Edili (artigianato)

Contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini dell'Umbria
Data stipula: 22 luglio 1999

Inizio validità: 1 luglio 1999 - Scadenza normativa: 30 giugno 2002
Contratto territoriale regionale per la provincia di Perugia


Sommario:

- Premessa
- Diritti sindacali
- Disciplina dell'impegno di manodopera negli appalti e subappalti
- Classificaizone dei lavori e minimi di paga base oraria
- Orario di lavoro
- Orario di lavoro nella provincia di Terni
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Elemento economico territoriale
- Ferie
- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Indennità per i lavori di montagna
- Diaria e trasferta
- Mensa
- Anzianità professionale edile
- Multe e trattenute
- Addestramento professionale
- Casse edili
- Modalità di versamento dei contributi alle Casse Edili
- Ambiente lavoro
- Comitati paritetici territoriali - Rappresentanti Territoriali R.S.L.T.
- Trattamento agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro
- Indumenti di lavoro
- Quote di adesione contrattuale
- Validità e decorrenza
- Verbale d'intesa
- Verbale di accordo
- Allegato - Integrazione dell'accordo del 31 luglio 1999

Il 22 luglio 1999, in Perugia

tra

Le Associazioni Regionali Artigiani Edili, ed affini:

CONFARTIGIANATO - C.N.A. - C.A.S.A.

e

- la Federazione Regionale lavoratori edili ed Affini e del Legno aderente alla FENEAL - UIL;

la Federazione Regionale lavoratori delle Costruzioni ed Affini, aderente alla FILCA CISL;

la Federazione Regionale lavoratori del Legno, dell'edilizia, Industrie, Affini ed Estrattive aderente alla FILLEA - C.G.I.L.

che costituiscono la federazione Unitaria Regionale dei Lavoratori delle Costruzioni; in attuazione del disposto dell'Art. 42 del c.c.n.l. 15.11.1991 e successivi rinnovi per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, integrativo di quello nazionale sopra citato da valere nelle province di Perugia e Temi per tutte le imprese artigiane che svolgono le lavorazioni indicate nello stesso c.c.n.l. 15.11.1991 e successivi rinnovi per il personale da esse dipendente, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici, ovvero per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese medesime.

Premessa (Rapporti sindacali)

Le parti contraenti nel rispetto della loro reciproca autonomia di rappresentanza riconoscono che nuove ed adeguate relazioni sindacali non possono che rapportarsi al riconoscimento comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell'economia regionale e nello sviluppo delle possibilità occupazionali.

Le parti riconoscono altresì che i ruoli svolti dalle organizzazioni artigiane e dai lavoratori dipendenti sono essenziali nel processo di crescita sociale ed economica della Regione Umbria.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito delle rispettive autonomie si impegnano a creare una fattiva collaborazione affinché le realtà istituzionali, politiche ed amministrative della Regione consentano al settore artigiano edile, attraverso gli strumenti necessari, di inserirsi a pieno titolo nel contesto di un mercato che si andrà attuare nella Regione, sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere pubbliche che private. Le parti concordano, quindi, su un piano più generale che, indicando una strada per una efficace concentrazione, consenta, nell'ambito della modifica degli attuali sistemi di appalto, di fare uscire la categoria dalla attuale situazione che la pone in un ruolo marginale e subalterno rispetto all'industria edile e nel contempo che garantisca condizioni più eque per le imprese artigiane e loro addetti, nonché i migliori risultati nell'esecuzione delle opere.

I rapporti nono possono prescindere da alcuni riconoscimento Comuni:

A) la funzione insostituibile del comparto artigiano nell'economia e nella società;

B) lo sviluppo e la qualificazione del settore, come condizione di allargamento della base produttiva e incremento dei livelli occupazionali, soprattutto giovanili;

C) la realizzazione di una politica che, volta ad assicurare servizi concreti al settore stesso, favorisca l'innovazione tecnologica, gli insediamenti, l'uso ed il riuso del patrimonio edilizio, in particolare dei centri storici, ove le risorse disponibili possono garantire un più adeguato sostegno alle imprese artigiane e alle maestranze.

