MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/4E09C635/VBedili.ind_2005.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" UNIONE INDUSTRIALE DEL VERBANO, CUSIO, OSSOLA

UNIONE INDUSTRIALE DEL VERBANO, CUSIO, OSSOLA

 

 

 

ANCE del V.C.O.

 

Sezione Costruttori Edili

 

 

 

 

 

 

 

*    *    *    *    *

 

 

 

 

Contratto Integrativo del Verbano Cusio Ossola

&nbs= p;

al C.C= .N.L. del 29 Gennaio 2000

&nbs= p;

per<= /span> i dipendenti delle Imprese Edili ed affini

&nbs= p;

&nbs= p;

&nbs= p;

&nbs= p;

*    *    *    *    *

&nbs= p;

&nbs= p;

 

 

 

 

1° Aprile 2003

 =

 =

 =

 

Verbale di= accordo

 

 

Addì 23 Giugno 2003 in Verbania Intra pres= so la Sede dell’Unione Industriale del Verbano, C= usio, Ossola

 

tra=

L’A.N.C.E. del = V.C.O. – Sezione Costruttori Edili rappresentat= a dal proprio Presidente Geom. Rino Porini, assistita dall’Unione Industriale del V.C.O. nella pers= ona del Sigg.ri Dottor Massimo Jolita e Dottor Giuseppe Iannace, con l’interven= to della Delegazione Industriale composta dai Sigg.ri Ing. Domenico De Giovannini, Sig. Sergio Di Lenardo e = Geom. Maurizio Sanavio

 

e

 

la FENEAL – UIL rapprese= ntata dal proprio Segretario Sig. Dario Galizzi e dai Sigg.ri Antonino Lo = Nigro e Giuseppe Agrello;

la FILCA – CISL rappres= entata dal proprio Segretario Sig. Angelo Guglielminetti e dai Sigg.ri Gianni Marani, Sabato Masi, Attilio Tonietti, Gianni Finessi = e Mario Cicco;

la FILLEA – CGIL rappres= entata dal proprio Segretario Sig. Giovanni Bivi e dai= Sigg.ri Lucio Scarpinato, Gianni Masiero, Giuseppe Mitidieri e Mauro Invernizzi;

 

vengono= raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale da valere per la Provincia del Verbano Cusio Ossola integrativo del vigente C.C.N.L.  29 gennaio 2000.

 

1)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>     Documento Unico di Regolarità Contributiva

Le parti, nel rispetto della legislazione vigente= e del C.C.N.L. di categoria, si danno atto reciprocamente della loro concorde volontà di addivenire alla costituzione d= ello Sportello Unico Previdenziale, in modo da poter porre in essere tutti gli adempimenti connessi all’istituzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

 

2)     Trattamento in caso di infortunio

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali, si esprime il comune intendimento di contattare la Direzione Provinciale= dell’INAIL al fine di ridurre al massimo i tempi = di attesa degli operai circa il trattamento assicurativo di infortunio.

 

3)     Previdenza integrativa

Si richiamano le norme in proposito contenute nel C.C.N.L.

 

4) APES

Le parti si incontrera= nno entro il mese di settembre 2003 per definire la destinazione dei Fondi di riserva APES giacenti presso la Cassa Edile e per decidere la sorte della contribuzione a tale titolo, nel rispetto delle deliberazioni nazionali.

 

 

5) Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 1° aprile 2003 l’indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene elevata a Euro 0,36 orari.

Per i lavoratori discontinui di cui all’art= . 6 del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000 per i quali l’orario normale contrattuale è di 50 ore settimanali l’importo orario è di Euro 0,29 e per i lavoratori discontinui= per i quali l’orario normale contrattuale è di 60 ore settimanali l’importo orario è di Euro 0,24.

Per gli impiegati l’importo mensile è pari a Euro 63,62.

 

6)     Indennità per lavori in alta montagna

Ai sensi dell’art. 24 del C.C.N.L. 29 genna= io 2000 relativo all’indennità per lavori eseguiti in alta montag= na, le parti concordano i seguenti parametri:

a)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>     per lavori= che si svolgono in località site oltre i 1000 metri e fin= o a 1500 metri sul l= ivello del mare: 8%

b)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>     per lavori= che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fin= o a 2000 metri sul l= ivello del mare: 10%

c)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>      per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul l= ivello del mare:14%.

L’indennità non = è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la lo= ro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore.

 

7)     Lavori in galleria

Ai sensi dell’art. 21 gruppo B del C.C.N.L.= 29 gennaio 2000 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità confermata nelle seguenti percentuali:

a)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>     per il personale addetto al fronte di perforazione, di = avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;

b)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>     per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di = intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidia= rie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 28%;=

c)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>      per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle galler= ie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.<= /span>

Avuta presente la normativa del C.C.N.L. 29 genna= io 2000, nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richie= sta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di un’ulteriore indennità.

