EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Benevento

Data stipula: 28 settembre 1998


Inizio validità: 1 aprile 1998


Contratto territoriale per la provincia di Benevento


Sommario

- Diritto di informazione
- Subappalto
- Comitato Paritetico - Prevenzione - Ambiente
- Rappresentante Territoriale alla Sicurezza
- Ferie
- Orario di lavoro
- Indennità Territoriale di settore e Premio di Produzione
- Indennità di Trasporto
- Elemento Economico Territoriale
- Limiti Territoriali di trasferta
- Mensa
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Indennità per lavori in alta montagna
- Diritto allo studio - Addestramento professionale
- Attrezzi di lavoro e vestiario
- Cassa Edile
- Accantonamento T.F.R in Cassa Edile
- Previdenza Integrativa
- Quote di adesione contrattuale
- Validità e durata

Protocolli aggiuntivi
- Lotta contro il lavoro nero e all'evasione contributiva
- Trasferimento in Cassa Edile del sistema previsto dall'art.. 29 L. 341/95
- Norme di garanzia
- Enti Paritetici
- Protocollo d'Intesa sulla prevenzione e contrasto del fenomeno del lavoro nero e dell'evasione contributiva nel settore dell'edilizia in provincia di Benevento - Rinvio

Il 28 settembre 1998,

tra:

- la Sezione Costruttori Edili aderente all'ANCE ed alla Confindustria provinciale

e

- la FLC;

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL,

è stato sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale del settore edilizia.

Le parti, in premessa, ritengono che il settore edile rivesta un ruolo strategico nel comparto delle costruzioni e dell'intera economia, indispensabile per il rilancio dello sviluppo più complessivo della provincia.

La crisi che attraversa il settore, sia per la caduta degli investimenti e sia per il persistente blocco di tante opere, necessita di iniziative congiunte/disgiunte al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono per lo sblocco e l'avvio dei cantieri, per rilanciare e riqualificare, in una logica industriale, il settore dell'edilizia in provincia di Benevento.

Il Protocollo di concertazione siglato nell'ottobre 1996 tra ANCE provinciale e FLC provinciale le parti ritengono sia ancora un attuale e valido strumento di analisi e di proposte, utile per confrontarsi con tutti i soggetti preposti alla programmazione-controllo e sviluppo corretto del settore.

In tal senso le parti si impegnano a rilanciare tutte quelle iniziative nei confronti dei soggetti preposti: in primo luogo la Prefettura, quale Organo di coordinamento della Pubblica amministrazione e tutte quelle stazioni appaltanti, per confronti su progetti e programmi al fine di favorire lo sviluppo dei livelli occupazionali, la qualificazione dell'industria edile, nonché per una puntuale verifica sull'applicazione delle norme sugli appalti.

Il fenomeno del lavoro nero ed irregolare anche in provincia di Benevento ha raggiunto livelli inaccettabili, con gravi ripercussioni negative: sia in termini di concorrenza sleale per le poche imprese sane rimaste e sia sul versante degli equilibri economici degli enti previdenziali. L'ANCE e la FLC di Benevento concordano di proporre un protocollo, che sarà definito in tempi brevi, alla Prefettura di Benevento, al fine di un'incisiva lotta al lavoro nero e all'evasione contributiva e retributiva, attraverso un'efficace coordinamento: tra Enti Locali, Prefettura, A.S.L., Ispettorato del Lavoro, al fine di un controllo su tutte le fasi di organizzazione delle opere.

Le parti proporranno ancora specifici incontri con tutti gli enti citati al fine di definire protocolli d'intesa, atti a garantire: la trasparenza negli appalti, i tempi di realizzazione e la qualità delle opere, la definizione della manodopera occorrente, i piani di sicurezza e la prevenzione fin da prima dell'inizio dei lavori.

