Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Treviso
Data stipula: 31 marzo 1998

Inizio validitą: 1 marzo 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Contratto territoriale per la provincia di treviso


Sommario:

- Premessa

- Sistema di informazioni

PARTE PRIMA - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

- Orario di lavoro

- Indennitą territoriale di settore

- Elemento economico territoriale

- Disciplina dell'impiego, della manodopera negli appalti e subappalti

- Ferie

- Trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi annui

- Lavori in galleria

- Trasferta

- Mensa

- Indennitą per lavori in alta montagna

- Anzianitą professionale edile

- Indumenti e calzature da lavoro

- Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso

- Quote di adesione contrattuale e di servizio sindacale

PARTE SECONDA - REGOLAMENTAZIONE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI

- Premi di produzione

- Elemento Economico Territoriale

PARTE TERZA - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI ED AGLI OPERAI

- Ambiente di lavoro

- Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

- Addestramento professionale

- Diritto allo studio

- Rapporti sindacali

- Norme di garanzia

- Inscindibilitą delle disposizioni contrattuali

- Decorrenza e durata

 

 

Il 31.3.1998 in Treviso,

tra

- l'Associazione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Treviso;

e,

- la Federazione Nazionale lavoratori Edili Affini e del legno - Fe.N.E.A.L. - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Unione Italiana del Lavoro U.I.L.;

- la Federazione Italiana lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati lavoratori C.I.S.L.;

- la Federazione Italiana lavoratori del legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - F.I.L.L.E.A. -, Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro C.G.I.L..

si è stipulato il presente contratto.

Premessa

Da un approfondito esame della situazione del settore, le parti concordano che l'industria edilizia, pur intravedendo alcuni segnali di risveglio, ha attraversato un lungo periodo di crisi con effetti devastanti che hanno inciso profondamente sul sistema impresa sotto l'aspetto occupazionale, organizzativo ed economico.

Il sistema legislativo affiancato dal sistema burocratico ha contribuito a minare in molti casi la stessa sopravvivenza delle imprese.

Inoltre, nella agguerrita concorrenza innescatasi tra le imprese per mantenere una quota di mercato e salvaguardare l'occupazione si e aggiunta una più sempre disinvolta e sempre meno controllata presenza sul mercato di subappaltatori apparentemente ineccepibili dal punto di vista del rispetto delle norme e delle condizioni economiche nei confronti dei propri subordinati, ma di fatto apportatori di grosse sorprese riscontrabili, molto spesso, soltanto ad interventi ultimati, che sfociano ineluttabilmente in aggiunte di rischi potenziali per gli appaltatori principali e per gli stessi lavoratori.

Le parti concordano, quindi, nell'esigenza di pervenire entro tempi brevi alla regolamentazione dell'unità del mercato del lavoro.

In tale contesto, l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Treviso, la Fe.N.E.A.L., la F.I.L.C.A. e la F.I.L.L.E.A., dichiarano di essere addivenute alla individuazione di nuove azioni con l'intento di recuperare quella frangia di imprese e lavoratori sinora sconosciuta alle Casse Edili di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Sempre in tale contesto, la Fe.N.E.A.L., la F.I.L.C.A. e la F.I.L.L.E.A., riconoscono e riaffermano il ruolo fondamentale della contrattualistica collettiva tra ANCE ed esse Organizzazioni sindacali in ordine alla identificazione delle politiche complessive del settore.

In relazione agli obiettivi dianzi richiamati, le parti concordano sulla necessità di individuare sollecitamente le conseguenti azioni e le sedi di intervento.

Nel frattempo, le parti si impegnano ad attivarsi presso gli enti pubblici in provincia di Treviso per l'integrale applicazione e rispetto alla cosiddetta "clausola sociale" di cui all'art. 36 della legge n. 300 del 20.5.1970; perché recepiscano in toto, e si adeguino allo stesso, un Bando Tipo a valenza regionale; per una maggior pubblicizzazione non solo degli appaltatori aggiudicatari di interventi pubblici o di opere comunque finanziate in tutto o in parte con fondi pubblici, ma anche degli operatori che in forza di autorizzazione o concessione attivano sul territorio per conto di terzi privati o in proprio qualunque attività in campo edilizio e delle costruzioni in genere; nonché affinché essi Enti forniscano tempestivamente alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso informazioni, per le singole opere, sulle lavorazioni oggetto di subappalto.

