Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Udine
Data stipula: 10 febbraio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di udine


Sommario:

- Premessa

- Lotta al lavoro irregolare

- Informazioni

- Enti Paritetici

- Cassa edile

- Scuola edile

- Comitato tecnico paritetico

- Servizio di mensa e pasto caldo

- Trasporto

- Trasferta operai

- Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

- Previdenza complementare

- Elemento economico territoriale

- Quantificazione e ripartizione dell'elemento economico territoriale (Tabella)

 

Il 10.2.1998, in Udine

tra

- il Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie della Associazione degli Industriali della Provincia di Udine;

e

- la FeNEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 5 Luglio 1995.

Premessa

Le parti, in relazione della situazione di pesante difficoltà che il settore delle costruzioni sta attraversando nella provincia di Udine come nel resto del Paese, per la contemporanea contrazione delle commesse sia pubbliche, sia private, ribadiscono l'impegno congiunto volto alla salvaguardia dell'occupazione e delle imprese quali insostituibili patrimoni di capacità professionali, organizzative, tecniche e finanziarie per la società civile e per l'intera economia locale.

La domanda del bene casa, come le esigenze di riqualificazione urbana, di recupero delle periferie e delle aree dismesse, di preservazione dell'ambiente dal degrado e dallo sfruttamento incontrollato, di completamento delle reti viarie, richiedono provvedimenti di sostegno e di rilancio del settore delle costruzioni.

A ciò le parti convengono di indirizzare l'impegno comune per i prossimi anni, operando per la ricomposizione e la riqualificazione dell'intero settore, la valorizzazione degli strumenti bilaterali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.T.P.), l'espressione concreta delle competenze programmatorie e di indirizzo della Pubblica Amministrazione, dalla quale le Parti attendono la realizzazione e l'attuazione di un sistema normativo certo e di facile applicazione.

Lotta al lavoro irregolare

Il protrarsi della situazione di crisi del settore, ha determinato un aumento del lavoro nero e delle imprese prive di affidabili requisiti qualitativi.

Per i danni che tale situazione può produrre nel presente e per il futuro, riguardo tanto alla sicurezza ed ai diritti dei lavoratori, quanto alla trasparenza del mercato ed alla concorrenza leale tra le imprese, le Parti convengono di contrastare tali degenerazioni attraverso l'adozione di strumenti efficaci per l'analisi del mercato.

Anche in riferimento a quanto dovrebbe essere materia di ausilio delle Casse Edili all'Osservatorio Regionale degli Appalti (L.R. n. 39/93), le Parti concordano sulla opportunità di potenziare l'attuale sistema informatico della Cassa Edile di Udine mediante programmi in grado di raccogliere dati quali:

- appalti avviati (ripartiti per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento);

- imprese coinvolte;

- lavoratori impiegati.

In riferimento a quanto previsto dalla legge 55/90, art. 18, comma 7, nonché dalla L.R. n. 31 del 19.8.1996, le Parti potranno così verificare il rispetto delle norme ed intervenire nei confronti delle stazioni appaltanti, affinché il mercato si orienti verso le imprese in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali e che siano in possesso dei necessari requisiti.

Nel contesto dei lavori privati, le Parti convengono inoltre che le imprese, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori appaltati o subappaltati e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi, inoltrino agli Enti Previdenziali, Assicurativi, alla Cassa Edile, alle costituende R.S.U. o in loro mancanza alle OO.SS. di categoria competenti, per il tramite dell'ANCE - Gruppo Costruttori Edili -, la denuncia dell'appalto e/o del subappalto.

Tali informazioni, unitamente a quelle che la Cassa Edile riceverà in ottemperanza all'art. 20 del D.L. 626/94, contribuiranno a comporre i criteri di valutazione della correttezza e congruità contributiva delle imprese.

Informazioni

Con cadenza semestrale verranno realizzati incontri informativi tra le Parti, al fine di approfondire i dati relativi all'andamento del settore, agli appalti ed ai subappalti, l'entità dimensionale della manodopera impegnata, utilizzando i dati conoscitivi attinti ed elaborati dalla Cassa Edile, nonché da centri di rilevazione pubblici od altre fonti che le Parti riterranno utile attivare.

