Accordo collettivo provinciale integrativo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000

 In Benevento, addì 15 marzo 2003

 

                                                                    Tra

 

 

A.N.C.E. di Benevento, rappresentata dal Presidente Giuseppe Pellegrino, dall’Avv. Sergio Vitale e

da Mario Ferraro della CONFINDUSTRIA di Benevento; 

 

e

 

La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale, rappresentata dal Segretario Generale Andrea Lanzetta;                                                                                                 

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – Sindacato Provinciale, rappresentata dal Segretario Generale Mennato Magnolia;

La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. –CGIL Sindacato Provinciale, rappresentata dal Segretario Generale Vincenzo Maio;

- visto il contratto C.C.N.L. 29 gennaio 2000 ed in particolare l'art. 39 del contratto medesimo, si sottoscrive, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, per i lavoratori dipendenti dalle Imprese edili  Industriali ed Artigiane  da valere per la  Provincia di Benevento, riconoscendosi, A.N.C.E. e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL di Benevento, reciprocamente, unici interlocutori in  materia di contrattazione collettiva e delle politiche attive del comparto delle costruzioni della provincia di Benevent 

 

INDICE

Art.   1) Premessa;

Art.   2) Politica territoriale;

Art.   3) DURC

Art.   4) Osservatorio OO.PP. e mercato del lavoro;

Art.   5) Subappalto;

Art.   6) Relazioni Industriali e Diritto d’Informazione;

Art.   7) Enti Bilaterali;

Art.   8) Cassa Edile;

Art.   9) Centro Formazione Maestranze Edili;

Art. 10) Comitato Paritetico Territoriale;

Art. 11) RLST – Rappresentante Sicurezza Territoriale;

Art. 12) Orario di Lavoro;

Art. 13) Ferie;

Art. 14) Indennità Territoriale di Settore;

Art. 15) Elemento Economico Territoriale

Art. 16) Indennità Mensa;

Art. 17) Indennità Trasporto;

Art. 18) Limiti territoriali di Trasferta;

Art. 19) Indennità per Lavori di Alta Montagna;

Art. 20) Indennità per Lavori Speciali Disagiati;

Art. 21) Attrezzi di lavoro e vestiario;

Art. 22) Previdenza Integrativa.  Fondo PREVEDI – APES;

Art. 23) Quote di Adesione Contrattuale;

Art. 24) Quote Contribuzione Cassa Edile e di Mutualità;

Art. 25) Estensione contrattuale;

Art. 26) Decorrenza e Durata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 - Premessa

 

Le parti considerano il settore Edile un importante elemento strategico di crescita economica e sociale, che in un contesto territoriale, come la provincia di Benevento, assume sempre più un ruolo trainante dell’intera economia. A tal fine concordano di  attivare concrete iniziative che favoriscano l’accelerazione dei processi di spesa degli Enti Pubblici e dei Privati, attraverso la semplificazione degli atti e delle procedure amministrative e  l’adozione degli strumenti urbanistici.

 Le grandi opere pubbliche infrastrutturali, la viabilità, necessarie per superare le difficoltà di collegamento con i territori limitrofi e con il resto del paese, rappresentano un importante elemento di crescita e di sviluppo della provincia.

Vanno,perciò,intraprese forti iniziative, anche congiunte, al fine di rendere operativi i programmi di OO.PP. finanziati e destinati al territorio sannita.

Vanno rilanciate tutte le iniziative di concertazione sociale ed istituzionale, sia in fase di progettazione che in fase di cantierizzazione delle opere, per raggiungere quegli obiettivi comuni per migliorare la qualità del settore edile.

Vanno inoltre perseguite azioni unitarie per superare quegli elementi, deleteri, di frantumazione e destrutturazione che rendono il settore, sempre più precario e disincentivante per l’avvicinamento delle giovani generazioni .

A tal fine va intensificata l’azione volta a contrastare sul territorio il fenomeno del lavoro irregolare che si manifesta attraverso meccanismi impropri di riduzione retributiva, contributiva e assistenziale, favorendo così una corretta concorrenza tra le aziende.

 Si ritiene inoltre essenziale, per il rilancio del settore, garantire una maggiore trasparenza del mercato, favorire l’efficienza e produttività delle imprese, programmare la riqualificazione professionale degli addetti al lavoro, sensibilizzare la Pubblica Amministrazione al fine di dare attuazione a quei provvedimenti che consentano di diffondere una maggiore cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori.

 

Art.2 - Politica Territoriale.

