EDILI (INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Biella

Data stipula: 22 dicembre 1998


Inizio validità: 1 febbraio 1999 - Scadenza normativa: 30 giugno 2001


Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Biella


Sommario:

- Premessa
- Concentrazione Provinciale
- Enti Paritetici
- Trasferta
- Elemento Economico Territoriale (EET)
- Clausola di Salvaguardia
- Decorrenza e Durata
- Accordo Erogazione Liberale in occasione del 35mo anniversario della costituzione della Cassa Edile Biellese
- Operai tabella paga per ore di lavoro ordinario in vigore dal 1°.2.1999
- Impiegati tabelle stipendi mensili in vigore dal 1°.2.1999
- Prestazioni

Il 22 dicembre 1998 in Biella,

tra

il Collegio Costruttori Edili di Biella,

e, in ordine alfabetico

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - F.e.N.E.A.L. - UIL - di Biella,

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - CISL - di Biella

la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. - CGIL di Biella:

si conviene e stipula quanto segue

1. Premessa

- Preso atto della crisi che attraversa il settore sia nel settore privato che pubblico, che ha comportato una forte perdita delle maestranze occupate e gravi difficoltà alle imprese operanti sul territorio.

- Stante il congiunto impegno delle Parti per rivitalizzare e riqualificare il settore e per combattere le varie forme di lavoro nero, attraverso l'adozione di iniziative per l'analisi del mercato del lavoro e per il miglioramento della qualità del prodotto.

- Considerata la necessità di utilizzare al meglio i conti degli Enti Paritetici equilibrandoli alle necessità effettive, sia per incrementare i livelli occupazionali che per consolidare al meglio le imprese, mediante il potenziamento delle strutture produttive.

- Promuovere l'accesso al bene casa delle maestranze edili.

- Incentivare la produttività e la professionalità delle maestranze, migliorando anche i corsi serali.

- L'integrativo provinciale vuole contribuire a valorizzare il tessuto di imprese Biellesi che operano correttamente perché siano organizzate e supportate per competere con le grandi imprese nazionali e internazionali possano acquisire, almeno in parte, i grandi lavori programmati e che l'impresa regolare sia difesa dai pericoli della concorrenza sleale delle imprese irregolari. (Sommario)

2. Concentrazione provinciale

- Le Parti in applicazione all'Accordo del 16.12.1996 tra la F.L.C. , il Collegio Costruttori, la Confartigianato e la C.N.A. si impegnano a:

a) costituire l'Osservatorio provinciale sui progetti e sugli appalti e per contrastare il lavoro nero;

b) predisporre le necessarie iniziative per il coinvolgimento delle istituzioni come previsto al citato accordo;

c) realizzare un sistema informativo interno alla categoria che consenta di utilizzare al meglio le opportunità e potenzialità degli Enti Paritetici per la gestione ed il controllo degli appalti pubblici e privati;

d) richiedere alla C.C.I.A.A. e all'I.N.P.S. e alla SEAT i dati delle imprese edili della provincia per poter effettuare dei confronti tra i vari enti.

Al fine di limitare la concorrenza sleale tra le imprese ed il diffondersi del lavoro nero ed irregolare le Parti ritengono necessario:

a) predisporre un protocollo di intesa, da sottoporre alle SS.AA., rispetto ai requisiti ed alle garanzie che le imprese concorrenti devono avere per poter concorrere ad appalti pubblici con un sistema sanzionatorio in caso di disapplicazioni contrattuali e legislative;

b) richiedere ai Comuni della Provincia di comunicare alla Cassa Edile, oltre alla comunicazione di Stipula contratto, Stato avanzamento Lavori, Conto Finale, apertura nuovo cantiere anche le concessioni rilasciate con indicato il titolare delle concessioni, l'impresa appaltatrice, l'importo ed il Direttore dei Lavori e la data presunta di inizio lavori. Ai Comuni si dovrà chiedere inoltre che prima dell'inizio dei lavori sia "certificato" dalla Cassa Edile che l'Impresa assuntrice dei lavori, nonché le eventuali imprese subappaltatrici, siano in regola con i versamenti contributivi e rispettino le norme contrattuali;

c) stabilire le azioni a cura della Cassa Edile, per sollecitare gli Enti Appaltanti che non segnalano alla Cassa Edile quanto previsto dalla Legge e dai Contratti.

d) assegnare alla Cassa Edile la gestione delle pubblicazioni dei bandi di gara, le aggiudicazioni di appalti pubblici, nonché la gestione delle comunicazioni delle concessioni edilizie da parte dei Comuni. Questi dati potranno essere forniti alle imprese che ne faranno richiesta; saranno valutate le possibilità di effettuare abbonamenti alle banche dati nazionali degli appalti pubblici.

