EDILI (INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Trento


 

Data di Stipula: 09-12-2002
Inizio validita': 09-12-1997
 
Rubrica: Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Trento


Il 9 dicembre 2002, in Trento,

tra:

- la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento

e

- la Fe.N.E.A.L.-UIL;

- la F.I.L.C.A.-CISL;

- la F.I.L.L.E.A.-CGIL;

in relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. 29 gennaio e dell'Accordo nazionale 29 gennaio 2002

si conviene

quanto segue per il rinnovo del Contratto integrativo provinciale di lavoro 9 dicembre 1997 come integrato e modificato con Accordi provinciali 18 marzo 1999 e 25 maggio 1999 e prorogato con Accordo provinciale 27 novembre 2001.

1) Elemento Economico Territoriale - Operai

A) L'elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui al Contratto integrativo provinciale di lavoro 9 dicembre 1997, eventualmente erogabili per l'anno 2003, viene fissato, in relazione a quanto previsto circa la misura dell'Accordo nazionale 29 gennaio 2002, nei seguenti importi orari:

a) Operaio di produzione:    
Operaio di IV livello Euro

0,44

Operaio specializzato Euro

0,41

Operaio qualificato Euro

0,37

Operaio comune Euro

0,32

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 C.C.N.L.) Euro

0,28

c) Custodi, guardiani, portinai, con alloggio (art. 6 C.C.N.L.) Euro

0,25

B) È stabilita l'erogazione, per gli anni 2004 e 2005, dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui agli articoli 12 e 39 lettera d) del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e all'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, nei seguenti importi orari:

a) Operaio di produzione:    
Operaio di IV livello Euro

0,56

Operaio specializzato Euro

0,53

Operaio qualificato Euro

0,47

Operaio comune Euro

0,40

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6 C.C.N.L.) Euro

0,36

c) Custodi, guardiani, portinai, con alloggio (art. 6 C.C.N.L.) Euro

0,32

L'erogazione dell'E.E.T. di cui alla presente lettera B) è subordinata, in conformità a quanto stabilito dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e dall'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, al favorevole andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Trento in termini di produttività, qualità e livelli occupazionali, anche in una logica di contrasto del lavoro irregolare. Gli indicatori che saranno fra l'altro presi a riferimento in proposito sono: il volume degli stanziamenti per investimenti della provincia Autonoma di Trento in infrastrutture e nell'edilizia in generale, il numero di ore lavorate, di lavoratori e relativo monte salari risultanti anche presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, il numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità in Provincia di Trento.

La verifica sull'andamento del settore edile e sui risultati da questo conseguiti, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 2004, sarà effettuata dalle parti firmatarie del presente Accordo in un apposito incontro da effettuarsi nel mese di gennaio 2004 mentre, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 2005, lo stesso tipo di verifica sarà effettuato dalle parti in un apposito incontro da effettuarsi nel mese di gennaio 2005.

Le parti confermano che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti le parti rinviano a quanto disposto dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000. (Sommario)

2) Elemento Economico Territoriale - Quadri e Impiegati

A) L'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui al Contratto integrativo provinciale di lavoro 9 dicembre 1997, eventualmente erogabile per l'anno 2003, viene fissato, in relazione a quanto stabilito circa la misura dell'Accordo nazionale 29 gennaio 2002, nei seguenti importi mensili:

Quadri - 1ª Categoria super Euro

109,69

1ª Categoria Euro

98,72

2ª Categoria Euro

82,27

Assist. tecnico già in 3ª cat. Euro

76,78

3ª Categoria Euro

71,30

4ª Categoria Euro

64,16

4ª Categoria primo impiego Euro

54,84

B) È stabilita l'erogazione, per gli anni 2004 e 2005, dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) di cui agli articoli 47 e 39 lettera d) del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e all'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, nei seguenti importi mensili:

Quadri - 1ª Categoria super Euro

139,60

1ª Categoria Euro

125,64

2ª Categoria Euro

104,70

Assist. tecnico già in 3ª cat. Euro

97,72

3ª Categoria Euro

90,74

4ª Categoria Euro

81,67

4ª Categoria primo impiego Euro

69,80

All'E.E.T. di cui alla presente lettera B) si applica quanto stabilito negli ultimi quattro commi della lettera B) del precedente punto 1). (Sommario)

