EDILI (ARTIGIANATO)

Contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini del Veneto


 

Data di Stipula: 14-02-2003
Inizio validita': 01-01-2003
Scadenza normativa: 31-12-2005
 
Rubrica: Contratto territoriale regionale per il Veneto


Il 14 febbraio 2003, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera,

tra:

- la CONFARTIGIANATO del Veneto;

- la CNA del Veneto;

- la CASA Veneto;

e

- la FILCA CISL Regionale del Veneto;

- la FILLEA CGIL Regionale del Veneto;

- la FENEAL UIL Regionale del Veneto;

Visto

- il contratto integrativo regionale di lavoro del 16 febbraio 1999;

- l'art. 15  “Elemento economico territoriale” e l'art. 43 “ Accordi locali “del C.C.N.L. 15 giugno 2000;

- l'accordo nazionale 24 aprile 2002;

le parti concordano la stipula del seguente contratto regionale integrativo di lavoro:

Premessa:

- si intendono confermate le disposizioni contenute nel precedente CRIL del 16 febbraio 1999 che non sono modificate dalla presente intesa;

- il termine “Casse Edili” riportato nell'articolato che segue deve intendersi “CEAV e CEVA”;

1. Sfera di applicazione

Il presente contratto vale in tutto il territorio della  Regione Veneto per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 15 giugno 2000. (Sommario)

2. Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2003 e avrà validità sino al 31-12-2005 salvo diverse decorrenze, per i singoli istituti, stabilite nell'articolato che segue. (Sommario)

3. Accordi integrativi provinciali previgenti

L'art. 3 del CRIL 16.2.1999 è cassato. (Sommario)

4. Sistema di informazioni

Al primo comma dell'art. 4 del CRIL 16.2.1999 sostituire “C.C.N.L. 27.10.1995” con “C.C.N.L. 15.06.2000”.

L'ultimo comma dell'art. 4 del CRIL 16.2.1999 viene così modificato:

Ulteriori informazioni, in particolare circa il numero delle concessioni edilizie e delle denunce dovute ai sensi del Dg 494, potranno derivare da eventuali indagini demandate ad istituti di ricerca specializzati  e dall'osservatorio dei lavori pubblici della Regione Veneto relative alla   evoluzione del settore, alle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sui bisogni formativi ai fini dello sviluppo professionalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Sommario)

5. Appalto e subappalto

L'art. 5 del CRIL 16.2.1999 viene così modificato:

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 18 parte 1 del C.C.N.L. 15 giugno 2000 in tema di "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti" le imprese edili per le quali si applica il C.C.N.L. 15.6.2000 , anche aventi sede in altre Regioni, che assumono lavori in appalto o subappalto nel territorio della Regione Veneto, oltre a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, dovranno dimostrare di dare applicazione al presente contratto collettivo  integrativo regionale.

In particolare è fatto obbligo alle imprese di procedere alle comunicazioni di cui al punto B) del citato articolo 18.

Le medesime imprese appaltatrici o subappaltatrici dovranno altresì dare dimostrazione di avere iscritti i propri dipendenti ad una Cassa Edile Artigiana.

Nell'ambito del rilascio delle certificazioni liberatorie da parte delle Casse Edili CEAV e CEVA, le Stesse saranno tenute alla verifica della regolarità contributiva dei versamenti e degli accantonamenti (se dovuti), a partire dall'anno precedente il periodo di esecuzione dei lavori oggetto delle dichiarazioni, esplicitando i  dati riguardanti gli operai alle dipendenze dell'impresa.

La certificazione, istruita a cura del  Direttore della Cassa edile, viene rilasciata previo esame congiunto da parte del Presidente e del Vicepresidente che la sottoscrivono. (Sommario)

5 bis.  Regolarità nel settore edile

Le parti condividono l'obbiettivo di una piena regolarità dello svolgimento dell'attività nel settore edile del Veneto, a tal fine, tenendo presente altre iniziative in corso (Protocollo tra le Casse Edili ed Osservatorio regionale veneto sugli appalti) si impegnano ad incontrarsi entro il mese di novembre 2003 per valutare le opportune azioni da intraprendere di intesa con gli altri soggetti interessati, imprenditoriali e pubblici, attivando quanto previsto dall'art. 2 del  D.L. 25.09.02 n. 210, convertito nella legge 22.11.02 n. 266. (Sommario)

6. Adesione alle casse 

Alle Casse Edili CEAV e CEVA devono aderire le imprese che applicano il C.C.N.L. 15 giugno 2000 ed il presente contratto collettivo integrativo regionale di lavoro.

