Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Venezia
Data stipula: 26 febbraio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di venezia


Sommario:

- Vestiario

- Osservatorio

- Trasferta

- Mensa

- Elemento economico territoriale

- Prestazioni cassa edile

- Regolarità contributiva

- Statuti cassa edile, C.F.M.E.A. e C.P.T.

- Indennità per la zona industriale di Porto Marghera

- Mercato del lavoro

- Dichiarazione di impegno

- Allegato n. 1: Trasferta

- Allegato n. 2: Rimborsi

- Allegato n. 3: Rimborsi per cure, protesi e soggiorni termali

- Allegato n. 4: Prevenzione Infortuni, Igiene ed Ambien di lavoro (Verbale di accordo)

 

 

Il 26 febbraio 1998, in Venezia, presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e provincia,

tra

- l'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e provincia - A.C.E.A.;

e

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - Sindacato provinciale di Venezia;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione e Affini - F.I.L.C.A. - Sindacato provinciale di Venezia;

- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A. - Sindacato provinciale di Venezia;

visti il C.C.N.L. 5 luglio 1995 ed il successivo accordo nazionale 11 giugno 1997 relativo al secondo biennio di validità del predetto C.C.N.L.; in relazione al C.C.P. 29 novembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni apportate con i seguenti accordi: 20 dicembre 1990; 11 febbraio 1992; 24 giugno 1993; 6 luglio 1994; 20 ottobre 1994; 20 aprile 1995; 7 novembre 1995; 15 novembre 1995; 13 febbraio 1996; 22 aprile 1996, 26 giugno 1996; 7 ottobre 1996; 21 maggio 1997; 10 dicembre 1997; si conviene e si stipula quanto segue:

Vestiario

Le Parti riconfermano il pieno recepimento nel contratto integrativo prossimo dell'accordo del 10 dicembre 1997 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nei cantieri e - sciogliendo la riserva ivi contenuta per quanto riguarda la fornitura degli indumenti di lavoro - si danno atto che quello della fornitura è principio che attiene direttamente alle imprese sia per quanto riguarda le scarpe da lavoro, sia per quanto riguarda le tute ovvero le giacche ed i pantaloni.

Rimane fermo il requisito che la dotazione riguarderà i lavoratori con almeno tre mesi di anzianità di servizio nell'azienda.

Le Parti convengono che il materiale sia fornito di norma il 31 marzo di ciascun anno, a tutti gli operai in forza a quella data che siano in possesso del predetto requisito, ovvero al momento della maturazione del requisito medesimo, se carente alla data del 31 marzo.

Con procedure che le Parti si riservano di convenire attraverso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia, nei confronti delle imprese che presenteranno alla Cassa stessa, in data e tempi da definire, le attestazioni dell'acquisto attuato (due tute o, in luogo di queste, due giacche e due paia di calzoni, nonché un paio di calzature) e la firma di riscontro dell'operaio al quale il materiale è stato fornito, la Cassa Edile, sin dal 1998, ammetterà in deduzione dalle contribuzioni e dagli accantonamenti alla stessa trimestralmente dovuti un importo pari a L. 60.000 per fornitura unitaria effettuata, limitatamente ai casi in cui l'operaio beneficiario risulti registrato alla Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia con almeno 1.800 ore nell'anno Cassa Edile pregresso (1° aprile-31 marzo), ovvero 900 ore nel semestre pregresso (1° settembre - 31 marzo) se iscritto da meno di 12 mesi, ovvero 450 ore nel trimestre pregresso (1° gennaio -31 marzo), se iscritto da meno di 6 mesi.

A tali effetti, alle ore di lavoro ordinario sono assimilate le ore di assenza per malattia, infortunio, nei limiti contrattuali della conservazione obbligatoria del posto; le ore di permesso retribuito o di assemblea retribuita, le ore di assenza per ferie maturate e godute, le ore retribuite per le festività infrasettimanali, le ore di sospensione o riduzione del lavoro con intervento della C.I.G..

Il requisito per accedere alla deduzione dalle contribuzioni e dagli accantonamenti può venire determinato anche attraverso la cumulazione delle ore Cassa Edile registrate presso Casse Edili di province limitrofe e appartenenti al sistema nazionale delle Casse Edili previste dal C.C.N.L. 5 luglio 1995, qualora anche in tali Casse viga o venga instaurato il principio solidaristico della reciprocità al riguardo.

Come norma comportamentale, il dipendente, all'atto di ricevere la nuova dotazione, dovrà, se richiesto in tal senso, restituire la precedente.

In ordine ai temi previsti nel citato accordo del 10 dicembre 1997, che rimangono non definiti, le Parti fanno infine riserva di incontrarsi al fine di un loro completamento in sede di trasposizione dell'accordo nel testo del C.C.P..

