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UNIONE
INDUSTRIALE DEL VERBANO, CUSIO, OSSOLA
ANCE del V.C.O.=
span>
Sezione
Costruttori Edili
*
Contratto Integrativo del Verbano Cusio Ossola
&nbs=
p;
al=
span> C.C=
.N.L.
del 29 Gennaio 2000
&nbs=
p;
per<=
/span> i
dipendenti delle Imprese Edili ed affini
&nbs=
p;
&nbs=
p;
&nbs=
p;
&nbs=
p;
*
&nbs=
p;
&nbs=
p;
1°
Aprile 2003
=
=
=
Verbale di=
accordo
Addì 23 Giugno
tra
L’A.N.C.E. del =
V.C.O. – Sezione Costruttori Edili rappresentat=
a dal
proprio Presidente Geom. Rino Porini, assistita
dall’Unione Industriale del V.C.O. nella pers=
ona
del Sigg.ri Dottor Massimo Jolita
e Dottor Giuseppe Iannace, con l’interven=
to
della Delegazione Industriale composta dai Sigg.ri Ing. Domenico De Giovannini, Sig. Sergio Di Lenardo e =
Geom.
Maurizio Sanavio
e
Mitidieri e Mauro Invernizzi;
vengono=
raggiunte le seguenti
intese per il rinnovo del contratto territoriale da valere per Verbano
1)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> Documento
Unico di Regolarità Contributiva
Le parti, nel rispetto della legislazione vigente=
e
del C.C.N.L. di categoria, si danno atto reciprocamente della loro concorde
volontà di addivenire alla costituzione d=
ello
Sportello Unico Previdenziale, in modo da poter porre in essere tutti gli
adempimenti connessi all’istituzione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva.
2) Trattamento
in caso di infortunio
Nel rispetto delle disposizioni contrattuali
nazionali, si esprime il comune intendimento di contattare
3) Previdenza
integrativa
Si richiamano le norme in proposito contenute nel
C.C.N.L.
4) APES
Le parti si incontrera=
nno
entro il mese di settembre 2003 per definire la destinazione dei Fondi di
riserva APES giacenti presso
5) Indennità sostitutiva di mensa=
b>
A decorrere dal 1° aprile 2003
l’indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene
elevata a Euro 0,36 orari.
Per i lavoratori discontinui di cui all’art=
. 6
del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000 per i quali
l’orario normale contrattuale è di 50 ore settimanali
l’importo orario è di Euro 0,29 e per i lavoratori discontinui=
per
i quali l’orario normale contrattuale è di 60 ore settimanali
l’importo orario è di Euro 0,24.
Per gli impiegati l’importo
mensile è pari a Euro 63,62.
6) Indennità
per lavori in alta montagna
Ai sensi dell’art. 24 del C.C.N.L. 29 genna=
io
2000 relativo all’indennità per lavori eseguiti in alta montag=
na,
le parti concordano i seguenti parametri:
a)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> per lavori=
che
si svolgono in località site oltre i
b)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> per lavori=
che
si svolgono in località site oltre i
c)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> per
lavori che si svolgono in località site oltre i
L’indennità non =
è
dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la lo=
ro
abituale dimora o residenza.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno
calcolate su paga base, indennità di contingenza ed indennità
di settore.
7) Lavori
in galleria
Ai sensi dell’art. 21 gruppo B del C.C.N.L.=
29
gennaio 2000 al personale addetto ai lavori in galleria è
dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità
confermata nelle seguenti percentuali:
a)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> per il
personale addetto al fronte di perforazione, di =
avanzamento
o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché
addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di
difficoltà e di disagio: 50%;
b)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> per il
personale addetto ai lavori di rivestimento, di =
intonaco
e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidia=
rie,
al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la
perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 28%;
c)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> per
il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle galler=
ie e
degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.
Avuta presente la normativa del C.C.N.L. 29 genna=
io
2000, nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richie=
sta
specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della
determinazione di un’ulteriore indennità.
8) Cassa
integrazione Guadagni Ordinaria
Le parti esprimono un pieno richiamo alle normati=
ve
vigenti in materia ed al C.C.N.L. di categoria in tema di trattamento dovut=
o ai
dipendenti.