Tenute presenti le modalità per la determinazione dei prezzi - e successive variazioni - per quanto concerne il costo della manodopera, le parti, al fine di agevolare la corretta parità concorrenziale, ribadiscono che nella esecuzione degli appalti e subappalti di opere pubbliche dovrà essere applicato il trattamento contrattuale economico, normativo ed assistenziale complessivamente più favorevole ai lavoratori.

Le parti si impegnano, altresì, a proporre alle stazioni appaltanti di attivare processi di verifica nella fase esecutiva delle opere che contribuiscano a neutralizzare gli elementi di alterazione della "parità concorrenziale" con specifico riguardo a quelli riconducibili alla manodopera impiegata.

Tutto quanto dianzi ribadito e confermato quale premessa essenziale ed integrante del presente Accordo;

richiamata

- la "Premessa" al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995, in vigore dal 1° luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini;

visto

- il soprarichiamato C.C.N.L. 5.7.1995 ed in particolare l'art. 39 e gli Accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997,

viene stipulato,

per le materie espressamente demandate alla competenza delle Associazioni Sindacali territoriali, il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del Contratto Nazionale 5 luglio 1995, da valere:

- per tutto il territorio della provincia di Treviso;

- per le imprese che svolgono lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 5.7.1995, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.

Sistema di informazioni

Si intende qui riportata per intero la disciplina di cui al vigente C.C.N.L..

Nel ribadire l'impegno per l'attuazione della disciplina nazionale, le parti concordano di effettuare incontri semestrali indicativamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di avere un quadro completo per gli incontri periodici al livello territoriale previsti dalla richiamata disciplina nazionale, le parti stipulanti impegnano la Cassa Edile a fornire loro semestralmente i dati aggregati che normalmente vengono richiesti dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili.

Nel contesto di cui sopra, la Cassa Edile e di Assistenza è impegnata:

1) all'acquisizione sistematica, anche ricorrendo all'ausilio di mezzi informatici, dei dati relativi alla provincia di Treviso circa il numero delle gare indette, suddivise per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento e nominativi degli aggiudicatari;

2) alla verifica presso gli Enti appaltanti dell'applicazione di un Bando Tipo a valenza regionale e della conseguente trasmissione ad essa Cassa Edile dei dati relativi: alle imprese aggiudicatarie dei lavori; all'importo di aggiudicazione; alla durata prevista per l'esecuzione delle opere; all'incidenza percentuale della mano d'opera nonché i subappalti autorizzati, specificando nominativo delle imprese subappaltatrici, tipo ed importo dei lavori subappaltati, durata degli stessi ed incidenza percentuale della manodopera;

3) alla verifica, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie agli Enti pubblici committenti, del rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dal settimo comma dell'art. 18 della legge n. 55/1990, in materia di lavori pubblici appaltati e della conseguente regolarità contributiva.

I dati come sopra raccolti formeranno oggetto di esame negli incontri periodici previsti dal 2° comma del presente articolo.

PARTE PRIMA REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art. 1 - Orario di lavoro

Gli articoli da 5 a 10 e l'art. 20 del C.C.N.L. 5.7.1995 si intendono qui riportati per intero.

A) Operai di produzione.

Con riferimento al terzo comma, lettera a), dell'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995 l'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Treviso per gli operai di produzione ed i gruisti è il seguente:

- per otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì del mese di dicembre: ore 35 settimanali;

- per il restante periodo dell'anno: ore 40 settimanali.

L'orario normale contrattuale così articolato deve venir ripartito su cinque giorni per settimana, con esclusione del sabato, salvo obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a tempestiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, ai fini di eventuali verifiche. In tal caso, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta la maggiorazione prevista dal C.C.N.L..

B) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti ai lavori discontinui di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale contrattuale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì del mese di dicembre, gli orari anzidetti sono ridotti, rispettivamente, a 45 ore e 55 ore settimanali.

Sono considerati operai discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6.12.1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme di cui al punto A).

Ai soli effetti del computo dell'orario normale contrattuale come delineato ai punti A) e B), si fa riferimento a quanto previsto in merito dal C.C.N.L. 5.7.1995.

I quattro mesi dell'anno durante i quali è consentito alle imprese, ai sensi del R.D. 10.9.1923, n. 1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15.3.1923, n. 692, sono per la provincia di Treviso i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre.

In tali mesi, gli operai, su richiesta preventiva dell'impresa come regolamentata dall'art. 20, terzo e quarto comma del C.C.N.L. 5.7.1995, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali.

