EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Avellino

Data stipula: 7 settembre 1998


Inizio validità: 1 maggio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001


Contratto territoriale per la provincia di Avellino


Sommario

- Occupazione e investimenti
- Categorie e qualifiche
- Subappalto
- Lavori a cottimo
- Igiene e ambiente di lavoro
- Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni
- Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori
- Addestramento professionale
- Elemento Economico Territoriale
- Accantonamento presso la Cassa Edile
- Ferie
- Sospensione e riduzione di lavoro
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Indennità per lavori in alta montagna
- Mensa e indennità sostitutiva di mensa
- Indennità di trasporto
- Trasferta
- Lavoratori provenienti da altre province
- Diritti sindacali
- Cassa Edile
- Previdenza integrativa
- T.F.R. in Cassa Edile
- Quote territoriali di adesione contrattuale
- Quote sindacali
- Decorrenza e durata
- Norma di rinvio
- Norma di salvaguardia
- Protocolli aggiuntivi
- Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti
- Accordo su A.P.E. e A.P.E.S.
- Norma di garanzia per la Cassa Edile
- Verbale d'Intesa per la costituzione in ambito territoriale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Coordinamento Enti paritetici

 

Il 7 settembre 1998, presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della provincia

tra:

- l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino;

e

- la F.E.N.E.A.L.-U.I.L.;

- la F.I.L.C.A.-C.I.S.L.;

- la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.,

si è convenuto quanto segue:

Dichiarazioni comuni

L'Associazione dei Costruttori Edili della provincia, aderente all'A.N.C.E. e all'Unione Industriali di Avellino, e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni F.L.C. (FILLEA - CGIL, FILCA - CISL, FENEAL - UIL).

Premesso

Il grande rilievo che l'edilizia ha per l'economia della provincia di Avellino, ed in modo particolare per tutti quegli interventi previsti o in corso di esecuzione con la legge 219/81; che è necessario svolgere, fatte salve le rispettive autonomie operative, azioni atte a rimuovere ogni ostacolo al fine di rilanciare e riqualificare il settore in una ottica di efficace industrializzazione del comparto edile.

Annettono

Grande importanza all'esame approfondito dello stato del settore nella Provincia di Avellino ed in particolare ad un corretto e costruttivo rapporto di confronto con gli enti pubblici per una puntuale verifica dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della spesa pubblica.

Auspicano

- Che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione degli industriali di Avellino e all'Associazione Nazionale Costruttori Edili; che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Prefettura, U.S.L. e Ispettorato del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere;

- Che vengano promossi incontri comuni con gli Enti citati al fine di determinare protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione, di piani di sicurezza e prevenzione da inoltrare prima dell'inizio dei lavori.

Le parti si impegnano inoltre a:

- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione e industrializzazione;

- promuovere, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista;

- sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;

- a far si che la Scuola Edile si doti delle necessarie sinergie per rispondere alla necessità di accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia;

- di promuovere tutte le iniziative più opportune affinché il Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni organizzi progetti al fine di svolgere con puntualità la sua funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri.

Art. 1 - Occupazione e investimenti

L'Associazione dei Costruttori informerà, su richiesta delle Organizzazioni di categoria (FENEAL - FILCA - FILLEA), di norma bimestralmente:

a) sullo stato e prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili;

b) in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate tra le parti prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.

In ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli Accordi Interconfederali.

Le parti si impegnano ad attivare tutte le iniziative necessarie per determinare una banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile per un concreto controllo sulle iniziative nel settore anche al fine di garantire l'occupazione e combattere le evasioni contributive. (Sommario)

Art. 2 - Categorie e qualifiche

L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche verranno effettuate in aderenza ai criteri fissati dall'art. 79 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 3 - Subappalto

Le parti si impegnano alla integrale applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 5.7.1995 e pertanto restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

L'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Avellino e la F.L.C. convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'andamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.

L'Impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, prevista dall'art. 101 del C.C.N.L. costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 89 del C.C.N.L., la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.

Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.

Le Imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute al rispetto del C.C.N.L. e del Contratto Integrativo Provinciale.

L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi, mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente C.C.N.L., i lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla R.S.A.. (Sommario)

Art. 4 - Lavori a cottimo

Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del C.C.N.L. 5.7.1995 e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.

