EDILI (ARTIGIANATO)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini dell'artigianato e della piccola e media impresa di Trento


 

Data di Stipula: 30-03-1998
Inizio validita': 30-03-1998
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Trento


Il 30 marzo 1998 in Trento,

tra

- l'Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento;

e, in ordine alfabetico:

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal- Sindacato Provinciale di Trento;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale di Trento;

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Sindacato Provinciale di Trento;

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 6.11.1995 da valere, nella provincia di Trento, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa al citato contratto 6.11.1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.

Art. 1 - Tutela della salute e ambiente di lavoro

Al fine di una adeguata prevenzione della salute e per migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 82 del c. c. n. l. 6.11.1995, si conviene che le imprese:

a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all'anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico è costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del c. c. n. l. 6.11.1995 e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo articolo 2 e sullo stesso sarà calcolato l'accantonamento alla Cassa Edile (23,45%). L'utilizzazione di detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all'impresa l'intendimento di effettuare le visite e successivamente documentare le stesse con adeguata certificazione degli Istituti;

b) nell'allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatolo, riscaldato durante i mesi invernali, nonché l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;

c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle 6 unità, approntino servizi igienico-sanitari dotati di un impianto docce adeguato all'organico del cantiere.

Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 9 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). (Sommario)

Art. 2 - Categorie e qualifiche

Fermo restando quanto previsto dall'art. 78 del c. c. n. l. 6.11.1995 per l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche degli operai, allo scopo di garantire un adeguato sviluppo della professionalità, si conviene quanto segue:

a) ai lavoratori che svolgono mansioni di: muratore, carpentiere e ferraiolo, nei limiti dell'organico e delle disponibilità dell'impresa, sarà riconosciuta la possibilità di acquisire esperienze tecnico-pratiche idonee al conseguimento della specializzazione e conseguentemente all'assegnazione della categoria "operaio specializzato".

Nei limiti di quanto sopra, la verifica dell'avvenuta acquisizione delle normali capacità per il conseguimento della specializzazione sarà effettuata da rappresentanti dell'impresa e da rappresentanti sindacali unitari;

b) sono inclusi nella categoria "operaio specializzato" i conducenti di autotreni, autoarticolati, autogru e di autobetoniere di capacità superiore ai 4 mc., purché siano in grado di provvedere all'ordinaria manutenzione delle macchine e dispongano con competenza le operazioni di carico e scarico;

c) l'impresa che assuma un operaio proveniente da altra impresa edile, presso la quale sia stato in possesso per almeno 6 mesi della qualifica di operaio qualificato o specializzato, inquadrerà detto operaio in una qualifica non inferiore a quella da ultimo acquisita;

d) gli operai che frequentino i corsi professionali promossi dalla Cassa Edile di Trento conseguendo il relativo attestato di frequenza ed il giudizio positivo di profitto alla fine di ogni corso, hanno diritto dopo tre corsi alla attribuzione della qualifica corrispondente al corso frequentato.

Caposquadra

In relazione a quanto già previsto dai precedenti contratti provinciali si precisa quanto segue:

Caposquadra di 1 a : è considerato tale chi sovrintende alla esecuzione dei lavori subordinatamente alle direttive impartite dai suoi superiori diretti avendo alle sue dipendenze operai di diverse qualifiche.

Caposquadra di 2 a : è considerato tale chi ha il compito del controllo delle presenze e delle ore di lavoro e la semplice sorveglianza di operai con qualifica di operai comuni.

Al lavoratore che svolge le mansioni di caposquadra di 1a compete la retribuzione contrattuale dell'operaio specializzato oltre alla maggiorazione del 10% di cui all'art. 78 del c. c. n. l. 6.11.1995. Al lavoratore che svolge le mansioni di caposquadra di 2 a compete la retribuzione contrattuale dell'operaio qualificato oltre alla maggiorazione del 10% di cui all'art. 78 del c. c. n. l. 6.11.1995. (Sommario)

Art. 3 - Orario di lavoro

A) L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì. Ciò ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 del c. c. n. l. 6.11.1995.

La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui non siano raggiunte le 40 ore settimanali le imprese dovranno presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

B) In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro nei mesi estivi così articolata:

- nei cantieri ubicati nelle zone di fondovalle della Val d'Adige, Vallagarina e Basso Sarca gli operai, su richiesta preventiva dell'azienda, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;

- nei cantieri ubicati nelle altre zone del territorio provinciale e per quelli relativi a lavori stradali, di bitumatura e di reti di servizio, ovunque siano dislocati, l'obbligo degli operai di cui al precedente alinea vale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

L'azienda informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, con un preavviso di 72 ore. Tale preavviso non è dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.

Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente 1° comma della presente lettera B) le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1° comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati.

Per le ore di lavoro straordinario di cui al precedente 1° comma sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 4 punto 1) dell'art. 23 del c. c. n. l. 6.11.1995.

All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.

Il lavoratore può essere dispensato dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera B) in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all'azienda con adeguato preavviso.

Le ore di lavoro straordinario disposte dall'azienda in base alla presente lettera B) sono considerate utili al fine del raggiungimento da parte dell'operaio del monte ore che dà diritto alle prestazioni APE da parte della Cassa Edile di Trento nonché al fine dell'ammontare delle prestazioni APE da parte della Cassa Edile medesima a favore dell'operaio stesso. Sull'ammontare delle ore di lavoro straordinario stesse (elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 26 del c. c. n. l. 6.11.1995, (con esclusione quindi della maggiorazione del 35%) va calcolato il contributo per l'Anzianità Professionale Edile del 5% di cui al successivo art. 25.

