Edili (artigianato)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Sondrio
Data stipula: 22 aprile 1998

Inizio validitą: 1 aprile 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Contratto territoriale per la provincia di sondrio


Sommario:

- Sistema di informazione

- Attivazione Cassa Edile per formazione elenco lavoratori licenziati per ragioni congiunturali

- Monitoraggio appalti pubblici

- Lavoro irregolare

- Osservatorio

- Rapporti di tipo organizzativo fra C.P.T. e C.P.I.P. con la Cassa Edile - Presidenza e Vice Presidenza C.P.T. - Vice Presidenza C.P.I.P.

- Ambiente di lavoro - C.P.T.

- Lavoro a cottimo e subappalti

- Istruzione professionale

- Trasporti

- Mensa

- Trasferta

- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

- Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria

- Lavori in alta montagna

- Ferie

- Orario di lavoro

- Cassa Edile

- Anzianitą professionale edile ordinaria e straordinaria

- Indennitą territoriale di settore

- Elemento economico territoriale

- Indumenti di lavoro

- Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

- Impiegati - Premio di produzione

- Impiegati - Elemento economico territoriale

- Impiegati - Trasporti

- Impiegati - Mensa

- Validitą, durata e deposito contratto

- Tabelle salariali

 

 

Il 22 aprile 1998, in Sondrio

tra

- la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio;

- la Sezione ANAEPA dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio;

e

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - UIL - Sindacato Provinciale Lavoratori ed Affini;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA - CISL - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini;

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - FILLEA - CGIL - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini;

si è stipulato il presente contratto integrativo che sostituisce il precedente sottoscritto il 13 luglio 1989 e che vale per tutte le imprese che svolgono, in Provincia di Sondrio, le lavorazioni elencate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 5 luglio 1995 per il settore industriale e 27 ottobre 1995 per il settore artigianato e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse più volte menzionate.

Art. 1 - Sistema di informazione

Le Parti contraenti, allo scopo di seguire nel comune interesse l'andamento produttivo del settore e, possibilmente, di favorirne lo sviluppo, si impegnano:

- al rispetto degli adempimenti previsti, per lo stesso titolo, dalla normativa nazionale;

- ad adoperarsi fattivamente affinché il disposto contrattuale abbia a concretizzarsi anche mediante la ricerca di elementi idonei alla migliore valutazione della situazione del settore, reperibili presso gli Enti a gestione paritetica, ed in particolare presso la Cassa Edile, ovvero messi, dai medesimi a disposizione delle Associazioni Territoriali su loro richiesta, con l'obiettivo di creare le condizioni ottimali in merito alla problematica occupazionale del settore;

- a favorire contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti di maggiore rilevanza al fine di acquisire dati e notizie per l'individuazione della strategia a difesa della occupazione e ad assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per il settore.

Le Parti, inoltre, qualora venga costituito, a livello regionale, un Osservatorio del Mercato del Lavoro nel settore delle costruzioni, si impegnano, se previsto, alla sua articolazione a livello territoriale.

Art. 2 - Attivazione Cassa Edile per formazione elenco lavoratori licenziati per ragioni congiunturali

La Cassa Edile istituirà, in via sperimentale, un elenco dei lavoratori (operai ed impiegati) il cui rapporto di lavoro sia stato risolto da imprese edili per motivi di tipo congiunturale, nonché dei lavoratori edili per i quali è stato richiesto l'intervento della CIGS edili e quelli iscritti alle liste di mobilità.

Tale elenco verrà tenuto e aggiornato dalla Cassa Edile secondo le intesa che verranno concordate tra le Parti sottoscritte.

Detta iniziativa, che riguarderà gli anni 1998-1999-2000-2001, potrà essere prorogata, previo accordo formale fra le Parti firmatarie del presente accordo ed ha lo scopo di offrire un supporto operativo per le assunzioni e per favorire le richieste di occupazione.

Le Parti si riuniranno di norma a cadenza quadrimestrale per valutare gli elenchi di cui trattasi.

Art. 3 - Monitoraggio appalti pubblici

In via sperimentale verrà attuato un collegamento fra le sottoscritte Associazioni datoriali e i sottoscritti Sindacati dei Lavoratori teso alla comune conoscenza del programma degli appalti pubblici approvato dalle stazioni appaltanti più significative esistenti in provincia di Sondrio, nonché la situazione degli appalti banditi dalle predette.

La conoscenza di quanto sopra consentirà alle Parti sottoscritte valutazioni in ordine alla tempistica, alla quantità, alla qualità dei lavori, nonché ai relativi riflessi sulla forza occupazionale provinciale, anche al fine di creare un sistema di relazioni con la pubblica amministrazione e di definire azioni di stimolo verso la medesima in riferimento allo svolgimento delle attività istituzionali.