Le parti concordano, infine, di attivare tutti gli strumenti e le strutture al fine di combattere la piaga dell'abusivismo ritenuto lesivo degli interessi complessivi delle imprese e dei dipendenti. (Sommario)

Diritti sindacali

Assemblea

Fermo restando le modalità di convocazione e svolgimento previste dalla L. 300 e dal C.C.N.L., nei cantieri che occupano almeno 8 dipendenti, i lavoratori hanno diretto a riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue retribuite.

La presente disciplina sostituisce ed assorbe quanto previsto dalla L. 300 e dal C.C.N.L..

Alle assemblee potranno partecipare anche i lavoratori dipendenti delle imprese sub appaltatrici, consorziate o, riunite in associazione temporanea d'impresa, purché operanti nello stesso cantiere.

Delegato di cantiere

Rappresentanti sindacali.

Le parti confermano la validità delle soluzioni adottate per le rappresentanze sindacali all'interno dell'accordo Interconfederale 21/7/1988, allegato al presente C.C.N.L., di cui salvaguardano la piena ed integrale applicazione.

In attuazione di quanto previsto dalla nota a chiarimento all'accordo su indicato del 4/4/1990, allegata al presente C.C.N.L., le parti convengono quanto segue:

1) per le particolari caratteristiche del settore, i rappresentanti sindacali di Bacino, nei limiti e con le modalità previsti dall'accordo Interconfederale, verranno istituiti dalle OO.SS.LL. di categorie firmatarie.

2) le imprese edili artigiane assolveranno a quanto previsto al punto 2 del Regolamento attuativo dell'Accordo Interconfederale versando gli importi di cui al punto 5) dell'Accordo medesimo tramite le Casse Edili. (Sommario)

Art. 1 - Disciplina dell'impegno di manodopera negli appalti e subappalti

Le parti contraenti ribadiscono il proprio impegno ad operare per il totale rispetto della normativa contenuta nell'Art. 18 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi, che si intende qui interamente recepita. Si ribadisce in particolare, la necessità a che le imprese che affidano in appalto o subappalto una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. del 15.11.1991 e successivi rinnovi, si attingano puntualmente alle comunicazioni di cui al quarto comma del punto b) del citato Art. 18, nei termini previsti al successivo comma 5°, ovvero possibilmente 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto o, comunque prima dell'inizio dei lavori stessi e alle norme di legge con particolare riferimento alla Legge 55/90. (Sommario)

Art. 2 - Classificazione dei lavori e minimi di paga base oraria.

La classificazione dei lavoratori è effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 78, parte comune, del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi.

I minimi di paga in vigore dal 1/1/1999, sono i seguenti:

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

OPERAI DI PRODUZIONE

 

OPERAIO DI IV LIVELLO

6596,08

OPERAIO DI III LIVELLO

6165,89

OPERAIO DI II LIVELLO

5448,94

OPERAIO DI I LIVELLO

4779,77

 

STIPENDI MINIMI MENSILI PER GLI IMPIEGATI

LIVELLI

 

7° LIVELLO

1.695.145

6° LIVELLO

1.480.151

5° LIVELLO

1.232.081

4° LIVELLO

1.141.122

3° LIVELLO

1.066.700

2° LIVELLO

942.666

1° LIVELLO

826.900

(Sommario)

Art. 3 - Orario di lavoro

Per ciò che concerne la durata dell'orario di lavoro valgono le norme contenute negli Art. 6 e 7 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi con le deroghe ed eccezioni ivi previste e richiamate.