Dichiarazione a verbale

Le parti sottoscritte si danno atto reciprocamente che:

- nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1° comma della lettera B) le ore di lavoro straordinario effettuate fino ad un massimo di 5 per settimana dal lunedì al venerdì, anche in assenza della procedura di cui al 2° comma della stessa lettera B), sono soggette alla disciplina di cui all'ultimo comma della medesima lettera B);

- la disciplina di cui alla lettera B) si applica solo fino ad un massimo di 5 ore di lavoro straordinario settimanale ferma restando, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali, la possibilità di effettuare ulteriore straordinario oltre tale limite massimo, anche nella giornata di sabato, senza gli oneri aggiuntivi di cui all'ultimo comma della medesima lettera B). (Sommario)

Art. 4 - Sospensione e riduzione di lavoro

Fermo restando quanto previsto al terzo e quarto comma dell'art. 12 del c. c. n. l. 6.11.1995 ed alle condizioni e modalità ivi stabilite le imprese erogheranno agli aventi diritto ulteriori acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge per un ammontare complessivo non superiore a 130 (centotrenta) ore di integrazione non ancora autorizzate dall'Inps ed eccedenti le 150 ore di cui allo stesso art. 12. Conseguentemente gli acconti non dovranno comportare l'esposizione delle imprese per un importo complessivo superiore a 280 ore di integrazione non ancora autorizzate dall'Inps. Anche per gli acconti di cui al precedente comma varranno integralmente le garanzie previste dal quarto comma dell'art. 12 sopra citato circa il diritto per l'impresa di procedere al conguaglio delle somme erogate a titolo d'acconto sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo.

Le parti riaffermano il comune impegno ad intervenire ad ogni livello presso gli Organi provinciali dell'Inps al fine di accelerare e migliorare le procedure di autorizzazione della C.I.G. rimuovendo per quanto possibile ogni ostacolo atto a ridurre all'indispensabile i tempi di attesa delle imprese per i rimborsi. (Sommario)

Art. 5 - Mobilità di settore operai

A) Le parti convengono sulla necessità di favorire nel massimo grado possibile l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore e conseguentemente confermano l'esigenza di "liste speciali" dei lavoratori con professionalità specifica di settore.

B) Le imprese edili che costituiscono una società consortile o un consorzio al fine dell'esecuzione di determinate opere e che conferiscano proprio personale alle dipendenze della società consortile medesima o del consorzio sono tenute a riassumere ex novo, con passaggio diretto e immediato, i dipendenti di propria provenienza, ancora in forza alla società consortile o al consorzio, ove si esaurisca il lavoro o la fase lavorativa per la quale i dipendenti stessi erano impegnati. Al momento del conferimento alla società consortile o al consorzio ai lavoratori devono essere assicurate condizioni non inferiori a quelle acquisite presso l'impresa di origine mentre al rientro di questi all'impresa di origine dovranno essere garantite condizioni economiche e normative non inferiori a quelle in atto presso l'impresa di origine stessa e comunque non inferiori a quelle iniziali.

Chiarimento a verbale

Per "condizioni economiche e normative" di cui al paragrafo B) si intendono:

- gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 26 del c. c. n. l. 6.11.1995 nonché la maggiorazione per i capisquadra di cui al precedente art. 2 eventuali altri compensi retributivi a carattere continuativo eventualmente esistenti nell'impresa di origine;

- il livello contrattuale di inquadramento.

Viene inoltre compresa nelle predette "condizioni" l'indennità di trasferta di cui al successivo art. 10 solo ove spettante in virtù delle condizioni previste dal medesimo art. 10 e fermo restando che a tali fini si considera non rilevante la situazione di "nuova assunzione" presso la società consortile o consorzio ovvero presso l'impresa di origine al momento del rientro. Al momento del rientro presso l'impresa di origine non avranno in ogni caso automatica rilevanza i trattamenti economici e normativi particolari eventualmente acquisiti con la società consortile o consorzio. (Sommario)

Art. 6 - Subappalto

Le parti richiamano quanto previsto dall'art. 17 del c. c. n. l. 6.11.1995 sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro (vedi allegato A).

Le parti inoltre richiamano integralmente il disposto dell'art. 18 del c. c. n. l. 6.11.1995 sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti (vedi allegato B) con particolare riferimento, ai sensi di quanto previsto dal punto b) di detto articolo, all'obbligo per le imprese subappaltatrici che eseguono lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c. c. n. l. di adempiere ai versamenti alla Cassa Edile di Trento.

La Sezione Edilizia della Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento conferma la propria disponibilità ad esaminare dietro richiesta della F.L.C. di Trento, ove necessario, eventuali problemi emergenti dall'applicazione e dal rispetto della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960. (Sommario)

Art. 7 - Ferie

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 del c. c. n. l. 6.11.1995 circa la misura delle ferie spettanti ad ogni operaio e considerata la pratica impossibilità di una statuizione uniforme vincolante per la predeterminazione dell'intero periodo feriale, maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che le aziende concedano un periodo di ferie di 14 giorni di calendario a partire dalla 2 a domenica di agosto; ove per esigenze tecnico-produttive non fosse possibile la concessione in detto periodo, i 14 giorni di calendario di ferie saranno concessi, in accordo con i rappresentanti sindacali unitari, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio ed il 30 settembre.

Un'ulteriore settimana di ferie sarà concessa dall'azienda su richiesta dell'operaio, da presentarsi con adeguato preavviso, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda stessa.

L'eventuale, ulteriore parte delle ferie maturate dall'operaio fino al raggiungimento delle 160 ore di cui al 1° comma dell'art. 19 del c. c. n. l. 6.11.1995, potrà essere goduta nel rimanente periodo dell'anno previa specifica intesa fra l'operaio stesso e l'azienda. (Sommario)

Art. 8 - Mensa

Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.

A) L'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni. A decorrere dal 1 giugno 1998 tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:

a) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il costo a carico del lavoratore per ciascun pasto è pari a L. 1.000 (mille). E' considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purché l'impresa sia dotata della necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso.

In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti b), c) e d).

b) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi con appoggio a punti di ristoro esterni al cantiere (ristoranti, tavole calde ecc.) da individuarsi di intesa con la rappresentanza dei lavoratori, il costo di ciascun pasto a carico del lavoratore è di L. 2.000 (duemila) da trattenersi sulla retribuzione. Nel caso in cui il costo complessivo del pasto sia superiore a L. 17.000 (diciassettemila) al lavoratore sarà trattenuta sulla retribuzione, oltre le 2.000 lire predette, anche l'eccedenza.

Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente, il lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo.

c) In caso di utilizzazione della mensa interaziendale il costo di ciascun pasto a carico del lavoratore è di L. 1.000 (mille).

d) Nel caso in cui il lavoratore, operaio o impiegato di cantiere -comunicandolo preventivamente alla ditta- rinunci a godere dei trattamenti di mensa di cui ai precedenti punti b) e c), allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a L. 8.000 (ottomila) giornaliere per ogni giornata di presenza.

La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti spetta alle rappresentanze sindacali unitarie.

Il trattamento di cui ai sopra elencati punti a), b), c) e d) compete solo ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata.

Il costo complessivo del pasto di cui al precedente punto b) è elevato a L. 17.500 (diciassettemila cinquecento) a decorrere dal 1 luglio 1999 e a L. 18.000 (diciottomila) a decorrere dal 1 luglio 2000.

B) L'indennità sostitutiva di cui al punto d) del precedente paragrafo A) viene corrisposta anche al personale con qualifica impiegatizia, non di cantiere.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore, derivanti da eventuali accordi aziendali. (Sommario)

Art. 9 - Trasporti

Le parti convengono che le imprese, nell'ambito delle proprie esigenze organizzative e tecnico-produttive potranno valutare l'opportunità di organizzare il trasporto dei lavoratori propri dipendenti.

Nel caso in cui non esista il sistema di trasporto di cui sopra viene corrisposto un contributo giornaliero che a decorrere dal 1 giugno 1998 è pari alle seguenti misure:

a) L. 2.000 (duemila) per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro oltre i 3 (tre) Km. e fino a 10 (dieci) Km.;

b) L. 4.000 (quattromila) per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro oltre i 10 (dieci) Km. e fino a 20 (venti) Km.;

c) L. 7.000 (settemila) per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano ad una distanza dal luogo di lavoro di oltre 20 (venti) Km.

Fino al momento in cui il lavoratore rimane occupato sul luogo di lavoro al quale è assegnato alla data del 31 maggio 1998 sono fatti salvi a suo beneficio gli eventuali trattamenti di miglior favore in atto sulla base del c. c. p.l. 31 luglio 1989 ad eccezione di quelli relativi alla fascia da O a 3 Km. a qualsiasi situazione questi ultimi si riferiscano.

Resta espressamente inteso che nei casi in cui i lavoratori si avvalgano del sistema di trasporto organizzato dall'impresa dall'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, non competerà il contributo di cui al presente articolo.

A decorrere dal 1 giugno 1998 l'indennità giornaliera al lavoratore addetto alla guida del mezzo dell'impresa per il trasporto dei lavoratori viene elevata a lire 5.000 (cinquemila).

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore, derivanti da eventuali accordi aziendali. (Sommario)

Art. 10 - Trasferta

Gli operai di una stessa impresa trasferiti dal cantiere presso il quale sono stati assunti ad altro cantiere, non potranno, causa tale trasferimento, essere licenziati.

Considerato quanto previsto dall'art. 25 lettera A) del c. c. n. l. 6.11.1995 si conviene che a decorrere dal 1 giugno 1998 l'indennità di trasferta venga garantita alle condizioni e con le modalità sotto indicate, fermo restando che la medesima non compete comunque agli operai di nuova assunzione ed assegnati in quanto tali ad un determinato cantiere. Rimane fermo quanto previsto dal precedente articolo 5 paragrafo B). L'operaio ha diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta quando, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, detto cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato ad una distanza superiore a 10 Km. dal cantiere di prima assunzione e, comunque, si trovi ubicato al di fuori dei confini del comune del cantiere di prima assunzione e ad una distanza di oltre 18 Km. dall'abitazione.

Il trattamento di trasferta non è dovuta nei seguenti casi:

1) quando l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune del cantiere di prima assunzione e comunque ubicato ad una distanza inferiore ai 10 Km. dal cantiere di prima assunzione;

2) quando l'operaio venga assegnato ad un cantiere ubicato entro i confini del comune di residenza o di abituale dimora o comunque ubicato ad una distanza non superiore a 18 Km. dalla abitazione;

3) quando l'operaio, nel venire assegnato ad un nuovo cantiere, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Tale condizione si intende realizzata quando il cantiere di nuova assegnazione sia ubicato ad una distanza inferiore ai 18 Km. dalla abitazione.

L'indennità di trasferta, ove ne ricorrono i presupposti per l'erogazione, compete all'operaio nella modalità sotto indicata:

- Pagamento a totale carico dell'impresa artigiana delle spese per trasporto, pasto, e in caso di pernottamento, di cena, colazione e alloggio;

- Nel caso in cui il lavoratore faccia uso del proprio mezzo di trasporto avrà diritto ad un rimborso chilometrico fissato in lire 500.

Nel caso di pernottamento in luogo dell'operaio in trasferta disposto dall'impresa all'operaio stesso compete, per ogni giorno di pernottamento, una indennità nella misura del 10% per le ore di lavoro normale contrattuale prestate in quel giorno. Su tale indennità, data la sua natura, non va computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (23,45%).

La percentuale di cui sopra è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 26 del c. c. n. l. 6.11.1995 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo).

L'operaio che percepisce il trattamento di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. L'operaio ha diritto al trattamento di trasferta, nei limiti e alle condizioni di cui sopra, anche quando, assunto per lavorare in un cantiere sito nel comune di Trento, sia successivamente comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso ubicato sul monte Bondone (Trento Alta).

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.