Le parti si danno atto che dette ore di lavoro straordinario riducono il monte ore di cui al secondo comma del citato art. 20 C.C.N.L. 5.7.1995.

Nei casi in cui sorgano difficoltà sull'interpretazione e nell'applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Organizzazioni territoriali contraenti al fine di prevenire l'insorgere di controversie.

Per quanto concerne la maturazione ed il godimento dei permessi individuali retribuiti si applicano le norme di cui all'art. 5, parte B), del C.C.N.L. 5.7.1995.

Nei casi di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme vigenti in materia, le Imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali anche nei casi in cui per motivi tecnico-produttivi non sia stato possibile il recupero nella stessa settimana in cui si è verificata la riduzione di orario.

Art. 2 - Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° marzo 1998, l'indennità territoriale di settore già dovuta agli operai a norma dell'art. 2 del Contratto Integrativo Provinciale 28.11.1989 resta stabilita nelle seguenti misure:

 

Qualifiche

Importi orari

Operaio di 4° livello

1.345,91

Operaio specializzato

1.260,72

Operaio qualificato

1.152,11

Operaio comune

1.016,75

Discontinuo lett. b) art. 6 All. A)

904,78

Discontinuo lett. c) art. 6 All. A)

799,47

I maggiori importi rispetto a quelli in vigore alla data del 28 febbraio 1998, assorbono, fino a concorrenza, i miglioramenti retributivi eventualmente già concessi a tale titolo dalle imprese operanti nel territorio della provincia di Treviso.

Nota a verbale

Gli importi di cui sopra conglobano la soppressa indennità di trasporto di cui all'art. 8 del Contratto Integrativo Provinciale 28.11.1989.

Art. 3 - Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Pertanto, le Parti identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale:

- la misura del 5% (cinque per cento) dei minimi di paga base in vigore all'1.1.1998, applicabile a decorrere dal 1° marzo 1998;

- e, nel caso di verifica positiva come previsto ai successivi terzo e quarto comma, di un ulteriore 2% (due per cento), e quindi per la misura complessiva del 7% (sette per cento), sempre dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 1998 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Nella determinazione della misura dell'elemento economico territoriale le Parti terranno conto - avendo riguardo al territorio della provincia di Treviso - dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso e monte salari relativo; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; attivazione dei finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali; numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti sottoscritte si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale.

In relazione alle condizioni ed alle intese sopra esposte e salvo successiva verifica, come dianzi specificato, l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai resta così determinato in cifra fissa, sino al 31 dicembre 1998, secondo le varie categorie e qualifiche:

Qualifiche

Importi orari

Operaio 4° livello

314,10

Operaio specializzato

291,66

Operaio qualificato

262,50

Operaio comune

224,36

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti

201,92

Custodi, guardiani, portinai con alloggio

179,49

Art. 4 - Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 5.7.1995 che si intende qui riportato per intero.

L'impresa che, nell'esecuzione di una delle opere rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 5.7.1995, affidi in appalto od in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a far obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice - qualunque sia il settore di appartenenza di questa - di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel predetto C.C.N.L. 5.7.1995 e nel presente Contratto Integrativo Provinciale, comprese le disposizioni relative alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso ed agli altri Organismi paritetici territoriali.

Si ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 5.7.1995 sono tenute alle comunicazioni di cui al punto b), 2°, 3°, 4°, 5° e 6° comma, del sopracitato articolo 15.

La comunicazione di cui al 6° comma dianzi richiamato va data - quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo - ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale oppure, in mancanza di questa, alla FeNEAL, alla FILCA ed alla FILLEA della provincia di Treviso per il tramite dell'Associazione Costruttori Edili ed Affini della provincia di Treviso, utilizzando gli appositi moduli messi a gratuita disposizione dalla Cassa Edile e di Assistenza.

Nel corso degli incontri semestrali di cui al "Sistema di informazioni", l'Associazione Costruttori Edili ed Affini fornirà anche informazioni globali in materia di appalto e subappalto.

Art. 5 - Ferie

Gli operai hanno diritto, per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'impresa, al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 18 del C.C.N.L. 5.7.1995.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l'impresa.

Premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro, contemporaneamente per impresa, per cantiere, per squadra oppure individualmente, si conviene che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto resta, di norma, così regolamentato:

a) due settimane consecutive di ferie collettive nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre e da convenirsi entro il 31 maggio di ogni anno;

b) una terza settimana, in qualsiasi periodo indicato dai singoli lavoratori aventi diritto i quali dovranno darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima;

c) in ogni caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza con le festività natalizie.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni equivalgono ad 1 settimana. In caso di ferie per impresa, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'articolo 19 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Art. 6 - Trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi annui

Ai sensi dell'articolo 19 del C.C.N.L. 5.7.1995, il trattamento economico spettante agli operai per riposi annui, per ferie e per gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 23,45%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 04 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 03 dell'art. 18 del citato C.C.N.L. 5.7.1995.

Gli importi della percentuale di cui al comma precedente devono essere accantonati presso la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

A partire dalla denuncia relativa al mese di giugno 1998, l'accantonamento avverrà con periodicità mensile. Gli importi di cui sopra vanno accantonati alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dalle Associazioni nazionali nell'allegato F) al C.C.N.L. 5.7.1995.

Il pagamento ai lavoratori delle somme loro spettanti ed accantonate presso la Cassa Edile verrà effettuato, secondo le norme di cui allo Statuto ed al Regolamento della Cassa medesima, in due rate semestrali entro il 10 luglio ed entro il 10 dicembre di ogni anno, per le somme versate dai datori di lavoro, rispettivamente per il periodo 1° ottobre - 31 marzo e per il periodo 1° aprile-30 settembre precedente.

Art. 7 - Lavori in galleria

Qualora dovessero eseguirsi in provincia di Treviso lavori in galleria, le Associazioni provinciali contraenti si incontreranno, su richiesta delle parti direttamente interessate, per determinare la misura dell'indennità spettante al personale addetto ai lavori medesimi.

La misura dell'indennità sarà determinata, entro i valori massimi previsti dall'art. 21 - Gruppo B - del C.C.N.L. 5.7.1995, tenendo presenti le località ove debbono svolgersi i lavori e quant'altro utile alla appropriata determinazione dell'indennità.

Art. 8 - Trasferta

Con riferimento al 2° comma dell'art. 22, lettera A), del C.C.N.L. 5.7.1995, si conviene che la diaria di trasferta spettante agli operai comandati a prestare la propria opera fuori dei confini territoriali del Comune per il quale sono stati assunti - sia che il cantiere di destinazione si trovi entro l'ambito territoriale sia che si trovi fuori dell'ambito territoriale della provincia di Treviso - resta regolamentata come segue:

1) Nel caso in cui l'impresa decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio una diaria di trasferta, nelle seguenti misure:

a) per le distanze comprese fra i 03 ed i 40 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari a L. 12.000;

b) per le distanze comprese tra i 40 ed i 60 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari a L. 14.000;

c) per le distanze comprese fra i 60 ed i 120 km. fuori dal confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari a L. 24.000;

d) per le distanze comprese fra i 120 ed i 200 km. fuori dal confine territoriale del Comune per il quale è stato assunto: diaria pari a L. 30.000;

e) per le distanze comprese tra i 200 ed i 300 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale il lavoratore è stato assunto: diaria pari a L. 36.000;

f) per ulteriori distanze oltre i 300 km. fuori del confine territoriale del Comune per il quale il lavoratore è stato assunto: diaria di ulteriori L. 11.000 per ogni ulteriore fascia di 100 km..

All'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai spetta, oltre alla diaria sopra prevista, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio.

2) Nel caso in cui l'impresa decida di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un dipendente - che in tal caso dovrà provvedere alla guida dell'automezzo medesimo - spetta agli operai che usufruiscono di detto servizio la medesima diaria di trasferta di cui al punto 01), comma 1.

Inoltre al proprietario/conducente dell'automezzo spetta l'ulteriore compenso di cui al punto 01), comma 2, oltre al rimborso delle spese calcolate sulla base della tariffa ACI per una autovettura di 1.000 cmc.

3) Nel caso in cui l'operaio, nell'accertata impossibilità di usufruire di uno dei mezzi di trasporto di cui ai precedenti punti 1) e 2), si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio da concordare preventivamente tra le parti - tenendo anche presente il costo effettivo del trasporto pubblico per un ugual tragitto e le tariffe ACI per l'uso di una autovettura di 1.000 cmc - al riconoscimento della diaria di trasferta di cui al punto 01), comma 1.

La diaria di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando quest'ultimo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio di lavoro.

Pernottamento in luogo

In caso di trasferta con pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta a provvedere al trasporto degli operai e per l'alloggio ed il vitto od il rimborso delle spese relative ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

In caso di trasferta cui segua pernottamento in luogo, l'operaio ha diritto, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, alla diaria di trasferta regolamentata nella prima parte, punto 01) comma 1, del presente articolo. Successivamente ha diritto a una diaria giornaliera pari al 10% della retribuzione oraria di cui al punto 03) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 per tutte le ore di lavoro effettivamente lavorate.

