Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Torino
Data stipula: 5 novembre 1997

Inizio validitą: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di torino


Sommario:

- Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti

- Commissione intersindacale

- Qualitą

- Comunicazioni in materia di appalti e di subappalti

- Reperibilitą

- Cassa edile

- Ente scuola - C.I.P.E. - T.

- Elemento economico territoriale

- Misura dell'elemento economico territoriale

- Mensa

- Indennitą di trasporto

- Assistenze

- Diaria

- Nuove contribuzioni di cassa edile

- Allegato all'art. 4  art. 7

 

 

Protocollo operativo e di intenti

Provvedimenti a favore del settore

- Preso atto della crisi che ha investito negli anni recenti sia il settore dell'edilizia privata, contraddistinto da un grave calo della domanda, sia quello delle opere pubbliche, per il quale l'incremento degli stanziamenti ha comportato in larga misura il rifinanziamento di opere già programmate e con prospettive di realizzazione a lungo termine, stante i tempi intercorrenti tra l'assegnazione e la cantierizzazione delle singole opere;

- ribadito il congiunto impegno delle parti per rivitalizzare e riqualificare il settore e per superare le varie forme di lavoro sommerso, attraverso l'adozione di strumenti per l'analisi del mercato del lavoro e di misure a sostegno della qualità del prodotto immobiliare;

- ravvisata l'esigenza, in attesa di normative di qualificazione delle imprese imperniate su rigorosi criteri qualitativi, di promuovere l'impegno delle medesime verso una maggiore affidabilità delle prestazioni fornite;

- ritenuto opportuno utilizzare le riserve finanziarie, costituite nell'ambito del sistema dei fondi pariteticamente gestiti dalle parti stipulanti, anche al fine di garantite ed incrementare i livelli occupazionali delle maestranze edili e di favorire il consolidamento delle imprese mediante il rinnovamento e il potenziamento delle loro strutture produttive;

- vista l'esigenza di promuovere l'accesso al bene casa delle maestranze edili e più in generale di intraprendere iniziative per la ripresa del settore; si conviene quanto segue:

 

Finanziamenti a favore delle imprese

Le parti favoriranno e promuoveranno forme di finanziamento agevolato a beneficio delle imprese del settore anche per l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di dispositivi di protezione antinfortunistica e più in generale per il miglioramento della qualità del prodotto e della sicurezza del lavoro.

Prestiti e mutui agevolati

Con riferimento al protocollo operativo e di intenti 31 maggio 1989, le parti si impegnano a studiare facilitazioni finanziarie a favore delle maestranze edili della provincia di Torino, mediante la concessione alle stesse di prestiti personali e/o mutui fondiari agevolati per l'acquisto e/o la ristrutturazione della casa.

A tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro che analizzerà i fabbisogni derivanti dalle suddette iniziative e le possibilità di farvi fronte mediante l'utilizzo di parte delle risorse esistenti presso i fondi gestiti dalle parti.

Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti

Le parti

- ravvisata l'opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;

- ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;

- riaffermato l'impegno a monitorare costantemente l'intero iter procedurale concernente l'aggiudicazione dei lavori pubblici;

- ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di Iegge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

concordano di istituire, per la provincia di Torino, un "Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti".

     

  1. CARATTERI E FINALITA'

A1) L'osservatorio ha come primo obiettivo la creazione di un sistema informativo territoriale che analizza ed elabora i seguenti dati aggregati :

- andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

A2) L'Osservatorio ha come secondo obiettivo quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.

Questo anche al fine di alimentare e consolidare un sistema di relazioni tra le Parti Sociali e le Amministrazioni appaltanti, le committenti e i soggetti istituzionali e di controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell'intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.

B) ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA' INFORMATIVA

In funzione del perseguimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera A) l'attività informativa dell'Osservatorio sarà articolata come segue:

1) una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi di cui al punto A)1 e da realizzarsi mediante il riIevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli Enti paritetici sia da altre fonti.

2) analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalla Commissione Intersindacale, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:

a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorché settoriali, in dipendenza delle proprie attività;

b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti via via individuabili;

c) soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'ANCE e dalle OO.SS.