Norma Transitoria

Il trattamento di trasporto continua a competere all'operaio alle condizioni e con le modalità previste in precedenza dal c. c. p.l. 31 luglio 1989 fino al momento in cui l'operaio rimane occupato nel cantiere al quale è assegnato e in cui sta lavorando alla data del 31 maggio 1998. (Sommario)

Art. 11 - Premio di professionalità e presenza operai

Il premio di professionalità e presenza operai di cui all'art. 13 del c. c. p.l. 31 luglio 1989 viene elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1998, ai seguenti importi giornalieri per giornata intera di effettiva presenza in cantiere:

Capo squadra di 1 a

L. 12.000

Capo squadra di 2 a e Operaio di IV livello

L. 11.000

Operaio specializzato

L. 9.600

Operaio qualificato

L. 7.500

Operaio comune e apprendista

L. 4.600

Il premio verrà erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro per l'intero orario giornaliero di 8 ore (7 ore per 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre) salvo casi di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore (ad esempio cause atmosferiche ecc.) per i quali il premio verrà rapportato alle ore di effettiva prestazione. Il premio verrà rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa anche nel caso di partecipazione dell'operaio alla formazione in materia di sicurezza.

Il premio verrà erogato per intero per il primo giorno di infortunio sul lavoro.

Il premio non deve essere computato su alcun istituto contrattuale o di legge che non preveda presenza al lavoro.

Le parti si danno atto che in ragione della natura del premio di cui trattasi sul medesimo non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (23,45%).

Le parti confermano che nella determinazione del premio stesso si è già tenuto conto dell'incidenza dell'indennità di anzianità fino al 31.5.1982; inoltre il premio non costituisce elemento utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29.5.1982 n. 297. (Sommario)

Art. 12 - Elemento Economico Territoriale - operai

Viene stabilita l'erogazione agli operai, per l'anno 1999, dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui all'art. 42 lett. d) del c. c. n. l. 6.11.1995 nei seguenti importi orari:

a)

Operai di produzione:

Operaio di IV livello

L. 452,81

Operaio specializzato

L. 420,47

Operaio qualificato

L. 378,42

Operaio comune

L. 323,44

b)

Custodi, guardiani, portinai, fattorini,

uscieri e inservienti (art. 8 c. c. n. l.)

L. 291,09

c)

Custodi, guardiani, portinai con alloggio
(art. 8 c. c. n. l.)

L. 258,75

L'erogazione dell'E.E.T. di cui al precedente comma è subordinata, in conformità a quanto stabilito dal c. c. n. l. 6.11.1995 e dai vigenti Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti dalle parti, al favorevole andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Trento in termini di produttività e livelli occupazionali, anche in una logica di contrasto del lavoro irregolare. Gli indicatori che saranno fra l'altro presi a riferimento in proposito sono: il volume degli stanziamenti per investimenti della Provincia Autonoma di Trento in infrastrutture e nell'edilizia in generale, il numero di ore lavorate, di lavoratori e relativo monte salari risultanti anche presso la Cassa Edile della Provincia di Trento, il numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità in Provincia di Trento.

La verifica sull'andamento del settore edile e sui risultati da questo conseguiti, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 1999, sarà effettuata dalle parti firmatarie del presente contratto in un apposito incontro da effettuarsi entro il mese di gennaio 1999.

L'erogazione dell'E.E.T. nei medesimi importi di cui al precedente primo comma sarà confermata anche per gli anni 2000 e 2001 a seguito di verifica delle parti stipulanti il presente contratto, rispettivamente entro il mese di gennaio 2000 ed entro il mese di gennaio 2001, del favorevole andamento del settore edile e dei risultati conseguiti secondo quanto previsto dal precedente secondo comma.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. di cui ai precedenti commi è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti contrattuali le parti rinviano a quanto disposto dal c. c. n. l. 6.11.1995.

Nota a verbale: indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore resta ferma nei sottoelencati importi orari complessivi stabiliti dall'art. 12 del c. c. p.l. 31 luglio 1989:

Operaio di quarto livello

L. 1.371,49

Operaio specializzato

L. 1.278,10

Operaio qualificato

L. 1.158,09

Operaio comune

L. 1.008,92

Custodi, guardiani, portinai, fattorini,
uscieri e inservienti (art. 8 c. c. n. l.)

L. 928,53

Custodi, portinai, guardiani con Alloggio

(art. 8 c. c. n. l.)

L. 849,14

(Sommario)
 

Art. 13 - Elemento Economico Territoriale - quadri e impiegati

Viene stabilita l'erogazione ai quadri e agli impiegati, per l'anno 1999, dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui all'art. 42 lett. d) del c. c. n. l. 6.11.1995 nei seguenti importi mensili:

Quadri - 1 a Categoria super

L. 111.909

1 a Categoria

L. 100.718

2 a Categoria

L. 83.932

 

Assist. Tecnico già in 3 a cat.

L. 78.337

3 a Categoria

L. 72.741

4 a Categoria

L. 65.467

4 a Categoria primo impiego

L. 55.955

Per quanto concerne l'erogazione e la struttura dell'E.E.T. di cui al precedente comma nonché la sua incidenza sui vari istituti contrattuali si applica integralmente quanto stabilito al 2°, 3°, 4°, 5° e 6° comma del precedente articolo 12.

Nota a verbale:

- Premio di produzione impiegati

Il premio di produzione degli impiegati resta fermo nei sottoindicati importi mensili stabiliti dal c. c. p.l. 31 luglio 1989:

1 a Categoria super

L. 295.059

1 a Categoria

L. 274.853

2 a Categoria

L. 233.794

 

Assist. Tecnico già in 3 a cat.

L. 209.441

3 a Categoria

L. 192.588

4 a Categoria

L. 175.379

4 a Categoria primo impiego

L. 152.529

Una tantum

Le parti stabiliscono in favore degli impiegati, per l'anno 1998, l'erogazione di un importo forfetario una tantum da corrispondersi in due rate uguali rispettivamente con la retribuzione del mese di luglio 1998 e la retribuzione del mese di dicembre 1998.