Osservatorio

Per quanto attiene alla lotta al lavoro nero e, in generale, alla verifica dell'adempimento degli obblighi di legge e contrattuali relativi al comparto produttivo edilizio, dopo la sperimentazione attuata attraverso la creazione dell'Osservatorio congiunturale provinciale - di cui all'art. 19 del C.C.P. 29 novembre 1989 e all'accordo 24 giugno 1993 - a suo tempo collegato con la struttura operativa della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia e assegnando le finzioni di indirizzo ai componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa in veste di organo consultivo, si condivide l'orientamento di avocare alle Parti Sociali la funzione complessiva resasi sempre più complessa per la contemporanea attivazione del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Venezia e provincia e dei rapporti con gli istituti assicurativi e previdenziali e con gli stessi organismi di vigilanza sul mercato del lavoro.

Si conviene pertanto sull'attivazione di una Consulta paritetica provinciale, costituita dalle Parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti dell'A.C.E.A. e tre rappresentanti della F.L.C.), alla quale saranno di norma chiamate a partecipare, quali invitati, le Presidenze della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia, del Centro Formazione Maestranze Edili ed Affini di Venezia e provincia e del C.P.T. di Venezia e provincia, al fine di un maggiore coordinamento delle iniziative finalizzate al controllo del mercato del lavoro e al contenimento del lavoro irregolare, ad una maggiore gestione in sicurezza dei cantieri aperti sul territorio e, in linea di massima, per meglio indirizzare le Parti Sociali ad un organico sistema di concertazione con le stazioni appaltanti, con gli enti ed autorità preposti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni nonché con i soggetti promotori di interventi che incidano in modo significativo sulla produzione edilizia e sul mercato stesso delle costruzioni nella provincia di Venezia.

Di tale organismo - che peraltro si avvarrà di personale e strumenti messi a disposizione dagli stessi enti paritetici - verranno fissati, attraverso specifico accordo, modi, tempi e procedure di costituzione e di concreto funzionamento.

Trasferta

Vengono innanzitutto condivisi e fatti propri dalle Parti Sociali - anche al fine di garantire una miglior visibilità delle iniziative edilizie presenti sul territorio - le posizioni espresse nel documento sulla trasferta (allegato 1 al presente protocollo), che, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 7, della L. 19 marzo 1990 n. 55, determina il principio a cui dovranno attenersi le imprese che opereranno sul territorio utilizzando operai trasfertisti.

A tali principi le Parti invitano sin d'ora la Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia ad attenersi e ad assumere tutti i deliberati necessari affinché i principi espressi nei punti 4, 5, 6 e 8 del predetto allegato trovino puntuale ed integrale attuazione con decorrenza sin dalla sottoscrizione della presente intesa.

Nota a verbale

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'implicita adesione - inserita al punto 5 del predetto allegato - alla deroga stabilita dall'art. 22 del vigente C.C.N.L., afferente la facoltà dell'impresa di mantenere iscritti gli operai trasfertisti presso la Cassa Edile di provenienza qualora sia prevista una durata del cantiere pari o inferiore a tre mesi, è temporaneamente sospesa sino a quando, da parte delle organizzazioni nazionali non verranno esplicitamente o implicitamente dichiarate conformi alla regolamentazione nazionale le varie clausole presenti nei rinnovati accordi locali e stipulate in forza dell'art. 39 del vigente C.C.N.L.

Quanto al trattamento di trasferta, si conferma l'articolazione dell'istituto così come previsto dall'art. 12 del C.C.P. 29 novembre 1989, salve le variazioni di seguito riportate.

Per quanto attiene alla lettera A), - che riguarda la fattispecie degli operai in servizio comandati a prestare la propria opera in località diversa da quella dove la prestano normalmente, con la nota variante relativa al comune di Venezia - le maggiori spese di trasporto da questi incontrate, verranno rimborsate per la loro totalità a piè di lista, cosi come prevedono le recenti disposizioni in materia di armonizzazione degli imponibili fiscali e contributivi (Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n. 314), su presentazione di idonea documentazione.

Qualora tale comando fosse basato sulla presunzione di un distacco tanto prolungato da giustificare un contenimento della spesa del viaggi o attraverso il ricorso alla soluzione dell'abbonamento (settimanale, quindicinale o mensile), quest'ultimo, in relazione al presupposto, è ritenuto documento idoneo al fine di un suo rimborso a piè di lista.

Il titolo del paragrafo A) va inoltre così modificato: "Entro gli 8 km. dal Comune di assunzione o di definitivo trasferimento".

Per quanto attiene alla lettera B), viene soppresso il riferimento alla fascia di 40 Km. dal confine territoriale della provincia di Venezia e viene istituita la fascia dei 20 Km. dallo stesso confine. Pertanto, i comandi oltre la fascia degli 8 km dal confine territoriale del comune di assunzione o di definitivo trasferimento dell'operaio, ma entro una fascia di 20 km. dal confine territoriale della provincia di Venezia, verranno regolati come segue.