Le parti convengono altresì, a norma di quanto disposto dall'Art. 6, comma 2,1 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi di fissare in 40 ore settimanali, disposte su cinque giorni dal Lunedì al Venerdì e per tutto il corso dell'anno, il normale orario di lavoro. (Sommario)

Art. 3 bis - Orario di lavoro nella Provincia di Terni

L'orario di lavoro del personale con qualifica operaia inquadrato ai livelli IV°, III°, III° e I°, dipendente da imprese della provincia di Terni è quello stabilito dalle norme contenute negli art. 6 e 7 del C.C.N.L. del 15.11.1991 e successivi rinnovi con le deroghe ed eccezioni ivi richiamate. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 primo comma lett. a del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi, le parti convengono quanto segue:

- le 40 ore di riduzione di orario di lavoro previste dall'art. 7 lettera "a" del vigente C.C.N.L. saranno godute, per il periodo di validità del presente contratto integrativo nei seguenti giorni:

anno 1999 - 24,29,30,31 dicembre e 3 gennaio 2000

anno 2000 - 22 e 29 dicembre e 2, 3 e 4 gennaio 2001

anno 2001 - 24, 28 e 31 dicembre e 2 e 3 gennaio 2002

- In relazione a quanto sopra, qualora le imprese dovessero comunque richiedere le prestazioni lavorative nelle giornate suindicate, l'eventuale ricorso alla CIG per maltempo sarà inibito. (Sommario)

Art. 4 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Per effetto di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 15 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi, l'indennità territoriale di settore per il personale operaio, a decorrere dal 01.01.93 viene stabilita nelle seguenti misure orarie:

operaio 4° livello

L. 1.086,32

operaio specializzato

L. 1.004,56

operaio qualificato

L. 908,52

operaio comune

L. 796,42

In base a quanto previsto dal verbale di accordo del 1 febbraio 1996 il premio di produzione per il personale impiegatizio resta fissato nelle seguenti misure mensili:

impiegato VII° livello

L. 128.114

impiegato VI° livello

L. 124.914

impiegato V° livello

L. 102.006

impiegato IV° livello

L. 81.892

impiegato III° livello

L. 72.195

impiegato II° livello

L. 65.475

impiegato I° livello

L. 57.656

(Sommario)

Art. 4 bis - Elemento economico territoriale

Dal 1 Luglio 1999 al personale con qualifica operaia, inquadrato ai livelli IV°, III°, II° e I°, viene riconosciuto, a titolo di elemento economico territoriale, l'importo indicato in misura nella tabella seguente.

QUALIFICA LIVELLO

Operaio di IV° livello

L. 248,28

Operaio specializzato di III° livello

L. 223,60

Operaio qualificato di II° livello

L. 305,10

Operaio comune di I° livello

L. 119,74

(Sommario)

Art. 5 - Ferie

Con riferimento al 3° comma, Art. 19 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi, le imprese, salvo i casi di obbiettivo impedimento, disporranno il godimento di due settimane di ferire in coincidenza del ferragosto di ciascun anno.

Una terza settimana di ferie, sarà concessa di norma tra il 20 ed il 31 dicembre, mentre il restante periodo verrà concesso, su richiesta dei singoli, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese.  (Sommario)

Art. 6 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sarà assolto in conformità di quanto stabilito dall'Art. 22 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi con la corresponsione della percentuale complessiva pari al 23,45 surrichiamato; percentuale calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al C.C.N.L.

La suddetta percentuale è cosi composta:

- ferie

8,50%

- gratifica natalizia

10,00%

- riposi annui

4,95%

Con riferimento al citato art. 22, il trattamento economico suddetto, spettante agli operai per periodi di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto, verrà assolto dalle imprese in conformità alle disposizioni di cui all'allegato "E" al C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi. (Sommario)

Art. 7 - Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate, saranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art 26 del C.C.N.L. l5.11.1991 e successivi rinnovi.

Gruppo A

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezzora (compresa la prima mezzora)

4%

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5%

3) Lavori di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5%

4) Sgombero della neve o dei ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8%

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8%

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe

8%

7) Lavori dì pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio.

10%

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione degli stampi portati ad alta temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare agli operai addettivi condizioni di effettivo disagio.

