ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE

DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

29 GENNAIO 2000 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA EDILIZIA

ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Il giorno 14 gennaio 2003, presso gli uffici della Associazione fra gli Industriali della provincia

di Viterbo, in Viterbo

TRA

La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli industriali della provincia di Viterbo

rappresentata dal Presidente sig. Carlo Adami e dai Sigg.ri: Goffredo Ricci, Pietro Bologna,

Fabio Belli, Massimo Marani, Marco Ricci, Contaldo Cesarini, Domenico Merlani, Alberto

Ciorba ed Antonio Delli Iaconi assistiti dal dr. Fabio Romiti Vice Direttore dell'Associazione

fra gli Industriali.

E

Il Sindacato Provinciale Edile FILLEA/CGIL di Viterbo rappresentato dai Segretario sig.

Mauro Portone e dalla delegazione composta dai sigg.ri: .…....................

Il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA/CISL di Viterbo rappresentato

dal Segretario sig. Paolo Ivano Cuccello e dalla delegazione composta dai

sigg.ri: .............……..................

Il Síndacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini e del Legno Fe.N.E.A.L./UIL di Viterbo

rappresentato dal Segretario Francesco Palese, e dalla delegazione composta dai

sigg.ri: .......................……..

Visti

• Gli articoli 39 e 47 C.c.n.I. 29 gennaio 2000 per le imprese edili ed affini

• L'accordo nazionale 29 gennaio 2002 tra ANCE e FILLEA/CGIL, FILCA/CISL e

Fe.N.E.A.L./UIL

• IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER IL SETTORE EDILE DELLA

PROVINCIA di Viterbo del 4 febbraio 1998

Si conviene e si stipula

Il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro del 4

febbraio 1998, che viene modificato ed integrato dalle norme, disposizioni e tabelle

che seguono.

Le parti procederanno ad una nuova stesura definitiva del contratto integrativo provinciale,

armonizzando, aggiornando ed integrando il testo preesistente con le nuove norme oggi

concordate.

Copia del nuovo contratto integrativo provinciale verrà distribuita, a tutte le imprese ed i

lavoratori iscritti, dalla Cassa Edile di Viterbo.

ART. 1 - AZIONE DI POLITICA ATTIVA

Le gravi evidenti difficoltà che caratterizzano il settore delle costruzioni nella nostra provincia

impongono alle parti stipulanti di acquisire impegni aggiuntivi rispetto ai tradizionali ruoli di

difesa e rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e delle imprese del settore.

Anche se la crisi del settore deriva per buona parte da problemi strutturali di carattere

generale e comuni all'intero territorio nazionale, si intende intervenire nella specifica

situazione provinciale, per quanto è nelle competenze e nelle possibilità delle parti, con

iniziative che sottolineino l'emergenza e la rendano evidente a tutti i soggetti locali.

Si ritiene necessario compiere ogni sforzo per prevenire o eliminare fenomeni di lavoro

sommerso ed illegale, anche effettuato da imprese non regolari, che provoca il

depauperamento delle imprese strutturate e regolari, ne riduce gli spazi di mercato, peggiora

la qualità delle opere, mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori, i loro diritti contrattuali

ed economici. Aumentare la trasparenza e la chiarezza dei rapporti attraverso regole certe e

costruzioni, oltre alle imprese ed ai lavoratori, anche le stazioni appaltanti, gli Organismi di

controllo, le istituzioni provinciali e locali.

1.2. - OBIETTIVI

1.2.1. Rendere più rapida l’apertura dei cantieri per le opere avviabili, accelerando i processi

decisionali e snellendo le procedure burocratiche

1.2.2. far crescere il sistema delle imprese locali incrementando la loro competitività sul

mercato

1.2.3. mettere a punto strumenti per prevenire forme di contenzioso su gare di appalto ed

altre procedure di assegnazione lavori per rendere più veloce le aperture dei cantieri

1.2.4. intervenire per la eliminazione dei lavoro sommerso, di fenomeni di concorrenza sleale

tra le imprese, di inadempimenti alle normative sulla sicurezza nei cantieri.

2 - AZIONI

2. 1. SNELLIMENTO BUROCRATICO

2. 1.1. Presso la Cassa Edile di Viterbo viene istituito un Osservatorio per l'edilizia che ha il

compito di monitorare il settore delle costruzioni acquisendo dati su:

o evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di

pubblica utilità finanziate con capitale privato;

o evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di

concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;

o l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli

occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione,

orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza,

struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo

o aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti

nell’acquisizione dei dati l'Osservatorio si avvarrà della collaborazione di tutti gli Enti

paritetici.