Ove in cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 del C.C.N.L., le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale. (Sommario)

Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

1) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;

2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;

3) uno scaldavivande;

4) servizi igienici sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia sono, a carico delle imprese edili. (Sommario)

Art. 6 - Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni

Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, già costituito in applicazione dell'art. 6 del Contratto Integrativo Provinciale 1.9.1986, dovrà svolgere le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dal suo statuto e dall'art. 88 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Detto Comitato sarà finanziato con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,20% da calcolarsi su paga base, indennità di settore, E.E.T. e Indennità di contingenza.

Inoltre, sulla base di specifici progetti, mirati al rafforzamento della sicurezza nei cantieri edili, la Cassa edile, finanzierà tali attività con un contributo massimo dello 0,30% sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa medesima. Si conviene che tali progetti, a consuntivo, non dovranno superare l'ammontare del contributo previsto dalla Cassa Edile.

Per quanto riguarda, l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza previsti nell'Accordo allegato al presente Contratto viene stabilito il finanziamento a carico del C.P.T., secondo le modalità previste nel Protocollo allegato. (Sommario)

Art. 7 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori

Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della Legge 300 del 20.5.1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL-UIL, INAS-CISL. (Sommario)

Art. 8 - Addestramento professionale

Con riferimento all'art. 40 del C.C.N.L. 5.7.1995, il contributo a carico delle imprese per il funzionamento della Scuola Edile è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore, E.E.T. e indennità di contingenza.

Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dalla Scuola Edile sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.

Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani.

A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all'inserimento dei giovani nel settore. Le imprese edili che assumono giovani che hanno partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dalla Scuola Edile di Avellino beneficeranno, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, di una riduzione nella misura dello 0,30% del contributo previsto per l'Ente Scuola.

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare.

A tale scopo le imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.

Le imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte della Scuola Edile.

Al fine di sviluppare l'attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che la Scuola Edile avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.

Le parti stabiliscono che l'attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratto di Formazione Lavoro e Contratto di apprendistato venga svolta e attestata dalla Scuola Edile della Provincia di Avellino. (Sommario)

Art. 9 - Elemento Economico Territoriale

In relazione a quanto previsto dall'art. 39 del C.C.N.L. e dall'Accordo 11.6.1997, gli indicatori presi in esame per la definizione degli obiettivi previsti per la determinazione dell'E.E.T. sono i seguenti:

Indicatore 1 - Andamento del Settore

a) imprese - addetti e monte salari in Cassa Edile;

b) numero ed importo bandi di gara e appalti aggiudicati;

c) numero ed importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;

d) attivazione dei finanziamenti assegnati al territorio, compresi quelli strutturali e fondi residui Legge 219;

e) P.I.L. del settore delle Costruzioni a livello territoriale;

f) n. ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e n. ore di Cassa Integrazione autorizzate dall'INPS.

Indicatore 2 - Lotta al lavoro nero e all'evasione contributiva

a) n. di protocolli FENEAL-FILCA-FILLEA/Ance sottoscritti con le stazioni appaltanti sulla "Prevenzione del lavoro nero e sommerso in edilizia";

b) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori recuperati all'INPS e Cassa Edile dall'azione delle Forze sociali e dagli Enti Paritetici attraverso gli scambi dei dati tra Enti Previdenziali e Cassa Edile e l'impegno dell'Ente Paritetico sulla verifica e controllo dell'incidenza di manodopera ai parametri definiti;

c) numero imprese - imponibile contributivo e lavoratori recuperato dall'azione di controllo attivata dal sindacato anche attraverso azioni di controllo coordinati e finalizzati degli Organi ispettivi e di Polizia nell'ambito dell'attività della Commissione di Vigilanza costituita presso l'Ispettorato del Lavoro.

L'aumento dell'E.E.T., stabilito nella misura del 7% dei minimi di Paga base e stipendio deriva dalla somma degli indicatori nella seguente misura:

- il 5% a decorrere dal 1° maggio 1998;
- il 2% a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ogni anno per la verifica dei parametri sopra individuati e la conferma dell'E.E.T..

