Edili (industria)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Trento
Data stipula: 9 dicembre 1997

Inizio validitą: 1 gennaio 1998

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di trento


Sommario:

- Elemento economico territoriale

- Orario di lavoro

- Ferie

- Nuova disciplina organica dei trattamenti di mensa, trasporto, trasferta

- Premio di presenza e professionalitą operai

- Indumenti di lavoro

- Contributo per l'anzianitą professionale edile (Ape)

- Una tantum impiegati

 

 

In data 9 dicembre 1997, in Trento tra

- la Sezione Autonoma dell'Edilizia della Associazione degli Industriali

e

- la Fe.N.E.A.L. - UIL;

- la F.I.L.CA. - CISL;

- la F.I.L.L.E.A. - CGIL

si conviene di modificare ed integrare il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro di data 31 luglio 1989 secondo quanto segue:

Elemento economico territoriale

Viene stabilita l'erogazione ai lavoratori, per l'anno 1999, dell'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 12, 39 lett. d) e 47 del CCNL 5 luglio 1995 nei seguenti importi:

Quadri e Impiegati

Importo mensile

Quadri - 1^ Categoria super

111.909

1^ Categoria

100.718

2^ Categoria

83.932

Assist. tecnico già in 3^ cat.

78.337

3^ Categoria

72.741

4^ Categoria

65.467

4^ Categoria primo impiego

55.955

 

 

 

B) Operai

Importo orario

a) Operaio di produzione

Operaio di IV livello

452,81

Operaio specializzato

420, 47

Operaio qualificato

378,42

Operaio comune

323,44

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

291,09

c) Custodi, guardiani, portinai con alloggio

258,75

L'erogazione dell'E.E.T. di cui al precedente comma è subordinata, in conformità a quanto stabilito dal CCNL 5 luglio 1995 e dagli Accordi nazionali 11 giugno 1997 e 3 luglio 1997, al favorevole andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Trento in termini di produttività e livelli occupazionali, anche in una logica di contrasto del lavoro irregolare. Gli indicatori che saranno fra l'altro presi a riferimento in proposito sono: il volume degli stanziamenti per investimenti della Provincia Autonoma di Trento in infrastrutture e nell'edilizia in generale, il numero di ore lavorate, di lavoratori e relativo monte salari risultanti anche presso la Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento, il numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità in Provincia di Trento.

La verifica sull'andamento del settore edile e sui risultati da questo conseguiti, ai fini dell'erogazione dell'E.E.T. per l'anno 1999, sarà effettuata dalle parti firmatarie del presente accordo in un apposito incontro da effettuarsi entro il mese di gennaio 1999.

L'erogazione dell'E.E.T. nei medesimi importi di cui al precedente primo comma sarà confermata anche per gli anni 2000 e 2001 a seguito di verifica delle parti stipulanti il presente accordo, rispettivamente entro il mese di gennaio 2000 ed entro il mese di Gennaio 2001, del favorevole andamento del settore edile e dei risultati conseguiti secondo quanto previsto dal precedente secondo comma.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. di cui ai precedenti commi è coerente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti contrattuali le parti rinviano a quanto disposto dal CCNL 5 luglio 1995.

Orario

Il 2° e 3° comma dell'art. 3 del CCPL 31 luglio 1989 sono soppressi.

In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro nei mesi estivi così articolata:

- nei cantieri ubicati nelle zone di fondovalle della Val d'Adige, Vallagarina e Basso Sarca gli operai, su richiesta preventiva dell'azienda, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;

- nei cantieri ubicati nelle altre zone del territorio provinciale e per quelli relativi a lavori stradali, di bitumatura e di reti di servizio, ovunque siano dislocati, l'obbligo degli operai di cui al precedente alinea vale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

L'azienda informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente secondo comma, con un preavviso di 72 ore. Tale preavviso non è dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.

Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente secondo comma le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo secondo comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati.

Per le ore di lavoro straordinario di cui al precedente secondo comma sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 8 punto 1) dell'art. 20 del CCNL 5 luglio 1995.

All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.

Il lavoratore può essere dispensato dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui al precedente secondo comma in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all'azienda con adeguato preavviso.

