EDILI (ARTIGIANATO)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Torino


 

Data di Stipula: 30-06-1999
Inizio validita': 01-06-1999
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Torino


Il 30 giugno 1999, in Torino, presso la sede della C.A.S.A.

tra:

- l'ASSOEDILI - ANSE C.N.A.;

- la FEDEREDIL Confartigianato;

- la FIAE C.A.S.A.;

e

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - FENEAL-UIL;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini FILCA-CISL;

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'edilizia e Industrie Affini FILLEA-CGIL;

- visto il C.C.N.L. 27.10.1995 e in particolare l'art. 42 del Contratto medesimo e visto il C.C.R.I.L. 11.2.1999 art. 3, si sottoscrive il presente Verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, si stipula il presente Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo, per gli operai ed impiegati dipendenti dalle Imprese Artigiane Edili ed Affini, del C.C.N.L. 27.10.1995, da valere su tutto il territorio della provincia di Torino per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate in base alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del C.C.N.L. 27.10.1995. e del C.C.R.I.L. 11.2.1999.

Premessa

Le trasformazioni ed i fenomeni che attraversano il settore delle costruzioni risultano essere caratterizzati, pur in presenza di una leggera ripresa quantitativa dei volumi di attività, da una eccessiva frammentazione ed abbassamento degli standard qualitativi della produzione e del sistema delle imprese; ne e conseguenza una espansione del lavoro nero e sommerso, l'utilizzo di imprese irregolari negli appalti e subappalti, che comportano il rischio di un indebolimento e destrutturazione dell'intero sistema delle costruzioni.

L'impegno delle parti sociali quindi, potrà essere quello di definire sedi per analizzare, prevedere, programmare interventi per contribuire allo sviluppo del settore, caratterizzandosi con segnali concreti ed univoci contro il lavoro nero e per la sicurezza nei cantieri.

Le Parti

1. ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

2. ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

3. riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

4. ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

concordano

sulla base delle informazioni elaborate dall'osservatorio sugli appalti e mercato del lavoro, operante nell'ambito dell'Ente Scuola - C.I.P.E.-T., di avviare confronti semestrali al fine di attivare iniziative mirate su:

- formazione professionale;
- governo del mercato del lavoro;
- iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni sul lavoro nero e la sicurezza.

Lo scenario definito con l'Accordo Nazionale 18.12.1998 migliora la condizione per un'azione più incisiva, al fine di riportare il maggior numero di imprese artigiane nell'alveo degli Enti Paritetici Unitari di Torino.

Su questo tema le Parti concordano di mettere allo studio particolari iniziative al fine di rendere efficace e positivo, in tutta la sua utilità il senso dell'iscrizione in Cassa Edile, all'Ente Scuola C.I.P.E.-T. e al C.P.T.

Le Parti concordano pertanto, sulla base dei dati consuntivi di tali Enti, di attivare riunioni specifiche annuali, con l'obiettivo di ampliare la base dei contribuenti al sistema degli Enti Paritetici contrattuali. (Sommario )

Osservatorio

Al fine di attivare interventi mirati sia sul governo del Mercato del lavoro e della Formazione Professionale che sul piano degli appalti, le parti concordano di definire specifiche (riunioni sulla base dei dati forniti dall'osservatorio costituito presso l'Ente Scuola C.I.P.E.-T. (Sommario )

Costituzione R.L.S.T.

Le Parti concordano che, ove non siano stati eletti i R.L.S., vengano istituiti i R.L.S.T. anche per il settore Artigiano.

Con decorrenza 1.6.1999 hanno diritto di operare in base alla vigente legislazione nell'ambito del Territorio Torinese.

Le modalità operative e di costituzione seguono quelle definite per i R.L.S.T. attualmente operanti, con sede presso C.P.T..

Specifico Regolamento sarà definito entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo. (Sommario )

Art. 1 - Categorie e qualifiche

In aggiunta alle esemplificazioni di cui all'art. 78, regolamentazione comune agli operai e agli impiegati del C.C.N.L. 27.10.1995, si considerano operai specializzati inquadrati nel terzo gruppo:

- autista di autobetoniera o di autobetopompa, sempreché abbia svolto tali mansioni per almeno sei mesi consecutivi anche presso altra Impresa;

- operatore di centrali di betonaggio negli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato, addetto alla dosatura ed alla spedizione del materiale, con diretta responsabilità del funzionamento dell'impianto. (Sommario )

Art. 2 - Orario di lavoro

Con riferimento ai precedenti Accordi, le Parti confermano che l'orario normale di lavoro è il seguente:

Operai di produzione:

1. per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì del mese di dicembre: 35 ore settimanali;
2. per le restanti settimane di ogni anno: 40 ore settimanali.

Nelle località di provincia situate ad oltre 800 metri s.l.m. oppure per le lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo, l'orario normale contrattuale di lavoro può essere fissato per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, in 44 ore settimanali.

Resta inteso che l'aumento di 4 ore settimanali nei sei mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari, in assenza di questi le Organizzazioni Sindacali Territoriali, in modo che non sia superata la media annua di 40 ore settimanali prevista dall'art. 6, secondo comma del C.C.N.L. del 27.10.1995.

