Bozza definitiva del 6 dicembre 2002
In Bologna, addì ………….. 2002
Tra
§
e
§
F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata
da Valentino Minarelli, Nadia Tolomelli,
Marco Zaghi, Davide Antonioni,
Maurizio Bortolotti, Fausto Fava, Francisco Papa;
§
F.I.L.C.A.
– C.I.S.L. della provincia di Bologna, rappresentata da Rina Capponi, Rodolfo
Fusetto;
§
Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Bologna, rappresentata
da Riccardo Galasso, Giuliano Cantelli,
Roberto Ferrari;
Si conviene quanto segue
Con decorrenza 1°
gennaio 2003 l’indennità di trasporto per gli operai, sarà pari a:
-
per gli operai di
produzione: Euro 0,20 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente
prestata;
-
per custodi,
guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (art. 6 lett. b) c.c.n.l. 29 gennaio 2000): Euro 0,18 orarie per ogni ora di
lavoro ordinario effettivamente prestata;
-
per custodi,
guardiani, portinai con alloggio (art. 6 lett. c) c.c.n.l.
29 gennaio 2000): Euro 0,16 orarie per ogni ora di lavoro ordinario
effettivamente prestata.
L’indennità di
trasporto per gli impiegati, che le imprese erogheranno per ciascuna delle 12
mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad Euro 21,31 con decorrenza 1° gennaio
2003.
Con decorrenza 1° ottobre
2004 l’indennità di trasporto per gli operai, sarà elevata ai seguenti importi:
-
per gli operai di
produzione: Euro 0,23 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente
prestata;
-
per custodi,
guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (art. 6 lett. b) c.c.n.l. 29 gennaio 2000): Euro 0,21 orarie per ogni ora di
lavoro ordinario effettivamente prestata;
-
per custodi,
guardiani, portinai con alloggio (art. 6 lett. c) c.c.n.l.
29 gennaio 2000): Euro 0,18 orarie per ogni ora di lavoro ordinario
effettivamente prestata.
L’indennità di
trasporto per gli impiegati, che con decorrenza 1° ottobre 2004 le imprese
erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo
lavoro, sarà pari ad Euro 22,50.
Sono
fatti salvi gli eventuali
trattamenti in essere.
L’indennità di
trasporto regolamentata dal presente articolo sarà computata ai soli fini del
calcolo del trattamento di fine rapporto e
dell’indennità sostitutiva di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti,
percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella
determinazione della misura dell’indennità.
Le imprese
provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegati
che intendano usufruirne, possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle
immediate vicinanze un pasto al giorno.
La composizione ed
il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione
dell’impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della
normalità. L’impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo, pari ad
Euro 5,20, con un contributo pari a ¾
del costo stesso, con un massimo di Euro 3,90 – con
decorrenza 1° gennaio 2003 – per ciascun pasto consumato. Il lavoratore che
usufruisce del servizio concorrerà al suddetto pagamento con un contributo pari
ad ¼ dello stesso costo.
Qualora il lavoro
giornaliero sia inferiore alle 4 ore non spetta il
pasto.
Restano immutate le
condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio
presso le singole imprese.
Ai fini del computo
del pasto sugli istituti contrattuali di cui all’accordo interconfederale 20
aprile 1956 verranno considerati utili gli importi
stabiliti per la provincia di Bologna dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1982
per le prestazioni in natura agli effetti dei contributi previdenziali.
Qualora non possano
realizzarsi le condizioni per l’attuazione del pasto giornaliero
verranno concordate in sede aziendale modalità per una prestazione alternativa.
Le parti si incontreranno entro il mese di novembre del 2004 per
definire la rivalutazione del costo complessivo del pasto per l’anno 2005.
Nelle aziende con più di 20 dipendenti il lavoratore con
almeno cinque anni di servizio può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro,
un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. maturato, per le causali previste
nel citato art. 2120 c.c. e nell’art. 7 della Legge 8 marzo 2000, n° 53.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso
del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli
effetti dal trattamento di fine rapporto.
Le richieste sono soddisfatte annualmente nei limiti del 10%
degli aventi titolo, e del 4% del numero complessivo
dei dipendenti; qualora l’applicazione di tali percentuali dia come risultato
un numero inferiore ad una unità, l’azienda è comunque tenuta ad accogliere
annualmente la richiesta di un avente titolo.
Per la documentazione comprovante la sussistenza dei motivi
alla base della richiesta di anticipazione, si
applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Il presente articolo non si applica ai dipendenti che
abbiano aderito a forme di previdenza integrativa, finanziate anche mediante la
destinazione parziale o totale alle stesse del trattamento di fine rapporto.