L'importo lordo dell'una tantum e delle corrispondenti due rate è quello riportato di seguito:

Categoria

Importo una tantum

Importo rata

Quadri - 1 a Categoria super

L. 1.208.000

L. 604.000

1 a Categoria

L. 1.088.000

L. 544.000

2 a Categoria

L. 906.000

L. 453.000

 

Assist. tecnico già in 3 a Categoria

L. 846.000

L. 423.000

3 a Categoria

L. 786.000

L. 393.000

4 a Categoria

L. 706.000

L. 353.000

4 a Categoria primo impiego

L. 604.000

L. 302.000

Nel caso in cui il rapporto di lavoro, nel corso del 1998, abbia durata inferiore all'anno, l'importo dell'una tantum sarà corrisposto all'impiegato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di durata del rapporto stesso considerandosi per intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice Civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. (Sommario)

Art. 14 - Alloggio operai

A decorrere dal 1 giugno 1998 all'operaio che fruisca dell'alloggio appositamente messogli a disposizione dall'impresa, al di fuori dell'ipotesi di trasferta, compete una indennità nella misura del 10% degli elementi della retribuzione costituiti dalla paga base di fatto, ex indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore per le ore di lavoro prestate nell'ambito dell'orario di lavoro normale contrattuale.

Le parti si danno atto che in ragione della natura dell'indennità di cui trattasi sulla medesima non deve essere computata la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (23,45%). (Sommario)

Art. 15 - Indennità per lavori in alta montagna

Agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:

- per lavori eseguiti da 1.200 m. s.l.m. e fino a 1.800 m., 10%;

- per lavori eseguiti oltre i 1.800 m. s.l.m. la percentuale di maggiorazione formerà oggetto di accordo fra le parti stipulanti il presente contratto, tenuto conto dei particolari disagi della zona o del cantiere nel quale i lavori si svolgono. La percentuale medesima non potrà essere inferiore al 15%.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del c. c. n. l. 6.11.1995 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo). (Sommario)

Art. 16 - Indennità per lavori in galleria

Restano confermati i valori di cui ai precedenti contratti integrativi provinciali, pari alle misure massime previste dall'art. 24 del c. c. n. l. 6.11.1995. (Sommario)

Art. 17 - Indumenti di lavoro

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 17 del c. c. p.l. 31 luglio 1989 circa l'obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro si conviene che la Cassa Edile della Provincia di Trento provveda a fornire annualmente agli operai, per ogni anno solare:

a) un paio di scarpe antinfortunistiche;

b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto. Tale tuta o indumento spetterà solo agli operai aventi almeno 400 (quattrocento) ore di iscrizione alla Cassa Edile di Trento nei dodici mesi precedenti l'insorgere del diritto.

Le forniture di cui al precedente comma avverranno tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'ordine del materiale da parte di quest'ultima.

Le forniture avverranno con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile di Trento.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle forniture di cui al presente articolo viene provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro da versarsi alla Cassa Edile della Provincia di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima e che a decorrere dal 1 gennaio 1998 è fissato nella misura dello 0,50%.

Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 26 del c. c. n. l. 6.11.1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Allo scopo di facilitare i conteggi e ridurre le incombenze contabili relative si conviene che le aziende, al fine di soddisfare il versamento dell'importo del contributo nella misura anzidetta, verseranno gli importi corrispondenti alla percentuale del 2,77% da calcolarsi sull'ammontare netto degli accantonamenti presso la Cassa Edile (18%) di cui all'articolo 23.

Il gettito del contributo, unitamente agli interessi che matureranno sullo stesso, costituisce un apposito fondo nella contabilità della Cassa Edile della Provincia di Trento.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali. (Sommario)

Art. 18 - Trattamento in caso di malattia

Si richiama l'art. 28 del c. c. n. l. 6.11.1995 sul trattamento economico giornaliero che l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio durante l'assenza dal lavoro per malattia.

Peraltro, ai fini del calcolo del trattamento economico giornaliero ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 28 del c. c. n. l. 6.11.1995, a favore dei capisquadra, l'impresa, oltre alla retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'ex indennità di contingenza, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità territoriale di settore, considererà anche la maggiorazione del 10% di cui all'art. 78 del medesimo c. c. n. l. 6.11.1995. (Sommario)

Art. 19 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Si richiama l'art. 29 del c. c. n. l. 6.11.1995 sul trattamento economico giornaliero che l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale.

Peraltro, ai fini del calcolo del trattamento economico giornaliero ai sensi dei commi 6 e 7 del citato art. 29 del c. c. n. l. 6.11.1995, a favore dei capisquadra, l'impresa, oltre alla retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'ex indennità di contingenza, dall'elemento economico territoriale e dall'indennità territoriale di settore, considererà anche la maggiorazione del 10% di cui all'art. 78 del medesimo c. c. n. l. 6.11.1995. (Sommario)

Art. 20 - Modalità di rimborso dei trattamenti di malattia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale

In attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale sottoscritta fra A.Na.E.P.A. Confartigianato e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e Fillea-Cgil, le parti convengono che il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 28 e 29 del c. c. n. l. 6.11.1995, come integrati dai precedenti articoli 18 e 19, venga portato in deduzione dall'impresa mediante rimborso alla medesima da parte della Cassa Edile.

Per ottenere il rimborso l'impresa deve:

- essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile fino a tutto il mese precedente quello al quale si riferisce il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale;

- dare dimostrazione dei periodi di assenza dal lavoro dell'operaio tramite idonea documentazione da allegare alla domanda di rimborso;

- dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione all'operaio del trattamento richiesto in rimborso.

A differenza di quanto stabilito dal Protocollo sopra richiamato il numero di 450 ore, che attribuisce all'impresa il diritto al rimborso dell'intero trattamento corrisposto all'operaio, è ridotto, in relazione alle particolari condizioni geoclimatiche della provincia di Trento, a 400 ore. Tale numero è ulteriormente ridotto a 350 ore per gli eventi che hanno inizio nei mesi di aprile, maggio e giugno. Entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda di rimborso la Cassa Edile è tenuta ad effettuare, tramite assegno, il pagamento delle somme spettanti all'impresa.

In caso di ritardata effettuazione del pagamento, non derivante da causa di forza maggiore, la Cassa Edile corrisponderà all'impresa, per il periodo di ritardo, gli interessi sulle somme dovute calcolati in una percentuale da stabilirsi dal Comitato di Gestione in misura tale da determinare una somma non inferiore a quella da corrispondersi dall'impresa in caso di ritardo nei versamenti alla Cassa Edile.