Ove le Parti sottoscritte ritenessero proficuo un approfondimento della materia in generale, o anche di aspetti particolari, verranno intrattenute le necessarie relazioni con le pubbliche stazioni appaltanti interessate.

A tale proposito verrà costituita una commissione paritetica, formata da tre rappresentanti di parte datoriale ed altrettanti di parte sindacale.

Questa intesa vale per gli anni 1998-1999-2000-2001 e potrà essere prorogata con accordo formale fra le Parti.

Art. 4 - Lavoro irregolare

Le Parti nella convinzione che il "lavoro irregolare" con i conseguenti riflessi di evasione contributiva e fiscale, mentre da un lato provoca effetti negativi per lo Stato in conseguenza dei relativi mancati introiti, dall'altro costituisce motivo di sleale concorrenza nei confronti della generalità delle imprese che ottemperano alle disposizioni di legge, ribadiscono la validità e l'attualità dei contenuti e degli intenti del Protocollo, allegato, sottoscritto in data 10 maggio 1996 con la provincia di Sondrio.

Si conviene la costituzione di una Commissione paritetica, formata da tre rappresentanti di parte datoriale e altrettanti di parte sindacale, per valutare, in via sperimentale per gli anni 1998-1999-2000-2001, eventuali situazioni di manifesta irregolarità in atto presso cantieri ubicati in provincia di Sondrio per lo studio di appropriate iniziative.

Art. 5 - Osservatorio

Le Parti sottoscritte ravvisano l'opportunità di dar corso, in via sperimentale e con cadenza di norma annuale per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, a momenti di approfondimento sull'andamento del settore edile in provincia e ciò nell'intento di mettere a fuoco problematiche generali che possono interessare in modo significativo la situazione del comparto.

I relativi risultati potranno essere utilizzati per iniziative mirate alle aspettative della categoria, nonché per il reperimento degli indicatori da utilizzare ai fini della determinazione dell'elemento economico territoriale disciplinato dal contratto integrativo provinciale sottoscritto in data 22 aprile 1998.

Art. 6 - Rapporti di tipo organizzativo fra C.P.T. e C.P.I.P. con la Cassa Edile - Presidenza e Vice Presidenza C.P.T. - Vice Presidenza C.P.I.P.

Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Ambiente e l'Igiene del Lavoro (C.P.T.) e il Comitato Paritetico per l'Istruzione Professionale (C.P.I.P.) sono chiamati a svolgere funzioni istituzionali rilevanti.

Al riguardo, le Parti sottoscritte ritengono opportuno l'allestimento di una struttura operativa presso la locale Cassa Edile, da affiancare all'attuale Segreteria dei Comitati, allo scopo di ancor meglio soddisfare le esigenze che di volta in volta si appaleseranno nello svolgimento della attività istituzionale dei Comitati in parola.

Pertanto, le Parti sottoscritte convengono sulla opportunità di rendere operante presso la Cassa Edile di Sondrio l'idoneo supporto logistico di competenza e riferimento riservato all'attività di cui sopra dei predetti Comitati.

In conseguenza, tale supporto logistico potrà essere utilizzato, ove necessario, anche per la tenuta di documentazioni ed effetti vari non direttamente interessanti le funzioni della Segreteria.

Le Parti convengono altresì che i due attuali coordinatori del C.P.T. vengano sostituiti a tutti gli effetti, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a seguito di modifica del relativo accordo sindacale a suo tempo sottoscritto, dal Presidente, che sarà eletto dalle Sezioni Costruttori Edili, e dal Vice Presidente di elezione sindacale.

Nel C.P.I.P. sarà eletto il Vice Presidente dalle sottoscritte Organizzazioni dei Lavoratori.

Art. 7 - Ambiente di lavoro - C.P.T.

Per le attività istituzionali e per il funzionamento del C.P.T. viene confermato il contributo a carico delle Imprese edili nella misura dello 0,10% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 per tutte le ore ordinarie effettivamente prestate.

Resta inteso che la misura del contributo - che sarà esatto dalla Cassa Edile - sarà adeguato secondo le esigenze della gestione del Comitato con accordo fra le Parti.

Art. 8 - Lavoro a cottimo e subappalti

Le Parti contraenti ribadiscono l'opportunità di richiamare le Imprese ad una scrupolosa osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa contrattuale in vigore per il lavoro a cottimo e per i subappalti.

Le Associazioni datoriali si impegnano ad operare affinché, da parte delle Imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dall'art. 15 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Nell'allegato, che forma parte integrante del presente contratto, si riportano lo schema di dichiarazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al C.C.N.L. ed ai contratti integrativi locali, nonché lo schema di lettera che l'Impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi e alle Sezioni Costruttori Edili, nonché alle Rappresentanze Sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti, per i tramite della Sezione dei Costruttori medesima.

Le Imprese provenienti da fuori Provincia - siano esse appaltatrici o subappaltatrici - sono tenute ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia di Sondrio gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l'esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente Contratto integrativo.