Le suddette diarie assorbono, sino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Qualora al trasporto provveda l'impresa con mezzi propri, all'operaio comandato alla guida dell'automezzo spetta, oltre alle diarie di cui sopra, anche la corresponsione della normale retribuzione per il tempo impiegato per il servizio.

Le parti si riservano di incontrarsi entro il 31 marzo 2000 al fine di valutare la congruità degli importi dianzi convenuti, tenendo presenti le variazioni retributive intervenute nel frattempo.

Resta salva la particolare disciplina prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995 per determinate categorie di lavoratori.

Adempimenti ex art. 18, settimo comma, della Legge 19.3.1990, n. 55.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal periodo di paga in cui inizia la trasferta.

Gli accantonamenti di cui all'art. 5 saranno effettuati presso la Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, con le retribuzioni valide per la provincia di provenienza e con le contribuzioni in atto presso la Cassa Edile di destinazione.

Gli obblighi di cui a precedenti due commi si applicano anche nei confronti delle imprese subappaltatrici laddove per il cantiere principale sia contrattualmente prevista una durata superiore a tre mesi, e ciò anche nell'ipotesi in cui le specifiche lavorazioni subappaltate abbiano durata pari o inferiore a tre mesi.

Resta confermata la validità, per i cantieri per i quali sia prevista una durata pari o inferiore a tre mesi, degli obblighi di comunicazione alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Nota a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che la normativa di cui sopra, per le disposizioni che derogano dall'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995, è momentaneamente sospesa sino a quando da parte delle Organizzazioni nazionali non verranno esplicitamente od implicitamente dichiarate conformi alla regolamentazione nazionale le varie clausole presenti nei rinnovati accordi locali e stipulate in forza dell'art. 39 del soprarichiamato C.C.N.L. 5.7.1995.

Art. 9 - Mensa

A) Le imprese provvederanno affinché nei cantieri sia assicurata alle proprie maestranze ivi occupate la messa a disposizione del "pasto caldo".

Tale servizio potrà essere attuato attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendale esistenti nell'area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero ad imprese di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e sempreché da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo, di un secondo, un contorno e pane, con esclusione delle bevande.

L'impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 95% e fino ad un massimo - per pasto - di L. 10.000.

La disposizione di cui sopra trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 90 del C.C.N.L. 5.7.1995.

B) Qualora, in relazione alla ubicazione dei cantieri rispetto ai centri di cottura e/o alle imprese di ristorazione esistenti nell'area non si rendesse praticabile per il datore di lavoro la soluzione di cui alla lett. A) del presente articolo al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare un pasto caldo presso punti di ristoro posti nelle vicinanze del cantiere sempreché compatibili con rilevanti esigenze organizzativo-funzionali dell'unità produttiva, le imprese parteciperanno al costo complessivo per pasto nella misura del 95% e fino ad un massimo per pasto di L. 17.000.

C) Ove la regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare puntuale e integrale applicazione, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a L. 5.000, corrispondente a L. 625 per ogni ora di lavoro ordinario.

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 essendosene tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

L'indennità sostitutiva non spetta all'operaio che non si avvalga del servizio attuato in una delle forme di cui alle lett. A) e B) del presente articolo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

Le parti si riservano di incontrarsi entro il 31 marzo 2000 al fine di verificare la congruità degli importi sopra convenuti, tenuti presenti i rilevamenti Istat.

Art. 10 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'articolo 24 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'indennità per lavori eseguiti oltre i mille metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del sette per cento da conteggiare sulla retribuzione globale, intendendosi per tale quella indicata al punto 03) dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Art. 11. Anzianità professionale edile

Sino al 31 maggio 1998, il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile di cui all'articolo 30 del C.C.N.L. 5.7.1995 resta confermato nella misura del 33,97% - di cui il 28,87% per Anzianità Professionale Edile Ordinaria e il 5,10% per Anzianità Professionale Edile Straordinaria -, da calcolarsi sull'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 6 che i datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso la Cassa Edile e di Assistenza.

A decorrere dal 1° giugno 1998, il contributo in oggetto viene fissato nella misura del 6,64% (seivirgolasessantaquattro per cento), di cui il 5,20% per Anzianità Professionale Edile Ordinaria e l'1,44% per Anzianità Professionale Edile Straordinaria, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Tale misura potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo, nel corso di vigenza del presente Contratto in relazione all'andamento della gestione.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo in oggetto sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.