Chiarimento a verbale

Le Parti si danno reciprocamente atto che dal concetto di "lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo", di cui al secondo comma del presente articolo esulano le lavorazioni che si compiono all'interno dei fabbricati civili ed industriali.

L'orario normale contrattuale di lavoro di cui sopra è ripartito su cinque giorni per settimana fermo restando la normativa di cui agli art. 6 e 12 parte operai del C.C.N.L. del 27.10.1995.

I quattro mesi dell'anno durante quali è consentito alle Imprese, ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, sono per la Provincia di Torino mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, fatte salve le successive norme di Legge.

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 27.10.1995 l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili. per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Agli autisti di autobetoniere e di autobetopompe, agli operatori delle centrali di betonaggio negli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato, ed al rimanente personale addetto alle centrali medesime, ferma restando la disciplina di cui al comma precedente, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante, una maggiorazione del 12% sia per la 9ª che per la 10ª ora di lavoro ordinario giornaliero, e comunque per le ore ordinarie lavorate oltre le 40 e fino alle 50 settimanali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli artt. 6-8-9-10-11-13 del C.C.N.L. 27.10.1995.

L'operaio è esonerato dall'effettuare il recupero di ore normali richiesto dall'Impresa nei limiti del richiamato art. 13 del C.C.N.L. del 27.10.1995 ove sussistano giustificate, obiettive cause di impedimento da valutare in caso di contestazione, secondo le procedure previste dall'art. 35 del detto C.C.N.L. 27.10.1995.

In presenza di grandi opere pubbliche infrastrutturali si procederà, di comune accordo, alla definizione di regimi d'orario. su media annua, in grado di favorire insieme una migliore produttività un acceleramento nell'esecuzione dell'opera ed un incremento nell'occupazione.

Fermo in ogni caso quanto previsto in materia di orario di lavoro e di trattamenti economici, previsti dal C.C.N.L., resta inteso che, nel caso di lavori su turni disposti per lunghi periodi, le verifiche in ordine alle modalità applicative saranno effettuate con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali Territoriali contraenti.

Chiarimento a verbale

Si dà atto, per memoria, che le Parti contraenti nel sottoscrivere il presente Accordo Collettivo nulla hanno inteso innovare in materia di "lavoro straordinario", per il quale, pertanto continua a valere il disposto dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale subordina la possibilità di effettuare lavoro straordinario nei limiti di Legge vigente "quando vi sia accordo tra le Parti".

Permessi individuali:(e/o riposi compensativi art. 7 C.C.N.L. 27.10.1995)

Con riferimento all'Accordo Collettivo nazionale di Lavoro del 27.10.1995, art. 7 lett. a) e b), le Organizzazioni Territoriali contraenti stabiliranno entro il 30 aprile di ciascun anno, con apposito Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro, i giorni e le modalità di godimento dei permessi individuali retribuiti di cui all'articolo sopra richiamato. (Sommario )

Art. 3 - Paga base oraria

Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. 27.10.1995 e dalle presenti norme integrative devono essere corrisposti, con decorrenza rispettivamente dall'1.10.1995 - 1.7.1996 e dall'1.7.1997 - 1.7.1998 i seguenti importi di paga base oraria, comprensivi dei minimi di paga base previsti per la Provincia di Torino dall'art. 14 del richiamato C.C.N.L. 27.10.1995 e dell'indennità territoriale di settore di cui all'art. 15 del C.C.N.L. medesimo.

Livelli

1.10.1995

1.7.1996

1.7.1997

1.7.1998

VII

1.415.771

1.521.133

1.614.892

1.695.145

VI

1.236.210

1.328.209

1.410.096

1.480.151

V

1.029.024

1.105.604

1.173.750

1.232.081

IV

953.056

1.023.982

1.087.098

1.141.122

III

890.900

957.200

1.016.200

1.066.700

II

787.307

845.898

898.037

942.666

I

690.620

742.016

787.752

826.900

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario previsto dal C.C.N.L. vigente.

L'incarico per il detto servizio notturno, onde dar luogo al pagamento dello speciale compenso forfettario sopra previsto, deve risultare tassativamente e in modo espresso, da lettera scritta.

In caso contrario, si presume ad ogni effetto che il pernottamento in cantiere sia stato richiesto dallo stesso lavoratore senza alcun onere per l'impresa.

Indennità territoriale di settore

Gli importi orari della Indennità territoriale di settore, sottoriportati, in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, vengono congelati in cifra fissa come di seguito indicato:

Qualifiche

Importi orari

Operaio IV livello

1.360,52

Operaio III livello

1.270,35

Operaio II livello

1.114,02

Operaio I livello

928,64

Tali importi congelati continueranno pertanto ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

E.E.T - Elemento Economico Territoriale

In applicazione a quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente, dall'Accordo Nazionale del 14.4.1997 e dal C.C.R.L. del Piemonte 11.2.1999, le Parti provvedono alla determinazione dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) avente le caratteristiche di cui all'art. 3 D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella Legge 23.5.1997 n. 135.

