone la determinazione nelle sedi competenti del criterio che per le imprese che si siano avvalse della facoltà di cui alla presente lettera B), nelle settimane interessate alla riduzione d’orario, le integrazioni salariali competano nel limite di 35 ore settimanali.

Le parti si impegnano a promuovere l’assunzione di tale determinazione nelle sedi competenti all’approvazione delle domande di integrazione salariale e, qualora ciò non dovesse realizzarsi, si incontreranno al fine di rivedere la disciplina dei riposi annui e della riduzione d’orario di cui al presente articolo.

A tal fine l’Impresa dovrà specificare nelle domande di Cassa Integrazione, presentate per le settimane di riduzione d’orario, che si è avvalsa della facoltà, riconosciuta dal presente articolo, di determinare l’orario di lavoro in 35 ore settimanali, allegando la comunicazione di cui al secondo comma della presente lettera B), già inviata alle parti firmatarie del presente accordo.

Qualora il lavoratore sia stato assente per malattia anche professionale o infortunio nelle settimane di riduzione dell’orario di cui alla presente lettera B), le ore dei riposi pertinenti ai predetti periodi di malattia e infortunio e ricomprese nell'indennizzo degli istituti competenti saranno detratte dal totale delle ore dei riposi maturate.

Qualora al termine dei mesi in cui ha avuto luogo la riduzione dell’orario di lavoro, il lavoratore abbia prestato la sua opera per una quantità di orario tale da non avergli consentito il godimento dei riposi annui di cui alla presente lettera B), per la parte destinata alla riduzione d’orario, l’impresa provvederà a corrispondere, unitamente alla retribuzione degli stessi mesi, un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi. Agli effetti del calcolo dell’orario prestato si considerano utili anche i periodi di riduzione e sospensione di orario per cause meteorologiche che comportino l’intervento della cassa integrazione guadagni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque alla fine di ogni anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione dell’orario di lavoro, l’impresa erogherà l’importo corrispondente alla retribuzione relativa alle ore dei riposi di cui alla lettera B) maturate e non godute, e tratterrà sulle competenze del lavoratore un importo uguale alla retribuzione corrisposta per le ore dei riposi stessi che eventualmente fossero state godute ma non maturate.

Relativamente ai mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003, la riduzione d’orario verrà effettuata secondo le previsioni di cui al punto RIPOSI ANNUI del contratto integrativo provinciale 20 luglio 1989.


 

Art. 11

 

CEDA

REVISIONE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APE E APES

Le parti firmatarie, per quanto di rispettiva competenza, promuoveranno, con effetto retroattivo dall’1/1/2003, l’adozione, negli accordi provinciali che verranno stipulati dalle altre Organizzazioni imprenditoriali aderenti alla CEDA, di aliquote armonizzate per i contributi versati dalle Imprese alla CEDA nonché di aliquote armonizzate tra la CEDA e le altre Casse Edili per il settore industriale della provincia.

Le Parti si incontreranno entro il 31/3/2003 per stipulare un accordo a tale fine che avrà effetto retroattivo dall’1/1/2003.

Le parti convengono di dare corso, con un apposito accordo, alla costituzione di un fondo per la mutualizzazione delle quote a carico delle imprese e dei lavoratori per effetto dell’adesione volontaria di questi ultimi al sistema di previdenza complementare costituito in attuazione dei dispositivi contrattuali nazionali (Art. 90 del CCNL 22 giugno 2000 e successive definizioni che hanno portato alla costituzione di EDILPRE.).

Tale fondo sarà costituito dagli avanzi di gestione dell’APE straordinaria, fatto salvo l’equilibrio di gestione delle prestazioni ad essa afferenti, e da un contributo, da concordarsi, calcolato sui medesimi elementi valevoli ai fini del contributo APE e sostitutivo del contributo per l’APE Straordinaria.

 

Art. 12

 

UNA TANTUM

Ai dipendenti operai ed impiegati viene riconosciuta una “una tantum”, stabilita nella misura di 60 euro lordi, da erogarsi con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2003 e di 40 euro lordi con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.

La predetta “una tantum” è frazionata per dodicesimi in relazione all’anzianità di servizio maturata dal lavoratore rispettivamente nel corso dell’anno 2002 e dell’anno 2003, considerandosi come mesi interi le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

 

Art. 13

 

DECORRENZA, DURATA E STESURA DEFINITIVA

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.


Per quanto non modificato dal presente accordo, restano fermi i contenuti del contratto integrativo 11 maggio 1998 in quanto compatibili. Le parti si impegnano a concludere a breve termine la stesura definitiva e coordinata del contratto collettivo di lavoro integrativo del c.c.n.l. 22 giugno 2000 e 18 febbraio 2002 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Bologna.

 

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, 20 dicembre 2002

 

P. Collegio Edile dell’Associazione                P. F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.

Piccole e Medie Industrie della                     della Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

                                                               P. F.I.L.C.A. – C.I.S.L.

                                                               della Provincia di Bologna

 

 

 

                                                               P. F.e.N.E.A.L. – U.I.L.

                                                               della Provincia di Bologna


Bologna, 20 dicembre 2002

 

Dichiarazione a verbale in materia di trasferta operai allegata all’accordo del 20 dicembre 2002 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL 22 giugno 2000 e 18 febbraio 2002 ANIEM/CONFAPI per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini della provincia di Bologna.

 

Le Parti si impegnano a perseguire l’armonizzazione delle disposizioni contrattuali in materia di trasferta e trasporto effettivamente applicate dalle imprese nella provincia di Bologna, sia nella parte normativa, sia nella parte economica, ciò al fine di promuovere un mercato dell’edilizia nella provincia di Bologna connotato da una omogeneizzazione di costi tra le imprese che applicano i contratti sottoscritti dalle diverse Organizzazioni Imprenditoriali e consentire, pertanto, alle medesime imprese di operare nel mercato e nel territorio con pari capacità competitiva.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

P. Collegio Edile dell’Associazione                P. F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.

Piccole e Medie Industrie della                     della Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

                                                               P. F.I.L.C.A. – C.I.S.L.

                                                               della Provincia di Bologna

 

 

 

                                                               P. F.e.N.E.A.L. – U.I.L.

                                                               della Provincia di Bologna