Art. 9 - Istruzione professionale

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del contratto integrativo provinciale del 13.7.1989 le Parti confermano il contributo dello 0,30% per l'addestramento professionale, a carico delle imprese, da computare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Art. 10 - Trasporti

A tutti gli operai dipendenti dalle Imprese edili operanti in provincia di Sondrio che per raggiungere il proprio cantiere di lavoro o il luogo di raccolta operai per il successivo trasferimento al posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione, viene riconosciuta una indennità nella seguente misura dal 1° aprile 1998:

- per distanze da 2 a 7 km: lire 1.000 per ogni giornata lavorativa;

- per distanze oltre i 7 km: lire 600 giornaliere per ogni ulteriore fascia di 7 Km.

L'indennità suindicata, che va esclusa dal computo dei trattamenti economici relativi alle ferie, alla gratifica natalizia, ai riposi annui ed alle festività, non è dovuta nel caso l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai.

Art. 11 - Mensa

Le parti convengono che nel caso di funzionamento della mensa aziendale o di altri servizi idonei alla consumazione di un pasto caldo (mense sociali, mense interaziendali, ecc.), l'Impresa concorrerà al costo dei pasti nella misura di lire 9.000 a far data dal 1° aprile 1998.

Ove non sia possibile istituire i predetti servizi, ad ogni operaio verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa:

- lire 5.600 giornaliere, pari a lire 700 per ogni ora di lavoro ordinario, a decorrere dall'1.4.1998;

- lire 7.200 giornaliere, pari a lire 900 per ogni ora di lavoro ordinario, a decorrere dall'1.1.1999;

- sugli importi di cui ai commi precedenti non vanno computate le percentuali, previste dal Contratto Collettivo Nazionale per il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo ed i medesimi vanno esclusi dal trattamento di festività, ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore esistenti presso le singole Imprese e quanto contemplato in materia dall'art. 12 (Trasferta).

Art. 12 - Trasferta

All'operaio in servizio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in cantiere diverso da quello presso il quale è stato assunto e lavora normalmente, compete una indennità di trasferta, nella seguente misura dal 1° aprile 1998:

- per distanze da 4 a 15 km 15%;

- per distanze da 15 a 40 km 20%;

- per distanze oltre i 40 km 25%.

Le distanze vengono misurate dal Palazzo Municipale del Comune di assunzione. All'operaio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, salvo che l'Impresa datrice di lavoro provveda al trasporto con propri automezzi.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere.

L'indennità di cui al 1° comma del presente articolo, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 non è dovuta nel caso l'operaio venga favorito da un avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Le maggiori indennità previste per l'uno e per l'altro titolo (indennità di trasferta e indennità di alta montagna) non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore.

Ricorrendo le condizioni per la corresponsione dell'indennità di trasferta, i lavoratori potranno avvalersi della facoltà di consumare un pasto caldo presso servizi esterni al cantiere, ubicati nelle vicinanze. In tal caso non è dovuta l'indennità di cui al presente articolo. Il costo della somministrazione del pasto caldo sarà a carico dell'Impresa fino ad un massimo di lire 19.000 giornaliere. Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle singole imprese e/o cantieri.

Le Parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell'automezzo adibito al trasporto degli operai per e dal cantiere una maggiorazione dell'indennità di trasferta, di cui al presente articolo, come segue:

a) a decorrere dal 1° aprile 1998:

- per distanze da 4 a 10 km lire 8.000 giornaliere;

- per distanze da 10 a 20 km lire 16.000 giornaliere;

- per distanze da 20 a 30 km lire 20.000 giornaliere;

- per distanze da 30 a 40 km lire 25.000 giornaliere;

- per distanze oltre i 40 km lire 33.000 giornaliere;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2000:

- per distanze da 4 a 10 km lire 10.000 giornaliere;

- per distanze da 10 a 20 km lire 19.000 giornaliere;

- per distanze da 20 a 30 km lire 23.000 giornaliere;

- per distanze da 30 a 40 km lire 28.000 giornaliere;

- per distanze oltre i 40 km lire 36.000 giornaliere.

Art. 13 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 23,45% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 (per i capi squadra, quindi anche sulla speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico), per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. predetto, effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 dello stesso C.C.N.L..

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie; il 10% alla gratifica natalizia e per il 4,95% ai riposi annui.

Detta percentuale è ridotta all'8,84%, durante le assenze dal lavoro per malattia, infortunio e malattia professionale - nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità - da computarsi come sopra precisato e sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza, ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo i criteri convenzionali stabiliti dalle Associazioni Nazionali stipulanti il Protocollo 22 settembre 1983 e dalle sottoscritte Parti contraenti con l'Accordo del 18.10.1983, nelle percentuali, rispettivamente, del 18% e del 6,92%.