Le parti, nel corso della vigenza del presente contratto
integrativo, potranno, con specifico accordo, prevedere un ulteriore
abbassamento del limite minimo di anzianità necessario per l’ottenimento
dell’anticipazione del TFR, ferme restando le ulteriori condizioni stabilite
nel presente articolo
A) Parte normativa
In attuazione degli artt.. 12 e 47 del c.c.n.l. 5 luglio 1995 l’indennità territoriale di settore
per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle
cifre di cui all’art. 4 del contratto integrativo provinciale 30 giugno 1989 e
cioè:
a)
operai di
produzione
operaio di IV livello L. 1.256,55 (Euro 0,65)
operaio Specializzato L. 1.170,02 (Euro 0,60)
operaio Qualificato L. 1.059,63 (Euro 0,55)
operaio Comune L. 921,80 (Euro 0,48)
b)
Custodi,
guardiani, portinai, uscieri ed inservienti
(art. 6 lett. b) c.c.n.l. 29 gennaio 2000) L.
801,26 (Euro 0,41)
c)
Custodi,
guardiani, portinai con alloggio
(art. 6 lett. c) c.c.n.l. 29 gennaio 2000) L.
697,29 (Euro 0,36)
-
1^
categoria super L. 282.522 (Euro 145,91)
-
1^
categoria L. 263.693 (Euro 136,19)
-
2^
categoria L. 219.093 (Euro 113,15)
-
Assistente
tecnico L.191.214 (Euro 98,75)
-
3^
categoria L.174.022 (Euro 89,87)
-
4^
categoria L.157.563 (Euro 81,37)
-
4^
categoria “primo impiego” L. 136.477 ( Euro 70,48)
In attuazione
dell’art. 39 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, degli
accordi collettivi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 e dell’accordo nazionale
29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza
con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del decreto
legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135. Nella
determinazione dell’elemento economico territoriale le parti sottoscritte
tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bologna,
dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché
all’andamento dei seguenti ulteriori indicatori riferiti al quinquennio di
vigenza del contratto integrativo provinciale 1998-2002 e comunque agli ultimi
5 anni:
*
Numero delle imprese e dei lavoratori
iscritti alla Cassa Mutua Edile della provincia di
Bologna e monte salari relativo;
*
Numero ed importo complessivo
dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella
provincia;
*
Numero complessivo delle concessioni edilizie
(dal 1 gennaio 2002 permessi di
costruire) e delle denunce di inizio attività nei
principali comuni della provincia (Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno, Ozzano
dell’Emilia, Pianoro, San Giovanni in Persiceto, San
Lazzaro di Savena);
*
Numero di ore
complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dalla Cassa Mutua Edile
della Provincia di Bologna;
*
Numero di ore di
cassa integrazione autorizzate;
Pertanto,
in base ai dati in possesso delle parti sull’andamento tendenziale del settore
per i prossimi anni ed in via presuntiva, l’elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000 è stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2003 nelle misure
corrispondenti all’11% dei minimi di paga base e
stipendio e, con decorrenza 1 gennaio 2004, al 14% dei medesimi elementi
retributivi.
Al fine della
conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale in
rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno
entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente
contratto integrativo. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od
integrare gli indicatori sopra individuati.
Per ogni anno di
vigenza del presente accordo, in attesa delle verifiche
di cui al precedente capoverso e fatte salve eventuali diverse valutazioni
derivanti dall’andamento del settore e dei suoi risultati che dovessero assunte
in tal sede, le imprese erogheranno ai
propri dipendenti, a titolo di acconto, un importo pari a quello dell’elemento
economico territoriale di cui alla successiva lett. B). In ogni caso gli
importi indicati nella citata lett. B) costituiscono la misura massima dell’elemento
economico territoriale e dei relativi acconti erogabili alle decorrenze ivi
indicate.
Le parti si danno
atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con
quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge
23/5/1997, n.135, in quanto
il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di
apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche
in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al
citato art. 2.
B) Importi dell’Elemento Economico
Territoriale
Con decorrenza 1
gennaio 2003, l’elemento economico territoriale sarà pari alle seguenti misure:
Livelli Valori
mensili Valori orari
7
€ 109,69 € 0,63
6
€ 98,72 € 0,57
5
€ 82,27 € 0,48
4
€ 76,78 € 0,44
3
€ 71,30 € 0,41
2
€ 64,17 € 0,37
1
€ 54,84 € 0,32
Custodi, portinai, fattorini € 49,36 €
0,29
Custodi, portinai, fattorini (con
alloggio) € 43,88 €
0,25
Con decorrenza 1
gennaio 2004, l’elemento economico territoriale sarà pari alle seguenti misure:
Livelli Valori
mensili Valori orari
7
€ 139,60 € 0,81
6
€ 125,64 € 0,73
5
€ 104,70 € 0,61
4
€ 97,72 € 0,56
3
€ 90,74 € 0,52
2
€ 81,67 € 0,47
1
€ 69,80 € 0,40
Custodi, portinai, fattorini € 62,82 €
0,36
Custodi, portinai, fattorini (con
alloggio) € 55,84 €
0,32
Gli importi di cui
sopra sostituiscono quelli stabiliti per il medesimo titolo dal contratto
integrativo provinciale 22 dicembre 1997.