Considerata la presente contrattazione di carattere settoriale e tenuto conto della norma di legge citata e delle circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS in materia, le Parti convengono quanto segue:

A) Indicatori di Settore

Le Parti individuano i seguenti indicatori di settore da utilizzarsi per definire l'andamento produttivo dell'edilizia nella provincia di Torino relativamente agli anni 1999, 2000, 2001:

- Numero imprese iscritte alla Cassa Edile;
- Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
- Numero delle ore ordinarie denunciato alla Cassa Edile;
- Monte salari lordo denunciato alla Cassa Edile;
- Entità appalti pubblici segnalati alla Cassa Edile;
- Ore malattia retribuite dalla Cassa Edile.

Al fine della valutazione complessiva dell'andamento del settore, le Parti terranno conto altresì di altri elementi valutativi, quali ad esempio il numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio e l'entità delle ore di Cassa integrazione non riferite ad eventi meteorologici, autorizzate dalla locale Sede INPS settore edilizia.

Stante l'unicità del settore, gli indicatori si riferiscono al comparto edile nella sua interezza.

B) Verifica indicatori

Le Parti verificheranno, con cadenza annuale, i dati degli indicatori in uno specifico incontro da tenersi entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Qualora, nel corso della verifica di cui sopra, gli indicatori relativi all'anno trascorso evidenziassero un valore positivo o una flessione non superiore al 20% (venti per cento) rispetto al dato medio dell'ultimo quadriennio, l'E.E.T. sarà corrisposto ai lavoratori anche per l'anno successivo nei valori indicati nella tabella sottoriportata.

In presenza di una valutazione negativa, le Parti si riservano, comunque, una più ampia ed approfondita analisi dei dati per individuare le cause, anche esterne al settore, che possono aver influito negativamente.

In tale verifica le Parti si riservano altresì la facoltà di apportare per l'anno successivo, relativamente agli indicatori individuati, le rettifiche che dovessero essere ritenute necessarie per una valutazione il più possibile aderente alla realtà dell'andamento del settore.

C) Norma transitoria

Al fine di verificare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. relativamente al periodo 1° giugno - 31 dicembre 1999 le Parti, esaminati i dati degli indicatori relativi al periodo ottobre 1998 - marzo 1999, raffrontandoli con quelli del periodo ottobre 1997 - settembre 1998, evidenziato un andamento positivo degli stessi così come indicato nel precedente paragrafo B), riconoscono l'E.E.T. con decorrenza dal 1° giugno 1999 nei valori della tabella sottoriportata:

Livello

Importo mensile

Importo orario

VII

91.268

-

VI

79.693

-

V

66.336

-

IV

61.439

355,14

III

57.432

331,98

II

50.754

293,38

I

44.521

257,35

Per gli apprendisti gli importi di cui sopra saranno corrisposti in relazione alle percentuali previste dal C.C.N.L. vigente.

Per quanto concerne l'incidenza del E.E.T. sui vari istituti contrattuali, le Parti rinviano a quanto disposto in merito dal C.C.N.L. vigente. (Sommario )

Art. 4 - Mensa

Agli operai delle imprese edili è dovuta un'indennità sostitutiva di mensa, da corrispondersi per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, con decorrenza 1.6.1999, nella misura di lire 490 orarie.

L'indennità sostitutiva di mensa è dovuta qualora non venga corrisposto il rimborso a piè di lista del pasto consumato o il ticket restaurant.

La stessa indennità entra a far parte degli elementi della retribuzione di cui all'art. 13 del presente Accordo ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali previsti. (Sommario )

Art. 5 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti

Le Associazioni territoriali dei datori di lavoro provvederanno a controllare la corretta ed integrale applicazione della disciplina di Legge e contrattuale in atto in materia di "divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro", di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 27.10.1995, nonché di accertare il regolare e tempestivo adempimento, da parte di chi ne è obbligato, delle disposizioni previste dall'art. 18 dello stesso Contratto sulla "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti".

Le stesse Associazioni territoriali dei datori di lavoro si impegnano ad esaminare con le contraenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, con cadenza di massima trimestrale, i vari problemi emergenti in relazione alle normative di cui sopra.

L'Impresa Artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicate ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'art. 89 parte comune, del C.C.N.L. 27.10.1995, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'Impresa appaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'Impresa medesima di adesione al Contratto Nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni Nazionali contraenti. (Sommario )

Art. 6 - Ferie

In attuazione al disposto di cui all'art. 19 del vigente C.C.N.L. si concorda che nei mesi di luglio, agosto, settembre di ogni anno, agli operai verrà di norma concesso di usufruire di un periodo di ferie collettivo di tre settimane consecutive.

Qualora insorgessero difficoltà di natura tecnico-produttiva, l'Azienda potrà concordare con i lavoratori interessati un periodo diverso per il godimento delle ferie.

