Edili (piccola industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Sardegna
Data stipula: 5 febbraio 1999

Inizio validità: 1 gennaio 1999
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Cagliari


Sommario:

- Informazione - Osservatorio di settore
- Scuole edili e formazione professionale
- Organizzazione del lavoro
- Orario di lavoro
- Igiene e ambiente di lavoro - Prevenzione infortuni
- Lavoro nocivo
- Patronati
- Rappresentanze sindacali unitarie
- Cariche sindacali
- Assemblee
- Attrezzi di lavoro
- Ferie
- Lavori in galleria
- Lavori in alta montagna
- Indennità Territoriale di settore
- Elemento Economico Territoriale Operai
- Premio di Produzione Impiegati
- Elemento Economico Territoriale impiegati
- Trasferte
- Mensa
- Trasporti
- Diritto allo studio
- Accantonamento
- Anzianità professionale edile
- Trattamento economico in caso di malattia
- Trattamento economico in caso di infortunio e malattia professionale
- Indennità complementare - Controlli - Recuperi
- Edilcassa
- Quote di adesione contrattuali
- Quote sindacali
- Edilcassa Norme Integrative
- Disposizioni generali
- Decorrenza
- Clausola di salvaguardia
- Allegato "A"

Il 5 del mese di Febbraio 1999 in Cagliari presso la sede della Edilcassa

tra

L'ANIEM - API Sarda - Associazione Piccole e Medie Imprese Edili della Sardegna

E

- la FILLEA-CGIL

- la FILCA-CISL

- la FENEAL-UIL

viene sottoscritto il presente accordo per gli operai e gli impiegati delle imprese edili della Sardegna aderenti all'ANIEM - API Sarda, integrativo del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

Protocollo sul lavoro Nero

L'ANIEM-API Sarda - Associazione delle piccole e medie imprese edili della Sardegna - e le Organizzazioni Sindacali di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, nell'ambito della discussione concernente il rinnovo del contratto integrativo regionale, constatata la gravità della crisi che, caratterizzata da un crollo degli investimenti pubblici e privati di proporzioni rilevantissime, ha ormai inciso pesantemente sul tessuto delle aziende e sui livelli occupazionali del settore, concordano sull'improcrastinabile necessità di collaborare sinergicamente al fine di rimuovere il maggior numero di impedimenti al rilancio del comparto.

In tale prospettiva, ferma restando ogni possibile iniziativa tesa ad incrementare le risorse necessarie al rifinanziamento degli investimenti ed a velocizzarne la spendita, convengono di assumere quale obiettivo centrale dell'azione comune la lotta a tutti quei fenomeni discorsivi del corretto funzionamento del mercato del lavoro e della libera concorrenza che vengono complessivamente catalogati come "lavoro nero".

Consapevoli che diffusissimi abusi quali il mancato rispetto delle normative della sicurezza, l'utilizzo di personale non assicurato, in congedo per malattia o sospeso dal lavoro con ricorso alla CIG etc., trovano terreno fertile negli alti livelli di costo del lavoro regolare ed in particolare nell'abnorme dimensione del cosiddetto "cuneo fiscale", cioè dal differenziale fra il Costo sostenuto dalle aziende e la retribuzione percepita dai lavoratori, le parti concordano:

a) di dare attuazione in tempi rapidi e comunque entro il 31.12.1999 all'Osservatorio Regionale di settore, di cui al successivo art. 1 del presente Accordo Integrativo Regionale, per raccogliere, anche attraverso la collaborazione con le Camere di Commercio, tutte le informazioni ed i dati utili alla comprensione dei fenomeni da contrastare;

b) di ricercare con le sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL un'iniziativa comune di monitoraggio permanente del settore anche attraverso lo scambio dei dati con il sistema informativo della Edilcassa;

c) di sollecitare fermamente agli Enti ed alle Amministrazioni appartanti l'applicazione effettiva delle norme regolanti le gare d'appalto, con particolare riferimento alla valutazione della congruenza delle offerte presentate in sede di gara con gli oneri che scaturiscono dal rispetto dei contratti di lavoro e delle normativa sulla sicurezza;