Le parti ritengono essenziale sviluppare in sinergia con la Provincia di Bologna ed i Comuni del Territorio politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, fortemente presenti nei cantieri della provincia di Bologna. In questo ambito le parti concordano:
* Che vista la carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto nella Provincia di Bologna, con riferimento agli appalti pubblici di lavori di importo superiore ai 27,5 milioni di Euro, la committenza pubblica preveda in sede di capitolato di appalto la realizzazione o la disponibilità di alloggiamenti per i lavoratori alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici. Gli alloggiamenti dovranno rispettare le direttive predisposte dalla Regione Emilia Romagna;
Gli accordi quadro di cui all’articolo 7 conterranno previsioni relative alle condizioni di alloggiamento del personale
dipendente sopra richiamato.
*
Di sostenere i progetti presentati dalle imprese
anche tramite il
*
Che sia opportuno sostenere la promozione di progetti di agenzie per l’affitto predisposte
dagli enti pubblici; in quest’ambito le parti
ritengono possibile anche la partecipazione dei propri enti bilaterali.
1.
Lotta al lavoro nero e alla concorrenza sleale
La lotta al lavoro
nero, al lavoro irregolare, all’evasione contributiva e retributiva è punto
essenziale dell’iniziativa delle parti firmatarie del presente accordo, che a
tal fine si impegnano a definire un aggiornamento del “Protocollo d’intesa sullo sviluppo del
settore delle costruzioni edili a Bologna con la finalità di combattere la
concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare” già definito nel
contratto integrativo provinciale 22 dicembre 1997. Le parti convengono altresì sull’opportunità di avviare
iniziative al fine di combattere come forma di concorrenza sleale l’utilizzo
improprio ed illegale di forme di parasubordinazione e di lavoro autonomo che
si collochino al di fuori della normativa vigente in materia e delle previsioni
contrattuali.
2.
Inserimenti lavorativi ed attività formative
La forte destrutturazione del sistema delle imprese locali ha tra le
sue motivazioni anche una difficoltà a reperire risorse umane professionalmente
formate da inserire nei propri organici.
L’obiettivo di
consolidare ed estendere il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato
dal sistema delle imprese locali passa anche attraverso la realizzazione di
progetti di inserimento di manodopera proveniente da
altre aree del paese con alti tassi di disoccupazione o da paesi esteri
comunitari o extracomunitari.
Le parti si impegnano a realizzare uno o più progetti di inserimento
al lavoro di un numero almeno pari a 30-50 operai cadauno; l’inserimento
avverrà nelle varie mansioni. Tali progetti di inserimento,
che potranno avere anche ambito intrerprovinciale o
regionale, si avvarranno di percorsi formativi definiti ed eseguiti dall’IIPLE
o da altri soggetti in collaborazione con l’IIPLE. I progetti formativi
potranno essere realizzati a partire da un primo pacchetto formativo svolto
anche presso il territorio di residenza dei corsisti per poter poi essere
completato con una parte pratica presso le aziende locali prima della assunzione a tempo indeterminato. Per la realizzazione
di tali progetti si potrà fare riferimento a finanziamenti pubblici e degli enti paritetici di emanazione
contrattuale ed a contributi delle imprese che attiveranno gli inserimenti
lavorativi.
3.
Lavoro temporaneo
Le parti convengono
di dare attuazione a quanto concordato a livello nazionale con gli accordi 29
gennaio 2000 e 29 gennaio 2002 in materia di lavoro temporaneo nel settore
edile. Le singole imprese potranno adempiere agli
obblighi di informazione preventiva previsti dall’art. 7, comma 4, della L. 196/97 attraverso il
Le parti convengono
che, ai fini di una corretta applicazione della sperimentazione del lavoro temporaneo relativo agli operai dell’edilizia,
l’iscrizione alla Cassa Edile costituisce condizione necessaria ed imprescindibile,
così come previsto dalla legislazione vigente. La Cassa Mutua Edile fornirà
alle parti i dati relativi alle iscrizioni dei
lavoratori temporanei con periodicità semestrale.
4. Formazione continua
Le parti convengono
sull’importanza della formazione continua in edilizia, ai fini del
miglioramento della sicurezza sul lavoro, dell’acquisizione ed arricchimento di
competenze professionali e dell’adeguamento delle diverse professionalità
all’innovazione dei processi e del prodotto.