 

Ferma restando la validità del sistema di informazioni definito nel C.C.N.L. edilizia industriale e l’autonomia delle singole parti, si conviene che il sistema di concertazione e di informazione debba perseguire sostanziali obiettivi di rilancio del settore per cui le parti s’impegnano ad istituire un Tavolo di Concertazione delle Politiche territoriali per l’analisi dei problemi del comparto edile e del mercato del lavoro e per la individuazione di possibili soluzioni.

Il Tavolo, che avrà sede presso l'Associazione Industriali della provincia di Benevento, sarà composto pariteticamente dalle parti firmatarie del presente accordo.

Il Tavolo di concertazione che realizzerà un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell’industria delle costruzioni per la provincia di Benevento sarà a supporto dell’attuazione del sistema di concertazione ai diversi livelli.

Il tavolo analizzerà ed elaborerà i seguenti dati territoriali aggregati:

-         andamento della domanda pubblica e degli investimenti privati;

-         evoluzione dell’offerta/domanda, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli occupazionali, i processi di ingresso nel settore, la mobilità della forza lavoro e delle professionalità tra le Imprese, i tempi medi di occupazione per Impresa, gli orari di lavoro e i livelli retributivi, la formazione professionale, la struttura del costo del lavoro ed i riflessi sull’occupazione.

-         andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

 Le parti, concordando sulla centralità del Tavolo quale strumento per definire gli interventi diretti a rilanciare il comparto delle costruzioni, decidono che le sessioni di incontri, che si terranno di norma l’ultima settimana di ogni mese, avranno l'obiettivo di individuare le iniziative più opportune per:

·        programmare interventi congiunti atti a favorire lo sblocco degli investimenti;

A tal uopo le parti s’impegnano promuovere in sede locale linee operative nei confronti di INPS ed INAIL che definiscano, il ruolo della Cassa Edile di Benevento quale soggetto certificatore della regolarità per l’attuazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

 

 

Art. 3 DURC

 

Le parti ribadiscono i contenuti del Protocollo di Concertazione siglato nell’Ottobre 1996, il protocollo sulla Lotta al Lavoro Nero, allegato al precedente Integrativo Provinciale, nonché il Protocollo del 12 Luglio 2001 sottoscritto in sede di Prefettura, e ritengono gli stessi parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale. Inoltre, le parti si impegnano ad attivare, entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente Integrativo, un incontro in sede di Prefettura, con i soggetti preposti al controllo e alla vigilanza (INPS e INAIL) per siglare unitamente alla Cassa Edile di Benevento un Protocollo d’Intesa per la istituzione, anche in provincia di Benevento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale documento utile per la certificazione della regolarità ai fini contrattuali, assicurativi e previdenziali, di tutte le imprese esecutrici che operano nella provincia, anche per singole fasi lavorative, nei lavori sia pubblici che privati, deve vedere quale ente certificatore la Cassa Edile della Provincia di Benevento. Questo anche con riguardo ad eventuali normative Nazionali, Regionali o di altro livello, che condizionino, a tali presupposti di regolarità, il rilascio da parte degli enti competenti delle autorizzazioni e concessioni edilizie. Le parti si danno ulteriormente atto della necessità di disciplinare il rilascio di detto Documento (DURC) attraverso un regolamento attuativo da sottoporre alle parti in sede di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa.

 

 

Art. 4 - Osservatorio OO.PP. e mercato del lavoro;

 

            Le parti prendono atto della necessità di ripristinare l’osservatorio sulle OO.PP. costituito nel 1990 e allocato presso la Prefettura della provincia di Benevento

L'Associazione Costruttori Edili e Feneal, Filca e Fillea concordano sulla necessità di ripristinare tale strumento, per lo studio, la previsione e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore.

Esso è indispensabile per avviare una azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per adottare tutte le iniziative per prevenire il fenomeno del lavoro irregolare e della evasione, elusione ed erosione contributiva e retributiva.

L'Osservatorio, infine,  dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione territoriale in modo da consentire alle parti sociali di disporre di tutti gli elementi informativi per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

 

 

 

 

 

 

Art. 5 - Subappalto;

 

            Resta fermo quanto già definito in materia dall’art. 15 del CCNL del 05/07/95.

Le parti si attiveranno presso gli enti economici affinché sia data applicazione all’intesa raggiunta dalle parti sociali nazionali competenti in materia; intesa diretta al riesame ed al perfezionamento della tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza, delle procedure d’informazione, della rappresentanza sindacale.