10%

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori che stabilimenti industriali, che producono o impiegano sostanze nocive, sono seguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quasi si riscontrano obbiettive condizioni di nocività.

11%

10) Lavori eseguiti su pontili mobili a sospensione (bilanci, cavallo o comunque in sospensione)

12%

11) Lavori di scavo a sezioni obbligata e ristretta profondità superiore ai mt. 3,50 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio.

13%

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13%

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16%

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12

16%

15) Lavori su scale aeree tipo porta

17%

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso.

17%

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 mt.

19%

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19%

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a mt. 3

20%

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21%

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 mt

22%

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27%

 

Gruppo B - Lavori in Galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria le indennità da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, sono le seguenti:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio

46%,

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai, lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'intorno delle gallerie anche durante la perforazione. l'avanzamento e la sistemazione

26%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di andamento delle linee ferroviarie per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili

18%

d) Al personale addetto alla costruzione di gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco verrà corrisposta una ulteriore indennità del

15%

 

GRUPPO C - Lavori in cassoni ad aria compressa

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta, alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa, sono le seguenti:

a - da 0 a 10 metri

54%

b - da oltre 10 a 16 metri

72%

c - da oltre 16 a 22 metri

120%

d - oltre i 22 metri

180%

Agli effetti delle indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere da un manometro applicato sul cassoni, si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro, differisca, in più o in meno fino al 15% da quella corrispondente alla altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri. (Sommario)

Art. 8 - Indennità per i lavori di montagna

L'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre gli 800 metri di altezza sul livello del mare, è fissata nella misura del 15%, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza, sulla indennità territoriale di settore sull'elemento economico territoriale per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo. (Sommario)

Art. 9 - Diaria e trasferte

Ai sensi di quanto previsto alla lettera A), 2° comma, dell'Art. 25 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi, la diaria ivi prevista viene riconosciuta all'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello ove la presta normalmente, per il quale è stato assunto ed al quale sia riadibito al termine della comandata, purché situata in un luogo distante oltre a 6 km.

Detta diaria forma restando la disciplina di cui al citato Art. 25 sarà corrisposta secondo i seguenti criteri:

- corresponsione nella misura del 3% per comandate in cantiere situato oltre 6 km e sino a 10 km da quello ove il lavoratore presta normalmente la propria opera e per il quale è stato assunto;

- corresponsione nella misura del 10% per comandata in cantiere situato oltre 10 km e sino a 20 km da quello ove il lavoratore presta normalmente la propria opera e per il quale è stato assunto;

- corresponsione nella misura del 14% per comandata in cantiere situato oltre i 20 km da quello ove il lavoratore presta normalmente la propria opera e per il quale è stato assunto.

La diaria non è dovuta all'operaio quando venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. La diaria come sopra graduata, viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art. 26 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti aziendali in atto previsti per lo stesso titolo.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto, ovvero delle relative spese che potrà avvenire dietro presentatone di lista o nella misura forfettaria preventivamento determinata con la maestranza interessata. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui sopra. (Sommario)

Art. 10 - Mensa

Ferme restando le situazioni di fatto, le Associazioni Artigiani Edili e la F.L.C,, in via di principio, concordano, salvo verifica tra le stesse parti nei singoli casi concreti, per la realizzazione del servizio di mensa in quei singoli cantieri o insieme di cantieri dove, per il numero di addetti, la dislocazione disagiata ed altre esigenze oggettive che si verifichino contestualmente, la realizzazione di tale servizio risulti indispensabile al razionale e produttivo svolgersi della prestazione lavorativa.

Inoltre, nel caso della istituzione di mense da pane di Enti locali ed organismi terzi, le Associazioni Artigiane Edili e la F.L.C. di Perugia e Terni si incontreranno per esaminare le possibilità esistenti e per valutare i mezzi necessari ad agevolare l'utilizzo da parte dei lavoratori dell'edilizia di tali servizi di mensa.

