Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di La Spezia
Data stipula: 13 febbraio 1998

Inizio validità: 1 febbraio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di la spezia


Sommario:

- Osservatorio delle costruzioni

- Previdenza integrativa

- Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza, Scuola Edile Spezzina e Comitato Paritetico Territoriale

- Mensa

- Indennità territoriale di settore

- Elemento economico territoriale

- Indumenti da lavoro

- Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni

- Armonizzazioni contrattuali

- Testo a stampa

- Decorrenza e durata

 

 

Il 13 febbraio 1998 tra

- la Sezione Industriali ed Affini;

e

- la FILLEA - CGIL;

- la FILCA - CISL;

- la FeNEAL - UIL;

Art. 1 - Osservatorio delle costruzioni

Le parti al fine di accrescere le conoscenze del settore delle costruzioni in provincia della Spezia ed in particolare del suo andamento, concordano di costituire l'Osservatorio delle Costruzioni.

L'Osservatorio delle Costruzioni, oltre a rilevare le notizie generali concernenti il settore, elaborerà indicatori territoriali circa l'andamento congiunturale dello stesso in ambito provinciale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalle imprese spezzine, in termini di produttività, di livelli occupazionali ed operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro irregolare e/o sommerso.

L'Osservatorio delle Costruzioni funzionerà come strumento di monitoraggio del mercato del lavoro edile, mediante un apposito servizio di segnalazione che favorisca l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro, anche al fine di consentire l'inserimento o il reinserimento nel settore, di lavoratori provenienti da altre esperienze o di lavoratori edili disoccupati e/o in mobilità.

Tale sevizio non dovrà risultare in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di collocamento e banche dati.

L'Osservatorio costituito presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, oltre ad elaborare i dati in possesso dalla Cassa stessa, dovrà richiedere a tutti gli enti appaltanti e committenti privati operanti sul territorio, le notizie e i dati di seguito individuati, che potranno essere eventualmente integrati con apposito accordo.

L'Osservatorio sarà gestito dalla Cassa Edile Spezzina, ed opererà sotto il controllo del Comitato Esecutivo composto da un rappresentante indicato congiuntamente dalla FeNEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL, uno in rappresentanza della Sezione Industriali Edili ed Affini, individuati fra i componenti del Consiglio stesso e dal Direttore della stessa Cassa Edile.

Il Comitato Esecutivo, periodicamente riferirà sul suo operato al Comitato di Presidenza, il quale a sua volta relazionerà al Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile.

L'Osservatorio in attuazione della legge 675/96 non potrà fornire notizie relative a singole imprese o singoli appalti, ma solamente dati aggregati di settore.

La Cassa Edile, su indicazione del Comitato Esecutivo, dovrà semestralmente predisporre un rapporto congiunturale, il quale sarà messo a disposizione della Sezione Edili e delle Organizzazioni Sindacali costituenti la F.L.C., comunque sarà predisposto per la verifica annuale dell'andamento del settore per la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale.

Tale analisi prenderà a riferimento i seguenti indicatori:

- numero delle imprese iscritte suddivise per numero addetti;

- numero medio degli operai iscritti;

- età e qualifica lavoratori iscritti;

- monte retribuzioni;

- ore lavorate;

- ore di permesso;

- ore di ferie;

- ore di CIG.

L'Osservatorio potrà richiedere alle stazioni appaltanti e ai committenti privati i dati relativi:

- imprese appaltatrici con relative posizioni INPS, INAIL e iscrizione Casse Edili;

- descrizione opere appaltate;

- importo dei lavori;

- localizzazione del cantiere;

- data presunta inizio lavori;

- data presunta fine lavori;

- numero presunto lavoratori che potranno essere occupati;

- incidenza manodopera sull'importo di aggiudicazione.

Oltre a quanto sopra, verranno richiesti i dati sotto indicati, che non potranno essere utilizzati al fine di individuare l'andamento congiunturale del settore:

il nominativo e recapito del:

- progettista;

- responsabile dei lavori;

- direttore dei lavori;

- coordinatore per la progettazione;

- coordinatore per l'esecuzione.

La Cassa Edile Spezzina, sempre su indicazione e controllo del Comitato Esecutivo, potrà, utilizzando anche le notizie ricavate da altre fonti (es. CPT, INPS, ecc.), attivare un monitoraggio sul territorio finalizzato a censire i cantieri, le imprese appaltatrici e la forza lavoro occupata.