Tali dati saranno elaborati dalla Cassa Edile e forniti settimanalmente al Comitato Paritetico Territoriale e periodicamente alle Parti Sociali, che dovranno valutarne l'impatto per il settore, con particolare riferimento alle accelerazioni delle procedure, ai tempi di realizzazione, al mercato del lavoro, alla formazione professionale e alla sicurezza.

Ciò alfine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità o temporaneamente inoccupati in atre imprese del settore e l'inserimento di giovani in cerca di prima occupazione, rendendo appetibile e interessante l'ingresso nel settore stesso. (Sommario)

3. Enti Paritetici

Le Parti concordano l'opportunità di definire il nuovo regolamento della Cassa Edile che dovrà tenere conto dello Statuto-Tipo che l'ANCE e la F.L.C. Nazionali stanno elaborando e ravvisano l'opportunità di affrontare tempi specifici al funzionamento e all'organizzazione della Cassa Edile.

Le Parti concordano la valorizzazione, il potenziamento, la riorganizzazione degli Enti Paritetici per migliorarne le potenzialità inespresse ed il pieno utilizzo.

3.1 Cassa Edile

Alcune positive iniziative avviate sono da valorizzare, mantenere e sviluppare (gare tra gli Istituti di Credito, revisione delle certificazioni liberatorie e verifica delle comunicazioni dagli EE.AA., coinvolgimento per la lotta al Lavoro Nero, incrocio dei dati tra vari Enti, verifica e gestione degli assegni non riscossi, ecc.).

Concordare servizi che la Cassa Edile può fornire alle imprese ed ai lavoratori.

3.2 Comitato Paritetico Territoriale

In vista delle nuove esigenze, il Comitato Paritetico è ritenuto uno strumento utile ed indispensabile per il controllo sistematico del territorio e per migliorare la sicurezza complessiva dei cantieri Biellesi.

Scambio di informazioni in andata e ritorno con la Cassa Edile, con l'Ispettorato e l'A.S.L. dovranno essere migliorate e incrementate.

Sviluppo di scambi con l'Ente Scuola per la formazione dei lavoratori, prevista dal D. L.gs 626, per le R.L.S per i delegati e per i lavoratori in generale, è fondamentale e le Parti si impegnano a cercare le giuste sinergie operative.

3.3 Ente Scuola

Considerato l'invecchiamento complessivo dei lavoratori dell'Edilizia Biellese e la prossima uscita dal settore è prevedibile una grossa perdita di professionalità.

Si ritiene perciò necessario, urgente e indispensabile mettere in atto dei corsi brevi monografici, tenuti da esperti.

Si concorda perciò che, nel più breve tempo possibile, il Consiglio dell'Ente Scuola dovrà studiarne le modalità attuative, tenendo anche conto delle attuali disponibilità economiche.

Sospensione temporanea dell'applicazione del contratto integrativo territoriale per la parte riguardante le prestazioni assistenziali e precisamente dall'art. 4.1 all'art. 4.12 erogate ai lavoratori iscritti alla cassa edile.

Rimane sottinteso che tale sospensione decadrà automaticamente al momento del consenso dato dalle associazioni imprenditoriali artigiane biellesi. (Sommario)

5 Trasferta

5.1 Inizio Orario in cantiere

Si stabilisce che tutti i lavoratori dovranno presentarsi nel cantiere nell'ora di inizio lavori.

5.2. Indennità sostitutiva di Mensa per operai e impiegati addetti ai cantieri

Dal 1°.2.1999 viene istituita l'Indennità sostitutiva di mensa di L. 10.240 giornaliere da 0 a 15 Km.

Nel caso l'impresa riconosca direttamente il pagamento del pranzo l'importo citato verrà assorbito.