Enti Paritetici

Le Parti riconfermano il valore insostituibile degli Enti Paritetici quali strumenti di un sistema unitario per l'intero settore, capaci di sviluppare conoscenza e di intervenire efficacemente a servizio dei lavoratori, dei comparti e delle imprese. Un ruolo da rafforzare anche attraverso la ricerca di soluzioni che consentano la ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, mediante una più adeguata osmosi e progressiva integrazione tra gli Enti presenti nelle diverse province della nostra Regione (es: omogeneizzazione dei programmi, delle statistiche, delle modulistiche e delle banche dati).

Cassa Edile

Le Parti si impegnano a rivedere e ad adeguare la percentualizzazione delle risorse destinate al vestiario da lavoro ed alle prestazioni extracontrattuali, anche al fine di ottimizzarle e di razionalizzarne i contenuti.

Scuola Edile

Riconfermata la necessità di procedere alla costituzione del Formedil regionale, le Parti convengono di affidare alla E.S.M.E.A. di Udine la parte teorica dei Contratti di Apprendistato, dei Contratti di Formazione Lavoro ed alle costituende R.L.S., nonché i corsi di riqualificazione dei lavoratori occupati anche in altri settori, attingendo anche dalle disponibilità destinate al riguardo dagli specifici fondi regionali ed europei.

Comitato Tecnico Paritetico

Al fine di ampliare l'azione di tale Ente nei confronti di tutte le componenti facenti capo alla Cassa edile, le Parti convengono di rimettere il Comitato Tecnico Paritetico nella sfera di pertinenza finanziaria della C.E.M.A., pur riconfermando i rapporti di stretta collaborazione con l'E.S.M.E.A. per quanto attiene alla sfera didattica di specifica competenza.

Tale rimessa dovrà avvenire senza ulteriori aggravi economici, ma precisando dettagliatamente i nuovi termini di operatività.

Nota a verbale

Al fine di dare concreta attuazione alle intese di rilancio dell'operatività del Comitato, le parti convengono che la Presidenza dello stesso è affidata al Presidente della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza.

Art. 1 - Servizio di mensa e pasto caldo

Le parti stipulanti confermano la validità delle intese a suo tempo intercorse in ordine all'istituto di cui al titolo e ciò sia con riguardo alle motivazioni che supportano lo stesso, sia alle modalità attraverso le quali il servizio di che trattasi si concretizza. Ciò premesso le parti a confronto ribadiscono, anche nell'attuale occasione, l'integrale validità dell'accordo del 27 novembre 1980 sul punto con le ulteriori specificazioni ed integrazioni di seguito evidenziate palesatesi quali modificazioni necessarie da apportare all'istituto medesimo, a fronte delle esperienze maturatesi nel frattempo.

a) Estensione del servizio agli impiegati tecnici di cantiere

In considerazione delle modalità che caratterizzano l'attività concretamente espletata dal personale di cui al titolo, normalmente sviluppantesi sui cantieri e con modalità analoghe e coincidenti con quelle svolte dal personale avente qualifica operaia (assistenti di cantiere e figure professionali analoghe), si conviene di estendere il servizio di cui al presente articolo a detto personale e ciò con decorrenza dalla sottoscrizione della presente intesa.

Al personale di che trattasi verranno applicate tutte le condizioni attuate per il personale avente qualifica operaia.

b) Partecipazione dei lavoratori al costo del pasto

Dandosi le parti atto che il meccanismo allora individuato (adeguamento periodico al variare dell'indennità di contingenza), si è interrotto per l'introduzione di norme imperative - fin dal 1° novembre 1991 - e che da tale data alcun aggiornamento al riguardo è intervenuto, convengono sull'esigenza acché la partecipazione del lavoratore - quale concorso al costo del servizio di che trattasi - sia collegata all'aumento dei prezzi al consumo delle famiglie dei lavoratori rilevati dall'ISTAT nell'anno antecedente. Tale determinazione avrà decorrenza dall'1.1.2000 e quindi aggiornata con periodicità annuale, rimanendo inteso che sino a tale prima scadenza rimangono confermati i valori di partecipazione dei lavoratori attualmente in vigore.

c) Situazioni anomale

Le parti firmatarie convengono che la mancata corresponsione del pasto caldo e/o della mensa costituisce inadempienza contrattuale. Tuttavia per le situazioni di particolari, oggettive e non ovviabili condizioni che dovessero non rendere possibile la loro pratica attuazione, le parti si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.

Avuto riguardo a quanto forma il contenuto del presente articolo le parti a confronto confermano che la volontà esplicitata e posta in essere in sede di negoziazione dello stesso, deve intendersi ispirata e collimante con quanto forma il disposto di cui al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 2 - Trasporto

Le parti stipulanti, nel confermare la validità di quanto forma il contenuto dell'intesa del 27 novembre 1980 in tema di trasporto, espletato con mezzi pubblici e/o con mezzi propri dell'impresa, hanno convenuto di riconoscere agli operai costretti - per l'inesistenza e/o per la non agibilità delle opportunità di cui è cenno - ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro (come tale inteso anche il punto di raccolta dal quale, se del caso, si diparte il servizio di trasporto effettuato con mezzi aziendali),un rimborso forfettario del costo del servizio di che trattasi, disciplinato e quantificato come segue:

dall'1.1.1998

- L. 16.000 lorde mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 5 e fino a 10 Km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

- L. 31.000 lorde mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 10 e fino a 20 Km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

- L. 46.000 lorde mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 20 e fino a 30 Km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;

- L. 61.000 lorde mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 30 Km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati.

Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai nei termini innanzi indicati e gli operai stessi non intendano usufruire di detto servizio per scelte di carattere soggettivo, nessuna indennità sarà riconosciuta.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto nelle singole imprese e sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in essere.

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13ª mensilità, premio annuo, festività, ferie, trattamento di fine rapporto, ecc...), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto - in sede di quantificazione - delle relative incidenze.

I mezzi messi a disposizione dalle imprese per il trasporto degli operai, saranno dotati di tutte le assicurazioni obbligatorie legalmente previste.

In caso di incidente a cui faccia seguito il ritiro della patente, all'operaio comandato alla guida del mezzo sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro.

Sarà cura delle imprese, inoltre, provvedere - con decorrenza dall'1.1.1999 - alla stipula di specifiche coperture assicurative di tipo cumulativo per la tutela del conducente del mezzo di trasporto ed in connessione con tale incarico, quanto a:

- ritiro patente;

- concorso spese legali eventualmente sopportate.

Sarà cura delle parti contraenti pervenire a specifiche verifiche ed intese sul punto, prima dell'indicata data dell'1.1.1999.

Per quanto qui non espressamente stabilito, rimangono confermate le disposizioni tutte contenute nella già richiamata intesa del 27 novembre 1980 sull'argomento.

Art. 3 - Trasferta operai

Le parti a confronto, richiamandosi alle intese del 21 gennaio 1974 e del 27 novembre 1980 intercorse con riguardo all'argomento specifico, nonché a quanto forma il disposto di cui all'art. 22 - parte operai - del vigente C.C.N.L. di settore datato 5 luglio 1995, le cui previsioni vengono qui confermate per le parti non modificate con la presente intesa, considerate le peculiarità e la vastità del territorio nell'ambito del quale l'attività edile si sviluppa, a mente ed in considerazione delle variazioni introdotte dalla più recente legislazione sul punto (D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314), hanno concordato di disciplinare l'istituto di che trattasi nei termini di seguito riportati.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, all'operaio comandato a prestare la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell'ambito del quale é stato assunto, verrà riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità - per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni - quantificata come segue:

a) L. 16.000 lorde/giorno (pari a L. 2.000/ora) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 Km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

b) L. 18.000 lorde/giorno (pari a L. 2.250/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 Km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

c) L. 21.000 lorde/giorno (pari a L. 2.625/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 Km dai confini territoriali del Comune di assunzione;

d) L. 23.000 lorde/giorno (pari a L. 2.875/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 Km dai confini territoriali del Comune di assunzione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2000, gli importi di cui sopra assumeranno l'entità di seguito indicata:

- quanto sub a) = L. 19.000 lorde/giorno (pari a L. 2.375/ora);

- quanto sub b) = L. 23.000 lorde/giorno (pari a L. 2.875/ora);

- quanto sub c) = L. 29.000 lorde/giorno (pari a L. 3.625/ora);

- quanto sub d) = L. 34.000 lorde/giorno (pari a L. 4.250/ora).