d) di richiedere l'inserimento obbligatorio in ogni contratto d'appalto e di subappalto di una clausola che subordini il pagamento del corrispettivo degli stati di avanzamento alla certificazione della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Edilcassa, previa stipula di un'apposita convenzione con gli Enti suddetti al fine di garantire il rilasso di tali certificazioni in tempi brevi;

e) di realizzare un meccanismo premiale che incentivi le imprese in regola con gli obblighi di legge e di contratto attraverso una riduzione, per le stesse, della contribuzione istituzionalmente dovuta alla Edilcassa;

f) di proporre alla Regione Sarda l'istituzione, attraverso apposita norma di legge, di analogo meccanismo premiale, che attraverso l'istituzione di un fondo apposito intervenga a valere sulla contribuzione dovuta all'INPS, a favore delle imprese che dimostrino di essere in regola con le contribuzioni.

Art. 1

Informazione - Osservatorio di settore

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in considerazione delle specifiche caratteristiche del settore delle costruzioni nell'isola e dell'esigenza di attuare un sistema organico di raccolta di informazioni, le Organizzazioni stipulanti concordano sulla esigenza di dare pratica attuazione alla realizzazione in Sardegna di un Osservatorio di settore che, concentrando tutte le informazioni ed i dati riguardano il comparto dell'edilizia (situazioni di mercato, tecnologie e tendenze di sviluppo, problematiche riguardano le diverse professionalità o il miglioramento degli ambienti di lavoro, mercato del lavoro, etc.), funga da strumento di concreto ed efficace intervento sulle politiche del settore in parola.

A tal fine le parti danno mandato ad una commissione paritetica di studiare la soluzione più efficace e funzionale che risponda a tale esigenza, valutando anche la possibilità di coinvolgere organismi pubblici già esistenti (Vedi Osservatorio Industriale Regionale, Agenzia del lavoro, Osservatorio Regionale del lavoro, Enti pubblici e diversi soggetti che operano nel settore).

La commissione dovrà formulare la sua proposta entro il mese di dicembre 1999. In attesa che trovi attuazione quanto previsto al comma precedente, le parti concordano che continui ad operare la commissione paritetica a livello regionale, articolata eventualmente in sottocommissioni territoriali, nell'ambito della quale vengano raccolti ed esaminati i dati complessivi relativi ad occupazione ed investimenti inerenti il settore, istituita con l'Accordo Integrativo Regionale ANIEM - API Sarda del 10 Ottobre 1986. Alla acquisizione di tutti i dati necessari la Commissione provvederà, sia attingendo direttamente alle informazioni in possesso delle Organizzazioni stipulanti, sia facendo ricorso alle strutture pubbliche esistenti (Direzione Regionale Lavoro, Direzioni Provinciali Lavoro e, qualora venga posto in essere, all'Osservatorio Regionale del Lavoro, per quanto concerne l'occupazione; Enti Appaltanti, Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica, etc., per quanto si riferisce agli investimenti).

Sulla scorta dei dati acquisiti da detta Commissione, le Organizzazioni contraenti si impegnano a svolgere ogni più proficua azione nelle competenti sedi al fine di ottenere che gli adempimenti di pertinenza delle Amministrazioni interessate vengano sollecitamente definiti. Tali adempimenti devono intendersi particolarmente riferiti alla eliminazione dei ritardi e inadempienze che attualmente si verificano in tutto Il comparto relativo alle opere pubbliche, quali la necessaria tempestiva programmazione delle opere, una maggiore speditezza negli appalti, la sollecita erogazione delle somme dovute alle Imprese a fronte della esecuzione dei lavori, il tempestivo finanziamento delle opere configurabili come complementari ed ogni altra azione che, tesa alla puntuale applicazione delle norme contrattuali, consenta una più fedele attuazione delle norme previste dal presente Accordo.

