IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO DI LAVORO

Per i lavoratori dipendenti dalle Imprese Artigiane edili e affini della Regione Toscana

 

 

Il giorno  26 marzo 2003  presso la sede della CERT (Cassa Edile Regionale Toscana) si sono incontrati:

 

E

 

Per la stipula del rinnovo del contratto collettivo Integrativo Regionale del settore edilizi artigianato.

 

Le parti hanno concordato quanto segue.

 

PREMESSA

Il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra regione un importante elemento di crescita economica e sociale.

Per garantire al settore una prospettiva di qualità sono necessari interventi tesi a semplificare e snellire le procedure burocratiche, contrastare con maggiore efficacia il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra le imprese.

In tal senso si chiede la rapida attivazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Inoltre sono necessari anche tutti gli interventi, a cominciare da quegli fiscali, per facilitare un consolidamento ed una qualificazione del sistema produttivo. 

  

AMBIENTE E SICUREZZA

Le parti riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori attivando tutti gli strumenti a disposizione, compreso quelli di natura contrattuale, per favorire l’informazione e la formazione di tutti gli occupati all’interno dei cantieri edili, così come per i giovani che chiedono di entrare nel settore.

In merito a quanto sopra si ritiene importante l’istituzione del rappresentante alla sicurezza territoriale secondo quanto previsto dall’art. 83 del ccnl.   

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

La strutturale carenza di mano d’opera rappresenta un limite allo sviluppo del settore. A tale proposito le parti sono impegnate a ricercare tutte le forme possibili per valorizzare le risorse umane presenti nelle imprese anche attraverso la formazione continua realizzata mediante gli strumenti bilaterali previsti dai contratti. E’ la formazione lo strumento attraverso il quale è possibile “qualificare” il settore, accrescerne la competitività e la redditività e non ultimo riuscire a tutelare la sicurezza e l’integrità fisica di coloro che vi operano.

 

COMITATO TECNICO PARITETICO ANTINFORTUNISTICO

Le parti, sulla base di quanto previsto dal CCNL e dagli accordi stipulati a livello regionale, sono impegnate a dare immediata e concreta attuazione alle scelte effettuate.    

 

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET)

Come previsto dall’accordo nazionale del 24 aprile 2002, l’elemento economico territoriale (EET) di cui all’art. 15 del CCNL 15/6/00, viene elevato ad un importo complessivo dell’ 11% a decorrere dal 1 gennaio 2003 e del 14 % a decorrere dal 1 dicembre 2003.

Tali percentuali sostituiscono il tetto del 6% già individuato con il contratto integrativo del 29 gennaio 1999.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sugli istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 15 giugno 2000 –le parti tengono conto dell’andamento del settore e dei  suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

 

Con riferimento alla vigente contrattazione di secondo livello, relativa al salario variabile, le parti si impegnano ad individuare indicatori e parametri che consentano di rilevare in modo specifico l’andamento economico del comparto artigiano all’interno del settore edile.

Le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ciascun anno per l’intera durata del vigente contratto per verificare l’andamento economico del settore e misurare gli indicatori sopra individuati al fine di confermare la congruità dell’EET.

 

 

Da quanto sopra, con decorrenza 1° marzo 2003 e, 1° dicembre 2003 gli importi dell’Elemento Economico Territoriale risultano essere i seguenti:

                           

Livello              Minimi 1/1/03              EET 1/3/03      orario               EET 1/12/03    orario

7                      1.031,28                     113,44                                    144,38

6                         900,51                       99,56                                    126,07

5                         750,19                       82.52                                    105,03

4                         694,77                       76,42             0,44                   97,27             0,56

3                         649,73                       71,47             0,41                   90,96             0,53

2                         574,06                       63,14             0,36                   80,37             0,46

1                         503,09                       55,34             0,32                   70,43             0,41

 

 

UNA TANTUM

A copertura della carenza contrattuale per il mese di Gennaio e Febbraio 2003, si stabilisce di corrispondere un importo a titolo UNA TANTUM di Euro 90 uguale per tutti i lavoratori. Tale importo UNA TANTUM  viene corrisposto a tutti i lavoratori in forza alla stipula del presente contratto con la retribuzione del mese di Aprile 2003.

 

 

MENSA e TRASPORTO

Le parti, dopo ampia discussione hanno assunto l’obiettivo di giungere ad una omogeneizzazione dei costi a livello regionale ed hanno pertanto convenuto quanto segue:  

 

Indennità Sostitutiva di Mensa: dal 1/3/03 E. 0,36 per ogni ora effettiva di lavoro e dal 1/1/05

E. 0,38 per ogni ora effettiva di lavoro.

 

Pasto caldo in cantiere: dal 1/3/03 l’impresa concorrerà al pagamento del pasto caldo con la percentuale dell’ 80 % del costo del pasto e, comunque fino ad un importo massimo stabilito in Euro 4,60 per ogni pasto. Resta inteso che la restante percentuale è a carico del lavoratore.    

 

Pasto caldo in Trattoria: qualora si verifichino le condizioni per la consumazione del pasto caldo in trattoria, l’Impresa dal 1/3/03 concorrerà al pagamento del pasto con la percentuale del 80 % del costo del pasto e comunque fino ad un importo massimo stabilito in Euro 6,50 per ogni pasto. Resta inteso che la restante percentuale è a carico del lavoratore.

 

Indennità di trasporto: dal 1/3/03 l’indennità di trasporto corrisposta per ogni ora di lavoro è pari a Euro 0,10 I lavoratori che per raggiungere il posto di lavoro utilizzano mezzi pubblici percepiranno una Indennità di trasporto pari a Euro 0,13 per ogni ora di lavoro.

 

Nessuna indennità di trasporto è dovuta quando il lavoratore viene prelevato dalla propria abitazione con mezzi idonei da parte dell’impresa. 

 

Tali trattamenti sostituiscono ad ogni effetto quanto contenuto allo steso titolo nel CCRIL del 29/1/99.

 

ENTI BILATERALI

Le parti concordano di incontrarsi per esaminare le prestazioni extracontrattuali e le contribuzioni all’Ente.

 

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Si ritiene che la previdenza integrativa nel settore edile debba impegnare le parti alla realizzazione degli obbiettivi per il concreto avvio del fondo PREVEDI.

 

STESURA CCRIL

Le parti condividono l’esigenza di effettuare quanto prima la stesura e la stampa del CCRIL.

A tale proposito le parti nomineranno una commissione tecnica.

 

DECORRENZA E DURATA.

Il presente Contratto Integrativo Regionale decorre dal 1° gennaio 2002, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli ed avrà validità fino al 31 dicembre 2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

ANSE/ASSOEDILI CNA TOSCANA                                  FILLEA CGIL TOSCANA

 

 

CONFARTIGIANATO TOSCANA                                     FILCA CISL TOSCANA

 

 

CASARTIGIANI FIAE TOSCANA                                     FENEAL UIL TOSCANA