MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C499A3.0067FB30" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C499A3.0067FB30 Content-Location: file:///C:/6E09C634/Speziart_2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO D=
EL
CCNL
Il
giorno 9 luglio
tra
-&nb=
sp;
-&nb=
sp;
e
- =
- =
- =
- =
che
in data 18/12/1998 in Roma, è stato siglato un protocollo d'intesa t=
ra
le Organizzazioni nazionali dei lavoratori (FILLEA CGIL- FENEAL UIL- FILCA
CISL) l'ANCE e le Associazioni dell'Artigianato che disciplina gli istituti=
a
gestione paritetica (Cassa Edile, Scuola Edile, CTP, Enti e Commissioni
nazionali);
-&=
nbsp; che
in data 19/09/2002 in Roma, è stato siglato un accordo tra le
Organizzazioni nazionali dei lavoratori (FILLEA CGIL- FENEAL UIL- FILCA CIS=
L)
l'ANCE e le Associazioni dell'Artigianato che stabilisce lo Statuto tipo de=
lle
Casse Edili;
- che in data 15/04/2004 in Rom=
a è stata siglata una convenz=
ione
tra l’ I.N.P.S, l’ I.N.A.I.L., le Organizzazioni nazionali dei
lavoratori (FILLEA CGIL- FENEAL UIL- FILCA CISL) l'ANCE e le Associazioni
dell'Artigianato per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) il quale prevede la piena applicazione nel momento in c=
ui
saranno applicati gli accordi di cui sopra;
- che i sopra citati accordi, che si
allegano in qualità di allegato A, si intendono interamente riportati
nel presente accordo;
che le Organizzazioni territoriali
firmatarie del presente accordo provinciale s'impegnano a dare attuazione a
tutte le formalità ivi previste.
Per quanto riguarda l’attuazione degli accordi
nazionali sopra citati con particolare riferimento a quelli riguardanti
il
presente integrativo provinciale al CCNL del 15/06/2000 per il settore degli
Edili Artigiani valevole per i dipendenti delle aziende operanti nella
provincia della Spezia.
Art.
1 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
In
attuazione dell'articolo 42 del C.C.N.L. (nota a verbale) l'indennità=
; di
settore per gli operai e il Premio di produzione per gli Impiegati restano
fermi nelle cifre di cui al Contratto Integrativo Provinciale 31/10/89.
Art.
2 Elemento economico territoriale
In
conformità agli accordi nazionali, l'elemento economico territoriale
è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23/7/93=
e
dall'articolo 2 del Decreto Legge 25/3/97, n.67 convertito nella Legge 23/5=
/97.
n. 135 e nelle misure massime stabilite dall’accordo nazionale del 24
aprile 2002.
Nella
determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto
conto, avendo riguardo al territorio della provincia della Spezia,
dell'andamento congiunturale del settore e dei suoi risultati in termini di
produttività, qualità e competitività nel territorio s=
ulla
base degli indicatori stabiliti nell’ art. 43 del C.C.N.L. del 15.06.=
2000
nonché dei seguenti, ulteriori indicatori:
- =
numero delle imprese iscritte suddivise =
per
numero addetti; numero medio degli operai iscritti; età e qualifica =
dei
lavoratori iscritti; monte retribuzioni;
-
ore lavorate;
-
ore di permesso;
-
ore di ferie;
-
ore di CIG.