 

 

 

 

Art. 6 - Relazioni Industriali e Diritto d’Informazione;

 

            Una volta all’anno, di norma nel primo quadrimestre, la Sezione Costruttori dell’Unione degli Industriali, in  appositi incontri da essa convocati, su richiesta delle OO.MM. territoriali, fornirà alle stesse informazioni relative all’ambito territoriale, sulla struttura dell’occupazione, sugli eventuali fabbisogni formativi e sulle lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell’art. 15 C.C.N.L. 05/07/95.

 

Art. 7 - Enti Bilaterali;

Le Parti, coerentemente con quanto affermato, ritengono indispensabile valorizzare il ruolo degli Enti Bilaterali, (Cassa Edile, Scuola Edile, Comitato Paritetico per la Sicurezza), concordano di affrontare, nell'ambito di uno specifico negoziato, le tematiche relative alla funzionalità, razionalizzazione e qualificazione delle assistenze e dei servizi realizzati da tali organismi.

Le principali tematiche da affrontare attengono a:

1) Cassa edile: funzionalità uffici e organizzazione del personale; riesame delle prestazioni e relativa rimodulazione contributiva a copertura di nuove possibili prestazioni;

2) Comitato Paritetico Territoriale: razionalizzazione dell’attività del Comitato nella provincia di Benevento;

3) Scuola Edile: definizione del programma delle attività formative e di riqualificazione professionale mirate alle specifiche necessità del settore. Le parti s’incontreranno per definire i profili professionali cui indirizzare l’attività programmatica e formativa dell’ENTE.

 

Le parti, nel ribadire la loro unicità di interlocutori, confermano l’impegno ad ostacolare in tutti i modi  la costituzione di ulteriori Enti Paritetici al di fuori dei già costituiti Cassa Edile, Scuola Edile e Cpt, previsti dal CCNL. 

 

 

Art. 8 - Cassa Edile;

 

Le parti si incontreranno in tempi brevi per discutere la qualificazione dei servizi, l'assistenza ai lavoratori e la  riorganizzazione della Cassa edile anche in funzione delle nuove esigenze che deriveranno dall’istituzione di nuovi servizi come Prevedi, Sanicard e DURC..

Le imprese i cui cantieri sono ubicati nella provincia di Benevento, oltre al rispetto dello Statuto e del Regolamento della stessa Cassa, saranno obbligate alle denunce ed al relativo versamento delle quote di cui all'art. 19 del C.C.N.L. alla Cassa edile di Benevento.

Rimane inalterato quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. per gli operai in trasferta. Tali imprese saranno tenute alla piena osservanza di quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento vigente della Cassa edile di Benevento.

 

 

Art.9 - Centro Formazione Maestranze Edili;

 

Le parti ribadiscono che il costituito Formedil Regionale potrà e dovrà dare nuovo impulso alla programmazione formativa in ambito regionale, proprio per il ruolo di negoziazione e di stimolo che esso ha nei confronti degli Organismi pubblici competenti, dalla Regione Campania. I benefici che ne potranno derivare anche per la Scuola edile di Benevento, saranno notevoli.

Le parti si impegnano a svolgere congiuntamente ogni opportuna azione per favorire, una  programmazione  che contempli le giuste esigenze della domanda con le possibilità di finanziamenti pubblici e quelli derivanti da proprie risorse.

Nell'ambito dei compiti istituzionali del Ce.F.M.E., particolare attenzione sarà riservata ai lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro a garanzia della qualità professionale. Le parti valutano essenziale un'attività formativa finalizzata all'acquisizione da parte dei lavoratori, di prima assunzione, di norme e comportamenti antinfortunistici.

A tal fine le Organizzazioni territoriali competenti si impegnano a riadeguare l'attività della Scuola edile con quella del CPT, favorendo una sinergia tra i due enti.

II diritto allo studio e la formazione professionale saranno attuati secondo la normativa prevista dagli artt. 87 e 88 del vigente C.C.N.L.

Si conferma quanto concordato tra ANCE provinciale e Feneal, Filca e Fillea  provinciale con l'accordo dell’11 febbraio 1998 che prevede il ripristino della contribuzione a favore dell'Ente scuola nella misura dell'1% degli elementi di cui all’art. 23 del C.C.N.L. a partire dal 1° gennaio 1998. II ritorno alla normalità contributiva consentirà a detto Ente la ripresa delle funzioni a pieno regime del ruolo che gli compete e rispondere all'esigenza di formazione del settore, accrescendo la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori sia in termini professionali e sia in termini di prevenzione sulla sicurezza.

