EDILI (ARTIGIANATO)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane nonchè delle piccole imprese edili e affini di Teramo


 

Data di Stipula: 19-03-1999
Inizio validita': 01-01-1999
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Teramo


Il 19.03.1999, in Pescara

tra

il Comitato direttivo Regionale delle associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno Fe.N.E.A.L. - UlL Sindacato Provinciale di Teramo,

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini F.I.L.C.A. - CISL Sindacato Provinciale di Teramo,

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini F.I.L.L.E.A. CGIL Sindacato provinciale di Teramo,

costituiti nella Federazione Lavoratori Costruzioni di Teramo,

Viene stipulato il presente Contratto Provinciale di lavoro, integrativo al Contratto nazionale per gli addetti delle ditte artigiane e piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 27 ottobre 1995, da valere per il territorio della Provincia di Teramo, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato C.C.N.L. 27/10/1995.

Premessa

La stesura del presente contratto integrativo provinciale è stata l'occasione per attuare una valutazione attenta della situazione complessiva del settore dell'edilizia.

Dopo aver rilevato la persistente mancanza, nell'ambito regionale, di commesse di opere pubbliche e private che ha determinato un ridimensionamento del settore con cali occupazionali notevoli e destrutturazione delle imprese, si è anche constatato il parziale successo della legge sul beneficio del 41% sulle ristrutturazioni con un conseguenze effetto debole sul lavoro nero.

Sulla base delle analisi svolte, con il presente accordo, le parti si impegnano a realizzare i seguenti obiettivi:

- agevolare il rispetto delle leggi in materia ed il contratto;

- far crescere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro;

- stabilire il ruolo degli organismi paritetici;

- rilancio dell'occupazione.

Le parti ribadiscono il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese.

Attraverso la costituzione del Comitato Territoriale Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, le parti si impegnano a favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Si auspica, inoltre, un pieno accoglimento della normativa nazionale in materia di appalti (415/98) re della normativa regionale Legge 21/98, per evitare tutte le situazioni di incertezza, la semplificazione delle procedure burocratiche da conseguire anche con il contributo tecnico del Ce.Re.Mo.Co.

Per realizzare gli obiettivi indicati appare opportuno migliorare il sistema delle relazioni industriali.

A tal fine le parti si impegnano ad intensificare l'attività di concertazione a livello territoriale e regionale allo scopo di eliminare tutti i paletti burocratici che ostacolano la libera circolazione delle imprese abruzzesi nel territorio regionale con l'impegno di agevolare gli Enti nella creazione degli sportelli unici, con in vantaggi economici per le imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Un primo passo verso la normalizzazione delle relazioni industriali e primo segno di semplificazione burocratica viene considerato il presente accordo di contrattazione di secondo livello su base provinciale, ma con l'intento di regionalizzare la contrattazione al rinnovo dello stesso.

Le parti si impegnano, qualora ve ne fossero le condizioni, per i futuri rinnovi ad armonizzare definitivamente le diverse prestazioni fra i territori. (Sommario)

Art. 1 - Investimenti - Occupazione - Informazione

Gli imprenditori si impegnano a fare informazione-formazione sull'applicazione di nuove tecnologie di costruzione e per un programma di investimenti, qualora possibile, per costituire la quota privata di investimento nei PRUSST regionali o altra legge regionale o comunitaria.

