MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/4E09C634/UDedili.ind_2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEI LAVORATORI EDILI

Link integrativo per gli operai edili dipendenti della Direzi= one centrale delle risorse agricole, naturali e forestali per il triennio 2004-= 2006.

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DEI

LAVORATORI EDILI PER <= st1:PersonName ProductID=3D"LA PROVINCIA DI" w:st=3D"on">LA PROVINCIA DI = UDINE

 

 

Art.1 – Informazione

=  

Con cadenza semestrale verranno realizzati incontri informativi, su richiesta di una delle parti, = al fine di approfondire i dati relativi all’andamento del settore, agli appalti e ai subappalti, sull’entità dimensionale delle aziend= e in funzione della manodopera impegnata utilizzando i dati conoscitivi attinti = ed elaborati dalla CEMA o da altre fonti che le parti riterranno utile attivar= e.

=  

Nel corso di tali incontri= si concorda altresì di esaminare le prospettive in atto o future di processi di industrializzazione del settore, anche in relazione allo svilup= po dell’edilizia prefabbricata.

 

Per una migliore realizzaz= ione dei contenuti informativi, le parti potranno reperire i dati in possesso de= lla CEMA, relativi alle evidenze statistiche (anche retrospettive), a mezzo di richiesta alla Cassa Edile (indirizzata per conoscenza alla controparte) da evadersi a far tempo dalle 48 ore successive, nulla venendo formalmente eccepito dalla controparte; la risposta dovrà essere inviata contestualmente ad entrambe le parti stipulanti.

 

Le parti assumono l’impegno altresì di esplicare congiuntamente tutti gli interventi che potranno rendersi necessa= ri ed opportuni nell’ambito delle iniziative sopra cennate al fine di mantenere e consolidare i livelli occupazionali nel settore edile nell’ambito regionale e provinciale. In particolare le parti s’impegnano a prendere in esame specifici casi riferiti a singole imp= rese per le quali si prospetti l’insorgere di controversie collettive che attengano alla forza di lavoro occupata.

 

L’impresa appaltante è tenuta a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale costituita nel cantiere la esatta denominazione dell’impresa subappaltatrice (intendendo per tale gli elementi idonei e sufficienti ai f= ini di detta identificazione quali la ragione sociale e la sede), nonché l’indicazione delle opere subappaltate (intendendo per tali gli eleme= nti idonei e sufficienti ai fini di detta identificazione quali la tipologia, la descrizione dell’opera e la prevedibile durata). Resta inteso che in mancanza della rappresentanza sindacale aziendale di cui sopra la comunicaz= ione verrà trasmessa — per il tramite dell’Associazione degli Industriali della provincia di Udine — alle Organizzazioni sindacali provinciali della Feneal, Filca e Fillea, secondo i termini temporali fissa= ti dall’articolo 4.

 

Considerando la situazione esistente nell’ambito provinciale, le parti stipulanti riaffermano la necessità che l’istituendo «Osservatorio regionale del mercato del lavoro» attribuisca una specifica attenzione al settore e= dile in sé e per sé considerato e per le interrelazioni che questi= ha con gli altri settori industriali.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono sulla necessità che l’accesso ai dati in possesso della Cassa Edile avvenga senza creare intralci alla normale funzionalità della stessa in rapporto ai fini istituzionali della Cassa medesima.

 

 

= Art.2 – Classificazione ed inquadramento

 

Le parti convengono sulla = necessità di sviluppare al massimo le occasioni di professionalità nel settore= e, in questo contesto, ribadiscono il proprio impegno alla piena osservanza dei disposti contrattuali, in particolare per quel che concerne la classificazi= one e l’inquadramento dei lavoratori, con specifico riferimento al cumulo= di mansioni e al mutamento delle stesse.

 

Tutto ciò premesso,= si conviene quanto segue:

= a)&n= bsp;     i diplomati tecnici che siano stati assunti c= ome operai e svolgano di fatto – con carattere non di saltuarietà e per un periodo non inferiore a sei mesi – anche mansioni di tipo tecnico-amministrativo semprechè le stesse abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività da essi svolta, saranno inquadrati al terzo livello tra gli assistenti tecnici;

b)&n= bsp;     i tecnici di cantiere che, pur svolgendo in linea di massima compiti analoghi a quelli dell’assistente, compiano lavori che per le caratteristiche del cantiere richiedano una generica preparazione professionale, oppure dipendano da un assistente di livello superiore, sara= nno inquadrati al terzo livello tra gli assistenti tecnici;

= c)&n= bsp;     i conduttori di autobetoniere e/o di autopompe che siano in grado di provvedere alla ordinaria riparazione, anche meccanic= a, del mezzo, saranno inquadrati al quarto livello.

 

La= R.S.U. aziendale e/o di cantiere potrà adoperarsi per il pieno rispetto del disposto contrattuale e, in particolare, di quanto previsto in tema di classificazione e inquadramento; alla stessa è data inoltre facoltà di intervenire nei confronti della direzione dell’impr= esa per l’esame di eventuali casi di contestazione per l’attribuzio= ne delle qualifiche.

 

 

Art.3 – Lavoro a cottimo

=  

Con riferimento a quanto previsto dal 5° comma dell’articolo 13 del c.c.n.l. 29 gennaio 20= 00, rimane inteso che la comunicazione ivi prevista dovrà esplicarsi attraverso una descrizione del lavoro oggetto del cottimo e della composizi= one della squadra e sarà affissa all’albo di cantiere (se presente= ).

 

Rimane inteso inoltre che tutti i lavoratori del cantiere (cottimisti e non) usufruiranno degli stessi servizi e delle stesse attrezzature, senza che peraltro si verifichino situazioni discriminatorie nell’ambito del cantiere.