Conteggio km

Il calcolo dei chilometri verrà effettuato partendo dal Comune (Municipio del Comune) ove ha sede l'impresa fino al cantiere (franchigia di 2 km in andata e 2 chilometri per il ritorno).

Nel caso l'impresa non avesse sede nella provincia di Biella il riferimento per il calcolo dei km sarà fatto dal primo cantiere nel quale il lavoratore ha prestato servizio.

(*) Avvicinamento

In caso l'operaio si rechi in un cantiere senza passare dall'azienda perché più vicino, il calcolo della diaria-trasferta viene effettuata dal Municipio del comune ove risiede l'operaio al cantiere con franchigia di 2 km di andata e 2 km di ritorno.

Diritto

per avere diritto all'indennità bisogna avere almeno 4 ore di presenza nell'arco della giornata;

Con l'occasione si ricorda che l'indennità sostitutiva di mensa è totalmente esente ai fini contributivi e fiscali. Sulla questione l'INPS di Biella si è espresso in modo favorevole.

5.3 Ticket Restaurant per impiegati amministrativi

Dal 1°.2.1999 si concorda l'istituzione del servizio Ticket Restaurant dell'impresa da un minimo di L. 100.000 mensili. L'acquisto e la distribuzione alle imprese sarà curata dalla locale Cassa Edile con modalità e convenzioni da definire.

Il Ticket restaurant sostituisce l'attuale indennità sostitutiva di mensa.

Esclusioni: si chiarisce che il Ticket non dovrà essere erogato per i giorni di assenza per malattia, infortunio, ferie, permessi retribuiti e non, sciopero, maternità, permessi sindacali;

In alternativa l'importo di L. 100.000= potrà essere erogato in busta paga senza oneri aggiuntivi dell'azienda, fissando il costo complessivo aziendale a L. 100.000.

5.4 Trasferta

a) Dipendenti portati con mezzi dell'azienda

da 16 km a 30 km

L. 35.000/giorno

da 31 km a 40 km

L. 50.000/giorno

Oltre i 40 km

Oltre i 40 chilometri l'impresa concorderà per cantiere l'importo relativo alla trasferta come previsto dalle norme del C.C.N.L., adeguandolo all'eventuale maggior disagio del lavoratore.

Tale indennità va a copertura del disagio sostenuto dal lavoratore per il trasferimento comprensivo dell'eventuale pasto o indennità sostitutiva.

La trasferta è totalmente esente ai fini contributivi e fiscali. In merito è stato chiesto parere alla locale sede INPS. La decorrenza avverrà automaticamente dopo tale parere positivo.

b) Dipendente che si reca in cantiere con mezzi propri

Il dipendente che si reca nel cantiere con mezzi propri avrà diritto al rimborso chilometrico come stabilito dal punto 5.6 con l'aggiunta dell'indennità sostitutiva di mensa di L. 10.240 giornaliere,

Diritto: per avere diritto all'indennità bisogna avere almeno 4 ore di presenza nell'arco della giornata

5.5. Diaria

Si conferma il meccanismo di calcolo concordato nell'integrativo territoriale del 1° febbraio 1990.

Dal 1°.2.1999 l'indennità di Diaria verrà commisurata come segue:

- da 0 a 15 chilometri 50%;

- oltre i 15 chilometri per intero

5.6. Rimborso chilometro

Si conferma il riferimento e l'aggiornamento periodico concordato nell'integrativo territoriale del 1° febbraio 1990.

Si stabilisce la franchigia dei primi due chilometri di percorrenza dalla sede (due chilometri in andata e due chilometri per il ritorno) conseguentemente la stessa non verrà retribuita.

5.7 Reperibilità e Indennità di chiamata

Istituzione di una indennità di chiamata fuori dall'orario di lavoro di L. 30.000.

5.8 Indennità di Guida per Autisti, Operatori di Macchine, Operai conducenti mete aziendali

Il lavoratore che conduce i mezzi dell'azienda per recarsi o trasportare suoi colleghi in cantiere, ha diritto ad un'indennità aggiuntiva di L. 4.000 giornaliere.

Per i lavoratori trasportati con i mezzi dell'azienda, nulla è dovuto per il trasporto. Pertanto gli stessi dovranno essere presenti in cantiere all'ora di inizio dei lavori previsti. (Sommario)

6. Elemento Economico Territoriale (EET)

6.1 Parametri EET

In attuazione degli art. 12 e 47 del C.C.N.L 5 luglio 1995 l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre contrattuali.