Le parti si impegnano inoltre:

A) a cadenzare gli incontri previsti nel citato Protocollo dell'ottobre 1996, trimestralmente o comunque anche prima su richiesta di una delle parti qualora si rendesse necessario ed urgente il confronto, al fine di esaminare e verificare la pratica attuazione di quanto concordato;

B) a promuovere incontri, anche su richiesta di una sola delle parti, riguardanti singole realtà produttive al fine di prevenire controversie collettive, riguardanti: tempi di esecuzione, manodopera occupata, procedimenti tecnologici e piani di sicurezza;

C) ad impegnare il ruolo della Cassa Edile in funzione mutualistica ed assistenziale, oltre ad assurgere a banca dati da mettere al servizio dell'Osservatorio sugli appalti, per una lotta serrata all'evasione nel settore, attraverso lo scambio dei dati. Inoltre, la Cassa Edile dovrà riqualificare le assistenze a favore dei lavoratori del settore;

D) rilanciare la Scuola Edile, in termini di programmazione di una formazione atta a rispondere alle esigenze del settore, accrescendo la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori sia in termini professionali e sia sulla prevenzione e la sicurezza;

E) ad avviare tutte quelle iniziative affinché il costituito Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione infortuni definisca progetti efficaci, atti a svolgere quel ruolo di consulenza e di prevenzione per la sicurezza nei cantieri.

Art. 1 - Diritto di informazione

Una volta all'anno, di norma nel primo quadrimestre, la Sezione Costruttori dell'Unione degli Industriali, in appositi incontri da essa convocati su richiesta delle OO.SS. territoriali, fornirà alle stesse informazioni relative all'ambito territoriale, sulla struttura dell'occupazione, sugli eventuali fabbisogni formativi e sulle lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 15 del C.C.N.L. del 5 luglio 1995.

Per tutto quanto non previsto si richiama quanto stabilito dal C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 2 - Subappalto

Resta fermo quanto già definito in materia dall'art. 15 del C.C.N.L. del 5 luglio 1995.

Le parti si adoperano affinché venga data applicazione all'intesa raggiunta dalle parti sociali nazionali competenti in materia; intesa diretta al riesame ed al perfezionamento della tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza, delle procedure di informazione, della rappresentanza sindacale. (Sommario)

Art. 3 - Comitato Paritetico - Prevenzione - Ambiente

Le parti si danno atto che nel giugno del 1997 hanno sottoscritto l'Accordo per la costituzione e l'avvio, nella provincia di Benevento, del C.P.T., che qui si riporta integralmente.

La quota per il funzionamento di tale ente per la prevenzione infortuni e sicurezza rimane fissata nella misura dello 0,50% degli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 del C.C.N.L. e 4° elemento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, cosi come previsto dall'Accordo Provinciale 11 febbraio 1998.

Al C.P.T. sono affidati i compiti previsti dalla 626/94 e 494; nonché a programmare progetti efficaci di intervento necessari a svolgere quel ruolo di consulenza e prevenzione per la sicurezza nei cantieri. (Sommario)

Art. 4 - Rappresentante Territoriale alla Sicurezza

Si conviene, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dal C.C.N.L. art. 88, l'istituzione dei delegati territoriali alla sicurezza, le cui modalità di attuazione saranno definite successivamente nell'ambito dell'avvio e del potenziamento dell'attività del C.P.T.

Per l'attività dei delegati alla sicurezza, saranno mutualizzati i permessi previsti per la sicurezza, per le aziende inferiori ai 15 dipendenti; altre eventuali necessità saranno reperite nell'ambito delle risorse del C.P.T.. (Sommario)

Art. 5 - Ferie

Ai fini del godimento delle ferie previste dall'art. 16 del C.C.N.L. del 5 luglio 1995, le parti concordano che le quattro settimane previste vengono godute: due settimane consecutive nel mese di agosto; una settimana su richiesta di ogni singolo lavoratore negli altri mesi dell'anno; una settimana da concordare tra impresa e rappresentanti dei lavoratori.