Le associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo e la Federazione Lavoratori Costruzioni provinciale, fermo restando la propria autonomia e le rispettive distinte responsabilità, fatte salve le eventuali procedure che in sede nazionale potranno essere ulteriormente stabilite, concordano di incontrarsi semestralmente per esaminare lo stato del settore, gli indirizzi produttivi, l'organizzazione del lavoro, le prospettive occupazionali, nonché le esigenze e le disponibilità di qualifiche. (Sommario)

Art. 2 - Diritti sindacali

Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 89 del CCNL 27/10/95 e della L. 20/5/70 n. 300 "Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma degli accordi interconfederali, alla elezione del delegato di cantiere. (Sommario)

Art. 3 - Governo della mobilità

Le parti si impegnano a determinare la costituzione di liste speciali dei lavoratori edili all'interno degli strumenti territoriali pubblici di gestione del mercato del lavoro per il tramite di accordi specifici. (Sommario)

Art. 4 - Informazioni EDILCASSA

L'EDILCASSA Abruzzo è tenuta, su richiesta del lavoratore, ad inviare alla nuova Cassa la posizione contributiva del lavoratore interessato. (Sommario)

Art. 5 - Bacheche sindacali

In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale. (Sommario)

Art. 6 - Appalto

Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione delle Ditte Artigiane e piccole imprese delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far si che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti alle rispettive casse presenti sul territorio; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo cosi ad emarginare ogni forma di lavoro spurio e ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico. A tal fine le imprese assuntrici di appalti di grandi opere pubbliche ed infrastrutturali dovranno eseguire direttamente le opere da realizzare ed assumeranno localmente il 90% degli operai ed il 75% degli impiegati. (Sommario)

Art. 7 - Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese

Laddove in un appalto pubblico, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione dei CCNL e CCPIL e con la effettiva iscrizione alle rispettive casse presenti sul territorio per tutti i lavoratori dipendenti. Viene fatto formale divieto contrattuale a successivamente subappaltare i lavori già divisi fra le aziende consorziate o raggruppate, fatte salve le lavorazioni specialistiche. Il consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale. (Sommario)

Art. 8 - Subappalto

L'impresa nel caso ricorra, per comprovate necessità e per alcune e determinate fasi lavorative di alta specializzazione ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delegati o ai R.S. di cantiere e, in mancanza di dette rappresentanze, alle OO-SS, territoriali e regionali stipulanti il presente accordo per il tramite delle associazioni Anse ed Assoedili, comunicando altresì il nome e Indirizzo dell'impresa subappaltatrice.

L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti alle rispettive Casse presenti sul territorio nonché, le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le imprese subappaltatrici, debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica, l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionalo ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l'EDILCASSA o Cassa Edile e le norme antinfortunistiche. Le parti identificano, nella formulazione che segue, la lettera che le imprese sono tenute ad inviare alle rispettive Casse presenti sul territorio, in applicazione del presente articolo, e che, allegato sub A) e sub B), formano parte integrante del presente accordo. (Sommario)

Art. 9 Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia

Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tal contributo verrà erogato per il tramite dell'EDILCASSA. (Sommario)

Art. 10 - Tossicodipendenze

L'impresa, al fine di favorire il recuperi ed il reinserimento nel settore dei lavoratori tossicodipendenti e che documentino di sottoporti a terapie specifiche di riabilitazione può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto.

L'aspettativa di cui al primo comma può essere concessa anche ai familiari o conviventi del lavoratore tossicodipendente, purché dimostrino le necessità di assistenza al congiunto. Il lavoratore che entro sette giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio, verrà considerato dimissonario. L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio. (Sommario)

Art.11 - Addestramento professionale e scuola edile

Le parti confermano la volontà di definire una contribuzione necessaria per l'effettivo funzionamento della Edilscuola Regionale, struttura permanente rivolta alla formazione professionale dei giovani che intendano inserirsi nel settore edile ed alla ulteriore qualificazione professionale dei lavoratori già operanti nel settore. In una visione organica delle finalità da perseguire saranno tenute presenti le possibilità di interventi della Regione, del Fondo sociale Europeo e degli eventuali Enti competenti. (Sommario)

Art.12 - Occupazione giovanile

Attraverso i contratti di formazione lavoro e la Legge Regionale 55/98 le aziende si impegnano ad agevolare, garantendolo, l'inserimento e la qualificazione dei giovani nel settore. (Sommario)