 

Agli operai specificatamen= te vincolati alle squadre di cottimo, in funzione ausiliaria, dovrà ess= ere corrisposta per le ore effettivamente prestate – oltre alla retribuzi= one – la percentuale minima di cottimo prevista dal vigente c.c.n.l..

 

Le tariffe di cottimo debb= ono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collett= ivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell’inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all’albo di cantiere, ove possibile.

 

Ad essi dovrà essere altresì comunica= to:

= a)&n= bsp;     composizione della squadra (quando si tratta = di cottimi collettivi) con l’indicazione nominativa dei partecipanti e d= elle rispettive qualifiche;

= b)&n= bsp;     descrizione delle lavorazioni da eseguire;

= c)&n= bsp;     descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

= d)&n= bsp;     unità di misura assunta per la formazi= one della tariffa e per la liquidazione del cottimo;

= e)&n= bsp;     tariffa di cottimo per unità di misura= .

 

 

Art.4 – Appalti e subappalti

 

Le parti si impegnano alla integrale applicazione degli articoli 14 e 15 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e delle vigenti normative in tema di appalto.

 

In particolare è fa= tto obbligo alle imprese di procedere alla comunicazione di cui al punto b), qu= arto comma, dell’art.15 del vigente c.c.n.l. dando formale comunicazione d= egli appalti e subappalti alla R.S.U. aziendele e/o di cantiere e/o mediante affissione all’albo di cantiere (se presente), alla Cassa Edile, agli= Enti previdenziali ed assistenziali come da facsimile allegato al vigente c.c.n.l. La Cassa Edile provvederà a registrare e riepilogare mensilmente tali dati per mett= erli a disposizione delle Organizzazioni sindacali e datoriali.

 

La comunicazione di cui al comma che precede dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in subappalto.<= o:p>

 

Nell’ambito dei diri= tti sindacali stabiliti dal contratto vigente, ai lavoratori delle imprese subappaltatrici è concesso partecipare alle Assemblee indette per i lavoratori delle imprese appaltanti; gli stessi potranno utilizzare, altresì, tutti i servizi logistico-assistenziali di cantiere previsti dal presente contratto integrativo provinciale e potranno fruire altres&igr= ave; del servizio mensa organizzato dall’impresa appaltante per i propri dipendenti fatti salvi i rapporti economici connessi a detto servizio, per = la cui definizione si fa rinvio alle pattuizioni tra le parti.

 

La= R.S.U. aziendale e/o di cantiere potrà adoperarsi al fine di intervenire nei confronti della Direzione aziendale, per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e del presente accordo integrativo provinciale in tema = di disciplina sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

&nb= sp;

Prima dichiarazione a verbale

Qualora particolari ragion= i di ordine organizzativo impediscano il rispetto del termine di cui al terzo co= mma, del presente articolo, le parti convengono che la comunicazione di che trat= tasi dovrà comunque essere effettuata prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in subappalto.<= /p>

 

Seconda dichiarazione a verbale

Il Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie si impegna ad esaminare con la FLC provinciale, al verificarsi di casi di particolare rilevanza, i problemi emergenti in relaz= ione alla normativa di cui al presente articolo. In base ai risultati ditali esa= mi, che saranno volti a prevenire e rimuovere disapplicazioni e controversie in materia, le parti assumeranno le iniziative del caso, provvedendo nei termi= ni e nei modi che si renderanno di volta in volta opportuni.

 

 

Art. 5 – Lotta al lavoro irregolare

 

Le parti ritengono indispensabile un attento monitoraggio del settore in modo da rilevare e contrastare eventuali degene= razioni e pertanto si ritiene prioritaria l’adozione di strumenti efficaci al fine di analizzare il mercato delle costruzioni.

 

Le parti concordano sulla opportunità di mantenere e potenziare il sistema di analisi dei dati già presente presso la Cassa edile di Udine e quindi di continuare a raccogliere dati quali:

-        appalti avviati (ripartiti per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento);<= /o:p>

-        imprese coinvolte;

-        lavoratori impiegati.

 

Le parti dichiarano l’importanza della sensibilizzazione nei confronti della Pubblica Amministrazione per dare pra= tica attuazione a quei provvedimenti che consentono di diffondere la cultura del= la sicurezza, della legalità e del rispetto dei diritti e delle tutele = dei lavoratori.<= /p>

 

Le parti richiamo esplicitamente il paragrafo VII dell'accordo ANCE - FILCA-FILLEA-FeNEAL del= 29 gennaio 2002 in merito alla necessità di predisporre idonee modalità per l'assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di comunicazione agli = enti indicati nel predetto paragrafo. Con particolare riferimento al documento u= nico di regolarità contributiva, anche alla luce dei recenti provvedimenti legislativi in materia, le parti con la sottoscrizione del presente accordo= si impegnano successivamente alla definizione a livello nazionale ad incontrar= si per attivare localmente l'INPS, l'INAIL e la cassa Edile.=

 

Inoltre le parti dichiarano di apprezzare la L.R. 14 del 31 maggio= 2002 in tema di app= alti pubblici e si danno reciprocamente atto dell’intenzione di sollecitar= e i competenti organismi regionali affinché tale disciplina – con gli opportu= ni adattamenti e con riferimento agli argomenti disciplinati nel presente acco= rdo – venga estesa anche all'edilizia privata.

 

 

Art.6 – Ambiente di lavoro

 

Nell’intento di migliorare le condizioni ambi= entali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

= a)&n= bsp;     un locale ad uso refettorio dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile;

= b)&n= bsp;     un locale ad uso spogliatoio dotato di strutt= ure idonee alla conservazione degli abiti del lavoratore, nonché un arma= dio adibito alla custodia di oggetti personali dotato di chiusure individuali;<= o:p>

= c)&n= bsp;     dei servizi igienico-sanitari con acqua corre= nte;

la misura di cui al punto = c) avrà carattere prioritario nell’allestimento del cantiere.