3) Premio di professionalità e presenza operai

Il Premio di professionalità e presenza operai di cui all'art. 11 del C.C.P.L. 9 dicembre 1997 viene elevato ai seguenti importi giornalieri per giornata intera di effettiva presenza in cantiere:

- a decorrere dal 1° gennaio 2003:

- Capo squadra di 1ª Euro

7,44

- Capo squadra di 2ª e Operaio di IV livello Euro

6,53

- Operaio specializzato Euro

5,70

- Operaio qualificato Euro

4,45

- Operaio comune e apprendista Euro

2,74

- a decorrere dal 1° gennaio 2004:

- Capo squadra di 1ª Euro

8,37

- Capo squadra di 2ª e Operaio di IV livello Euro

7,10

- Operaio specializzato Euro

6,20

- Operaio qualificato Euro

4,84

- Operaio comune e apprendista Euro

2,97

(Sommario)

4) Mensa

All'art. 8 del C.C.P.L. 9 dicembre 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

- a decorrere dal 1° gennaio 2003 vengono soppressi:

- alla lettera a) - mensa aziendale - il costo a carico del lavoratore per ciascun pasto di Euro 0,52;

- alla lettera b) - servizio mensa con appoggio a punti di ristoro esterni al cantiere - il costo fisso di ciascun pasto a carico del lavoratore di Euro 1,03 (conseguentemente il pasto per il lavoratore risulta gratuito fino ad un importo dello stesso di Euro 9,30);

- alla lettera c) - mensa interaziendale - il costo di ciascun pasto a carico del lavoratore di Euro 0,52;

- a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera d) viene elevato ad Euro 5,16;

- il costo complessivo del pasto di cui alla lettera b) ed all'ultimo comma della lettera A), l'eccedenza del quale è a carico del lavoratore, viene elevato:

- a decorrere dal 1° gennaio 2004 ad Euro 9,81;
- a decorrere dal 1° gennaio 2005 ad Euro 10,33.

(Sommario)

5) Trasporti

All'art. 9 del C.C.P.L. 9 dicembre 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

- il contributo giornaliero al lavoratore viene aumentato a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai seguenti importi:

- contributo di cui alla lett. a) Euro

1,13;

- contributo di cui alla lett. b) Euro

2,28;

- contributo di cui alla lett. c) Euro

3,98;

- a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'indennità giornaliera al lavoratore addetto alla guida del mezzo dell'impresa per il trasporto dei lavoratori viene elevata ad Euro 4,13. La corresponsione dell'indennità è subordinata all'impegno del lavoratore a segnalare immediatamente alla direzione dell'impresa eventuali guasti o anomalie di funzionamento riscontrate nel mezzo assegnatogli. (Sommario)

6) Orario di lavoro

Dopo il secondo comma dell'art. 3 lettera A) del C.C.P.L. 9 dicembre 1997 vengono inseriti i seguenti commi:

"in via sperimentale per gli anni 2003 e 2004, al fine di assecondare le necessità organizzative e produttive del settore, e corrispondere nello stesso tempo ad esigenze di gruppi di lavoratori, l'impresa e i predetti gruppi di lavoratori possono concordare l'effettuazione di un orario normale di lavoro medio settimanale di 40 ore dal lunedì al sabato nell'ambito di cicli completi e predefiniti di quattro settimane consecutive.

La modulazione di orario di cui al precedente comma può essere attuata in ognuno dei due anni nell'arco di tempo che va dal giorno di introduzione al giorno di cessazione dell'ora legale e in ogni caso nei mesi che vanno da aprile ad ottobre compresi.

Ai lavoratori che effettuano l'orario di cui al precedente terzo comma, per le settimane comprese nel ciclo di quattro settimane consecutive di effettuazione dell'orario medesimo:

- non si applica il disposto della successiva lettera B);

- l'importo giornaliero del Premio di Professionalità e Presenza di cui all'art. 11 viene corrisposto per ogni giornata intera di effettiva presenza in cantiere nella misura convenzionale derivante dalla moltiplicazione degli importi stabiliti all'art. 11 per il coefficiente dato dalla divisione di 20 (numero di giorni dal lunedì al venerdì ricompresi in quattro settimane) per il numero di giornate per le quali è previsto orario di lavoro nell'ambito del ciclo di quattro settimane consecutive. Tale misura convenzionale è valida anche ai fini dell'eventuale ripartizione del Premio nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11. Il Premio sarà erogato solo a fronte di una presenza sul posto di lavoro per l'intero orario giornaliero previsto. Rimane fermo quanto ulteriormente stabilito dall'art. 11.