Per quanto concerne gli appalti pubblici l'Osservatorio vigilerà, affinché le imprese appaltatrici applichino il CCNL vigente, con specifico riferimento agli adempimenti relativi alla Cassa Edile ed agli altri enti paritetici.

Per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio delle Costruzioni si utilizzeranno le attuali risorse umane della Cassa Edile Spezzina, senza prevedere alcun aumento di costo a carico delle imprese.

Le parti, data la natura sperimentale dell'Osservatorio delle Costruzioni, si danno reciprocamente atto di rincontrasi entro due anni dall'entrata in vigore del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per verificare l'operatività ed utilità di detto Osservatorio.

Art. 2 - Previdenza integrativa

Le Parti si danno atto di quanto contenuto nell'Accordo Nazionale 11 giugno 1997 e, in attesa del Regolamento Attuativo Nazionale, viene conferito mandato alla Cassa Edile di procedere ad uno studio finalizzato a conoscere il numero degli operai interessati ad aderire alla ricerca di procedure che ne facilitino l'adesione.

Le Parti concordano che la Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza possa divenire l'unico strumento operativo per la raccolta dei fondi destinati al Fondo Previdenza Integrativa, ciò sempre in sintonia con quanto concordato in sede di contrattazione nazionale.

Art. 3 - Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza, Scuola Edile Spezzina e Comitato Paritetico territoriale

Le Parti si riconoscono e quindi riconfermano quanto sottoscritto in tema di Cassa Edile, di Scuola Edile e Comitato Paritetico alla Prevenzione Infortuni con il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 18 luglio 1989 e riaffermano quanto concordato in sede nazionale quindi, la Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza riconosce e potrà applicare esclusivamente quanto previsto dai Contratti Collettivi Provinciali dalle parti stesse sottoscritti, anche al fine di salvaguardare l'omogeneità dei costi, delle condizioni economiche tra le imprese e i dipendenti occupati nel settore.

Le parti, sulla base delle risultanze del bilancio degli Enti a gestione paritetica, concordando sulla possibilità di variare in diminuzione i contributi versati dalle imprese alla Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza.

Esse concordano sulla necessità di procedere alla determinazione delle nuove contribuzioni prevedendo una forma premiale a favore di quelle imprese che dichiarano alla Cassa Edile le effettive ore mensili lavorabili, procedendo, inoltre, contemporaneamente ad una diversificazione contributiva incentivante, in termini economici, alla omogeneizzazione del settore.

Cassa Edile Spezzina di Mutualità ed Assistenza

In ragione del comune obiettivo di una corretta gestione degli Enti Paritetici e di una regolarizzazione del mercato, le parti concordano di diminuire il Contributo Cassa Edile e quelli relativi all'APE ed all'APES, diversificando dette contribuzioni in base a quanto di seguito riportato.

Per le imprese che denuncino mensilmente almeno 160 ore lavorabili i contributi sono così fissati:

Contributo Cassa Edile dal 2,20% al 2.00%

APE dal 4,50% al 2,50%

APES dal 2,00% al 0,90%

Per le imprese che denunciano mediamente meno di 160 ore lavorabili i contributi sono così fissati:

Contributo Cassa Edile dal 2,20% al 2,50%

APE dal 4,50% al 5,00%

APES dal 2,00% al 2,00%.

Scuola Edile Spezzina

Le Parti concordano di concedere alle imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore lavorabili e che abbiano fatto partecipare i propri dipendenti ai corsi sulla sicurezza per gli infortuni previsti dal D. Lgs. 626/94 o D. Lgs. 494/96 organizzati dalla Scuola stessa, una diminuzione del Contributo Scuola Edile pari allo 0,10%, quindi per esse detto contributo è fissato nello 0,50% .

Tale decontribuzione è applicabile anche nel caso in cui ai corsi abbiano partecipato il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

Per le imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore lavorabili e non si trovano nelle condizioni di cui ai commi precedenti, il contributo rimane fissato nello 0,60% .

Per le imprese che denunciano mensilmente meno di 160 ore lavorabili il contributo è fissato nello 0,70%.

Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni

Per le imprese che denunciano mensilmente meno di 160 ore lavorabili il contributo è fissato nello 0,20%.

Norme di carattere generale

Per la determinazione delle 160 ore mensili lavorabili verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni INPS - INAIL, dall'art. 29 L. 341/95.

In aggiunta è consentita un'oscillazione di 8 ore mensili per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative del sopra citato art. 29 L. 341/95 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso l'impresa in sede di denuncia Cassa Edile, dovrà evidenziare l'utilizzo di tale oscillazione inserendone le motivazioni.