Gli importi delle suddette percentuali vanno accantonati presso la Cassa Edile, con versamenti mensili, entro il 25 del secondo mese successivo a quello cui si riferiscono.

La dichiarazione di regolarità contributiva da parte della Cassa Edile alle imprese, con particolare riguardo al rispetto della scadenza delle denunce e dei versamenti di cui al paragrafo 5, verrà rilasciata previo benestare del Presidente e del Vice Presidente su indicazione di un organismo paritetico ristretto, che verrà definito all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Oltre alle decisioni che verranno assunte in merito alla regolarità contributiva, per i versamenti eseguiti dopo tale termine, ma entro il 25 novembre, per il periodo 1° aprile - 30 settembre ed entro il 25 maggio, per il periodo 1° ottobre - 31 marzo, sarà applicato dal 1° aprile 1998 l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti per i primi 3 mesi e maggiorato di 5 punti per i mesi successivi.

I predetti tassi verranno automaticamente aggiornati in relazione all'andamento del T.U.S., con decorrenza dal primo giorno del mese in cui si verifica la variazione del T.U.S..

Le Parti si impegnano ad attivare opportune iniziative anche contrattuali al fine di fronteggiare eventuali casi di recidiva morosità nei versamenti alla Cassa Edile.

Le imprese trasmetteranno alla Cassa Edile l'elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

Detto elenco dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferisce.

Per ogni elenco che pervenga oltre tale termine, inoltre, verrà applicata una multa di lire 150.000 dal 1° aprile 1998.

Il pagamento degli importi accantonati per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, verrà effettuato dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati a mezzo assegno circolare entro il 5 agosto per il periodo 1° ottobre - 31 marzo ed entro il 20 dicembre per il periodo 1° aprile - 30 settembre.

Non sono ammessi i pagamenti diretti di importi parziali o totali dalle Imprese agli operai salvo casi eccezionali e per singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa Edile.

Nota della redazione

Per l'accantonamento presso la Cassa Edile della percentuale inerente l'assenza per malattia si rinvia alla normativa prevista dal C.C.N.L. 5.7.1995 art. 19 e allegato F.

Art. 14 - Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria

Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dall'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995, fatta eccezione per i lavori in galleria per le quali le parti concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addettovi:

a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%;

b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26%;

c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%.

Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenze superiori al 60%; galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle organizzazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 km dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Art. 15 - Lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. 5.7.1995 l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- da 1.300 m a 1.600 m s.l.m. 8%;

- da 1.600 m a 1.900 m s.l.m. 18%;

- oltre i 1.900 m s.l.m. 28%.

La predetta indennità va calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 e non compete agli operai che lavorano nel comune che costituisce la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre 200 m di dislivello per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Art. 16 - Ferie

In attuazione dell'art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995 le Parti concordano la concessione agli operai - previa preventiva informativa di almeno giorni 20 - di un periodo di ferie collettive di due settimane, di norma, nel mese di agosto e di due settimane in periodi da stabilire tra datori di lavoro e lavoratori: il tutto ovviamente, con la compatibilità delle esigenze di lavoro.

Art. 17 - Orario di lavoro

Viene fatto salvo il disposto dell'art. 5 del C.C.N.L. 5.7.1995.

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno ed è ripartito su 5 giorni per settimana, di norma dal lunedì al venerdì.

Il predetto orario di norma è uguale per tutti i lavoratori addetti al cantiere, sempreché non ostino motivi di ordine tecnico organizzativo.

Sono fatte salve le facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge che consentono di effettuare, in determinati periodi dell'anno, il superamento dell'orario settimanale di lavoro.

Agli operai che eseguono un orario superiore alle 40 ore settimanali verranno corrisposte le maggiorazioni retributive di cui all'art. 20 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie, ai fini di eventuali verifiche, ripartisca, su sei giorni, l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vale il disposto dell'art. 6 del surrichiamato C.C.N.L..

Per quanto si riferisce alla materia dei recuperi vale il dettato dell'art. 10 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Per la regolamentazione dei riposi annui le Parti concordano di dare pratica applicazione alla norma contenuta nell'art. 5, lettera b - orario di lavoro - del C.C.N.L. 5.7.1995.

Art. 18 - Cassa edile

Il contributo Cassa Edile viene fissato nella seguente misura:

a) a decorrere dal 1° aprile 1998: 2,15% di cui 1,79% a carico dell'impresa e 0,36% a carico dell'operaio;

b) a decorrere dal 1° maggio 1998: 2,50% di cui 2,09% a carico dell'impresa e 0,41% a carico dell'operaio.

Le percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 e vengono esatte dalla Cassa Edile.

Le quote a carico dell'operaio sono trattenute dall'impresa all'atto del pagamento della retribuzione, con la relativa registrazione sul libro paga e sulla busta paga.