Le parti firmatarie il presente accordo ribadiscono la volontà di perseguire l'unificazione di CEAV e CEVA entro la data di scadenza del presente contratto integrativo. (Sommario)

7. Contribuzioni alle casse edili

Con decorrenza 1 ottobre 2003 le contribuzioni alle Casse edili saranno le seguenti:

  Carico ditta Carico dipendente TOTALE
Quota funzionamento 0,75 0,15 0,90
Quota A.C. Naz.le 0,20 0,20 0,40
Quota A.C. terr.le 0,40 0,50 0,90
Quota prestazioni 5,80 = 5,80
Fondo form. prof. Edile 0,20 = 0,20
Fondo iniziative Sicurezza/ Vestiario 1,00 1,00
TOTALE 8,35 0,85 9,20

Dette contribuzioni sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 26 "elementi della retribuzione " del C.C.N.L. 15 giugno 2000.

Dal 1° aprile 2003 gli importi erogati ai lavoratori per EET sono soggetti a contribuzione alle Casse Edili;

Le parti si impegnano a discutere l'eventuale riallineamento delle quote di adesione contrattuale territoriale entro la vigenza del presente CRIL. (Sommario)

8. Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore dovuta a norma del CIRL del 1° ottobre 1998, resta stabilita nelle seguenti misure orarie:

- Operaio 4° livello euro  0,69763
- Operaio 3° livello euro  0,64948
- Operaio 2° livello  euro  0,57844
- Operaio  1° livello euro 0,50740

Tali importi assorbono, fino a concorrenza, eventuali importi corrisposti a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali. (Sommario)

9. Recupero differenziale per le province di Venezia e Verona

L'art. 9 del CRIL 16.2.1999 è cassato (Sommario)

10. Elemento economico territoriale

Viene istituito il nuovo Elemento economico Territoriale, in base a quanto stabilito dal C.C.N.L.  del 15 giugno 2000   in particolare dalla lettera c dell'art. 43 , dagli articoli 15 e 51 , nonché dall'accordo nazionale 24 aprile 2002, con le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n.° 67b del 25 marzo 1997, convertito in legge n° 135/97 e successive modificazioni.

Il valore dell' E.E.T è determinato per ogni anno di maturazione nelle misure mensili /orarie sotto indicate e sarà corrisposto  per ogni ora effettivamente lavorata sia ordinaria che straordinaria sulla base esclusivamente delle regole che seguono che costituiscono un complesso inscindibile.

Quantificazione e modalità di erogazione dell'EET, anche relativamente agli istituti retributivi differiti, sono definite dal presente CRIL anche in relazione alla specifica e già vigente contrattazione regionale di settore.

Si conferma l'esclusione ai sensi del precedente CRIL  dell'EET dalla base di computo del TFR ma dal 1° aprile 2003 si terrà conto dell'EET ai fini della contribuzione alle Casse Edili CEAV/CEVA ed ai fini del trattamento economico spettante per malattia ed infortunio sul posto di lavoro.

La quantificazione dell'EET, fissata nella misura del 15,66% del minimo tabellare nazionale in vigore al 1.1.2003 che supera il tetto stabilito dall'accordo nazionale 20.04.02,  è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi differiti nel senso che già include, in termini forfetari ed anticipati, le quote relative a tali istituti con esclusione della 13ª e 14ª mensilità per gli impiegati, nonché  della gratifica natalizia per gli operai, che sarà contabilizzata con l'accantonamento in Cassa Edile.

L'EET è collegato all'andamento produttivo del settore dell'Edilizia, relativamente agli anni 2002 (anno di calendario), 2003 (anno edile 1.10.2002-30.9.2003), 2004 (anno edile 1.10.2003-30.9.2004) e 2005 (anno edile 1.10.2004-30.9.2005) nelle misure mensili/orarie e con le decorrenze sotto indicate in Euro:

LIVELLI 01.04.03 01.01.04 01.01.05  01.01.06
7 119,77 156,30  156,30 156,30
6 104,58 136,48 136,48 136,48
5 87,12 113,70 113,70 113,70
4 80,69 105,30 105,30 105,30
3 75,46 98,47 98,47 98,47
2 66.67 87.00 87.00 87.00
1 58,43 76,25 76,25 76,25

