MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C499A3.0067FB30" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C499A3.0067FB30 Content-Location: file:///C:/6E09C634/Speziart_2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL

 

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO D= EL CCNL

EDILIZIA ARTIGIANATO

 

 

Il giorno 9 luglio 2004= in La Spezia

 

tra

 

-&nb= sp;       la Confederazione Nazionale Artig= ianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale della Spezia rappresentata dai Sigg. Franco Baudone, Vittorio Bragazzi, Angelo Matellini, Marzio Podestà;

 

-&nb= sp;       la Confartigianato della Spezia rappresentata dai Sigg. Ma= rco Carloni, Paolo Figoli, Giuseppe Menchelli

 

e

 

-      =   la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizi= a e Industrie Affini - FILLEA-CGIL Sindacato Territoriale di la Spezia rappresentat= a dal Sig. Moulay El Akkioui;

 

-      =   la Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Af= fini - FILCA-CISL Sindacato Territoriale di La Spezia rappresentata dal Sig. Salvatore Ris= tagno;

 

 

-      =   la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - FENEAL-UIL Sindacato Territoriale di La Spezia rappresentata dal Sig. Fabrizio Tass= ara;

 

 

PREMESSO

 

-      =    che in data 18/12/1998 in Roma, è stato siglato un protocollo d'intesa t= ra le Organizzazioni nazionali dei lavoratori (FILLEA CGIL- FENEAL UIL- FILCA CISL) l'ANCE e le Associazioni dell'Artigianato che disciplina gli istituti= a gestione paritetica (Cassa Edile, Scuola Edile, CTP, Enti e Commissioni nazionali);

-&= nbsp;  che in data 19/09/2002 in Roma, è stato siglato un accordo tra le Organizzazioni nazionali dei lavoratori (FILLEA CGIL- FENEAL UIL- FILCA CIS= L) l'ANCE e le Associazioni dell'Artigianato che stabilisce lo Statuto tipo de= lle Casse Edili;

-   che in data 15/04/2004 in Rom= a  è stata siglata una convenz= ione tra l’ I.N.P.S, l’ I.N.A.I.L., le Organizzazioni nazionali dei lavoratori (FILLEA CGIL- FENEAL UIL- FILCA CISL) l'ANCE e le Associazioni dell'Artigianato per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) il quale prevede la piena applicazione nel momento in c= ui saranno applicati gli accordi di cui sopra;

-   che i sopra citati accordi, che si allegano in qualità di allegato A, si intendono interamente riportati nel presente accordo;         che le Organizzazioni territoriali firmatarie del presente accordo provinciale s'impegnano a dare attuazione a tutte le formalità ivi previste.

Per quanto riguarda l’attuazione degli accordi nazionali sopra citati con particolare riferimento a quelli riguardanti la Cassa Edile Sp= ezzina e gli altri Istituti Paritetici (Scuola Edile, Comitato Paritetico Territoria= le) le Organizzazioni Sindacali si impegnano, quali componenti dei vari organi degli stessi , a fare tutto quanto in loro potere affinché vengano recepiti totalmente tali accordi.

 

SI STIPULA=

 

il presente integrativo provinciale al CCNL del 15/06/2000 per il settore degli Edili Artigiani valevole per i dipendenti delle aziende operanti nella provincia della Spezia.

 

Art. 1 Indennità territoriale di settore e premio di produzione

 

In attuazione dell'articolo 42 del C.C.N.L. (nota a verbale) l'indennità= ; di settore per gli operai e il Premio di produzione per gli Impiegati restano fermi nelle cifre di cui al Contratto Integrativo Provinciale 31/10/89.

 

Art. 2 Elemento economico territoriale

 

In conformità agli accordi nazionali, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23/7/93= e dall'articolo 2 del Decreto Legge 25/3/97, n.67 convertito nella Legge 23/5= /97. n. 135 e nelle misure massime stabilite dall’accordo nazionale del 24 aprile 2002.<= /o:p>

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia della Spezia, dell'andamento congiunturale del settore e dei suoi risultati in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio s= ulla base degli indicatori stabiliti nell’ art. 43 del C.C.N.L. del 15.06.= 2000 nonché dei seguenti, ulteriori indicatori:

 

-      =    numero delle imprese iscritte suddivise = per numero addetti; numero medio degli operai iscritti; età e qualifica = dei lavoratori iscritti; monte retribuzioni;

-         ore lavorate;

-         ore di permesso;

-         ore di ferie;

-         ore di CIG.

 L'elemento economico territoriale d= i cui agli articoli del C.C.N.L. ed al verbale di accordo del 24/04/2002 è pertanto stabilito nella misura del 14 % rispettivamente dei minimi di paga= e di stipendio al 1° gennaio 2003 a decorrere dal 1° luglio 2004.

