EDILI (ARTIGIANATO)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Verbania


 

Data di Stipula: 14-05-1999
 
Rubrica: Accordo territoriale per la provincia di Verbania


Il 14 Maggio 1999 in Verbania presso la sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola

tra

- la Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola;

- la Confartigianato dell'Ossola;

- la CNA del Verbano Cusio Ossola ;

e

- la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. ;

- la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. ;

- la FE.N.E.A.L.-U.I.L. ;

viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia del Verbano Cusio Ossola, in applicazione del ccnl 27.10.1995 e del ccril del Piemonte 11.02.1999.

Art. 1 - Sistema di informazione

Le parti nel confermare la validità del sistema di informazione definito dal ccnl 27 ottobre 1995 si impegnano a darne attuazione con la periodicità prevista dalle norme contrattuali. A tale scopo saranno utilizzati i dati messi a disposizione dalla Cassa Edile del V.C.O. secondo le modalità attualmente in atto. (Sommario)

Art. 2 - Osservatorio territoriale sugli appalti e sul mercato del lavoro

Le Associazioni Artigiane firmatarie del presente Accordo, condividendo le motivazioni che hanno portato alla costituzione dell'Osservatorio operante presso la Cassa Edile del V.C.O. si impegnano, per quanto di competenza, a contribuire al funzionamento dello stesso.

Le parti ritengono che nell'interesse generale del settore tale strumento debba vedere coinvolte tutte le Organizzazioni datoriali presenti in seno alla Cassa Edile del V.C.O. (Sommario)

Art. 3 - Appalti e subappalti

Le parti concordano sul pieno rispetto delle norme di legge che regolano l'appalto e il subappalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art.18 del CCNL 27.10.1995, le imprese si impegnano a dare pratica applicazione alla norma stessa, con particolare riguardo alle procedure ed ai tempi previsti per l'inoltro delle comunicazioni indicate nello stesso articolo alla Cassa Edile, agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e, per il tramite delle stesse, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori. (Sommario)

Art. 4 - Organismi paritetici

Le parti riaffermano il convincimento che il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro e l'Ente Scuola costituiscono strumenti idonei per contribuire, l'uno al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'altro al miglioramento della qualità del lavoro e delle capacità tecnico - produttive delle imprese attraverso la formazione di maestranze edili e/o l'arricchimento formativo dei lavoratori.

Le parti promuoveranno appositi incontri allo scopo di effettuare una valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti dai suddetti organismi.

Stante la nuova composizione degli Organismi di Gestione dei CPT e dell'Ente Scuola, che vedono la presenza della rappresentanza dell'artigianato, le parti si impegnano a concordarne l'attività futura con tutte le Organizzazioni rappresentate in seno agli Enti stessi. (Sommario)

Art. 5 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 6 del ccnl 27 ottobre 1995 l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni.

Per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno l'orario di lavoro è fissato in 35 ore settimanali.

In presenza di grandi opere infrastrutturali si potrà procedere, di comune accordo, alla definizione di specifici regimi di orario in grado di favorire una maggiore produttività, un acceleramento nell'esecuzione dell'opera e un incremento dell'occupazione. (Sommario)

Art. 6 - Lavoro a tempo parziale

Per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo parziale le Parti fanno espresso riferimento alla Legge 19.12.1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa definita con il ccnl 27 ottobre 1995. (Sommario)

Art. 7 - Indennità territoriale di settore

Gli importi della indennità territoriale di settore, sotto riportati, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, vengono congelati in cifra e non saranno più soggetti ad alcun aumento.

Operaio Livello 4 - L. 1.326,58

Operaio Livello 3 - L. 1.235,50

Operaio Livello 2 - L. 1.119,50

Operaio Livello 1 - L.     975,25

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità. (Sommario)

Art. 8 - Premio di produzione impiegati

Gli importi dei premio di produzione degli impiegati, sotto riportati, in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, vengono congelati in cifra e non saranno più soggetti ad alcun aumento.