Il periodo di godimento della quarta settimana di ferie, possibilmente nell'arco temporale di cui al primo comma, sarà determinato tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali; in mancanza di esse in accordo tra le Parti interessate. (Sommario )

Art. 7 - Trattamento economico per ferie - Riposi annui - Gratifica natalizia e modalità di attuazione

Ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 27.10.1995 il trattamento economico spettante agli operai per ferie - riposi annui - gratifica, è assolto, in Provincia di Torino, attraverso l'accantonamento presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, secondo le modalità in vigore, della percentuale complessiva del 23,45% (ventitré e quarantacinque per cento) da calcolarsi, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le giornate festive ad esclusione del 2/6 e 4/11, sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 13 del presente Accordo.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e come sopra accantonate deve essere effettuato in occasione;

- del Ferragosto, per le somme afferenti al periodo 1° ottobre - 31 marzo di ciascun esercizio di Cassa Edile;

- di Natale, per le somme afferenti al periodo 1° aprile - 30 settembre di ciascun esercizio di Cassa Edile.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Il datore di lavoro è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno, a consegnare agli operai dipendenti un estratto conto con l'indicazione degli importi per ferie gratifica natalizia e riposi annui accantonati presso la Cassa Edile, per l'anno precedente.

L'estratto conto deve essere comunque consegnato agli operai alla fine del rapporto di lavoro nel caso che questo si concluda prima del 31 marzo e duri meno di un anno.

La Cassa Edile, a sua volta, è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. (Sommario )

Art. 8 - Mutualizzazione di oneri vari

Ai sensi dell'art. 22 settimo comma, del C.C.N.L. 27.10.1995, la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino provvede, con separata autonoma gestione:

A) a corrispondere agli operai infortunati, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, l'importo dovuto dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per i giorni successivi a quello dell'infortunio fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione;

B) a corrispondere agli operai aventi diritto, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, la differenza tra il trattamento complessivo per ferie - riposi annui - gratifica natalizia - ad essi dovuto durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 27.10.1995 e il minor trattamento economico liquidato per lo stesso titolo agli operai dall'INPS o dall'INAIL, per i periodi coperti dall'assicurazione;

a corrispondere agli operai assenti dal lavoro per t.b.c., con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, il trattamento complessivo per ferie - riposi annui - gratifica natalizia - dovuto, nei limiti della conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità.

In applicazione all'art. 39 del C.C.N.L. del 27.10.1995:

D) a finanziare il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, in modo da garantire un funzionamento adeguato e costante per il conseguimento degli scopi suoi propri;

E) a sostenere le spese per la fornitura gratuita agli operai di tute, scarpe e caschi di protezione antinfortunistica e a sostenere l'onere per la polizza per gli infortuni professionali;

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 89 del C.C.N.L. 27.10.1995:

F) a rimborsare alle imprese gli oneri sopportati per la concessione dei permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie nonché ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria. Le misure e le modalità del rimborso sono stabilite da apposito Accordo che forma parte integrante del presente Accordo (All. B);

G) a sostenere le ulteriori spese nell'interesse della categoria concordate tra le Organizzazioni Territoriali contraenti;

H) a sostenere le spese concernenti le funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, previsti dagli Accordi stipulati tra le Parti.

Alla copertura degli oneri sopra elencati si provvede con una maggiorazione a carico dei datori di lavoro, pari all'1,65% (uno e sessantacinque per cento) di cui l'1% (uno per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dai punti A), B), C), E), G); lo 0,50% (zero e cinquanta per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dal punto D); lo 0,10% (zero dieci per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dal punto F) e lo 0,05% (zero e zero cinque per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dal punto H). La predetta maggiorazione dell'1,65% (uno e sessantacinque per cento) va calcolata, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 13 del presente Accordo.

La misura della maggiorazione di cui sopra, che dovrà in ogni caso garantire la copertura dei fabbisogni dinanzi elencati, potrà essere variata annualmente sulla base delle risultanze della speciale, autonoma gestione e dei conti relativi ai singoli capitoli di spesa.

Salvo diversa determinazione delle parti la nuova misura di maggiorazione avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stato concordato tra le Organizzazioni territoriali contraenti.

La maggiorazione di cui ai commi precedenti deve essere accantonata presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino secondo le modalità previste per l'accantonamento del trattamento economico di cui all'art. 7 del presente Accordo. (Sommario )

Art. 9 - Indennità per lavori speciali disagiati

Ai sensi dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. agli operai che nella provincia di Torino lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le seguenti indennità percentuali da computarsi sui seguenti elementi di retribuzione: paga base, ex indennità territoriale, elemento economico territoriale e ex indennità di contingenza, indennità sostitutiva di mensa e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A - Lavori vari

1.

lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4%

2.

lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti, limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli

5%

3.

lavori di palificazione trivellazione, limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5%

4.

sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8%

5.

lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8%

6.

lavori di scavo in cimitero in contatto di tombe

8%

7.

lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crea per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10%

8.

lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti, condizioni di effettivo disagio

10%

9.

lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura, od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obbiettive condizioni di nocività

11%

10.

lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12%

11.

lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiori ai metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13%

12.

costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre

13%

13.

lavori di demolizione di strutture pericolanti

16%

14.

lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelle nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16%

15.

lavori su scale aeree tipo Porta

17%

16.

costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di soprammano, a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17%

17.

costruzione di pozzi a profondità da m. 3,50 a 10 m.

19%

18.