Qualora si dovessero verificare eccezionali esigenze tecnico-produttive le aziende potranno concordare, unitamente alle rappresentanze dei lavoratori, il godimento in altro periodo delle ferie relativamente al mese di agosto.

Essendo le ferie un diritto irrinunciabile da parte del lavoratore, esse verranno godute entro l'anno di competenza. Le imprese sono tenute a comunicare alla Cassa Edile di Benevento, l'effettivo avvenuto godimento da parte dei singoli lavoratori entro il primo trimestre dell'anno successivo. (Sommario)

Art. 6 - Orario di lavoro

Con riferimento al terzo comma lett. a) art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro, per tutti i mesi dell'anno, è ripartito, di norma, su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

È fatta salva, comunque, la previsione dell'art. 10 del contratto nazionale di recuperare nella giornata di sabato - a regime normale - le ore di lavoro non prestate durante la settimana per cause dipendenti dalla volontà delle parti.

Le parti si incontreranno a livello di cantiere per gestire le ferie, i riposi compensativi, le 40 ore di riduzione all'orario di lavoro.

Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 7 - Indennità Territoriale di settore e Premio di produzione

Le parti confermano i valori in atto, derivanti da precedenti negoziati sia dall'ultimo Integrativo provinciale del 1989, che aveva previsto incrementi, dal 1° maggio 1989, sia dell'indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e i discontinui, sia per il premio di produzione per gli impiegati.

I valori sono riportati nell'allegata tabella.

Operai di Produzione

Valori Orari

Operaio IV livello

1.041,00

Operaio Specializzato

969,34

Operaio Qualificato

876,53

Operaio Comune

759,24

Guardiano senza alloggio

683,31

Guardiano con alloggio

607,39

 

 

Impiegati

Valori Mensili

I Super

264,154

I

246,021

II

205,559

Assistente Tecnico

180,062

Quanto sopra, così come previsto dal C.C.N.L. del 5.7.1995 artt. 12 e 47, nota a verbale. (Sommario)

Art. 8 - Indennità di trasporto

A partire dall'1.4.1998 è riconosciuta al lavoratore un'indennità a titolo di concorso spese di trasporto per recarsi nel cantiere, abituale posto di lavoro.

La misura di tale indennità è concordata in lire 2.400 giornaliere pari, per gli operai di produzione, a lire 300 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto dell'incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annuali.

L'erogazione di tali indennità, a carattere continuativo, sarà computata ai soli fini del calcolo di tutti gli altri istituti contrattuali.

Per gli impiegati la suddetta indennità sarà pari a lire 51.900, da erogarsi per ciascuna delle dodici mensilità di effettiva prestazione lavorativa. L'indennità non andrà, quindi, considerata ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive in quanto nella determinazione della sua misura mensile si è tenuto conto della incidenza dei titoli di cui sopra.

L'indennità di trasporto non è comunque dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri o quando il dipendente percepisca l'indennità di trasferta nei casi previsti dall'art. 22 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 9 - Elemento Economico Territoriale

Così come previsto dagli artt. 39 e 47 del C.C.N.L., dagli Accordi 11 giugno e 3 luglio 1997, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. n. 67 del 25.3.1997, convertito nella Legge 23.5.1997 n. 135, le parti determinano con il presente accordo i seguenti indicatori al fine degli obiettivi previsti per la determinazione dell'E.E.T..

a) Indicatore riferito alla situazione del settore

- numero imprese;

- numero lavoratori addetti e monte salario risultanti in Cassa Edile;

- bandi di gara, importo lavori ed appalti aggiudicati;

- numero concessioni edilizie, relativi importi e dichiarazioni di avvio lavori;

- finanziamenti assegnati al territorio, attivazione dei fondi strutturali e residui della ricostruzione;

- ore lavorate dagli operai e numero di C.I.G. autorizzate;