A tal fine i dipendenti
impegnati nei cantieri e nei servizi tecnici collegati ai cantieri, assunti a
tempo pieno ed indeterminato che possano vantare almeno tre anni di anzianità effettiva ed ininterrotta presso la medesima
impresa, matureranno a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto,
un credito formativo pari a 6 ore per ogni ulteriore anno di anzianità
effettiva ed ininterrotta, per la frequenza di specifici corsi.
I corsi potranno
essere aziendali o interaziendali. I corsi aziendali potranno essere:
a)
promossi e
realizzati dalle singole aziende in collaborazione con l’IIPLE;
b)
promossi e realizzati
dalle aziende autonomamente qualora l’IIPLE non sia in grado di soddisfare le
esigenze formative aziendali, dandone comunque comunicazione preventiva
all’IIPLE;
Rientrano nella
previsione contrattuale anche le attività formative che le aziende, per
particolari esigenze, intendano attuare inviando i
singoli dipendenti a corsi promossi da soggetti esterni. In tale caso le
aziende ne daranno comunque comunicazione preventiva
all’IIPLE.
I corsi
interaziendali saranno promossi e realizzati con o dall’IIPLE.
I corsi in esame si
svolgeranno in orario di lavoro, in aggiunta a quelli previsti come obbligatori
dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale.
I corsi di cui al
presente articolo dovranno essere attinenti alla sicurezza sul lavoro,
all’acquisizione ed arricchimento di competenze professionali e all’adeguamento
delle diverse professionalità all’innovazione dei processi e del prodotto del
settore edile e non dovranno comportare un impegno, in orario di lavoro,
superiore al credito formativo maturato e comunque a
24 ore in ragione d’anno. L’eventuale parte eccedente del corso potrà essere
svolta al di fuori dell’orario di lavoro.
Il contenuto dei corsi
deve essere coerente con le esigenze tecnico
produttive e le metodologie di lavoro dell’impresa e deve essere individuato
d’intesa fra il lavoratore interessato e l’azienda.
Le ore di credito
formativo non usufruite nell’anno potranno essere cumulate per gli anni
successivi e non potranno essere convertite in permessi, né daranno diritto
alla corresponsione di elementi economici per la parte
eventualmente non utilizzata.
Il lavoratore che
partecipa ai corsi interaziendali promossi dall’IIPLE di
cui al presente articolo è tenuto a fornire all’impresa il programma del corso,
il certificato di iscrizione e
l’attestazione di frequenza, rilasciati dall’Istituto.
Al termine del
corso, l’IIPLE rilascerà al lavoratore un attestato
formativo. Qualora, nei casi previsti dal presente articolo, i corsi siano
realizzati dalle Aziende in forma autonoma e comunque
senza la collaborazione dell’IIPLE, l’attestato formativo dovrà essere
rilasciato dal datore di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo,
si rimanda all’art. 92 del contratto collettivo nazionale 29 gennaio 2000.
Considerata
l’esperienza dei cantieri Alta Velocità Ferroviaria, le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche
relativi a lavori di importo superiore a 27,5 milioni di Euro, le parti firmatarie
del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro
prima dell’apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le
problematiche relative alla sicurezza, alle
condizioni e all’ambiente di lavoro,
nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria,
le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle
imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall’IIPLE eventualmente
necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno
riguardare anche le grandi opere già aggiudicate ed avviate.
Per quanto riguarda le
condizioni di eccezionale disagio, ex art. 21 Gruppo
B), 3° e 4° comma del contratto collettivo nazionale 29 gennaio 2000, si
stabiliscono le seguenti maggiorazioni:
§
Gallerie con fronte di avanzamento
distante oltre un km dall’imbocco:
Da 1 a 2 km..................................................... 14%
Da 2 a 3 km..................................................... 15%
Da 3 a 4 km..................................................... 18%
Da 4 a 5 km..................................................... 20%
Da 5 a 6 km..................................................... 22%
Da 6 a 7 km..................................................... 24%
Da 7 a 8 km..................................................... 26%
Da 8 km ed oltre.............................................. 28%
In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.
Le denunce mensili
devono essere fatte pervenire dalle imprese alla Cassa Edile entro e non oltre
il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Qualora le denunce vengano consegnate in ritardo, si applicano le seguenti
penali:
- Per un ritardo superiore a 15 giorni:.............................................................................. 1%
- Per un ritardo superiore a 45 giorni:.............................................................................. 2%
- Per un ritardo superiore a 75 giorni:.............................................................................. 3%
Le percentuali di cui sopra si applicano
all’intero ammontare contributivo dovuto alla Cassa Edile relativo alla
denuncia presentata in ritardo e dovranno essere versate unitamente ad esso. E’ fatta salva l’applicazione del tasso di interesse di cui all’art. 13 del contratto integrativo
provinciale 22 dicembre 1997 nel caso di versamenti effettuati dopo il mese
successivo a quello in cui scade ciascun periodo di paga.