EET (quota oraria)

LIVELLI 01.04.03 01.01.04 01.01.05  01.01.06
7 0,69231 0,90347 0,90347 0,90347
6 0,60451 0,78890 0,78890 0,78890
5 0,50358 0,65723 0,65723 0,65723
4 0,46642 0,60867 0,60867 0,60867
3 0,43618 0,56919 0,56919 0,56919
2 0,38538 0,50289 0,50289 0,50289
1 0,33775 0,44075 0,44075 0,44075

Agli Apprendisti, pur non essendo direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive di incentivo, come condizione di miglior favore,  l'EET sarà comunque corrisposto in percentuale, secondo gli scaglioni del C.C.N.L. sul valore dell'EET dell'operaio qualificato di 2° livello.

Ai CFL l'EET sarà corrisposto nella misura del 75% del valore dell'EET dell'operaio di 2° livello.

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa all'anno di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese iscritte alle Casse Edili Artigiane non inferiore del 4 % rispetto al numero di imprese dell'anno precedente a quello di riferimento (fonte CEAV/CEVA);

- numero lavoratori iscritti alle Casse Edili Artigiane non inferiore del 8 % rispetto al numero dei lavoratori dell'anno precedente a quello di riferimento (fonte CEAV/CEVA);

- numero di ore denunciate alle C.E. artigiane non inferiori al 8 %rispetto all'anno precedente a quello di riferimento;

- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del d.lgs. 494/96 ricavabile dai dati in possesso dalla rete degli Spisal del  Veneto, e dati

CRESME delle concessioni, non inferiori all' 8% nel triennio precedente rispetto all'anno di riferimento.

Ai lavoratori in forza nel settore  nell'anno di riferimento, l'elemento salariale sarà erogato, per le ore effettivamente lavorate, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'anno 2003 l'erogazione avverrà a partire dal 1° aprile 2003 e fino al 31 dicembre 2003 previa verifica, da operarsi entro l'1.4.2003, della positività dei parametri di cui sopra.

Le parti concordano che in mancanza di rinnovo del presente CRIL entro il 31.12.2004 l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni,  quantità  e durata anche relativamente all'anno 2006. (Sommario)

11. Una tantum

Per il periodo 1.1.2003-31.3.2003 durante il quale è cessato il pagamento dell'EET previsto dal CRIL 16.2.99, le parti concordano l'erogazione , al personale in forza  al 31.12.2002 e comunque in servizio alle rispettive date di erogazione, di un importo una tantum di 240 euro  da riconoscere in 2 tranches di 120 euro in riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

Si conviene che l'erogazione della prima tranche avvenga con la  retribuzione del mese di febbraio, la seconda tranche con la retribuzione del mese di marzo 2003.

L'una tantum sarà corrisposta con le medesime modalità e cadenze agli apprendisti nella misura ridotta al 70%.

L'una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: l'importo verrà pertanto ridotto di euro 80 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1.1.2003 - 31.3.2003.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via onnicomprensiva di ogni sua quota di incidenza; pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere.

Dall'importo di una tantum dovranno essere dedotti gli importi eventualmente erogati a titolo di EET con la retribuzione del mese di gennaio 2003. (Sommario)

12. Premio di produzione impiegati per le province di Venezia e Verona

L'art. 12 del CRIL 16.2.1999 è cassato. (Sommario)

13. Premio di produzione impiegati

Con decorrenza 1° luglio 2000 le indennità per gli impiegati saranno le seguenti:

Livelli Premio
7 164,25
6 148,14
5 123,36
4 110,46
3 100,13
2 90,32
1 78,97

(Sommario)

14. Ferie

All'art. 14 punto b) del CRIL 16.2.1999 viene eliminato l'ultimo comma e la scadenza ivi riportata non avrà effetto per l'anno in corso.

Aggiungere ultimo comma: “Nei cedolini paga l'azienda dovrà evidenziare il saldo di ferie e permessi a disposizione del lavoratore” (Sommario)

15. Mensa - Trasporto - Trasferta - Pernottamento

Per meglio rispondere alla particolare realtà del settore con lavorazioni svolte spesso all'aperto, con frequenti variazioni delle sedi di lavoro in cantieri normalmente decentrati ad a volte distanti rispetto alla sede dell'impresa e con particolari problemi organizzativi rispetto all'eventuale trasporto delle maestranze, le parti hanno definito la specifica ed articolata regolamentazione di cui ai successivi capoversi.      Tale normativa contempla ed esaurisce in modo complessivo quanto previsto dal C.C.N.L.  15 giugno 2000 relativamente all'art. 43 "accordi locali" ed all'art. 25 "trasferta" in tema di mensa, trasporto e trasferta con o senza pernottamento e limiti territoriali della stessa. Il trattamento complessivo che segue assorbe tutti i trattamenti in atto agli stessi titoli. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro dall'ora stabilita per l'inizio a quella fissata per la fine del lavoro stesso senza ulteriori oneri per l'azienda.