L'indennità sostitutiva di mensa viene definita con decorrenza 1 Luglio 1999 in L. 700 giornaliere, corrispondenti a lire 87,5 orarie e con decorrenza dal 1 Luglio 2001 in L. 1000 giornaliere, corrispondenti a L. 125 orarie. Tale imposto tiene conto della incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui e, pertanto, su di esso non vanno computate le percentuali di cui all'Art. 22 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi. (Sommario)

Art. 11 - Anzianità professionale edile

Il contributo a carico delle Imprese per gli oneri connessi alla disciplina dell'Istituto Anzianità professionale Edile, erogazione annuale di cui all'allegato 1 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi è stato stabilito nella misura del 6,90% per la provincia di Perugia, e del 8,20% per la provincia di Terni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art. 26 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi e per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico di cui all'Art. 21 del citato contratto.

Le parti si pongono come obbiettivo, la unificazione delle predette percentuali su tutto il territorio regionale umbro. (Sommario)

Art. 12 - Multe e trattenute

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento danni, applicate a norma dell'Art. 86 del C.C.N.L. 15.11.1991 è devoluto a favore delle Casse Edili. (Sommario)

Art. 13 - Addestramento professionale

Con riferimento all'Art. 40 del C.C.N.L. 15.11.1991, il contributo a carico delle imprese a favore delle Scuole Edili rimane fissato nella misura dello 0,45% per la provincia di Perugia e dello 0,70% per la provincia di Terni, di cui lo 0,10% viene destinato al Comitato Tecnico Paritetico, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza e sull'indennità territoriale del settore.

Il versamento di detto contributo verrà effettuato dai datori di lavoro alle Scuole Edili delle province di Perugia e Terni secondo le modalità stabilite dai Consigli di Amministrazione delle Scuole medesime.

Le parti, ribadito, innanzitutto, il ruolo fondamentale ed insostituibile delle Scuole Edili nell'attività di formazione professionale degli addetti al settore, si impegnano nell'ambito degli organi di amministrazione degli Enti, ad operare per un rilancio ed una maggiore qualificazione delle scuole, nonché per una loro effettiva rispondenza alle esigenze di professionalità emergenti dalle imprese, anche al fine di agevolare l'incontro tra offerta e richieste di lavoro.

In tale ambito, ed anche al fine di agevolare l'uniformità del ricorso da parte delle imprese ai contratti di formazione lavoro, le parti convengono quanto segue:

1) Premesso che per ciò che concerne la disciplina del contratto di formarono e lavoro ci si riporta interamente alle norme dell'Accordo interconfederale stipulato tra le Associazioni Artigiane e CGIL-CISL-UIL, con le presenti intese si conferisce alle scuole Edili di Perugia e Terni di realizzare i piani formativi-teorici nei limiti previsti dalla vigente regolamentazione in materia, alla cui individuazione si perverrà a seguito di apposite intese con le Imprese iscritte alle Associazioni Artigiane Umbre, secondo le esigenze formative delle specifiche mansioni.

2) A tal fine le predette Imprese si impegnano a comunicare alle Scuole Edili un elenco contenente i nominativi, l'età, la data di assunzione, il titolo di studio, la durata e la qualifica professionale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.

3) L'attività formativa all'uopo svolta dalle Scuole Edili, avrà il compito di assicurare le finalità del progetto e la gestione del programma formativo e, quindi, in particolare:

a) erogare la formazione teorica agli allievi assunti con contratto di formazione e lavoro, secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti dai Consigli di Amministrazione delle Scuole Edili stesse;

b) valutare i risultati formativi teorici e comunicarli all'impresa con cadenza semestrale.