Le parti si danno atto che le ore di lavoro straordinario effettuate in base al precedente 2° comma riducono il monte ore di cui al 2° comma dell'art. 20 del CCNL 5 luglio 1995.

Ferie

Il 2° comma dell'art. 7 del CCPL 31 luglio 1989 è sostituito dal seguente: "Un'ulteriore settimana di ferie sarà concessa dall'azienda su richiesta dell'operaio, da presentarsi con adeguato preavviso, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda stessa".

Nuova disciplina organica dei trattamenti di mensa, trasporto, trasferta

Le parti si impegnano a definire entro il mese di aprile 1998, con specifico accordo, una nuova disciplina organica dei trattamenti di mensa, trasporto e trasferta la quale, in relazione ai criteri applicativi del D.L.vo n. 314/97, realizzi il contestuale obiettivo generale di minori oneri, anche gestionali, a carico delle aziende, e maggiori benefici complessivi per i lavoratori.

Fino al raggiungimento di tale intesa vengono mantenuti in essere i valori dei trattamenti di mensa e trasporto vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Premio di presenza e professionalità operai

Il Premio di presenza e professionalità giornaliero di cui all'art. 13 del CCPL 31 luglio 1989 viene aumentato a decorrere dal 1 gennaio 1998 dei seguenti importi:

 

Categoria

Importo

Operaio IV livello

5.500

Operaio Specializzato

4.600

Operaio Qualificato

3.500

Operaio Comune e apprendista

1.600

Capo di I categoria

6.000

Capo di II categoria

5.500

 

Il Premio verrà rapportato alle ore di effettiva prestazione lavorativa nel caso di partecipazione dell'operaio alla formazione in materia di sicurezza di cui al 12° comma dell'art. 89 del CCNL 5 luglio 1995.

Indumenti di lavoro

Nell'intento di riqualificare le prestazioni della Cassa e Scuola Edile denominate "Indumenti di lavoro", la fornitura della tuta da lavoro di cui all'art. 17 del CCPL 31 luglio 1989 verrà sostituita (salvo casi particolari) con la fornitura di altri tipi di indumenti. Il tipo di fornitura sarà individuato dalla Cassa e Scuola Edile sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente Accordo.

Il requisito di 400 ore di iscrizione alla Cassa e Scuola Edile di cui al 1° comma dell'art. 17 del CCPL 31 luglio 1989 non sarà richiesto per la fornitura del paio di scarpe antinfortunistiche ivi previste.

Le forniture di cui ai precedenti commi avverranno nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo costituito con il contributo di cui all'art. 17 del CCPL, 31 luglio 1989.

Il contributo di cui al 4° comma dell'art. 17 viene fissato nella misura dello 0,50% a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Contributo per l'anzianità professionale edile (Ape)

A decorrere dal 1 gennaio 1998 il contributo per l'Anzianità Professionale Edile di cui all'art. 30 del CCNL 5 luglio 1995, a modifica di quanto stabilito dall'accordo provinciale 3 febbraio 1992, viene fissato nella misura del 5%.

Detto contributo viene suddiviso nelle seguenti due aliquote:

- Aliquota per l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria: 4,50%;

- Aliquota per l'Anzianità Professionale Edile Straordinaria: 0,50%.

Una tantum impiegati

E' stabilita in favore degli impiegati, per l'anno 1998, l'erogazione di un importo forfettario una tantum da corrispondersi in due rate uguali rispettivamente con la retribuzione del mese di luglio 1998 e la retribuzione del mese di dicembre 1998. L'importo lordo dell'una tantum e delle corrispondenti due rate è quello riportato di seguito:

 

Categoria

Importo una tantum

Importo rata

Quadri - 1^ Categoria super

1.208.000

604.000

1^ Categoria

1.088.000

544.000

2^ Categoria

906.000

453.000

Assist. Tecnico già in 3^ Categoria

846.000

423.000

3^ Categoria

786.000

393.000

4^ Categoria

706.000

353.000

4^ Categoria primo impiego

604.000

302.000

 

 

 

Nel caso in cui il rapporto di lavoro, nel corso del 1998, abbia durata inferiore all'anno, l'importo dell'una tantum sarà corrisposto all'impiegato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di durata del rapporto stesso considerandosi per intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice Civile, l'una tantum è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.