Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Verbania
Data stipula: 31 marzo 1998

Inizio validità: 1 marzo 1998

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di verbania


Sommario:

- Sistemi di informazione

- Orario di lavoro

- Indennità territoriale di settore

- Premio di produzione impiegati

- Osservatorio territoriale sugli appalti e sul mercato del lavoro

- Indennità sostitutiva di mensa

- Trasferta

- Indennità per lavori in alta montagna

- Lavori in galleria

- Classificazione

- Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

- Igiene e ambiente di lavoro

- Prevenzione infortuni e sicurezza

- Lavoro part-time

- Appalti e subappalti

- Ferie

- Organismi paritetici

- Elemento economico territoriale

- Decorrenza e durata

- Validità dei precedenti accordi

- Lettera di intenti (da allegare al Verbale di Accordo del 31 marzo 1998)

- Protocollo aggiuntivo "A" al verbale di accordo del 31 marzo 1998

- Protocollo aggiuntivo "B" al verbale di accordo del 31 marzo 1998

 

 

Il 31.3.1998 in Verbania Intra presso la Sede dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio, Ossola

tra

- la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio Ossola;

- l'Associazione Sindacale Intersind di Torino;

e

- le FILLEA - CGIL;

- la FILCA - CISL;

- la FENEAL - UIL;

vengono raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale, da valere per la Provincia del Verbano - Cusio - Ossola, integrativo del vigente C.C.N.L. 5 Luglio 1995.

1) Sistemi di informazione

Le Parti nel confermare la validità del sistema di informazione definito dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 si impegnano a darne attuazione con la periodicità prevista dalle norme contrattuali.

A tale scopo saranno messi a disposizione dalla Cassa Edile, in modo aggregato, i dati informativi secondo i seguenti criteri:

a) Movimentazione globale operai per categorie:

- apprendisti e contratto formazione e lavoro;

- operai comuni;

- operai qualificati;

- operai specializzati;

- operai IV livello;

b) Movimentazione operai per dimensioni di impresa

c) Movimentazione operai per fasce di età

d) Numero di addetti per mansioni e movimentazione operai per mansioni

e) Dimensioni di Imprese per classe di addetti

f) Ore lavorate e ore di assenza per malattia ed infortunio

2) Orario di lavoro

In presenza di grandi opere pubbliche infrastrutturali (es. grande viabilità) si potrà procedere, d comune accordo. all'esame di una distribuzione dell'orario nell'intento di favorire una maggiore produttività, un acceleramento del tempo di esecuzione dell'opera e un incremento dell'occupazione.

3) Indennità territoriale di settore

Gli importi della indennità territoriale di settore in vigore attualmente verranno congelati e non saranno più soggetti a nessun aumento.

4) Premio di produzione impiegati

Gli importi del premio di produzione per gli impiegati in vigore attualmente verranno congelati e non saranno più soggetti a nessun aumento.

5) Osservatorio territoriale sugli appalti e sul mercato del lavoro

Con separato protocollo "A" di intesa allegato al presente di cui ne è parte integrante, le Parti hanno concordemente definito la costituzione, per la Provincia del Verbano - Cusio, Ossola, dell'Osservatorio sugli appalti e sul mercato del lavoro.

Gli scopi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere e le modalità di acquisizione dei dati sono contenuti nel documento a cui si rimanda per la completa conoscenza.

6) Indennità sostitutiva di mensa

Fermo restando quanto definito dall'Accordo Integrativo del 25 gennaio 1978, a decorrere dal 1° marzo 1998 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene elevata a L. 550 orarie.

Per i lavoratori discontinui di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i quali l'orario normale contrattuale è di 50 ore settimanali l'importo orario risulta di L. 439,16 e per i lavoratori discontinui per i quali l'orario normale contrattuale è di 60 ore settimanali l'importo orario risulta di L. 365,96.

Per gli impiegati I'importo mensile è pari a L. 96.800.

