EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Asti

Data stipula: 20 luglio 1999


Inizio validità: 1 agosto 1999


Contratto territoriale per la provincia di Asti


Sommario:

- Osservatorio di settore
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Elemento Economico Territoriale - Premio di risultato
- Anzianità professionale edile
- Indennità di trasporto
- Mensa
- Clausola di salvaguardia
- Decorrenza e durata
- Allegato 1 - Valori Elemento Economico Territoriale - Decorrenza 1° agosto 1999
- Allegato 2 - Valori Elemento Economico Territoriale - Decorrenza 1° gennaio 2000

 

Il 20.07.1999 presso l' Unione Industriale della Provincia di Asti

tra:

- Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale;

e

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - FENEAL;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA;

- la Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995 e, in particolare, gli artt. 12 e 39 del Contratto medesimo;

visti gli Accordi Nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 in ordine all'istituzione ed alla disciplina dell'Elemento Economico Territoriale;

hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, da valere in provincia di Asti per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 5.7.1995 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa stessa.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

Art. 1 - Osservatorio di settore

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione Industriale della provincia di Asti e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore.

In tale ottica si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero e irregolare, nonché per promuovere l' osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.

A tal fine le parti si impegnano a proporre congiuntamente alla Prefettura di Asti, promuovendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Cassa Edile, INPS, INAIL, ecc. ...), la costruzione presso la stessa di un osservatorio provinciale degli appalti pubblici e privati.

L' osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo alle parti contraenti, in modo da consentire loro di disporre di tutti gli elementi informativi, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Le parti si impegnano a promuovere, entro il 31.12.1999, iniziative idonee ad avviare la realizzazione di quanto sopra. (Sommario )

Art. 2 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Gli importi vigenti rispettivamente a titolo di indennità territoriale di settore, per gli operai, e di premio di produzione, per gli impiegati, sono definitivamente congelati nei valori in atto alla data di stipulazione del presente contratto provinciale. (Sommario )

Art. 3 - Elemento Economico Territoriale premio di risultato

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal Protocollo 23.7.1993, dagli artt. 12 e 39 del C.C.N.L. 5.7.1995, dagli Accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 ed in conformità di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito in Legge 23.5.1997 n. 135 e dell'art. 12, comma 4, lett. e) della Legge 30.4.1969 n. 153 come modificato dal D.Lgs. 2.9.1997 n. 314, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

Con effetto dal 1° agosto 1999 è istituito, sia per gli operai che per gli impiegati, un elemento economico territoriale variabile correlato all'andamento del settore.

A tal fine si assume come indicatore dell'andamento del settore il rapporto tra le ore ordinarie di lavoro effettivo denunciate alla Cassa Edile di Asti ed il numero totale dei lavoratori da cui tali ore risultano prestate.

Per determinare l' importo del premio da corrispondere mensilmente per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1999 si assumerà come indicatore la media aritmetica dei rapporti come sopra accertati dalla Cassa Edile per ciascuno dei mesi decorrenti dal maggio 1998 all'aprile 1999 compresi.

Per le erogazioni di pertinenza dell'anno 2000 si assumerà come indicatore la media aritmetica dei rapporti parimenti accertati dalla Cassa Edile per i mesi decorrenti dall'ottobre 1998 al settembre 1999 compresi.

Analogo criterio si utilizzerà per le erogazioni ulteriori.

Entro il mese di novembre di ciascun anno le parti si incontreranno per procedere, con criteri di cui sopra, alla verifica dell'andamento del settore e, conseguentemente, alla determinazione dell'elemento economico territoriale per l' anno successivo.

I valori dell'elemento economico territoriale sono quelli risultanti dall'applicazione ai minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati di una percentuale variabile in funzione dell'andamento dell'indicatore, secondo il seguente schema:

Valore dell'indicatore

Percentuale di calcolo

da 0 a 50

0

da 51 a 80

2

da 81 a 110

4

da 111 a 150

6

oltre 150

7

Dall'1.8.1999 al 31.12.1999 le percentuali di calcolo di cui sopra si applicano in misura pari al 50%.