- PIL del settore delle costruzioni in provincia di Benevento.

b) Indicatore lotta, all'evasione contributiva e lavoro nero

- Protocolli tra ANCE provinciale e FLC provinciale, sottoscritti con le stazioni appaltanti sulla prevenzione del lavoro nero e sommerso in edilizia;

- Numero imprese - imponibile contributivo lavoratori recuperati sia all'INPS ed alla Cassa Edile, dall'azione delle forze sociali e degli enti paritetici attraverso lo scambio di dati tra enti e l'impegno della stessa Cassa Edile sulla verifica e controllo dell'incidenza della manodopera sui parametri definiti;

- Attivazione della commissione di vigilanza costituita presso la divisione lavoro e relativo numero di imprese e contributi recuperati dall'azione di controllo attiva del sindacato e dagli organi ispettivi di polizia.

Pertanto, l'elemento economico territoriale stabilito nella misura massima del 7% dei minimi di paga base, deriva dalla somma dei citati indicatori e viene suddiviso nella misura del 5% a decorrere dall'1.4.1998, del 2% dall'1.1.1999.

Le parti si incontreranno entro il mese di luglio di ogni anno al fine della verifica dei parametri concordati con il presente integrativo e la conferma dell'E.E.T..

Per quanto sopra l'E.E.T. che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati risulta essere la seguente:

Categoria

E.E.T. dall'1.4.1998

E.E.T. dall'1.1.1999

Operai - Valori orari

Operaio IV livello

314,10

439,74

Operaio Specializzato

291,66

408,33

Operaio Qualificato

262,49

367,50

Operaio Comune

224,36

314,10

Custodi, portinai, fattorini

201,93

282,69

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

179,49

251,28

Impiegati - Valori mensili

I Super

77.625,1

108.676,14

I

69.864,32

97.810,26

II

58.221,42

81.509,7

Assistente Tecnico

54.339,3

76.075,02

(Sommario)

Art. 10 - Limiti territoriali di trasferta

Il diritto a percepire la diaria del 10%, prevista dal secondo comma dell'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995, è riconosciuta all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 7 chilometri fuori dal confine territoriale del comune di assunzione.

Per tutto il resto vale quanto stabilito dall'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 11 - Mensa

Così come previsto dall'art. 90 del C.C.N.L., l'impresa, in relazione all'ubicazione del cantiere e alla durata dello stesso, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui sopra potranno trovare applicazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio di cui sopra sarà attuato a richiesta scritta di almeno venti dipendenti.

Si conviene inoltre che, qualora non fosse possibile la somministrazione di detto pasto caldo in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà, verrà corrisposta ad ogni singolo lavoratore un'indennità sostitutiva giornaliera di lire 4.000, pari a lire 500 orarie, a decorrere dall'1.4.1998.

Per gli impiegati, l'indennità sostitutiva di mensa sarà pari a lire 86.500 da erogarsi per ciascuna delle dodici mensilità effettive di prestazione lavorativa. (Sommario)

Art. 12 - Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio elencate nei gruppi A, C, D, E saranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali nelle misure fissate dall'art. 21 del C.C.N.L. vigente.

Per i lavori in galleria le percentuali previste dal Contratto Nazionale vengono incrementate come di seguito:

a) dal 46% al 50%;
b) dal 26% al 28%;
c) dal 18% al 19%.

(Sommario)

Art. 13 - Indennità per lavori in alta montagna

In riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 5.7.1995, si concorda che per i lavori eseguiti oltre i 750 metri sul livello del mare sarà corrisposta un'indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L..

Tale indennità non sarà corrisposta ai lavoratori residenti nel comune dove si eseguono i lavori. (Sommario)

Art. 14 - Diritto allo studio - Addestramento professionale

Le parti si impegnano a svolgere congiuntamente ogni opportuna azione ed interessamento affinché dagli organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio tali da garantire più elevati livelli professionali nell'attività produttiva in edilizia.