Le prestazioni della Cassa Edile sono quelle contrattualizzate dagli organi competenti i quali provvederanno ad informarne sia le imprese che gli operai anche attraverso il predetto Ente. In particolare le Parti sottoscritte convengono, con il presente accordo ed in aggiunta alle prestazioni in atto:

- l'istituzione di un fondo presso la Cassa Edile di lire 40 milioni annui per protesi oculistiche.

All'uopo verrà redatto apposito regolamento dalle Parti sottoscritte;

- l'aumento dell'indennità una tantum per infortunio in atto da lire 50.000 a lire 100.000;

- di riportare nel nuovo Contratto Integrativo Provinciale le prestazioni della cassa Edile di Sondrio.

Art. 19 - Anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria

In conformità del disposto dell'art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995 il contributo relativo all'anzianità professionale edile è confermata:

- per l'A.P.E. ordinaria nella misura del 5,80%;

- per l'A.P.E. straordinaria nella misura dello 0,50%;

da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e sul trattamento economico di festività (di cui all'art. 18 del C.C.N.L. citato).

Entro il mese di gennaio 2000 le Parti daranno luogo ad un incontro per determinare l'aliquota contributiva A.P.E. ordinaria in modo funzionale alle esigenze della relativa gestione.

Nota a verbale

Le sottoscritte Organizzazioni, in considerazione delle particolari disagiate condizioni in cui i lavoratori dell'edilizia, data la struttura orografica della Provincia di Sondrio, sono costrette a prestare prevalentemente la loro opera, trattandosi di lavoro eseguito in cantieri di alta montagna auspicano vivamente che le Associazioni Nazionali stipulanti il C.C.N.L. 5.7.1995 addivengano, al più presto, alla determinazione di computare una quota parte delle ore di lavoro coperte dalla cassa integrazione guadagni nel monte ore previste per il raggiungimento del limite delle 2.100 ore necessarie per il godimento del beneficio dell'anzianità professionale edile.

Le Parti sottoscritte non escludono che in caso di prolungato silenzio, da parte delle competenti Associazioni Nazionali su questa importante materia, si addivenga, localmente, al raggiungimento di una intesa che accolga il principio dalle medesime Organizzazioni Territoriali proposto.

Art. 20 - Indennità territoriale di settore

A decorrere dal 1° aprile 1998, l'indennità territoriale di settore rimane ferma negli importi orari in atto al 31 marzo 1998 e precisamente:

- operaio di 4° livello lire 1.266,32;

- operaio specializzato lire 1.171,74;

- operaio qualificato lire 1.062,75;

- operaio comune lire 929,27;

- operaio discontinuo di cui alla lettera b) dell'allegato a) al C.C.N.L. 5.7.1995 lire 832,59;

- operaio discontinuo di cui alla lettera c) dell'allegato a) al C.C.N.L. 5.7.1995 lire 735,89.

Art. 21 - Elemento economico territoriale

In applicazione del vigente C.C.N.L. 5 luglio 1995 (artt. 39 e 47) e C.C.N.L. 27 ottobre 1995, le Parti concordano l'istituzione dell'Elemento Economico Territoriale, di seguito denominato E.E.T..

L'indicatore che viene individuato dalle Parti è quello della produttività, correlato all'andamento del settore edile e dei suoi risultati, anche sul piano della qualità e competitività in riferimento al territorio della provincia di Sondrio. Per la relativa valutazione saranno utilizzati anche i dati, ove disponibili, dell'Osservatorio Territoriale.

La produttività, agli effetti del presente accordo, è rappresentata dal rapporto fra le ore lavorate, denunciate dalle imprese iscritte alla Cassa Edile di Sondrio, e le ore lavorabili, intendendosi queste ultime individuate nel cumulo fra le ore lavorate e le ore non lavorate per CIG, malattia, infortunio, pure denunciate alla Cassa Edile.

I periodi da prendere in considerazione sono costituiti dall'ultima annata Cassa Edile conclusa e da quella in corso: pertanto per l'E.E.T. da liquidare a decorrere dal 1° aprile 1998 si assume la media del predetto rapporto riferito alle annate 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1997 e 1° ottobre 1997 - 30 settembre 1998.

Parallelamente, per il futuro, nell'ambito di vigenza del presente accordo, si farà riferimento alla media citata dell'annata in corso e di quella immediatamente precedente con l'avvertenza che dal 1° ottobre dell'annata in corso decorrerà la variazione o la conferma del quantum dell'E.E.T..

Tanto premesso, le Parti convengono di definire l'ammontare dell'E.E.T. come segue:

a) se l'incidenza delle ore lavorate sulle ore lavorabili, riferita alla media delle predette ultime due annate Cassa Edile, sarà inferiore al 75%, agli operai ed agli impiegati nulla verrà riconosciuto a titolo di E.E.T.;

b) se l'incidenza delle ore lavorate sulle ore lavorabili, riferita alla media delle predette due annate Cassa Edile, si posizionerà nella fascia dal 75% al 78%, agli operai ed agli impiegati verrà riconosciuto l'E.E.T. nelle misure seguenti:

b1) 5% fino al 30.9.1998;

b2) 6% dall'1.10.1998 e fino alla scadenza del presente accordo;

c) se l'incidenza sarà superiore al 78%, l'E.E.T. competerà nelle seguenti misure:

c1) 6% fino al 30.9.1998;

c2) 7% dall'1.10.1998 in poi fino alla scadenza del presente accordo.