Le succitate Organizzazioni, nei limiti delle rispettive attribuzioni, riferiranno i risultati delle azioni svolte alla Commissione predetta le cui decisioni non debbono intendersi sostitutive delle informazioni che semestralmente l'Aniem dovrà fornire a livello regionale ed a livello territoriale. Tali incontri si dovranno tenere su iniziative di una delle due parti entro i mesi di giugno e dicembre per il livello regionale e di aprile e ottobre per il livello territoriale. (Sommario)

Art. 2

Scuole edili e formazione professionale

In virtù di una crescente esigenza di una nuova e più avanzata qualificazione professionale nel settore edile, si ritiene indispensabile attivare efficaci strumenti di formazione professionale, al fine di assicurare ai lavoratori del settore più progrediti e più sicuri sistemi di produzione, nonché migliori capacità di intervento professionale. Con tale intento le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a garantire la formazione e la specializzazione professionale, per il settore, dando vita a scuole edili o centri di formazione, utilizzando sia gli accantonamenti effettuati a tale titolo presso la Edilcassa, sia i fondi regionale e comunitari.

Gli accantonamenti presso la Edilcassa, indicati al comma precedente, saranno a carico delle imprese ed effettuati mediante versamento di un contributo, da calcolarsi su paga base, contingenza ed indennità territoriale di settore, stabilito nelle diverse misure previste dall'Accordo 21.6.1989. (Sommario)

Art 3

Organizzazione del lavoro

Nel confermare quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del vigente C.C.N.L., le aziende si impegnano a comunicare alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti per il tramite dell'Api Sarda le lavorazioni che saranno appaltate o subappaltate precisandone il cantiere in cui le stesse saranno eseguite. Detta comunicazione dovrà avvenire 15 giorni prima dell'affidamento dei lavori in appalto o subappalto. (Sommario)

Art 4

Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione e per gli impiegati del settore è stabilito, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 43 del C.C.N.L. 21-07-1995, in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno, ripartite, di norma, su cinque giorni dal lunedì al venerdì; Il superamento delle 40 ore settimanali o delle 8 giornaliere sarà preventivamente concordato in sede aziendale. Viene, comunque, confermato per tutti i lavoratori il diritto di usufruire di riposi pari a 88 ore annue con le seguenti modalità:

Operai e impiegati di cantiere

a) permessi individuali per complessive 48 ore annue;

b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali per un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.

Impiegati non di cantiere

Permessi individuali retribuiti per complessive 88 ore annue.

Per quanto concerne gli operai, la retribuzione delle 88 ore di cui sopra è corrisposta mediante l'accantonamento presso la Edilcassa di una percentuale che, a norma di quanto previsto dall'art. 19 comma 51 del C.C.N.L. vigente, è stabilita nella misura del 4,95%.

In occasione del godimento di tali permessi l'impresa corrisponderà l'anticipazione del trattamento economico di cui al punto 4 dell'art. 25 del C.C.N.L. 21.07.1995 per le ore di permesso maturate e godute. L'anticipazione di cui al comma precedente è effettuata, nel limite dell'accantonamento complessivo di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 21.07.1995, maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Edilcassa, e verrà dedotta dall'importo che, per il medesimo operaio, l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Edilcassa in applicazione del citato art. 19.

I permessi di cui sopra, per operai e impiegati di cantiere, nonché quelli per gli impiegati non di cantiere, matureranno secondo le modalità stabilite dagli articoli 5, 6 e 43 del vigente C.C.N.L. (Sommario)

Art. 5

Igiene e ambiente di lavoro - prevenzione infortuni

All'interno della Edilcassa viene istituito il Comitato Paritetico Regionale per il controllo dell'ambiente di lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Faranno parte di detto Comitato tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dall'Aniem-API Sarda e tre rappresentanti effettivi e tre supplenti espressi dalla F.L.C.

Il Comitato Paritetico avrà il compito di studiare i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene ed in generale il miglioramento dell'ambiente di lavoro formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative nonché di esaminare le segnalazioni che perverranno in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dalle singole imprese, dai delegati alla sicurezza o dalle rappresentanze sindacali, in armonia con la norma contenuta nell'art. 89 del vigente C.C.N.L. Rientra, inoltre, tra le finalità del Comitato l'organizzazione, in forma mutualistica, di servizi per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Posti a carico delle imprese dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazione, quali a titolo di esempio: la valutazione del rischio, la predisposizione del piano di sicurezza, la organizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza, la diffusione delle informazioni in materia, le visite mediche periodiche ecc.