Le parti cureranno, altresì il coordinamento delle predette iniziative con l'attività professionale dell'Ente Scuola.

A tal fine le Organizzazioni territoriali competenti si impegnano a rilanciare l'attività della Scuola Edile. La stessa sarà utilizzata per i contratti di formazione e lavoro per una migliore qualificazione dei lavoratori.

Nell'ambito dei compiti istituzionali del C.F.M.E. le parti valutano essenziale una attività formativa finalizzata all'acquisizione da parte dei lavoratori, di prima assunzione, di norme e comportamenti antinfortunistici.

Il diritto allo studio e la formazione professionale saranno attuati secondo la normativa prevista dagli artt. 87 ed 88 del vigente C.C.N.L..

Le parti ribadiscono chela recente costituzione del FORMEDIL Regionale potrà dare nuovo impulso alla programmazione formativa in ambito regionale, proprio per il ruolo di negoziazione e di stimolo che esso dovrà avere nei confronti degli organismi pubblici competenti, a partire dalla regione Campania. I benefici che ne potranno derivare anche per la Scuola Edile di Benevento, saranno notevoli.

Si conferma quanto concordato tra ANCE provinciale e FLC provinciale con l'Accordo 11.2.1998 che prevede il ripristino della contribuzione a favore dell'Ente Scuola nella misura dell'1% degli elementi di cui all'art. 23 del C.C.N.L. a partire dall'1.1.1998. Il ritorno alla normalità contributiva consentirà a detto Ente la ripresa delle funzioni a pieno regime del ruolo che gli compete e rispondere all'esigenza di formazione del settore, accrescendo la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori sia in termini professionali e sia in termini di prevenzione sulla sicurezza.

Le parti convengono, inoltre, di sperimentare programmi formativi finalizzati all'inserimento nelle imprese di lavoratori formati dalla Scuola. Le imprese che assumeranno lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione alla Scuola Edile di Benevento, attestati e certificati, potranno beneficiare di una riduzione della contribuzione prevista per l'Ente Scuola.

La quantità ed i tempi di tali riduzioni, nonché le modalità di partecipazione ai corsi, saranno successivamente concordati, anche in relazione allo sviluppo dei programmi formativi della Scuola. (Sommario)

Art. 15 - Attrezzi di lavoro e vestiario

Le imprese forniranno ai propri dipendenti attrezzi di lavoro.

Solo in casi eccezionali, qualora l'azienda non dovesse disporre di propri attrezzi, verrà corrisposta un'indennità oraria da calcolarsi su paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, pari all'1% per tutti gli operai.

Le imprese forniranno ad ogni dipendente, ogni anno, indumenti di lavoro:
tute e scarpe antinfortunistiche, invernali ed estive. (Sommario)

Art. 16 - Cassa Edile

Le parti si incontreranno in tempi brevi per discutere la qualificazione dei servizi, l'assistenza ai lavoratori, l'organizzazione della Cassa Edile.

Le imprese i cui cantieri sono ubicati nella provincia di Benevento, saranno obbligate alle denunce ed al relativo versamento delle quote di cui all'art. 19 del C.C.N.L. alla Cassa Edile di Benevento.

Rimane inalterato quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. per gli operai in trasferta.

Inoltre, tali imprese saranno tenute alla piena osservanza di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento vigente della Cassa Edile di Benevento. (Sommario)

Art. 17 - Accantonamento T.F.R. in Cassa Edile

Si concorda di costituire entro sei mesi dalla stipula del presente integrativo, una Commissione, al fine di approfondire le modalità di versamento in Cassa Edile del T.F.R. maturato dai lavoratori, unitamente al versamento per ferie e tredicesima mensilità.

