EDILI (ARTIGIANATO)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Vercelli

 

Data di Stipula: 27-07-1999
Inizio validita': 01-07-1999
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Vercelli


Il 27.7.1999

tra

- l'Unione Artigiani della Provincia di Vercelli - Confartigianato;

- l'Associazione Artigiani del Vercellese - C. N. A. ;

e

- la Fe.N.E.A.L.-U.I.L. del Vercellese e della Valsesia;

- la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. del Vercellese e della Valsesia;

- la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. del Vercellese e della Valsesia;

Si stipulano le seguenti intese per il rinnovo del vigente Accordo Integrativo Territoriale di settore a valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia di Vercelli, in applicazione del CCNL 27/10/1995 e dell'accordo nazionale del 18/12/1998 e del CCRIL del Piemonte 11/02/1999.

Le parti nel confermare la validità del sistema di informazione definito dal CCNL 27/10/1995 e successivi accordi, si impegnano a darne attuazione con la periodicità prevista dalle norme contrattuali. A tale scopo saranno utilizzati i dati messi a disposizione dalla Cassa Edile di Vercelli secondo le modalità attualmente in essere.

1. Iniziative congiunte per il rilancio del settore e la regolarità dei lavori

a) Politiche di settore

Le parti convengono sull'utilità di un coordinamento volto a prevenire e risolvere i problemi del settore e a valorizzare le potenzialità.

Concordano quindi di istituire un'apposita commissione di concertazione, nella quale siano rappresentate le Organizzazioni datoriali industriali ed artigiane e le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente verbale.

b) Appalti pubblici

Le parti convengono sulla necessità di agire congiuntamente al fine di accelerare gli investimenti pubblici, assicurare congruità di remunerazione dei lavori e correttezza e trasparenza nell'affidamento degli stessi.

Concordano quindi di promuovere sistematiche ed idonee iniziative nei confronti delle stazioni appaltanti.

c) Regolarità del lavoro

Le parti concordano di promuovere, in collaborazione con le competenti istituzioni pubbliche, procedure per il sistematico monitoraggio degli appalti pubblici e privati, al fine di favorire la rapida concretizzazione dei lavori possibili e la regolarità delle imprese. (Sommario)

2. Indennità territoriale di settore e premio di produzione.

Gli importi vigenti rispettivamente a titolo di indennità territoriale di settore, per gli operai, e di premio di produzione, per gli impiegati, sono definitivamente congelati nei valori in atto alla stipulazione del presente verbale. (Sommario)

3. Elemento economico territoriale (premio di risultato).

Con effetto dal 1 ° luglio 1999 è istituito, sia per gli operai che per gli impiegati, un elemento economico territoriale correlato all'andamento del settore.

A tal fine si assume come indicatore di andamento del settore il rapporto tra le ore ordinarie di lavoro effettivo denunciate alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia ed il numero totale dei lavoratori da cui tali ore risultano prestate.

Per determinare l'importo del premio da corrispondere mensilmente per il periodo 1 ° luglio - 31 dicembre 1999 si assumerà come indicatore la media aritmetica tra i rapporti come sopra accertati dalla Cassa Edile per ciascuno dei mesi decorrenti dall'aprile 1998 al marzo 1999 compresi.

Per le erogazioni di pertinenza dell'anno 2000 si assumerà come indicatore la media aritmetica dei rapporti parimenti accertati dalla Cassa Edile per i mesi decorrenti dall'ottobre 1998 al settembre 1999 compresi.

Analogo criterio si utilizzerà per le erogazioni ulteriori.

La correlazione tra il valore dell'indicatore e gli importi mensili ed orari del premio è rilevabile dalla sotto riportata tabella:

 

Valori dell'indicatore

 

Oltre 120 e sino a 160

Oltre 160 e sino a 165

Oltre 165

Livello

Premio orario

Premio mensile

Premio orario

Premio mensile

Premio orario

Premio mensile

188

32.528

376

65.056

528

91.268

169

29.275

338

58.550

461

79.753

141

24.396

282

48.792

383

66.336

132

22.770

263

45.539

355

61.439

122

21.143

244

42.286

332

57.432

110

19.029

220

38.058

293

50.754

94

16.264

188

32.528

257

44.521

Ai fini dell'incidenza dell'elemento economico territoriale sugli ulteriori istituti retributivi le parti rinviano all'art. 25 del vigente CCNL.

Ci si dà espressamente atto che l'elemento predetto ha caratteristiche tali da consentire la decontribuzione di cui all'art. 12 - comma 4 - lettera e) L 1969 n. 153, come modificato dal D. Lgs. 1997 n. 314. (Sommario)

4. Mensa

Con decorrenza 1 ° luglio 1999 è istituita per tutti gli operai un'indennità sostitutiva di mensa di L.450 per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Il predetto importo è elevato a L.550 dal 1 ° gennaio 2001.