Le parti convengono, infine, di sperimentare programmi formativi finalizzati all'inserimento  di lavoratori, formati dalla Scuola, nelle imprese che opereranno sul territorio Provinciale.  Si conviene, pertanto, che alle imprese che assumeranno lavoratori formati dalla Scuola Edile di Benevento, sarà riconosciuto uno sgravio contributivo dello 0,30%, per ogni singolo lavoratore assunto, del contributo previsto per la Scuola Edile.

 

 

Art. 10 - Comitato Paritetico Territoriale;

 

A seguito della costituzione del C.P.T. avvenuta nel 1997 e con l’avvio delle attività dal 01/06/1998 le parti ribadiscono la necessità di implementare le attività del Comitato stesso e di intensificarne la propria attività sul territorio sia attraverso iniziative con enti istituzionali (INPS INAIL, ASL  e PREFETTURA) che con una maggiore opera di consulenza e prevenzione nei luoghi di lavoro. I compiti affidati al C.P.T. dalle leggi 626/94 e 494/96 restano quale riferimento di funzionalità dello stesso.

           

Il contributo per il funzionamento del C.P.T. è confermato nella misura dello 0,50% del monte salario e versato con i contributi associativi dalle aziende presso la Cassa Edile e Mutualità della Provincia di Benevento.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11 - RLST – Rappresentante Sicurezza Territoriale;

 

Le parti, considerato che l’Art. 18 del D.lgt. 626/94 prevede che nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante alla Sicurezza dei Lavoratori può essere eletto in ambito territoriale e che lo stesso CCNL del 05/07/1995 ribadisce tale impostazione prevedendo tra l’altro la possibilità di individuare il Rappresentante alla sicurezza dei Lavoratori per più aziende del comparto produttivo edile  operanti nello stesso ambito, decidono l’Attivazione dei RLST a far data dall’1.10.2003. Le parti concordano l’istituzione del fondo pari allo 0.50% del monte salario con decorrenza 1.2.2003, ritenendo assorbita la mutualizzazione dei permessi di cui all’art. 88 CCNL/95, per le Aziende inferiori alle 15 unità.

 

 

 

Art.12 - Orario di Lavoro;

           

Con riferimento al 3° comma, lett. a), art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro, per tutti i mesi dell'anno, è ripartito, di norma, su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

E' fatta salva, comunque, la previsione dell’art. 10 del contratto nazionale di recuperare nella giornata di sabato - a regime normale - le ore di lavoro non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

Le parti si incontreranno a livello di cantiere per gestire le ferie, i riposi compensativi, le 40 ore di riduzione all'orario di lavoro.

Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del C.C.N.L. del 5 luglio 1995.

 

 

Art. 13 - Ferie;

 

            Ai fini del godimento delle ferie previste dall’Art. 16 del CCNL del 05/07/1995 le parti concordano che le quattro settimane previste siano godute:

            Qualora si dovessero verificare eccezionali esigenze tecnico produttive le aziende potranno concordare, unitamente alle rappresentanze dei lavoratori, il godimento delle ferie di agosto in un altro periodo dell’anno.

            Essendo le ferie un diritto irrinunciabile da parte del lavoratore, esse saranno godute entro l’anno di competenza. Le aziende sono tenute a comunicare alla Cassa Edile e Mutualità della Provincia di Benevento, l’effettivo avvenuto godimento da parte dei singoli lavoratori entro il primo trimestre dell’anno successivo.

 

 

 

 

Art. 14 - Indennità Territoriale di Settore – Premio di Produzione;

 

Le parti confermano i valori in atto derivanti da precedenti negoziati, sia dall’integrativo provinciale del 1989, che aveva previsto incrementi, dal 1 Maggio ’89, sia dell’indennità territoriale di settore per gli operai di produzione  e discontinui, sia per il premio di produzione per gli impiegati.

           

 

I valori sono riportati nella tabella sottostante:

 

OPERAI DI PRODUZIONE
VALORI ORARI in Lire
VALORI ORARI in Euro

Operaio  IV° Livello

1.041,00

0,5376

Operaio Specializzato III° Liv.

969,34

0,5006

Operaio Qualificato II° Liv.

876,53

0,4526

Operaio Comune I° Liv.