Art. 12 - Indumenti e calzature da lavoro

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro, entro il 30 aprile di ogni anno, l'impresa provvederà a fornire gratuitamente agli operai, in forza da almeno tre mesi, i seguenti indumenti e calzature da lavoro nuovi:

- una tuta (oppure un giubbetto ed un paio di pantaloni);

- un paio di scarpe antinfortunistiche.

La dotazione di cui sopra verrà corrisposta con cadenza semestrale, e cioè entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre, agli operai addetti ai lavori di asfaltatura stradale, intendendosi per tali, ai fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume.

L'impresa ha facoltà di far riportare sulla tuta oppure sul giubbetto, la propria denominazione sociale e/o il proprio marchio.

Il materiale verrà consegnato direttamente dall'impresa al lavoratore che ne rilascerà ricevuta impegnandosi a conservarlo in buono stato, ad utilizzarlo unicamente nell'ambito dell'impresa e, se richiesto in tal senso, a restituirlo all'atto della consegna del nuovo materiale ed alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13 - Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso

L'attività della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso è regolata da apposito Statuto e Regolamento, approvati dalle Associazioni Sindacali contraenti con Accordo Collettivo Provinciale 22 gennaio 1962 come modificato dall'Accordo Provinciale in data 28.2.1986 e dall'Accordo Provinciale 31 marzo 1998.

Sino al 31 maggio 1998 il contributo a favore della Cassa Edile e di Assistenza resta fissato nella misura complessiva del 7,20% di cui il 6,00% a carico dei datori di lavoro e l'1,20% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sull'ammontare della percentuale che i datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso la Cassa Edile e di Assistenza ai sensi del precedente articolo 6.

A decorrere dal 1° giugno 1998, il contributo in oggetto viene fissato nella misura complessiva dell'1,62%, di cui l'1,35% a carico dei datori di lavoro e lo 0,27% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

La quota del contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo paritetico sono stabilite dallo Statuto e relativo Regolamento della Cassa stessa.

L'eventuale variazione della misura del contributo a favore della Cassa Edile non potrà, in ogni caso, avere effetto retroattivo.

La dichiarazione scritta di adesione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5.7.1995, al presente Contratto Integrativo Provinciale, allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso - da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, punto b), del richiamato C.C.N.L. 5.7.1995, dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima - sarà raccolta da quest'ultima, all'atto di ogni - versamento della percentuale di cui al precedente articolo 6 per quanto concerne i datori di lavoro, ed all'atto del primo pagamento della percentuale predetta, per quanto concerne i lavoratori.

Art. 14 - Quote di adesione contrattuale e di servizio sindacale

Sino al 31 maggio 1998, la quota di adesione sindacale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'articolo 37, lett. c), del C.C.N.L. 5.7.1995 resta confermata nella misura paritetica del 3,80% da computarsi sull'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 6 che viene accantonato presso la Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso.

A decorrere dal 1° giugno 1998, il contributo in oggetto viene fissato nella misura paritetica dello 0,83%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995. Tale aliquota risulta determinata tenendo conto del disposto di cui all'art. 37, lett. c) comma 6.

Detta aliquota paritetica è comprensiva altresì della quota nazionale di servizio sindacale di cui all'articolo 37, lett. c), secondo comma, del C.C.N.L. 5.7.1995.

L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico dei datori di lavoro, alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso.

Le modalità e le condizioni del servizio sono regolate da apposita Convenzione intervenuta tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto e la Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso.

Ai sensi dell'articolo 38 del C.C.N.L. 5.7.1995 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatari e del presente accordo, potranno riscuotere gli importi corrispondenti alle deleghe loro rilasciate dai lavoratori interessati tramite la Cassa Edile che provvederà ad effettuare le trattenute in sede di liquidazione semestrale dell'ammontare della percentuale di cui all'articolo 6.

Per quanto concerne le modalità di attuazione del sistema di cui al precedente comma, si fa rinvio all'accordo collettivo nazionale 6.5.1973 ed alla convenzione sottoscritta, ai sensi del predetto Accordo, dalle Organizzazioni contraenti in data 15 maggio 1986.