 

8)     Cassa integrazione Guadagni Ordinaria

Le parti esprimono un pieno richiamo alle normati= ve vigenti in materia ed al C.C.N.L. di categoria in tema di trattamento dovut= o ai dipendenti.

 

 

9)     RLST

Si richiamano le disposizioni applicative di cui = al protocollo aggiuntivo al verbale di accordo.

 

10)  Prevenzione, infortuni e sicurezza

Le parti confermano la loro particolare attenzione e sensibilità in tema di prevenzione infortuni e concordano sulla necessità del pieno e puntuale rispetto delle normative di legge e di contratto in ogni fase dell’attivit&agr= ave; edile.

Le imprese doteranno gli operai di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche.

Resta inteso che la sostituzione di tale capo avverrà previa restituzione dell’usato.

 

11)  Trasferta

Fermo restando quant’<= /span>altro stabilito dall’art. 22 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, l’operaio = in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un canti= ere diverso da quello per il quale è stato as= sunto, ha diritto, in luogo della diaria di cui al 2° comma dello stesso artic= olo, a far tempo dal 1° aprile 2003 ad una trasferta così determinata= :

 

A)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>    senza presentazione di documentazione:

 

·<= /span>        cantiere oltre 2 km e fino a 18 km  Ticket restaurant da 5 Euro o monetizzazione corrispon= dente al giorno

 

·<= /span>        cantiere oltre i 18 km e fino a 45 km  = Ticket restaurant da 5 Euro o monetizzazione corrispon= dente + 2,50 Euro al giorno

 

·<= /span>        cantiere oltre i 45 km Ticket restaurant da 5 Euro o monetizzazione corrispondente + 4 Euro al giorno

 

B)<= span style=3D'font-size:7.0pt'>    con presentazione di documentazione:

 

·<= /span>        cantiere oltre 2 km e fino a 18 km         =         8  Euro al giorno

 

·<= /span>        cantiere oltre i 18 km e fino a 45 km       10,50 Euro al giorno

 

·<= /span>        cantiere oltre i 45 km         =             &nb= sp;            =    12 Euro al giorno  

 

L’operaio, nel caso uti= lizzi mezzi di trasporto di sua proprietà, ed in assenza di mezzi messi a disposizione dalle Aziende, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI per vettu= re di 1.000 cc.

La trasferta non è dov= uta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimo= ra dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinam= ento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio .

L’operaio che percepisce la trasferta di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro stesso.

 

 

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la distanza chilometri= ca ai fini della diaria di cui all’art. 11 va determinata sulla base del percorso che viene effettuato materialmente per coprire lo spazio intercorrente fra i confini territoriali del Comune di assunzione e dove ha sede il cantiere nel quale è stato inviato in trasferta.

Le parti ribadiscono c= he è considerata trasferta la missione fuori dal territorio comunale e = che gli importi come sopra determinati non sono utili ai fini del computo degli istituti contrattuali.

 

12)  Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali 11 gi= ugno e 3 luglio 1997 l’elemento economico territoriale è determinat= o in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall’art= . 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997= n. 135.

 

Per la determinazione dell’elemento economi= co territoriale le Parti sottoscritte tengono conto, aven= do riguardo al territorio della provincia, dell’andamento del settore e = dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

 

-  = ;       numero delle Imprese e dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo;=

-         numero ed importo complessivo dei bandi di gara pubblica= ti e degli appalti aggiudicati;

-  = ;       numero complessivo dei titoli abilitativi di edificazione;

-  = ;       attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti = dai fondi strutturali;

-  = ;       numero ore complessivamente lavorate dagli operai addett= i e numero ore di cassa integrazione autorizzate.

 

L’elemento economico territoriale di cui ag= li articoli 12 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è stabilito  nella m= isura complessiva del 7% e sarà corrisposto in due tr= anches alle seguenti scadenze:

-  = ;       al 1° aprile 2003 una percentuale del 4% del minimo = tabellare di paga e stipendio

-         al 1° dicembre 2003 una percentuale del 3% del minim= o tabellare di paga e stipendio.

 

Ai fini della conferma dell’elemento econom= ico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno = per tutta la durata del presente contratto integrativo.

Le Parti si danno inoltre atto che l’erogaz= ione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l’applicazi= one del particolare trattamento di esenzione contrib= utiva previsto dal protocollo 23 luglio 1993.

 

13)  Decorrenza e durata

Le presenti norme entrano in vigore il 1° apr= ile 2003 e avranno scadenza il 31 marzo 2006.