La presente disposizione troverà applicazione
a condizione che analoghe previsioni vengano recepite
dalla contrattazione territoriale di settore sottoscritta dalle altre
organizzazioni imprenditoriali operanti nella provincia Bologna ed attuate
dalle rispettive Casse Edili.
A) Riposi annui
Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui retribuiti mediante permessi individuali nella misura di 88 ore.
In deroga all’allegato 6 dell’accordo 29 gennaio 2000 di cui alle premesse, la maturazione dei riposi previsti dal primo comma di questo articolo si intenderà avvenuta in ragione di tanti dodicesimi di 88 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e/o retribuito presso l’impresa con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, intendendosi utili anche i periodi di riduzione e sospensione di orario per cause meteorologiche che comportino l’intervento della cassa integrazione guadagni, nonché i periodi di assenza per malattia anche professionale od infortunio indennizzati dagli istituti competenti.
Si computano come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell’azienda e sarà da questa erogato al dipendente operaio in occasione del godimento dei permessi maturati.
Qualora entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’anno di maturazione l’operaio non abbia goduto in tutto o in parte dei riposi individuali, l’impresa provvederà a corrispondere un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’impresa erogherà l’importo corrispondente alla retribuzione relativa alle ore dei riposi di cui al presente articolo maturate e non godute, e tratterrà sulle competenze del lavoratore un importo uguale alla retribuzione corrisposte per le ore dei riposi stessi che eventualmente fossero state godute ma non maturate.
Agli effetti dei commi precedenti, la retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento economico per i permessi, sarà quella vigente al momento della corresponsione e calcolata sugli emolumenti di cui al punto 4) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Per i lavoratori stranieri o provenienti da altre Regioni Italiane, nel limite di 40 ore annue e comunque entro il monte ore maturato al momento della richiesta, i permessi di cui alla prima riga del presente articolo potranno essere concessi in via prioritaria per:
- rientro nelle località di residenza
- prolungamento dei periodi di ferie
- prolungamento dei periodi di riposo in occasione di festività indicate dal CCNL
I permessi di cui alla presente lettera A) saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
In ogni caso il lavoratore non potrà usufruire delle ore di permesso eventualmente anticipate dall’azienda ai fini della riduzione d’orario nei mesi di dicembre e gennaio precedenti, che saranno oggetto di conguaglio ai sensi dell’ultimo comma della lett. B) del presente articolo.
B) Riduzione d’orario nei mesi di
novembre, dicembre e gennaio
In ogni impresa si potrà stabilire il godimento collettivo di 40 ore di riposi annui, esclusivamente a livello aziendale, con riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 35 ore, nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Non sarà pertanto ammesso il ricorso alla riduzione d’orario per i singoli cantieri od unità produttive.
Ai fini del comma precedente,
l’azienda dovrà dare preventiva comunicazione, al
La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 24 ottobre precedente i mesi di novembre, dicembre e gennaio a cui si riferisce. In mancanza di detta comunicazione o in caso di comunicazione tardiva, l’azienda non potrà usufruire della riduzione d’orario e, pertanto, le 40 ore di permessi annui di cui alla presente lettera B) verranno considerate usufruibili in forma individuale con le modalità e alle condizioni stabilite nella lettera A) del presente articolo.
La riduzione d’orario, entro i limiti quantitativi e temporali stabiliti dal comma 1 della presente lettera B), dovrà iniziare l’ultimo lunedì del mese di novembre e troverà applicazione per un periodo di otto settimane consecutive.
Nelle settimane di riduzione di orario di cui al precedente capoverso, l’orario di lavoro per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere coinciderà con quello stabilito per gli operai.
L’attuazione della riduzione d’orario di cui ai precedenti commi presuppone la determinazione nelle sedi competenti del criterio che per le imprese che si siano avvalse della facoltà di cui alla presente lettera B), nelle settimane interessate alla riduzione d’orario, le integrazioni salariali competano nel limite di 35 ore settimanali.
Le parti si impegnano a promuovere l’assunzione di tale determinazione nelle sedi competenti all’approvazione delle domande di integrazione salariale e, qualora ciò non dovesse realizzarsi, si incontreranno al fine di rivedere la disciplina dei riposi annui e della riduzione d’orario di cui al presente articolo.
A tal fine l’Impresa dovrà specificare nelle domande di Cassa Integrazione, presentate per le settimane di riduzione d’orario, che si è avvalsa della facoltà, riconosciuta dal presente articolo, di determinare l’orario di lavoro in 35 ore settimanali, allegando la comunicazione di cui al secondo comma della presente lett. B), già inviata alle parti firmatarie del presente accordo.