2.1.2. Le parti, con le procedure che riterranno più efficaci, proporranno alle principali

stazioni appaltanti la sottoscrizione di protocolli di intesa per:

• mettere a disposizione flussi di dati dell’Osservatorio e la loro capacità di informazione

capillare verso l'universo delle imprese e dei lavoratori

• ottenere l'afflusso dei dati verso l'Osservatorio da parte delle stazioni appaltanti

• ottenere la disponibilità a fornire informazioni preventive sui programmi di lavoro, sugli iter

burocratici, sulle procedure da adottare, sui singoli tempi tecnici, sul grado di copertura

finanziaria delle opere, ect.

• ottenere la disponibilità ad accogliere suggerimenti ed osservazioni delle parti tendenti ad

accelerare l'apertura dei cantieri.

2.2. CRESCITA IMPRESE LOCALI

2.2.1. La crescita del sistema delle imprese locali si realizza attraverso:

• una formazione continua di tutti i soggetti dell'impresa in funzione delle nuove opportunità

di lavoro e delle necessità di nuove emergenti professionalità nel mondo delle costruzioni

• riconoscimento del ruolo promozionale e progettuale delle imprese nella gestione del

territorio

• ampliamento del mercato privato connesso ai processi di crescita e riqualificazione

urbana per agevolare i processi di manutenzione anche con riferimento al patrimonio

artistico della città

• individuazione di nuovi strumenti finanziari, e di un sistema di agevolazioni nella fiscalità

di competenza territoriale locale.

2.3. PREVENZIONE CONTENZIOSO

2.3.1. Le parti, con le procedure che riterranno più efficaci, proporranno alle principali

stazioni appaltanti la sottoscrizione di protocolli di intesa per:

• mettere a disposizione le proprie conoscenze in materia di elaborazione di bandi di gara e

di informazioni sulla evoluzione normativa in materia che provengano dalle proprie

strutture nazionali

• far conoscere alle Amministrazioni, in via preventiva, eventuali irregolarità, imprecisioni

2.3.2. Le parti individuano nel DURC (documento unico di regolarità contributiva) uno

strumento utile a snellire gli adempimenti burocratici delle imprese, nonché alla lotta

all'evasione e a favorire la regolarità del mercato delle costruzioni. Visto il Decreto

Legge n°210 dei 25 settembre 2002 che all’art. 2 prevede le procedure per arrivare alla

definizione del DURC per INPS, INAIL e Casse Edili, si conviene che nella provincia di

Viterbo si darà attuazione a tali procedure secondo le modalità che saranno indicate

dagli Organismi competenti.

2.4. LAVORO SOMMERSO - CONCORRENZA SLEALE - SICUREZZA

2.4.1. Le parti si impegnano, se concordemente ritenuto necessario, a ricercare le intese per

sottoscrivere un contratto di riallineamento ed emersione che sarà allegato al contratto

integrativo provinciale e ne formi parte integrante.

2.4.2. Nell'ambito della flessibilità vanno ricercati strumenti che favoriscano l'incontro tra

domanda ed offerta ed agevolino la creazione di società ed agenzie per il lavoro

interinale che coinvolgano strutture locali del settore.

2.4.3. Avviano rapporti con le strutture di controllo del mercato del lavoro (Ispettorato del

lavoro, ASL, etc.) per concordare forme di collaborazione mirate a ridurre fenomeni di

lavoro sommerso ed a colpire l'evasione totale delle imprese.

2.4.4. Rendono effettivamente operanti le previsioni contrattuali sugli obblighi di

informazione dei lavori affidati in sub appalto attraverso una rappresentazione alle

imprese ed alle RSU della necessità di comunicazione alla Cassa Edile circa imprese

interessate, prevedibile durata delle opere, importi dei lavori, etc.

2.4.5. Concordano con le Pubbliche Amministrazioni meccanismi di penalizzazione

economica delle imprese che utilizzano lavoro nero o sommerso attraverso specifiche

previsioni contrattuali (oneri di urbanizzazione, costi tecnici etc.)

2.4.6. Si attivano, anche attraverso il CTP per sperimentare insieme alla ASL ed Ispettorato

del Lavoro nuove forme di collaborazione per aumentare il livello medio della sicurezza

nei cantieri e ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro, intervenendo in modo

particolare nei casi di totale inapplicazione delle norme sulla sicurezza.

ART. 2 - CATEGORIE E QUALIFICHE

Le parti convengono di applicare integralmente la suddivisione per categorie e qualifiche

indicata all'art. 78 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000 ad eccezione per le qualifiche di “autisti di

autobetoniere e autopompe” che sono inseriti al terzo livello (operai specializzati).

L'esenzione del periodo di prova previsto dall'art. 2 dei C.c.n.l. è estesa anche agli operai

che hanno prestato servizio nel settore, per almeno cinque anni, con le stesse mansioni per

le quali sono assunti, o per almeno sei mesi presso la stessa impresa e con la medesima

qualifica.

Il mutamento di qualifica, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 78 dei C.c.n.I.,

formerà oggetto di revisione biennale, nel rispetto del mansionario del C.c.n.I., con un

accordo tra R.S.U. e datore di lavoro.