Tale necessità di approfondimento scaturisce anche dalle novità previste dall'avvio della Previdenza Integrativa. (Sommario)

Art. 18 - Previdenza Integrativa

In riferimento a quanto definito dall'Accordo 11.6.1997 dalle parti nazionali, ed in attesa del regolamento attuativo, ANCE e FLC territoriali concordano di dare mandato alla Cassa Edile di Benevento, di censire i lavoratori e le imprese che vi aderiranno, individuando le procedure di adesione. (Sommario)

Art. 19 - Quote di adesione contrattuale

Dal 1° novembre 1998 le quote di adesione contrattuale a favore delle associazioni territoriali, già fissate nella misura paritetica dello 0,70% verranno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. in vigore, maggiorate del 23,45%. (Sommario)

Art. 20 - Validità e durata

Il presente contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. in vigore, decorre per tutto il territorio della provincia di Benevento dall'1.4.1998.

Sono fatte salve le diverse decorrenze previste dai singoli articoli. (Sommario)

Protocolli Aggiuntivi

Lotta contro il lavoro nero ed all'evasione contributiva

L'ANCE provinciale e la FLC provinciale ribadiscono il loro prioritario impegno per condurre una lotta decisa al lavoro nero ed all'evasione contributiva.

In tal senso convengono di porre in essere, nei confronti di tutte le stazioni appaltanti, degli enti previdenziali, degli organi ispettivi e delle amministrazioni locali, azioni forti ed incisive, al fine di raggiungere il traguardo della piena osservanza delle leggi in materia di lavoro e della sicurezza e dei contratti collettivi da parte di tutte le imprese esecutrici.

In particolare si intende rafforzare il proprio impegno nelle seguenti direzioni:

a) estensione a tutte le stazioni appaltanti pubbliche, del protocollo sottoscritto dalle parti sociali "Prevenzione e lotta al lavoro nero e sommerso in edilizia";

b) scambio dati enti previdenziali - Cassa Edile per una verifica incrociata del rispetto degli adempimenti contrattuali e legislativi;

c) sensibilizzazione degli ordini professionali sul rispetto delle norme legislative e contrattuali, sul ruolo dei direttori dei lavori ed in particolare sulla esatta incidenza della manodopera;

d) attuazione in Cassa Edile dell'esatta incidenza manodopera in base alle indicazioni del Decreto del Ministero dei lavori pubblici;

e) costituzione di una commissione prefettizia che coinvolga gli organi ispettivi (INPS, INAIL, A.S.L., Ispettorato del Lavoro), allargato alla Cassa Edile, al CPT e alle forze sociali, per un impegno coordinato e finalizzato ad un maggiore controllo del fenomeno dell'evasione e del lavoro nero nel settore edile, attraverso interventi ispettivi congiunti e dove si riterrà necessario per quelle situazioni più a rischio, con l'ausilio delle forze dell'ordine.

Le parti ritengono che sia di vitale importanza, per il settore delle costruzioni, il ripristino di corrette e trasparenti regole di concorrenza e di legalità contributiva, retributiva e contrattuale; nel contempo concordano, che se si dovessero verificare risultati positivi nella lotta al lavoro nero ed illegale, con crescita degli addetti, delle imprese e degli imponibili, potranno essere verificate ulteriori riduzioni degli oneri contributivi in Cassa Edile. (Sommario)

Trasferimento in Cassa Edile del sistema previsto dall'art. 29 L. 341/95

L'ANCE provinciale e la FLC provinciale valutano, congiuntamente, fattore negativo l'incidenza del costo della forza lavoro nel settore dell'edilizia in riferimento al costo degli altri comparti produttivi e ribadiscono l'impegno comune ad agire, a tutti i livelli, nei confronti degli organi preposti, affinché venga superata questa anomalia che discrimina il settore, per raggiungere i seguenti risultati:

- adeguamento della fiscalizzazione degli oneri impropri dell'edilizia alle altre aziende dell'industria manifatturiera;

- parificazione degli oneri sociali;

- omogeneizzazione del lavoro autonomo a quello dipendente.