Qualora il lavoratore sia stato assente per malattia anche professionale o infortunio nelle settimane di riduzione dell’orario di cui alla presente lettera B), le ore dei riposi pertinenti ai predetti periodi di malattia e infortunio e ricomprese nell’indennizzo degli istituti competenti saranno detratte dal totale delle ore dei riposi maturate.
Qualora al termine dei mesi in cui ha avuto luogo la riduzione dell’orario di lavoro, il lavoratore abbia prestato la sua opera per una quantità di orario tale da non avergli consentito il godimento dei riposi annui di cui alla presente lettera B), per la parte destinata alla riduzione d’orario, l’impresa provvederà a corrispondere, unitamente alla retribuzione degli stessi mesi, un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi. Agli effetti del calcolo dell’orario prestato si considerano utili anche i periodi di riduzione e sospensione di orario per cause meteorologiche che comportino l’intervento della cassa integrazione guadagni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque alla fine di ogni anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione dell’orario di lavoro, l’impresa erogherà l’importo corrispondente alla retribuzione relativa alle ore dei riposi di cui alla lettera B) maturate e non godute, e tratterrà sulle competenze del lavoratore un importo uguale alla retribuzione corrisposte per le ore dei riposi stessi che eventualmente fossero state godute ma non maturate.
Relativamente al mese di gennaio
2003, la riduzione d’orario verrà effettuata secondo le previsioni di cui
all’art. 12 del contratto integrativo provinciale 22 dicembre 1997.
1.
Le parti condividono la necessità di accelerare e completare il
processo di informatizzazione della Cassa Mutua Edile,
con la finalità di consentire l’invio telematico
delle denunce, la messa in rete con le altre Casse Edili della regione e con
gli archivi di INPS e INAIL della provincia per favorire la gestione del
rilascio del DURC da parte degli enti gestori, nel rispetto della legge 675/96 sulla
tutela della privacy.
2.
A far data dal 1 gennaio 2003 l’aliquota contributiva APE
Straordinaria viene stabilita nella misura dello 0,25% (riduzione dello 0,25%)
per le imprese che denunciano alla Cassa Edile un numero di ore di lavoro
settimanale pari a quello contrattuale e nella misura dello 0,95% per le
imprese che denunciano un monte ore inferiore. Sempre con decorrenza 1 gennaio
2003, l’aliquota contributiva APE Ordinaria viene
stabilita nella misura del 2,95% (incremento dello 0,15%) per le imprese che
denunciano alla Cassa Edile un numero di ore di lavoro settimanale pari a
quello contrattuale e nella misura dello 5,15% per le imprese che denunciano un
monte ore inferiore.
3.
La Cassa Edile è impegnata a far avere alle parti stipulanti entro il
mese di giugno 2003 i dati relativi alla gestione APES
per consentire alle parti stesse verifiche e valutazioni circa la situazione
finanziaria dell’istituto con riguardo alle esigenze della gestione.
4.
Ferma restando la necessità di mantenere in equilibrio la gestione
dell’APE Straordinaria e le prestazioni ad essa
afferenti in attuazione degli accordi nazionali e locali, tenuto anche conto
della riduzione sopra disposta, le parti convengono di destinare gli eventuali
avanzi di gestione e/o riserve alla costituzione di un fondo utile per
l’attuazione di nuovi servizi a favore dei lavoratori operai e delle imprese a
partire dal 1 gennaio 2004, finanziato, a partire dalle medesima data, anche da
uno specifico contributo stabilito fin d’ora nella misura dello 0,25%,
calcolato sui medesimi elementi valevoli ai fini del contributo APE. Le parti
convengono che il fondo sia finalizzato al rimborso parziale degli oneri a
carico dei lavoratori e delle imprese per effetto dell’adesione volontaria dei
lavoratori al sistema di previdenza complementare definito contrattualmente e
ad erogazioni straordinarie e temporanee anche per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e/o lo sviluppo del
processo di informatizzazione, per la gestione e/o la partecipazione ad
iniziative per l’accoglienza e l’integrazione dei lavoratori edili nel
territorio. A tal fine le parti si incontreranno entro
il 31 gennaio 2004 per valutare la reale entità degli avanzi di gestione
dell’istituto APES, la congruità degli stessi e del contributo dello 0,25% al
finanziamento di quanto previsto dal presente articolo, nonché la compatibilità fra la mutualizzazione
dei costi da sostenere per la previdenza complementare e la legislazione
contributiva e fiscale in materia. Il rimborso parziale delle spese sostenute
dai lavoratori e dalle imprese per l’adesione volontaria dei lavoratori al
sistema di previdenza integrativa che dovesse attivarsi
nel corso del 2003 sarà posto a carico delle risorse derivanti dalla gestione
del fondo APE Straordinaria.