L'indennità sostitutiva di mensa continua ad essere corrisposta per un numero di ore che, in ogni caso, non potranno essere superiori alle ore corrispondenti all'orario normale di lavoro giornaliero, conseguente alla ripartizione dell'orario normale settimanale stabilito dal C.C.N.L., e all'orario normale settimanale determinato dal C.C.N.L..

7) Trasferta

Fermo restando quant'altro stabilito dall'art. 22 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 all'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso dal quale è stato assunto, ha diritto, in luogo della diaria di cui al secondo comma dello stesso articolo a far tempo dal 1° marzo 1998 ad una diaria così determinata:

a) senza presentazione di documentazione (validità biennale):

- cantiere oltre 2 Km e fino a 18 Km. L. 6.000 giornaliere;

- cantiere oltre 18 Km. L. 9.000 giornaliere.

b) Con presentazione di documentazione (validità biennale):

- cantiere oltre 2 Km e fino a 18 Km. L. 11.000 giornaliere;

- cantiere oltre 18 Km. L. 14.000 giornaliere.

L'operaio, nel caso utilizzi mezzi di trasporto di sua proprietà ed in assenza di mezzi messi a disposizione dalle Aziende, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI per vetture di media cilindrata (1000 cc).

La diaria non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che la distanza chilometrica ai fini della diaria di cui all'art. 7 va determinata sulla base del percorso che viene effettuato materialmente per coprire lo spazio intercorrente tra i confini territoriali del Comune di assunzione e dove ha sede il cantiere nel quale è stato inviato in trasferta.

Le Parti convengono che entro il mese di marzo 2000 si reincontreranno allo scopo di definire la parte economica relativa alla trasferta per il periodo 2000-2002.

8) Indennità per lavori in alta montagna

Ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 relativo all'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, le Parti concordano di mantenere i parametri attualmente in vigore che pertanto vengono cosi di seguito confermati:

a) per lavori che si svolgono in località site oltre 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul livello del mare: 8%

b) per lavori che si svolgono in località site oltre 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul livello del mare: 10%

c) per i lavori che si svolgono in località site oltre 2.000 metri sul livello del mare: 14%.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

9) Lavori in galleria

Ai sensi dell'art. 21, Gruppo B, del C.C.N.L. 5 luglio 1995 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità confermata nelle seguenti percentuali:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%

Avuta presente la normativa del C.C.N.L. 5 luglio 1995, nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

10) Classificazione

Le Parti convengono di considerare operaio specializzato l'autista in grado di eseguire interventi che esulano dall'ordinaria manutenzione sia del motore che dell'automezzo.

11) Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, cantiere, magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Per i suddetti lavoratori - tra i quali sono da ricomprendersi gli autisti - qualora venga richiesta una applicazione assidua e continuativa, valgono le norme dell'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Nel periodo di maggiore intensità lavorativa, agli autisti di autobetoniere o di autopompe o di autocisterne per cemento sfuso, di carrelli per trasporto di mezzi d'opera, agli operatori delle centrali di betonaggio negli impianti di calcestruzzo preconfezionato ed al rimanente personale addetto alle centrali medesime, nonché gli operatori di autogru, ferma restando la disciplina di cui al comma 1, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante, una maggiorazione dell'8% sia per la nona che per la decima ora di lavoro ordinario giornaliero e comunque per le ore ordinarie lavorate oltre le quaranta e sino alle cinquanta settimanali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 a) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

Vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in atto presso le Aziende.

La presente norma sarà in ogni caso assorbita da eventuali pattuizioni definite in sede nazionale o da eventuali normative di legge in materia.

12) Igiene e ambiente di lavoro

Fermo restando quant'altro previsto dall'art. 87 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro le Imprese metteranno a disposizione degli operai occupati nei cantieri, purché questi abbiano una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere, quanta segue:

a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, di grandezza proporzionata all'effettivo numero di addetti al cantiere;

b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;

c) uno scaldavivande;

d) servizi igienico - sanitari con acqua corrente anche calda;

Qualora sussistano quegli obiettivi impedimenti che non consentano la realizzazione degli approntamenti di cui sopra, l'Azienda ricercherà le possibili soluzioni alternative.