In mancanza di R.S.U. l'accordo potrà intervenire tra OO.SS. di categoria e datore di lavoro.

ART. 3 - MINIMI DI PAGA

In relazione agli articoli 11 e 46 del C.c.n.I. 29 gennaio 2000 i minimi di paga base valevoli

per tutto il territorio della provincia di Viterbo sono i seguenti

a) Operai di produzione 01/01/02 01/01/03

(base oraria) € €

operaio di 4° livello 3,83 4,03

operaio specializzato 3,56 3,75

operaio qualificato 3,20 3,37

operaio comune 2,74 2,88

b) Custodi, guardiani,

portinai, fattorini,

uscieri, inservienti 2,46 2,59

(base oraria)

c) Custodi, portinai,

2° categoria 710,38 747,88

Assistente tecnico già in

3° categoria – IV° livello 663,02 698,02

3° categoria 615,66 648,16

4° categoria 554,10 583,35

4° categoria 1° impiego 473,59 498,59

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

Le parti convengono che l'art. 5 del C.c.n.I. 29 gennaio 2000 si intende qui riportato per

intero.

Con riferimento al 2° e 6° comma dell'art. 5 del citato contratto l'orario è stabilito in 40 ore

settimanali per tutto l'anno senza eccezioni o deroghe distribuito fra lunedì e il venerdì

compreso.

Le parti concordano che in sede aziendale le singole imprese e le R.S.U., assistite dalle

rispettive associazioni territoriali, possono dare corso a sperimentazioni in ordine alla

distribuzione degli orari di lavoro che, utilizzando le quote di riduzione d'orario acquisiti nella

contrattazione nazionale e il recupero delle festività soppresse, determinino una riduzione

d'orario media settimanale distribuita sull'intero anno o come ferie aggiuntive collettive.

In tal senso le parti si impegnano a verificare e pattuire accordi specifici, derivanti

dall’applicazione del suddetto articolo, atti ad armonizzare, per quanto di competenza delle

parti stipulanti, le modalità applicative e le normative contrattuali e di legge interagenti con

tali discipline sperimentali del regime di orario aziendalmente pattuito.

Le parti concordano di avviare specifici momenti di contrattazione preventiva, di concerto

con l'ente appaltante, in ordine all’esecuzione di opere pubbliche di particolare rilevanza

sociale, con l'obiettivo di perseguire risultati di maggiore economicità nei tempi di

esecuzione parallelamente a incrementi occupazionali, utilizzando anche una distribuzione

dell'orario di lavoro che, compatibilmente con le condizioni atmosferiche e di sicurezza,

occupi una fascia lavorativa al di là del normale periodo giornaliero delle 8 ore.

ART. 5 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

L'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione sono stabiliti nelle seguenti

misure:

a) Operai di produzione 01/09/89

(Importi-orari)

operaio di 4° livello 0,59

operaio specializzato 0,55

operaio qualificato 0,51

operaio comune 0,44

b) Custodi, guardiani, portieri,

fattorini, uscieri ed inservienti 0,40

(importi orari)

c) Custodi, portinai, guardiani

con alloggio 0,36

(importi orari)

d) Impiegati

(importi mensili)

1° categoria super 152,37

1° categoria 142,65

2° categoria 118,11

Assistente tecnico già in 3° categ. -

IV° livello 102,94

3° categoria 93,72

4° categoria 84,89

4° categoria 1° impiego 73,63

ART. 6 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

·  il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo,

numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero

ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei

lavori.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lettera d), e 47 dei C.c.n.l. 29

gennaio 2000 è pertanto stabilito nella misura dell'11% rispettivamente dei minimi di paga e

di stipendio (in vigore dal 01/01/2003) a decorrere dal 1° gennaio 2003.

MENSILE ORARIO

€ €

quadri e impiegati di 1° super 109,69 0,63

impiegati di I° 98,72 0,57

impiegati di II° 82,27 0,48

impiegati di IV° liv. - operai di IV° liv. 76,78 0,44

impiegati di III° - op. specializzati 71,30 0,41

impiegati di IV° - op. qualificati 64,17 0,37

impiegati di IV° 1° impiego - op. comuni 54,84 0,32

custodi, portinai, fattorini 49,36 0,29

custodi, portinai, guardiani (con alloggio) 43,88 0,25

Al fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in

rapporto ai parametri sopra individuati le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di

ottobre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma precedente, effettuata entro l'ottobre 2003, si

evidenziasse una tendenza positiva rispetto agli indicatori individuati ed un reale aumento

dei parametri individuati rispetto alla situazione dell'ottobre 2002, l'elemento economico

territoriale passerà dal 11% al 14% (dei minimi di paga e di stipendio in vigore dal

01/01/2003) a partire dal 01/12/2003 e la nuova tabella sarà la seguente:

MENSILE ORARIO

€ €

quadri e impiegati di 1° super 139,60 0,81

impiegati di I° 125,64 0,73

impiegati di Il° 104,70 0,61

impiegati di IV° liv. - operai di IV° liv. 97,72 0,56

impiegati di III° - op. specializzati 90,74 0,52

impiegati di IV° - op. qualificati 81,67 0,47

impiegati di IV° I° impiego - op. comuni 69,80 0,40

custodi, portinai, fattorini 62,82 0,36

custodi, portinai, guardiani (con alloggio) 55,84 0,32

ART. 7 - APPALTI E SUBAPPALTI

Per l'impiego della manodopera negli appalti e subappalti, le parti richiamano le norme di

cui alla legge 23 ottobre 1960, n° 1369 ed agli artt. 14 e 15 del vigente C.c.n.I.

Le imprese sono impegnate a perseguire, per quanto possibile, il rientro all’interno delle

proprie capacità produttive delle lavorazioni tipicamente edili, normalmente appaltate e

subappaltate a terzi.

Le imprese sono tenute, comunque, a comunicare alla Cassa Edile, agli Istituti previdenziali

ed assistenziali, alla R.S.U. e qualora queste ultime manchino al sindacato territoriale

competente la denominazione della ditta subappaltatrice e le opere ad essa affidate,

nonché il numero degli operai interessati.

ART. 8 - FERIE

In attuazione dell'art. 16 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000, si concorda che nel periodo 1° luglio

- 15 settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive

di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo tra il 24

ed il 31 dicembre.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute dall’interessato a sua richiesta

previo accordo con il datore di lavoro.

In caso di ferie collettive per azienda o per cantiere l'operaio che non ha maturato un anno

di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'inter o periodo

Con riferimento all'art. 19 del C.c.n.I. 29 gennaio 2000 viene stabilito che il trattamento

economico spettante all'operaio, per le ferie e per la gratifica natalizia, è assolto dall'impresa

con la corresponsione di una percentuale complessiva dei 18,50% calcolata sugli elementi

della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 del C.c.n.I. per tutte le ore di lavoro normale

contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al

punto 3) dell'art. 18 del C.c.n.l.

La suddetta percentuale risulta così suddivisa:

- ferie 8,50%

- gratifica natalizia 10,00%

L'importo della percentuale suddetta sarà accantonato, mediante versamenti mensili da

parte di ciascuna impresa, presso la Cassa Edile della provincia di Viterbo.

Art. 10 INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

In applicazione all’art. 21 del C.c.n.I. 29 gennaio 2000 fermo restando quanto previsto per i

gruppi A-C-D, si determinano le seguenti maggiorazioni dovute per il:

Gruppo B

lavori in galleria

voci a) 46%

voci b) 26%

voci c) 18%

galleria con fronte di avanzamento

oltre un chilometro dall’imbocco 14%

lavori in galleria in presenza di forti

getti d’acqua che investono gli operai 20%

Gruppo E

costruzioni linee elettriche e telefoniche 15%

Visto il penultimo comma dell’art. 21, C.c.n.l. 06/07/1983, visto l’accordo ANCE- FLC

nazionali del 29 ottobre 1984, visto l’accordo del 14 novembre 1984, tra l’Associazione

Industriali e la F.L.C. provinciale,

- agli operai impegnati nella costruzione della Centrale nucleare di Montalto di Castro, - in

considerazione delle caratteristiche eccezionali che la costruzione comporta riguardo al

luogo di lavoro, alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ed alla tipologia

delle opere verrà corrisposta una indennità di disagio nella misura dell’11% (undici per

cento), per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 11 - TRASFERTA

Con riferimento all’art. 22 del contratto nazionale, si stabilisce che l’operaio in servizio,

comandato temporaneamente a prestare la propria opera in un Comune diverso da quello

per il quale è stato assunto o che, per raggiungere il posto di lavoro oggetto della trasferta,

deve effettuare una percorrenza di oltre 10 km dal centro abitato del comune e dal cantiere

di assunzione, ha diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, a percepire una diaria del

15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L.

per ogni ora di effettivo lavoro. Per le trasferte che superano i 100 km. di percorrenza tra

andata e ritorno, detta indennità sarà corrisposta nella misura del 25% calcolata sugli stessi

elementi di cui al punto precedente.

Art. 12 - TRASPORTI

È dovuta al dipendente, dietro presentazione di adeguata certificazione, una indennità pari

al costo degli abbonamenti mensili ai mezzi pubblici urbani ed extraurbani operanti nel tratto

che va dal comune o frazione di residenza a quello di lavoro.

In alternativa al rimborso mensile del mezzo pubblico, al fine di permettere un adeguato

rimborso delle spese sostenute dai lavoratori nei casi di obiettivi impedimenti di carattere

tecnico nella determinazione della indennità, vengono istituite delle fasce chilometriche,

secondo le tabelle seguenti, per la determinazione dell’indennità oraria di trasporto. Il

lavoratore è tenuto a specificare il tipo di rimborso che l’azienda deve predisporre e, con

congruo anticipo, gli eventuali passaggi da un tipo di rimborso all’altro.