Per il perseguimento dei fini per i quali il Comitato è istituito si farà ricorso al reperimento delle seguenti forme e di finanziamento:

a) finanziamenti di natura pubblica;

b) attingendo agli avanzi di gestione del Fondo Diritto allo Studio, gestito dalla Edilcassa, nella misura dell'ammontare in essere alla data del 31.12.1995 e degli importi incassati a partire dal 1996 in poi;

c) attingendo dai fondi di riserva della Edilcassa nella misura massima del 30% dell'ammontare in essere alla data del 31.12.1995;

d) attingendo dal conto Scuola Edile, gestito dalla Edilcassa, nella misura massima del 25% dell'ammontare in essere alla data del 31.12.1995, e del 15% dell'ammontare delle somme incassate annualmente a partire dal 1996 in poi.

La sede del Comitato è stabilita a Cagliari presso la sede della Edilcassa. L'attività operativa potrà essere svolta presso le sedi individuate dal Comitato.

L'attività del Comitato è regolata dal regolamento (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo. (Sommario)

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Le Parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 89 lett. "D" del C.C.N.L. ANIEM-Confapi, concordano di attivare, a titolo sperimentale per la durata di un triennio, l'istituto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Le modalità di istituzione e il funzionamento di tale figura, formeranno oggetto di uno specifico accordo che veda coinvolta anche Assoedili-ANSE /CNA

Per la copertura degli oneri derivati dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene istituito un "fondo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" con un contributo a carico dei datori di lavoro, da versare alla Edilcassa pari indicativamente allo 0,20% a compensazione di una pari diminuzione del contributo APE. (Sommario)

Art. 6

Lavoro nocivo

Le imprese operanti in aziende con ambiente nocivo, e sempre che i lavori siano eseguiti all'interno di dette aziende, dovranno far effettuare ai propri dipendenti le visite mediche previste per i lavoratori delle società committenti e corrispondere l'indennità di lavoro nocivo prevista al punto 9 dell'art 21 del C.C.N.L., qualora dovessero usufruire della stessa indennità anche i lavoratori delle società committenti. (Sommario)

Art. 7

Patronati

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parti concordano che previo avviso al datore di lavoro, come previsto per le assemblee sindacali, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza emanare pregiudizio alla produzione, un rappresentante degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. (Sommario)

Art 8

Rappresentanze sindacali unitarie

Nei cantieri delle aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti potrà essere eletto, con le modalità previste dal C.C.N.L., un Rappresentante unitario della F.L.C., purché l'azienda stesse occupi, nell'ambito della Regione Sarda, più di 50 dipendenti. I predetti rappresentanti unitari beneficeranno:

a) delle norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal C.C.N.L. come le R.S.U. delle imprese con più di 15 dipendenti;

b) di 16 ore annuali di permessi sindacali retribuiti; le predette ore saranno assorbite nel computo delle ore riservate allo stesso titolo alle R.S.U allorquando sarà superato il numero di 15 dipendenti. (Sommario)

Art. 9

Cariche sindacali

Ferma restando quanto previsto dall'art. 102 del vigente C.C.N.L. le parti si danno atto che, in caso di eventuali trasformazioni delle strutture organizzative delle OO.SS., i permessi di cui lettera b) del succitato articolo saranno attribuiti ai membri dei Direttivi Regionali o di altra struttura territoriale. (Sommario)

Art. 10

Assemblee

I lavoratori delle imprese con oltre 15 dipendenti hanno diritto a 12 ore annue di assemblea regolarmente retribuite.

Nei cantieri con più di 5 e fino a 15 dipendenti, le otto ore di assemblea retribuite previste dall'art. 101 del C.C.N.L. saranno tenute nel posto di lavoro. (Sommario)

Art. 11

Attrezzi di lavoro

L'impresa dovrà mettere a disposizione dei lavoratori gli attrezzi necessari per l'esecuzione dei lavori. Qualora gli attrezzi dovessero essere messi a disposizione dagli operai, agli stessi sarà corrisposta un'indennità pari a L. 15.000 mensili. (Sommario)

Art. 12

Ferie

Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati:

- due settimane nel mese di agosto;

- una settimana in occasione delle feste di fine anno;

- una settimana da concordare a livello aziendale facendo salve le esigenze delle imprese, anche su richiesta dei singoli lavoratori. (Sommario)

Art. 13

Lavori in galleria

Con riferimento all'art. 21 gruppo B) del C.C.N.L. 21 luglio 1995, le percentuali da corrispondere in aggiunta alla retribuzione al personale addetto ai lavori in galleria si determinano nelle misure sotto indicate:

personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, etc.