Impiegato Livello 7 - L. 300.056

Impiegato Livello 6 - L. 281.227

Impiegato Livello 5 - L. 236.610

Impiegato Livello 4 - L. 210.472

Impiegato Livello 3 - L. 192.284

Impiegato Livello 2 - L. 174.960

Impiegato Livello 1 - L. 152.012

Tali importi continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità. (Sommario)

Art. 9 - Elemento economico territoriale

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal ccnl 27.10.1995, dall'Accordo Nazionale 14.4.1997 e dal ccril del Piemonte 11.2.1999, nonché in conformità all'art. 2 del D.L. n.67 del 25.3.1997 convertito in legge n. 135/97, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'Elemento Economico Territoriale - E.E.T. , di cui al ccnl 27.10.1995, la cui entità non potrà in ogni caso superare, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale 14.4.1997,la percentuale del 6%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati, sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio ed è da considerarsi competenza corrente dell'anno di erogazione.

Al fine di determinare il diritto e la decorrenza dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente accordo provinciale, fatto salvo quanto convenuto al successivo comma e definito in via transitoria esclusivamente per il periodo 1 maggio / 31 dicembre 1999, le parti entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente rispetto al dato medio del triennio 1996 / 1998 che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente accordo (Allegato protocollo di verifica).

Al fine di verificare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio / 31dicembre 1999 le parti, entro il 31 maggio 1999, procederanno al raffronto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 31 marzo 1999 ( 1° semestre 1999) con il dato medio del triennio (riferito al 1° semestre) 1996 / 1998.

Qualora dalla verifica risultassero i presupposti per la corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° maggio / 30 novembre 1999, l'E.E.T. sarà riconosciuto, secondo quanto previsto dall'Accordo Nazionale 14.4.1997, nella misura prevista dalla tabella a) allegata al presente accordo.

A decorrere dal 1° dicembre 1999, fatti salvi i presupposti opra definiti per la sua corresponsione, gli importi dell'E.E.T. saranno quelli riportati nella tabella b) allegata al presente accordo. (Sommario)

Art. 10 - Mensa

Le parti convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture sarà corrisposta una somma giornaliera a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, nella misura di lire 7.400 giornaliere.

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di lire 700 orarie, per un numero di ore che, in ogni caso, non potrà superare l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale come definito dal ccnl 27.10.1995.

Per gli impiegati l'importo mensile è pari a lire 123.200. (Sommario)

Art. 11  - Trasferta operai

Spese di viaggio.

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in comune diverso da quello di assunzione, situato oltre il limite territoriale di 10 Km, è dovuto, in assenza di mezzi dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI per una vettura di media cilindrata (1000cmc) per una percorrenza di 15.000 Km annui.

Vitto

Per i lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta - dietro presentazione di idonea documentazione la somma di lire 11.000, per il consumo dei pasto caldo.

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo dei pasto caldo, verrà corrisposta una indennità sostitutiva di lire 6.500.

Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di, trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune di assunzione del lavoratore.

- Al lavoratore in servizio, -comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 15 e sino al limite di Km 30 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria dei 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 30 e sino al limite di Km 45 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 45 e sino al limite di Km 60 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km 60 dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza reale stradale.

Qualora il lavoratore sia comandato a prestare la propria opera oltre il limite massimo chilometrico stabilito alla voce "indennità di trasferta" si presume ad ogni effetto contrattuale che egli debba pernottare in loco e pertanto gli compete il trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 25 lettera A - Norme Generali - del ccnl 27.10.1995.

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. (Sommario)

Art. 12 - Lavori in galleria

Ai sensi dell'art. 24 del ccnl 27 Ottobre 1995 al personale addetto ai lavori in galleria dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;

b)per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%;

Avuta presente la normativa del ccnl 27 Ottobre 1995 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità. (Sommario)

Art. 13 - Indennità per lavori in alta montagna

Ai sensi dell'art.24 del ccnl 27 Ottobre 1995 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna viene stabilita nella seguente misura:

a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: 8%;

b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: 10%;

c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: 14%.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza. (Sommario)

Art. 14 - Ferie

In attuazione dell'art.19 del ccnl 27 ottobre 1995 si concorda che nel periodo luglio settembre ai dipendenti verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane, più una settimana a richiesta del dipendente.