L'elemento economico territoriale d=
i cui
agli articoli del C.C.N.L. ed al verbale di accordo del 24/04/2002 è
pertanto stabilito nella misura del 14 % rispettivamente dei minimi di paga=
e
di stipendio al 1° gennaio
L’Elemento
Economico Territoriale per gli operai, determinato ai sensi del presente
articolo, viene erogato a decorrere dall'1/7/2004, secondo le misure orarie
sotto riportate:
<=
/span>
QUA=
LIFICA |
MIN=
IMO
PAGA |
% |
ELE=
MENTO |
&nb=
sp; |
BAS=
E AL
01/01/03 |
&nb=
sp; |
ECO=
N.TERR. |
4°
LIVELLO |
4,0=
1601 |
14<= o:p> |
0,5=
6224 |
SPECIALIZZATO |
3,7=
5566 |
14<= o:p> |
0,5=
2579 |
QUALIFICATO |
3,3=
1827 |
14<= o:p> |
0,4=
6456 |
COMUNE |
2,9=
0803 |
14<= o:p> |
0,4=
0712 |
L’Elemento
Economico Territoriale per gli impiegati, determinato ai sensi del presente
articolo, viene erogato a decorrere dall'1/7/2004, secondo le misure mensili
qui riportate:
QUA=
LIFICA |
MIN=
IMO PAGA |
% |
ELE=
MENTO |
&nb=
sp; |
BAS=
E AL
01/01/03 |
&nb=
sp; |
ECO=
N.TERR. |
7°
LIVELLO |
103=
1,28 |
14<= o:p> |
144=
,38 |
6°
LIVELLO |
900=
,51 |
14<= o:p> |
126=
,07 |
5°
LIVELLO |
750=
,19 |
14<= o:p> |
105=
,03 |
4°
LIVELLO |
694=
,77 |
14<= o:p> |
97,=
27 |
3°
LIVELLO |
649=
,73 |
14<= o:p> |
90,=
96 |
2°
LIVELLO |
574=
,06 |
14<= o:p> |
80,=
37 |
1°
LIVELLO |
503=
,09 |
14<= o:p> |
70,=
43 |
Una
Tantum
Ai
lavoratori in forza all'1/7/2004 è riconosciuta una “una
tantum”, rapportata ai =
mesi
di presenza lavorativa per il periodo di carenza contrattuale gennaio 2003
– giugno 2004 nelle seguenti misure:
Operai
e impiegati € 550,00 da
corrispondersi in tre tranche e più precisamente:
€ 150,00 con la retribuzione =
del
mese di luglio 2004;
€ 200,00 con la retribuzione =
del
mese di settembre 2004;
€ 200,00 con la retribuzione =
del
mese di novembre 2004.
Apprendisti
€
€ 100,00 con la retribuzione =
del
mese di luglio 2004;
€ 150,00 con la retribuzione =
del
mese di settembre 2004;
€ 150,00 con la retribuzione =
del
mese di novembre 2004.
Art.
3 Mensa
Le
parti con la presente normativa intendono favorire il diffondersi della
fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore
dell'edilizia.
In
considerazione di ciò, ove sussistano le condizioni che consentano ai
dipendenti delle imprese Edili Artigiane di fruire di un pasto caldo presso=
una
mensa aziendale, (in questo caso l'impresa avrà il compito di ricerc=
are
la disponibilità del gestore e/o della committenza) in mensa
interaziendale o presso qualunque punto di ristoro (trattoria, ristorante,
tavola calda, ecc.) viene riconosciuto al lavoratore un rimborso a pi&egrav=
e;
di lista, previo rilascio di documento fiscale (fattura, ricevuta) nella mi=
sura
di:
-
a decorrere da luglio 2004 € 7,50;=
- =
a
decorrere da luglio 2005 € 8,50.
Ove
non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto,
l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa par=
i a
€ 5,00 giornaliere a decorrere da luglio 2004 e pari a €
L'indennità
sostitutiva di mensa sopra riportata è estesa anche al personale
impiegatizio. L'impresa in accordo con il personale impiegatizio potr&agrav=
e;,
in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, erogare un ticket
restaurant.
Art.
4 Trasporto
Considerato
nel suo complesso il miglioramento economico del presente contratto, le par=
ti,
ritengono non più dovuta, da parte delle imprese, l'indennità=
di
trasporto prevista dall'art.8 del Contratto integrativo del 31/10/89 che a
partire dall'1/1/99 s'intende abrogato.
LR=
17;indennità
di trasferta, dovuta a norma del CCNL è stabilita nella misura del 1=
6 %
da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dellR=
17;
art. 26 del CCNL per tutte le ore effettivamente lavorate.
L’indennità è riconosciuta se l’operaio viene
comandato a prestare la propria opera in cantieri situati in Comuni diversi=
da
quelli limitrofi al Comune ove ha sede l’azienda. Si conferma che la
trasferta non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di
residenza o di abituale dimora dell’operaio e/o quando questi venga ad
essere favorito da in avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che
comporta per lui un effettivo vantaggio.
Le pa=
rti
concordano sulla necessità di rivedere la disciplina della trasferta=
per
renderla uniforme per tutti gli operai occupati nel settore. Tale obbiettivo
troverà la sua realizzazione con la piena rappresentatività di
tutte le parti negli Enti Bilaterali del settore.