 

Le imprese sono tenute a predisporre gli apprestamenti appena descritti purché il cantiere ab= bia caratteristiche di stabilità e durata; nel caso in cui non ricorrano dette condizioni, l’impresa provvederà ad assicurare i servizi connessi a tali apprestamenti ricorrendo, ad altre soluzioni possibili ed idonee.

 

Le parti confermano la reciproca disponibilità di adoperarsi per il più scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dalla normativa contratt= uale in ordine all’igiene ed alla sicurezza all’interno dei cantieri= di lavoro. In tale spirito si conviene che il Comitato provinciale paritetico = per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro – nell’ambito dei compiti ad esso delegati – possa esplet= are i propri interventi contestualmente all’avvio dei lavori nei singoli cantieri; le modalità operative e di intervento verranno stabilite d= ai componenti il Comitato stesso.

 

 

Art= .7 – Enti paritetici

 

Le parti riconfermano = il valore insostituibile degli Enti paritetici quali strumenti di un sistema unitario per l’intero settore, capaci di sviluppare conoscenza e di intervenire efficacemente a servizio dei lavoratori, dei comparti e delle imprese. Un ruolo da rafforzare anche attraverso la ricerca di soluzioni che consentano la ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, mediante una più adeguata osmosi e progressiva integrazione tra gli = enti presenti nelle diverse province della nostra regione (es: omogeneizzazione = dei programmi, delle statistiche e delle banche dati).

 

 

Art.8 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di livello territori= ale

 

Le parti concordano sull’opportunità che nelle aziende sotto i 15 dipendenti che n= on abbiano nel loro interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si pos= sa trovare, a livello territoriale/provinciale, una soluzione comune purch&eac= ute; univoca in tutti i settori dell’edilizia.

Quanto al comma che precede nell’ambito della disciplina prevista dal c.c.n.l. e dal D.Lgs. 626/1= 994.

 

 

Art.9 – Cassa Edile

 

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni fornite dalla Cassa Edile al proprio datore di la= voro il quale, peraltro, è liberato dall’obbligo di corrisponderle = con l’integrale adempimento degli obblighi verso la Cassa Edile st= abiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale, dallo Statuto e d= al Regolamento della Cassa stessa.

Le imprese iscritte alla C= assa Edile di Udine inadempienti per quanto concerne i versamenti mensili saranno tenute a pagare ai lavoratori in maniera diretta – fino a quando la posizione non sarà regolarizzata – il sussidio e le indennità per malattia, infortunio sul lavoro e/o malattia professio= nale.

Le imprese sono tenute a f= are denuncia alla Cassa Edile di Udine, ad ogni fine mese, dei nominativi e del= la categoria degli operai ammalati ed infortunati nel mese precedente, nonché dei periodi di assenza dal lavoro.

 

Prima dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a verificare con scadenza annuale la gestione economica degli istituti erogati dalla Cassa Edile al fine di adottare le soluzioni ritenute più opportune.

 

Seconda dichiarazione verbale

I semestri di liquidazione ai lavoratori dell’= ;indennità sostitutiva per ferie e gratifica natalizia, accantonata presso la CEMA di Udine compren= deranno i periodi dal 1 ottobre al 30 marzo e dal 1 aprile al 30 settembre. Le part= i si attiveranno nei confronti della CEMA in modo da garantire la liquidazione d= egli assegni agli aventi diritto entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre.

 

 

Art.10 – Ente Scuola Maestranze Edili

 

Al fine di ottimizzare la gestione della formazione professionale è necessario uno stretto coordinamento con le nuove disposizioni legislative sull’occupazione inoltre è necessario dare un più incisivo impulso all’attività di formazione professionale nel settore, con particolare riguardo alle esigenze evolutive dei sistemi produttivi dell’edilizia, favorendo l’ingresso nel settore di nuove forze,= in particolare giovani.

 

Vista la natura del proble= ma, che non può essere limitato ad una ottica provinciale, le parti convengono sulla necessità di porre in atto uno stretto collegamento= tra gli Enti Scuola delle quattro province della Regione; in prospettiva potrà essere esaminata la possibilità di giungere ad un organ= ismo unico che raggruppi gli Enti Scuola del Friuli-Venezia-Giulia, così = da garantire una omogeneità di azione nel campo della formazione profes= sionale e costituire inoltre un interlocutore sullo stesso piano del soggetto regionale. In questo contesto si conviene sulla opportunità di porre= in atto idonee iniziative promozionali, anche mediante pubblicizzazione delle opportunità professionali che il settore può garantire, in pa= rticolare nei confronti dei giovani in età post-scolare.

 

Per la migliore realizzazi= one degli obiettivi di cui ai commi precedenti, le parti convengono di individu= are alcuni contenuti prevalenti dei settori di intervento formativo, così come di seguito esplicitati:

= a)&n= bsp;     corsi di specializzazione di lavoratori già operanti nel settore produttivo (ferraioli, gruisti, piastrellis= ti, ...) ai fini di una maggiore qualificazione ed aggiornamento tecnologico de= gli stessi;

= b)&n= bsp;     corsi per diplomati (geometri, periti edili,.= ..) in particolare per neo-diplomati, volti a fornire il necessario bagaglio tecnico-pratico agli stessi, favorendo il loro ingresso nel mondo del lavor= o;

= c)&n= bsp;     formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e di inserimento;

= d)&n= bsp;     formazione di base per i lavoratori extracomunitari;

= e)&n= bsp;     formazione prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

= f)&n= bsp;      riqualificazione dei lavoratori occupati anch= e in altri settori attingendo agli specifici fondi regionali ed europei.

 

Nella realizzazione dei programmi di cui sopra le p= arti convengono di prevedere anche l’inserimento di personale femminile.