Per gli impiegati è istituita, con pari decorrenza, un'indennità sostitutiva di mensa di L.3600 per ogni giorno in cui siano effettivamente prestate almeno 6 ore di lavoro ordinario.

Il predetto importo è elevato a L. 4400 dal 1 ° gennaio 2001.

L'indennità di mensa di cui sopra non compete quando il pasto sia fornito dall'impresa in natura, o attraverso buoni mensa, o mediante rimborso a pie di lista.

L'indennità (di mensa è invece cumulabile con le percentuali di maggiorazione spettanti in caso di trasferta.

Ci si dà espressamente atto che l'indennità sostitutiva di mensa non rileva ai fini della determinazione di alcun istituto retributivo, indiretto o differito, compreso il TFR. (Sommario)

5. Premio di presenza

Per ciascuna ora ordinaria di effettiva presenza al lavoro per la quale non competa, a norma del precedente punto 4, l'indennità sostitutiva di mensa è riconosciuto agli operai ed agli impiegati un premio orario di Lit. 450 dall'1.7.1999 e di Lit. 550 dall'1.1.2001.

Si conviene espressamente che tali importi siano comprensivi di ogni incidenza sugli ulteriori istituti indiretti o differiti, incluso il TFR. (Sommario)

6. Dotazioni individuali

Le imprese forniranno ai propri dipendenti tutti gli attrezzi da lavoro necessari allo svolgimento delle rispettive mansioni.

Le imprese forniranno inoltre ai dipendenti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 381, 382, 383, 384 e 386 del d.p.r. n. 547 del 1955, strumenti di protezione del capo, degli occhi, delle mani, dei piedi e contro le cadute dall'alto.

Ciascun dipendente è tenuto a riconsegnare all'impresa le attrezzature individuali e gli strumenti di protezione di cui sopra, sia al cessare delle situazioni comportanti l'utilizzo degli stessi, sia alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia, in caso di deterioramento, per ottenerne la sostituzione. Il dipendente è tenuto inoltre a riconsegnare alla fine dell'uso le attrezzature collettive.

Le imprese forniranno altresì a ciascun lavoratore due tenute da lavoro all'anno.

Le tenute medesime saranno usate solo ed obbligatoriamente per l'attività lavorativa e dovranno essere riconsegnare per la sostituzione e, comunque, alla fine del rapporto di lavoro.

Nell'intento di favorire il generalizzato adempimento del predetto obbligo di fornire le tenute da lavoro e l'uniformità delle tipologie di indumenti in uso, la Cassa Edile definirà una o più convenzioni quadro con possibili fornitori, alle quali ciascuna impresa potrà fare riferimento per i propri acquisti. (Sommario)

7. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

In considerazione delle peculiari caratteristiche delle imprese edili, maggiormente frammentate e meno strutturate di quelle di altri settori, le Organizzazioni dei Lavoratori riconfermano il convincimento che le funzioni di rappresentanza dei lavoratori di cui all'art. 18 D. Lgs. 1994 n. 626 possano più correttamente ed efficacemente essere esercitate da Rappresentanti territoriali a prescindere dalla dimensione aziendale.

Nel prendere atto di tale posizione di principio la Delegazione datoriale accetta di pattuire una disciplina sperimentale, che peraltro tenga conto della circostanza che in talune imprese del settore risultano in carica RLS aziendali.

Sulla base di tali presupposti si conviene che, anche per le Aziende occupanti più di 15 dipendenti le predette funzioni di rappresentanza possano essere affidate a tre delegati territoriali, denominati RLST, designati dalle locali F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. e FE.N.E.A.L.-U.I.L. secondo modalità che le stesse individueranno con apposito regolamento

Gli RLST deferiranno di regola al C.P.T. le questioni rilevate che non risultano di agevole ed immediata soluzione.

In relazione a quanto precede, viene istituita presso la Cassa Edile, con effetto dall'1.7.1999, una speciale gestione R.L.S.T., alimentata da un contributo, a totale carico dell'impresa, dello 0,25% da commutarsi sull'imponibile soggetto al contributo "Cassa Edile".

Il predetto contributo "R.L.S.T." sarà dovuto solo dalle imprese presso le quali non risulti in carica, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale legale e contrattuale, alcun R.L.S. aziendale.

Il contributo sopra richiamato verrà versato mensilmente, secondo modalità che saranno indicate dalla Cassa Edile.

La gestione R.L.S.T., a rimborso forfettario degli oneri sostenuti per l'attività del R.L.S.T., a far tempo dall'1.7.1999, erogherà a ciascuna delle tre Organizzazioni dei lavoratori sopra richiamate la somma di Lire 1200 per ogni operaio iscritto alla Cassa Edile ed in forza ad imprese presso le quali le funzioni di Rappresentante per la sicurezza non siano esercitate da un dipendente nel solo ambito aziendale.