C) OBIETTIVI E PROGRAMMI

Il programma operativo dell'osservatorio è deciso dalla Commissione Intersindacale la quale dovrà individuare:

- gli obiettivi da raggiungere per fasi progressive;

- le risorse umane da utilizzare;

L'Osservatorio per il suo funzionamento sarà dotato di un apposito regolamento.

Per le sue attività l'Osservatorio si avvarrà della struttura del nuovo Ente Formativo.

Commissione intersindacale

- visto l'accordo collettivo provinciale di lavoro 29 maggio 1986, istitutivo della Commissione Intersindacale di Segreteria;

- considerato che le parti sociali contraenti concordano sull'opportunità di affidare alla predetta Commissione Intersindacale, oltre alle verifiche delle attività degli Enti Paritetici, competenze allargate anche all'esame delle problematiche riguardanti la categoria ed alla definizione delle politiche di settore, ivi compresa la scelta degli obiettivi cui indirizzare l'attività dell'Osservatorio;

- ravvisata l'opportunità che le attività di gestione degli Enti anzidetti, ai quali deve essere riconosciuta la più ampia autonomia di funzionamento e garantito un sistema gestionale improntato alla massima professionalità, siano ricondotte in modo continuativo e sistematico al controllo ed alle valutazioni delle competenti Associazioni territoriali dei datori di Iavoro e dei lavoratori dell'edilizia (il Collegio Costruttori Edili Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della provincia di Torino da una parte e dall'altra i Sindacati provinciali rispettivamente della Fe.N.E.A. L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A.), nel preciso e costante intento di realizzare globalmente una politica sindacale concorde, programmata ed unitaria e nel quadro di relazioni industriali lineari e coerenti; (si conviene e stipula quanto segue):

Art. 1

Le parti considerano la Commissione IntersindacaIe Io strumento permanente per la gestione delle relazioni industriali, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Sistema di concertazione e di informazione" del C.c.n.l. 5 luglio 1995.

Art. 2

Gli obiettivi di cui in premessa verranno perseguiti mediante consultazioni periodiche tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Accordo, rappresentate nella Commissione IntersindacaIe di Segreteria.

La Commissione è composta di otto membri, in modo che siano presenti tutte e quattro le Organizzazioni medesime, in ragione di due membri per ciascuna.

Art. 3

La Commissione Intersindacale di Segreteria affronterà e gestirà le problematiche concernenti la categoria, le politiche di settore ivi compresa l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo, con frequenza semestrale, dei dati elaborati dall'osservatorio nonché la realizzazione delle iniziative che si renderanno necessarie.

Art. 4

La commissione inoltre sovrintende e controlla l'esatta applicazione da parte dei vari Organismi citati in premessa, nonché di ogni altro Ente, Organismo o Società a carattere paritetico che venisse costituito tra le Organizzazioni firmatarie del presente accordo, delle norme statuarie e regolamentari che ne disciplinano le attività, pronunciandosi in ordine all'interpretazione di dette norme nonché sulle controversie che dovessero insorgere in ordine alla loro applicazione.

La Commissione, inoltre, esamina ed approfondisce ogni argomento inerente le varie gestioni ad amministrazione paritetica e riferisce agli Organi preposti al funzionamento delle stesse.

I pareri e le proposte della Commissione hanno effetto soltanto se espressi dai suoi Componenti all'unanimità.

Art. 5

Non possono formare oggetto di esame e di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 2, gli atti di ordinaria amministrazione degli Organismi e Società ad amministrazione paritetica indicati nell'articolo stesso ed in genere le determinazioni relative ad operazioni od iniziative ricomprese nei piani di lavoro e nei bilanci preventivi già approvati dalla Commissione stessa e dagli organi competenti.

La Commissione di cui all'art. 2 può tuttavia pronunciarsi su materie o problemi oggetto del presente articolo ad essa sottoposti per iscritto dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Organismo ad amministrazione paritetica, congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