In attuazione dell'art. 39 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, degli accordi collettivi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135.

Nella determinazione del premio base, dall'elemento economico territoriale fissato nel 7 % le Parti hanno tenuto conto dell'andamento del settore, dei suoi risultati e del numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella regione Piemonte, nonché per l'oscillazione (± ) di tale elemento dei seguenti ulteriori indicatori riferiti agli anni precedenti a quello di erogazione dell'elemento economico territoriale.

- Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edili di Biella

- Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti

Pertanto, per il 1998 e con decorrenza !.2.1999 l'elemento economico territoriale di cui agli art. 39, lett. d) e 47 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, risultante dalla misurazione espressa dalle "Modalità di calcolo" allegate ( all. 1), è il 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio.

Al fine della verifica della variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto collettivo.

Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) - Modalità di calcolo

Presa come base di calcolo per l'E.E.T. il .7% del rispettivo minimo mensile di paga (operai) e di stipendio (impiegati) la stessa verrà valorizzata (± ) secondo la formula che segue:

{ [ (A/B) x (C/D)] - 1} =(± )% =K

A: Ore lavorate anno precedente:

B: Media ore lavorate tre anni precedenti:

C: Media tre anni addetti precedente:

D: Addetti anno precedente:

1*: Coefficiente correttivo di formula

K: valore intero con arrotondamento al primo decimale dopo la virgola

EET = p.b.+ (K x p.b. )

EET: Elemento Economico Territoriale

p.b.: Premio Base (ottenuto moltiplicando 7% alla Paga Base C CNL in vigore)

K: Valore intero con arrotondamento al primo decimale dopo la virgola

94/95 95/96 96/97 media ultimi tre anni

2.302.009 2.335.271 2.206.818 2.281.366

1..592 1..547 1..427 1..527

{ [ (1.427/1.522) x (2.281.366/2.206.818)] -1} = (± )%= K

{ [ ( 0,967323086 x 1,066573231] -1} = ( ± ) % = K

{ [ 1,031720909] -1} =( ± ) % = K

0,031720909 =(± ) % = K

EET = p.b. + (0,0 x p.b.)

La misura dell' E.E.T. ha come limite inferiore il 6% del minimo di paga base e di stipendio e come limite superiore il 7% del minimo di paga base e di stipendio.

6.2 Misura dell'Elemento Economico territoriale

    Aumento
Livello

Categorie

Mensile Orario
7 Quadri e impiegati di prima super 111.909,42 646,88
6 Impiegati di prima 100.718,45 582,19
5 Impiegati di seconda 83.932,03 485,16
4 Impiegati e operai di 4° livello 78.336,58 452,81
3 Impiegati di 3a e operai specializzati 72.741,13 420,47
2 Impiegati di 4a e operai qualificati 65.467,01 378,42
1 Impiegati di 4a primo impiego e operai comuni 55.954,71 323,44
- Custodi Portinai e Fattorini 55.954,71 323,44
- Custodi, Portinai, Guardiani (con Alloggio) 55.954,71 323,44

(Sommario)

7. Clausola di Salvaguardia

Per tutto quanto non citato o modificato nel presente accordo si intende valido l'integrativo precedente che verrà riscritto ed integrato dalle Parti entro giugno 1999.

Come consuetudine si darà alla Cassa Edile l'incarico della stampa e distribuzione delle copie dell'Integrativo alle imprese ed ai lavoratori. (Sommario)

8. Decorrenza e Durata

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° febbraio 1999 e avrà validità fino al 30.6.2001. (Sommario)

Accordo Erogazione Liberale in occasione del 35mo anniversario della costituzione della Cassa Edile Biellese

Il 22 dicembre 1998 in Biella

tra

il Collegio Costruttori Edili di Biella,

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - F.e.N.E.A.L. - UIL di Biella,

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - CISL - di Biella

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. -CGIL di Biella,:

si conviene e stipula quanto segue

l'importo UNA TANTUM viene definito dalle Parti in L. 250.000 per operai ed impiegati comprensivo di oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda.