9) RLST
Si richiamano le disposizioni applicative di cui =
al
protocollo aggiuntivo al verbale di accordo.
10) Prevenzione,
infortuni e sicurezza
Le parti confermano la loro
particolare attenzione e sensibilità in tema di prevenzione
infortuni e concordano sulla necessità del pieno e puntuale rispetto
delle normative di legge e di contratto in ogni fase dell’attivit&agr=
ave;
edile.
Le imprese doteranno gli operai di n. 2 paia di
scarpe antinfortunistiche.
Resta inteso che la sostituzione di tale capo
avverrà previa restituzione dell’usato.
11) Trasferta
Fermo restando quant’<=
/span>altro
stabilito dall’art. 22 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, l’operaio =
in
servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un canti=
ere
diverso da quello per il quale è stato as=
sunto,
ha diritto, in luogo della diaria di cui al 2° comma dello stesso artic=
olo,
a far tempo dal 1° aprile 2003 ad una trasferta così determinata=
:
A)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> senza
presentazione di documentazione:
·<=
/span> cantiere
oltre
·<=
/span> cantiere
oltre i
·<=
/span> cantiere
oltre i
B)<=
span
style=3D'font-size:7.0pt'> con
presentazione di documentazione:
·<=
/span> cantiere
oltre
·<=
/span> cantiere
oltre i
·<=
/span> cantiere
oltre i
L’operaio, nel caso uti=
lizzi
mezzi di trasporto di sua proprietà, ed in assenza di mezzi messi a
disposizione dalle Aziende, ha diritto al rimborso delle spese di
viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI per vettu=
re
di 1.000 cc.
La trasferta non è dov=
uta
nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimo=
ra
dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinam=
ento
alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo
vantaggio .
L’operaio che percepisce la trasferta di cui
sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora
stabilita per l’inizio del lavoro stesso.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la distanza chilometri=
ca
ai fini della diaria di cui all’art. 11 va determinata sulla base del
percorso che viene effettuato materialmente per
coprire lo spazio intercorrente fra i confini territoriali del Comune di
assunzione e dove ha sede il cantiere nel quale è stato inviato in
trasferta.
Le parti ribadiscono c=
he
è considerata trasferta la missione fuori dal territorio comunale e =
che
gli importi come sopra determinati non sono utili ai fini del computo degli
istituti contrattuali.
12) Elemento
Economico Territoriale
In conformità agli accordi nazionali 11 gi=
ugno
e 3 luglio 1997 l’elemento economico territoriale è determinat=
o in
coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’art=
. 2
del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997=
n.
135.
Per la determinazione dell’elemento economi=
co territoriale le Parti sottoscritte tengono conto, aven=
do
riguardo al territorio della provincia, dell’andamento del settore e =
dei
suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:
-  =
;
numero delle Imprese e dei Lavoratori iscritti alla Cassa
Edile e monte salari relativo;
-
numero ed importo complessivo dei bandi di gara pubblica=
ti e
degli appalti aggiudicati;
-  =
;
numero complessivo dei titoli abilitativi di
edificazione;
-  =
;
attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti =
dai
fondi strutturali;
-  =
;
numero ore complessivamente lavorate dagli operai addett=
i e
numero ore di cassa integrazione autorizzate.
L’elemento economico territoriale di cui ag=
li
articoli 12 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è stabilito nella m=
isura
complessiva del 7% e sarà corrisposto in due tr=
anches
alle seguenti scadenze:
-  =
;
al 1° aprile 2003 una percentuale del 4% del minimo =
tabellare di paga e stipendio
-
al 1° dicembre 2003 una percentuale del 3% del minim=
o tabellare di paga e stipendio.
Ai fini della conferma dell’elemento econom=
ico
territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno =
per
tutta la durata del presente contratto integrativo.
Le Parti si danno inoltre atto che l’erogaz=
ione
come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l’applicazi=
one
del particolare trattamento di esenzione contrib=
utiva
previsto dal protocollo 23 luglio 1993.
13) Decorrenza
e durata
Le presenti norme entrano in vigore il 1° apr=
ile
2003 e avranno scadenza il 31 marzo 2006.