Qualora il raggiungimento del luogo di lavoro con i mezzi pubblici sia impossibile o molto

Tabella in vigore

dal 01/01/99

da 5 a 10 km. E 0,08 orarie

da 11 a 20 km. E 0,09 orarie

da 21 a 30 km. E 0,14 orarie

da 31 a 40 km. E 0,17 orarie

da 41 a 50 km. E 0,22 orarie

da 61 a 60 km. E 0,25 orarie

da 61 a 80 km. E 0,33 orarie

da 81 a 100 km. E 0,38 orarie

Sulle somme previste nelle presenti tabelle non viene calcolata la percentuale di cui all’art.

19 C.c.n.l. 29 gennaio 2000 in quanto nella sua determinazione ne è stato tenuto conto.

Le fasce di cui alle presenti tabelle si intendono riferite alla distanza tra il cantiere ed il luogo

di residenza del lavoratore.

Art. 13 - Mensa

Nelle unità produttive con almeno 50 dipendenti le imprese devono istituire, con gestione

diretta o mediante il ricorso a convenzioni con ditte o enti a tale titolo specializzati, il servizio

di mensa per la somministrazione di un pasto caldo, così composto:

- a un primo piatto caldo;

- a un secondo piatto con contorno e pane;

- a un frutto e bevanda.

Nelle imprese ove è istituito il servizio di mensa l’onere a carico dell’operaio per ciascun

pasto consumato in cantiere è fissato in lire 800 rimanendo a carico dell’impresa l’intera

differenza. L’onere a carico dell’operaio verrà ridiscusso, a richiesta di una delle parti, una

volta l’anno in appositi incontri.

Concorrono alla determinazione del numero minimo dei lavoratori necessari all’effettiva

costituzione del servizio di mensa i lavoratori, di qualsiasi qualifica, impegnati nella

realizzazione di una medesima opera, anche se dipendenti di più imprese edili, tra loro

consorziate in qualsiasi forma per l’aggiudicazione e la esecuzione dell’opera, ivi comprese i

dipendenti delle imprese edili in subappalto purché presenti contestualmente nel cantiere in

modo continuativo.

La presente normativa si applica anche in caso di situazioni riduttive contigue.

Nelle unità produttive con meno di 50 dipendenti deve essere corrisposta una indennità

sostitutiva di mensa per ogni ora di lavoro normale prestata (nei limiti di 8 ore giornaliere per

gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia) sulla quale non sarà

computata la percentuale di cui agli artt. 19 e 20 del C.c.n.I. 5 luglio 1995 in quanto nella

sua determinazione ne è stato tenuto conto.

Tale indennità, pari a Euro 0,31 orarie (lire 600 orarie) fino al 31/12/2002, sarà elevata a E

0,36 a decorrere dal 01/01/2003 ed E 0,41 dal 01/06/2004.

L’indennità sostituiva spetta anche ai lavoratori che non possono, in dipendenza dell'orario

di lavoro e delle mansioni svolte, usufruire del servizio di mensa attuato in una delle forme di

cui al primo comma.

L’indennità sostitutiva di mensa al di fuori della fattispecie di cui al primo comma del

presente articolo non spetta in quei cantieri dove è stato organizzato un servizio di mensa

tramite convenzionamento con strutture di ristorazione esterne all’impresa.

Fermo restando che tale servizio può essere istituito in presenza di particolari situazioni

oggettive e che esso deve essere strettamente correlato in termini di costi alla erogazione

della indennità sostitutiva di mensa, le parti concordano che l’istituzione del servizio non può

prescindere dalla definizione di uno schema di intesa cui i lavoratori e le imprese dovranno

attenersi e che dovrà essere sottoscritto dalle organizzazioni firmatarie il presente accordo

provinciale.

In alternativa alla indennità sostitutiva di mensa, qualora intervenga apposita intesa con la

RSU, l’azienda potrà erogare buoni pasto giornalieri di importo nominale pari ad E 2,88, per

ogni 8 ore di normale lavoro dal 01/01/2003 e E 3,28 dal 01/06/2004.

L’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati sarà pari a E 2,88 giornaliere dal

01/01/2003 ed E 3,28 dal 01/06/2004

Art.14 INDUMENTI DA LAVORO

Entro il mese di maggio di ogni anno di vigenza del presente accordo, la Cassa Edile di

Art. 15 - ATTREZZI DA LAVORO

Si riconferma l’obbligo dell’impresa di fornire ai lavoratori gli strumenti e gli attrezzi da lavoro

necessari al compimento dell’opera assegnata. È obbligo dei lavoratori di conservare gli

attrezzi in buono stato e di riconsegnarli all’impresa alla fine dell’orario lavoro.