Al trasfertista verrà riconosciuta la somministrazione del vitto, con onere a totale carico dell'impresa, nella forma eventualmente convenzionata e in atto nel cantiere di comando. Qualora nel cantiere non sia presente tale servizio, il rimborso della relativa spesa verrà riconosciuto, su presentazione di idonea documentazione, a piè di lista, a normali condizioni di costo per un pasto costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane e bevande.

Al trasfertista spetterà altresì il rimborso giornaliero di trasferta per il quale - in relazione alle vigenti disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 314/97 - è da ritenersi che egli sia esentato dal presentare la relativa documentazione di dettaglio. Tale rimborso giornaliero è fissato in L. 20.000, 40.000 e 50.000, qualora il tempo per recarsi dal luogo di assunzione o di definitivo trasferimento al posto di lavoro - e che sottende una prevedibile maggiore incidenza di spese conseguenti - dovesse richiedere, rispettivamente, entro mezz'ora, entro un'ora o oltre un'ora. Tali tempi sono valutati con riferimento al tempo impiegabile in condizioni normali con un'autovettura di 1000 c.c.

Qualora il trasfertista si avvalga di un mezzo messo a disposizione dall'impresa per raggiungere il luogo di lavoro, il rimborso giornaliero di trasferta - fermo restando il diritto al vitto, come sopra definito - e quantificato in L. 12.000, 20.000 e 25.000, in relazione alle fattispecie più sopra delineate. Anche in questo caso l'orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione:

Nei casi in cui il cantiere di comando sia posto al di là della fascia di 20 Km. oltre il limite territoriale della provincia di Venezia, le parti provvederanno direttamente alla definizione del trattamento onnicomprensivo di trasferta che, nella sua globalità non potrà comunque attestarsi su valori inferiori a quelli fissati ai punti precedenti.

Per quanto attiene alla lettera C), in caso di trasferta con pernottamento, si riconferma che, oltre al trattamento sub B1 e B2 verrà riconosciuta una diaria nella misura del 5% della retribuzione oraria di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Mensa

In relazione al disposto dell'art. 5 del C.C.P. 29 novembre 1989 e al successivo aggiornamento dei valori di riferimento fissati con accordo dell'11 febbraio 1992, le Parti prendono atto del mancato ulteriore aggiornamento dei valori della mensa malgrado l'esplicita previsione contenuta nel disposto contrattuale.

Ciò ha comportato una compartecipazione al costo del pasto da parte delle stesse maestranze, anche per quanto concerne gli aumenti conseguenti all'incremento del costo della vita che avrebbero invece potuto trovare assorbimento nelle determinazioni delle Parti Sociali di anno in anno a decorrere dal 1993.

Ciò premesso, e al fine di dare una risposta in sintonia alla richiesta avanzata dalla F.L.C. provinciale, si conviene:

1) da un lato, di rideterminare ex novo i valori di riferimento della mensa che devono rimanere inalterati fino al 31 dicembre 1999 e successivamente potranno costituire oggetto di riesame una sola volta nell'ambito di residua validità dell'integrativo provinciale, a richiesta della parte interessata.

Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 1998, tali valori sono i seguenti:

punto A): in luogo di L. 8.500: L. 10.500;

punto B): in luogo di L. 12.500:

- per i cantieri localizzati nel Centro Storico di Venezia, nelle isole e nella laguna: L. 17.000;

- per i cantieri localizzati nel restante territorio della provincia: nella misura di 4/5 a carico dell'impresa e 1/5 a carico dell'operaio, con un massimale per pasto a carico dell'impresa di L. 17.000;

2) dall'altro, di riconoscere, per effetto del ritardo di aggiornamento, il rimborso di cui al Protocollo allegato 2 alla presente intesa;

3) infine, di elevare il valore dell'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto C) dell'art. 5 del C.C.P. 29 novembre 1989 a L. 4.000 con decorrenza dal 1° febbraio 1998 e a L. 5.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Per gli impiegati di cui all'art. 21 del C.C.P. 29 novembre 1989, l'indennità sostitutiva di mensa, ove dovuta, va corrisposta nella misura mensile di L. 88.000 dal 1° febbraio 1998 e di L. 110.000 dal 1° gennaio 1999.

In relazione agli istituti della mensa e della trasferta - quest'ultima entro l'ambito dell'automatismo - Parti richiamano le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale 14-28 aprile 1994 n. 164, che riconosce all'autonomia collettiva il potere di stabilire limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e della eventuale indennità sostitutiva, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro.

Elemento economico territoriale

Permanendo nel settore una situazione di evidente discriminazione tra lavoro regolare e irregolare, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, tra organizzazione dello stesso in forma cooperativa, artigiana e industriale, le Parti convengono che l'individuazione di percentuali di riferimento dell'elemento economico territoriale oltre le soglie di decontribuzione attualmente fissate contribuirebbe ad aumentare la divaricazione, penalizzando ulteriormente il sistema produttivo organizzato in forma industriale.