 

OPERAI<= /span>

 

L’Elemento Economico Territoriale per gli operai, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dall'1/7/2004, secondo le misure orarie sotto riportate:

 <= /span>

 

QUA= LIFICA

MIN= IMO PAGA

%

ELE= MENTO

&nb= sp;

BAS= E AL 01/01/03

&nb= sp;

ECO= N.TERR.

4° LIVELLO

4,0= 1601

14<= o:p>

0,5= 6224

SPECIALIZZATO

3,7= 5566

14<= o:p>

0,5= 2579

QUALIFICATO

3,3= 1827

14<= o:p>

0,4= 6456

COMUNE

2,9= 0803

14<= o:p>

0,4= 0712

 

 

 

 

 

IMPIEGATI

 

L’Elemento Economico Territoriale per gli impiegati, determinato ai sensi del presente articolo, viene erogato a decorrere dall'1/7/2004, secondo le misure mensili qui riportate:

 

 

QUA= LIFICA

MIN= IMO PAGA

%

ELE= MENTO

&nb= sp;

BAS= E AL 01/01/03

&nb= sp;

ECO= N.TERR.

7° LIVELLO

103= 1,28

14<= o:p>

144= ,38

6° LIVELLO

900= ,51

14<= o:p>

126= ,07

5° LIVELLO

750= ,19

14<= o:p>

105= ,03

4° LIVELLO

694= ,77

14<= o:p>

97,= 27

3° LIVELLO

649= ,73

14<= o:p>

90,= 96

2° LIVELLO

574= ,06

14<= o:p>

80,= 37

1° LIVELLO

503= ,09

14<= o:p>

70,= 43

 

Una Tantum

 

Ai lavoratori in forza all'1/7/2004 è riconosciuta una “una tantum”,  rapportata ai = mesi di presenza lavorativa per il periodo di carenza contrattuale gennaio 2003 – giugno 2004 nelle seguenti misure:

 

Operai e impiegati € 550,00  da corrispondersi in tre tranche e più precisamente:<= /u>

€ 150,00 con la retribuzione = del mese di luglio 2004;

€ 200,00 con la retribuzione = del mese di settembre 2004;

€ 200,00 con la retribuzione = del mese di novembre 2004.

 

Apprendisti € 400,00 in<= /st1:metricconverter> tre tranche e più precisamente:

€ 100,00 con la retribuzione = del mese di luglio 2004;

€ 150,00 con la retribuzione = del mese di settembre 2004;

€ 150,00 con la retribuzione = del mese di novembre 2004.

 

Art. 3 Mensa

 

Le parti con la presente normativa intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell'edilizia.

In considerazione di ciò, ove sussistano le condizioni che consentano ai dipendenti delle imprese Edili Artigiane di fruire di un pasto caldo presso= una mensa aziendale, (in questo caso l'impresa avrà il compito di ricerc= are la disponibilità del gestore e/o della committenza) in mensa interaziendale o presso qualunque punto di ristoro (trattoria, ristorante, tavola calda, ecc.) viene riconosciuto al lavoratore un rimborso a pi&egrav= e; di lista, previo rilascio di documento fiscale (fattura, ricevuta) nella mi= sura di:

 

-         a decorrere da luglio 2004 € 7,50;=

-      =    a decorrere da luglio 2005 € 8,50.

 

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa par= i a € 5,00 giornaliere a decorrere da luglio 2004 e pari a € 5,28 a partire da lu= glio 2005. <= /span>

L'indennità sostitutiva di mensa sopra riportata è estesa anche al personale impiegatizio. L'impresa in accordo con il personale impiegatizio potr&agrav= e;, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, erogare un ticket restaurant.

 

Art. 4 Trasporto

 

Considerato nel suo complesso il miglioramento economico del presente contratto, le par= ti, ritengono non più dovuta, da parte delle imprese, l'indennità= di trasporto prevista dall'art.8 del Contratto integrativo del 31/10/89 che a partire dall'1/1/99 s'intende abrogato.

 

Art. 5 Trasferta

 

LR= 17;indennità di trasferta, dovuta a norma del CCNL è stabilita nella misura del 1= 6 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dellR= 17; art. 26 del CCNL per tutte le ore effettivamente lavorate. L’indennità è riconosciuta se l’operaio viene comandato a prestare la propria opera in cantieri situati in Comuni diversi= da quelli limitrofi al Comune ove ha sede l’azienda. Si conferma che la trasferta non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio e/o quando questi venga ad essere favorito da in avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporta per lui un effettivo vantaggio.

Le pa= rti concordano sulla necessità di rivedere la disciplina della trasferta= per renderla uniforme per tutti gli operai occupati nel settore. Tale obbiettivo troverà la sua realizzazione con la piena rappresentatività di tutte le parti negli Enti Bilaterali del settore.