Per gli operai è riconosciuta un'ulteriore somma di L. 250.000 che verrà prelevata dal Fondo Mensa.

Verranno stabilite le modalità operative dell'erogazione.

Edilizia biellese (Sommario)

Operai - Tabella paga per ore di lavoro ordinario in vigore dal 1°.2.1999

Tabella n° 2

Paga base oraria

 

Operai di produzione

IV Liv.

Special

Qualific.

Comune

6.468,75

6.006,70

5406,03

4.620.54

Ind. Cont.

5.834,01

5.810,56

5.780,06

5.740,19

Ind. T. Sett.

1395,38

1.265,27

1.091,16

903,23

E.D.R. 31.7.1992

115,61

115,61

115,61

115,61

E.E.T.

4.52,81

420,47

378,42

323,44

Totale 1

14.266,56

13.618,61

12.771,28

11.703,01

23,45% - G.N. ecc.

3.345,51

3.193,56

2.994,87

2744,36

Zona A

379,82

379,82

379,82

379,82

Ind. Mensa (*)

1.280,00

1.280,00

1.280,00

1.280,00

Totale 2

19.271,89

18.471,99

17.425,97

16.107,19

Acc. C.E. 18%

2.567,98

2.451,35

2.298,83

2.106,54

Da corrispond.

16,703,91

16.020,64

15.125,14

14.000,65

   

Operai discontinui

 

Special.

Qualif.

Comune

Paga base oraria

6.006,70

5.406,03

4.620,54

Ind. Cont

5.810,56

5.780,06

5.740,19

Ind.T. Sett.

1.265,27

1.091,16

903.23

E.D.R. 31.7.1992

115,61

115,61

115,61

E.E.T.

420,47

378,42

323,44

Totale 1

13.618,61

12.771,28

11.703,01

23,45% G.F.

3.193,56

2.994,87

2.744,36

Zona A

 

 

589,86

Mensa

1.280,00

1.280,00

1.280,00

Totale 2

 

 

 

Acc. C.E. 18%

2.451,35

2.298,83

2.106,54

Da corrispond.

     

(Sommario)

 Impiegati - Tabelle stipendi mensili in vigore dal 1°.2.1999

Tabella n° 1

 

Stipendio base

Indennità di contingenza

Premio produz.

E.E.T.

E.D.R. 31.7.92 (*)

Totale

1^ Cat Super

1.598.706

1.033.628

289.485

111.909

20.000

3.053.728

1^ Cat.

1.438.835

1.025.513

269.039

100.718

20.000

2.854.105

2^ Cat.

1.199.029

1.013.339

217.702

83.932

20.000

2.534.002

Impiegati tecnici

1.119.094

1.009.284

194.332

78.336

20.000

2.421.046

3^ Cat.

1.039.159

1.005.227

167.633

72.741

20.000

2.304.760

4^ Cat.

935.243

999.950

147.047

65.467

20.000

2.167.707

Primo impiego

799.353

993.053

123.228

55.955

20.000

1.991.589

1. Apprendistato: per gli impiegati la durata è di 1 anno. Il periodo di prova è pari ad 1 mese.

Per gli impiegati - apprendisti il trattamento economico sarà calcolato applicando la percentuale del 60% sul minimo di stipendio, sull'indennità di contingenza e premio di produzione dell'impiegato di 3^ categoria.

2. Aumenti periodici di anzianità

Se in forza al 22.7.1979 competono 14 scatti (in totale)

Se assunti successivamente: competono 5 scatti (in totale)

Gli scatti sono biennali e vanno corrisposti dal mese successivo a quello di scadenza del biennio.

Gli scatti "maturandi" dal 1°.1.1980 vanno calcolati in cifra fissa, come segue:

Impiegato 1^ cat. super ( x ogni scatto)

L. 27.000

Impiegato 1^ cat. ( x ogni scatto)

L. 24.874

Impiegato 2^ cat. ( x ogni scatto)

L. 20.255

Imp. tecnici (x ogni scatto)

L. 18.620

Impiegato 3^ cat. (x ogni scatto)

L. 17.412

Impiegato 4^ cat. (x ogni scatto)