Pertanto, le Parti - in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 e in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135 - identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale, la misura del 5% di paga base e di stipendio, applicabile sin dal 1° febbraio 1998.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le Parti hanno tenuto conto - avendo riguardo al territorio della provincia di Venezia - dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia e monte salari relativo; numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero e importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; attivazione dei finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali e dalla legge speciale per Venezia; numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

In particolare, le Parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato - raffrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 1996-30 settembre 1997 con quelli relativi al periodo 1° ottobre 1995-30 settembre 1996 - che l'andamento del settore nella provincia di Venezia, alla luce dei predetti indicatori, sottende valori positivi in termini di produttività complessiva e tali quindi da consentire il riconoscimento dell'elemento economico territoriale nella misura sopra fissata.

Al fine del riconoscimento dell'elemento economico territoriale per gli anni a venire, le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del contratto integrativo. Sin dal 1° gennaio 1999 la conferma di tale elemento deve intendersi riferita alla misura del 7% sui minimi vigenti al 1° gennaio 1998.

Per le considerazioni sopra esposte, si riportano di seguito i valori dell'elemento economico territoriale attribuiti alle varie categorie e qualifiche, da intendersi determinati in cifra fissa per tutto l'anno 1998:

OPERAI

Categoria

E.E.T. (valore orario)

Operaio 4° livello

314,10

Operaio specializzato

291,66

Operaio qualificato

262,50

Operaio comune

224,36

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, ed inservienti

201,92

Custodi, guardiani, portinai con alloggio

179,49

IMPIEGATI

 

Livello

Categoria

E.E.T. (valore mensile)

1ª Super

77.628

1ª Categoria

69.865

Laureati 2ª Categoria

61.132

2ª Categoria

58.221

Assistente Tecnico

54.339

Diplomati 3ª Categoria

54.495

3ª Categoria

50.458

4ª Categoria

45.412

4ª Categoria, 1° impiego

38.814

Apprendisti impiegati

30.275

Prestazioni cassa edile

Per le prestazioni della Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia, le Parti convengono che trovino aggiornamento i sussidi scolastici afferenti la 1ª media, 1ª superiore e il 1° anno di università, con il raddoppio degli attuali valori.

Vengono altresì modificati il sistema di tutela degli operai dipendenti delle imprese fallite, limitatamente all'APE e all'APES, nel senso che possono beneficiare della relativa prestazione gli operai iscritti alla Cassa Edile di M ed A. di Venezia e provincia che risultino avere maturato almeno due anni complessivi di contribuzione effettiva presso il predetto ente e abbiano registrato la scopertura APE e APES in costanza di rapporto di dipendenza da imprese aderenti all'ente medesimo con un'anzianità di contribuzione al predetto ente di almeno 60 mesi.

Viene infine aggiornata la disciplina delle protesi secondo quanto stabilito nel documento Allegato 3 alla presente intesa.

Regolarità contributiva

La Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia, nel rilasciare agli enti previdenziali e assicurativi le dichiarazioni attestanti la regolarità contributiva dell'impresa, dovrà esplicitare sempre il dato riguardante gli operai/mese relativo all'impresa o al cantiere.

La dichiarazione potrà omettere tale precisazione soltanto se il complesso delle maestranze ha rispettato appieno la disposizione dell'art. 29 della L. 8 agosto 1995 n. 341; di tale circostanza dovrà essere fatta espressa rnenzione nella dichiarazione stessa.

Statuti cassa edile, C.F.M.E.A. e C.P.T.

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'impegno di adeguare gli statuti dei tre enti paritetici - Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia, Centro Formazione Maestranze Edili ed Affini di Venezia e provincia, Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Venezia e provincia - agli schemi nazionali, provvedendo altresì a recepire negli statuti stessi l'omogeneizzazione del periodo triennale delle nomine nei rispettivi consigli di amministrazione.

Indennità per la zona industriale di Porto Marghera

Con riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 del C.C.P. 29 novembre 1989, le Parti - in considerazione del fatto che nella situazione attuale non si riscontrano più le condizioni che avevano originato l'accordo provinciale del 15 gennaio 1974 - concordano che la speciale indennità per gli operai operanti nell'area industriale di Porto Marghera sia trasformata in minimo ad personam percentualizzato per i lavoratori che attualmente ne beneficiano e che non rientrano nella casistica di cui al comma successivo.

L'indennità viene invece mantenuta e riconosciuta nei confronti degli operai impegnati in attività all'interno degli impianti attivi negli stabilimenti funzionanti di Porto Marghera.

Nessuna indennità spetta invece agli operai impegnati nelle altre aree rientranti nella zona industriale di Porto Marghera.