Lavori per fognature nuove in galleria

19%

19.

spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20%

20.

lavori di riparazione e/o spurgo di fognature preesistenti

21%

21.

costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 metri

22%

22.

lavori in pozzi neri preesistenti

27%

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B - Lavori in galleria Per il personale addetto:

a) Al fronte di perforazione, avanzamento o di allagamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio

46%

b) Ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione

26%

c) Alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18%

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% (sessanta per cento); gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni Territoriali contraenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20% (venti per cento).

Gruppo C - Costruzione di linee elettriche e telefoniche Per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresi i lavori dì scavo e di reinterro, l'esecuzione dì manufatti edili di qualsiasi natura nonché la posa in opera dei conduttori non in tensione, è stabilita un'indennità del 15% (quindici per cento).

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio per operai addetti a lavori non considerati nel presente articolo, la questione verrà segnalata alle Associazioni territoriali contraenti, per il deferimento alle competenti Organizzazioni nazionali che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Associazione territoriali segnalanti.

Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% (venti per cento), da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta agli operai per i quali sussistano le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate. (Sommario )

Art. 10 - Indennità di trasporto

Qualora il lavoratore si avvalga dei servizi pubblici di trasporto, a puro titolo di rimborso spese viaggio e previa presentazione dei documenti giustificativi (biglietti - tessere - abbonamenti ecc.) gli verrà corrisposta una indennità di trasporto fino al completamento delle spese.

Qualora l'uso dei mezzi pubblici presenti particolari difficoltà per il raggiungimento del luogo di lavoro, al lavoratore verranno corrisposte, previa autorizzazione scritta dell'impresa, le spese di trasporto con riferimento alla tariffa ACI, territorialmente in vigore.

La certificazione per il rimborso spese deve essere presentata mensilmente, salvo giustificato motivo.

Nota a verbale

Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 92 del C.C.N.L. 27.10.1995 (condizioni di miglior favore). (Sommario )

Art. 11 - Igiene e ambiente di lavoro

Nell'intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle normative di legge in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentante o di legno, ovvero con altri elementi provvisionali, e, per i piccoli cantieri, possono aver sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra devono essere apprestate non oltre quindici giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive da segnalare ai- delegati d'impresa di cui all'art. 89 parte comune del C.C.N.L. 27.10.1995.

Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, l'impresa provvederà, ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi suaccennati nelle vicinanze del cantiere.

Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovraintende il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al quale devono essere rivolte le segnalazioni di competenza dei Delegati d'Impresa.

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 82 parte comune, secondo comma del C.C.N.L. 27.10.1995 le Associazioni territoriali contraenti si riservano di assumere determinazioni definitive non appena si saranno realizzati i presupposti indicati nello stesso secondo comma, impegnandosi tuttavia le Associazioni medesime a dare fin d'ora attuazione, a titolo sperimentale, a corrispondenti iniziative in cantieri che per ubicazione, condizioni ambientali, numero e composizione delle maestranze propongono l'opportunità delle sperimentazioni in parola.

Alla concreta realizzazione delle iniziative di cui sopra provvedono le stesse Associazioni territoriali contraenti alle quali devono essere rivolte le segnalazioni di competenza dei delegati di impresa. (Sommario )

Art. 12 - Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per i lavori in alta montagna viene stabilita nelle seguenti misure:

in tutti i mesi dell'anno:

- per lavori eseguiti oltre i 1.250 metri e sino a 1.800 metri s.l.m.:

15%

- per i lavori eseguiti oltre i 1.800 metri s.l.m.:

25%

In caso di Comune o Frazione la cui quota altimetrica ufficiale sia superiore alle altitudini s.l.m. di cui sopra ed il cui territorio si estenda anche su quote altimetriche inferiori, l'indennità, nelle misure previste dal presente articolo, è dovuta anche per i posti di lavoro ubicati in quest'ultima parte del territorio, entro i limiti di almeno 50 metri rispetto alla citata quota altimetrica ufficiale.

Nel caso viceversa di Comune o Frazione la cui quota altimetrica ufficiale sia inferiore alle altitudini sopraindicate e il cui territorio si estenda anche su quote altimetriche superiori, l'indennità non è dovuta neppure per i posti di lavoro ubicati in quest'ultima parte del territorio, entro i limiti di più 50 metri rispetto alla citata quota altimetrica ufficiale.

Per quanto riguarda i cantieri in estensione (stradali, ferroviari, ecc.) si assume quale altitudine dell'intero cantiere ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo, la quota media del cantiere stesso misurato nella sua estensione (media aritmetica delle quote altimetriche minima e massima del cantiere).

Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituenti la loro abituale dimora, sempreché essi non siano costretti a percorrere oltre 2 chilometri per recarsi dalla loro abitazione al posto di lavoro.

Dette percentuali vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 13, compreso, per gli operai lavoranti a cottimo, l'utile minimo contrattuale di cottimo. (Sommario )

Art. 13 - Elementi della retribuzione

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. 27.10.1995 e fatte salve ad ogni effetto le norme previste dall'articolo stesso, ai fini dell'applicazione degli articoli 9-10-12-14-17 del presente Accordo devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) paga base di fatto, comprensiva dell'indennità territoriale di settore;

b) indennità sostitutiva di mensa di cui all'art. 4;

c) indennità di contingenza;

d) utile minimo contrattuale di cottimo o utile effettivo di cottimo per gli operai lavoranti a cottimo, secondo quanto stabilito dai singoli articoli (del C.C.N.L.);

e) E.E.T.;

f) E.D.R..