4) E' fatto obbligo ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di frequentare i corsi secondo i calendari che saranno resi noti dalle Scuole Edili. Le ore della formazione sono utili al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanale e, di conseguenza, durante il loro svolgimento si applicheranno i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato, instaurato con le imprese di appartenenza. Le parti convengono di dare mandato agli Organi di Amministrazione degli Enti di Perugia e Terni di impostare programmi di formazione finalizzati ad agevolare l'accesso di lavoratori immigrati al lavoro nel settore edile delle province citate, con il raggiungimento di idonea qualificazione che ne consente un dignitoso utilizzo da parte delle imprese. Infine le parti ribadiscono l'impegno reciproco a pervenire alla costituzione del FORMEDIL Regionale. (Sommario)

Art. 14 - Casse Edili

L'attività delle Casse Edili delle Province di Perugia e Terni, è regolata dagli appositi statuti così come modificati dal Protocollo di intesa del 18.12.1998 tra le OO.SS di categoria e le seguenti Organizzazioni datoriali: ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA E ASSOEDIL-CNA, FIAE CASA e CLAAI.

Con riferimento all'Art. 43 del C.C.N.L. 15.11.1991 e successivi rinnovi, il contributo per il conseguimento degli scopi delle Casse Edili è stabilito nella misura complessiva del 2% (di cui 1.67% a carico del datore di lavoro e 0,33% a carico del lavoratore) e sarà calcolato sugli elementi della retribuzione del punto 3) Art. 26 del C.C.N.L. 15.11. 1991 e successivi rinnovi.

Art. 14 bis

La Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Terni continuerà a provvedere al sostentamento del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro di cui all'Art.17 del presente contratto integrativo Regionale di lavoro, in modo da garantire un funzionamento adeguato e costante per il conseguimento dei suoi scopi. La Cassa Edile della Provincia di Terni, inoltre, provvederà a rimborsare alle imprese gli oneri sopportati per la concessione dei permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie, nonché ai lavoratori che siano membri dei sindacati provinciali della categoria.

Le misure e le modalità del rimborso sono stabilite da apposito accordo collettivo regionale di lavoro che forma parte integrante del contratto. (Sommario)

Art. 15 - Modalità di versamento dei contributi alle Casse Edili

A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di luglio 1997 le percentuali complessive per i vai contributi alle Casse Edili aumentati di una percentuale stabilita dai Consigli di Gestione le Casse Edili di Perugia e Terni, comunque non superiore a punti 0,20%, da calcolarsi sulla stessa base delle percentuali stabilite dal C.C.N.L. e dal presente contratto devono essere accantonate dalle Imprese presso le Casse Edili con versamenti mensili posticipati entro e non oltre sei mesi e venticinque giorni dalla scadenza di paga base a cui si riferiscono.

Comunque, al fine di consentire la liquidazioni degli accantonamenti agli aventi diritto entro i termini previsti, gli accantonamenti relativi al mese di settembre devono essere effettuati entro e non oltre il 25 ottobre successivo.

In caso di versamento oltre il 25° giorno del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce, la misura del contributo è ridotta di una percentuale stabilita dal Consiglio di Gestione delle Casse Edili di Perugia e Terni, comunque non superiore a punti 0,20%, prevista al precedente capoverso.

In caso di versamento oltre i termini previsti è dovuta una maggioranza pari allo 0,20% per ogni mese o frazione di ulteriore tardato pagamento.

Con decorrenza dal periodo di paga di gennaio 1994 la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, da redigersi su moduli preposti dalla Cassa Edile di Perugia e messi a disposizione dei datori di lavoro, deve essere trasmessa alla sede della Cassa Edile medesima, entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce.

La Cassa Edile applicherà, per le denunce trasmesse in ritardo, le seguenti penali:

A - L. 50.000 per ogni denuncia trasmessa con un ritardo fino a 3 mesi;

B - L. 100.000 per ogni denuncia trasmessa con un ritardo superiore a 3 mesi.

I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante. (Sommario)

Art. 16 - Ambiente lavoro

Le Associazioni Artigiane Edili si adopereranno per realizzare la piena applicazione, da parte delle Imprese associate, delle norme contrattuali e di legge in materia. (Sommario)

Art. 17 - Comitati Paritetici territoriali Rappresentanti Territoriali R.S.L.T.