Art. 13 - Comitato paritetico

Con riferimento all'art. 39 del C.C.N.L. 27/10/95, viene istituito il Comitato Paritetico Provinciale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro secondo le modalità nazionalmente definite. Si provvede al finanziamento delle attività del Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro con un contributo totalmente a carico degli imprenditori della provincia di Teramo parti allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. 27/10/95 ivi compresa E.E.T., da versarsi all'EDILCASSA che è chiamata a gestire tale fondo. (Sommario)

Art.14 - Libretto sanitario

Le parti convengono che il libretto sanitario e dei dati biostatici dovrà essere stampato e distribuito a spese e cura dell'EDILCASSA ABRUZZO. (Sommario)

Art.15 - EDILCASSA

Con riferimento all'art. 43 del CCNL 27/10/95 il contributo dovuto all'EDILCASSA ABRUZZO viene fissato nella misura complessiva del 2,50%, di cui il 2,08% a carico dell'impresa e il 0,42% a carico del lavoratore - da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26, del citalo contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza, ivi compresa E.E.T.). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprenditori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e vergato all'EDILCASSA ABRUZZO unicamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento del contributo di cui sopra sono stabilite dalla EDILCASSA stessa. Le parti si impegnano ad integrare in qualsiasi momento e con le stesse proporzioni, la misura dei rispettivi contributi nella ipotesi che questi non risultino ampiamente sufficienti a garantire le prestazioni di cui all'articolo 43 del CCNL 27/10/95. (Sommario)

Art. 16 - Trattamento economico per ferie, permessi e gratifica natalizia

Con riferimento all'art. 22 del CCNL 27/10/95, il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e permessi, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentualE complessiva del 23,45% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL 27/10/95 ivi compresa E.E.T.

La percentuale complessiva va imputata per il 10,00% alla gratifica natalizia; 8,50% al trattamento economico per ferie; 4,95% al trattamento economico per riposi annui.

L'importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato mensilmente dalle imprese all'EDILCASSA, che successivamente provvederà a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme dettate dalla EDILCASSA medesima. (Sommario)

Art. 17 - Quota di servizio sindacale

Con riferimento a quanto previsto dal CCNL le quote di servizio, a carico datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini, sono stabilite nelle seguenti misure da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL 27/10/95 ivi compresa E. E.T.:

a) quota sindacale di servizio provinciale:

0,76% (di cui 0,38% a carico del datore di lavoro e 0,38% a carico del lavoratore);

b) quota sindacale di servizio nazionale:

0,37% (di cui 0,185% a carico del datore di lavoro e 0,185% a carico del lavoratore).

Le quote di servizio a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico. (Sommario)

Art.18 - Orario di lavoro

Con riferimento e ad integrazione del CCNL 27/10/95 si conviene che l'orario normale di lavoro, per la Provincia di Teramo, è di 40 (quaranta) ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L'orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento al CCNL 27/10/95.

Resta fermo quant'altro previsto dal CCNL 27/10/95 non in contrasto con il presente articolo. Dal 1° lunedì di dicembre e per otto settimane consecutive l'orario normale contrattuale, ripartito sempre su cinque giorni, sarà di 35 (trentacinque) ore settimanali.

Verranno, in seguito, definite in un protocollo d'intesa forme di flessibilità dell'orario di lavoro, anche mediante la costituzione di una banca delle ore. (Sommario)

Art.19 - Elemento economico territoriale

In conformità all'accordo nazionale del 14 aprile 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993 e dall'art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 Maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in EDILCASSA e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti dal fondi strutturali;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

L'elemento economico territoriale è stabilito nella misura del 6% (sei per cento) rispettivamente dei minimi di paga e stipendio a decorrere dal 1° Gennaio 1999, come previsto dall'Accordo Nazionale del 14.04.1997.

Per la verifica degli indicatori dell'andamento economico del settore e per le conseguenti variazioni l'EET, sempre entro il limite massimo di incremento del 6% fissato dall'accordo nazionale, le parti si incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno per l'intera durata del CCPIL.