La Cassa Edile, nell'ambito delle sue competenze e nell'arco di tempo che la stessa individuerà, provvederà a verificare quanto a lei dichiarato e versato e, ove riscontrasse incongruità, comune all'impresa che le somme incassate verranno considerate acconti su quanto realmente dovuto.

In tal caso l'importo della contribuzione a conguaglio sarà soggetto alla maggiorazione dovuta a titolo di contributo aggiuntivo.

Le parti, inoltre, concordano di aggiungere alI'art. 2 del Regolamento della Cassa Edile il seguente secondo comma:

"le imprese trascorso il termine di cui sopra dovranno, per ogni mese di ritardo o frazione di esso, versare alla Cassa Edile una sanzione per ogni operaio, da riconoscersi in occasione del versamento successivo al periodo per la quale è maturata e comunque prima delle erogazioni contrattuali previste".

L'importo della sanzione sarà determinata dalle parti sociali con apposito accordo sindacale.

Le parti in attuazione all'art. 2 del Regolamento Cassa Edile, come sopra modificato, determinano la sanzione in lire 12.500 (dodicimilacinquecentolire).

Il presente articolo entra in vigore a far data dal 1 febbraio 1998, prevedendo che lo stesso verrà posto a verifica entro il 1 Dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente contratto.

Art. 4 - Mensa

Le parti con la presente normativa intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell'edilizia.

In considerazione di ciò, relativamente alla durata del cantiere (non inferiore a 150 giornate lavorative) i lavoratori edili impiegati nel succitato cantiere in numero non inferiore a 30 e su richiesta della maggioranza di essi, potranno usufruire di un servizio di mensa, anche mediante il ricorso a servizi esterni o convenzioni con ristoranti.

Nel caso in cui l'impresa operi all'interno di stabilimenti nei quali sia già funzionante un servizio mensa, essa si adopererà nei confronti della committenza, affinché i lavoratori edili, laddove sussistano le condizioni, abbiano la possibilità di usufruire di detto servizio.

Nel caso in cui le imprese ritengano di assicurare un sevizio mensa presso punti di ristoro convenzionati, verrà applicata la normativa del presente articolo.

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura dell'80% a carico del datore di lavoro e del 20% a carico del lavoratore.

In ogni caso viene concordato tra le parti che il costo gravante sull'impresa non potrà superare per ogni pasto consumato:

- a decorrere dal febbraio 1998 Lire 9.000

- a decorrere dal gennaio 2000 Lire 10.000

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di mensa pari:

- a decorrere dal febbraio 1998 Lire 5.000 /giornaliere

- a decorrere dal gennaio 2000 Lire 6.000 /giornaliere

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e soltanto se la relativa erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata ai fini del calcolo delle indennità di anzianità e di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a 8 ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

a) qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;

b) qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale così come regolato dai precedenti accordi integrativi che qui si intendono richiamati, per causa indipendenti dalla volontà del lavoratore (escluso il caso di permessi);

c) in tutti gli altri casi di prestazione lavorativa inferiore alle 8 ore giornaliere l'indennità competerà nella misura giornaliera.

Il suaccennato criterio di ragguaglio ad ora sarà adottato per il relativo computo ai fini dell'indennità di anzianità e di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato nelle forme di cui sopra.

L'indennità sostitutiva di mensa è estesa anche al personale impiegatizio.

L'impresa in accordo con il personale impiegatizio potrà in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket restaurant.

Art. 5 - Indennità territoriale di settore

In attuazione degli artt. 12 e 47 del C.C.N.L 5 luglio 1995 l'indennità di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui al Contratto Integrativo Provinciale 18 luglio 1989.

Art. 6 - Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia della Spezia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese iscritte suddivise per numero addetti;

- numero medio degli operai iscritti;

- età e qualifica lavoratori iscritti;

- monte retribuzioni;

- ore lavorate;

- ore di permesso;

- ore di ferie;

- ore di CIG.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del CCNL 5 luglio 1995 è pertanto stabilito nella misura del 7% (sette percento) rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 1 febbraio 1998.

Al fine della conferma o variazione della misura fissata per l'anno 1998 e per il riconoscimento di quanto previsto per il 1999, le parti concordano di incontrarsi entro ed non oltre il prossimo 1 dicembre 1998 al fine di verificare l'andamento produttivo ed occupazionale del settore in provincia della Spezia in rapporto ai parametri sopra individuati.