La quarta settimana di ferie collettive, sarà preferibilmente usufruita in concomitanza delle feste di fine anno.

L'epoca di godimento delle ferie, sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra o individualmente.

Le parti in considerazione delle differenti caratteristiche climatiche della provincia, concordano che potranno essere definiti aziendalmente periodi diversi di utilizzo delle ferie, normalmente entro il mese di maggio di ogni anno. (Sommario)

Art. 15 - Indumenti ed attrezzi di lavoro

L'impresa si impegna a fornire ai dipendenti gli attrezzi necessari per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa.

Per ogni anno inoltre verranno forniti: un giubbotto, due paia di pantaloni e due paia di scarpe antinfortunistiche.

Le forniture di cui sopra avverranno all'inizio della primavera e dell'autunno. (Sommario)

Art. 16 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In attuazione a quanto stabilito dal ccnl 27 ottobre 1995 e dal ccril 11.02.1999 le parti convengono di istituire nella provincia deL Verbano Cusio Ossola la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - R.L.S.T.

Le parti convengono che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali siano unici per tutto il settore dell'edilizia (industria - artigianato).

Per il triennio in corso, per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività deL R.L.S.T., la formazione, nonché le modalità di finanziamento, valgono le regole già definite per il comparto industriale.

Stante l'unicità, sopra definita, della figura del R.L.S.T. per tutto il settore dell'Edilizia (industria - artigianato), le parti si impegnano a concordare - alla fine del primo triennio di attività - un regolamento per il funzionamento dell'attività del R.L.S.T. sottoscritto da tutte le componenti datoriali e sindacali presenti in seno alla Cassa Edile del V.C.O. (Sommario)

Art. 17 - Sfera di applicazione

Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del ccnl 27.10.1995 e del Ccril 11.02.1999. (Sommario)

Art. 18 - Decorrenza e durata

Il presente accordo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 1 maggio 1999 e per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal ccnl 27 ottobre 1995.

Il presente Accordo assorbe e sostituisce, con effetto dal 1 maggio 1999, tutte le precedenti intese in materia di contrattazione integrativa territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto. (Sommario)

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Accordo, preso atto della rilevanza del numero di imprese artigiane e loro dipendenti iscritti alla Cassa Edile del Verbano Cusio Ossola, nonché della partecipazione delle Associazioni Artigiane agli Organismi di Gestione della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale, si impegnano a concordare congiuntamente con tutte le Associazioni datoriali presenti in Cassa Edile le variazioni relative alla contribuzione dovuta e alle prestazioni erogate dalla stessa. (Sommario)

Allegato 1 - Tabelle elemento economico territoriale ' E.E.T.

Tabella a)

VALORE E.E.T. DAL 1° MAGGIO 1999

LIVELLI

IMPIEGATI

OPERAI

7

45.635

 

6

39.876

 

5

33.168

 

4

30.720

177,57

3

28.716

165,98

2

25.377

146,68

1

22.260

128,67

 

Tabella b)

VALORE E.E.T. DAL 1° DICEMBRE 1999

LIVELLI

IMPIEGATI

OPERAI

7

91.270

 

6

79.752

 

5

66.336

 

4

61.440

355,14

3

57.432

331,98

2

50.754

293,37

1

44.520

257,34

(Sommario)

Allegato 2 - Accordo territoriale edilizia ed affini

14 maggio 1999

Protocollo di verifica

Art. 1

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 9 dell'Accordo Territoriale del 14 Maggio 1999, vengono individuati i seguenti parametri di riferimento, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi, relative all'andamento del settore e dei suoi risultati con riferimento al sistema delle imprese edili operanti nell'ambito provinciale.

I parametri di riferimento, forniti su richiesta delle parti sottoscritte, dalla Cassa Edile del Verbano Cusio Ossola, sono relativi alla media degli esercizi del triennio 1996 /1998.