La parte del fondo derivante dal contributo dello
0,25%, istituito con decorrenza 1 gennaio 2004, sarà comunque
destinata al rimborso parziale degli oneri a carico dei lavoratori e delle
imprese per effetto dell’adesione volontaria dei lavoratori al sistema di
previdenza complementare definito contrattualmente.
5.
Le parti si danno atto che dovrà essere applicato il punto VIII del
CCNL 29 gennaio 2002 riferito alla prestazione aggiuntiva APE, così come sarà
indicato dalla CNCE, o comunque come dal CCNL
richiamato.
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie, per quanto di rispettiva
competenza, promuoveranno l’adozione a livello locale di aliquote
armonizzate per i contributi versati dalle Imprese alle Casse Edili operanti
nella provincia di Bologna.
Ai dipendenti operai ed impiegati viene riconosciuta una “una tantum”, stabilita nella misura di 60 Euro, da erogarsi con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2003 e di 40 Euro con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2004.
La predetta “una tantum” è frazionata per dodicesimi in relazione all’anzianità di servizio maturata dal lavoratore rispettivamente nel corso dell’anno 2002 e dell’anno 2003, considerandosi come mesi interi le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
Per quanto non modificato dal presente accordo, restano fermi i contenuti del contratto integrativo 22 dicembre 1997 in quanto compatibili. Le parti si impegnano a concludere a breve termine la stesura definitiva e coordinata del contratto collettivo di lavoro integrativo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna.
Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, …………….. 2002.
P. |
P. F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Bologna |
|
P. F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di
Bologna |
|
P. Fe.N.E.A.L. – U.I.L.
della provincia di Bologna |
Dichiarazione a verbale in materia di Trasferta
operai allegata all’accordo per il rinnovo del contratto
collettivo di lavoro integrativo del ccnl 29 gennaio 2000 per i lavoratori
dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna
Le parti prendono atto che è in corso un confronto tra le rispettive
organizzazioni regionali, in sede di coordinamento, in attuazione di quanto
previsto in materia di sperimentazione regionale della trasferta dall’allegato
Q al CCNL 29 gennaio 2000 ed auspicano che il confronto si concluda
in tempi brevi attendendone orientamenti significativi in materia.
Nell’ambito del confronto in corso le parti considerano:
che non si potrà prescindere dall’integrazione dei sistemi informativi
delle Casse Edili coinvolte, attraverso la messa in rete degli stessi;
che l’accordo vigente a Bologna sullo sportello unico per la regolarità
contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile, per la lotta al lavoro nero e alla
concorrenza sleale, sia un modello di riferimento anche al fine di una più
precisa applicazione e controllo degli adempimenti contrattuali e legislativi (es.: L. 55/90).
che sia possibile offrire maggiori garanzie alle strutture organizzative
delle imprese e alla stabilità dei rapporti di lavoro.
Le parti si impegnano a perseguire l’armonizzazione
delle disposizioni contrattuali in materia di trasferta e trasporto
effettivamente applicate dalle imprese nella provincia di Bologna, sia nella
parte normativa, sia nella parte economica, ciò al fine di promuovere un
mercato dell’edilizia nella Provincia di Bologna connotato da una omogeinizzazione di costi fra le imprese che applicano i
contratti sottoscritti dalle diverse Organizzazioni Imprenditoriali e
consentire pertanto alle medesime imprese di operare nel mercato e nel territorio
con pari capacità competitiva.
Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, ……………………. .
P. |
P. F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia
di Bologna |
|
P. F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Bologna |
|
P. Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di
Bologna |
Verbale
di accordo
per la determinazione, conferma
o variazione dell’Elemento Economico Territoriale per il 2002 per i lavoratori
dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Bologna.
Bologna, 29 novembre 2002
tra
e
FILLEA – CGIL della provincia di Bologna
FILCA – CISL della provincia di Bologna
FeNEAL – UIL della provincia di Bologna
Preso atto:
- Che con l’Accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del CCNL 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Bologna del 22 dicembre 1997, successivamente modificato con Accordo 29 luglio 1998, entrambi depositati presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna e la sede dell’INPS e dell’INAIL di Bologna, ai sensi e per gli effetti delle Leggi 135/97 e 402/96, è stato introdotto l’Elemento Economico Territoriale determinato in attuazione dell’art. 39 del CCNL 5 luglio 1995, degli accordi collettivi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n° 135.
- Che con decorrenza 1 gennaio 2001 l’elemento economico territoriale è stato stabilito nella misura di cui all’art. 3 dell’Accordo 22 dicembre 1997 per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro, integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Bologna e corrisposto mensilmente dalle imprese ai dipendenti operai ed impiegati a titolo di acconto.