Nelle tabelle allegate al presente Contratto e del quale formano parte integrante sono riportati gli importi orari e mensili dell'elemento economico territoriale annualmente applicabili.

Ai fini dell'incidenza dell'elemento economico territoriale sugli ulteriori istituti retributivi le parti rinviano all'art. 25 del vigente C.C.N.L..

Le parti si danno espressamente atto che l' elemento predetto ha caratteristiche tali da consentire la decontribuzione di cui all'art. 12, comma 4, lett. e) della Legge n. 153/1969, come modificato dal D.Lgs. n. 314/1997. (Sommario )

Art. 4 - Anzianità professionale edile

A decorrere dall'1.8.1999 il contributo a carico delle imprese per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'"Anzianità professionale edile" viene fissato nella misura complessiva del 4,25%.

Le percentuale di cui sopra sarà conteggiata, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, sulla paga base, indennità territoriale di settore, E.E.T., indennità di contingenza, eventualmente utile minimo contrattuale di cottimo. (Sommario )

Art. 5 - Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° agosto 1999 l' indennità di trasporto di cui agli artt. 9 (parte Operai) e 3 (parte Impiegati) del Contratto Collettivo Provinciale 6 dicembre 1989 è soppressa ed i relativi importi sono assorbiti nell'indennità di mensa. (Sommario )

Art. 6 - Mensa

Con decorrenza 1° agosto 1999 gli importi dell'indennità di mensa di cui agli artt. 8 (parte Operai) e 2 (parte Impiegati) del Contratto Collettivo Provinciale 6 dicembre 1989 sono elevati, previo conglobamento della soppressa indennità di trasporto, a lire 300 orarie per gli operai ed a lire 51.900 mensili per gli impiegati.

L' indennità di mesa di cui sopra non compete quando il pasto sia fornito dall'impresa in natura, o attraverso buoni mensa, o mediante rimborso a piè di lista.

Tale indennità è in sé comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e, quindi non rileva ai fini della determinazione di alcun istituto retributivo, indiretto o differito, ivi compreso il T.F.R.. (Sommario )

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

Le norme contrattuali non espressamente modificate dal presente accordo continueranno a trovare applicazione. (Sommario )

Art. 8 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Provinciale entra in vigore, salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il 1° agosto 1999 ed ha la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi provinciali, saranno fissate in sede di rinnovo del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario )

Allegato 1 - Valori Elemento Economico Territoriale

Decorrenza 1° agosto 1999

Livello

Quota oraria

Quota mensile

VII

-

48.792

VI

-

43.913

V

-

36.594

IV

197,43

34.155

III

183,33

31.715

II

164,99

28.543

I

141,02

24.396

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti, (art. 6 C.C.N.L.)

126,92

27.497

Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 C.C.N.L.)

112,82

29.332

N.B. Per il personale apprendista, le cifre di cui sopra saranno corrisposte in relazione alle percentuali previste dall'art. 94 del C.C.N.L. vigente. (Sommario )

Allegato 2 - Valori Elemento Economico Territoriale

Decorrenza 1° gennaio 2000

Livello

2%

4%

Quota oraria

Quota mensile

Quota oraria

Quota mensile

VII

-

32.528

-

65.056

VI

-

29.275

-

58.550

V

-

24.396

-

48.792

IV

131,62

22.770

263,33

45.539

III

122,22

21.144

244,43

42.286

II

109,99

19.028

219,99

38.058

I

94,01

16.264

188,02

32.527

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti, (art. 6 C.C.N.L.)

84,61

18.332

169,22

36.663

Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 C.C.N.L.)

75,21

19.554

150,42

39.109

 

6%

7%

Quota oraria

Quota mensile

Quota oraria

Quota mensile

 

97.584

 

113.848

 

87.825

 

102.463

 

73.188

 

85.386

394,85

68.309

460,66

79.694

366,65

63.430

427,75

74.001

329,98

57.087

384,98

66.602

282,03

48.791

329,04

56.924

253,83

54.995

296,14

64.161

225,63

58.663

263,23

68.440

N.B. Per il periodo apprendista, le cifre di cui sopra saranno corrisposte in relazione alle percentuali previste dall'art. 94 del C.C.N.L. vigente. (Sommario )