Per quanto attiene agli orari da rispettare all'interno degli stabilimenti - tuttora spesso caratterizzati dalla presenza di condizioni fissate dai soggetti committenti - le Parti si riservano di stabilire una diversa articolazione dell'orario da valere in tali circostanze, in corso di stesura del contratto collettivo.

Mercato del lavoro

Le Parti valuteranno possibili soluzioni che permettano alla Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia - per il tramite delle stesse Organizzazioni stipulanti - un ruolo di supporto nell'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, collegando le maestranze iscritte alla Cassa Edile e temporaneamente inattive con le imprese aderenti alla Cassa medesima.

Dichiarazione di impegno

Le Parti firmatarie della presente intesa si impegnano reciprocamente a non promuovere e/o sottoscrivere contratti collettivi per il settore delle costruzioni, aventi effetto nella provincia di Venezia, che dovessero prevedere condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle stabilite nel C.C.P. per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali della provincia di Venezia.

In caso di mancato rispetto del predetto impegno, le disposizioni fissate nel presente accordo per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali della provincia di Venezia rimarranno temporaneamente sospese nell'applicazione e le Parti si incontreranno per una verifica congiunta ed eventualmente negoziare nuove condizioni, nello spirito dell'equivalenza delle condizioni operative da proporre al mercato.

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DEL 26 FEBBRAIO 1998 PER IL RINNOVO DEL C.C.P.L. PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Trasferta

Premesso

- che l'art. 18, comma 7, della L. n. 55/90 dispone che l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- che l'art. 22 del C.C.N.L. 23 maggio 1991 prevede che nei confronti dell'operaio in trasferta continui a trovare applicazione il contratto integrativo della circoscrizione di provenienza;

- che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con note del 28 settembre 1992 n. 26462 e del 3 agosto 1993 n. 26597, ha chiarito che l'art. 18, comma 7, della citata L. n. 55/90 non può ritenersi derogabile da norme pattizie di segno diverso, quale appunto quella contenuta nel richiamato C.C.N.L. 23 maggio 1991;

- che, alla luce dei chiarimenti ministeriali, alcune province si sono determinate ad adottare, in tema di trasferta, linee autonome e diversificate rispetto all'impianto contrattuale nazionale, ciò che ha reso la situazione complessiva quanto mai variegata e disomogenea;

- che su tale situazione critica si è inserita la nuova disciplina della trasferta prevista dall'Allegato VII all'accordo del 5 luglio 1995 per il rinnovo del C.C.N.L., la quale ha introdotto un doppio regime caratterizzato:

a) nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, dall'iscrizione presso la Cassa Edile del luogo in cui si eseguono i lavori, a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta e sempre che l'operaio, in tale secondo periodo di paga, sia in trasferta per l'intero mese;

b) nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata pari o inferiore a tre mesi, dall'iscrizione presso la Cassa Edile del luogo di origine dell'impresa;

- che, peraltro, nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina contrattuale della trasferta, è emerso un fenomeno di diffusa elusione e di depotenziamento dell'efficacia della norma, in particolare attraverso uno strumentale ricorso al turn over del personale e al subappalto utilizzato quale elemento di neutralizzazione del sistema;

- che pertanto un paritario confronto concorrenziale tra imprese chiamate ad operare su uno stesso territorio può risultare vanificato se, per tutti i lavori, ed in particolare per quelli pubblici, la disciplina dell'istituto della trasferta non viene meglio puntualizzata rispetto alla normativa di sintesi codificata dal vigente C.C.N.L.;

- che costituisce altresì obiettivo condivisibile l'introduzione di criteri omogenei in materia di adempimenti delle imprese nei confronti delle Casse Edili aderenti al sistema associativo industriale, nonché in materia di individuazione dei requisiti di accesso e delle condizioni di erogazione delle prestazioni ed assistenze delle stesse Casse Edili;

Tutto ciò premesso

Si concorda sulle seguenti linee di indirizzo:

1) Adozione, di una modulistica unificabile a livello interprovinciale di denuncia contributiva alla Cassa Edile.

2) Adozione del principio della periodicità mensile della denuncia contributiva alla Cassa Edile.

3) Riconoscimento, da parte della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia, dei periodi di iscrizione dei lavoratori presso altre Casse Edili industriali, ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni ed assistenze contrattuali, subordinatamente all'accertamento preventivo di analoga condizione di reciprocità da parte delle Casse Edili stesse, sulla base del criterio della compensazione pro quota tra le Casse Edili in ordine alle prestazioni ed assistenze erogate.