 

Le parti convengono inoltre di istituire nell'am= bito della ESMEA un apposito servizio di raccolta dei dati relativi alla domanda= ed all'offerta di lavoro, alle esigenze formative nella provincia di Udine, al= lo scopo di organizzare appositi corsi di riqualificazione e formazione per i lavoratori in forza alle imprese o che si trovino in temporanea disoccupazi= one, fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative in materia di incon= tro tra domanda ed offerta di lavoro.

=  

=  

Art.11 – Comitato tecn= ico paritetico per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro

 

Al fine di ampliare l’azione di tale Ente = nei confronti di tutte le componenti facenti capo alla Casse edile, le parti convengono di rimettere il Comitato Tecnico Paritetico nella sfera di pertinenza della C.E.M.A., pur riconfermando i rapporti di stretta collaborazione con l’E.S.M.E.A. per quanto attiene alla sfera didatti= ca di specifica competenza. In tale contesto sarà necessario tenere in debito conto le esigenza di bilancio dell’E.S.M.E.A. oltre che garant= ire il mantenimento dell’accreditamento come ente formativo.

 

Nel riaffermare che la lotta al lavoro nero rima= ne un obiettivo centrale delle parti si conviene sulla necessità di organizzare un adeguato servizio di monitoraggio da affidare ai tecnici del C.T.P. per la verifica della congruità tra quanto dichiarato dalle denunce pervenute in CEMA e quanto rilevato nel corso del monitoraggio.

 

 

Art.12 – Serv= izio mensa

 

Nell’intento di garantire condizioni di lavoro ed ambientali nel settore dell’edilizia equiparabili – per quanto possibile – agli altri comparti industriali, si conviene di istituire un servizio mensa per il pranzo a fav= ore degli operai e degli impiegati tecnici di cantiere dipendenti dalle imprese edili operanti nella provincia di Udine. Le parti si danno reciprocamente a= tto dell’importanza che il problema riveste, anche dal punto di vista dell’immagine sociale del lavoratore edile, pur in presenza delle oggettive difficoltà connesse all’organizzazione del servizio viste le peculiarità del settore.

 

Il servizio mensa va inteso come fruizione di un pasto (composto da un primo piatto, un secondo con contorno, pane ed 1/4 di vino o equivalente) in un ambiente coperto, ad uso refettorio, igienicamente idoneo e attrezzato con tavoli e sedie con superf= icie lavabile.

 

Il servizio mensa di cui sopra dovrà essere organizzato dalle imprese nei cantieri ove si riscontri una adesione al servizio di almeno 30 dipendenti.

 

Le imprese potranno comunq= ue garantire detto servizio anche attraverso il convenzionamento con strutture= di ristoro collettivo già operanti sul territorio fornendo un pasto dal= le caratteristiche analoghe a quelle di cui al secondo comma del presente articolo.=

 

Nel caso in cui, per obiettive ragioni di ordine logistico, l’organizzazione del servizio non potesse essere garantita= nei modi più sopra descritti, l’impresa dovrà comunque provvedere a fornire – attraverso altre soluzioni possibili ed idonee – un servizio mensa sempre con le caratteristiche di cui al secondo c= omma del presente articolo.

 

Ai dipendenti che non si avvalgono del servizio di mensa non spetta alcuna indennità.

 

I dipendenti che fruiscono del servizio mensa parteciperanno al costo del pasto sostenendo i seguenti costi:

a)      mensa aziendale e simi= li        &= nbsp;         euro 0,50;

b)      trattorie e simili        &= nbsp;           &nbs= p;         euro 0,50;

= c) <= /span>qualora sia previsto a= nche il pernottamento    &nb= sp;            euro 1,00.

 

Considerato il disposto di cui all’art. 51, c= omma 2, lett. c) D.P.R. 917/1986 (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi) in tema= di indennità sostitutiva di mensa per il settore edile, in presenza di situazioni d’ordine oggettivo che non consentono di organizzare il se= rvizio mensa nei termini di cui ai commi che precedono, tale servizio può essere sostituito da un indennità pari a 7 euro.

 

Premesso che il servizio di mensa e/o di pasto c= aldo non ha natura retributiva, le parti a confronto si danno atto che l’entità dell’indennità, quantificata nei termini= che precedono, è omnicomprensiva dei ratei riguardanti tutti gli istituti contrattuali e legali pertanto non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ª mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), po= sto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art.2120, comma 2, cod.civ. – escludo= no espressamente tale rimborso.

 

L’indennità sostitutiva di mensa sarà aggiornata annualmente – con decorrenza dal 1° gennaio 2006 – sulla base dell’aumento dei prezzi al consumo delle fami= glie dei lavoratori rilevato dall’ISTAT nell’anno precedente, analoga rivalutazione verrà applicat= a alla partecipazione del lavoratore quale concorso al costo del servizio di che trattasi.

 

A titolo esemplificativo si individuano le segue= nti condizioni d’ordine oggettivo in presenza delle quali può esse= re erogata l’indennità sostitutiva:

·         eccessiva distanza dal più vicino posto di ristorazione, che= non consenta alle maestranze di fruire di un adeguata pausa fra l’un turn= o di lavoro e l’altro;

·         attività svolgentesi in cantieri itineranti e/o spesso diver= si;

·         situazioni di ordine operativo e tecnico che evidenziano caratteristiche analoghe a quelle innanzi rappresentate;<= /p>

·         esigua entità dei commensali, tale da rendere difficoltosa l’eventuale soluzione del problema attraverso la fornitura di pasti preconfezionati;

·         volontà in tal senso rappresentata e condivisa da entrambi i soggetti del rapporto di lavoro.

 

L’indennità sostitutiva del servizio così come pure il servizio mensa verrà riconosciuto per le so= le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tale quella in cui l’attività si sviluppa anche dopo la pausa meridiana.

 

Le parti firmatarie conven= gono che la mancata corresponsione del pasto caldo e/o della mensa costituisce inadempienza contrattuale.