15.1. Mensa

A far data 1.3.2003 al lavoratore addetto all'attività in un cantiere posto all'interno del territorio comunale e, fuori comune, fini a 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta la fornitura del pasto caldo con costo a carico dell'impresa pari al 100% della spesa con un massimo di 5,29 euro. Tale cifra sarà automaticamente adeguata all'incremento del limite di esenzione contributiva prevista dalla legge per indennità sostitutiva di mensa. Comunque non sarà considerata quale limite massimo in caso di convenzione tra impresa e trattoria o self-service. La fornitura del pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa intendendosi per tali quelle in qui la prestazione lavorativa si svolge con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana.

15.1. bis - Indennità sostitutiva di mensa

Ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra sarà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva giornaliera almeno di  3 euro a partire dal 1.3.2003.

I predetti importi non si considerano utili ai fini dell'accantonamento alle Casse Edili artigiane. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito dall'impresa non intendano usufruirne.

Le parti convengono che i trattamenti di cui al presente punto 1. E 1.bis trovano applicazione solo per i lavoratori per i quali non ricorrono i presupposti contrattuali per l'erogazione del trattamento di trasferta.

15.2 trasporto

Nell'ipotesi in cui ai lavoratori spetti il trattamento di cui al punto 14.1 (mensa) ai medesimi, previa comunicazione dell'impresa, verrà riconosciuto il rimborso dei biglietti o dell'abbonamento al mezzo pubblico.

15.3 Trasferta

A decorrere dal 1.3.2003, per i cantieri più lontani, l'impresa garantirà un'indennità di trasferta che compensa gli ulteriori costi che il lavoratore sostiene, per viaggio, trasporto, oltre alla fornitura del pasto. Tali indennità comunque non sono dovute nel caso il lavoro si svolga nel comune di abituale residenza o dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora. Il Trattamento di trasferta è differenziato secondo la distanza dalla sede dell'azienda nelle seguenti misure e modalità.

All'operaio comandato a prestare la propria attività lavorativa in un cantiere situato fuori dai confini comunali e oltre 10 chilometri dalla sede dell'impresa spetta un trattamento di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

a) cantiere situato fuori Comune e oltre 10 Km dalla sede dell'impresa e fino a 20 Km: almeno 13,5 euro per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,00 euro l'azienda corrisponderà inoltre una diaria   di almeno 3,5 euro;

tale diaria di 3,5 euro verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria attività lavorativa

b) cantiere situato fuori  Comune e oltre 20 Km dalla sede dell'impresa e fino a 35 Km: almeno 15,00 euro per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa. Nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,00 euro, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria  di almeno 5,00 euro;

tale diaria di 5,00 euro verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro, non sia possibile prestare la propria opera lavorativa.

c) cantiere situato oltre 35 Km: almeno 17,00 euro per ogni giorno effettivamente lavorato con almeno 4 ore di prestazione lavorativa.

nel caso di fornitura del pasto, ovvero di rimborso del medesimo fino ad un massimo di 10,00 euro, l'azienda corrisponderà inoltre una diaria di almeno  7 euro.

Tale diaria di 7,00 verrà corrisposta anche qualora, per cause di forza maggiore, al lavoratore presente sul posto di lavoro non sia possibile prestare la propria attività lavorativa.

In trasferta nessun rimborso chilometrico spetterà ai lavoratori trasportati nel caso che l'azienda decida di effettuare il trasporto con mezzi propri o concordi il trasporto delle maestranze con automezzi di proprietà del lavoratore.

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere e viceversa le parti hanno individuato le seguenti indennità:

a) utilizzo autorizzato dall'impresa dell'auto propria: 0,24 euro al chilometro;

b) utilizzo dell'auto propria per trasporto autorizzato di colleghi lavoratori: 0,30 euro al chilometro;

c) lavoratore alla guida del mezzo di trasporto aziendale: 0,05 euro al chilometro.