13) Prevenzione infortuni e sicurezza

Le Parti confermano la loro particolare attenzione e sensibilità in tema di prevenzione infortuni nel settore e concordano sulla necessità del pieno e puntuale rispetto delle normative di legge e di contratto sulla materia in ogni fase della attività edile.

A decorrere dal 1° marzo 1998 le imprese, provvederanno a dotare gli operai di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche. Resta inteso che la sostituzione di tale capo avverrà previa restituzione dell'usato.

Le Parti convengono inoltre che l'Azienda incaricherà la Cassa Edile di effettuare le opportune e necessarie ordinazioni. Alla consegna dei numero dei capi ordinati provvederà al relativo pagamento.

Le Parti, nel rispetto del D.Lgs. n. 626/94 convengono di definire l'argomento attinente il Responsabile Lavoro Sicurezza con la stesura di un protocollo aggiuntivo "B" al quale si rimanda e che fa parte integrante del presente accordo.

14) Lavoro part-time

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a part-time le Parti fanno espresso riferimento all'art. 5 della Legge 19 dicembre 1984 n. 863 ed all'art. 80 del C.C.N.L. 5 luglio 1995.

15) Appalti e subappalti

Le Parti concordano sul pieno rispetto delle norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto.

Le Imprese interessate al presente accordo si impegnano ad applicare quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 con particolare riguardo alle procedure - nei tempi previsti - di comunicazione indicate nello stesso articolo quali Cassa Edile, istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza, organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale o, in mancanza di questi, le organizzazioni sindacali dei Lavoratori per il tramite della organizzazione territoriale dei datori di lavoro.

16) Ferie

L'epoca di godimento delle ferie, stabilita di norma nel periodo 1° luglio - 30 settembre di ogni anno, sarà determinata, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per aziende, per cantiere, per squadra e individualmente.

Le Parti pur convenendo su un periodo di ferie collettive di due settimane, più una settimana su richiesta del dipendente, nel periodo luglio - settembre e di una settimana nel mese di dicembre, in considerazione delle differenti caratteristiche climatiche della zona, concordano che potranno essere definite aziendalmente forme diverse di utilizzo con la Rappresentanza Sindacale Aziendale o con le parti interessate, normalmente entro il mese di maggio.

I periodi di ferie eventualmente non goduti saranno oggetto di definizione, per il loro godimento, in Azienda possibilmente entro la stessa data.

17) Organismi paritetici

Le organizzazioni degli Imprenditori e dei Lavoratori riaffermano il convincimento che il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro e l'Ente Scuola sono strumenti idonei per contribuire, l'uno al miglioramento delle condizioni nei luoghi di lavoro, l'altro al miglioramento della qualità del lavoro e delle capacità tecnico - produttive delle Imprese attraverso la formazione di maestranze edili e/o l'arricchimento formativo dei lavoratori.

Le Parti promuoveranno appositi incontri allo scopo di effettuare un esame, la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti dai suddetti organismi.

18) Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per la determinazione dell'elemento economico territoriale le Parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle Imprese e dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara pubblicati e degli appalti aggiudicati;

- numero complessivo delle concessioni edilizie rilasciate e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti dai fondi strutturali;

- numero ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero ore di cassa integrazione autorizzate.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39 lettera d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura complessiva del 7% e sarà corrisposto in due tranches alle seguenti scadenze:

- al 1° marzo 1998 una percentuale del 4% del minimo tabellare di paga e stipendio;

- al 1° marzo 2000 una percentuale del 3% del minimo tabellare di paga e stipendio;

Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno per tutta la durata del presente contratto integrativo.

Le Parti si danno inoltre atto che l'erogazione come sopra definita ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento di esenzione contributiva previsto dai protocollo 23 luglio 1993.

