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EDILI (INDUSTRIA)
Accordo per il rinnovo del
contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese
edili ed affini di Ascoli Piceno
Data stipula: 9 ottobre 1998
Inizio validità: 1 giugno 1998 - Scadenza normativa: 31
dicembre 2001
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Ascoli Piceno
- Premessa
- Enti Paritetici: Cassa edile, Ente scuola, Comitato paritetico
territoriale, Verifiche periodiche
- Osservatorio territoriale sul settore delle costruzioni
- Elemento Economico Territoriale - E.E.T.
- Indennità sostitutiva di mensa
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
- Decorrenza, durata ed effetti
- Contrattazione vigente
- Testo contrattuale
Il 9.10.1998,
tra:
- la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali
e
- la Feneal-UIL;
- la Filca-CISL;
- la Fillea-CGIL;
viene siglato il seguente Verbale di Accordo di rinnovo del
Contratto Provinciale, integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, da valere nella
provincia di Ascoli Piceno per le imprese edili ed affini.
Le parti hanno attentamente analizzato e valutato la situazione
complessiva del settore delle costruzioni, caratterizzata, ormai da diversi
anni, da una profonda crisi legata anche alla drastica contrazione degli
investimenti in opere pubbliche ed alle difficoltà oggettive del mercato
abitativo.
Questa situazione di difficoltà, comune a tutto il territorio
nazionale, persiste in maniera particolarmente accentuata nella provincia di
Ascoli Piceno, dove sono presenti diffusi fenomeni di attività, totalmente o
parzialmente irregolari, altamente lesivi della concorrenza.
In tale contesto, le Parti, con il presente accordo integrativo
territoriale, si impegnano, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle
proprie competenze, a stimolare una seria e coerente politica di rilancio e di
sviluppo che abbia i seguenti prioritari obiettivi:
- favorire la crescita occupazionale;
- garantire concretamente il rispetto di norme di legge e di contratto;
- sviluppare e diffondere una cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- valorizzare il ruolo degli organismi paritetici.
Tuttavia, nonostante si intravedano alcuni segnali di ripresa,
deve rilevarsi la persistente saturazione dell'offerta pubblica, a cui deve
aggiungersi l'incertezza del quadro normativo.
In questo scenario diventa determinante un evoluto sistema delle
relazioni industriali, teso al miglioramento dell'informazione, della
partecipazione e della concertazione fra le Parti sociali, con lo scopo di
rappresentare, nelle sedi opportune, la strategica importanza del settore per
la crescita economica della provincia e per il mantenimento ed il miglioramento
dei livelli occupazionali,
In particolare, si ritiene prioritaria la lotta al lavoro
irregolare che, drogando il mercato attraverso offerte a prezzi insostenibili,
rappresenta l'emergenza più acuta di questi anni, perché impedisce l'esistenza
di omogenee regole di competizione fra gli attori del mercato e costituisce la
violazione sistematica di norme imperative, tese a garantire la previdenza e la
salute dei lavoratori.
In tal senso diviene fondamentale accedere a meccanismi che
permettano il controllo degli obblighi contrattuali, previdenziali ed
assicurativi, compresa la Cassa Edile. (Sommario )
Art. 1 - Enti Paritetici
Le parti convengono sulla necessità di proseguire nell'attuazione
delle iniziative volte alla maggiore diffusione, razionalizzazione ed
ottimizzazione del sistema degli enti paritetici.
Cassa Edile
Le parti dichiarano il proprio comune impegno nel realizzare il
rilancio dell'ente mediante l'attuazione di un programma che preveda:
- una incisiva azione di promozione sul territorio;
- l'ottimizzazione del funzionamento della Cassa.
Le parti si attiveranno affinché la Cassa Edile possa dotarsi di
strumenti di rilevazione di dati ed elementi utili all'osservazione ed alla
analisi dell'andamento del mercato delle costruzioni nel territorio
provinciale, il cui utilizzo consenta di:
- contribuire ad assicurare il migliore esercizio delle attività
istituzionali della Cassa;
- acquisire informazioni necessarie a garantire l'operatività dell'Osservatorio
di cui all'art. 2 del presente accordo.
Ente Scuola
Ribadito l'univoco impegno delle parti alla promozione dell'Ente
quale unico qualificato organismo di formazione professionale del settore, si
conviene sulla necessità di perseguire, attraverso l'attività dell'Ente,
l'obiettivo della qualificazione e della riqualificazione delle maestranze,
anche in relazione al progresso tecnologico, in funzione delle effettive
esigenza del settore.
Comitato Paritetico Territoriale
Le parti convengono che si pervenga alla piena operatività al fine
che l'ente possa compiutamente espletare l'importante ruolo ad esso conferito
dalla legislazione e dalla contrattazione vigente.
Le parti si impegnano a verificare, entro il 31 dicembre 1998, la
possibilità che, al fine di ottimizzare le risorse e l'operatività dei due
enti, Ente Scuola e C.P.T. possano confluire in un unico ente.