Rimborso delle spese di viaggio, previa presentazione di idonea documentazione, al lavoratore autorizzato dall'impresa ad utilizzare mezzi pubblici di trasporto.

15.4 pernottamento in luogo

In caso di pernottamento in luogo disposto dall'impresa non sono dovuti i trattamenti previsti dal precedente punto 14.3 fatto salvo il riconoscimento all'operaio addetto alla guida del mezzo. Al lavoratore verrà invece riconosciuta una diaria di almeno 7 ,00 euro per ogni giorno di trasferta a titolo di rimborso forfetario per maggiori spese sostenute oltre al pagamento integrale del vitto ed alloggio. Al lavoratore verrà inoltre riconosciuta una indennità giornaliera di viaggio per il primo ed ultimo giorno di trasferta con pernottamento, pari alla retribuzione oraria ordinaria delle ore di viaggio occorrenti a raggiungere il cantiere all'andata e al ritorno. (Sommario)

16. Vestiario

Con decorrenza  1° ottobre 2003 le imprese verseranno lo 0.30 % alla Casse Edili CEAV/CEVA per la fornitura di vestiario (una tuta o un giubbetto e pantaloni o una felpa e un paio di jeans).

Tale contribuzione verrà allocata nel Fondo Sicurezza/Vestiario in aggiunta alle relative contribuzioni. La fornitura annuale da parte delle Casse Edili CEAV/CEVA verrà di norma effettuata entro il mese di aprile dell'anno successivo ai lavoratori in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per i nuovi assunti, successivamente alle date di cui al precedente comma, tale fornitura sarà effettuata trascorsi  almeno 4 mesi dal primo versamento alla Cassa Edile.

I Comitati di Presidenza delle Casse Edili CEAV/CEVA, nel caso di fabbisogno finanziario del fondo vestiario potranno decidere eventuali anticipazioni delle somme necessarie da prelevare dal fondo riserva.

Le parti si incontreranno entro il 31.12.2004 per verificare l'andamento del Fondo. (Sommario)

17. Ambiente -  Sicurezza - Formazione

Le parti concordano di ritrovarsi entro il 31 marzo 2003 per continuare il confronto in merito alla revisione degli accordi sulla formazione e l'attuazione della normativa contrattuale in essere sulla sicurezza e prevenzione. (Sommario)

18. Previdenza complementare

Le parti, in riferimento alle future esigenze che si potranno presentare di iscrizione, spese amministrative o quant'altro fosse posto a carico delle imprese e  dei lavoratori , si incontreranno entro il 31 marzo 2003 per esaminare l'eventuale costituzione di un apposito fondo di sostegno alle spese per la previdenza integrativa. (Sommario)

19. Impiegati

Le parti si impegnano a definire entro il 31 marzo 2003, eventuali modalità e contribuzioni relative alla erogazione di prestazioni extracontrattuali anche a favore degli impiegati presso le Casse Edili CEAV/CEVA, che avranno  decorrenza comunque non anteriore al 1° ottobre 2003

Nota a verbale

La stesura completa dell'articolato contrattuale CRIL sarà effettuata entro il 30 giugno 2003 includendo tutti gli accordi già stipulati e in corso di definizione sulle materie della sicurezza, della formazione, previdenza e le relative   contribuzioni cassa edile.

Nota a verbale congiunta sulla decontribuzione

Le parti si impegnano a sollecitare le rispettive organizzazioni nazionali affinché presentino congiuntamente una proposta agli Organi di governo finalizzata all'aumento della quota di decontribuzione, stabilita dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dei trattamenti erogati ai lavoratori dalla contrattazione di secondo livello per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 15.6.2000 e del presente CRIL.

(Sommario)

Verbale di intesa

Il 14 febbraio 2003, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la CONFARTIGIANATO del Veneto;

- la CNA del Veneto;

- la CASA Veneto;

e

- la FILCA CISL regionale del Veneto;

- la FILLEA CGIL regionale del Veneto;

- la FENEAL UIL regionale del Veneto;

Verbale di intesa

Le parti si incontreranno entro il mese di settembre 2003 per  predisporre un progetto per la definizione di servizi da erogare ai datori di lavoro anche senza dipendenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza nei cantieri, per il tramite delle Casse Edili CEAV/CEVA, da avviare entro il 1° ottobre 2003.

(Sommario)