Art. 16 - ENTI PARITETICI

Soppresso

Art. 17 - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,

L’IGIENTE E L’AMBIENTE DI LAVORO

Il funzionamento del Comitato paritetico provinciale per la prevenzione infortuni, l’igiene e

l’ambiente di lavoro, - istituito ai sensi dell’art. 32 del C.c.n.l. 06/07/1983 - è disciplinato da

regolamenti concordati in base al Protocollo d’intesa 24/09/1976, allegato al C.c.n.l.

06/07/1983, del quale forma parte integrante.

Dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto dalle imprese per il funzionamento del Comitato

paritetico è fissato nella misura dello 0,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di

cui al punto 3) dell’art. 25 C.c.n.I. 5 luglio 1995. Il contributo deve essere versato alla Cassa

Edile.

Nell’arco di vigenza del presente accordo potrà essere costituita una commissione per

valutare la necessità di istituzione delle R.L.S.T. (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza

Territoriali).

Art. 18 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con riferimento all’art. 92 dei C.c.n.l. 29 gennaio 2000 il contributo a carico del datore di

lavoro per l’Ente Scuola Edile della provincia di Viterbo, da calcolarsi sugli elementi della

retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, vigente C.c.n.l. è stabilito nella misura dello 0,60%

con decorrenza 01/01/2003. Il contributo deve essere versato alla Cassa Edile.

Le parti, riconoscendo la necessità di sviluppare l’impegno per l’istruzione professionale al

fine di perfezionare le capacità tecniche delle maestranze edili per un più efficace loro

inserimento nelle attività produttive e nella consapevolezza delle opportunità di un’azione di

proposizione e di coordinamento delle iniziative di formazione professionale anche a livello

regionale, si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, a sollecitare la

costituzione nel Lazio del Comitato Paritetico regionale per la formazione professionale,

FORMEDIL LAZIO, che avrà il compito di attuare nella nostra regione le finalità statutarie

dell’Ente Nazionale coordinando le varie iniziative in atto a livello provinciale per la

formulazione e l’attuazione di un programma regionale di addestramento professionale e

per la rappresentanza unitaria di detto programma nei confronti delle autorità regionali

competenti in materia. Le parti dichiarano la loro disponibilità affinché il nuovo organismo

regionale possa utilizzare, per il perseguimento dei propri compiti statutari, le strutture e le

competenze didattiche dell’Ente, compatibilmente con le necessità per la formazione a

livello territoriale, nonché di aderire, nel rispetto della normativa nazionale e nell’ambito della

contribuzione esistente per la formazione, alle eventuali coperture finanziarie necessarie

alla funzionalità operativa del costituendo FORMEDIL LAZIO.

Le parti, inoltre, sulla base dell’esperienza dell’attività formativa posta in essere negli ultimi

anni dall’Ente Scuola e ravvisando l’opportunità di rendere il processo formativo sempre più

aderente alle realtà tecnico-operative, impegnano per quanto di competenza, il Consiglio di

AmministrazIone, dell’Ente Scuola a realizzare programmi di formazione e riqualificazione

professionale finalizzate sia alla più ampia diversificazione delle specializzazioni sulla base

delle esigenze del processo produttivo, sia all’incremento degli elementi da formare.

In questo quadro programmatico e operativo le parti si danno reciprocamente atto

dell’impegno affinché venga assicurato, nel rispetto delle norme di legge in materia di

collocamento, l’inserimento automatico nel processo produttivo dell’edilizia delle maestranze

che abbiano superato con esito favorevole i corsi di cui sopra.

Al fine di favorire l’inserimento di giovani nel settore, le parti convengono sulla utilizzazione

dei contratti di formazione e lavoro di cui alla legge 19/12/1984 n. 863 ed alla normativa,

prevista dall’Accordo Interconfederale 18/12/1988 e successivo modifiche ed integrazioni.

In via sperimentale, e limitatamente al 1° anno di vigenza, le imprese potranno utilizzare le

strutture dell’Ente Scuola per l’espletamento della formazione teorica prevista nei singoli

progetti di formazione-lavoro effettivamente avviati dalle imprese edili nell’anno di

riferimento. A tale scopo l’Ente organizzerà uno o più corsi formativi specifici con moduli di

Per quanto possibile le aziende prevedranno moduli omogenei di formazione teorica da

inserire nei progetti formativi.

L’onore complessivo relativo ai corsi di formazione allo scopo istituiti, ivi compreso il costo

relativo ai trasporti, saranno a totale carico dell’Ente Scuola.

Le OO.SS. si attiveranno per accelerare e favorire al massimo le procedure di

autorizzazione dei progetti, intervenendo in tal senso presso gli organismi competenti.

Le parti si danno atto dell’automatica proroga della suddetta normativa, alla scadenza

dell’anno sperimentale, salvo disdetta di una della parti contraenti da effettuarsi entro il 31

dicembre di ogni anno.