 

Prima dichiarazione a verbale

A favore dei dipendenti di imprese che eseguono lavori in appalto negli stabilimenti industriali, l’impresa si impegn= a ad operare in modo da ottenere l’uso della mensa aziendale anche a loro beneficio, alle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

 

Seconda dichiara= zione a verbale

L’indennità sostitutiva del servizio mensa non avrà rilevanza alcuna con riguard= o a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ª mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le par= ti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente tale indennità.

 

 

Art.13 – Trasporti<= /h2>

 

Nel caso in cui le imprese= non garantiscano con propri mezzi il trasporto giornaliero dell’operaio s= ul luogo di lavoro, provvederanno a rimborsare – contestualmente al saldo salari dello stesso mese – l’abbonamento al mezzo pubblico di trasporto nell’ambito regionale, su presentazione dei relativi docume= nti giustificativi.

 

Agli operai costretti R= 11; per l’inesistenza e/o per la non agibilità del servizio di trasporto messo a disposizione dall’azienda e del servizio di traspor= to pubblico – ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto per raggiunger= e il luogo di lavoro (come tale inteso anche il punto di raccolta dal quale, se = del caso, si diparte il servizio di trasporto effettuato con mezzi aziendali), = un rimborso forfettario del costo del servizio di che trattasi, disciplinato e quantificato come di seguito specificato.

 

Dal 1° gennaio 2004= :

-        euro 8,92 lordi mensili, allorquando il domic= ilio dell’operaio disti oltre 5 e fino a 10 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

-        euro 17,29 lordi mensili, allorquando il domicilio dell’operaio disti oltre 10 e fino a 20 km dal luogo di la= voro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

-        euro 25,66 lordi mensili, allorquando il domicilio dell’operaio disti oltre 20 e fino a 30 km dal luogo di la= voro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

-        euro 34,02 lordi mensili, allorquando il domicilio dell’operaio disti oltre 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati.

 

Dal 1° gennaio 2005:

-        euro 9,25 lordi mensili, allorquando il domic= ilio dell’operaio disti oltre 5 e fino a 10 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

-        euro 17,93 lordi mensili, allorquando il domicilio dell’operaio disti oltre 10 e fino a 20 km dal luogo di la= voro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

-        euro 26,61 lordi mensili, allorquando il domicilio dell’operaio disti oltre 20 e fino a 30 km dal luogo di la= voro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

-        euro 35,28 lordi mensili, allorquando il domicilio dell’operaio disti oltre 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati.

 

I valori mensili sopra indicati si intendono ragguagliati a giornata di presenza prendendo a base = per il calcolo il calendario lavorativo normale. Per «presenza» si intende anche la = sola presenza in cantiere, quando l’attività lavorativa sia impedit= a da cause che hanno rilevanza, ai fini dell’intervento della C.I.G.

 

Nel caso in cui l’impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai nei ter= mini innanzi indicati e gli operai stessi non intendano usufruire di detto servi= zio per scelte di carattere soggettivo, nessuna indennità sarà riconosciuta.

 

Sono fatte salve le condiz= ioni di miglior favore eventualmente in atto nelle singole imprese e sono assorb= iti fino a concorrenza i trattamenti in essere.

 

Il rimborso forfetario del costo del trasporto non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti g= li istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ª mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto han= no già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all’art.2120, comma= 2, cod.civ. – escludono espressamente tale rimborso.

 

I mezzi messi a disposizio= ne dalle imprese per il trasporto degli operai, saranno dotati di tutte le assicurazioni obbligatorie legalmente previste.

 

In caso di incidente a cui faccia seguito il ritiro della patente, all’operaio comandato alla gu= ida del mezzo sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavo= ro.

 

Sarà cura delle imp= rese provvedere alla stipula di specifiche coperture assicurative di tipo cumula= tivo per la tutela del conducente del mezzo di trasporto ed in connessione con t= ale incarico, quanto a: ritiro patente, concorso spese legali eventualmente sopportate.

 

 

Art.14 – Trasferta operai

 

Richiamandosi al vigente c.c.n.l. di settore datato 29 gennaio 2000, le cui previsioni vengono qui confermate per le parti non modificate, considerate le peculiarità e= la vastità del territorio nell’ambito del quale l’attività edile si sviluppa, a mente ed in considerazione del= la disciplina legislativa vigente hanno concordato di disciplinare l’istituto di che trattasi nei termini di seguito specificati.

 

All’operaio comandat= o a prestare la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei lim= iti territoriali del comune nell’ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predetta condizioni = – quantificata come di seguito specificato.

 

Dal 1° gennaio 2004:

= a)&n= bsp;     euro 10,59 lordi/giorno (pari a euro 1,324/or= a) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

= b)&n= bsp;     euro 12,83 lordi/giorno (pari a euro 1,604/or= a) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

= c)&n= bsp;     euro 16,18 lordi/giorno (pari a euro 2,023/or= a) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

= d)&n= bsp;     euro 18,96 lordi/giorno (pari a euro 2,370/or= a) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione= .

 

Dal 1° gennaio 2005:

= e)&n= bsp;     euro 10,99 lordi/giorno (pari a euro 1,374/or= a) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

= f)&n= bsp;      euro 13,31 lordi/giorno (pari a euro 1,664/or= a) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

= g)&n= bsp;     euro 16,78 lordi/giorno (pari a euro 2,098/or= a) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;

= h)&n= bsp;     euro 19,67 lordi/giorno (pari a euro 2,459/or= a) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione= .

 

L’indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Ca= ssa edile, 13ª mensilità, premio annuo, festività, ferie, ec= c.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione = del quale le parti – in base all’art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente tale rimborso.

 

Ai soli fini dell’applicazione dell’istituto della trasferta, le parti convengono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere = di assunzione l’eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione = in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l’eventuale, breve lasso di tempo connesso con l’espletamento d= elle pratiche relative all’assunzione del lavoratore.