A tal fine la Cassa Edile opererà con le altre Casse Edili del sistema:

a) per rendere omogenee la data di riferimento sia in ordine alla domanda della prestazione, sia in ordine al sorgere del diritto alla prestazione stessa;

b) per uniformare il requisito di anzianità per le prestazioni contrattualizzate che non verranno comunque erogate qualora le ore maturate dovessero risultare inferiori a 1.800 ore, ovvero a 900 ore, ovvero ancora a 450 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari ovvero nel semestre solare ovvero ancora nel trimestre solare antecedente. A tali effetti, alle ore di lavoro ordinario sono assimilate le ore di assenza per malattia, infortunio, nei limiti contrattuali della conservazione obbligatoria del posto; le ore di permesso retribuito o di assemblea retribuita, le ore di assenza per ferie maturate e godute, le ore retribuite per le festività infrasettimanali, le ore di sospensione o riduzione del lavoro con intervento della C.I.G.;

c) per generalizzare l'obbligo per le Casse Edili, previsto dall'accordo nazionale del 29 luglio 1992, in ordine alla sottoposizione del bilancio consuntivo alla certificazione da parte di società di revisione iscritta nell'apposito elenco nazionale.

4) Obbligo di effettuazione degli adempimenti per il personale in trasferta nei confronti della Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori quando si tratti di cantieri per i quali sia contrattualmente prevista una durata superiore a tre mesi.

In tal caso l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori a decorrere dal periodo di paga in cui ha inizio la trasferta.

Il versamento sarà effettuato presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori con le retribuzioni valide per la Cassa Edile di origine e con le contribuzioni in atto presso la Cassa Edile di destinazione.

In relazione a tali regole unificanti, sia l'entità delle contribuzioni sia la base imponibile delle stesse dovranno risultare rispettose della normativa di indirizzo nazionale.

In caso contrario, la Cassa Edile sarà comunque tenuta a rilasciare la ricevuta liberatoria, attesa l'impossibilità di pretendere dalle imprese il versamento di ciò che non è previsto dalle disposizioni contrattuali nazionali.

Nel caso di lavori che si sviluppano sul territorio di più province, gli adempimenti per il personale in trasferta saranno effettuati presso la Cassa Edile del luogo in cui i lavori stessi hanno inizio, fermo restando l'obbligo di effettuare le necessarie comunicazioni anche alle Casse Edili delle altre province nelle quali i lavori si svolgono.

5) Estensione dell'obbligo di iscrizione degli operai in trasferta e dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori anche per le imprese subappaltatrici laddove per il cantiere principale sia contrattualmente prevista una durata superiore a tre mesi, e ciò anche nell'ipotesi in cui le specifiche lavorazioni subappaltate abbiano durata pari o inferiore a tre mesi.

6) Conferma della perdurante validità, per i cantieri per i quali sia prevista una durata pari o inferiore a tre mesi, degli obblighi di comunicazione alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'Allegato VII al C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle prescrizioni di cui al citato comma 12, saranno applicate, in via sanzionatoria, le disposizioni che impongono la denuncia ed il versamento presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori.

La norma che consente l'iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza per i cantieri di durata prevista pari o inferiore a tre mesi non trova applicazione qualora i cantieri di durata pari o inferiore a tre mesi si susseguano nel tempo, determinando una presenza continuativa dell'impresa sul territorio di durata comunque superiore a tre mesi. In questo caso l'obbligo di iscrizione presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori decorrerà dal periodo di paga successivo al terzo mese ovvero da quello in cui risulta certo il superamento del terzo mese.

7) Definizione dei limiti e delle condizioni alle quali le imprese di cui al comma 11 e successive modifiche e/o integrazioni dell'Allegato VII al C.C.N.L. 5 luglio 1995 potranno derogare per il personale in trasferta all'obbligo di iscrizione e di effettuazione degli adempimenti nei confronti della Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori.

8) Conferma che unica legittimata al rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva è sempre la Cassa Edile del luogo in cui i lavori vengono realizzati.

Tale dichiarazione va rilasciata, senza alcun tramite, soltanto alle stazioni appaltanti, richiamando nell'oggetto l'intervento cui la stessa si riferisce e precisando se l'impresa attestata ha operato in regime di appalto o di subappalto, ed esplicitando, in quest'ultimo caso, il nominativo dell'impresa appaltatrice.

La dichiarazione attestante l'esistenza dell'impresa e la sua iscrizione presso la Cassa Edile, nonché la sua correntezza contributiva, può invece essere rilasciata a richiesta dell'impresa iscritta, ai soli fini di attestarne il generale requisito di regolarità contributiva per la partecipazione a pubbliche gare d'appalto ovvero quale referenza nei confronti della committenza privata.

Le Parti si impegnano a sottoporre la presente intesa alle rispettive organizzazioni delle province venete, affinché vengano da esse valutate le linee di indirizzo di possibile unificazione a livello veneto.