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995, dall'Accordo Nazionale 11.6.1997 integrato dall'Accordo Nazionale del 3.7.1997, e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Pertanto a decorrere dal 1° maggio 1998, l'importo dell'E.E.T. che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della provincia di Avellino è il seguente:

LIVELLO

E.E.T.
dall'1.5.1998

E.E.T.
dall'1.1.1999

VII

448,70

628,20

VI

403,84

565,38

V

336,54

471,15

IV

314,10

439,74

III

291,66

408,33

II

262,50

367,50

I

224,36

314,10

Custodi, portinai, fattorini

198,44

277,82

Custodi, portinai, fattorini (con alloggio)

174,08

243,70

Ai sensi degli artt. 12 e 47, nota a verbale, del C.C.N.L. 5.7.1995 l'Indennità Territoriale di settore per gli operai ed il Premio di produzione per gli impiegati restano ferme nelle cifre previste dal C.I.P. di lavoro 1.1.1990, di cui all'allegata tabella.

OPERAI

Livello

Importo

Operaio IV livello

1.138,36

Operaio Specializzato

1.038,73

Operaio Qualificato

947,73

Operaio Comune

831,58

Custodi, guardiani, portinai, uscieri (art. 6 lett. b)

735,51

Custodi, portinai, guardiani (art. 6 lett. c)

645,31

IMPIEGATI

Livello

Importo mensile

VII - 1ª categoria Super

279.393

VI - 1ª categoria

260.566

V - 2ª categoria

217.333

IV - Ass. Tecnico

190.494

III - Impiegato 3ª categoria

173.478

II - Impiegato 4ª categoria

157.121

I - 4ª categoria 1° impiego

136.085

(Sommario)

Art. 10 - Accantonamento presso la Cassa Edile

L'importo delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai per riposi annui festività soppresse, ferie, gratifica natalizia, assolti con la percentuale del 23,45%, devono essere accantonati dall'impresa presso la Cassa Edile della Provincia di Avellino, nella misura del 18% con versamenti trimestrali avendo cura comunque di inoltrare alla stessa mensilmente le denuncie nominative per cantiere, e secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al tasso di sconto ufficiale, reso noto dalla Banca d'Italia. (Sommario)

Art. 11 - Ferie

Ai fini e per gli effetti dell'art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995, il godimento delle quattro settimane viene così stabilito:

- due settimane consecutive nel mese di agosto;
- una settimana su richiesta dei singoli lavoratori negli altri mesi dell'anno, escluso agosto;
- ed una settimana da concordare tra l'impresa e i rappresentanti sindacali aziendali. (Sommario)

Art. 12 - Sospensione e riduzione di lavoro

Fermo restando quanto previsto in materia di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario, si concorda che l'anticipazione delle 150 ore della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e straordinaria, da parte delle imprese verrà corrisposta al momento della presentazione della domanda. (Sommario)

Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995 relative a:

1) lavori vari - Gruppo A
2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
3) lavori marittimi - Gruppo D.

Si conviene quanto appresso:

a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sub. A):

- fronte di perforazione

46%;

- rivestimento e rifiniture

26%;

- riparazione e manutenzione ordinaria

18%;

- in presenza di forti getti d'acqua

20%.

Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate.

Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 21 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L. L'indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori. (Sommario)

Art. 15 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

A decorrere dall'1.5.1998, il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro, con un massimale a carico del lavoratore di lire 1.800 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un indennità sostitutiva di lire 4.000 giornaliere, a decorrere dall'1.5.1998, pari a lire 500 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

L'indennità sostitutiva, se dovuta, sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissa di lire 80.000 mensili a decorrere dall'1.5.1998. Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende. (Sommario)

Art. 16 - Indennità di trasporto

Con l'intento di esercitare un'azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, a decorrere dall'1.4.1998, è dovuta all'operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura della predetta indennità è fissata, con decorrenza 1° maggio 1998, in lire 2.400 giornaliere, pari per gli operai di produzione, a lire 300 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.

Nella determinazione delle predette indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provvede al trasporto degli operai con mezzi propri.

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura fissata di lire 2.400 giornaliere, per ogni giornata effettiva di lavoro, a decorrere dal 1° maggio 1998.

I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto nelle aziende per lo stesso titolo. (Sommario)

Art. 17 - Trasferta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere poto ad una distanza superiore ai quattro chilometri dai confini territoriali del Comune dove si svolge l'attività. (Sommario)

Art. 18 - Lavoratori provenienti da altre province

Al fine di incentivare l'occupazione nell'ambito provinciale, ai lavoratori provenienti da altre province sarà corrisposta una indennità pari al 10%, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995, se la distanza tra il luogo di residenza e l'ubicazione del cantiere supera i 30 (trenta) chilometri.

