EDILI (ARTIGIANATO)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini dell'artigianato e della piccola e media impresa di Trento


 

Data di Stipula: 27-01-2003
 
Rubrica: Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Trento


Il 27 gennaio 2003 in Trento,

tra:

- l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento;

e

- la Fe.N.E.A.L. - UIL;

- la F.I.L.C.A. - CISL;

- la F.I.L.L.E.A. - CGIL;

in relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. 15 giugno 2000 e dall'Accordo nazionale 24 aprile 2002

si conviene quanto segue per il rinnovo del Contratto integrativo provinciale di lavoro 30 marzo 1998.

1) Elemento Economico Territoriale - Operai

A) L'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui al Contratto integrativo provinciale di lavoro 30 marzo 1998, eventualmente erogabile per l'anno 2003, viene fissato, in relazione a quanto previsto circa la misura dall'Accordo nazionale 24 aprile 2002, nei seguenti importi orari:

 

Euro

a) Operaio di produzione
Operaio di IV livello

0,44

Operaio specializzato

0,41

Operaio qualificato

0,37

Operaio comune

0,32

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 8 C.C.N.L.)

0,28

c) Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 8 C.C.N.L.)

0,25

B) È stabilita l'erogazione, per gli anni 2004 e 2005, dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui agli articoli 15 e 43 lettera c) del C.C.N.L. 15 giugno 2000 e all'Accordo Nazionale 24 aprile 2002, nei seguenti importi orari:

 

Euro

a) Operaio di produzione:
Operaio di IV livello

0,56

Operaio specializzato

0,53

Operaio qualificato

0,47

Operaio comune

0,40

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 8 C.C.N.L.)

0,36

c) Custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 8 C.C.N.L.)

0,32

 

L'erogazione dell'E.E.T. di cui alla presente lettera B) è subordinata, in conformità a quanto stabilito dal C.C.N.L. 15 giugno 2000 e dall'Accordo Nazionale 24 aprile 2002, di favorevole andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Trento in termini di produttività, qualità e livelli occupazionali, anche in una logica di contrasto del lavoro irregolare. Gli indicatori che saranno fra l'altro presi a riferimento in proposito sono: il volume degli stanziamenti per investimenti della Provincia Autonoma di Trento in infrastrutture e nell'edilizia in generale, il numero di ore lavorate, di lavoratori e relativo monte salari risultanti anche presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, il numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità in Provincia di Trento e il numero delle imprese artigiane edili, così come rilevato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato istituita presso la P.A.T..

La verifica sull'andamento del settore edile e sui risultati da questo conseguiti, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 2004, sarà effettuata dalle parti firmatarie del presente Accordo in un apposito incontro da effettuarsi nel mese di gennaio 2004 mentre, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 2005, lo stesso tipo di verifica sarà effettuato dalle parti in un apposito incontro da effettuarsi nel mese di gennaio 2005.

Le parti confermano che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari Istituti contrattuali le parti rinviano a quanto disposto dal C.C.N.L. 15 giugno 2000. (Sommario)

2) Elemento Economico Territoriale - Quadri e impiegati

A) L'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui al Contratto integrativo provinciale di lavoro 30 marzo 1998, eventualmente erogabile per l'anno 2003, viene fissato, in relazione a quanto stabilito circa la misura dall'Accordo nazionale 24 aprile 2002, nei seguenti importi mensili:

 

Euro

Quadri - 1ª Categoria super

109,69

1ª Categoria

98,72

2ª Categoria

82,27

Assist. tecnico già in 3ª cat.

76,78

3ª Categoria

71,30

4ª Categoria

64,16

4ª Categoria primo impiego

54,84

B) È stabilita l'erogazione, per gli anni 2004 e 2005, dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui agli articoli 51 e 43 lettera c) del C.C.N.L. 15 giugno 2000 e all'Accordo nazionale 24 aprile 2002, nei seguenti importi mensili:

 

Euro

Quadri - 1ª Categoria super

139,60

1ª Categoria

125,64

2ª Categoria

104,70

Assist. tecnico già in 3ª cat.

97,72

3ª Categoria

90,74

4ª Categoria

81,67

4ª Categoria primo impiego

69,80

All'E.E.T. di cui alla presente lettera B) si applica quanto stabilito negli ultimi quattro commi della lettera B) del precedente punto 1). (Sommario)

3) Premio di professionalità e presenza operai

Il Premio di professionalità e presenza operai di cui all'art. 11 del C.C.P.L. 30 marzo 1998 viene elevato ai seguenti importi giornalieri per giornata intera di effettiva presenza in cantiere:

 

Euro

- a decorrere dal 1° gennaio 2003:
- Capo squadra di 1ª

7,44

- Capo squadra di 2ª e Operaio di IV livello

6,53

- Operaio specializzato

5,70

- Operaio qualificato

4,45

- Operaio comune e apprendista

2,74

- a decorrere dal 1° gennaio 2004:
- Capo squadra di 1ª

8,37

- Capo squadra di 2ª e Operaio di IV livello

7,10

- Operaio specializzato

6,20

- Operaio qualificato

4,84

- Operaio comune e apprendista

2,97

(Sommario)

4) Mensa

All'art. 8 del C.C.P.L. 30 marzo 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a decorrere dal 1° gennaio 2003 vengono soppressi:

- alla lettera a) - mensa aziendale - il costo a carico del lavoratore per ciascun pasto di Euro 0,52;

- alla lettera b) - servizio mensa con appoggio a punti di ristoro esterni al cantiere - il costo fisso di ciascun pasto a carico del lavoratore di Euro 1,03 (conseguentemente il pasto per il lavoratore risulta gratuito fino ad un importo dello stesso di Euro 9,30);

- alla lettera c) - mensa interaziendale - il costo di ciascun pasto a carico del lavoratore di Euro 0,52;

- a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera d) viene elevato ad Euro 5,16:

- il costo complessivo del pasto di cui alla lettera b) ed all'ultimo comma della lettera A), l'eccedenza del quale è a carico del lavoratore, viene elevato:

- a decorrere dal 1° gennaio 2004 ad Euro 9,81;
- a decorrere dal 1° gennaio 2005 ad Euro 10,33.

(Sommario)

5) Trasporti

All'art. 9 del C.C.P.L. 30 marzo 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- il contributo giornaliero al lavoratore viene aumentato a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai seguenti importi:

 

Euro

- contributo di cui alla lett. a)

1,13

- contributo di cui alla lett. b)

2,28

- contributo di cui alla lett. c)

3,98

- a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'indennità giornaliera al lavoratore addetto alla guida del mezzo dell'impresa per il trasporto dei lavoratori viene elevato ad Euro 4,13. La corresponsione dell'indennità è subordinata all'impegno del lavoratore a segnalare immediatamente alla direzione dell'impresa eventuali guasti o anomalie di funzionamento riscontrate nel mezzo assegnatogli. (Sommario)

6) Orario di lavoro

Dopo il secondo comma dell'art. 3 lettera A) del C.C.P.L. 30 marzo 1998 vengono inseriti i seguenti commi:

"In via sperimentale per gli anni 2003 e 2004, al fine di assecondare le necessità organizzative e produttive del settore, e corrispondere nello stesso tempo ad esigenze di gruppi di lavoratori, l'impresa e i predetti gruppi di lavoratori possono concordare l'effettuazione di un orario normale di lavoro medio settimanale di 40 ore dal lunedì al sabato nell'ambito di cicli completi e predefiniti di quattro settimane consecutive.

La modulazione di orario di cui al precedente comma può essere attuata in ognuno dei due anni nell'arco di tempo che va dal giorno di introduzione al giorno di cessazione dell'ora legale e in ogni caso nei mesi che vanno da aprile ad ottobre compresi.

Ai lavoratori che effettuano l'orario di cui al precedente terzo comma, per le settimane comprese nel ciclo di quattro settimane consecutive di effettuazione dell'orario medesimo:

- non si applica il disposto della successiva lettera B);

- l'importo giornaliero del Premio di Professionalità e Presenza di cui all'art. 11 viene corrisposto per ogni giornata intera di effettiva presenza in cantiere nella misura convenzionale derivante dalla moltiplicazione degli importi stabiliti all'art. 11 per il coefficiente dato dalla divisione di 20 (numero di giorni dal lunedì al venerdì ricompresi in quattro settimane) per il numero di giornate per le quali è previsto orario di lavoro nell'ambito del ciclo di quattro settimane consecutive. Tale misura convenzionale è valida anche ai fini dell'eventuale ripartizione del Premio nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11. Il Premio sarà erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro per l'intero orario giornaliero previsto. Rimane fermo quanto ulteriormente stabilito dall'art. 11.

In ogni caso per le settimane destinate a ferie di cui al primo comma dell'art. 7 vale l'orario normale di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di dicembre 2004 per verificare l'andamento dell'applicazione della modulazione di orario di cui al precedente terzo comma ai fini dell'eventuale conferma in via permanente della sperimentazione.

Al fine della valutazione di cui al precedente comma le imprese segnalano alle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori di Trento, tramite l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, gli orari di cui al precedente terzo comma in occasione dell'inizio della loro effettuazione". (Sommario)

7) Sicurezza sul lavoro

- A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo per il finanziamento di Centrofor di cui all'art. 27 del C.C.P.L. 30 marzo 1998 viene elevato dallo 0,35% allo 0,50%. (Sommario)

8) Formazione professionale

Le parti, nel ribadire l'importanza della professionalità dei lavoratori edili anche al fine della crescita di efficienza e competitività delle imprese del settore, si impegnano per l'ulteriore miglioramento qualitativo delle attività di formazione professionale svolte da Centrofor.

Le parti si impegnano altresì ad individuare ulteriori tipologie di corsi di formazione professionale, da far effettuare da Centrofor, per corrispondere alle necessità evidenziate dalle imprese del settore. (Sommario)

9) Disgaggisti

A decorrere dal 1° gennaio 2003 agli operai disgaggisti verrà corrisposta, per le ore di lavoro "in corda", una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. 15 giugno 2000.

La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei lavori indicati. (Sommario)

10) Anzianità professionale edile straordinaria

In relazione alla cessazione dell'istituto dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria l'aliquota di cui all'art. 25 del C.C.P.L. 30 marzo 1998 viene diminuita a decorrere dal 1° gennaio 2003 dallo 0,50% allo 0,35% con corrispondente riduzione del contributo APE dal 5% al 4,85%.

La medesima aliquota per l'APES viene soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2004 con corrispondente riduzione del contributo APE dal 4,85% al 4,50%. (Sommario)

11) Trasferta

Il seguente testo sostituisce integralmente l'art. 10 del C.C.P.L. 30 marzo 1998:

Gli operai di una stessa impresa trasferiti dal cantiere presso il quale sono stati assunti ad altro cantiere, non potranno, causa tale trasferimento, essere licenziati.

Considerato quanto previsto dall'art. 25, lett. A), del C.C.N.L. 15 giugno 2000 si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'indennità di trasferta venga corrisposta alle condizioni e con le modalità sotto indicate, fermo restando che la medesima non compete comunque agli operai di nuova assunzione ed assegnati in quanto tali ad un determinato cantiere. Rimane fermo quanto previsto dal precedente art. 5, par. B). L'operaio ha diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta quando, comandato a prestare la propria opera in un cantiere sito in località diversa dalla sede logistica o, in assenza, dalla sede amministrativa dell'impresa, detto cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato ad una distanza superiore a 10 km da detta sede e comunque al di fuori dei confini comunali della stessa.

L'indennità di trasferta non è dovuta nei seguenti casi:

1) quando l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune ove ha sede l'azienda, come sopra evidenziata, e comunque ubicato ad una distanza inferiore ai 10 km dalla stessa;

2) quando l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune di residenza o di abituale dimora o comunque ubicato ad una distanza non superiore a 18 km dalla abitazione;

3) quando l'operaio, nel venire assegnato ad un nuovo cantiere, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Tale condizione, si intende realizzata quando il cantiere di nuova assegnazione sia ubicato ad una distanza inferiore ai 18 km dalla abitazione.

L'indennità di trasferta, ove ne ricorrano i presupposti per l'erogazione, compete all'operaio nella misura del 13%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 26 del C.C.N.L. 15 giugno 2000.

Al fine di semplificare l'applicazione dei meccanismi contrattuali viene assunta in via convenzionale, quale distanza fra il cantiere di nuova assegnazione e l'abitazione dell'operaio, la distanza più breve fra i relativi due comuni (o frazioni in quanto indicate) risultante dalla "Tavola polimetrica" e dall'"Elenco delle distanze chilometriche da Trento a comuni e centri abitativi del Trentino" adottati dalla Provincia Autonoma di Trento. Le eventuali modifiche e/o integrazioni a tali documenti, che venissero adottate dalla Provincia Autonoma di Trento, saranno immediatamente applicabili anche ai rapporti disciplinati dal presente contratto.

Nel caso in cui il lavoratore faccia uso del proprio mezzo di trasporto per recarsi in trasferta, avrà diritto ad un rimborso chilometrico fissato in euro 0,26.

Fermo restando il disposto del 6° comma della prima parte della lett. A) dell'art. 25 del C.C.N.L. 15 giugno 2000 nel caso di pernottamento in luogo dell'operaio in trasferta, disposto dall'impresa, all'operaio stesso compete, per ogni giorno di pernottamento, una indennità nella misura del 10% per le ore di lavoro normale contrattuale prestate in quel giorno. Su tale indennità, data la sua natura, non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa edile (18,50%).

Le percentuali di cui sopra sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del C.C.N.L. 15.6.2000 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo).

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

L'operaio ha diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta, nei limiti e alle condizioni di cui sopra, anche quando, assunto per lavorare in un cantiere sito nel comune di Trento, sia successivamente comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso ubicato sul monte Rondone (Trento alta).

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che, convenzionalmente, si intende sempre quale cantiere di prima assunzione quello ove ha sede logistico-amministrativa l'impresa.

Le parti si danno atto che in occasione del prossimo rinnovo del vigente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro verrà introdotta un'ulteriore fascia di trasferta per distanze superiori ai 35 km con una corresponsione della relativa indennità stabilita in misura pari al 20% dei valori di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 15 giugno 2000. (Sommario)

12) Anticipazione indennità di infortunio agli operai

L'art. 21 del C.C.P.L. 30 marzo 1998 viene così sostituito.

Le parti si danno atto che a far data dal 1° gennaio 2003 l'impresa riconosca al lavoratore infortunatosi sul lavoro, sotto forma di anticipo, il 100% di quanto al lavoratore stesso compete dall'Istituto preposto a titolo di indennità temporanea di infortunio.

Tale corresponsione è comunque subordinata al verificarsi, inscindibilmente, delle seguenti condizioni:

- piena osservanza da parte di ciascun operaio di tutto quanto stabilito dall'INAIL al fine di consentire a quest'ultimo di corrispondere direttamente all'impresa le somme spettanti al suddetto lavoratore a titolo di indennità temporanea di infortunio;

- esenzione dall'assoggettamento a contributi previdenziali di quanto anticipato dall'impresa per conto dell'INAIL non avendo tale trattamento alcuna natura retributiva;

- corresponsione da parte dell'INAIL all'impresa dell'ammontare delle indennità a suo carico entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura delle pratiche.

Le parti si impegnano ad intervenire tempestivamente, presso la sede provinciale dell'INAIL affinché sia garantita la predetta condizione.

In caso di corresponsione dell'anticipazione, l'Impresa potrà rivalersi nei confronti del lavoratore delle quote anticipate per conto dell'Istituto sopra citato, qualora le erogazioni da parte dell'Istituto stesso vengano a mancare per inadempienza del lavoratore medesimo.

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano l'impegno, anche nell'ambito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad operare congiuntamente nelle sedi competenti al fine di individuare soluzioni che permettano alle aziende di conguagliare le somme anticipate dalle stesse ai lavoratori in caso di infortunio, con quelle di competenza dell'Istituto preposto all'assistenza infortunistica. (Sommario)