(Sommario )

Art. 14 - Prestazione della Cassa Edile

Le prestazioni di previdenza ed assistenza della Cassa Edile sono preliminarmente quelle stabilite con Accordi nazionali, ai sensi dell'art. 43 del C.C.N.L. di Lavoro 27.10.1995, per alcune delle quali vige anzi una disciplina unitaria inderogabile a valere per tutto il territorio nazionale.

In particolare le prestazioni della Cassa Edile a favore degli operai in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale sono disciplinate per la provincia di Torino dall'art. 8 lett. A) e B) del presente Accordo provinciale.

Le altre prestazioni della Cassa Edile nonché la natura, le misure, le date di decorrenza e la durata delle prestazioni stesse sono determinate per ciascun esercizio dalle Associazioni territoriali contraenti nei limiti delle disponibilità di ciascun esercizio della Cassa Edile, accertate dal competente organo della Cassa Edile medesima.

Gli Accordi collettivi che stabiliscono le prestazioni di cui al comma precedente e ne disciplinano l'erogazione formano parte integrante del presente Accordo (All.). (Sommario )

Art. 15 - Anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 31 del C.C.N.L. 27.10.1995 il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri relativi è dovuto nella misura del 5% (cinque per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 13, compreso, per gli operai lavoranti a cottimo, l'utile minimo di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Tale misura potrà essere variata nel corso di validità del presente Accordo in relazione all'andamento della gestione, salvo diversa determinazione delle Associazioni territoriali contraenti, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le Associazioni territoriali medesime.

Il detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dai paragrafi 3 e seguenti del Regolamento di attuazione dell'art. 43 del C.C.N.L. 27.10.1995 allegato F) al contratto medesimo. (Sommario )

Art. 16 - Cassa integrazione guadagni e trattamento di disoccupazione

Per il trattamento dovuto agli operai nei casi di sospensione dal lavoro e di riduzione dell'orario di lavoro si fa riferimento alla normativa prevista dall'art. 12 del C.C.N.L. 27.10.1995 anche per quanto riguarda il trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'Edilizia ed affini, alla Legge 6 agosto 1975 n. 427 e successive.

Per quanto riguarda i casi di sospensione o riduzione di orario determinate da cause metereologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione Provinciale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo. (Sommario )

Art. 17 - Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto, spettante agli operai dipendenti ai sensi dell'art., 38 del C.C.N.L. 27.10.1995, è accantonato in un apposito fondo denominato "Fondo trattamento di fine rapporto degli operai edili ed affini della Provincia di Torino", affidato in autonoma gestione alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino sulla base di una convenzione stipulata tra le Organizzazioni territoriali contraenti e la Cassa Edile medesima.

La percentuale posta a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del "Fondo" di cui al par. 10 del Regolamento relativo all'accantonamento e alla liquidazione del trattamento di fine rapporto è fissata nella misura del 3% (tre per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetta ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Il "Fondo" garantisce a tutti gli operai e agli aventi causa di ricevere, in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione del trattamento di fine rapporto nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti norme di Legge.

I termini e le modalità per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e per la sua liquidazione agli aventi diritto sono stabiliti in apposito "Regolamento" sottoscritto dalle Organizzazioni territoriali contraenti, che forma parte integrante del presente Accordo.

Le prestazioni del "Fondo" a favore degli operai o dei loro aventi causa, quali disciplinate dal Regolamento di cui sopra, costituiscono parte integrante del trattamento economico e normativo spettante agli operai Edili della Provincia di Torino.

Primo chiarimento a verbale:

Si dà atto, per memoria, che l'accantonamento della anzianità pregressa all'1.4.1976, salvo le pattuizioni di miglior favore, sarà della seguente misura:

- fino al 1970: gg. 4 (32 ore) per ogni anno di anzianità maturata presso la stessa Impresa;

- dal 1970 e fino all'1.5.1978: gg. 5 (40 ore);

- per promemoria, si dà atto che l'Indennità di anzianità spettante agli operai dipendenti da Imprese Artigiane della Provincia di Torino, è quella prevista dall'art. 38 del C.C.N.L. 13.8.1981 e relativa norma transitoria e dai C.C.N.L. 18.7.1985 - 10.3.1989 e 27.10.1995.

Secondo chiarimento a verbale:

Si dà atto, per memoria, che l'accantonamento con decorrenza dal 1° gennaio 1974 del trattamento di fine rapporto, allora denominato "Indennità di ", in un apposito "Fondo" gestito dalla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino è stato istituito con Accordo collettivo provinciale di lavoro 23 ottobre 1973 e che il "Regolamento" di attuazione che disciplina il funzionamento del relativo servizio è stato approvato dalle Organizzazioni territoriali contraenti con appositi accordi depositati presso la Cassa Edile della Provincia di Torino.