La presente norma trova applicazione per tutte le assunzioni effettuate dalle Aziende dalla data di stipula del presente accordo. (Sommario)

Art. 19 - Diritti sindacali

I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.

Le parti concordano, inoltre 12 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.

In dette assemblee potranno essere trattale le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici del C.P.T.. (Sommario)

Art. 20 - Cassa Edile

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995 il contributo a favore della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del 2,10%, di cui 5/6 a carico del datore di lavoro, pari all'1,75% e 1/6 pari allo 0,35% a carico dei lavoratori.

Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e E.E.T.. (Sommario)

Art. 21 - Previdenza integrativa

Le parti prendono atto di quanto contenuto nell'Accordo Nazionale 11.6.1997 e in attesa del regolamento attuativo viene dato mandato alla Cassa Edile di procedere ad uno studio conoscitivo del numero dei lavoratori e delle imprese che vi aderiranno e la individuazione di procedure che ne facilitino l'adesione.

Si concorda altresì che la Cassa Edile di Avellino possa diventare lo sportello locale per la raccolta dei fondi destinati al Fondo Previdenza Integrativa. (Sommario)

Art. 22 - T.F.R. in Cassa Edile

Le parti concordano di costituire una Commissione di studio che entro 6 mesi predisponga una proposta per il versamento dell'importo maturato per T.F.R. alla Cassa Edile, unitamente al versamento corrente per ferie e 13 mensilità tendendo conto anche delle previste novità legate all'avvio della Previdenza Integrativa. (Sommario)

Art. 23 - Quote territoriali di adesione contrattuale

Le parti stipulanti fissano un contributo complessivo del 2% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995, maggiorati della percentuale del 23,45%.

Detto contributo è così ripartito:

a) a carico dei datori di lavoro

1%;

b) a carico dei lavoratori

1%.

In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico dell'impresa, in misura dello 0,185%, calcolata sugli elementi della retribuzione come sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori.

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Avellino unitamente al contributo di cui all'art. 21 del presente Contratto. (Sommario)

Art. 24 - Quote sindacali

È in facoltà dei lavoratori di cedere, mediante deleghe, un importo semestrale da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

Le modalità per il rilascio e la revoca delle deleghe per le trattenute e per i versamenti sono quelle previste dall'Accordo Nazionale 16 maggio 1973.

La Cassa Edile resta sollevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra, anche in riferimento all'art. 26 della L. 20.5.1970 n. 3. (Sommario)

Art. 25 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Avellino a decorrere dall'1.5.1998 ed avrà efficacia sino al 31.12.2001 fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale. (Sommario)

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 5.7.1995 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante. (Sommario)

Art. 27 - Norma di salvaguardia

Qualora le Organizzazioni Sindacali Firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese edili e affini 1.5.1998, dovessero successivamente concordare con altra Organizzazione imprenditoriale e per lo stesso settore merceologico condizioni a livello provinciale, meno onerose di quelle previste dal presente Contratto Integrativo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dall'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino. (Sommario)

Protocolli Aggiuntivi

Costo del Lavoro

Le OO.SS. sindacali dei lavoratori e l'Associazione dei costruttori concordano sull'anomalia che grava sul settore edile per l'alta incidenza degli oneri sociali e sulla necessità di realizzare interventi per una parificazione del costo del lavoro in edilizia con quelli degli altri comparti produttivi attraverso:

- la piena parificazione dell'edilizia all'industria manifatturiera per la fiscalizzazione degli oneri impropri;

- la parificazione del livello degli oneri sociali a carico delle imprese edili, indipendentemente dalla loro natura giuridica;

- la graduale omogeneizzazione sul piano contributivo del lavoro indipendente e del lavoro autonomo.

Allo scopo di incentivare una più diffusa regolarità contributiva negli adempimenti di legge e contrattuali, occorre rafforzare e rendere permanenti gli interventi legislativi e/o amministrativi per la concessione di riduzione degli oneri alle imprese che rispettano le normative previdenziali, contrattuali e le norme sulla sicurezza.