Le parti ritengono, inoltre, che vadano rafforzati e resi permanenti quei provvedimenti legislativi/amministrativi che incentivano una più diffusa regolarità contributiva prevista dalle leggi e dalle normative contrattuali, premiando in questo modo quelle imprese che rispettano tutte le normative previdenziali, contrattuali e sulla sicurezza.

In tale direzione l'ANCE provinciale e la FLC provinciale concordano di adottare una politica che riduca i costi alle imprese regolari, adeguando i meccanismi di contribuzione agli enti paritetici.

Ovviamente tale politica, al fine della pratica attuazione, va verificata con l'andamento del settore in provincia di Benevento e con la capacità di bilancio degli enti bilaterali.

Le parti convengono di trasferire, entro 12 mesi, il meccanismo dell'art. 29 L. 341/95 in Cassa Edile prevedendo una riduzione dei costi per tutte le imprese edili che assolvano al versamento delle quote previste: ferie, festività, 13ª e riduzione orario, commisurato ad un numero di ore non inferiore all'orario contrattuale.

Le quantità di riduzione saranno definite in rapporto allo sviluppo del settore e alla compatibilità gestionale dell'ente.

In attesa della definizione del meccanismo innanzi citato, in via sperimentale, si conviene una riduzione della contribuzione in Cassa Edile, per tutte quelle imprese che assolvano al versamento per ferie, festività, 13ª e festività soppresse, una riduzione di orario, su un imponibile commisurato ad un orario mensile medio superiore a 150 ore, così come di seguito articolato:

- riduzione dello 0,15% dei contributi per un orario medio mensile, denunciato in Cassa Edile, superiore a 150 ore mensili e fino a 160 ore mensili;

- riduzione dello 0,35% dei contributi per un orario medio mensile superiore alle 160 ore mensili.

Le modalità tecnico-applicative saranno definite in apposita riunione entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo. (Sommario)

Norma di garanzia

In relazione alla nuova determinazione dei contributi da versare da parte dell'impresa e dell'operaio in Cassa Edile, come sotto specificati, le parti convengono e danno la disponibilità ad incontrarsi in qualsiasi momento dovesse essere necessario e esaminare l'andamento economico dei tre Enti paritetici (Cassa, Scuola e CTP) ed apportare le conseguenti variazioni dell'entità di detti contributi: sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto alla normale gestione, e sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.

Tabella dei contributi Cassa Edile vigente

Contributi

Imprese

Lavoratore

Totale

Gestione

2,30%

0,50%

2,80%

APE Ordinaria

2,50%

 

2,50%

APE Straordinaria

0,30%

 

0,30%

Scuola Edile

1,00%

 

1,00%

CTP

0,50%

 

0,50%

Quote adesione contr.

0,86%

0,86%

1,72%

Quote adesione naz.

0,185%

0,185%

0,37%

TOTALE

7,645%

1,545%

9,19%

(Sommario)

Enti paritetici

Le parti, al fine di realizzare un efficace coordinamento delle attività degli Enti paritetici (Cassa Edile, Scuola Edile e C.P.T.), decidono di costituire a tale scopo una "Commissione Paritetica di Coordinamento". Tale commissione sarà composta da n. 6 componenti di cui n. 3 nominati dall'ANCE provinciale e n. 3 nominati dalle organizzazioni dei lavoratori "FENEAL - FILCA - FILLEA", e si avvarrà della conoscenza dei direttori o dei responsabili della Scuola, Cassa e C.P.T.. (Sommario)

Protocollo d'Intesa sulla prevenzione e contrasto del fenomeno del lavoro nero e dell'evasione contributiva nel settore dell'edilizia in provincia di Benevento

Le parti si impegnano a definire e sottoscrivere un Protocollo d'Intesa entro il 30 ottobre 1998.(Sommario)