Ai predetti Accordi collettivi di lavoro deve pertanto farsi riferimento per definire diritti e doveri di tutte le Parti interessare inerente all'istituto contrattuale in parola a decorrere dal 1° gennaio 1974. (Sommario )

Art. 18 - Apprendistato

Con riferimento all'art. 16 legge 19.7.1997 n. 196, visto l'Accordo Interassociativo Nazionale del 18.12.1998 e gli Accordi Interconfederali Intercategoriali in materia di apprendistato per l'Artigianato, le parti convengono dì formulare idonei accordi per la provincia di Torino e in tal senso, si impegnano all'utilizzo delle strutture paritetiche di settore (Ente Scuola C.I.P.E.-T). (Sommario )

Art. 19 - Addestramento professionale

Gli attuali Enti Scolastici sono unificati, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, in un nuovo Ente Formativo che assume la denominazione di Ente Scuola-C.I.P.E.-T.

La riorganizzazione di cui sopra comporta la cessazione con la data del 31 dicembre 1997 dell'attività certificatoria oggi svolta dall'Ente Scuola C.I.P.E.-T.ed il trasferimento della stessa, con il personale addetto, alla Cassa Edile con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Tutto il personale in forza ai preesistenti Enti Scolastici, salvo le persone di cui al secondo comma, viene assunto alle dipendenze del nuovo Ente, incluso altresì il personale dell'Edilscuola S.r.l.

L'unificazione delle finzioni e delle competenze degli enti scolastici comporta altresì l'unificazione dei relativi servizi.

La struttura operativa del nuovo ente scolastico è così articolata:

A) Gestione delle relazioni esterne, finalizzata alla promozione ed allo sviluppo di attività a favore delle imprese e dei lavoratori ed al coordinamento di tali attività con gli enti assicurativi, previdenziali e con gli enti pubblici territoriali.

B) Gestione dell'attività formativa.

C) Amministrazione, distinta in:

1) amministrazione e gestione del patrimonio e dei servizi;
2) amministrazione del personale.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono cessati la "Scuola per la formazione professionale degli operai edili ed affini" e "l'Istituto professionale per assistenti tecnici". Le funzioni e le competenze dei due Enti sono state trasferite in pari data al nuovo Ente unificato.

Ai fabbisogni dell'Ente Scuola C.I.P.E.-T., con decorrenza dal 1° gennaio 1998, provvede la Cassa Edile di Torino mediante la riscossione diretta del contributo di cui all'art. 40, comma 4, del C.C.N.L. 27.10.1995, da calcolarsi nella misura dell'1% (uno per cento) sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 13 del presente Accordo integrativo provinciale di lavoro.

Tale misura potrà essere variata nel periodo di validità del presente accordo in relazione all'andamento della gestione, tenuto anche conto delle strutture scolastiche in corso di realizzazione da parte delle Organizzazioni territoriali contraenti.

Salvo diversa determinazione da parte di dette Organizzazioni, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le Organizzazioni territoriali medesime.

Agli allievi che frequentano i corsi di addestramento professionale finanziati dall'Ente Scuola C.I.P.E.-T. è corrisposto un assegno di studio commisurato alle ore di frequenza, alle condizioni, nelle misure e secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriale contraenti.

Le stesse Organizzazioni territoriali si adopereranno di comune accordo affinché al termine dei corsi di cui sopra sia assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento una prioritaria immissione delle maestranze che hanno superato con esito favorevole i corsi medesimi nel processo produttivo dell'edilizia.

Nell'intento, inoltre, di arricchire la formazione dei lavoratori dell'edilizia e di favorirne una professionalità polivalente, le Organizzazioni territoriali predette si adopereranno per individuare condizioni, metodologie e strumenti atti a facilitare l'accesso delle maestranze a qualifica superiore, anche mediante l'istituzione di corsi di formazione promossi dall'Ente Scuola C.I.P.E.-T.

Al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 40 comma 12 del C.C.N.L. 27.10.1995 provvede, per la provincia di Torino, l'Ente Scuola C.I.P.E.-T.

Per quant'altro attiene alla formazione professionale e all'istruzione antinfortunistica delle maestranze edili ed affini della provincia di Torino - e, nell'ambito di esse, dei tecnici di cantiere, dei delegati e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - si fa rinvio alle pattuizioni nazionale sottoscritte ai sensi del già citato artt. 40 e 82 del C.C.N.L. e agli Accordi Collettivi Provinciali già sottoscritti. (Sommario )

Art. 20 - Cassa Edile

L'attività della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino, costituita il 1° gennaio 1957, è regolata dallo Statuto con le integrazioni e le modificazioni deliberate secondo la procedura prevista dall'art. 19 dello Statuto medesimo.

Le Associazioni contraenti assumono peraltro formale impegno di adoperarsi per adeguare gli organi di amministrazione e di controllo della Cassa Edile e di aggiornare i compiti e le funzioni in conformità a quanto disposto dall'Accordo nazionale 18.12.1998 e agli accordi stipulati a livello territoriale dalle O.O. firmatarie del presente accordo. Il contributo di cui all'art. 43 - terzo comma, del C.C.N.L. 27.10.1995 dovuto alla Cassa Edile dai datori di lavoro e dagli operai dipendenti nella misura complessiva del 3% (tre per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

Tale misura complessiva potrà essere variata nel corso di validità del presente Accordo in relazione all'andamento della gestione salvo diversa determinazione delle Associazioni territoriali contraenti, la nuova misura contributiva avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sarà stata concordata tra le Associazioni territoriali medesime.