Al fine di rafforzare la politica della riduzione dei costi alle imprese regolari, le parti concordano di adeguare i meccanismi di contribuzione agli Enti Paritetici nella seguente direzione:

A) trasferimento Meccanismo art. 29 L. 341/95 in Cassa Edile

Le parti si impegnano, entro 6 mesi, dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo Provinciale, al trasferimento in Cassa Edile del meccanismo previsto dall'art. 29 della legge 341/95 prevedendo a tal proposito una riduzione dei contributi in Cassa Edile per tutte le imprese edili che assolvono al versamento della percentuale per ferie, 13ª mensilità e riduzione di orario - festività soppresse su un imponibile commisurato ad un numero di ore non inferiore all'orario normale contrattuale.

In attesa dell'avvio del meccanismo di cui sopra, si conviene una riduzione dei contributi in Cassa Edile, per tutte le imprese che assolvono al versamento per ferie, 13 mensilità, riduzione di orario e festività soppresse su un imponibile commisurato ad un orario mensile medio superiore a 150 ore, nella seguente misura:

1) riduzione dello 0,15% dei contributi per un orario medio mensile, denunciato in Cassa Edile superiore a 150 ore mensili e fino a 160 ore mensili;

2) riduzione complessiva dello 0,40% dei contributi per un orario medio mensile superiore a 160 ore mensili;

Per le suddette agevolazioni contributive si conviene di considerare, ai fini del calcolo dell'orario medio mensile, tutte le ore per le quali è contrattualmente previsto l'accantonamento in Cassa Edile, art. 19 C.C.N.L..

Si conviene altresì che durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro settimanale, contrattualmente previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. lett. B, l'orario medio mensile è rideterminato nel modo seguente:

A) riduzione dello 0,15% dei contributi per un orario medio mensile, denunciato in Cassa Edile superiore a 131 ore e fino a 140 ore;

B) riduzione dello 0,40% dei contributi per un orario medio mensile, denunciato in Cassa Edile superiore a 140 ore.

Detta riparametrazione è riconosciuta alle imprese che si avvalgono dell'art. 5 lett. B del C.C.N.L..

L'applicazione e contabilizzazione delle agevolazioni previste nel presente articolo è effettuata semestralmente dalla Cassa Edile sulla scorta di apposito regolamento deliberato dal Comitato di Gestione dell'Ente entro e non oltre il 30.9.1998.

B) Impegno nella lotta al lavoro nero e all'evasione contributiva

Nel confermare l'impegno prioritario della lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva le parti intendono porre in essere nei confronti dei committenti, degli Enti Previdenziali, degli Organi Ispettivi e delle Amministrazioni locali azioni forti ed incisive dirette a realizzare l'obiettivo della piena osservanza delle leggi e dei contratti da parte delle imprese esecutrici.

In maniera più specifica le parti concordano di rafforzare l'impegno su tale versante attraverso le seguenti indicazioni:

a) estensione a tutte le stazioni appaltanti e Pubbliche amministrazioni del protocollo sottoscritto tra le parti sociali "Prevenzione del lavoro nero e sommerso in edilizia";

b) continuità dello scambio dei dati con gli Enti Previdenziali per una completa verifica degli adempimenti contrattuali e legislativi;

c) maggiore sensibilizzazione degli ordini professionali sul ruolo e sui compiti della figura del direttore dei lavori sul rispetto delle norme contrattuali e legislative e in particolare sull'esatta verifica dell'incidenza della manodopera sulle diverse tipologie dei lavori e fasi lavorative;

d) attuazione in Cassa Edile dell'esatta incidenza della manodopera in base alle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici ed alle risultanze dello studio commissionato dalla Cassa Edile;

e) coinvolgimento degli organi ispettivi (INPS, INAIL, A.S.L.. Ispettorato del Lavoro) ad un impegno coordinato e finalizzato ad un maggiore controllo del fenomeno evasivo nel settore edile attraverso interventi ispettivi congiunti e con l'ausilio delle forze dell'ordine nelle situazioni a rischio.

Le parti a conferma dell'importanza che assume per il settore delle costruzioni, il ripristino di corrette e trasparenti regole di concorrenza e di legalità contrattuale e legislativa, concordano che in caso di risultati positivi nella lotta al lavoro illegale, in termini di addetti, imprese ed imponibile recuperato su tale versante una ulteriore riduzione degli oneri contributivi in Cassa Edile nella misura massima dell'1%.

L'entità della riduzione sarà oggetto di verifiche semestrali sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi indicati ai punti precedenti.

