Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Siena
Data stipula: 8 gennaio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di siena


Sommario:

- Premessa

- Enti bilaterali

- Sicurezza

- Elenco economico territoriale

- Mensa

- Trasporti

- Apporto attrezzi di lavoro

- Lavorazioni stradali

- Orario di lavoro

- Decorrenza e durata

- Condizione miglior favore

 

 

l giorno 08/01/98 si sono incontrati presso la sede dell'Associazione Industriali di Siena

- la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI;

- la FILLEA CGIL;

- la FILCA CISL;

- la FENEAL UlL.

Al fine di discutere le richieste avanzate dalle suddette OOSS nella piattaforma rivendicativa del 14/11/96 per il rinnovo del contratto integrativo provinciale del settore edile.

Premessa

L'edilizia negli ultimi anni ha subito una grave crisi sia in riferimento al settore pubblico che privato. Blocco della cantierizzazione dei lavori, esasperati adempimenti burocratici, stazione economica e finanziaria hanno fatto registrare un significativo decremento della produzione con pesanti ricadute sul sistema della occupazione dipendente.

Nell'ambito provinciale si è sviluppata una numerosa presenza di imprese che si aggiudicano gli appalti pubblici con ribassi consistenti tali comunque da mettere fuori mercato le imprese che risultano essere in regola con gli adempimenti contrattuali e di legge. Il lavoro nero e l'evasione contributiva hanno coadiuvato negativamente questo processo rendendo necessari interventi congiunti finalizzati al superamento delle distorsioni contrattuali e legislative che si producono sia nei lavori pubblici che privati. Si sono spesso evidenziate problematiche strutturali in relazione sia a fattori organizzativi che finanziari di impresa nonché professionali collegati ad un bisogno sempre crescente di formazione per le maestranze.

In considerazione di quanto sopra le parti concordano:

1. di costituire un tavolo di concertazione tra le parti sociali e le pubbliche amministrazioni per attivare un impegno congiunto finalizzato a promuovere idonee iniziative per lo sviluppo del settore e la valorizzazione delle potenzialità del sistema produttivo ed occupazionale edile anche in riferimento al fenomeno dell'evasione contrattuale e contributiva;

2. prevedere interventi nei confronti degli Enti di Previdenza e di Assistenza finalizzati alla realizzazione di un intreccio dei dati in loro possesso diretto ad eliminare situazioni distorsive del mercato ed a ricondurre in generale il settore all'osservanza delle normative contrattuali e contributive;

3. di costituire nell'ambito dell'osservatorio sul lavoro di cui l'accordo 14/6/94 un osservatorio per le opere pubbliche nel quale potranno confluire i dati in possesso dell'osservatorio organizzato e promosso dalle regione Toscana. A tal fine si concorda di dare mandato ad un professionista per la messa a punto d'un programma informatico adibito al funzionamento dell'osservatorio stesso. Tale osservatorio si pone come primo obiettivo la creazione di un sistema informativo territoriale che analizzi ed elabori i seguenti dati aggregati anche al fine di esami congiunti periodici tra le parti:

- andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;

- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione da valere per tutte le imprese operanti sul territorio provinciale;

- andamento del mercato del lavoro, con riferimento a fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

Enti bilaterali

- procedere ad un confronto finalizzato ad un esame degli enti mutualistici bilaterali in relazione alla loro operosità in vista di un miglioramento delle prestazione da esse erogate. A tal proposito le parti s'incontreranno entro giugno 1998.

Si stabilisce altresì di effettuare incontri periodici volti a verificare i livelli di efficienza raggiunti dagli enti paritetici e dagli organismi ad essi collegati.

Sicurezza

Si conviene di dare piena attuazione alle norme sulla sicurezze nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. LGS 626/94 ed alla direttiva cantieri. In particolar modo si prende atto sulla necessità di promuovere una maggiore cultura sulla sicurezza tramite la formazione obbligatoria dei lavoratori prevista dal D. LGS 626/94.

A tal fine la parti riconoscono il CTP come sede istituzionale per l'espletamento dei compiti assegnati dal D. LGS 626/94. Le parti s'incontreranno per una verifica dello statuto del CTP e dell'applicazione dell'art. 89 del vigente CCNL del settore entro Marzo 1998.

Elemento economico territoriale

In conformità degli accordi dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135 (decontribuzione).

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, numero di ore complessive lavorate degli operai addetti e numero di ore autorizzate dall'INPS per intervento della CIG.

- L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 del CCNL 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decadere dal 1 gennaio 1998.

- Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.

Da quanto sopra, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, gli importi di maggiorazione risultano essere i seguenti:

Qualifiche

Mensile

Orario

Quadri e impiegati di 1^ super

108.679

628.20

Impiegati di I

97.811

565.38

Impiegati di II

81.509

471.15

Impiegati di IV liv.-operai di IV liv.

76.075

439.74

Impiegati di III-operai specializzati

70.641

408.33

Impiegati di IV-operai qualificati

63.577

367.50

Impiegati di IV 1° impiego-op. comuni

54.339

314.10

Custodi, portinai, fattorini

48.905

282.69

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

43.471

251.28

Mensa

A far data dal 01/01/98 l'indennità sostitutiva di mensa verrà elevata dalle attuali ú. 335 orarie a ú. 469 orarie e ú. 3.752 giornaliere. La somma di ú. 4.500 di cui al comma 4 dell'art. 9 dell'accordo integrativo provinciale viene elevata dal 1/1/98 a ú. 6.300.

Trasporti

Si stabilisce che con decorrenza 01/01/98 ai lavoratori non serviti da pulmini aziendali o da servizi pubblici l'attuale rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio verrà elevato a ú. 182 al Km.

Apporto attrezzi di lavoro

L'indennità a titolo di apporto attrezzi di lavoro viene elevato a far data 01/01/98 dall'importo di ú. 80 orarie a 112 orarie.

Lavorazioni stradali

A partire dall'01/01/98 la diaria forfettaria di ú. 60.000 verrà elevata a ú. 84.000 mensili e ú 485,549 orarie.

Orario di lavoro

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 lettera B)-b) del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 Luglio 1995 le parti, acquisiti i pareri degli Enti previdenziali, si incontreranno per valutare eventuali diverse utilizzazioni della riduzione dell'orario di lavoro previsto.

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo provinciale decorre dal 01/01/1998 e ha durata fino al 2001 fatte salve diverse disposizioni derivanti da contrattazione nazionale. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto integrativo valgono le norme del vigente CCNL di settore. Vengono richiamate le norme dei precedenti contratti integrativi provinciali non espressamente modificate dal presente accordo.

Condizione miglior favore

Le parti si danno atto che con il presente accordo non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore esistenti presso le singole imprese.