 

Dichiarazione congiunta sull’indennità di trasferta=

Il personale al quale si applica la presente intesa, non è qualificabile come trasfertista a norma di quanto dispone l’art.3, comma 5, del D.Lgs. 2 settembre 1997= , n. 314, sull’armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale e ciò in quanto l’attività esercitata dallo stesso, in trasferta e/o fuori zona, si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro (= cfr. art.22, comma 2, c.c.n.l. 20 gennaio 2000). Tale luogo fisso di lavoro &egr= ave; stabilito all’atto dell’assunzione o, successivamente, soltanto= per effetto di trasferimento. E’, di conseguenza, irrilevante il fatto che l’esecuzione della prestazione lavorativa avvenga (o possa avvenire) = in più luoghi, restando fermo ed invariato il luogo fisso di assunzione= del personale suddetto.

L’indennità di trasferta (e/o di fuori zona come altrimenti definita), spetta – come concordato – in modo esclusivo per l’esecuzione dell’attività fuori dell’ambito del comune di assunzione= ed è a questo collegata in modo funzionale ed inscindibile, mantenendo = la natura che le è propria: restitutoria e risarcitoria. Non spetta in mancanza del presupposto di cui è cenno. Che i lavoratori di che trattasi non siano trasfertisti, emerge anche da quanto forma il contenuto della circolare del= 23 dicembre 1997, n. 326/E del Ministero delle finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio.

 

 

Art.15 – Sede di lavoro e trasferta

 

Le parti convengono – allo scopo di render= e il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta – di adottare una fase sperimentale per la definizion= e di accordi aziendali – per esplicito rinvio al presente articolo –= con le organizzazioni stipulanti che potranno individuare quale sede abituale di lavoro, in via alternativa, la sede dell'impresa armonizzando, in tal senso= , le fasce previste dall'accordo provinciale. In tali accordi si terrà co= nto delle compatibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo integra= tivo provinciale.

 

 

Art.16 – Indumenti di lavoro e antinfortunistici

 

Le parti confermano il reciproco impegno di adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla le= gge e dalla normativa contrattuale in materia di antinfortunistica ed igiene del lavoro e per la promozione degli obiettivi dalle stesse prefigurati miranti= a garantire migliori e più sicure condizioni di lavoro. In tale ottica= si conviene che le imprese daranno in uso agli operai ogni anno:

= a)&n= bsp;     un abito da lavoro;

= b)&n= bsp;     due paia di guanti antinfortunistici;

= c)&n= bsp;     un paio di scarpe antinfortunistiche;

= d)&n= bsp;     un casco protettivo.

 

Gli oneri economici per la fornitura degli indument= i di cui alle lett. a) e c) verranno mutualizzati presso la Cassa Edile che provvederà direttamente ad effettuare la fornitura agli operai liber= ando in tal modo le imprese da tali oneri.

 

Gli indumenti di cui alle lettere b) e d) verranno consegnati agli operai di norma all’inizio d= ei lavori e, comunque, entro un mese dal superamento del periodo di prova e dovranno essere conservati con cura e diligenza. La consegna degli indumenti antinfortunistici al lavoratore sarà accompagnata da una dichiarazio= ne di presa in carico che lo stesso ha l’obbligo di sottoscrivere. Ai lavoratori è fatto obbligo di servirsi di tali dotazioni.=

 

Il rispetto delle disposiz= ioni di cui al presente articolo rientra negli obblighi che il lavoratore ha di ottemperare alle disposizioni dell’impresa nei luoghi di lavoro, conformemente a quanto previsto dalle norme in vigore.

 

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di forni= tura dei d.p.i. , le parti si danno reciprocamente atto che in caso di fornitura diretta al dipendente da parte dell’azienda dei d.p.i. e del vestiario  oggetto della mutualizzazione dell’onere presso la cassa edile, la stessa fornitura consentirà di ritenere quella successivamente inviata dalla cassa ed= ile a titolo di anticipazione sulla fornitura successiva di vestiario. In tale ottica la Cassa Ed= ile segnalerà alle imprese le forniture effettuate.

 

Agli operai addetti a lavo= ri di impermeabilizzazione e di bitumatura che si trovino costretti, per la mansione ad essi affidata, ad operare in presenza di situazioni di particol= are disagio connesse al coinvolgimento individuale nella utilizzazione a caldo = del bitume, saranno forniti – a carico dell’impresa – un ulteriore paio di scarpe protettive nonchè un ulteriore indumento di lavoro all’anno.

 

 

Art.17 – Trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale

 

Viene confermato il trattamento di malattia ed infortunio attualmente in atto. Le parti attiveranno la Cassa Edile al= fine di predisporre un testo riepilogativo dei trattamenti vigenti che verrà utilizzato per completare il presente articolo. In tale contesto la Cassa Edile potrà effettuare una ricognizione in ordine al problema della TBC.

 

Il testo di cui sopra verrà recepito come allegato dal presente accordo.

 

 

Art.18 – Ferie operai

 

In attuazione dell’art.16 del c.c.n.1. 29 gennaio 2000, si concorda che nel periodo= 1<= span style=3D'mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol'>° luglio – 31 agosto agli operai verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo 1= °gennaio – 28 feb= braio ovvero 1° – 31 dicembre.<= o:p>

Le ferie residue spettanti= al singolo lavoratore saranno godute su richiesta del lavoratore medesimo, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda.=

In caso di ferie per azien= da, per cantiere o per squadra, il lavoratore che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle fe= rie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgo= no le norme di cui all’art.16 del c.c.n.l.

Resta inteso che per setti= mana di ferie si intendono 5 (cinque) giorni lavorativi; le ferie fruite saltuariamente corrispondono pertanto, a giorni 1,2.