19) Decorrenza e durata

Le presenti norme entrano in vigore il 1° marzo 1998, salvo le diverse particolari decorrenze stabilite ed avranno la durata e che per i contratti integrativi territoriali sono stabilite in quattro anni.

20) Validità dei precedenti accordi

Le Parti concordano che il presente accordo annulla e sostituisce le precedenti intese in materia di contrattazione integrativa territoriale.

Lettera di intenti da allegare al Verbale di Accordo del 31 marzo 1998

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data 31 marzo 1998 e relativo alla definizione dell'integrativo territoriale al C.C.N.L. 5 luglio 1995, valido per la Provincia del Verbano, Cusio, Ossola con decorrenza 1° marzo 1998, le Parti convengono che per quanto riguarda l'elemento economico territoriale parametri, utili al calcolo per la definizione degli importi, saranno verificati tenuto conto della reale situazione del Settore al momento della decorrenza della seconda tranche. Ciò al fine di poter beneficiare della decontribuzione nel rispetto della vigente legislazione.

La presente comunicazione a conferma di quanto sottoscritto nel citato verbale di accordo - art. 18, paragrafo 4.

Verbania, 31 marzo 1998

Protocollo aggiuntivo "A" al verbale di accordo del 31 marzo 1998 per il rinnovo dell'integrativo territoriale del quale costituisce a tutti gli effetti parte integrante

Tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale dei V.C.O. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL del V.C.O..

Al termine di una approfondita analisi delle problematiche del Settore delle Costruzioni nel territorio dei Verbano, Cusio, Ossola in cui si sono evidenziate le difficoltà che la categoria dei Costruttori incontra nell'operare in modo costante

si conviene

di assumere e rendere operative le seguenti determinazioni al fine di rilanciare l'Industria delle Costruzioni e di dotarsi di strumenti che la preservino da una concorrenza, non sempre corretta, che utilizza strumenti non sempre inseriti nella legalità.

A tal proposito ritengono preliminarmente indispensabile un autorevole intervento del Prefetto di Verbania nei confronti delle pubbliche Amministrazioni appaltanti affinché le stesse operino in sintonia con le disposizioni di Legge.

Tra queste in particolare:

- le pubbliche amministrazioni forniscono alla Cassa Edile i bandi di gara che vengono pubblicati;

- le stazioni appaltanti, nella lettera di invito di partecipazione alle gare, richiedono alle Imprese partecipanti di dimostrare, fra i requisiti di pre-ammissione, la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (INPS, INAIL, e Cassa Edile) pena l'esclusione dalla gara stessa;

- in caso di aggiudicazione l'Impresa, prima della firma del Contratto, dovrà documentare l'avvenuta denuncia del nuovo lavoro agli Istituti (INPS, INAIL e Cassa Edile);

- le stazioni appaltanti, oltre alle comunicazioni di aggiudicazione, stipula del Contratto, stati avanzamento lavori e conti finali, dovranno inviare alla Cassa Edile, l'elenco delle autorizzazioni al subappalto nonché il nominativo delle Imprese subappaltatrici. Tutto ciò per permettere alla Cassa Edile di verificare la regolarità contributiva per il conseguente rilascio delle certificazioni di competenza previste dalle Leggi.

Gli elementi di cui sopra, acquisiti ed elaborati dalla Cassa Edile, verranno forniti alle Parti con periodicità semestrale su supporto informatico e/o tabulato in modo da fornire un servizio aggiuntivo alle Imprese del Settore e per consentire di poter verificare gli ostacoli che bloccano o rallentano il regolare svolgimento delle procedure burocratiche e/o dei cantieri ed intervenire nei confronti delle Autorità Competenti.

Per quanto riguarda i lavori privati le Parti stipulanti il presente Accordo richiedono il rispetto delle seguenti norme:

- di quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 in forza del quale i Comuni sono tenuti a trasmettere all'INAIL "l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate":

- di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 23.5.1997 n. 135 il quale dispone che "la denuncia di attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione del nominativo dell'Impresa cui si intendono affidare i lavori";

- della notifica preliminare dei cantieri che il Committente dovrà fare alla competente U.S.L. ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 494/96 (Direttiva CEE per i cantieri temporanei e mobili).