Il citato rimborso sarà corrisposto a trimestri posticipati, entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Ai fini di cui sopra, entro il 30.9.1999 e con successiva periodicità semestrale, la Segreteria dell'Organismo Paritetico Provinciale di cui all'art. 20 del predetto D. Lgs. 626 comunicherà alla Cassa Edile l'elenco delle imprese edili presso le quali risultano in carica R.L.S. aziendali.

Per parte loro, le Organizzazioni dei Lavoratori stipulanti il presente accordo - tramite l'Organizzazioni datoriale di appartenenza dell'impresa, o direttamente, per le imprese che non risultino aderenti ad alcuna organizzazione - notificheranno congiuntamente a ciascuna impresa interessata le generalità del R.L.S.T. incaricato di esercitare le funzioni di rappresentanza nei confronti dell'impresa medesima.

L'eventuale elezione o designazione di nuovi R.L.S. aziendali e l'eventuale cessazione del mandato di R.L.S. aziendali in carica saranno, oltre che all'impresa interessata, contestualmente notificate anche all'Organismo paritetico citato, all'Organizzazione datoriale a cui l'impresa risulti aderente alla Cassa Edile, all'Ente Scuola, al CPT e alle OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo.

La variazione rileverà agli effetti contributivi dal mese successivo a quello in cui sarà pervenuta all'impresa la notifica predetta.

Le pattuizioni di cui al presente punto 7 hanno validità sino al 31.12.2001. Entro il settembre di tale anno le parti si reincontreranno per disciplinare ulteriormente l'argomento.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente verbale dichiarano che, per favorire l'utilizzo dei RLST, non promuoveranno l'elezione o designazione di ulteriori RLS. (Sommario)

8. Contributo "APES"

Con effetto dall'1.7.1999 è soppresso il contributo dell'1% dovuto alla gestione "APES" a totale carico dell'impresa. (Sommario)

9. Contributo "ente scuola"

Con effetto dall'1.7.1999 il contributo dovuto alla Gestione "Ente Scuola" è elevato allo 0,40% a totale carico dell'impresa. (Sommario)

10. Trasferte

Con decorrenza 1 ° luglio 1999 le situazioni di cui alla lettera A), primo e secondo comma, dell'art. 25 ccnl vigente sono integralmente disciplinate sulla base della seguente tabella:

Distanza stradale del cantiere dal confine del comune di assunzione

Diaria in percentuale sugli elementi retributivi di cui all'art. 25 punto 3 del C.C.N.L.

Trasporto a carico ditta

da 0 a 2 Km.

-

-

Oltre 2 e fino a 8 Km.

-

si

Oltre 8 e fino a 30 Km.

10%

si

Oltre 30 e fino a 60 Km.

15%

si

Oltre 60 Km.

20%

si

Nel caso in cui l'impresa, pur essendo a ciò tenuta, non provveda al trasporto, dovrà rimborsare a piè di lista il costo dello stesso.

Ove per il trasporto in questione il dipendente utilizzi la propria autovettura, anche, eventualmente, per ulteriori dipendenti, per rimborso a piè di lista deve intendersi il rimborso effettuato secondo la più aggiornata tabella ACI pubblicata al momento ed in riferimento alla maggior percorrenza chilometrica annua contemplata dalla tabella stessa.

La diaria di cui sopra ed il trasporto non sono comunque dovuti quanto il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio, o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. (Sommario)

11. Quote di servizio sindacale

Le quote di servizio sindacale a carico dei datori di lavoro sono stabilite in ragione dello 0,53 % , quelle a carico degli operai in ragione dello 0,73%.

Tali aliquote si calcolano sugli stessi elementi della retribuzione soggetti al contributo Cassa Edile e sono comprensive dell'aliquota 0,15% per quote di servizio sindacale nazionale.

Le quote di servizio sindacale a carico degli operai sono trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unicamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile.

Le quote di servizio sindacale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia. (Sommario)

12. CPT

Le parti si impegnano ad acquisire al CPT, entro il 31.12.99, la collaborazione di un tecnico da utilizzare per le attività di istituto come previsto dal vigente C.C.N.L. (Sommario)

13. Decorrenza e durata

Il presente accordo è valido per tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia a decorrere dal 1 ° luglio 1999, salve le diverse decorrenze specificamente previste per particolari clausole e scadrà il 31.12.2001.

Per quanto non modificato dal presente verbale si intende richiamato l'integrativo territoriale 17.1.1990.

Le parti si riservano di redigere congiuntamente e pubblicare un testo che recepisca e coordini l'intera contrattazione integrativa di settore territorialmente vigente. (Sommario)