 

 

Art.19 – Pernottamento operai

 

Considerata la sempre più frequente prese= nza in provincia di aziende extra-provinciali con trattamenti economici diversificati, le parti concordano sull'opportunità di adottare, con particolare riferimento all'indennità di pernottamento, soluzioni idonee.

 

In tale senso viene istituita con decorrenza dal 1° aprile 2004 per gli operai, una diaria in occasione del pernottament= o, integrativa rispetto al trattamento previsto dall’art.22 del CCNL 29 = gennaio 2000, pari a euro 12,00 per le spese non documentate ai sensi dell’articolo 51 (ex art.48) del TUIR D.P.R. 917/86 e succ. mod. ed integrazioni.

 

Agli operai assunti per il cantiere presso il quale fruiscano del pernottamento non aventi diritto al trattamento di cui al com= ma precedente verrà, invece, riconosciuta una indennità nella mi= sura del 10% degli elementi della retribuzione di cui all’art.25, punto 3), del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

 

L’indennità e= la diaria non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Ca= ssa edile, 13ª mensilità, premio annuo, festività, ferie, ec= c.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione = del quale le parti – in base all’art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente tale rimborso.

 

I trattamenti di cui al presente articolo assorbono fino a concorre= nza eventuali importi già erogati aziendalmente allo stesso titolo.=

 

 

Art.20 – Indennità p= er lavori in alta montagna

 

Con riferimento agli artt.= 24 e 53 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 l’indennità per lavori eseguit= i in alta montagna è così stabilita:

= a)&n= bsp;     per lavori eseguiti oltre i 1.000 metri sul= livello del mare e fino a 1.300 metri: 8%;

= b)&n= bsp;     per lavori eseguiti oltre i 1.300 metri s.l= .m.: 10%;

= c)&n= bsp;     per lavori eseguiti nei cantieri, non agevolm= ente raggiungibili, posti ad una altitudine tra gli 800 e i 1.000 metri s.l= .m.: 8%.

 

Le percentuali di cui sopra vengono conteggiate sulla retribuzione globale e cioè: paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.=

L’indennità p= er lavori in alta montagna non sarà corrisposta agli operai che risiedo= no nella stessa frazione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

La percentuale di cui all’art.19 del contratto nazionale riguardante il trattamento per fer= ie, gratifica natalizia e festività in periodo di malattia e/o infortunio non va computata sulle indennità qui stabilite in quanto, alla determinazione delle stesse, è stato tenuto conto dell’inciden= za per gratifica natalizia, ferie e festività.

 

Dichiarazione a verbale=

Si considera «non agevolmente raggiungibile» il cantiere sito in località non servita da strade o da mulattiere percorribili con mezzi motorizzati.<= /o:p>

<= o:p> 

 

Art.21 – Provvidenza per lavori in alta montagna

 

Gli operai addetti a lavor= i in alta montagna (oltre la quota di 1.000 metri sul livello del mare) e che n= on possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza del cantiere dovranno essere alloggiati gratuitamente, a cura dell’impres= a, nei baraccamenti o nelle case private attrezzate ed arredate con criteri rispondenti alle norme di igiene.

L’impresa curer&agra= ve; che i dormitori abbiano ad essere suddivisi con tramezzi onde creare delle camere in ciascuna delle quali non saranno alloggiati più di 16 oper= ai in letti o brande.

A cura dell’impresa sarà provveduto alla pulizia e, nelle stagioni invernali, al riscaldamento dei locali posti a disposizione degli operai.

 

 

Art.22 – Indennità di disagio per = gli addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche

=  

Agli operai addetti alla costruzione di linee elett= riche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione sarà corrisposta una indennità di disagio, ne= lle misure e con le decorrenze sottoindicate, da calcolarsi sugli elementi di c= ui al punto 3) dell’art.25 del c.c.n.l. 20 gennaio 2000 per tutte le ore effettivamente prestate in questi specifici lavori.

= a)&n= bsp;     dal 1 ottobre 1974 =3D 15%.=

 

 

Art= .23 – Indennità per lavori in galleria

=  

Le misure delle indennità da corrispondere al personale addetto ai lavori in galleria Sono stabilite nella seguente misura:

 

= a)&n= bsp;     per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico = del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;

b)&n= bsp;     per il personale addetto ai lavori di rivestimento,= di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie;= al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26%;

= c)&n= bsp;     per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: = 18%.

 

 

Art= .24 – Indennità per lavori eseguiti con tecniche alpinistiche e per gli asfaltisti

 

Le parti riconoscono il disagio presente nel caso di lavori eseguiti con l’ausilio di tecniche alpinistiche e per gli asfaltisti, poiché tali condizioni di disagio non sono considerate nell'articolo 21 del c.c.n.l., le parti segnaleranno alle Associazioni Nazionali contraenti tale situazione al fine di attivare la procedura di cui all'ultima parte dell'articolo 21 del c.c.n.l.

 

 

Art.25 – Quote sindacali di servizio

=  

Con riferimento all’= art. 37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 – dal 1° ottobre 2001 – le quote sindacali di servizio nazionali e territoriali, dovute dalle imprese edili operanti nella provincia di Udine all’Associazione Industriali della provincia stessa e dagli operai dipendenti dalle imprese medesime alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, sono stabilite nella misura parite= tica dello 1,65% (0,825 a= carico azienda e 0,8= 25 a carico dipendente) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del citato contratto nazionale.

L’importo della quot= a a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuz= ione di ogni singolo periodo di paga ed è versato mensilmente, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile de= lla provincia di Udine con le modalità ed il termine già fissati = per gli accantonamenti e le percentuali dovuti alla Cassa Edile medesima.<= /o:p>

La ripartizione delle somme spettanti ai Sindacati dei Lavoratori avrà luogo secondo i criteri t= ra di loro concordati e senza l’intervento di rappresentanti della Cassa Edile, la quale declina ogni responsabilità in materia.