Successivamente si incontreranno entro il 1° dicembre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

Art. 7 - Indumenti da lavoro

A tutti gli operai iscritti che si trovano nelle condizioni di cui al comma successivo, la Cassa Edile Spezzina fornirà annualmente un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche e due divise da lavoro - fornitura estiva - fornitura invernale.

Tale fornitura competerà agli operai che, al momento della distribuzione, si troveranno alle dipendenze di imprese iscritte alla Cassa Edile e che, alla data del 31 maggio di ogni anno, abbiano maturato, nei dodici mesi precedenti almeno 1300 ore di lavoro ordinario (si computano a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL), anche se lavorate presso più imprese del settore, purché esse siano tutte regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina.

Per la realizzazione di quanto sopra, le parti concordano che i datori di lavoro verseranno alla Cassa Edile la cifra mensile di Lire 10.000 per ogni lavoratore, a decorre dal 1° Gennaio 1998.

Intendesi come mese la frazione superiore a giorni 15 correnti.

Le parti, riconfermando il carattere mutualistico ed assistenziale di tale erogazione, concordano che le spese sostenute saranno prese a riferimento per la determinazione del contributo dovuto dalle imprese per l'anno successivo.

Per i neo assunti la prima fornitura - un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche e una tuta da lavoro - sarà a totale carico dell'impresa, ove intendesi per "neo assunto" solamente colui che non ha usufruito nei sei mesi precedenti alla data dell'assunzione della fornitura degli indumenti da lavoro da parte della Cassa Edile Spezzina.

Le imprese che per esigenze produttive e natura dei lavori devono dotare i loro dipendenti di indumento da lavoro ad alta visibilità, potranno richiederne la fornitura alla Cassa Edile Spezzina, concorrendo al pagamento della differenza di costo eccedente l'importo mensile di cui al presente articolo.

Le imprese, per particolare esigenze produttive, potranno concordare con specifico accordo aziendale, sottoscritto con le RSU o in mancanza con le Organizzazioni Sindacali Provinciali, altre modalità di fornitura degli indumenti da lavoro.

In tal caso le imprese non sanno tenute al versamento del contributo previsto al presente articolo.

L'esonero al versamento avrà efficacia a condizione che detto accordo sia depositato presso la Cassa Edile Spezzina.

I lavoratori sono tenuti ad indossare sul luogo di lavoro gli indumenti e le dotazioni suddette.

Nota a verbale

Nel caso di neo assunti la Cassa Edile Spezzina si adopererà affinché l'impresa possa acquistare dal fornitore gli indumenti agli stessi prezzi e condizioni ad essa applicati.

Art. 8 - Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni

Le Parti concordano che il CPT, fin dalla data della sua costituzione, ha svolto nell'ambito delle risorse disponibili, puntualmente la sua funzione in termini corretti, imparziali ed in sintonia con le primarie esigenze del settore.

Nell'ottica di razionalizzazione della gestione del CPT e della Scuola Edile Spezzina e nella prospettiva che nei prossimi anni si registri un significativo incremento dell'attività del settore, le parti ravvisano l'opportunità di accentrare nella sede della costruenda Scuola i due Enti paritetici, nei modi e nei tempi che saranno concordati, in considerazione della funzionalità e della reale fruibilità del nuovo edificio.

Art. 9 - Armonizzazione contrattuali

Qualora nell'ambito dei negoziati per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali applicati nel settore edile, dovessero prodursi (per effetto di intese stipulate dalla FeNEAL-UIL, dalla FILCA-CISL e dalla FILLEA-CGIL sia regionali che provinciali con altre Associazioni di datori di lavoro) differenze rispetto alla disciplina del presente Contratto Collettivo Provinciale concernenti nel complesso aspetti sostanziali, funzionali od operativi di istituti contrattuali, sia retributive che normative, meno onerose di quelle previste dalla contrattualistica collettiva ANCE/FeNEAL-UIL, FILGA-CISL, FILLEA-CGIL - sia nazionale che territoriale -, esse andranno recepite nel Contratto Collettivo Provinciale del settore industria, al fine di salvaguardare l'omogeneità dei costi e delle condizioni economiche tra imprese del settore.

Detto recepimento si dovrà almeno effettuare in occasione delle verifiche annuali ai fini della determinazione dell'Elemento Economico Territoriale.

Art. 10 - Testo a stampa

Le parti concordano di rincontrarsi entro il 30 Aprile 1998 per approvare il testo stampa del Contratto Collettivo Provinciale, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 luglio 1995.

Art. 11 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro decorre dal 1° febbraio 1998 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.