759,24

0,3921

Guardiano senza Alloggio

683,31

0,3529

Guardiano con Alloggio

607,39

0,3136

 

 

 

IMPIEGATI
Valori Mensili in Lire
Valori Mensili in Euro

1° super

264.154

136,4241

246.021

127,0592

205.559

106,1623

Assistente Tecnico

180.062

92,9942

 

 

 

 

Art.15 -  Elemento Economico Territoriale

 

In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12, 39 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Benevento, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;

- numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità;

- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;

- visite nei cantieri effettuate dal CPT;

- ore di formazione effettuate dall’Ente Scuola;.

            Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

La determinazione annuale del valore dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2000/30 settembre 2001, che è individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

 

            Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;

- acquisendo informazioni dall’Osservatorio sugli appalti, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;

-         individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento.dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

L’Elemento Economico Territoriale per la Provincia di Benevento è determinato nelle seguenti misure:

 

Ø      dal 1° Febbraio 2003, l’E.E.T. sarà incrementato del 3%, con le modalità prevista dal precedente Integrativo Provinciale, tale da corrispondere al 10 % della paga di cui all’accordo Nazionale del 29 Gennaio 2002;

Ø      dal 1° Gennaio 2004, l’E.E.T. sarà incrementato, con le stesse modalità, di un ulteriore 4%, tale da corrispondere al 14 % della paga di cui all’accordo Nazionale del 29 Gennaio 2002.

 

Per quanto sopra l’E.E.T. in vigore nella Provincia di Benevento sarà erogato secondo la sottostante tabella:

 

 

 OPERAI        VALORI         ORARI

CATEGORIE

E.E.T. DAL 01/02/2003

E.E.T. DAL 01/01/2004

Operaio IV° Livello

€ 0,35

€ 0,51

Operaio III° Livello

€ 0,32

€ 0,47

Operaio II° Livello

€ 0,29

€ 0,43

Operaio I° Livello

€ 0,25

€ 0,36

Custodi, Portinai, Fattorini

€ 0,22

€ 0,33

Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio

€ 0,19

€ 0,27

 

 

 

 

IMPIEGATI    VALORI         MENSILI

CATEGORIE

E.E.T. DAL 01/02/2003

E.E.T. DAL 01/01/2004

1^ Categoria  Super

€ 86,04

€ 125,93

1^ Categoria

€ 77,44

€ 114,34

2^ Categoria

€ 64,53

€ 94,45

IV° Liv. Assistente Tecnico

€ 60,23

€ 88,15

3^ Categoria

€ 55,93

€ 81,85

4^ Categoria

€ 50,34

€ 73,67

4^ Categoria I° Impiego

€ 43,02

€ 62,97

 

Art. 16 -  Indennità Mensa;

 

L’indennità sostitutiva, a decorrere dal 1° Febbraio 2003, sarà incrementata del 30%, per cui l’indennità oraria corrisponderà ad un importo pari ad euro 0,34 e di un ulteriore 5% a far data dal 1° maggio 2004, per cui l’importo sarà pari ad euro 0,35.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di marzo 2004 per una verifica dell’andamento del settore per eventuali correttivi ai fini dell’incremento aggiuntivo.

 

 

17. Indennità Trasporto;

 

A partire dall’1.2.03 l’indennità oraria di trasporto, sarà incrementata del 30%, per cui l’indennità corrisponderà ad un importo orario pari a euro 0,20 e di un ulteriore 10%, a far data dall’1.5.2004, per cui l’indennità sarà pari a euro 0,22.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di marzo 2004 per una verifica dell’andamento del settore per eventuali correttivi ai fini dell’incremento aggiuntivo.

 

 

Art. 18 - Limiti territoriali di Trasferta;

 

La diaria giornaliera di cui all'art. 22, secondo comma, del contratto collettivo nazionale 29 gennaio 2000, è corrisposta in provincia di Benevento alle condizioni e con criteri di cui in appresso.

L'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera ad una distanza di cinque chilometri, superiore al luogo di assunzione, ha diritto a percepire l’indennità di trasferta.

 

 

Art. 19 - Indennità per Lavori di Alta Montagna;

 

In riferimento all’art. 24 del CCNL 05/07/95, si concorda che per i lavori eseguiti ad un altitudine di 600 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 15 % da  calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 sub. a) dell’art. 25 CCNL.    Tale indennità, pari al 15%, dei minimi di paga, è dovuto, con le stesse modalità di cui all’art. 13 del precedente Integrativo, per lavori eseguiti ad una altitudine di 600 metri sul livello del mare.

 

 

Art. 20 - Indennità per Lavori Speciali Disagiati;

 

          Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio elencate nei gruppi A – C – D – E  saranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le percentuali nelle misure fissate dall’art. 21 del CCNL vigente.