DA ELIMINARE

Art. 19 - CASSA EDILE

A decorrere dal 01/01/2003 il contributo dovuto a favore della Cassa Edile della provincia

di Viterbo, a norma dell’art. 37, punto a) commi 6, 7 e 8 è fissato indistintamente a carico dei

lavoratori dipendenti nella misura dello 0,42% e nella misura del 2,10% a carico delle

aziende che mediamente nel semestre precedente non superino i 50 dipendenti iscritti alla

Cassa, nella misura dei 4,50% a carico delle aziende che mediamente nel semestre

precedente superino i 50 dipendenti iscritti alla Cassa.

Il contributo di cui sopra si intende calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto

3 dell’art. 25 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000 per tutte le ore normali effettivamente prestate e

sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell’art 18.

Le parti concordano di procedere a periodiche e ravvicinate verifiche sull’andamento

finanziario della Cassa, impegnandosi a definire accordi provinciali atti a garantire una

equilibrata contribuzione, adeguata alle necessità di pieno ed integrale assolvimento della

Cassa stessa per le sue finalità istituzionali.

Le parti si impegnano a definire intese specifiche atte a istituire meccanismi automatici di

tutela nei confronti di lavoratori iscritti alla Cassa, dipendenti d’imprese o tenute per vincoli

associativi, contrattuali e di legge ad iscriversi perché agli stessi siano garantite le

prestazioni contrattuali ed extra contrattuali erogate dalla Cassa stessa in virtù di

contrattazione nazionale o provinciale anche in caso di tardivo e/o omesso versamento

dell’impresa delle quote di accantonamento previste dall’art. 19 del C.c.n.I. e di tutti gli oneri

contributivi connessi.

In tal senso le parti convengono sulla opportunità, ove necessario, di adeguare le normative

statutarie ed i regolamenti amministrativi della Cassa stessa, nell’ambito dell’esercizio delle

facoltà contrattuali delle parti e dei poteri deliberativi degli organismi sociali della Cassa, in

quanto costituiti fra le parti contraenti il presente accordo integrativo provinciale, per

conseguire gli obiettivi in premessa e dotare la Cassa degli strumenti giuridici, amministrativi

ed organizzativi atti a consentire alla Cassa stessa di poter recuperare dall’impresa

inadempiente gli oneri dovuti e comunque sostenuti.

La Cassa fornirà, in concomitanza con le erogazioni semestrali, alle parti, i seguenti dati

conoscitivi:

- numero lavoratori occupati suddivisi per qualifiche e classi di età;

- numero Imprese versanti suddivise per classi di ampiezza rispetto al numero dei

dipendenti,

Dichiarazione congiunta

Le parti confermano la validità della Cassa Edile come organismo unico di iscrizione delle

imprese e dei lavoratori, per far essere l’Ente stesso un soggetto in grado di governare,

attraverso un principio di omogeneità contrattuale, la categoria e non soltanto un ente di

carattere assistenziale.

Le parti confermano la validità di un’unica Cassa Edile per la circoscrizione territoriale su cui

esercitare le facoltà contrattuali, si impegnano, nell’ambito delle rispettive autonomie

contrattuali e politiche a perseguire coerentemente tale obiettivo.

Art. 20 - OSSERVATORIO PRESSO LA CASSA EDILE

Le parti si impegnano, con separato accordo da sottoscrivere entro il prossimo 31/12/2003

ad attivare presso la Cassa Edile un Osservatorio con le funzioni e le competenze stabilite

dal C.C.N.L. e nell’articolo 1 “Azioni di politica attiva” del presente contratto.

L’intesa sarà parte integrante del presente accordo territoriale.

ART. 21 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Considerato altresì quanto stabilito al punto V del citato accordo riguardo all’avvio, dal

01/07/1998 di un sistema di previdenza complementare nel settore edile.

- Considerata la valutazione effettuata dagli uffici della Cassa Edile, in base alla quale le

uscite per prestazioni APES fino ai 31/12/2003 possono essere coperte per buona parte

attraverso l’utilizzo del fondo APES presente in bilancio,

si stabilisce quanto segue:

- dal 01/02/1998 li con-tributo delle imprese al fondo APES viene ridotto dall’attuale 1% al

0,50%;

- dal 01/07/1998 il contributo delle imprese al fondo APES viene sospeso.

- Qualora la Cassa Edile dovesse segnalare disfunzioni o anomalie nei flussi di entrata ed

uscita dal fondo, tali da compromettere la corretta erogazione dell’APES agli aventi diritto, le

parti si impegnano ad apportare i necessari correttivi.

Quanto sopra si applica a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile che denunciano

mensilmente almeno 160 ore, secondo quanto previsto dall’art. 29, legge 341/1995.

- Dal 01/01/2003 il contributo delle imprese al fondo APES non è più dovuto.