Art. 6
Lavori in galleria
Al
personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle galleri=
e e
degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di
armamento delle linee ferroviarie, è dovuta in aggiunta alla
retribuzione una indennità nella misura del 18 % da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’ art. 26 del CCNL=
per
tutte le ore effettivamente lavorate.
Art.
7 Indumenti da lavoro
Per
i neo assunti la prima fornitura, un paio di scarpe con caratteristiche
antinfortunistiche e una tuta da lavoro, sarà a totale carico
dell'impresa, intendesi per "neo assunto" solamente colui che non=
ha
usufruito nei sei mesi precedenti alla data dell'assunzione della fornitura
degli indumenti da lavoro da parte della Cassa Edile Spezzina; (il lavorato=
re
comunicherà, alla nuova ditta, la fornitura percepita).
Per
la fornitura delle divise complete da lavoro (invernali ed estive) come da
regolamento Cassa Edile, le parti concordano che i datori di lavoro versera=
nno
alla Cassa Edile la cifra mensile di € 6,50 per ogni lavoratore, a
decorrere dall'01/07/2004.
Le
imprese che per esigenze produttive e natura dei lavori devono dotare i loro
dipendenti di indumento da lavoro ad alta visibilità, potranno
richiederne la fornitura alla Cassa Edile Spezzina, concorrendo al pagamento
della differenza di costo eccedente l'importo mensile di cui al presente
articolo.
Le
imprese, per particolare esigenze produttive, potranno concordare con speci=
fico
accordo aziendale, sottoscritto con le RSU o in mancanza con le Organizzazi=
oni
Sindacali Provinciali, altre modalità di fornitura degli indumenti da
lavoro.
I=
n tal
caso le imprese non saranno tenute al versamento dei contributo previsto al
presente articolo. L'esonero al versamento avrà efficacia a condizio=
ne
che detto accordo sia depositato presso
I
lavoratori sono tenuti ad indossare sul luogo di lavoro gli indumenti e le
dotazioni suddette.
-
Nota a verbale -
Nel
caso di neo assunti
Le
imprese concorderanno con i propri dipendenti i tempi presumibili e le
modalità necessarie atte a garantire il godimento delle ferie previs=
te
dal C.C.N.L. entro il 31 Dicembre di ogni anno.
Di
norma deve essere previsto un periodo di ferie durante il ferragosto e in
occasione delle festività natalizie.
Per
il godimento delle ferie non preventivamente concordate i lavoratori dovran=
no
preavvisare il datore di lavoro di norma, almeno sette giorni prima.=
Art.
9 RLST (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale)
Le
Associazioni Datoriali, forti dell’esperienza positiva già acquisita nel
comparto artigiano attraverso
l’Ente Bilaterale Ligure con l’istituzione dell’ R=
LST
per le aziende artigiane non edili con meno di 15 dipendenti, si dichiarano
disponibili fin d’ora all’istituzione dello stesso anche per le
aziende artigiane edili ed individuano nella Cassa Edile Spezzina l’e=
nte
al quale demandarne la gestione. A tale gestione dovranno partecipare tutte=
le
organizzazioni firmatarie il presente Accordo.
Le
parti si impegnano perciò a verificare la disponibilità da pa=
rte
della Cassa Edile Spezzina alla gestione dell’ RLST e, quindi, ad
incontrarsi per rendere operativa questa figura istituendo un’ apposi=
ta
commissione tecnica costituita dalle Organizzazioni firmatarie il presente =
contratto
che nell’arco di 3 mesi predisporrà i percorsi burocratici di
realizzazione dell’ RLST.
Le
aziende effettueranno a partire da luglio 2004 un versamento mensile pari a
€ 1,00 per ogni dipendente in forza. Tale importo, che potrà
essere modificato successivamente alle verifiche effettuate dalla commissio=
ne
di cui sopra, verrà versato alla Cassa Edile Spezzina quale contribu=
to
per istituzione dell’ RLST provinciale per il settore artigiano.
-
Nota a verbale –
Art.
10 Decorrenza e durata
Il
presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro decorre dal 1° lugl=
io
2004 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2006, fatte salve diverse
disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
<=
/span>
Letto,
firmato e sottoscritto
=
Le Organizzazioni Sindacali &=
nbsp; &nbs=
p; Le
Organizzazioni Datoriali
FILLEA CGIL &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; C.N.A. &=
nbsp; &nbs=
p;
FILCA CISL &n=
bsp;
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; CONFARTIGIANATO
FENEAL UIL