L'E.E.T. verrà liquidato mensilmente con una quota in acconto pari:

- al 5% per il periodo fino al 30.9.1998;

- al 6% per il periodo dall'1.10.1998 al 30.9.1999;

- al 7% fino alla scadenza del presente accordo;

mentre il saldo eventualmente spettante, da calcolare sulle ore prestate nell'annata di riferimento fino alla data del 30 settembre, verrà riconosciuto in soluzione unica, dopo che le Parti sottoscritte avranno accertato, verbalizzandola, in occasione di apposito incontro da tenersi non appena saranno disponibili i dati necessari, la circostanza della sussistenza dei requisiti che danno diritto di percepirlo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore verrà fatto salvo l'E.E.T. nelle misure previste dai punti c1) e c2) che precedono.

Sul predetto saldo dovranno essere conteggiate e versate le contribuzioni a carico delle imprese e degli operai riscosse dalla Cassa Edile, ad esclusione del trattamento economico per ferie gratifica natalizia e riposi annui di cui all'art. 13.

Nel corso del predetto incontro, le Parti valuteranno altresì l'andamento del settore in provincia di Sondrio ed i suoi risultati al fine di disporre di un utile riferimento per la corretta determinazione dell'E.E.T., anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio Territoriale ove disponibili.

Nel caso in cui venisse accertata la non sussistenza del diritto all'E.E.T., le Parti assumeranno le necessarie decisioni.

Per quanto riguarda l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti contrattuali e la base di calcolo della relativa percentuale, valgono le disposizioni del vigente C.C.N.L. 5 luglio 1995: più in particolare la base di calcolo dell'E.E.T. sarà il minimo di paga e di stipendio.

Tuttavia, il saldo dell'E.E.T. da liquidare ai lavoratori anche per il caso di cessazione del rapporto di lavoro, verrà maggiorato del 40% e pertanto il relativo importo, così ottenuto, sarà considerato omnicomprensivo di tutte le incidenze sui vari istituti contrattuali e di legge T.F.R. compreso.

Ai lavoratori assunti nel corso dell'annata di riferimento, il saldo dell'E.E.T. sarà corrisposto proquota, in relazione alle ore prestate nell'annata di riferimento fino alla data del 30 settembre.

Nel caso di passaggio di categoria nel corso dell'anno di riferimento, l'E.E.T. verrà saldato con riferimento alla nuova categoria di appartenenza.

Il presente accordo ha validità dal 1° aprile 1998 fino al 31 dicembre 2001.

Poiché l'E.E.T. rientra nella tipologia dei premi di cui all'art. 2 della Legge 23.5.1997, n. 135 la quale dispone, in parallelo, il diritto per le imprese alla cosiddetta decontribuzione, le Parti sottoscritte si impegnano, nel caso che Organi istituzionalmente competenti non riconoscessero la decontribuzione in riferimento all'E.E.T. di cui al presente accordo, a procedere alla rideterminazione, con effetto immediato, assumendo le conseguenti decisioni.

Nel caso in cui fatti o motivi eccezionali dovessero provocare anomale, sensibili variazioni ai dati che costituiscono la base di calcolo dell'E.E.T. riferito alla produttività con conseguenti ricadute sul diritto di percepirlo oppure di non corrisponderlo e/o sulla entità del medesimo, le Parti sottoscritte si incontreranno per una valutazione di quanto sopra, tesa ad individuare eventuali rimedi atti a riequilibrare, in riferimento all'annata interessata, la predetta base di calcolo, il relativo ammontare dell'E.E.T. oppure a sancire la non spettanza dello stesso.

Art. 22 - Indumenti di lavoro

Le Parti sottoscritte convengono sulla necessità di rivedere la fornitura e la dotazione degli indumenti di lavoro alle maestranze operaie.

Al riguardo, le Parti decidono per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 l'istituzione - con decorrenza 1° aprile 1998 - di un contributo ad hoc pari all'1,05% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

All'esazione provvederà la Cassa Edile di Sondrio.

Con la stessa decorrenza il contributo Cassa Edile viene rideterminato nella misura del 2,15%, di cui 1,79% carico dell'impresa e 0,36% carico dell'operaio.