Qualità

Le parti contraenti, considerata la primaria rilevanza il parametro della qualità riveste ai fini della competitività delle imprese nell'ambito di un settore produttivo in crisi e all'interno di un mercato investito da profonde trasformazioni, convengono sulla necessità di promuovere e di privilegiare una politica della qualità incentrata:

a) su un sistema di relazioni industriali che dia luogo ad una concorde ed univoca rappresentanza degli interessi del settore nei confronti delle altre componenti del contesto economico e delle istituzioni locali e nazionali;

b) sull'adozione di opportuni contatti con il sistema scolastico nazionale e comunitario al fine di avvicinare al settore soggetti ed esperienze ricche di potenzialità e di stimoli innovativi;

c) su misure di sostegno e di supporto da riservare alle imprese che indirizzino significativamente alla qualità risorse umane e finanziarie;

d) su un puntuale utilizzo delle opportunità di finanziamento destinate dalla Comunità Europea ad iniziative miranti alla crescita qualitativa delle imprese ed all'elevazione formativa delle maestranze edili;

e) sull'adeguamento alle imminenti rigorose normative comunitarie in materia di requisiti di qualità dei materiali, dei prodotti e del processo lavorativo;

concordano

- di individuare e programmare interventi volti a favorire il conseguimento, da parte delle imprese edili operanti in provincia di Torino, di elevati standards qualitativi per quanto concerne la scelta e l'impiego dei materiali, i processi produttivi e le caratteristiche delle opere eseguite;

- di costituire una commissione tecnico-scientifica, permanente, formata da rappresentanti delle parti stesse, che, sulla base di specifici programmi, elabori ricerche e studi volti a sopportare l'attività promozionale sopra illustrata. Per tale attività la Commissione Intersindacale valuterà di volta in volta le eventuali forme di finanziamento.

Comunicazioni in materia di appalti e di subappalti

- visto l'art. 15 del C.c.n.l. 5 luglio 1995;

- visto l'accordo collettivo provinciale di lavoro 18 novembre 1997;

le parti ribadiscono la piena operatività dell'art. 15 del C.c.n.l. 5 luglio 1995, con particolare riferimento ai commi 4 e 5, lett. b) dell'articolo stesso.

Le imprese con oltre 15 dipendenti, pertanto, consegneranno preventivamente copia delle dichiarazioni relative alle lavorazioni appaltate e subappaltate alI'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro ed alla RSU.

Le imprese con non più di quindici dipendenti effettueranno la consegna ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale per il tramite delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro.

L'Organizzazione imprenditoriale si impegna a trasmettere le comunicazioni alla FLC nei tempi previsti dal contratto nazionale di lavoro quindici giorni prima dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o in subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.

Reperibilità

Le parti, al fine di definire la fattispecie della reperibilità dei lavoratori edili, con riferimento a particolari situazioni tali da non consentire la programmazione dell'attività produttiva, concordano di demandare a livello di impresa, con l'intervento delle RSU, la disciplina dei relativi aspetti organizzativi ed economici.

Nel caso di assenza della RSU, per cause previste dalle norme di legge, il problema sarà esaminato dalle Organizzazioni stipulanti.

Cassa edile

- Riconosciuta l'opportunità di definire il nuovo Regolamento della Cassa Edile che dovrà tener conto dello statuto tipo che l'A.N.C.E. e la F.L.C. stanno elaborando, nonché degli indirizzi della C.N.C.E.;

- riconosciuta inoltre l'urgente necessità di affrontare temi specifici al funzionamento della Cassa Edile;

le parti si impegnano ad affrontare e risolvere in particolare i seguenti temi:

a) mensilizzazione degli adempimenti contributivi e problemi ad essa connessi;

b) rilascio della certificazione e problemi applicativi;

c) riesame ed aggiornamento delle prestazioni assistenziali con particolare riferimento ai rimborsi delle spese per protesi dentarie;

d) razionale utilizzo delle risorse giacenti e del personale dipendente;

e) incremento della base imponibile attraverso idonee misure.

Art. 1

Fornitura indumenti di lavoro

L'onere derivante dalla fornitura degli indumenti di lavoro agli operai verrà trasferito dal "Fondo gestione istituzionale" al ''Fondo mutualizzazione oneri vari" di cui all'art. 7, lettera e) punto 1 del contratto integrativo provinciale di lavoro 18 novembre 1997.

Art. 2

Polizza infortuni professionali

La quota necessaria al pagamento della polizza per gli infortuni professionali di cui all'accordo provinciale 16 giugno 1997 verrà prelevata dal "Fondo mutualizzazione oneri vari" di cui all'art. 7, lettera e) punto 2, del contratto integrativo provinciale 18 novembre 1997.

Ente scuola - C.I.P.E. - T.