PARTE SECONDA REGOLAMENTAZIONE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI

Art. 15 - Premio di produzione

A decorrere dal 1° marzo 1998, il premio di produzione già dovuto ai quadri ed agli impiegati a norma dell'articolo 17 del Contratto Integrativo Provinciale 23.11.1989, resta fermo nelle seguenti misure mensili:

Qualifiche

Importi

Quadri ed Impiegati di 1ª Categoria S

282.699

Impiegati di 1ª Categoria

263.870

Impiegati di 2ª Categoria

217.276

Assistenti tecnici già in 3ª Categoria

188.810

Impiegati di 3ª Categoria

170.921

Impiegati di 4ª Categoria

153.175

Impiegati di 4ª Categoria primo impiego

132.560

Art. 16 - Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Pertanto, le Parti identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale:

- la misura del 5% (cinque per cento) degli stipendi minimi mensili in vigore all'1.1.1998, applicabile a decorrere dal 1° marzo 1998;

- e, nel caso di verifica positiva come previsto ai successivi 3° e 4° comma, di un ulteriore 2% (due per cento), e quindi per la misura complessiva del 7% (sette per cento); sempre degli stipendi minimi mensili in vigore al 1° gennaio 1998 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Nella determinazione della misura dell'elemento economico territoriale le Parti terranno conto - avendo riguardo al territorio della provincia di Treviso - dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero delle imprese e dei lavoratori iscritti presso la Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso e monte salari relativo; numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; attivazione dei finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali; numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti sottoscritte si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale.

In relazione alle condizioni ed alle intese sopra esposte e salvo successiva verifica, come dianzi specificato, l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli impiegati resta così determinato in cifra fissa, sino al 31 dicembre 1998, secondo le varie categorie e qualifiche:

 

Qualifiche

Importi mensili

Quadri ed Impiegati di 1ª Categoria S

77.628

Impiegati di 1ª Categoria

69.865

Impiegati di 2ª Categoria

58.221

Assistenti tecnici già in 3ª Categoria

54.339

Impiegati di 3ª Categoria

50.458

Impiegati di 4ª Categoria

45.412

Impiegati di 4ª Categoria primo impiego

38.814

PARTE TERZA - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI ED AGLI OPERAI

Art. 17 - Ambiente di lavoro

Ferme restando le norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive che occupano più di 10 lavoratori o quando abbiano durata superiore a tre mesi, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

a) spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;

b) refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrano le condizioni suindicate, debbono essere dotati di servizi sanitari con acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande ed a lavarne i relativi recipienti.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui sopra possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate od in legno, con roulottes ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, possono avere sede in un unico locale, purché diviso.

Qualora il numero degli operai sia inferiore a 10 e quando il cantiere abbia durata inferiore a tre mesi, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui al primo e secondo comma del presente articolo nelle vicinanze del cantiere.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano, condizioni obiettive - da accertare congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie - che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 18 - Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Per la esplicazione dei compiti di cui all'articolo 88 del C.C.N.L. 5.7.1995 provvede il "Comitato Paritetico Provinciale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro", costituito con Accordo Sindacale Provinciale del 19 maggio 1997.

Il Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori del settore edile e per il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sino al 31 maggio 1998, per il finanziamento del Comitato Paritetico, si provvederà mediante un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,78% da calcolarsi sull'ammontare della percentuale di cui al precedente art. 6 che i datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso la Cassa Edile e di Assistenza.

A decorrere dal 1° giugno 1998, il contributo in oggetto - comprensivo altresì del contributo dovuto per il fondo Diritto allo Studio di cui al successivo art. 20 - viene fissato nella misura dello 0,15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Le parti confermano la validità dello strumento del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

In tale contesto, le parti stipulanti indicano sin d'ora al Comitato Tecnico quali programmi prioritari:

- lo svolgimento di corsi di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinati preliminarmente ai capi - cantiere;

- la diffusione fra i lavoratori e le imprese di materiale di propaganda antinfortunistica;

- la vigilanza, in relazione ai rischi lavorativi tipi dei singoli cantieri, sul rispetto della normativa vigente riguardante le visite mediche preventive e periodiche.

Nota a verbale

Con riferimento all'art. 89 del C.C.N.L. 5.7.1995, le parti si riservano di valutare la nomina di rappresentanti per la sicurezza di ambito territoriale, individuandone preventivamente modi, tempi e procedure di costituzione e di concreto funzionamento.

Art. 19 - Addestramento professionale

Le parti, preso atto della esigenza di dare impulso alla Scuola Professionale per i Lavoratori Edili della provincia di Treviso, si impegnano ad avviare quelle iniziative utili a valorizzare la professionalità degli operai che già esplicano l'attività nel settore edile.