In ogni caso per le settimane destinate a ferie di cui al primo comma dell'art. 7 vale l'orario normale di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di dicembre 2004 per verificare l'andamento dell'applicazione della modulazione di orario di cui al precedente terzo comma ai fini dell'eventuale conferma in via permanente della sperimentazione.

Al fine della valutazione di cui al precedente comma le imprese segnalano alle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori di Trento, tramite la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, gli orari di cui al precedente terzo comma in occasione dell'inizio della loro effettuazione". (Sommario)

7) Sicurezza sul lavoro

- A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo per il finanziamento di Centrofor di cui all'art. 27 del C.C.P.L. 9 dicembre 1997 viene dallo 0,35% allo 0,50%.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nell'azienda può utilizzare le ore annue di permesso di cui al nono comma dell'art. 88 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 anche per accedere ai cantieri dell'azienda stessa diversi da quello al quale è assegnato, con le modalità di cui al punto 2.1 dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995. (Sommario)

8) Formazione professionale

Le parti, nel ribadire l'importanza della professionalità dei lavoratori edili anche al fine della crescita di efficienza e competitività delle imprese del settore, si impegnano per l'ulteriore miglioramento qualitativo delle attività di formazione professionale svolte dal Centrofor.

Le parti si impegnano altresì ad individuare ulteriori tipologie di corsi di formazione professionale, da far effettuare da Centrofor, per corrispondere alle necessità evidenziate dalle imprese del settore. (Sommario)

9) Disgaggisti

A decorrere dal 1° gennaio 2003, agli operai disgaggisti verrà corrisposta, per le ore di lavoro "in corda", una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei lavori indicati. (Sommario)

10) Anzianità professionale edile straordinaria

In relazione alla cessazione dell'istituto dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria l'aliquota di cui all'art. 25 del C.C.P.L. 9 dicembre 1997 viene diminuita a decorrere dal 1° gennaio 2003 dallo 0,50% allo 0,35% con corrispondente riduzione del contributo APE dal 5% al 4,85%.

La medesima aliquota per l'APES viene soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2004 con corrispondente riduzione del contributo APE del 4,85% al 4,50%. (Sommario)

Nuovo contratto provinciale: Incrementi mensili

OP. COM

1.1.2003

1.1.2004

1.1.2005

A Regime

E.E.T.

25,95

13,84

-

 
P. PRES

7,56

4,83

-

 
MENSA

21,84

10,71

10,92

 
TOT.

55,35

29,38

10,92

95,65

... da ccnl

+ 25,00

     
OP. QUA
E.E.T.

29,41

17,30

-

 
P. PRES

12,18

8,19

-

 
MENSA

21,84

10,71

10,92

 
TOT.

63,43

36,20

10,92

110,55

... da ccnl

+ 29,25

     
OP. SPC.
E.E.T.

32,87

20,76

-

 
P. PRES

15,54

10,50

-

 
MENSA

21,84

10,71

10,92

 
TOT.

70,25

41,97

10,92

123,14

... da ccnl

+ 32,50

     
IV LIV.
E.E.T.

36,33

20,76

-

 
P. PRES

17,85

11,97

-

 
MENSA

21,84

10,71

10,92

 
TOT.

76,02

43,44

10,92

130,38

... da ccnl

+ 35,00

     
CAPO di 2°
E.E.T.

32,87

19,03

-

 
P. PRES

17,85

11,97

-

 
MENSA

21,84

10,71

10,92

 
TOT.

72,56

41,71

10,92

125,19

... da ccnl

+ 32,17

     
CAPO di 1°
E.E.T.

36,33

22,49

-

 
P. PRES

26,04

19,53

-

 
MENSA

21,84

10,71

10,92

 
TOT.

84,21

52,73

10,92

147,86

... da ccnl

+ 35,70

     

(Sommario)