- ravvisata la necessità di adeguare la struttura e le funzioni degli enti scolastici territoriali alle nuove esigenze di flessibilità e di omogeneità individuate nel mondo produttivo e nel mercato del lavoro torinesi anche sulla scorta dei dati che saranno forniti dall'osservatorio sul mercato del lavoro;

- ritenuto prioritario assecondare le aspettative espresse dalla categoria edile per l'attuazione di iniziative di formazione continua delle maestranze, per l'incremento dei corsi a distacco e per il rilancio dell'intera attività formativa dell'ente scolastico territoriale;

- considerata l'opportunità di recepire le istanze di aggiornamento e di informazione espresse da categorie e da settori affini per attività e competenze a quello edile (v. ad es.: segretari comunali, funzionari degli enti pubblici territoriali, professionisti, ecc.);

- ribadito l'interesse ad estendere le iniziative formative ai giovani lavoratori disoccupati, cassintegrati ecc. interessati ad accedere al settore edile;

- ritenuto necessario verificare la validità dei corsi scolastici sin qui allestiti, anche sotto il profilo dell'età minima di ammissione degli allievi e del rapporto oneri benefici, nella prospettiva del prossimo prolungamento della scuola dell'obbligo;

- tenuto conto dell'esigenza di contemperare i profili professionali presenti nell'organizzazione produttiva con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa ed organizzativa nonché delle linee programmatiche che verranno adottate nella futura riforma della scuola dell'obbligo;

- ribadita l'esclusività delle competenze formative del nuovo Ente Formativo, indipendentemente dalla materia oggetto dei singoli corsi, come già previsto dallo statuto tipo predisposto dall'A.N.C.E. e dalla F.L.C.;

(le parti convengono):

Art. 1

Unificazione degli enti scolastici

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla premessa, gli attuali Enti Scolastici sono unificati, con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in un nuovo Ente Formativo che assume la denominazione di ENTE SCUOLA - C.l.P.E. - T.

La riorganizzazione di cui sopra comporta la cessazione con la data del 31 dicembre 1997 dell'attività certificatoria oggi svolta dall'Ente Scuola ed il trasferimento della stessa, con il personale addetto, alla Cassa Edile con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Tutto il personale in forza ai preesistenti Enti Scolastici, salvo le persone di cui al secondo comma, viene assunto alle dipendenze del nuovo Ente, incluso altresì il personale dell'Edilscuola S.r.l.

La riorganizzazione e l'unificazione degli enti scolastici, oltre a favorire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e delle strutture, ha come obiettivo anche il contenimento dei costi di gestione. Per quanto concerne la PQRS s.r.l., si riconferma la validità degli impegni assunti.

L'unificazione delle funzioni e delle competenze degli enti scolastici comporta altresì l'unificazione dei relativi servizi.

Art. 2

Struttura operativa

La struttura operativa del nuovo ente scolastico sarà così articolata:

A) Gestione delle relazioni esterne, finalizzata alla promozione e allo sviluppo di attività a favore delle imprese e dei lavoratori e al coordinamento di tali attività con gli enti assicurativi, previdenziali e con gli enti pubblici territoriali (ad es.: Direzioni regionali e provinciali del lavoro, Agenzia del lavoro, Università degli Studi, Politecnico, Facoltà di Architettura, Città di Torino, Provveditorato agli Studi, Istituti tecnici, ecc.).

B) Gestione dell'attività formativa.

C) Amministrazione, distinta in:

1) amministrazione e gestione del patrimonio e dei servizi;

2) amministrazione del personale.

Art. 3

Organigramma, statuto e regolamento

Le parti si impegnano ad approvare entro la fine del corrente anno l'organico della struttura operativa ed entro i successivi due mesi il nuovo statuto dell'Ente unificato ed il relativo regolamento.

Art. 4

Cessazione di enti scolastici

A decorrere dal 1° gennaio 1998 vengono a cessare la "Scuola per la formazione professionale degli operai edili ed affini" di cui all'accordo collettivo provinciale di lavoro del 27 luglio 1960 e "L'Istituto professionale per assistenti tecnici" di cui all'accordo collettivo provinciale di lavoro del 23 settembre 1977. Le funzioni e le competenze dei due Enti vengono trasferite in pari data al nuovo Ente unificato.

