Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Teramo
Data stipula: 13 febbraio 1998

Inizio validitą: 1 gennaio 1998

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di teramo


Sommario:

- Indennitą territoriale

- Premio di produzione impiegati

- Mensa

- Anzianitą professionale edile

- Osservatorio provinciale

- Servizio di emergenza e pronto soccorso

- Comitato paritetico per la prevenzione infortuni

- Orario di lavoro - Indennitą trasferta

- Indumenti di lavoro

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- Commissione paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto di lavoro

- Quota di servizio sindacale

 

 

Il giorno 13 febbraio 1998 a Teramo, tra

- l'Associazione Costruttori Edili di Teramo;

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UlL,

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto integrativo Provinciale dell'edilizia 24 novembre 1989.

Qualifica

Paga base

7% paga base mensile

7% paga base orario

Impiegati di I super

1.552.552

108.679

628,20

Impiegati di I liv.

1.397.297

97.811

565,38

Impiegati di II liv.

1.164.414

81.509

471,15

Impiegati ed operai di IV livello

1.086.786

76.075

439,74

Impiegati di III liv. Ed operai specializzati

1.009.159

70.641

408,33

Impiegati di IV liv. Ed operai qualificati

908.243

63.577

367,50

Impiegati di IV liv. 1° impiego ed operai comuni

776.276

54.339

314,10

Custodi, portinai, fattorini

698.643

48.905

282,69

Custodi, portinai, gardiani con alloggio

621.014

43.471

251,28

 

 

Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore resta ferma nei seguenti importi, stabiliti dal Contratto Integrativo Provinciale del 24 novembre 1989, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro:

 

Qualifiche

Totale ora

Operai 1° super

1246,16

Operai specializzato

1160,41

Operai qualificati

1050,76

Operai comuni

913,88

Discontinui

822,49

Discontinui

704,48

 

 

Premio di produzione impiegati

Il premio di produzione per gli impiegati resta fermo nei seguenti importi stabiliti dal Contratto Integrativo Provinciale del 24 novembre 1989, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro:

 

Livello

Totale mese

306.618

287.788

237.635

4° A.T.

206.740

188.374

170.846

148.100

 

 

Mensa

Le parti concordano nella necessita di modificare l'art. 27 del Contratto Integrativo provinciale del 24 novembre 1989 come segue:

"L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in L. 18.000, annualmente revisionabili, nella misura del 90%, per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa ai sensi dell'art. 90 del CCNL 5 luglio 1995.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a L. 645, dal 1° gennaio 1998, e pari a L. 790 dal 1° gennaio 1999, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.

Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a L. 645, dal 1° gennaio 1998, e pari a L. 790 dal 1° gennaio 1999, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del CCNL 5 luglio 1995 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi. L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Anzianità professionale edile

Si concorda di fissare al 3% il contributo dovuto per Anzianità professionale edile, da calcolarsi sul punto n. 3) dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995.

Osservatorio provinciale

Le parti, verificato l'imminente funzionamento dell'Osservatorio regionale (CE.RE.MO.CO.), ritengono superata la previsione dell'art. 3 del Contratto Integrativo provinciale 24 novembre 1989 relativo al funzionamento dell'Osservatorio provinciale dell'industria delle costruzioni, in quanto i due istituti sovrapporrebbero le proprie attività di ricerca e monitoraggio sull'attività industria edile nel territorio abruzzese.

Si conviene pertanto di abrogare l'art. 3 del vigente CIP. Il corrispondente contributo dello 0,15% deve intendersi estinto dalla data di vigenza del presente verbale di accordo.

Servizio di emergenza e pronto soccorso

Le parti concordano nel ritenere superata la previsione dell'art. 15 del vigente CIP sul servizio di presidio medico e di pronto soccorso, in virtù del funzionamento del servizio pubblico di pronto soccorso del 118.

L'art. 15 del CIP ed il relativo contributo dello 0,20% devono intendersi estinti dalla data di vigenza del presente verbale di accordo.

Comitato paritetico per la prevenzione infortuni

Le parti si impegnano ad attivare immediatamente il Comitato paritetico per la prevenzione infortuni di cui all'art. 14 del vigente CIP ed all'art. 88 del CCNL 5 luglio 1995.

Le parti concordano, altresì, che per l'intera vigenza del presente verbale di accordo l'aliquota per il finanziamento del Comitato di cui al capoverso precedente permanga nella misura dello 0,15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente CCNL.

Orario di lavoro - Indennità di trasferta

Le parti stipulanti concordano sulla necessita di ridefinire le previsioni contrattuali relative all'orario di lavoro ed alla trasferta.

Indumenti di lavoro (*)

Le parti manifestano la volontà di riformare l'art. 17 del vigente CIP, prevedendo la mutualizzazione degli oneri derivanti dalla fornitura, da parte delle imprese ai dipendenti, degli indumenti di lavoro conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Per l'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, verrà stabilita un'aliquota da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente CCNL a totale carica dei datori di lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (*)

Con riferimento all'art. 89, comma 5, del CCNL 5 luglio 1995, le parti concordano nella utilità di regolamentare l'istituto del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito provinciale.

Le parti concordano che i RLST nella Provincia di Teramo sono determinati in tre unità.

Per gli oneri derivano dall'applicazione del comma precedente le parti concordano altresì nella necessità di stabilire un'apposita aliquota da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente CCNL a totale carico dei datori di lavoro.

Commissione paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto dl lavoro

Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica consultiva per l'esame delle controversie in materia di rapporto di lavoro nascenti fra gli assistiti dei sindacati firmatari del presente verbale e le imprese aderenti all'ACE di Teramo.

Le parti stabiliscono, prima di accedere a forme di conciliazione extragiudiziale od attività di carattere processuale, di adire la Commissione di cui al comma precedente, la cui attività dovrà essere regolamentata con apposito protocollo.

Quota di servizio sindacale

Si concorda di fissare il contributo di cui al comma 1, punto a), dell'art. 20 del Contratto Integrativo Provinciale 24/11/89 allo 0,94% (di cui lo 0,47% a carico del datore di lavoro e lo 0,47% a carico del lavoratore).

___________

(*) Con riferimento alle previsioni relative agli "indumenti di lavoro" ed al "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale", le parti si impegnano a contenere il costo massimo per l'applicazione dei due istituti, entro l'aliquota dell'1,35% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995.