PARAMETRI

VALORE DI RIFERIMENTO MEDIA ESERCIZI 1996/1998

- IMPRESE ISCRITTE ATTIVE

431

- LAVORATORI ISCRITTI ATTIVI

2.493

- ORE DENUNCIATE LAVORATE

3.282.699

- MASSA SALARI

41.845.065.000

- ORE MALATTIA

160.812

- ORE INFORTUNIO

51.900

Art. 2

I parametri di cui al precedente articolo 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.

Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.

Per il parametro relativo alle "imprese attive iscritte alla Cassa Edile" le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore.

Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell'escursione dei parametri sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

Stante la novità dell'istituto E.E.T., le parti convengono di procedere alla verifica degli indicatori di cui sopra. In considerazione dell'implementazione dei programmi informatici da parte della Cassa Edile del Verbano Cusio Ossola, le parti potranno individuare ulteriori indicatori e/o adeguare quelli esistenti per l'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati.

A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere negativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da incidere in maniera significativa sull'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri indicatori da utilizzare per la verifica successiva.

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D. L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art.2 . (Sommario)

EDILI (ARTIGIANATO)
Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Verbania
Data di Stipula: 31-05-1999
 
Rubrica: Accordo provinciale di lavoro


Il 31 maggio 1999 presso la Sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola in Verbania

si sono incontrate

- la Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola;

- la Confartigianato dell'Ossola;

- la CNA del Verbano Cusio Ossola;

e

- la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.;

- la F. I L C. A.-C.I.S.L.;

- la FE.N.E.A.L.-U.I.L.

Le parti

richiamati

- preliminarmente la legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione in legge con modificazioni dei Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" e, in particolare, l'art. 2 in merito al "Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello";

visto

- l'art. 9 - Elemento Economico Territoriale - E.E.T. nonché l'allegato A Protocollo di verifica del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro stipulato in data 14 maggio 1999 dalle Organizzazioni sottoscritte;

preso atto

- delle risultanze, allegate al presente verbale e parti integranti del medesimo, fornite dalla Cassa Edile del Verbano Cusio Ossola circa i sotto elencati indicatori di settore, idonei a quantificare, con riguardo al periodo l° ottobre 1998 - 31 marzo 1999 a confronto con il periodo 1996/1998 (media 1° semestre), le variazioni relative al sistema delle imprese edili operanti nell'ambito della provincia dei Verbano Cusio Ossola

Indicatore

1° semestre 1999
01-10-'98-31-03-'99

Media semestri
1996-1998

a) imprese iscritte attive

454

430

b) lavoratori iscritti attivi

2.592

2.480

c) ore denunciate lavorate

1.599.216

1.625.000

d) massa salari

21.303.073.000

20.535.318.000

e) ore malattia

90.206

91.690

f) ore infortunio

26.081

26.494

Rilevano la sussistenza

dei presupposti di legge e di contratto perché

a) ai dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia del Verbano Cusio Ossola sia riconosciuto l'Elemento Economico Territoriale nelle misure e con le decorrenze definite nell' accordo collettivo territoriale di lavoro sopra richiamato;

b) alle imprese edili ed affini della Provincia del Verbano Cusio Ossola sia sconosciuta la decontribuzione delle erogazioni retributive a titolo di " Elemento Economico Territoriale" così come previsto dall'art. 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135 in premessa richiamata.

 

INDICATORI SETTORE EDILIZIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DATI CASSA EDILE V.C.O.

Semestre / indicatore

1° 1996
10/95 03/96

1° 1997
10/96 03/97

1° 1998
10/97 03/98

Media 1996/1998

1° 1999
10/98 03/99

Imprese iscritte attive  prov. V.C.O.

427

436

427

430

454

Lavoratori
iscritti attivi

2.537

2.425

2.479

2.480

2.592

Ore denunciate lavorate

1.615.044

1.613.738

1.646.218

1.625.000

1.599.216

Massa salari

19.932.951.000

20.183.256.000

21.489.747.000

20.535.318.000

21.303.073.000

Ore C.I.G.

ND

ND

98.943

98.943

90.349

Ore malattia

89.859

101.492

83.719

91.690

90.206

Ore infortunio

36.287

16.165

27.031

26.494

26.081