Inoltre richiedono alle Amministrazioni Comunali di inviare alla Cassa Edile l'elenco delle concessioni rilasciate con l'indicazione dell'Impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori al fine di permettere alla Cassa stessa di monitorare il tessuto locale del settore in relazione anche all'andamento occupazionale.

In conclusione, le Parti, promuoveranno, a questo fine e per una corretta gestione degli appalti pubblici e privati, incontri congiunti con le Amministrazioni locali, con l'INPS, con l'INAIL, con l'Ispettorato del Lavoro ed il Prefetto per il superamento dei problemi in essere.

Mercato del Lavoro. Formazione Professionale e Necessità Occupazionali

Con l'obiettivo di meglio nazionalizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, le Parti ritengono fondamentale l'istituzione di una "lista di disponibilità" degli operai iscritti nelle liste di mobilità e/o in attesa di nuova occupazione.

La lista di disponibilità può essere costituita presso la Cassa Edile in stretta collaborazione con la Scuola Edile, gli Uffici di Collocamento o altri eventuali Enti preposti al servizio.

La Cassa Edile, attraverso la gestione di un archivio contenente i nominativi degli operai licenziati o in Cassa Integrazione Guadagni, di disoccupati o di allievi della scuola in attesa di occupazione, a far data dal 1° marzo 1998 offre un servizio alle Imprese che necessitano di manodopera indicando la residenza la qualifica e la mansione professionale.

Al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro ritengono fondamentale effettuare, a cura della Scuola Edile, almeno ogni due anni, una indagine conoscitiva dei bisogni formativi quanti-qualificativi della manodopera delle Imprese Edili e, sempre a cura dell'Ente Scuola, predisporre i moduli formativi in base alle esigenze manifestate dalle Imprese del Settore.

Enti paritetici

Per meglio razionalizzare il funzionamento degli Enti Paritetici e garantire la massima collaborazione per gli interessi comuni del settore:

- la Cassa Edile fornirà all'Ente Scuola ed al Comitato Paritetico Territoriale, con periodicità mensile, l'elenco completo delle Imprese, dei Lavoratori, e degli Appalti aggiudicati;

- l'Ente Scuola avrà cura di tenere aggiornato l'archivio del percorso lavorativo, formativo e professionale dei lavoratori.

Le informazioni di cui al presente accordo, unicamente ad altre eventuali provenienti da fonti esterne o previste dai C.C.N.L., saranno oggetto di una sessione di studio ed esame tra le parti al fine di verificare eventuali iniziative comuni nell'interesse generale del Settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Protocollo aggiuntivo "B" al verbale di accordo del 31 marzo 1998 per il rinnovo dell'integrativo territoriale del quale costituisce a tutti gli effetti parte integrante

tra

- La Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio, Ossola;

- L'Associazione Sindacale Intersind di Torino;

e

- La FILLEA - CGIL;

- La FILCA - CISL;

- La FENEAL - UIL;

si conviene l'istituzione dei Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.).

Premesso

- il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 Luglio 1995 - art. 89 - Rappresentante per la Sicurezza;

- l'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995;

- l'opportunità di disciplinare - a livello territoriale - aspetti della materia regolata dal predetto D.Lgs. 626/94 di interesse per il settore edile;

Si concorda

1) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti

Nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è eletto, secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, tra i componenti della R.S.U.. In assenza di tali rappresentanze il R.L.S. è eletto dai lavoratori delle imprese al loro interno.

2) Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali

Per tutte le imprese o unità produttive operanti nella provincia del V.C.O. che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto, alla data di stipula del presente accordo, alla designazione dei R.L.S., le parti convengono che gli stessi siano individuati in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:

a) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T.) in numero di tre, con rapporto di lavoro part-time, saranno prescelti, nell'ambito provinciale, dai lavoratori delle imprese, anche superiore ai quindici addetti, nelle quali non è stato nominato il previsto R.L.S. d'azienda, mediante assemblee.