Le Parti sottoscritte redigeranno apposito regolamento per la fornitura e la dotazione degli indumenti di lavoro agli operai che dovrà necessariamente prevedere che:

a) la Cassa Edile provvederà all'acquisto e all'erogazione a tutti i lavoratori iscritti e dipendenti da imprese in regola con il versamento delle contribuzioni a favore della Cassa Edile di due tute e due paia di scarpe antinfortunistiche su base annua dal 1° ottobre 1998;

b) a partire dal 1° aprile 1998 viene eliminato il requisito della prestazione lavorativa pari a 450 ore necessaria al fine di usufruire degli indumenti di lavoro e delle scarpe antinfortunistiche;

c) la fornitura dei predetti indumenti di lavoro solleva le singole imprese dal parallelo obbligo previsto dalla legge, fino a concorrenza del relativo quantitativo, fermo restando il reintegro a cura delle predette imprese in caso di anticipata usura o di inadeguatezza degli stessi;

d) i singoli lavoratori sono obbligati ad utilizzare durante il lavoro a rischio gli indumenti di cui trattasi;

e) la Cassa Edile stipulerà una convenzione con Ditta produttrice di caschi antinfortunistici e guanti da lavoro, al fine di offrire condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto da parte delle Imprese dei predetti dispositivi di protezione individuale;

f) la Cassa Edile comunicherà, di volta in volta, alle imprese i nominativi dei lavoratori cui sono stati forniti i predetti indumenti di lavoro.

Le Parti concordano la fornitura a tutti i dipendenti delle imprese in regola con il versamento delle contribuzioni, iscritte alla Cassa Edile alla data del 1° aprile 1998 di un idoneo casco antinfortunistico. Il relativo costo verrà sostenuto dal C.P.T.. Al riguardo verranno concordate dalle Parti le necessarie intese. La predetta fornitura dovrà comportare un costo a carico del C.P.T. non superiore a lire 40 milioni comprese le spese accessorie.

Art. 23 - Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

Le quote territoriali di adesione contrattuale a carico dell'Impresa e dell'operaio vengono confermate nella misura paritetica dello 0,615% (in totale 1,23%) e debbono calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

All'esazione del predetto contributo provvede la Cassa Edile di Assistenza di Sondrio.

La quota dello 0,615% a carico dell'operaio viene trattenuta dall'Impresa all'atto della corresponsione della retribuzione.

Il gettito complessivo delle quote territoriali di adesione contrattuale è ripartito in due parti uguali, di cui una di spettanza delle Sezioni Costruttori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio e dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio secondo gli accordi intercorsi fra le medesime e l'altra da attribuire, cumulativamente, alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che provvederanno al successivo riparto fra loro.

È in facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a mezzo apposite deleghe rilasciate dai medesimi alla Cassa Edile, un importo - che sarà successivamente stabilito - da prelevarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la nominata Cassa Edile, all'atto del pagamento agli aventi diritti della percentuale di cui all'art. 13 del presente Contratto.

Resta confermata l'aliquota dello 0,185% paritetico (in totale 0,37%) a titolo di quote nazionali di adesione contrattuale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

L'importo delle quote nazionali di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

All'esazione del predetto contributo provvede la Cassa Edile di Assistenza.

La Cassa Edile provvede a rimettere direttamente all'ANCE e alle Federazioni Nazionali dei Lavoratori stipulanti il C.C.N.L. 5.7.1995 gli importi di rispettiva competenza.

Gli importi delle quote previste dal presente articolo trattenuti agli operai vanno registrate a libro paga e devono risultare sulla busta paga.

Le Parti si danno atto che la disciplina del presente articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell'art. 26 della Legge 20.5.1970, n. 300.

Nota a verbale

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le Aziende a partecipazione statale, per le quali la materia è disciplinata dalla Convenzione 16.5.1973 tra l'Associazione Sindacale Intersind e le Organizzazioni Nazionali del Lavoratori firmatarie del C.C.N.L. 5.7.1995.

Art. 24 - Impiegati - Premio di produzione

A decorrere dal 1° aprile 1998 il premio di produzione da corrispondere agli impiegati rimane fermo negli importi in atto al 31 marzo 1998 e precisamente:

 

Impiegato

Importo

1ª Categoria S

300.352

1ª Categoria

281.521

2ª Categoria

233.272

Assist. tec. già in 3ª Categoria

204.522

3ª Categoria

185.282

4ª Categoria

167.231

4ª Categoria 1° impiego

145.110

Art. 25 - Impiegati - Elemento economico territoriale

Le Parti richiamano integralmente le norme contenute nell'art. 21 "Elemento Economico Territoriale" del presente accordo.

Art. 26 - Impiegati - Trasporti

A tutti gli impiegati dipendenti dalle Imprese edili operanti in provincia di Sondrio che, per raggiungere il proprio posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione, viene riconosciuta una indennità nella seguente misura dal 1° aprile 1998:

- per distanze da 2 a 7 Km: Lire 1.000 per ogni giornata lavorativa;

- per distanze oltre i 7 Km: Lire 600 giornaliere per ogni ulteriore fascia di 7 Km.