L'impresa decade dal diritto al rimborso se non presenta la relativa domanda entro il termine di un anno successivo alla scadenza del periodo di paga cui il trattamento di malattia, infortunio e malattia professionale si riferisce.

Le modalità operative concernenti la procedura di rimborso vengono stabilite dalla Cassa Edile secondo criteri di semplicità e snellezza. (Sommario)

Art. 21 - Anticipazione indennità infortunio agli operai

Le parti convengono di istituire un'apposita Commissione, composta da n. 3 rappresentanti dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e da n. 3 rappresentanti delle OO.SS. che definisca, entro la durata del vigente contratto integrativo, i criteri e le condizioni della mutualizzazione in un apposito fondo degli oneri necessari affinché le imprese possano beneficiare del rimborso e delle quote di indennità temporanea giornaliera Inail che le imprese anticiperanno ai lavoratori interessati con cadenza mensile.

L'Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese dichiara, fin d'ora, che in presenza della costituzione del fondo sopra citato le imprese attiveranno le apposite convenzioni con l'Inail e procederanno agli anticipi delle indennità nei confronti dei lavoratori. (Sommario)

Art. 22 - Cassa Edile

Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici l'attività della Cassa Edile, istituita con l'accordo provinciale 12 marzo 1962 e che assume la denominazione di "Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento", é regolata dallo Statuto approvato in data 17 marzo 1999. Il contributo a favore della Cassa Edile di cui al 6° comma lettera a) dell'articolo 37 del c. c. n. l. 5.7.1995 è fissato nel 2,80% di cui 5/6, pari al 2,33%, a carico del datore di lavoro e 1/6, pari allo 0,47%, a carico del lavoratore.

Il contributo di cui sopra è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del c. c. n. l. 5.7.1995 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo) per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Per l'avvenire la misura del contributo potrà essere adeguata, nei limiti previsti dal 6° comma, lettera a) dell'articolo 37 sopra citato, al fabbisogno per le prestazioni contrattualizzate della Cassa Edile.

Si conviene che fino al 30 settembre 1999 le aziende, al fine di soddisfare il versamento dell'importo a loro carico ed a carico del lavoratore, nella misura anzidetta, verseranno alla Cassa Edile l'importo corrispondente alla percentuale del 15,55% di cui il 12,94% a carico del datore di lavoro ed il 2,61% a carico del lavoratore, da calcolarsi sull'ammontare netto degli accantonamenti presso la Cassa Edile medesima (18%) di cui all'articolo 23.

L'importo del contributo a carico del lavoratore dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro ad ogni periodo di paga.

Gli importi da accantonare per ferie, gratifica natalizia e riposi annui ed ogni contributo dovuto alla Cassa Edile dovranno essere versati alla Cassa entro i 25 giorni successivi alla fine di ciascun periodo di paga cui si riferiscono, secondo le modalità fissate dalla Cassa medesima.

In considerazione dell'unitarietà funzionale del sistema degli Enti Paritetici scaturente dalla contrattazione collettiva di settore al livello provinciale, costituito dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento e dal Centrofor, il contributo dello 0,35% a favore del Centrofor di cui al successivo art. 27 viene incassato dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento per conto del Centrofor stesso in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa Edile medesima.

La Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento "trasferirà" al Centrofor l'ammontare del contributo dello 0,35% di cui al precedente comma che per conto di esso verrà incassato, unitamente agli elenchi delle imprese versanti.

In ragione delle funzioni attribuite alla Cassa Edile, di esattore dei contributi dovuti al Centrofor, la stessa è autorizzata a rilasciare nei casi previsti, ed in presenza delle condizioni necessarie, attestazioni di regolarità contributiva per conto del Centrofor medesimo fatti salvi eventuali divieti di quest'ultimo. (Sommario)

Art. 23 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui - Modalità di attuazione

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi di cui all'articolo 19 del c. c. n. l. 5.7.1995, è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 23,45% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'articolo 25 dello stesso c. c. n. l. (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, minimo contrattuale di cottimo per i lavoratori a cottimo e maggiorazione per i capisquadra) per le sole ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività residue.

La suddetta percentuale complessiva del 23,45% risulta così composta:

- gratifica natalizia 10,00%

- ferie 8,50%

- riposi annui 4,95%.

In applicazione del 2° comma dell'articolo 19 del c. c. n. l. 5.7.1995 le parti contraenti convengono che gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono venire accantonati, entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di paga, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento pena l'applicazione di sanzioni da adottare in base al regolamento dell'Ente o, in difetto, su conforme delibera del Comitato di gestione dell'Ente stesso.

Le somme accantonate saranno versate agli operai interessati in due rate e precisamente nella prima decade di luglio, per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da ottobre ad aprile, e nella prima decade di dicembre, per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da maggio a settembre.

Le somme accantonate presso la Cassa Edile saranno dalla stessa versate agli aventi diritto, indipendentemente dalle date su accennate, anche al verificarsi dei seguenti eventi:

a) morte dell'operaio;

b) passaggio dell'operaio alle dipendenze di un datore di lavoro non rientrante nell'edilizia;

c) espatrio dell'operaio;

d) cessazione dell'attività lavorativa dell'operaio per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;

e) chiamata alle armi per servizio di leva.

Le domande dovranno essere regolarmente documentate. (Sommario)

Art. 24 - Prestazioni della cassa edile

Le sottoelencate prestazioni della Cassa Edile formano parte integrante del trattamento economico e normativo del presente contratto.

A) Indennità di malattia

1) In caso di malattia di durata fino a 7 giorni viene erogata all'operaio un'indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui al 5° comma dell'art. 28 del c. c. n. l. 6.11.1995, al netto delle ritenute di legge e contrattuali. Detta indennità è fissata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, nei seguenti importi giornalieri:

Capo I

L. 94.800

Capo II

L. 89.400

Operaio IV livello

L. 89.900

Operaio specializzato

L. 86.100

Operaio qualificato

L. 81.200

Operaio comune

L. 74.900

2) In caso di malattia di durata da 7 a 14 giorni viene erogata all'operaio una indennità giornaliera, per i primi 3 giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, in misura tale da assicurare complessivamente il 100% della retribuzione minima contrattuale di cui al 5° comma dell'art. 28 del c. c. n. l. 6.11.1995 al netto delle ritenute di legge e contrattuali. Detta indennità è fissata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, nei seguenti importi giornalieri:

Capo I

L. 47.400

Capo II

L. 44.700

Operaio IV livello

L. 45.000

Operaio specializzato

L. 43.100

Operaio qualificato

L. 40.600

Operaio comune

L. 37.400

3) Le indennità giornaliere di malattia per i giorni di malattia dal 271 al 360 sono fissate nei seguenti importi:

Capo I

L. 43.600

Capo II

L. 41.100

Operaio IV livello

L. 41.400

Operaio specializzato

L. 39.600

Operaio qualificato

L. 37.400

Operaio comune

L. 34.400

Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, la misura delle indennità di cui al precedente punto 3) sarà rideterminata applicando uguali criteri a quelli che potranno essere adottati dalle parti nazionali contraenti con riferimento ai differenti criteri che dovessero venir adottati dagli Enti mutualistici preposti sulla materia delle prestazioni economiche a loro carico.

Tenuto conto della preesistente previsione contrattuale di rivalutazione si conferma che le indennità di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) saranno rivalutate in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 28 del c. c. n. l. 6.11.1995 prima citato.

L'ammontare delle indennità di cui ai precedenti punti 1) e 2) verrà assorbito in caso di prestazioni disposte allo stesso titolo da futuri contratti.

B) Indennità per T.B.C.

L'indennità giornaliera in favore dei soggetti a T.B.C., da erogarsi per i giorni di malattia dal 271 al 360, è fissata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, nei seguenti importi:

Capo I

L. 43.600

Capo II

L. 41.100

Operaio IV livello

L. 41.400

Operaio specializzato

L. 39.600

Operaio qualificato

L. 37.400

Operaio comune

L. 34.400

Le predette indennità saranno rivalutate in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 28 del c. c. n. l. 6.11.1995 prima citato.

L'importo dell'indennità giornaliera in favore di soggetti T.B.C., da erogarsi per i giorni di malattia dal 361° al 720°, è fissata, per l'anno 1998, in L. 38.200.

L'importo dell'indennità di cui al precedente capoverso sarà rivalutato ogni anno nel mese di gennaio in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga, globalmente considerati, di cui al 5° comma dell'art. 28 del c. c. n. l. 6.11.1995 prima citato, riferiti all'operaio qualificato e relativi al mese di gennaio dell'anno precedente.

In caso di superamento del periodo di conservazione del posto, l'indennità è erogata dietro richiesta del lavoratore documentata con certificazione sanitaria e del Centro per l'Impiego.

C) Indennità per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Le indennità giornaliere per i primi 3 giorni di inabilità successivi a quello di infortunio vengono fissate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, nei seguenti importi:

Capo I

L. 17.900

Capo II

L. 16.800

Operaio IV livello

L. 16.900

Operaio specializzato

L. 16.200

Operaio qualificato

L. 15.300

Operaio comune

L. 14.100

Le predette indennità saranno rivalutate in ragione delle variazioni percentuali che interverranno negli elementi di paga globalmente considerati, di cui al 6° comma dell'art. 29 del c. c. n. l. 6.11.1995.

D) Indennità per infortunio extraprofessionale.

In caso di infortunio extraprofessionale al lavoratore e in caso di morte al coniuge o in mancanza ai discendenti di I° grado o in mancanza agli ascendenti di I° grado, competono le seguenti indennità:

a) L. 15.000.000 in caso di invalidità permanente totale;

b) L. 7.500.000 in caso di morte.

Si considera infortunio extraprofessionale l'evento dovuto a cause fortuite che producano lesioni corporali, obiettivamente constatabili, nello svolgimento della normale attività che non abbia carattere professionale.

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente non totale, l'indennità di cui alla precedente lettera a) verrà liquidata nella percentuale adottata dall'Inail per i casi di tipo analogo.

E) Assegno funerario

In caso di morte del lavoratore non conseguente ad infortunio extraprofessionale di cui al precedente paragrafo D) al coniuge o, in sua assenza, ai discendenti di I° grado o, in loro assenza, agli ascendenti di I° grado, compete un assegno di L. 1.500.000 nonché un assegno di L. 300.000 per ogni figlio minorenne a carico del defunto.

Disposizioni comuni

Il lavoratore, o i suoi aventi causa, avrà diritto alle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi A), B), D) ed E) in quanto abbia un periodo di iscrizione alla Cassa Edile di almeno 300 ore nei dodici mesi immediatamente precedenti la data dell'evento che dà diritto alla prestazione e che all'atto dell'evento stesso sia in forza ad una impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile. Il periodo di sospensione assistito dalla Cassa Integrazione Guadagni, di disoccupazione indennizzata o di malattia o di infortunio assistiti dagli Enti mutualistici o di servizio militare, vengono considerati periodi neutri.

E' demandato alla Cassa Edile di procedere alla pratica determinazione degli importi delle indennità di cui ai precedenti paragrafi A), B) e C) in conformità ai criteri di rivalutazione ivi previsti. Detti importi dovranno essere arrotondati alle 100 lire per difetto o per eccesso a seconda che risultino frazioni fino a 50 lire o superiori.

La Cassa Edile è tenuta a comunicare preventivamente alle parti stipulanti il presente contratto gli importi delle indennità derivanti dalle citate rivalutazioni. Per mettere in grado la Cassa Edile di erogare le prestazioni di cui ai precedenti paragrafi A) e C) la ditta dovrà comunicare alla Cassa Edile stessa, entro 15 giorni dalla fine del periodo di paga durante il quale ha avuto luogo l'evento, i nominativi e la categoria degli operai ammalati, infortunati o in malattia professionale, inviando contestualmente copia dei certificati medici.

Come già previsto dall'art. 22 del c. c. p.l. 31 luglio 1989, per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, la Cassa Edile utilizzerà l'importo derivante dal contributo dovuto dai datori di lavoro, di cui al precedente articolo 22 paragrafo A), con esclusione pertanto dell'importo del contributo a carico dei lavoratori che sarà utilizzato per altre forme di assistenza non contrattualizzazte. (Sommario)

Art. 25 Anzianità professionale edile

A decorrere dal 1 gennaio 1998 il contributo per l'Anzianità Professionale Edile di cui all'art. 31 del c. c. n. l. 6.11.1995, a modifica di quanto stabilito dall'Accordo provinciale 3 febbraio 1992, viene fissato nella misura del 5% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 26 del c. c. n. l. 6.11.1995 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, sul minimo contrattuale di cottimo) per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Detto contributo viene suddiviso nelle seguenti due aliquote:

- Aliquota per l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria 4,50%;

- Aliquota per l'Anzianità Professionale Edile Straordinaria 0,50%.

Il contributo per l'Anzianità Professionale Edile deve essere versato dal datore di lavoro alla Cassa Edile in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima.

Allo scopo di facilitare i conteggi e ridurre le incombenze contabili relative si conviene che i datori di lavoro, al fine di soddisfare il versamento dell'importo del contributo nella misura anzidetta del 5%, verseranno gli importi corrispondenti alla percentuale del 27,77% da calcolarsi sull'ammontare netto degli accantonamenti presso la Cassa Edile (18%) di cui al precedente articolo 23.

Detta percentuale del 27,77% è riferibile per il 25,00% all'Anzianità Professionale Edile Ordinaria e per il 2,77% all'Anzianità Professionale Edile Straordinaria. (Sommario)

Art. 26 - Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 43 del c. c. n. l. 6.11.1995 la quota nazionale di adesione contrattuale a carico in equal misura della ditta e degli operai è pari allo 0,15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 26 del c. c. n. l. 6.11.1995, maggiorati del 23,45%, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Con riferimento al medesimo articolo 43 del c. c. n. l. 6.11.1995 la quota territoriale di adesione contrattuale a carico in egual misura della ditta e degli operai, è pari allo 0,35% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 26 del c. c. n. l. 6.11.1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Le due quote a carico della ditta devono essere versate alla Cassa Edile in una con tutti gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima.

Allo scopo di facilitare i conteggi e di ridurre le incombenze contabili relative, si conviene che le ditte, al fine di soddisfare il versamento delle predette due quote a proprio carico, verseranno gli importi corrispondenti alla percentuale del 2,97% da calcolarsi sull'ammontare netto degli accantonamenti presso la Cassa Edile (18%) di cui all'articolo 23. Le due quote a carico degli operai saranno trattenute dalla Cassa Edile prelevando una somma corrispondente al 2,97% delle quote accantonate per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

La percentuale del 2,97% di cui al precedente comma deriva dal riproporzionamento sull'ammontare netto degli accantonamenti presso la Cassa Edile della quota nazionale di adesione contrattuale, che risulta corrispondere alla percentuale dell'1,03% e della quota territoriale di adesione contrattuale che risulta corrispondere alla percentuale dell'1,94%. (Sommario)

Art. 27 - Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all'art. 20 del D.l.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor

Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia Autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 20 del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999.

Il Centrofor svolge le funzioni antecedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui rispettivamente all'art. 88 e all'art. 93 del c. c. n. l. 5.7.1995.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 88 del c. c. n. l. 5.7.1995 il Centrofor assume le funzioni previste dall'ari. 20 del D.L.vo 19.9.1994 n. 626 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

A favore del Centrofor è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,35% da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dal precedente articolo 22.

Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del c. c. n. l. 5.7.1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.

Si conviene che fino al 30 settembre 1999 le aziende, al fine di soddisfare il versamento dell'importo del contributo nella misura anzidetta, verseranno gli importi corrispondenti alla percentuale dell'1,94% da calcolarsi sull'ammontare netto degli accantonamenti presso la Cassa Edile (18%) di cui all'articolo 23. (Sommario)

Art. 28 - Previdenza complementare

Le parti s'impegnano ad esaminare ed approfondire nell'ambito di una apposita commissione paritetica le problematiche inerenti l'attuazione della previdenza complementare sia per gli aspetti di carattere nazionale che regionale. (Sommario)

Art. 29 - Quote sindacali

Con riferimento all'articolo 41 del c. c. n. l. 6.11.1995 su presentazione di regolare delega sottoscritta dal lavoratore, le quote sindacali vengono trattenute dalla Cassa Edile. La trattenuta sindacale in atto, per ogni lavoratore che ne abbia fatto richiesta tramite delega, viene confermata nel 2,91% degli importi netti per ferie, gratifica natalizia e riposi accantonati a suo favore presso la Cassa Edile. (Sommario)

Art. 30 - Decorrenza e durata

Le parti concordano che quanto contenuto nel presente contratto non subirà alcuna variazione per tutto il periodo di validità dello stesso. Il presente contratto, valido per tutto il territorio della provincia di Trento, decorre dal 30 marzo 1998 e per la sua durata vale quanto stabilito dal c. c. n. l. 6.11.1995. (Sommario)

Allegati

Allegato A

Art. 17 c. c. n. l. 6.11.1995 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro

E' vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. È' altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 1 - legge 23.10.1960, n. 1369 - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi

E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma anche a società cooperative l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8.

I prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. (Sommario)

Allegato B

Art. 18 c. c. n. l. 6.11.1995 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti

Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche

A) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.

All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

B) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 42 dello stesso.

L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 89 c. c. n. l. 15.11.91 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria -o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti- deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.

C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice -la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro- ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera B).

D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere B) e C), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma la applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

F) E' compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 89, lettera B) c. c. n. l. 15.11.1991, d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

Chiarimento a verbale

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini. (Sommario)

Allegato C

Dichiarazione congiunta

In riferimento a quanto stabilito nella sfera di applicazione del vigente c. c. n. l. Edilizia ed Affini Imprese Artigiane le parti confermano l'applicabilità del Contratto Provinciale di lavoro integrativo di detto c. c. n. l. a:

- decorazioni e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;

- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti. (Sommario)