 

 

Art.26 – Contributi sindacali e deleghe

=  

Le Organizzazioni stipulan= ti stabiliscono la facoltà degli operai di cedere alle Associazioni Sindacali dei Lavoratori, mediante deleghe, nella misura pari allo 0,48% del monte salari (da calcolarsi su paga base, contingenza, indennità territoriale, elemento economico territoriale, ferie, gratifica natalizia, riposi annui, festività ed ex festività ed E.D.R.) che dovr&a= grave; essere pari, in modo convenzionale allo ...% delle somme accantonate a favo= re dell’operaio presso la Cassa Edile di Udine, con un minimo di € 4,13 semestrali.

Tale trattenuta verr&agrav= e; effettuata con periodicità semestrale e della stessa verrà da= ta comunicazione, di volta in volta, all’operaio.

 

Le parti si danno atto che la disciplina del presen= te articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell’art.26 della legge 26 maggio 1970, n. 300.

 

 

= Art.27 – Multe e trattenute

=  

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, applicate a n= orma dell’art.149 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, sarà devoluto a fav= ore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Udin= e.

 

Art.28 – Elemento economico Territoriale<= o:p>

=  

In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’Elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall’art.2 del decreto legge 25 marzo 199= 7, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell’Elemento economico territoriale, le parti sottoscritte hanno ten= uto conto – avuto riguardo al territorio della provincia – dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti, ulteriori indicatori:

= a)&n= bsp;     il numero delle imprese e dei lavoratori iscr= itti in Cassa edile;

= b)&n= bsp;     relativo monte salari;

= c)&n= bsp;     numero ed importo complessivo dei bandi di ga= ra e degli appalti aggiudicati dalle imprese nella provincia;<= /p>

= d)&n= bsp;     attivazione ed entità dei finanziament= i;

= e)&n= bsp;     ore complessivamente lavorate dagli operai iscritti in Cassa edile;

= f)&n= bsp;      ore di Cassa integrazione guadagni complessivamente autorizzate nel settore a livello provinciale.<= /span>

 

L’Elemento economico territoriale di cui agli artt.39, lett. d) e 47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, è stabilito nel= le misure e con le decorrenze di seguito indicate, con la precisazione che gli importi sono evidentemente da intendersi lordi:

 

 

 

14%

14% (*)

 

Dal 1° dicembre 2003

Dal 1° gennaio 2004

Qualifica

Mensile

Orario

Mensile

Orario

7° - Quadri e impiegati di 1ª super

139,60

-<= /p>

139,60

-<= /p>

6° - Impiegati di 1ª

125,64

-<= /p>

125,64

-<= /p>

5° - Impiegati di 2ª

104,70

-<= /p>

104,70

-<= /p>

4° - Assistente tecnico / Operai 4° li= v.

97,72

0,56

97,72

0,56

3° - Impiegati di 3ª / Operai specializzati

90,74

0,53

90,74

0,53

2° - Impiegati di 4ª / Operai qualifi= cati

81,67

0,47

81,67

0,47

1° - Impiegati di 4ª primo impiego / Operai comuni

69,80

0,40

69,80

0,40

Custodi, portinai, fattorini=

-<= /p>

0,36

-<= /p>

0,36

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

-<= /p>

0,32

-<= /p>

0,32

 

(*) subordinatamente a confer= ma, nel senso che le parti – fino al 31 dicembre 2005 – si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno al fine di analizzare l’andamento del settore e, se del caso, variare gli importi dell’elemento economico territoriale in funzione dell’andamento settore medesimo.

 

 

Art.29 – Indennità territoriale di settore e Premio di produzione=

 

A decorrere dal 1° lug= lio 1989 l’indennità territoriale di settore spettante agli operai e il premio di produzione spettante agli impiegati e (rispettivamente nelle note a verbale degli artt. 12 e 47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000) veng= ono determinati nelle seguenti misure rispettivamente orarie e mensili:

 

 

LIVELLI

PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE

7° - Quadri e impiegati di 1ª super

146,95

6° - Impiegati di 1ª

137,23

5° - Impiegati di 2ª

114,15

4° - Assistente tecnico<= /p>

99,85

3° - Impiegati di 3ª

90,91

2° - Impiegati di 4ª

82,34

1° - Impiegati di 4ª primo impiego

71,34

 

 

QUALIFICA=

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETT= ORE ORARIA

Operai 4° livello

0,67

Operai specializzati

0,63

Operai qualificati

0,57

Operai comuni

0,49

Custodi, portinai, fattorini (*)<= /p>

0,44

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) (**)=

0,39

 

(*) Orario settimanale di 50 ore=

(**) Orario settimanale di 60 ore<= /p>

 

 

Art.30 – Decadenza contratti

 

Con la sottoscrizione del presente accordo – = fatte salve le disposizioni di cui all’art.17 – devono ritenersi deca= duti i seguenti Accordi provinciali:

-        Accordo provinciale 21.1.1974 (integrativo del nazionale);

-        Accordo provinciale 01.02.1978 (integrativo d= el nazionale);

-        Accordo provinciale 27.11.1980 (integrativo d= el nazionale);

-        Accordo provinciale 31.07.1989 (integrativo d= el nazionale);

-&nb= sp;       Accordo provinciale 10.02.1998 (integrativo del nazionale);

-&nb= sp;       Accordo provinciale 03.03.2000 (indennità sostitutiva di men= sa);

-&nb= sp;       Accordo provinciale 17.02.2003 (integrativo del nazionale);

-        Accordo provinciale 19.12.2003 (conferma elemento economico territoriale da dicembre 2003);<= /o:p>

gli Accordi provinciali non esplicitamente decad= uti devono intendersi confermati.

 

 

 

Udine 24 marzo 2004.


DA FORNIRE:

 

-      =   Costituzione delle parti.