Con decorrenza dal 1° Gennaio 1999 l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati della provincia è pertanto il seguente:

7° livello

lire 103.240

pari a lire/ora

596,76

6° livello

lire 90.088

pari a lire/ora

520,73

5° livello

lire 75.041

pari a lire/ora

433,76

4° livello

lire 69.498

pari a lire/ora

401,72

3° livello

lire 64.992

pari a lire/ora

375,67

2° livello

lire 57.415

pari a lire/ora

331,87

1° livello

lire 50.364

pari a lire/ora

291,12

(Sommario)

 

Art. 20 - Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore a far data dal 1/1/99 viene stabilita in questa misura con il seguente schema:

OPERAI

4° livello OP. IV° LIV.

pari a lire/ora

1195,58

3° livello OP. SPECIALIZZATO

pari a lire/ora

1069,79

2° livello OP. QUALIFICATO

pari a lire/ora

1076,60

1° livello MANOVALE

pari a lire/ora

804,08

(Sommario)
 

Art. 21 - Premio di produzione impiegati

Il premio produzione impiegati è cosi determinato a far data dal 1/1/99:

LIVELLO

PREMIO

Settimo

224.921

Sesto

264.229

Quinto

218.574

Quarto

198.488

Terzo

172.622

Secondo

175.711

Primo

129.442

(Sommario)

 

Art. 22 - Anzianità professionale edile ed anzianità professionale edile straordinaria

Per questo istituto valgono le norme previste dal CCNL 27/10/95. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 4,50% a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL 27/10/95 ivi compresa E.E.T., per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al CCNL citato. La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione. (Sommario)

Art. 23 - Lavori in zone disagiate

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali. (Sommario)

Art. 24 - Indennità di trasporto casa - lavoro

Ai lavoratori che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato dal datore di lavoro è corrisposta un indennità (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari al 7% dal 1° gennaio 1999 da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL 27/10/95 ivi compresa E.E.T e per le ore di effettivo lavoro prestato.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui al CCNL del 27/10/95 in quanto che, nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui,.

Detta indennità non verrà corrisposta unicamente nel caso che l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere e viceversa. (Sommario)

Art. 25 - Una tantum

Le parti convengono che a titolo di indennità per carenza contrattuale a tutti i lavoratori ai quali, prima della firma del presente accordo, è stato integralmente applicato il CCPIL del 30 gennaio 1987, Lire 500.000 a titolo di una tantum da erogare entro il 31.5.1999. (Sommario)

Art. 26 - Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in L. 18.000, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun

pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova

applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a L. 780 dal 1° gennaio 1999, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.

Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa pari a L. 789 dal 1° gennaio 1999, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte. (Sommario)

Art. 27 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dal CCNL 27/10/95 e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;

2 - una settimana di ferie in dicembre;

3 - una settimana su richiesta del lavoratore.
(Sommario)
 

Art. 28 - Indennità di alta montagna

L'indennità di alta montagna è così stabilita:

a) L. 1.500 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 km di distanza dai medesimi;

b) L. 1.700 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km di distanza dai centri abitati;

c) L. 2.000 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;

d) L. 1.600 giornaliere da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti al lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.

Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi, per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi. Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute. (Sommario)

Art. 29 - Cantieri in estensione tempi di percorrenza

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capi i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa, sul posto di lavoro a ciascuno assegnato. (Sommario)

Art. 30 - Trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare, per non più di 30 giorni lavorativi consecutivi, la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune, dove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL 27/10/95 ivi compresa E.E.T., oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Restano ferme tutte le altre norme previste dall'art. 25 del CCNL 27/10/95. (Sommario)

Art. 31 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale R.L.S.T.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.) vengono individuali per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale e dovranno essere individuali tra i lavoratori dipendenti aderenti all'Anse e Assoedili Cna. Gli oneri connessi alla istituzione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, la sua formazione ed i compiti che la legge gli attribuisce, saranno mutualizzati dalle imprese con un contributo alla EDILCASSA. (Sommario)