=  

Art. 6 Lavori in galleria

=  

Al personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle galleri= e e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, è dovuta in aggiunta alla retribuzione una indennità nella misura del 18 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’ art. 26 del CCNL= per tutte le ore effettivamente lavorate.

 

Art. 7 Indumenti da lavoro

 

Per i neo assunti la prima fornitura, un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche e una tuta da lavoro, sarà a totale carico dell'impresa, intendesi per "neo assunto" solamente colui che non= ha usufruito nei sei mesi precedenti alla data dell'assunzione della fornitura degli indumenti da lavoro da parte della Cassa Edile Spezzina; (il lavorato= re comunicherà, alla nuova ditta, la fornitura percepita).

Per la fornitura delle divise complete da lavoro (invernali ed estive) come da regolamento Cassa Edile, le parti concordano che i datori di lavoro versera= nno alla Cassa Edile la cifra mensile di € 6,50 per ogni lavoratore, a decorrere dall'01/07/2004.

Le imprese che per esigenze produttive e natura dei lavori devono dotare i loro dipendenti di indumento da lavoro ad alta visibilità, potranno richiederne la fornitura alla Cassa Edile Spezzina, concorrendo al pagamento della differenza di costo eccedente l'importo mensile di cui al presente articolo.

Le imprese, per particolare esigenze produttive, potranno concordare con speci= fico accordo aziendale, sottoscritto con le RSU o in mancanza con le Organizzazi= oni Sindacali Provinciali, altre modalità di fornitura degli indumenti da lavoro.=

I= n tal caso le imprese non saranno tenute al versamento dei contributo previsto al presente articolo. L'esonero al versamento avrà efficacia a condizio= ne che detto accordo sia depositato presso la Cassa Edile Sp= ezzina.

I lavoratori sono tenuti ad indossare sul luogo di lavoro gli indumenti e le dotazioni suddette.

 

- Nota a verbale -

Nel caso di neo assunti la Cassa Edile Spezzina si adopererà affinché l'impresa possa acquistare dal fornitore gli indumenti agli stessi prezzi e condizioni ad essa praticati.

 

Art. 8 Ferie

 

Le imprese concorderanno con i propri dipendenti i tempi presumibili e le modalità necessarie atte a garantire il godimento delle ferie previs= te dal C.C.N.L. entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Di norma deve essere previsto un periodo di ferie durante il ferragosto e in occasione delle festività natalizie.

Per il godimento delle ferie non preventivamente concordate i lavoratori dovran= no preavvisare il datore di lavoro di norma, almeno sette giorni prima.=

 

Art. 9 RLST (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale)

 

Le Associazioni Datoriali, forti dell’esperienza  positiva già acquisita nel comparto artigiano attraverso  l’Ente Bilaterale Ligure con l’istituzione dell’ R= LST per le aziende artigiane non edili con meno di 15 dipendenti, si dichiarano disponibili fin d’ora all’istituzione dello stesso anche per le aziende artigiane edili ed individuano nella Cassa Edile Spezzina l’e= nte al quale demandarne la gestione. A tale gestione dovranno partecipare tutte= le organizzazioni firmatarie il presente Accordo.

Le parti si impegnano perciò a verificare la disponibilità da pa= rte della Cassa Edile Spezzina alla gestione dell’ RLST e, quindi, ad incontrarsi per rendere operativa questa figura istituendo un’ apposi= ta commissione tecnica costituita dalle Organizzazioni firmatarie il presente = contratto che nell’arco di 3 mesi predisporrà i percorsi burocratici di realizzazione dell’ RLST.

Le aziende effettueranno a partire da luglio 2004 un versamento mensile pari a € 1,00 per ogni dipendente in forza. Tale importo, che potrà essere modificato successivamente alle verifiche effettuate dalla commissio= ne di cui sopra, verrà versato alla Cassa Edile Spezzina quale contribu= to per istituzione dell’ RLST provinciale per il settore artigiano.

 

-         Nota a verbale –=

 

La C.N.A. e la Confartigianato convengono sulla impossibilità da parte della Cassa Edile Spezzina di emettere il DURC se non verrà realizzata la rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane all’interno degli Enti Bilaterali del settor= e.

 

Art. 10 Decorrenza e durata

 

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro decorre dal 1° lugl= io 2004 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2006, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

 <= /span>

Letto, firmato e sottoscritto

 

         =

Le Organizzazioni Sindacali        &= nbsp;           &nbs= p; Le Organizzazioni Datoriali

 

 =

FILLEA CGIL        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;       C.N.A.        &= nbsp;           &nbs= p;      

 =

 =

 =

 =

FILCA CISL  &n= bsp;       =             &nb= sp;            =             &nb= sp; CONFARTIGIANATO

 =

 =

 =

 =

FENEAL UIL

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