Le parti convengono sulla opportunità di adoperarsi affinché, anche sulla base delle norme contenute nello Statuto del FORMEDIL, venga esaminato al più presto in sede regionale il problema della Istruzione professionale ed indicate le conseguenti iniziative ritenute utili a dare ulteriore impulso all'istruzione medesima.

All'uopo le parti contraenti convengono di esprimere la loro preferenza per iniziative che prevedano:

- l'alternanza fra scuola e lavoro, da realizzarsi anche con convenzioni tra scuola e gruppi di imprese;

- una struttura modulare dei corsi tale da consentire la necessaria flessibilità organizzativa, anche con riferimento ai corsi per operai già inseriti nell'attività lavorativa.

Gli apprendisti che abbiano frequentato con profitto, conseguendone l'attestato di qualificazione, corsi a struttura modulare istituiti dalla Scuola Professionale per i Lavoratori Edili della Provincia di Treviso, ed assunti o confermati in servizio per le mansioni oggetto dell'addestramento, conseguiranno da tale momento la qualifica inerente le mansioni svolte.

Sino al 31 dicembre 1998, la misura del contributo a favore della Scuola Professionale per i Lavoratori Edili della Provincia di Treviso, di cui all'articolo 93 del C.C.N.L. 5.7.1995 è dello 0,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, il contributo in oggetto viene fissato nella misura dello 0,15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 1999, detto contributo va versato mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.

Tale misura potrà essere variata dalle parti contraenti, con effetto non retroattivo, nel corso di validità del presente Contratto sia in relazione all'andamento della gestione sia tenuto conto delle nuove iniziative che venissero adottate.

Art. 20 - Diritto allo studio

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 del vigente C.C.N.L. 5.7.1995, le parti, in considerazione delle caratteristiche del settore, convengono che al fine di individuare il numero dei lavoratori che possono usufruire durante l'orario di lavoro del diritto allo studio, si assume il limite numerico di cui al sopracitato articolo 92, parte B), comma 6, riferito all'impresa.

All'uopo, è costituito presso la Cassa Edile e di Assistenza della provincia di Treviso un fondo autonomo alimentato da un contributo delle Imprese.

Sino al 31 maggio 1998, detto contributo resta fissato nella misura dello 0,05% da calcolarsi sull'ammontare della percentuale che i datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso la Cassa Edile ai sensi del precedente articolo 6.

A decorrere dal 1° giugno 1998, il contributo in oggetto risulta conglobato nel contributo dovuto per il funzionamento del Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui all'art. 18 del presente Contratto.

Nei limiti delle disponibilità di tale fondo, la Cassa Edile provvederà a rimborsare le singole Imprese degli oneri sostenuti in applicazione della normativa contrattuale relativa al diritto allo studio, sulla base di idonee certificazioni e secondo le modalità che verranno definite dalle parti contraenti.

Art. 21 - Rapporti sindacali

Le parti rinnovano l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il Contratto Nazionale di Lavoro 5.7.1995 ed il presente Accordo Integrativo Provinciale.

Vengono, in particolare, richiamate le norme di cui agli articoli 101, 102, 103, 106 e 107 del C.C.N.L. 5.7.1995, nonché gli articoli 4, 22, e 23 del presente Contratto Collettivo Provinciale.

Art. 22 - Norme di garanzia

Le intese che venissero concordate dalla FeNEAL-UIL, dalla FILCA-CISL, dalla FILLEA-CGIL con altre Associazioni di datori di lavoro del settore edile, valide per le imprese industriali od artigiane operanti in provincia di Treviso e contenenti aspetti sostanziali, funzionali ed operativi di istituti contrattuali o condizioni retributive meno onerose di quelle previste dalla contrattualistica collettiva ANCE/FeNEAL, FILCA, FILLEA - sia nazionale che territoriale - si intendono automaticamente estese alle Imprese aderenti alla Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provincia di Treviso.

Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dall'Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della provincia di Treviso alle Associazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.

Quanto sopra, al fine di salvaguardare l'omogeneità dei costi e delle condizioni economiche tra le imprese del settore edile.

Art. 23 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

Art. 24 - Decorrenza e durata

Le presenti norme integrative del C.C.N.L. 5.7.1995 sono valide per tutto il territorio della provincia di Treviso a partire dal 1° marzo 1998, salvo quanto diversamente previsto nelle singole norme.

Esse hanno durata fino al 31 dicembre 2001, fatto salvo diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.