Si concorda inoltre, l'istituzione presso la Cassa Edile di un Fondo per la lotta al lavoro nero da utilizzare per il finanziamento di tutte le iniziative utili allo scopo quali ad esempio - spot televisivi e spese per eventuali attrezzature informatiche a supporto di Enti, lavoro di ricerca studio e monitoraggio, ecc. (Sommario)

Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti

L'ANCE e FENEAL - FILCA - FILLEA concordano sull'opportunità di dotare il settore delle Costruzioni di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore.

Si ritiene indispensabile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per adottare tutte le iniziative per prevenire il fenomeno del lavoro irregolare e della evasione previdenziale e contributiva.

Le parti concordano di istituire presso la Cassa Edile di Avellino un "Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro e degli appalti pubblici e privati" con l'obiettivo di creare un sistema informativo territoriale che analizzi ed elabori l'andamento della domanda pubblica e privata nel settore delle costruzioni e l'andamento del mercato del lavoro con particolare riferimento ai fabbisogni occupazionali e formativi.

L'osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione territoriale in modo da consentire alle parti sociali di disporre di tutti gli elementi informativi per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Per il suo funzionamento l'Osservatorio si doterà di un apposito regolamento che sarà definito tra le parti sociali entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. (Sommario)

Accordo su APES e APES

Tra:

- l'Associazione Provinciale dei Costruttori Edili

e

- le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

preso atto dell'andamento del Fondo per la gestione dell'Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione futura, si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo previsto per l'anzianità Professionale Edile viene fissato nella misura del 2,00%.

Detto contributo viene suddiviso nelle seguenti aliquote:

- aliquota per l'anzianità professionale edile ordinaria

1,80%;

- aliquota per l'anzianità professionale straordinaria

0,20%.

(Sommario)

Norma di Garanzia per la Cassa Edile

In relazione alla nuova determinazione dei contributi versati alla Cassa Edile, come appresso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l'arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 30 aprile di ogni anno per esaminare l'andamento economico finanziario dei tre Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell'entità di detti contributi, sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.

Tabella dei contributi Cassa Edile

Contributi

Impresa

Operaio

Totale

Contributo Gestione

1,75%

0,35%

2,10%

A.P.E. Ordinaria

1,80%

 

1,80%

A.P.E.S. Straordinaria

0,20%

 

0,20%

Ente Scuola

0,85%

 

0,85%

C.T.P.

0,20%

 

0,20%

Quote provinciali

1,23%

1,23%

2,46%

Quote nazionali

0,185%

0,185%

0,37%

TOTALE

6,215

1,765%

7,980

(Sommario)

Verbale d'Intesa per la costituzione in ambito territoriale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Tra:

- l'Associazione dei Costruttori Irpini

e

- i Segretari Provinciali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

considerato che l'art. 18 del D.Lgs. 626/94 prevede che nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti - il Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza può essere eletto in ambito territoriale;

che lo stesso C.C.N.L. del 5.7.1995 ribadisce tale impostazione prevedendo la possibilità di individuare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale;

ravvisata la necessità di regolamentare a livello territoriale tale materia

si conviene e stipula quanto segue:

1) per tutte le imprese o unità produttive operanti in provincia di Avellino che occupino sino a 15 dipendenti, le parti convengono che i R.L.S. siano individuati in ambito territoriale.

Nelle imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, sarà eletto, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale 22.6.1995, tra i componenti della R.S.U..

2) Nella fase iniziale si individuano tre aree territoriali, in cui designare un R.L.T.S. (Area Avellino - Area Alta Irpinia - Area Valle Ufita) per ciascuna area.

3) La costituzione di un Fondo, presso il Comitato Paritetico Territoriale, denominato "Fondo Rappresentanti Lavoratori alla Sicurezza" destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attività dei R.L.T.S..

4) Gli oneri occorrenti per la copertura del Fondo, di cui al punto precedente, nella misura, almeno pari allo 0,15% del monte salari registrato presso la Cassa Edile, verranno prelevati dalle risorse assegnate al C.P.T., ai sensi dell'art. 6 del C.I.P..

5) Entro 30 giorni sarà definito il regolamento che disciplina l'attività e le modalità dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza. (Sommario)

Coordinamento Enti Paritetici

Preso atto positivamente dell'avvenuto processo di accorpamento di tutti gli Enti Paritetici presso i locali della Scuola Edile in Atripalda, le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell'attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono di costituire la "Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici".

La Commissione di coordinamento sarà composta dai Comitati di Presidenza di Cassa Edile, Scuola Edile e C.P.T.. (Sommario)