Edili (piccola industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende edili ed affini di Teramo
Data stipula: 13 febbraio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di teramo


Sommario

- Elemento economico territoriale

- Indennità territoriale di settore

- Premio produzione impiegati

- Mensa

- Trasferta, Orario di lavoro

- Sicurezza sul lavoro

- Indumenti di lavoro

- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

- Qualifiche parcheggio

- Osservatorio provinciale

- Servizio di emergenza e pronto soccorso

- Clausola di salvaguardia

 

Il 13 febbraio 1998, in Teramo

tra

- il Collegio Imprenditori Edili ed affini dell'A.P.I. Teramo;

e

- la Federazione Provinciale Lavoratori Edili e affini e del legno FENEAL - aderente alla UIL;

- la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed affini FILCA - aderente alla CISL;

- la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini FILLEA - aderente alla CGIL;

con riferimento ai criteri dettati dal Protocollo 23 luglio 1993 si è concordato quanto segue:

1) Elemento economico territoriale

In conformità all'Accordo nazionale del 23 aprile 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dai seguenti ulteriori indicatori:

- il numero delle imprese e dei lavori iscritti in Edilcassa e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti dai fondi strutturali;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 12 e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% (sette per cento) rispettivamente dei minimi di paga e stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le parti si rincontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.

Misura dell'elemento economico territoriale

Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della provincia di Teramo è pertanto il seguente:

Livelli

Categorie

Minimi paga

Importo mensile

Importo orario

Quadri imp. 1ª S

1.555.628

108.893

629,43

Impiegati di 1ª

1.400.065

98.004

566,49

Impiegati di 2ª

1.166.721

81.670

472,08

Ass. tecn. 3ª e operai 4° liv.

1.088.941

76.225

440,60

Imp. 3ª e operai specializz.

1.011.159

70.781

409,13

Imp. 4ª e operai qualific.

910.043

63.703

368,22

Imp. 4ª p.i. e op. comuni

777.814

54.446

314,71

2) Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore rimane congelata nella misura stabilita dall'art. 22 del precedente Contratto Provinciale Integrativo del 31 ottobre 1990:

Livelli

Operai

Totale ora

1ª S

1.246,16

Specializzato

1.060,41

Qualificato

1.050,76

Comune

913,88

Discontinui art. 6 - lett. b) 822,49

Discontinui art. 6 - lett. c) 704,48

3) Premio produzione impiegati

Livelli

Totale mensile

306.618

287.788

237.635

206.740

188.374

170.846

148.100

4) Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, per tutti i lavoratori occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a ciascun lavoratore che effettua la prestazione lavorativa un'indennità sostitutiva complessiva a regime di lire 789 orarie rapportate alle ore di effettiva prestazione lavorativa, con le seguenti modalità:

- L. 644 dall'1.1.1998;

- L. 789 dall'1.1.1999.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui al primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo di dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

5) Trasferta, orario di lavoro

Le parti si impegnano a revisionare tali istituti ed a prevedere forme di flessibilità, nell'ambito della stesura definitiva dell'intero contratto integrativo provinciale, programmata entro la fine del mese di febbraio 1998. Nel frattempo continuano ad avere efficacia le disposizioni del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

6) Sicurezza sul lavoro

I rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori (R.L.S.T.) vengono individuati per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale e dovrà essere individuato tra i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti all'A.P.I.. Gli oneri connessi all'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, la sua formazione ed ai compiti che la legge gli attribuisce, saranno mutualizzati dalle imprese con un contributo alla Edilcassa pari allo 0,35%.

7) Indumenti di lavoro

Il lavoratore edile delle imprese iscritte all'Edilcassa ha diritto, maturati i primi sei mesi di versamento Edilcassa e per una sola volta nel corso dell'anno, a due tute ed un paio di scarpe antinfortunistiche.

Nel caso di prima assunzione in edilizia tale diritto matura al momento dell'assunzione stessa.

I costi saranno mutualizzati dalle imprese versando un contributo all'Edilcassa nella misura massima dello 0,30% che sarà definita nella stesura definitiva dell'integrativo.

8) Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Con riferimento all'art. 89 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 con cui è stato istituito il Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione e infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro secondo le modalità nazionalmente definite, le parti ribadiscono modalità, compiti e funzionamento del Comitato Territoriale Provinciale come da allegato Statuto.

Si provvede al finanziamento delle attività del Comitato Paritetico provinciale con un contributo totalmente a carico degli imprenditori pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 21.7.1995 e da versarsi all'Edilcassa che è chiamata a gestire tale fondo.

9) Qualifiche parcheggio

Al fine di determinare una reale e verificabile professionalizzazione degli addetti al settore, si conviene che la qualifica di operaio comune possa insistere per un periodo non superiore ai 12 mesi di effettiva prestazione lavorativa. In caso di utilizzo della normativa riguardante i contratti di formazione e lavoro la qualifica corrispondente al 2° livello sarà attribuita dopo 24 mesi di effettiva prestazione lavorativa.

10) Osservatorio provinciale

Considerata la concreta operatività del CE.RE.MO.CO., l'Osservatorio Provinciale previsto dal precedente contratto integrativo del 31.10.1990 è soppresso.

11) Servizio di emergenza e pronto soccorso

Considerata l'istituzione e la piena operatività del servizio di emergenza sanitaria "118", il servizio di emergenza e pronto soccorso previsto dal precedente integrativo del 31.10.1990 è soppresso.

12) Clausola di salvaguardia

Resta inteso che qualunque accordo provinciale intervenga con organizzazioni similari, verrà armonizzato con il presente accordo.

Le parti si impegnano alla stesura definitiva del Contratto collettivo di lavoro integrativo del C.C.N.L. 21 luglio 1995, entro la fine del mese di febbraio 1998.