Le parti convengono che per quanto riguarda i Comitati Paritetici Territoriali si provvederà a una successiva trattazione secondo quanto indicato nell'accordo (Protocollo d'intesa) sottoscritto a Roma il 18 dicembre 1998 tra le O.O.S.S. di Categoria e le seguenti Organizzazioni, datoriali A.N.C.E., A.N.A.E.P.A., A.N.S,E.-C.N.A., ASSOEDILI - C.N.A., F.I.A.E.-C.A.S.A. e C.L.A.A.I.

Inoltre le parti si impegnano ad incontrarsi nel corso del 1999 per concordare criteri di individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.) su base territoriale e per definire le modalità operative relative allo espletamento della loro funzione. (Sommario)

Art. 18 - Trattamento agli operati assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro

Agli operai specializzati e qualificati con mansioni di muratori, ferraioli e carpentieri, che vengono assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, sarà corrisposta, a mero titolo risarcitorio, una indennità di L.22 orarie, limitatamente alle ore di effettivo servizio prestato. Ai loro aiutanti sarà invece riconosciuto, al medesimo titolo, una indennità di L. 8 orarie.

Resta inteso che la manutenzione e la conservazione degli attrezzi di lavoro sarà a totale cura e carico dei lavoratori. (Sommario)

Art. 19 - Indumenti di lavoro

Preso atto dell'attuazione, in fase sperimentale, del servizio di fornitura degli indumenti da lavoro da parte delle Casse Edili ai lavoratori iscritti, sulla base del protocollo di intesa del 7/4/88, che le parti accettano, le parti stesse si riservano di effettuare verifiche sul funzionamento del servizio, anche sulla base di eventuali osservazioni e suggerimenti che venissero dagli Organi di Amministrazione delle Casse Edili medesime. (Sommario)

Art. 20 - Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'Art.41 del C.C.N.L. del 15.11.1991, la quota di territoriale di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Perugia e Terni, è Fissata nella misura paritetica dello 0,60% da calcolarsi sugli stessi elementi delta retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alle Casse Edili delle province di Perugia e Terni.

Oltre alla quota di cui sopra è dovuta, dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, ai sensi di quanto previsto dall'Art.41 del Contratto Nazionale di categoria 10 Marzo 1989, la quota nazionale di adesione contrattuale.

La misura di detta quota à fissata nello 0,15% a carico dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, e deve calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto terzo dell'Art.26 del predetto contratto nazionale di categoria del Marzo 1989 (e cioè paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per i cottimisti, anche minimo contrattuale di cottimo) per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

L'importo della quota nazionale di adesione contrattuale a carico dei prestatori d'opera è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente alla quota a suo carico, alle Casse Edili. (Sommario)

Art. 21 - Validità e decorrenza

Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della regione Umbria.

Esso ha decorrenza dal 1 Luglio 1999 e avrà scadenza al 30 Giugno 2002 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se una delle parti non ne darà disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera Raccomandata A.R.

Tale contratto conserva comunque la sua validità fino al rinnovo della stessa tra le pani contraenti. (Sommario)

Verbale di intesa

Allegato al Contratto Integrativo Regionale del 15/5/91 da valere per i dipendenti delle Imprese Edili Artigiane della Regione Umbria.

Si è convenuto quanto segue

In occasione della erogazione della retribuzione, l'operaio che sia incorso in evento infortunistico nel mese di riferimento della retribuzione stessa, potrà avanzare istanza di anticipazione degli importi a lui dovuti a titolo di inabilità temporanea assoluta per infortunio dall'INAIL, avvalendosi all'uopo di un modulo prestampato in distribuzione presso l'impresa.

La domanda così avanzata sarà evasa a cura dell'Impresa destinataria trascorso il tempo tecnico per l'individuazione degli importi da corrispondere a tale titolo all'istante e comunque non oltre il termine previsto per la corresponsione della successiva retribuzione.