La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento del contributo complessivo sono stabilite dalla cassa Edile d'accordo con le Associazioni territoriali contraenti.

La dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L. 27.10.1995 in vigore, al presente Accordo Integrativo Provinciale nonché allo Statuto e al Regolamento della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino - da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 secondo comma del richiamato C.C.N.L. 27.10.1995 dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima - è raccolta da questa ultima, secondo modalità e termini stabilite dalle Associazioni territoriali contraenti.

Le dette dichiarazioni sono messe a disposizione da parte della Cassa Edile a chiunque ne abbia interesse. (Sommario )

Art. 21 - Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 43 del C.C.N.L. 27.10.1995, la quota territoriale di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Torino è stabilita nella misura paritetica dello 0,74% (zero e settantaquattro per cento), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al contributo da versare alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 20 del presente Accordo.

Le quote di adesione contrattuale territoriale e nazionale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino, in una con il contributo ad essa dovuto ai sensi dell'art. 20 del presente Accordo.

Le modalità da seguire per il versamento alla Cassa Edile delle quote di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Organizzazioni territoriali contraenti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera sono stabilite in appositi accordi intervenuti tra le Associazioni Nazionali e/o le Organizzazioni territoriali da una parte e la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Torino dall'altra.

Si richiamano nella loro interezza le norme previste dall'Accordo collettivo di lavoro 12.6.1989 relative all'aumento della quota di adesione contrattuale depositato in C.E..

Resta confermata nella misura dello 0,15% (zero e quindici per cento) la quota nazionale di adesione contrattuale di cui all'Accordo Nazionale del 18.12.1998. (Sommario )

Art. 22 - Quote sindacali

È riconosciuta dagli operai dipendenti dalle Imprese Artigiane Edili ed Affini della Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 41 - primo comma, del C.C.N.L. 27.10.1995 la facoltà di cedere alle Associazioni sindacali dei Lavoratori Edili, mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino. (Sommario )

Art. 23 - Diritto dello studio

A) Le organizzazioni territoriali contraenti ritengono che una adeguata preparazione culturale sia il necessario presupposto dell'attività di formazione professionale.

Le Parti concordano sulla necessità che tale obbiettivo sia perseguito nei confronti dei lavoratori occupati anche mediante l'istituzione da parte dell'Ente Scuola C.I.P.E.-T. di corsi diurni.

Per favorire la partecipazione ai corsi predetti e la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art. 84 del C.C.N.L. 27.10.1995, le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato articolo del C.C.N.L..

L'Ente Scuola C.I.P.E.-T. provvederà a rimborsare alle singole imprese:

a) gli oneri sostenuti per la frequenza presso l'Ente Scuola C.I.P.E.-T. dei corsi diurni di cui al secondo comma della lett. A) del presente articolo sulla base delle certificazioni e delle modalità che sono state definite dalle parti contraenti con Accordo collettivo provinciale 14 settembre 1988 che forma parte integrante del presente Accordo:

b) gli oneri sostenuti per la partecipazione ai corsi di cui al terzo comma della lett. A) presente articolo sulla base delle certificazioni e delle modalità che verranno dalle parti contraenti.

B) Nei casi di frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria e/o secondaria di cui all'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le spese sostenute dalle imprese per i titoli indicati dall'art. 84 del C.C.N.L. di Lavoro 27.10.1995 saranno loro rimborsate dall'Ente Scuola C.I.P.E.-T. dietro presentazione delle certificazioni ivi previste.

Le Parti valutano, a titolo indicativo, nel numero di trecento gli operai che potranno partecipare ai corsi suddetti in ciascuno degli anni scolastici compresi nel periodo di validità del presente Accordo. (Sommario )

Art. 24 - Multe

I proventi delle multe applicate a norma degli artt. 85-86 del C.C.N.L. 27.10.1995 devono essere versati alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino. (Sommario )

Art. 25 - Contratto a tempo determinato

Al fine di sopperire ad improvvise esigenze lavorative e nell'ottica di creare ulteriori occasioni dì lavoro, contrastando l'instaurarsi dì rapporti di lavoro irregolari causati dalla brevità dell'esigenza lavorativa, le parti, in attuazione del primo comma, art. 23, Legge 28.2.1987, n. 56, dichiarano di voler sperimentare l'utilizzo del contratto a termine.

A tale scopo le imprese, al verificarsi di improvvisa e straordinaria esigenza di lavoro, non affrontabile con il normale assetto occupazionale e normativo, faranno richiesta di incontro presso le Associazioni sindacali cui l'impresa è iscritta o conferisce mandato.

Entro 10 giorni da detta richiesta sarà possibile stipulare accordi sindacali che prevederanno le causali, la percentuale, la durata e le modalità del lavoro a termine.

Le Parti si impegnano al termine di 12 mesi, a verificare gli effetti indotti da tale sperimentazione. (Sommario )

Art. 26 - Validità, decorrenza e durata

Le presenti norme integrative entrano in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Torino, l'1.6.1999 salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli delle Norme integrative medesime e hanno la stessa scadenza del C.C.R.I.L.. (Sommario )