L. 15.919

3. Impiegati laureati: se mantenuti in 2^ cat. + 5% sullo stipendio base

Impiegati diplomati: se mantenuti in 3^ cat. + 8% sullo stipendio base

Impiegati senza limitazione d'orario: + 25% sullo stipendio base, ind. contingenza e premio produzione

4. Indennità sostitutiva di mensa

Con effetto dal 1°.1.1998, art. 4 comma 1, D. L.gs 23.3.1998 n. 56 e circ. INPS n. 104 del 14.5.1998 esente da contributi previdenziali e fiscali sino all'importo complessivo giornaliero di L. 10.240 esclusivamente per gli addetti "ai cantieri edili" escludendo dalla citata esenzione le indennità di mensa degli impiegati edili "di sede". Per gli impiegati amministrativi il nuovo contratto integrativo prevede al punto 5.3 l'istituzione del servizio Ticket Restaurant da un minimo mensile di L. 100.000.

(*) L'elemento distinto della retribuzione va computato per la quantificazione della retribuzione, per la 13ª mensilità, per le ferie godute, per i permessi individuali retribuiti, per il T.F.R. , per il preavviso e per l'indennità sostitutiva dello stesso, per le festività cadenti di domenica e per le festività, se lavorate, solo come retribuzione base.

Non va computato per tutti gli altri istituti contrattuali quali ad esempio il premio annuo, la gravidanza, le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni, le indennità specifiche contrattuali e l'indennità sostitutiva delle ferie. (Sommario)

4. Prestazioni

4.1. Verifica Periodica Fondi Mutualizzati

Le Parti si incontreranno con cadenza semestrale nei mesi di Novembre e Maggio per esaminare rispettivamente il semestre aprile-settembre e ottobre-marzo. Tale esame verrà effettuato con l'ausilio di un bilancino di verifica predisposto dalla Cassa Edile, con riferimento a tutte le gestioni dei fondi mutualizzati e relativi contributi. La verifica potrebbe portare un'eventuale adeguamento delle prestazioni in riferimento alle disponibilità economiche e finanziarie. Sarà cura della Cassa Edile regolamentare i tempi di pagamento delle prestazioni.

4.2 Rimborso spese di nascita

Erogazione di un rimborso per le spese di nascita per ogni figlio. Il rimborso sarà del 50% la spesa effettuata con un massimo di L. 250.000. Bisognerà produrre certificato di nascita, documento equivalente e gli scontrini relativi.

4.3. Sussidio o Rimborso per Figli Disabili

Ai lavoratori che hanno figli con gravi disturbi psicomotori o invalidi 100% verrà erogato un assegno annuale pari alla seguente cifra: L. 3.000.000= (tremilioni) sottoposta a normale tassazione;

b) In alternativa nel caso in cui il lavoratore ha sopportato delle spese inerenti alla condizione del soggetto, gli verrà rimborsato per l'importo citato la quota per intero senza trattenuta fiscale

4.4. Rimborso spese didattiche

Erogazione di un rimborso per l'acquisto di libri e materiale didattico al lavoratore il cui reddito famigliare non sia superiore al risultato del seguente calcolo [(T2 op. spec.)x 173h x 12 mesi].

Che abbiano figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori o università con i seguenti valori:

Media inferiore:

200.000

Media superiore:

360.000

Istituto Universitari:

560.000

Il rimborso sarà riconosciuto con la presentazione degli scontrini di spesa e con la compilazione dei moduli che la Cassa Edile predisporrà.

4.5 Rimborso per spese mediche

Rimborsi per spese mediche fino ad un importo massimo di L. 2.000.000 (duemilioni); tale rimborso sarà riconosciuto con le seguenti modalità:

periodo:

il contributo totale potrà essere goduto nell'arco di due anni a partire dalla prima erogazione;

quantità:

il rimborso corrisponderà al 50% della spesa sostenuta; non ci sono limiti nel numero di erogazioni ma solo limiti nell'importo complessivo di L. 2.000.000 biennali;

soggetti interessati:

la richiesta di contributo riguarda il lavoratore edile in forza, il coniuge e i figli a carico (farà fede lo stato di famiglia anche per le coppie conviventi); si chiarisce che per persone a carico si intendono soggetti con reddito inferiore a 5.5.00.000 annue;

modalità:

la richiesta deve essere effettuata in Cassa Edile sui modelli predisposti entro tre mesi dalla data riportata nella ricevuta fiscale;