Le indennità di cui sopra non avranno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi, contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, festività, trattamento di fine rapporto, ecc. ...), posto che ricorrono - per l'istituto di cui è cenno - le stesse considerazioni in termini di volontà e di quantificazione, svolte con riguardo agli artt. 1 e 2 che precedono.

Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

Il personale al quale si applica la presente intesa, non é qualificabile come trasfertista a norma di quanto dispone l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, sull'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale e ciò in quanto l'attività esercitata dallo stesso, in trasferta e/o fuori zona, si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro (cfr. art. 22, comma 2 - parte operai - C.C.N.L. di settore 5 luglio 1995).

Tale luogo fisso di lavoro e stabilito all'atto dell'assunzione o, successivamente, soltanto per effetto di trasferimento.

È, di conseguenza, irrilevante il fatto che l'esecuzione della prestazione lavorativa avvenga (o possa avvenire) in più luoghi, restando fermo ed invariato il luogo fisso di assunzione del personale suddetto.

L'indennità di trasferta (e/o di fuori zona come altrimenti definita), spetta - come concordato - in modo esclusivo per l'esecuzione dell'attività fuori dell'ambito del Comune di assunzione ed e a questo collegata in modo funzionale ed inscindibile, mantenendo la natura che le è propria: restitutoria e risarcitoria. Non spetta in mancanza del presupposto di cui è cenno.

Che i lavoratori di che trattasi non siano trasfertisti, emerge anche da quanto forma il contenuto della circolare del 23 dicembre 1997 n. 326/E del Ministero delle Finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio.

Art. 4 - Previdenza complementare

In materia di previdenza integrativa volontaria, le parti a confronto si danno reciprocamente atto che intendono operare in applicazione ed in coerenza con quanto, al riguardo, forma la previsione dell'art. 95 - parte comune - del C.C.N.L. di settore 5 luglio 1995.

Una volta definiti, al livello di cui è cenno, gli opportuni accordi applicativi, anche in relazione a quanto formerà il contenuto dei decreti ministeriali attuativi dell'attuale quadro normativo, è impegno delle parti pervenire a specifico momento di incontro, per assumere le conseguenti determinazioni.

Art. 5 - Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale, le parti sottoscritte hanno tenuto conto - avuto riguardo al territorio della provincia - dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti, ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, relativo monte salari, numero ed importo complessivo dei bandi di gara, appalti acquisiti dalle imprese nella Provincia, attivazione ed entità dei finanziamenti, ore complessivamente lavorate dagli operai iscritti in Cassa Edile, ore di cassa integrazione guadagni complessivamente autorizzate a livello provinciale.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, è stabilito nella misura del 7% (sette per cento) dei minimi di paga e di stipendio e verrà riconosciuto agli aventi diritto nella misura di seguito indicata.

Ai fini della conferma o della vari azione della misura dell'Elemento Economico Territoriale in rapporto ai parametri innanzi individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ciascun anno, per tutta la durata del presente Contratto Integrativo (1.1.1998/31.12.2001).

Quantificazione e ripartizione dell'Elemento Economico Territoriale

L'Elemento Economico Territoriale, determinato ai sensi del presente articolo, viene quantificato ed erogato - con decorrenza dall'1.1.1998 e relativamente a tale anno - secondo l'evidenza di seguito riportata:

Qualifica

Aumento complessivo

Mensili

Orari

7° - Quadri e impiegati di 1ª S

108.679

628,20

6° - Impiegati di 1ª

97.811

565,38

5° - Impiegati di 2ª

81.509

471,15

4° - Assistente tecnico-operai 4° liv.

76.075

439,74

3° - Impiegato di 3ª - operai spec.ti

70.641

408,33

2° - Impiegato di 4ª - operai qual.ti

63.577

367,50

1° - Impiegato di 4ª - primo impiego e operai comuni

54.339

314,10

- Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

- Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251,28

Il presente accordo definisce compiutamente la negoziazione di livello provinciale per il quadriennio considerato (anni 1998-2001 compresi).