Art. 1 - Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lett. d), e 47 del C.c.n.l. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.

Art. 2 - Misura dell'elemento economico territoriale

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della provincia di Torino é pertanto il seguente:

Categorie

7% paga base mensile

7% paga base orario

Quadri e impiegati di I super

108.679

628,20

Impiegati di I liv.

97.811

565,38

Impiegati di II liv.

81.509

471,15

Impiegati ed operai di IV livello

76.075

439,74

Impiegati di III liv. ed operai specializzati

70.641

408,33

Impiegati di IV liv. ed operai qualificati

63.577

367,50

Impiegati di IV liv. 1° impiego ed operai comuni

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282,69

Custodi, portinai, gardiani con alloggio

43.471

251,28

Art. 3 - Mensa

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l'indennità sostitutiva di mensa viene aumentata di L. 20.000 (ventimila) mensili e pertanto é dovuta per gli operai nella misura di L. 490 (quattrocentonovanta) per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

Con pari decorrenza l'indennità sostitutiva di mensa, ove dovuta, va corrisposta agli impiegati nella misura mensile di L. 85.000 (ottantacinquemila).

Art. 4 - Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l'indennità di trasporto viene aumentata di L. 20.000 (ventimila) mensili e pertanto è dovuta per gli operai nella misura di L. 435 (quattrocentotrentacinque) orarie, da corrispondere per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Con pari decorrenza l'indennità di trasporto, ove dovuta, va corrisposta agli impiegati nella misura mensile di L. 75.500 (settantacinquemila e cinquecento), da erogare per ciascuna delle dodici mensilità di effettiva prestazione lavorativa.

Art. 5 - Assistenze

Alle attuali assistenze della Cassa Edile vengono apportate le seguenti modifiche:

1) il sussidio ordinario per i primi tre giorni di infortunio a conguaglio ex accordo 31 maggio 1989 viene elevato a L. 40.000 giornaliere;

2) l'assegno straordinario per i portatori di handicap viene elevato a L. 2.000.000;

3) le indennità per la partecipazione a funerali sono fissate nei seguenti importi:

- operaio di 1° livello: L. 200.000;

- operaio di 2° livello: L. 210.000;

- operaio di 3° livello: L. 220.000;

- operaio di 4° livello: L. 230.000;

Art. 6 - Diaria

Ferma restando la disciplina di cui all'accordo collettivo provinciale di lavoro 31 maggio 1989, le parti riesamineranno, durante la vigenza del presente contratto, i criteri di applicazione e le misure della diaria prevista dall'art. 22 del C.c.n.l. 5 luglio 1995 sulla scorta delle informazioni e dei dati raccolti anche attraverso l'"Osservatorio territoriale sul mercato del lavoro e sugli appalti" di cui all'accordo collettivo provinciale di lavoro 18 novembre 1997.

Nuove contribuzioni di cassa edile

Art. 1

Ente scuola

visto l'accordo provinciale di lavoro 18 novembre 1997, istitutivo dell'Ente Scuola C.I.P.E.-T., con decorrenza dal 1° gennaio 1998, ai fabbisogni dell'Ente Scuola C.I.P.E.-T. provvederà la Cassa Edile di Torino mediante la riscossione diretta del contributo di cui all'art. 93, c. 11 del C.c.n.l. 5 luglio 1995, da calcolarsi nella misura dell'1% (uno per cento) sugli elementi di cui all'art. 25, n. 3, del contratto stesso.

Art. 2

Trattamento di fine rapporto

- visto l'accordo collettivo provinciale di lavoro 20 dicembre 1984 con il quale é stato approvato il "Regolamento" relativo all'accantonamento ed alla liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante agli operai edili ed affini della provincia di Torino;

- visto l'accordo collettivo provinciale di lavoro 21 dicembre 1990, che ha approvato talune modifiche ai paragrafi 10, 11 e 13 del "Regolamento" sopra citato;

- visto l'accordo collettivo provinciale di lavoro 10 settembre 1993, che ha diminuito di un punto la percentuale posta a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del "Fondo" di cui al citato paragrafo 10 del predetto "Regolamento", riducendola al 5,50% (cinque e cinquanta per cento);

- visto l'art. 17 "Trattamento di fine rapporto" del contratto collettivo provinciale di lavoro 18 novembre 1997 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Torino;