Art. 32 - Indumenti di lavoro

Le parti convengono di mutualizzare la fornitura di indumenti di lavoro ai dipendenti. (Sommario)

Art. 33 - Mutualizzazione

In attuazione di quanto previsto dall'art. 31 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e art. 32 - Indumenti di lavoro, le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico dei datore di lavoro, pari a 0,75% dal 1° ottobre 1998 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL 27/10/95 ivi compresa E.E.T. Con apposito regolamento, da definirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in ordine all'attività in ambito provinciale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), le parti stabiliranno: gli scopi, i requisiti per la nomina dei rappresentanti, le cause di decadenza, le competenze, le attribuzioni, la formazione, lo svolgimento ed i programmi di attività, compresi i termini di preavviso per le visite in cantiere ed i divieti.

Con il medesimo regolamento del precedente comma le parti concorderanno, in applicazione dell'art. 32, la tipologia e la quantità degli indumenti di lavoro, nonché i requisiti minimi di contribuzione alla EDILCASSA per la fornitura degli stessi. (Sommario)

Art. 34 - Qualifiche parcheggio

Al fine di determinare una reale e verificabile professionalizzazione degli addetti al settore si conviene che la qualifica di operaio comune possa insistere per un periodo non superiore ai 12 mesi di effettiva prestazione lavorativa.

In caso di utilizzo della normativa riguardante i contratti di formazione e lavoro la qualifica corrispondente al 2° livello sarà attribuita dopo 24 mesi di effettiva prestazione lavorativa. (Sommario)

Art. 35 - Cassa integrazione guadagni

Le imprese, nei casi ove ricorrono gli estremi per averne diritto, sono tenute ad inoltrare, alla sede provinciale della Previdenza sociale, domanda intesa a far ottenere ai propri dipendenti i benefici delle vigenti leggi in materia di Cassa per l'integrazione guadagni.

Le imprese anticiperanno sino a 150 ore mensili di quanto maturato per Cassa Integrazione Guadagni, così come stabilito dall'art. 12 del CCNL 27/10/95. (Sommario)

Art. 36 - Multe e trattenute

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentano risarcimenti di danni sarà versato all'EDILCASSA. (Sommario)

Art. 37 - Commissione paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto di lavoro

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica consultiva per l'esame delle controversie in materia di rapporto di lavoro nascenti fra gli assistiti dei sindacati firmatari del presente contratto e le imprese aderenti alle associazioni Anse e Assoedil della Cna. Le parti stabiliscono, prima di accedere a forme di conciliazione extragiudiziale od attività di carattere processuale, di adire la Commissione di cui al comma precedente, la cui attività dovrà essere regolamentata con apposito protocollo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. (Sommario)

Art. 38 - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1999 ed avrà validità prevista dal CCNL 27/10/95, come modificato dall'Accordo nazionale del 14 aprile 1997. (Sommario)

Dichiarazione a verbale extracontrattuale

tra

- il Comitato Direttivo Regionale delle associazioni Anse ed Assoedil della Cna Abruzzo

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno Fe.N.E.A.L. - UIL Sindacato Provinciale di Teramo;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - CISL Sindacato Provinciale di Teramo;

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini F.I.L.L.E.A. - CGIL - Sindacato Provinciale di Teramo;

costituiti nella Federazione Lavoratori Costruzioni di Teramo,

Dichiarano

Le parti firmatarie concordano nel dare mandato alle segreterie regionali (ANSE, ASSOEDILI, FILLEA, FILCA, FENEAL REGIONALI) di costituire un unico Comitato Tecnico Paritetico (CTP) regionale che esaurirà automaticamente il suo compito non appena confluiranno le risorse a tale titolo definite nei singoli CCPIL. (Sommario)