ALLEGATO 2 ALL'ACCORDO DEL 26 FEBBRAIO 1998 PER IL RINNOVO DEL C.C.P.L. PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Rimborsi

In relazione al mancato aggiornamento dei valori della mensa successivamente alla stipula dell'accordo provinciale dell'11 febbraio 1992, le Parti convengono di riconoscere un rimborso pari a L. 300.000 per operaio. Detto rimborso - che in ogni caso va considerato quale costo globale complessivo sostenibile dall'impresa - va erogato agli operai presenti in organico nel mese di aprile, nel mese di agosto, nel mese di dicembre 1998, nella misura di 1/3, sempre che tali maestranze negli anni decorsi fossero comunque presenti nel settore in provincia di Venezia e avessero usufruito del relativo servizio, diretto e/o convenzionato, servizio che - nel caso di partecipazione al costo da parte del lavoratore, resa manifesta attraverso il libro dei corrispettivi di impresa - dovrebbe caratterizzarsi quale vero e proprio rimborso decontribuito e defiscalizzato.

ALLEGATO 3 ALL'ACCORDO DEL 26 FEBBRAIO 1998 PER IL RINNOVO DEL C.C.P.L. PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Protesi oculistiche

Il massimale del primo intervento della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia è confermato in L. 300.000.

Per eventuali interventi successivi, in base ad aggiornate prescrizioni mediche e limitatamente al costo delle lenti, il massimale è fissato in L. 200.000 per intervento, per un massimo di tre interventi nel triennio.

Cure e protesi dentarie e ortodontiche

Viene confermata la vigente disciplina delle cure e delle protesi dentarie, secondo la quale:

- il rimborso per cure dentarie e attuato sino al massimale di L. 50.000 per dente sottoposto a cura, ovvero, se più favorevole, sino al 40% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile;

- per le protesi dentarie, nel caso di dente sostituito, il rimborso e attuato sino ad un massimale di L. 100.000, ovvero, se più favorevole, sino al 40% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile;

- nel corso del triennio il lavoratore non può beneficiare di rimborsi per protesi dentarie superiori complessivamente a L. 4.000.000.

A tale regolamentazione viene ora uniformata la disciplina delle protesi ortodontiche.

Per motivi di omogeneità con le altre Casse Edili, si conviene di assumere - quale riferimento per la prestazione - la data della fattura relativa al trattamento sanitario la cui spesa forma oggetto del rimborso.

Protesi ortopediche

Viene confermata la disciplina vigente secondo la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia è facoltizzato ad erogare specifici contributi che non possono superare né la soglia del 75% della spesa sostenuta e regolarmente documentata, né L. 750.000 in valore assoluto.

Si specifica che tale disciplina è applicabile sia all'ipotesi di acquisto che a quella di noleggio delle protesi in questione.

Protesi acustiche

Il massimale del primo intervento della Cassa Edile viene fissato nel 75% della spesa sostenuta e regolarmente documentata con un tetto di L. 1.200.000.

Cure idropiniche e termali

Il massimale dell'intervento della Cassa Edile di M. ed A. di Venezia e provincia è fissato in L. 300.000 ed è subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dal medico curante e alla fattura dell'istituto termale da cui risulti la sottoposizione ad una cura non inferiore a 10 sedute.

Soggiorni marini e montani

Viene eliminata dalle prestazioni ordinarie della Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia la voce relativa ai soggiorni marini e montani, ferma restando la possibilità di inserimento tra gli interventi straordinari in presenza di specifiche fattispecie adeguatamente motivate.

ALLEGATO 4

Prevenzione Infortuni, Igiene ed Ambiente di lavoro (Verbale di accordo)

In Mestre presso la fede della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia, addì 10 dicembre 1997,

si sono incontrate

- l'Associazione costruttori edili ed Affini di Venezia e provincia;

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - Sindacato Provinciale di Venezia;

- la Federazione Italiana Lavoratori costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - Sindacato provinciale di Venezia;

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - Sindacato provinciale di Venezia.

Premesso

- che le parti annettono rilievo assolutamente prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi;

Visti

- il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e segnatamente gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto medesimo;

- gli articoli 88, lett. A), e 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995;

- l'accordo nazionale 20 giugno 1996;

Ravvisata

- l'opportunità di stabilire nella provincia di Venezia una regolamentazione concordata per taluni aspetti del predetto D.Lgs. n. 626/94 di rilevante interesse per il settore delle costruzioni;

Tutto ciò premesso

tra le Parti predette, si conviene quanto segue:

Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni

1) Le Parti si impegnano a procedere alla costituzione del Comitato paritetico Territoriale per la prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Venezia (d'ora in avanti denominato, per brevità, C.P.T.) in associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile.

A tal fine le Parti si impegnano ad adottare lo statuto-tipo dei comitati paritetici territoriali per la sicurezza approvato con l'accordo nazionale del 20 giugno 1996.

Le Parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che il C.P.T. di Venezia costituire per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

2) Preliminarmente alla costituzione del C.P.T. quale ente, le Parti si impegnano reciprocamente a non procedere alla costituzione di analoghi enti od organismi aventi competenza concorrente nel territorio della provincia di Venezia.