(si conviene e stipula quanto segue)

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la percentuale posta a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del "Fondo" di cui al paragrafo 10 del "Regolamento" é fissata nella misura del 3% (tre per cento), per la durata del contratto integrativo 18 novembre 1997, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetta ai contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Con analoga decorrenza e con la stessa durata gli interessi di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro 21 dicembre 1990 sono destinati nella misura del 70% al finanziamento del "Fondo" di cui al paragrafo 10 del predetto "Regolamento"; il restante 30% continua ad essere destinato al "Fondo speciale assistenza operai"; eventuali ulteriori fabbisogni verranno prelevati dal "Fondo riserva TFR".

Periodicamente le parti valuteranno la consistenza dal Fondo con appositi incontri.

Art 3 - Mutualizzazione oneri vari

- Visto l'art. 8, lett. g) dei contratto collettivo provinciale di lavoro 31 gennaio 1989, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la lettera g), così come modificata dall'accordo collettivo provinciale 16 maggio 1996 (V. allegati), viene soppressa e l'articolo viene sostituito dal testo allegato.

Allegato all'art. 4 - Art. 7

La Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino provvede, con separata autonoma gestione :

- in applicazione dell'art. 19, comma nono del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995:

a) a corrispondere agli operai infortunati, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese delle quali gli stessi operai dipendono, l'importo dovuto dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per i giorni successivi a quello dell'infortunio fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione;

b) a corrispondere agli operai aventi diritto, con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali gli stessi operai dipendono, la differenza tra il trattamento economico complessivo ad essi dovuto durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, ed il minor trattamento economico liquidato per lo stesso titolo agli operai dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L. per i periodi coperti dall'assicurazione;

c) a corrispondere agli operai assenti dal lavoro per t.b.c., con effetto liberatorio nei confronti delle imprese dalle quali dipendono, il trattamento economico complessivo dovuto, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, ai sensi dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995;

- in applicazione dell'Allegato H al contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995:

d) a finanziare il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'insieme e l'ambiente di lavoro di cui all'art. 16 del presente contratto integrativo provinciale di lavoro, in modo da garantire un funzionamento adeguato e costante per il conseguimento degli scopi suoi propri;

e) 1) a sostenere le spese per la fornitura gratuita agli operai di tute, scarpe e caschi di protezione antinfortunistica. Per le modalità applicative valgono le norme di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro 20 dicembre 1984;

2) a sostenere l'onere del pagamento della polizza per gli infortuni professionali di cui all'accordo provinciale 16 giugno 1997.

- in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 103 lettere a) e b) del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995:

f) rimborsare alle imprese gli oneri sopportati per la concessione dei permessi retribuiti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie nonché ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria. Le misure e le modalità del rimborso sono stabilite da apposito accordo collettivo provinciale di lavoro che forma parte integrante del presente contratto;

- ed inoltre:

g) a sostenere le ulteriori spese nell'interesse della categoria concordate tra le Organizzazioni territoriali contraenti;

h) a sostenere le spese concernenti le funzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, previste dagli accordi stipulati in data 16 maggio 1996 fra le Organizzazioni provinciali contraenti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Alla copertura degli oneri sopra elencati si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, pari all'1,65% (uno e sessantacinque per cento) da calcolare, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile effettivo di cottimo.

Il predetto contributo è ripartito nel modo seguente:

- l'1% (uno per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dalle lettere a), b), c) ed e);

- lo 0,50% (zero e cinquanta per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dalle lettere d) e g);

- lo 0,10% (zero e dieci per cento) per la copertura dei fabbisogni prevista dalla lettera f);

- lo 0,05% (zero e zero cinque per cento) per la copertura dei fabbisogni previsti dalla lettera h).

La misura del contributo di cui sopra potrà variare sulla base delle risultanze della speciale, autonoma gestione e dei conti relativi ai singoli capitoli di spesa.

Eventuali fabbisogni, al fine della copertura degli oneri sopra indicati, verranno prelevati dal fondo.

Le parti verificheranno periodicamente la giacenza e il gettito del fondo medesimo.

Il contributo di cui ai commi precedenti deve essere accantonato presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Torino secondo le modalità previste per l'accantonamento del trattamento economico di cui all'art. 6.