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori proporranno le candidature ai dipendenti di imprese operanti nel territorio del Verbano - Cusio - Ossola, iscritte alla Cassa Edile in regola con i versamenti dei contributi spettanti.

b) I R.L.S.T. eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali indirizzata alle Organizzazioni datoriali stipulanti, nonché al C.P.T..

c) I R.L.S.T. saranno operativi esclusivamente in quelle Aziende in cui si è proceduto alla nomina o per cui sono stati eletti. La possibile complementarietà, intesa come consultazione, deve essere realizzata al di fuori delle Aziende o dei cantieri aventi presente il R.L.S..

Resta inteso che l'effettivo ed unico competente responsabile per la sicurezza sarà insindacabilmente la figura eletta all'interno dell'Impresa stessa.

3) Aspetti contributivi

Le Parti stabiliscono che l'istituzione di detto R.L.S.T. non dovrà determinare oneri aggiuntivi a carico delle Imprese. I fondi utili per far fronte alle spese saranno prelevati dalla liquidità derivante dalla contribuzione della quota percentuale dello 0,20% accantonata per l'Ente Scuola.

In proposito si conferma che le Imprese nel cui interno è già stato eletto il R.L.S. aziendale, le stesse godranno di una agevolazione nel versamento della contribuzione all'Ente Scuola che sarà ridotto allo 0,18%.

4) Remissione di mandato da parte di R.L.S.

Le Parti convengono che, nel caso in cui il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominato all'interno dell'Azienda, rimettesse il proprio mandato si procederà, con elezione interna in conformità del Decreto Legislativo 626/94, alla nomina di un nuovo rappresentante aziendale.

Qualora, decorsi dodici mesi dalla remissione del mandato, non sia stato ancora eletto il R.L.S. aziendale potrà subentrare il R.L.S.T. previo consenso dei lavoratori e dell'Impresa interessata.

5) Formazione dei R.L.S.T.

La formazione dei Responsabili Lavoratori Sicurezza Territoriali, prima dell'espletamento delle loro attribuzioni, sarà impartita mediante apposito corso predisposto d'accordo con il C.P.T. del V.C.O. e nel rispetto di criteri e modalità da definire fra le parti contraenti.

Eventuali ed ulteriori corsi di aggiornamento potranno essere disposti, a seguito di accordi collettivi, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità.

6) Attribuzioni e Competenze dei R.L.S.T.

I R.L.S.T. restano in carica per un triennio, salvo risoluzione del rapporto di lavoro con uscita dal settore o revoca della designazione da parte delle OO.SS. designanti.

Ogni R.L.S.T. è tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa, secondo le modalità che verranno fissate dagli accordi provinciali in materia e pertanto deve intendersi esclusa ogni attività di carattere sindacale che trova applicazione nei competenti diritti sindacali previsti per i R.S.U..

Durante lo svolgimento del loro mandato i R.L.S.T. percepiscono, per tutte le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione così come sarà definita dal Regolamento di attuazione del presente protocollo. Detto regolamento dovrà riguardare tutti gli aspetti applicativi che le Parti concorderanno e sottoscriveranno.

Fin d'ora le Parti convengono che il C.P.T. fornirà, oltre ad un locale idoneo ed a quant'altro necessario all'espletamento dei compiti assegnati ai R.L.S.T., dati ed elementi conoscitivi relativi all'ubicazione delle unità produttive operanti sul territorio.

Gli oneri derivanti dalla fornitura del locale, dei sussidi predetti, dei servizi di segreteria e di quant'altro verranno rimborsati al C.P.T. secondo modalità che saranno definite con separato accordo provinciale.

7) Decorrenza e Durata

Il presente accordo decorre dal 1° marzo 1998 ed ha un carattere sperimentale con la durata triennale scadente il 28 febbraio 2001.