            Per i lavori in galleria le percentuali previste dal CCNL vengono incrementate come di seguito riportato:

a)      dal 46 % al 50 %;

b)      dal 26 % al 28 %;

c)      dal 18 % al 19 %.

               

 

 

 

Art. 21 -  Attrezzi di lavoro e vestiario;

 

            Le imprese forniranno ai propri dipendenti gli attrezzi di lavoro. In casi eccezionali, qualora l’azienda non dovesse disporre di propri attrezzi, verrà corrisposta un’indennità oraria pari all’1% da calcolarsi su paga base, contingenza, indennità territoriale e elemento economico territoriale.

            Le imprese forniranno ad ogni dipendente, ogni anno, gli indumenti di lavoro: tute e scarpe antinfortunistiche, invernali ed estive.

 

 

 

Art. 22 - Previdenza Integrativa.  Fondo PREVEDI – APES;

 

Le parti preso atto degli accordi nazionali 29/1/2000, 9/4/2001, 3/10/2001 e 15/1/2003, regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini- denominato PREVEDI-, determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile della provincia di Benevento a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l'adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi.

 

 

Art. 23 - Quote di Adesione Contrattuale;

 

            Dal 1° Novembre 1998, le quote di adesione contrattuale a favore delle associazioni territoriali, già fissate nella misura paritetica dello 0,70% verranno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL in vigore, maggiorate del 23,45%.

 

 

Art. 24 - Quote Contribuzione Cassa Edile e di Mutualità;

 

In relazione alla nuova determinazione dei contributi da versare da parte dell’impresa e dell’operaio in Cassa Edile, come sotto specificati, le parti convengono e danno disponibilità ad incontrarsi in qualsiasi momento dovesse essere necessario ed esaminare la situazione economica dei tre entro paritetici (Cassa, Scuola e CPT) ed apportare le conseguenti variazioni dell’entità di detti contributi sia nell’ipotesi dovessero risultare sovra dimensionati rispetto alla normale gestione e sia nell’ipotesi dovessero risultare insufficiente a coprire tali esigenze. A far data dal 1.2.2003 la contribuzione dovuta dalle imprese edili iscritte alla CASSA EDILE della Provincia di Benevento sarà la seguente:

 

                                            Azienda                             Lavoratore

CONTRIBUTO DI GESTIONE                    2,85%                                     0,42%

APE ORDINARIA                                         2,00%                                     ==

APES                                                             ==                                           ==

ENTE SCUOLA                                            1,00%                                     ==

CPT                                                               0,50%                                     ==

FONDO RLST                                              0,50%                                     ==

QUOTE ADESIONE PROVINCIALE.         0,86%                                     0,86%

QUOTE ADESIONE NAZ.                           0,22%                                     0,22%

TOTALE                                                        7,93%                                    1,50%

 

 

Viene confermato che le Parti sono impegnate a mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni Cassa Edile, Scuola Edile e C.T.P. e conseguentemente, ad esaminare, ogni qualvolta le esigenze lo richiedano, e comunque, con cadenza annuale, l'andamento delle varie gestioni e a procedere nella valutazione degli adeguamenti contributivi ritenuti necessari.

 

 

Art. 25 – Norme Premiali

 

              Le parti concordano di riconoscere alle Aziende che risulteranno in regola con la certificazione DURC uno sgravio dello 0,55% del contributo di gestione della Cassa Edile.

            Nelle more dell’entrata in vigore della certificazione DURC, la Cassa applicherà, a seguito di verifica, lo sgravio alle aziende che produrranno autocertificazione di regolarità contributiva.

            Restano invariate ed attuali le norme premiali previste dall’allegato al precedente integrativo provinciale del 28 settembre 1998.

 

Art. 26 - Estensione contrattuale;

 

Qualora le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo dovessero in futuro concordare con altra organizzazione datoriale e per lo stesso settore merceologico condizioni complessive sia retributive che normative, a livello provinciale e/o regionale, meno onerose di quelle previste dal presente accordo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dall'ANCE di Benevento.

 

 

Art. 27 - Decorrenza e Durata.

 

Il presente Accordo decorre dal 1° Gennaio 2003 e avrà durata fino al 31 Dicembre 2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla Contrattazione nazionale e salvo disdetta di una delle parti contraenti, da inoltrarsi minimo 3 mesi prima.

Per quanto non previsto e non modificato dal presente accordo, valgono le norme previste dal CCNL e dai Contratti Integrativi precedentemente sottoscritti.

 

L.C.S.