Verifiche Periodiche
Allo scopo di verificare l'andamento dei sopra esposti programmi
le parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità semestrale. (Sommario )
Art. 2 - Osservatorio
territoriale sul settore delle costruzioni
Nell'intento di realizzare in sede locale le attività di
monitoraggio ed analisi dell'andamento del mercato delle costruzioni e delle
connesse dinamiche occupazionali, le parti convengono sulla opportunità di
prevedere, nell'ambito delle attività della Cassa Edile, la realizzazione di un
Osservatorio attraverso il quale, previa acquisizione delle più ampie
informazioni, dotarsi di elementi utili alla definizione di indirizzi comuni
dai quali muovere per l'adozione di iniziative finalizzate al rilancio del
settore.
Le prerogative ed il funzionamento dell'Osservatorio saranno
disciplinati con apposito accordo tra le parti stipulanti il presente
protocollo da realizzarsi entro il corrente anno. (Sommario )
Art. 3 - Elemento Economico
Territoriale - E.E.T.
In conformità agli Accordi Nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio
1997, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto
previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.
67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.
Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti
sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia,
dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori
indicatori:
- numero di imprese e di lavoratori iscritti in Cassa Edile e
monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo di bandi di gara e degli appalti
aggiudicati alle imprese locali;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle
conseguenti dichiarazioni di avvio dei lavori.
Ai fini della conferma o variazione dell'E.E.T. in rapporto ai
parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese
di marzo di ogni anno di durata del presente Contratto Integrativo.
L'E.E.T. di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio
1995, è pertanto stabilito nella misura del:
- 5% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere
dal 1° giugno 1998;
- 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere
dal 1° maggio 1999, ove dalla verifica di cui al comma precedente, effettuata
entro il mese di marzo 1999, si evidenziasse una tendenza positiva rispetto
agli indicatori utilizzati ed un reale aumento dei parametri individuali
rispetto alla situazione del marzo 1998 che consentano la conferma
dell'incremento dell'E.E.T. fissato nel 2% dei minimi di paga base e di
stipendio.
Con decorrenza dal 1° giugno 1998, l'Elemento Economico
Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli
impiegati della provincia di Ascoli Piceno è pertanto il seguente:
Qualifiche e Livelli |
Importo mensile |
Importo orario |
Quadri e Impiegati I Super |
77.628 |
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Impiegati di I |
69.865 |
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Impiegati di II |
58.221 |
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Impiegato di IV livello - Operai IV livello |
54.339 |
314,10 |
Impiegati di III - Operai specializzati |
50.458 |
291,66 |
Impiegati di IV - Operai qualificati |
45.412 |
262,50 |
Impiegati di IV - I impiego - Operai comuni |
38.814 |
224,36 |
Custodi, portinai, fattorini |
34.932 |
201,92 |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) |
31.051 |
179,49 |
Con decorrenza dal 1° maggio 1999, l'Elemento Economico
Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli
impiegati della provincia di Ascoli Piceno potrà pertanto essere confermato
nella misura di:
Qualifiche e Livelli |
Importo mensile |
Importo orario |
Quadri e Impiegati di I Super |
108.679 |
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Impiegati di I |
97.811 |
|
Impiegati di II |
81.509 |
|
Impiegati di IV livello - Operai IV livello |
76.075 |
439,74 |
Impiegati di III - Operai specializzati |
70.641 |
408,33 |
Impiegati di IV - Operai qualificati |
63.577 |
367,50 |
Impiegati di IV I impiego - Operai comuni |
54.339 |
314,10 |
Custodi, portinai, fattorini |
48.905 |
282,69 |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) |
43.471 |
251,28 |
(Sommario )
Art. 4 - Indennità sostitutiva
di mensa
L'indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 10 del Contratto
Integrativo Provinciale del 25.9.1989, a partire dal 1° giugno 1998, viene
fissata in lire 5.500. (Sommario )
Art. 5 - Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
Visti gli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e
successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 89 del C.C.N.L. 5.7.1995, le
parti si impegnano a verificare, entro un anno dalla stipula del presente
accordo, l'opportunità dell'istituzione del Rappresentante per la Sicurezza di
Ambito Territoriale. (Sommario )
Art. 6 - Decorrenza, durata ed
effetti
Il presente accordo di rinnovo del Contratto Integrativo
Provinciale ha decorrenza ed effetto dal 1° giugno 1998 ed ha durata sino al 31
dicembre 2001, fatte salve situazioni diverse derivanti dalla contrattazione
nazionale.
Pertanto gli arretrati retributivi derivanti dagli adeguamenti
economici previsti dal presente accordo saranno erogati con la retribuzione del
mese di ottobre 1998. (Sommario )
Art. 7 - Contrattazione vigente
Tutti i trattamenti già riconosciuti e non modificati dal presente
accordo di rinnovo restano in atto come precedentemente regolamentati.
(Sommario )
Art. 8 - Testo contrattuale
I contenuti della contrattazione integrativa succedutasi ed oggi
vigente confluiranno in un unico testo contrattuale che verrà realizzato, a
cura delle parti sottoscritte, entro il corrente anno. (Sommario )