- Che con l’accordo 13 novembre 2001 sono stati confermati l’erogazione e la misura dell’elemento economico territoriale per il 2001, nonché la corresponsione dell’elemento economico territoriale per il 2002 a titolo di acconto.
- Che per la determinazione, conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale le parti tengono conto dell’andamento del settore edile nel territorio e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori, così come modificati dall’accordo 30 novembre 1998, riferiti all’anno precedente a quello di erogazione dell’elemento economico territoriale:
1
Numero
delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Mutua
Edile della provincia di Bologna e monte salari relativo;
2
Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di
lavori pubblici aggiudicati nella provincia;
3
Numero
complessivo delle concessioni edilizie (dal 1 gennaio 2002 permessi di costruire) e delle denunce di inizio attività nei principali comuni della provincia
(Bologna, Budrio, Casalecchio
di Reno, Pianoro, Ozzano dell’Emilia, San Giovanni in
Persiceto, San Lazzaro di Savena);
4
Numero
di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti
rilevate dalla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna;
5
Numero
di ore di cassa integrazione autorizzate;
- Che la valutazione degli indicatori è riferita all’anno precedente a quello di erogazione dell’elemento economico territoriale da erogare nel 2002, pertanto gli indicatori sono riferiti alle variazioni registrate nel 2001 rispetto al 2000;
- Che le parti si debbono incontrare entro il mese di novembre di ogni anno per la determinazione, conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra richiamati;
- Che si ritiene necessario in questa sede limitare il giudizio sull’andamento del settore e sui suoi risultati, nonché sugli indicatori sopra riportati al solo fine della conferma o variazione dell’E.E.T. già corrisposto dalle aziende nel corso del 2002 sotto forma di acconto;
Visti gli indicatori riportati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente verbale, e ferma restando la finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo ed irregolare considerati congiuntamente fenomeni che pregiudicano l’affermazione nella Provincia di Bologna di un mercato nel settore edile che selezioni le imprese sulla base delle loro capacità, competitività, produttività e qualità;
1) Gli indicatori rientrano nelle valutazioni previste dalle parti e comunque evidenziano un andamento sostanzialmente positivo del settore edile e dei suoi risultati nella Provincia di Bologna nel 2001 rispetto al 2000. In particolare si osserva quanto segue:
1.1. Relativamente agli Indicatori forniti dalla Cassa Edile (indicatore n° 1), si notano un incremento del numero delle imprese iscritte (+12,54%, pari a 105 imprese), una tendenziale crescita del numero degli addetti (+0,72%), ed un incremento nella massa salari globale (+3,45%, corrispondente ad un incremento di € 2.582.284,50 di imponibile Cassa Edile denunciato);
1.2. Relativamente agli indicatori numero 2 (numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia) e numero 3 (numero complessivo delle concessioni edilizie e delle D.I.A. nei maggiori comuni della Provincia di Bologna), si notano una sostanziale tenuta dei dati relativi all’edilizia privata (a fronte di un calo del 10,95% dell’indicatore relativo alle concessioni edilizie, si registra un incremento delle DIA e degli Artt. 26 pari al 4,48%), ed un calo del numero e degli importi delle gare aggiudicate in provincia, che comunque si mantengono su livelli più alti rispetto al 1999 (383 aggiudicazioni contro i 297 del 1999 e, relativamente all’importo, € 276.780.000,00 del 2001 contro i 194.187.794,06 € del 1999), denotando l’eccezionalità dell’anno 2000 a fronte comunque di un trend positivo del settore legato all’edilizia pubblica.
1.3. L’indicatore numero 4 (numero di ore complessivamente lavorate dagli addetti) denota un incremento rispetto all’anno 2000 (+2,42%) mentre per quanto riguarda l’indicatore numero 5 (numero di ore di Cassa Integrazione Ordinaria autorizzate) non è al momento possibile operare un raffronto causa l’impossibilità da parte dell’INPS di Bologna di reperire i dati relativi al 2001. Facendo comunque riferimento al numero di ore lavorate nel 2001, in crescita rispetto all’anno precedente, rilevate dalla Cassa Mutua Edile, si può ritenere che il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni non sia cresciuto rispetto all’anno precedente.
2) Preso atto di quanto precisato al punto precedente, si conferma per il 2002 l’erogazione dell’elemento economico territoriale fin qui corrisposto a titolo di acconto ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo 22 dicembre 1997 per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro, integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Bologna;
3) Si rinvia ogni ulteriore valutazione in merito alla disciplina e alla misura dell’E.E.T. relativo all’anno 2003, al contratto integrativo provinciale 2003-2005;
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FILLEA - CGIL della provincia di Bologna |
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FILCA - CISL della provincia di Bologna |
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FeNEAL - UIL della provincia di Bologna |