La medesima non è dovuta nel caso che l'impresa provveda con propri mezzi al trasporto degli impiegati.

Art. 27 - Impiegati - Mensa

A tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che hanno diritto a beneficiare della indennità trasporto di cui all'art. 26 del presente contratto, viene riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa dal 1° aprile 1998 pari a:

- lire 5.600 giornaliere a decorrere dal 1° aprile 1998;

- lire 7.200 giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Detta indennità non va corrisposta agli impiegati che, per essere comandati in trasferta dalla propria Impresa, beneficiano del trattamento previsto dal C.C.N.L. 5.7.1995 - art. 57.

Art. 28 - Validità, durata e deposito contratto

Il presente Contratto entra in vigore il 1° aprile 1998 e avrà durata fino al 31 dicembre 2001.

Il medesimo sarà depositato come previsto dalle vigenti leggi.

SEZIONE COSTRUTTORI EDILI

SEZIONE ANAEPA

dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio

Tabella paga settore edilizia

A decorrere dal 1° aprile 1998

Descrizione voci salariali

Capo squadra

Operaio 4° livello

Operaio spec.to 3° livello

Operaio qual.to 2° livello

Operaio comune 1° livello

Paga base oraria

6.416,62

6.282,00

5.833,29

5.249,96

4.487,14

Ex indennità di contingenza

6.391,60

5.834,01

5.810,55

5.780,08

5.740,20

Ex indennità territoriale di settore al 31.3.1998

1.288,91

1.266,32

1.171,74

1.062,75

929,27

Premio E.E.T. dall'1.4.1998

320,83

314,10

291,66

262,50

224,36

E.D.R. ex accordo 31.7.1992

115,61

115,61

115,61

115,61

115,61

Totale

14.533,57

13.812,03

13.222,85

12.470,89

11.496,58

Maggiorazione 23,45% (*)

3.408,12

3.238,92

3.100,76

2.924,42

2.695,95

Totale complessivo orario

17.941,70

17.050,95

16.323,61

15.395,31

14.192,53

MAGGIORAZIONI

Alta montagna da mt. 1.300 a mt. 1.600 = 8%

1.153,44

1.095,71

1.048,58

988,42

910,48

Alta montagna da mt. 1.601 a mt. 1.900 = 18%

2.595,23

2.465,36

2.359,30

2.223,95

2.048,58

Alta montagna oltre mt. 1.900 = 28%

4.037,03

3.835,00

3.670,03

3.459,48

3.186,67

Straordinario al 35%

5.046,29

4.793,75

4.587,53

4.324,35

3.983,34

Anzianità professionale edile 6,30%

833,04

870,16

833,04

785,67

724,28

Trasferta: da 4 a 15 km = 15%

2.162,70

2.054,46

1.966,09

1.853,29

1.707,15

Trasferta: da 15 a 40 km = 20%

2.883,59

2.739,28

2.621,45

2.471,06

2.276,20

Trasferta: oltre 40 Km = 25%

3.604,49

3.424,10

3.276,81

3.088,82

2.845,24

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Indennità galleria al 46%

6.632,26

6.300,35

6.029,33

5.683,43

5.235,25

Indennità galleria al 26%

3.748,67

3.561,07

3.407,88

3.212,38

2.959,05

Indennità galleria al 18%

2.595,23

2.465,36

2.359,30

2.223,95

2.048,58

INDENNITÀ TRASPORTI (PER OGNI GIORNATA DI LAVORO)

A) per distanze da 2 a 7 Km

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

B) per distanze oltre i 7 Km e per ogni ulteriore fascia di 7 Km

600

600

600

600

600

 

Indennità di mensa.

Fermo restando eventuali condizioni più favorevoli già in atto presso le singole imprese:

1) nel caso di funzionamento di mensa aziendale o di altri servizi idonei alla consumazione di un pasto caldo, quali: mense sociali, interaziendali, ecc. L'impresa concorrerà al costo del pasto nella misura di lire 9.000;

2) ove quanto indicato al punto 1) non fosse possibile attuarlo, ad ogni operaio sarà corrisposta una indennità sostitutiva pari a lire 5.600 giornaliere (pari a lire 700 per ogni ora di lavoro ordinario);

3) in alternativa a quanto previsto dal precedente punto 2) il lavoratore che abbia diritto al percepimento dell'indennità di trasferta, ha facoltà di optare per il pagamento del pasto a carico dell'impresa fino ad un importo massimo pari a lire 19.000.

(*) Detta maggiorazione riguarda le competenze relative a: gratifica natalizia - ferie - festività soppresse - riduzione orario di lavoro - e sarà accantonata presso la cassa edile di competenza territoriale nella misura del 18% la quale provvederà alla liquidazione direttamente ai lavoratori alle seguenti scadenze:

1) entro il 5 agosto per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo;

2) entro il 20 dicembre per il periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre.