Edili (artigianato)

Accordo territoriale regionale di lavoro per i lavoratori edili del la Toscana
Data stipula: 29 gennaio 1999

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Accordo territoriale per la provincia di Firenze


Sommario:

- Elemento Economico Territoriale (E.E.T.);
- Una tantum;
- Mensa e trasporto;
- Orario di lavoro;
- Sicurezza;
- Clausola e durata;
- Nota a verbale;
- Protocollo aggiuntivo all'accordo regionale del 29.1.1999, integrativo del C.C.N.L. del 27.10.1995 per i dipendenti delle imprese edili della regione Toscana;
- Protocollo aggiuntivo all'accordo regionale del 29.1.1999, integrativo del C.C.N.L. del 27.10.1995 per i lavoratori delle imprese artigiane edili ed affini operanti nella regione Toscana;

Il 29.1.1999, presso la sede della CNA Federazione Regionale,

tra:

- l'ASSOEDILI - FNAE CNA;

- la CONFARTIGIANATO TOSCANA;

- la CASA FIAE

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL;

si è stipulato il rinnovo del contratto integrativo regionale del settore edilizia artigianato.

Le parti hanno concordato quanto segue:

Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)

In conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. 27.10.1995, dall'Accordo Nazionale del 4.4.1997, l'elemento economico territoriale è determinato, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella legge 23.5.1997, n. 135 (decontribuzione).

Nella determinazione dell'E.E.T., le parti tengono conto, avendo, riguardo al territorio della regione, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché degli ulteriori indicatori sotto individuati:

- numero dei lavoratori e delle imprese iscritte alle Casse Edili;

- numero delle ore lavorate e relativo monte salari;

- numero complessivo dei bandi di gara pubblicati;

- appalti aggiudicati;

- numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- investimenti nel settore;

- numero delle ore autorizzate dall'INPS per intervento della CIG.

Con riferimento alla vigente contrattazione di secondo livello, relativa al salario variabile, le parti si impegnano ad individuare indicatori e parametri che consentano di rilevare in modo specifico l'andamento economico del comparto artigiano all'interno del settore edile.

L'Elemento Economico Territoriale previsto dal vigente C.C.N.L. è stabilito nella misura del 5% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ciascun anno per l'intera durata del vigente contratto per verificare l'andamento economico del settore e misurare gli indicatori sopra individuati a fine di confermare la congruità dell'E.E.T..

Da quanto sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, gli importi risultano essere i seguenti:

Livelli

Orario

Mensile

527,03

91.176

458,90

79.390

382,54

66.181

353,49

61.155

329,07

56.930

293,08

50.703

257,08

44.476

(Sommario)

 

Una tantum

A copertura della carenza contrattuale per l'anno 1998, si stabilisce di corrispondere un importo a titolo di Una Tantum di lire 600.000 a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo, con le seguenti modalità.

L'importo è riproporzionato in base ai dodicesimi relativi al 1998.

La prima tranche, pari a lire 300.000 verrà corrisposta con la retribuzione del mese di gennaio 1999;

la seconda tranche, di lire 150.000 verrà corrisposta con la retribuzione del mese di aprile 1999;

la terza tranche, di lire 150.000 verrà corrisposta con la retribuzione del mese di luglio 1999. (Sommario)

Mensa e trasporto

A far data dal 1° gennaio 1999, gli importi già corrisposti a titolo di mensa e di trasporto, verranno rivalutati sulla base del tasso d'inflazione registrato negli anni e corrispondente al 42%.

Le parti si incontreranno entro il mese di febbraio 1999 per determinare gli importi corrispondenti nelle singole provincie della regione. (Sommario)

Orario di lavoro

Le parti concordano di rimodulare la fruizione della riduzione dell'orario, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L., individuando modalità diverse da quelle attualmente vigenti, previe opportune verifiche con l'INPS.

Successivamente le parti si incontreranno per definire l'attuazione di quanto sopra. (Sommario)

Sicurezza

Fermo restando la necessità di una discussione di merito in grado di affrontare le questioni relative alla sicurezza del settore, le parti convengono di adottare il criterio della mutualizzazione, attraverso gli Enti, dei costi delle iniziative che verranno concordate. (Sommario)

Clausola di salvaguardia

Le parti, convengono che, eventuali nuovi accordi (armonizzazione) raggiunti in sede nazionale, troveranno automatica, immediata ed integrale applicazione a livello regionale.

Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1998 e scadrà il 31.12.2001. (Sommario)

Nota a verbale

Per quanto non previsto nel presente accordo s'intende riconfermato quanto stabilito nel precedente accordo stipulato il 9 gennaio 1990. (Sommario)

Protocollo aggiuntivo all'accordo regionale del 29.1.1999, integrativo del C.C.N.L. del 27.10.1995 per i dipendenti delle imprese edili della regione Toscana.

Il giorno 30 novembre 1999, in Livorno

tra:

- l'ASSOEDIL/CNA;

- la ANAEPA-CONFARTIGIANATO

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL;

Visto il contratto integrativo Regionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini della Regione Toscana, stipulato in data 29.1.1999 e precedenti che ne fanno parte integrante.

Premesso che:

- Le Associazioni Datoriali riaffermano la propria autonomia contrattuale;

- intendono dare attuazione a quanto previsto con l'integrativo regionale per la trattazione delle materie e delle condizioni di miglior favore già realizzate con le altre Associazioni del settore edile;

- intendono confermare solamente il livello Regionale di contrattazione collettiva per la trattazione delle materie specificatamente di competenza della contrattazione territoriale prevista dal C.C.N.L. del 27.10.1995.

Si conviene e si stipula quanto segue con efficacia dall'1.12.1999:

1) Indennità attrezzi

Gli attrezzi da lavoro dovranno essere forniti agli operai direttamente dalle Aziende.

A decorrere dall'1.12.1999 l'indennità già prevista in lire 50 orarie non è più dovuta. Si fanno salve le condizioni in essere di miglior favore.

2) Indennità di trasferta

Con riferimento all'art. 25 del C.C.N.L., all'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e comunque oltre il limite territoriale del comune dove ha sede il cantiere di assunzione, spetta una diaria del 10% sugli emolumenti della retribuzione di cui al Punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L..

L'indennità non è dovuta qualora il lavoro si svolga nel Comune di residenza dell'operaio o sua abituale dimora.

3) Lavori speciali disagiati

Lavori in galleria.

Al personale addetto ai lavori in galleria, che lavora in una delle condizioni appresso elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione una delle seguenti indennità:

a - per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio:

46%

b - per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione:

26%;

c - per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compreso i lavori di armamento delle linee ferroviarie:

18%.

Trattamento economico di malattia

Durante l'assenza dal lavoro per malattia od infortunio non sul lavoro, l'impresa erogherà all'operaio, il trattamento economico delle ore lavorative comprese nei primi tre giorni di malattia (cosiddetta "carenza"), provvedendo altresì a versare alla Cassa Edile, per le stesse giornate, la percentuale relativa all'accantonamento.

Dichiarazione congiunta

Le parti esprimono l'esigenza e concordano nell'opportunità di discutere preventivamente a livello provinciale le materie che saranno oggetto di trattazione nella futura contrattazione territoriale edilizia. (Sommario)

Protocollo aggiuntivo dell'accordo regionale 29.1.1999 integrativo del C.C.N.L. 27.10.1995 per i lavoratori delle imprese artigiane edili ed affini operanti nella regione Toscana.

Il 30.11.1999, in Livorno presso la sede dell'ASSOEDILI/CNA

tra:

- l'ASSOEDILI/CNA;

- l'ANAEPA/CONFARTIGIANATO;

e

- le Segreterie delle Organizzazioni Sindacali: FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, della provincia di Livorno;

- che le 40 ore di riduzione di orario di lavoro siano utilizzate collettivamente in un'unica soluzione nei seguenti giorni 27 - 28 - 29 - 30 - 31 dicembre 1999.

Qualora le Imprese per esigenze di lavoro dovessero richiedere prestazione lavorativa nelle giornate sopra individuate non potranno fare ricorso all'intervento della Cassa integrazione. In caso di maltempo e pertanto le ore eventualmente perse a tale titolo saranno retribuite ai dipendenti interessati dalle sospensioni, direttamente dall'Impresa.

Il presente accordo ha validità nei confronti delle Imprese operanti nella provincia di Livorno che adottano il C.C.N.L. del 27.10.1995 e l'Integrativo Regionale del 29.1.1999. (Sommario)