Art. 22 - PRESENTAZIONE AGGIUNTIVA A.P.E.

Con riferimento a quanto stabilito nell’Accordo nazionale del 29 gennaio 2002 (punto VIII)

viene istituito un contributo temporaneo a carico delle imprese nella misura dell’1%, da

calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, art 25, C.c.n.l, 29 gennaio 2000

per tutte le ore normali effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di

cui al punto 3, art. 8 vigente C.c.n.l.

Tale contributo sarà comunque dovuto alla Cassa Edile a partire dal 01/01/2003 e fino al

31/12/2004.

Entro il 30 settembre 2004 le parti stipulanti si incontreranno per valutare se sussistano le

condizioni per la cessazione della contribuzione alla predetta scadenza o per una proroga

della stessa.

Art. 23 - QUOTE SINDACALI DI SERVIZIO

Con riferimento alla lettera c) comma 6°, dell’art. 37 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000 è stabilita,

con decorrenza 01/01/2003 la quota di servizio sindacale provinciale nella misura paritetica

dello 1,50% (0,75% a carico dell’Impresa e 0,75% a carico del lavoratore) è da calcolarsi

sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 25. La quota di servizio sindacale - sia per la parte a

carico del datore di lavoro, sia per quella a carico dei lavoratori - deve essere versata, a

cura del datore di lavoro medesimo, alla Cassa Edile della provincia di Viterbo con le

modalità previste dall’art. 19 del presente contratto integrativo.

Per la ripartizione del gettito complessivo delle quote suddette si fa riferimento all’8°

capoverso della lett. c) dell’art. 37 dei contratto nazionale.

Art. 24 - VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

I versamenti da effettuare alla Cassa Edile di Viterbo previsti dagli artt. 9, 17, 18, 19, 21, 22

e 23 dei presente contratto integrativo provinciale, dovranno essere effettuati entro e non

oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si

riferisce.

In caso di ritardo l’impresa sarà tenuta al pagamento di una super contribuzione da

calcolarsi sull’importo totale da versare.

L’importo della super contribuzione, dal 01/01/1998, sarà determinato per ogni anno solare

sulla media del prime-rate ABI (Sole 24 Ore) degli ultimi tre mesi dell’anno precedente;

arrotondato della misura percentuale così determinata al mezzo punto superiore (es. 6,25

arr. 6,50 - 6,75 arr. 7) e maggiorata di 3 punti.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, qualora si evidenziassero disfunzioni o anomalie

nella applicazione dell'automatismo, potrà proporre alle parti stipulanti modifiche a tale

meccanismo che dovranno essere recepite attraverso un apposito accordo in sede

sindacale.

Art. 25 - IMPIEGATI

Le parti concordano sulla istituzione di una commissione paritetica entro giugno 2003 per

Verrà costituita una Commissione paritetica OO.SS. - ANCE allo scopo di agevolare

l'acquisizione di informazioni e verificare la possibilità di promuovere tramite l’Ente Scuola

dei corsi di formazione professionale per favorire l’ingresso delle donne nel settore.

La commissione proporrà indicazioni per una organizzazione dei servizi adeguati alla

presenza femminile nei luoghi di lavoro.

Art. 27 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI E LE

LORO FAMIGLIE

Le parti valuteranno la possibilità di forme di collaborazione tra Ente Scuola ed Associazioni

terapeutiche per individuare iniziative atte al reinserimento dei tossicodipendenti.

Il datore di lavoro concederà al lavoratore o al genitore che ha un figlio tossicodipendente

con impellente necessità di cure sanitarie, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 120

ore annue. La relativa richiesta del lavoratore può avvenire previa presentazione di idonea

certificazione sanitaria da parte della ASL.

Art. 28 - CLAUSOLA DI MIGLIOR FAVORE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti all’entrata in vigore del presente

accordo.

Clausola di salvaguardia

Il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale è stato stipulato con

riferimento al quadro normativo esistente in materia di orario di lavoro. Qualora durante la

vigenza del presente accordo dovesse realizzarsi una modifica di tale quadro normativo (sia

per effetto di provvedimenti di legge, accordi interconfederali, etc.) da cui in ogni modo

scaturisca un aumento del costo del lavoro annuo per le imprese, le parti dovranno rivedere

la presente intesa in modo da neutralizzare tali aumenti dei costi. Qualora non fosse

possibile stipulare un nuovo accordo per indisponibilità delle parti ogni incremento

economico concordato nel presente accordo verrà sospeso dal mese seguente alla

comunicazione in tal senso da parte dell’Associazione Industriali di Viterbo.

Art. 29 - DECORRENZA E DURATA

Le presenti norme integrative entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Viterbo,

il 1° gennaio 2003 ed avranno validità fino al 31 dicembre 2006, fatte salve diverse

disposizioni stabilite nella contrattazione nazionale.