anzianità minima:

il lavoratore deve essere in forza alla data della richiesta e avere almeno tre mesi di versamenti in Cassa Edile nei dodici mesi precedenti la data in questione

tipologia di intervento:

a) spese dovute alle seguenti visite specialistiche per gli iscritti in Cassa Edile: Ortopedia (dovuta a infortuni sul lavoro), Ginecologia, Dermatologa;

b) spese dovute alle seguenti visite specialistiche per il nucleo familiare (così come previsto al punto "soggetti interessati"): Cardiologia, Chirurgia, Oculistica. Oncologia, Otorinolaringoiatria, Urologia nonché per cure, protesi dentarie e ortopediche.

4.6 Agevolazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa

Si concorda la possibilità di raggiungere accordi tra Cassa Edile e Istituti di Credito in merito al finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, in modo che i lavoratori possano richiedere e poter ottenere tassi ad interessi convenienti. Si valuta positivamente la possibilità di intervento diretto da parte della Cassa Edile in conto interessi per abbassare ulteriormente i tassi nei limiti delle possibilità della Cassa Edile e a giudizio insindacabile del Comitato di Gestione CE.

4.7 Condizioni Bancarie per i lavoratori

Si afferma la volontà di definire accordi tra Cassa Edile e Istituti di Credito per ottenere condizioni di conto vantaggiose per i lavoratori.

4.8 Costituzione di un fondo di mutualizzazione

Si chiarisce che la Cassa deve attivarsi periodicamente e costantemente verso i lavoratori, le imprese, i Comuni, per avere le anagrafiche corrette e aggiornate tutto ciò con l'obbiettivo di consegnare la totalità degli assegni ai legittimi proprietari.

Resta inteso l'impegno delle parti a trasformare la totalità degli assegni in bonifici bancari.

Si concorda di istituire un fondo per accantonare tutti gli attuali e futuri assegni circolanti che non vengono ritirati dai lavoratori e/o non riscossi (quindi scaduti).

Gli interessi di tale fondo e gli assegni prescritti (cinque anni ass. ordinari, dieci il TFR) potranno essere destinati con parere insindacabile del Comitato di Gestione a prestazioni indirizzate ai lavoratori.

Alla chiusura del bilancio Casse Edile di ogni anno verranno stornati gli importi in questione nel fondo predisposto.

4.9 Liquidazioni anticipate accantonamento ferie, grat. Nat., permes.

Oltre ai casi già previsti dal regolamento Cassa Edile si prevede la possibilità di richiedere il pagamento anticipato delle somme accantonate (18%) e maturate (ape, apes, t.f.r.) a favore del lavoratore licenziato per: fallimento, concordato preventivo, cessazione attività e riduzione del personale.

4.10 Diritto alle prestazioni

Nel caso in cui l'impresa non sia temporaneamente in regola con i contributi ma sia stata regolare per almeno 5 anni, si chiede che il lavoratore mantenga il diritto alle prestazioni Cassa Edile almeno per un anno, purché il lavoratore sia in costanza del rapporto di lavoro.

4.11 Mutualizzazione vestiario e scarpe per tutti gli addetti iscritti in CE

In adempimento alle disposizioni legislative e contrattuali in materia di prevenzione degli infortuni si richiede la fornitura di due tute da lavoro, due paia di scarpe antinfortunistiche (estive e invernali) ed un giubbotto invernale.

Per abbattere i costi e per ottenere un comportamento omogeneo tra tutte le imprese della provincia si concorda di mutualizzare con un contributo specifico gli acquisti in Cassa Edile e fare convezioni con Istituti di Credito per le sponsorizzazioni dell'abbigliamento citato.

4.12 Mutualizzazione Permessi R.L.S. in ottemperanza al D. L.gs 626/94 e C.C.N.L. 5.7.1995

Si concorda di costituire un fondo di mutualizzazione in Cassa Edile per la copertura del costo a carico impresa dei permessi sindacali RLS .

Per la formazione obbligatoria si applicherà quanto previsto dalla L. 626/94 e dall'art. 89 del C.C.N.L 5.7.1995.

Le spese sono a carico degli Enti Paritetici competenti la cui gestione sarà di competenza della Cassa Edile. (Sommario)