3) L'adesione al C.P.T. di Venezia costituito in ente è aperta anche a soggetti diversi dalle Parti stipulanti il presente accordo.

4) Gli organi dell'Ente, quali previsti nel citato statuto-tipo, saranno composti da esponenti dei soggetti partecipativi del C.P.T. stesso, previo assenso delle Parti stipulanti il presente accordo, lo quali si faranno carico di fissare criteri, metodi e gradi di partecipazione che ne garantiscano un'effettiva rappresentatività.

5) Gli organi dell'Ente cosi composto delibereranno, in deroga agli indirizzi dello statuto-tipo, a maggioranze qualificate dei tre quarti dei componenti.

Corsi di formazione sulla sicurezza

1) Le Parti concordano in ordine all'esigenza di sottoporre a specifici corsi di formazione non soltanto il personale che per la prima volta è impiegato nel settore e il personale già inserito nel processo produttivo nei casi di mutamento di mansioni e/o di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94.

Viene infatti ritenuto opportuno estendere i corsi di formazione a tutte le maestranze che risultano iscritte presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia. Saranno altresì organizzati gli specifici corsi per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia di azienda che territoriali.

2) Ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e il C.P.T. provvederà a tenerne una specifica anagrafe che trasmetterà alla Cassa Edile di M. e A. di Venezia e Provincia.

3) I corsi saranno organizzati sulla base dei criteri definiti dal D.M. 16 gennaio 1997, dal Formedil nazionale e secondo le ulteriori indicazioni che le Parti riterranno di fornire.

4) I corsi in oggetto saranno normalmente tenuti presso le sedi del Centro Formazione Maestranze Edili di Venezia e provincia;

5) Per tutti i lavoratori iscritti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia, la formazione si attua attraverso corsi di 8 ore, frazionati in moduli di due ore ciascuno, nell'arco del quadriennio 1998-2001.

A tal fine, fatta salva la mutualizzazione che dovrà essere attuata attraverso la Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia per la perequazione dell'onere conseguente, saranno utilizzate, secondo gradi di compatibilità da concordarsi, le ore di permesso retribuito per assemblee.

Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la formazione si attua attraverso corsi di complessive 20 ore.

6) Gli oneri derivanti dai compensi da corrispondere ai docenti e dalle spese necessarie per la messa a disposizione dei materiali didattici saranno a carico del Centro Formazione Maestranze Edili di Venezia e provincia ovvero dello specifico fondo di dotazione del C.P.T. presso la Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia, in relazione alle determinazioni che le parti sociali si riservano di assumere entro e non oltre il momento di costituzione del nuovo C.P.T..

7) Fermo rimanendo il disposto della normativa di legge e di contratto per quanto attiene alla elezione e/o nomina del rappresentante per la sicurezza nelle unite produttive con più di 15 dipendenti, le Parti convengono sulla attivazione in via sperimentale, e quindi sulla conseguente elezione e/o nomina, di rappresentanti territoriali per la sicurezza, secondo le disposizioni fissate dal vigente C.C.N.L..

Detti rappresentanti territoriali svolgeranno la funzione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto nell'area che le Parti stipulanti provvederanno a definire in modo peraltro che l'intera provincia ne risulti coperta.

Le Parti si riservano altresì di definire il monte ore a disposizione dei predetti rappresentanti territoriali, la cui quantificazione peraltro dovrà attuarsi prima della elezione e/o nomina dei predetti rappresentanti territoriali.

In quell'occasione, le Parti fisseranno altresì i criteri, i tempi e la durata con cui dovranno ruotare i predetti incaricati per le zone di rispettiva competenza dovrà altresì procedersi alla identificazione dei criteri per il rimborso spese e per la determinazione dei corrispettivi spettanti a ciascun rappresentante aziendale e/o territoriale per la sicurezza, definendo per questi ultimi il soggetto erogatore.

Vestiario

A parziale modifica delle disposizioni fissate dal C.C.P. vigente, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il criterio della mutualizzazione facente capo allo specifico fondo gestito dalla Cassa Edile di M. e A. di Venezia e provincia verrà mantenuto quale sistema incentivante la messa a disposizione delle maestranze del vestiario (due tute o due giacche e due paia di calzoni) e un paio di calzature antinfortunistiche adeguate alla principale lavorazione a cui le maestranze stesse sono preposte.

Lo specifico vestiario e le calzature più idonee verranno fornite direttamente dall'impresa, secondo procedure e indirizzi che verranno definiti dalle Parti e gestiti attraverso la Cassa Edile di M e A. di Venezia e provincia.

A tal fine le Parti determineranno il quantum che verrà riconosciuto all'Impresa è liquidato alla stessa attraverso forme compensative in relazione alle periodiche scadenze dei versamenti per altri titoli dovuti alla Cassa stessa in forza delle disposizioni contrattuali vigenti.