Detti importi, per ovvie ragioni di opportunità, saranno definiti con approssimazione per difetto rispetto alla prevista erogazione a cura dell'INAIL.

Resta inteso che il lavoratore è impegnato alla pronta restituzione della prestazione che riceve per il titolo in parola dall'Istituto Infortuni.

In tale occasione si procederà, peraltro, alle necessarie operazioni di conguaglio che si realizzeranno secondo criteri meramente numerari.

Stante la natura di mera anticipazione di prestazione a carico dell'Istituto Infortuni, gli importi corrisposti a tale titolo in parola dall'Istituto Infortuni, gli importi corrisposti a tale titolo dall'Impresa non hanno carattere retributivo e, quindi, non sono soggetti a contribuzione.

Le anticipazioni non potranno superare l'importo complessivo del TFR maturato presso l'Impresa e, comunque, il tetto individuale massimo di L. 4.000.000. (Sommario)

Verbale di accordo

Applicazione Accordo Interconfederale 21/7/1988

Sottoscritto il 4/5/1989

E' stato stipulato il presente accordo sindacale in attuazione all'Accordo Interconfederale 21/7/88 che prevede, all'Art.5, la costituzione del Fondo Regionale per l'Assistenza Sindacale.

Le parti dichiarano a tale proposito di voler attivare il suddetto fondo presso le Casse Edili di Perugia e Terni, dove tutte le aziende edili artigiane dovranno versare, a titolo di contributi per assistenza sindacale, nel fondo sopra citato, la somma di L.9.000 annue per ogni dipendente.

Le parti si impegnano a predisporre in breve tempo un regolamento specifico sulla erogazione e gestione del fondo, nonché sulle modalità di funzione dello stesso.

Nota a verbale

Le parti congiuntamente si attiveranno presso le Casse Edili di Perugia e Terni per concordare, con i rispettivi Organi Direttivi, le modalità di versamento della quota di L. 9.000 annue da parte di tutte le Imprese Artigiane Edili sul costituendo "Fondo regionale per l'Assistenza Sindacale".

In ordine alle quote relative agli anni 1989 e 1990, le stesse saranno versate in una unica soluzione unicamente a quelle relative all'anno 1991 ovvero entro il mese di settembre 1991.

Tale data del mese di settembre sarà il riferimento per il versamento annuo della citata quota di L. 9.000 a dipendente. a partire dal 1992 e fino alla validità della predetta norma.

Le parti altresì si impegnano, vista la stasi attuale a livello Nazionale, a mettere in atto tutte le azioni politiche perché possa essere sollecitamente portato avanti aprendo un tavolo di confronto fra tutti i soggetti inerenti il C.P.T. e l'R.S.T., onde giungere ad una rapida ed esaustiva definizione degli accordi entro l'anno corrente. (Sommario)

Allegato - Integrazione dell'accordo del 31 luglio 1999

Perugia lì 31 luglio 1999

Integrazione dell'accordo del 22 luglio 1999

Con riferimento al Contratto Collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro 15.11.1991 e successivi rinnovi, per i dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini delle province di Perugia e Terni stipulato il 22 luglio 1999 ed in vigore dal 1 luglio 1999,

Le Associazioni Regionali Artigiani Edili ed affini:

CONFARTIGIANATO - C.N.A. C.A.S.A.

e

la Federazione Regionale lavoratori edili ed Affini e del Legno aderente alla ENEAL-UIL

la Federazione Regionale lavoratori del Legno, del'edilizia, industriale Affini ed estrattive aderente alla FILLEA-C.G.I.L.

che costituiscono la federazione Unitaria Regionale dei Lavoratori delle Costruzioni;

si danno atto che all'art. 4 bis (elemento economico territoriale) per la qualifica livello di operaio di IV livello l'importo è di L. 278,33 anziché L. 248,28. (Sommario)