46%

personale addetto ai lavori di rivestimento, intonaco, etc

26%

personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria, etc.

18%

In aggiunta a quanto sopra, qualora sussistano le particolari condizioni previste dall'art. 21, gruppo B) del vigente C.C.N.L., verrà corrisposta l'ulteriore indennità nella misura del 20%. (Sommario)

Art. 14

Lavori in alta montagna

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 24 del C.C.N.L. 21.07.1995. l'indennità spettante per lavori da eseguirsi al di sopra dei 1000 metri resta fissata nella misura del 3%. (Sommario)

Art. 15

Indennità territoriale di settore

La misura dell'indennità territoriale di settore (I.T.S.) resta fissata nei sottoindicati importi orari:

Categoria

Importo

Operaio 4° livello

1.078,00

Operaio specializzato

1.003,38

Operaio qualificato

906,68

Operaio comune

785,50

Custodi e guardiani senza alloggio

702,53

Custodi e guardiani con alloggio

622,80

(Sommario)

Art. 16

Elemento economico territoriale operai

In attuazione di quanto disposto dalla lett. d) dell'art. 40 del vigente C.C.N.L., l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) viene determinato nei seguenti importi orari e relative scadenze.

Categoria

1.1.1999

1.7.1999

Operaio 4° livello

314,72

440,61

Operaio specializzato

292,24

409,14

Operaio qualificato

263,02

365,23

Operaio comune

224,80

314,72

Custodi e guardiani senza alloggio

202,32

283,25

Custodi e guardiani con alloggio

179,84

251,78

(Sommario)

Art. 17

Premio di produzione impiegati

Il premio di produzione per gli impiegati (P.P.I.) resta determinato negli importi sottoindicati:

Livelli

Importo

Settimo

266.992

Sesto

248.163

Quinto

209.209

Quarto

185.942

Terzo + 18 anni

168.370

Terzo - 18 anni

161.154

Secondo + 18 anni

153.012

Secondo - 18 anni

147.000

Primo + 18 anni

133.255

Primo - 18 anni

127.950

(Sommario)

Art. 18

Elemento economico territoriale impiegati

In attuazione di quanto disposto dall'art. 46 del C.C.N.L. vigente agli impiegati sarà corrisposto un Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) i cui importi mensili sono determinate, alle relative scadenze, come segue:

Livello

1.1.1999

1.7.1999

Settimo

77.781

108.894

Sesto

70.003

98.005

Quinto

58.336

81.670

Quarto

54.447

76.226

Terzo

50.558

70.781

Secondo

45.502

63.703

Primo

38.891

54.447

(Sommario)

Art. 19

Trasferte

La disciplina relativa alla trasferta di cui all'art. 22 del vigente C.C.N.L., troverà applicazione allorquando il lavoratore venga inviato a prestare la propria opera in cantiere situato oltre sette chilometri dalla cinta urbana del cantiere per il quale è stato assunto.

Nel caso in cui i cantieri di assunzione siano situati fuori del centro urbano, il computo dei sette chilometri di cui al comma precedente verrà effettuato conteggiando dal cantiere di origine, una distanza pari al raggio di estensione del centro abitato del Comune di appartenenza ed aggiungendo a detta distanza i sette chilometri. (Sommario)

Art 20

Mensa

Considerata la complessità del "problema mensa" le parti si impegnano per il tramite del Comitato Paritetico di cui all'art. 5 a ricercare tutte quelle soluzioni (interaziendali ed intersettoriali) che, garantendo un'efficiente servizio ai lavoratori e una più economica gestione alle aziende, rendano possibile ai lavoratori di fruire del pasto caldo.

In attesa che al problema mensa sia data soluzione adeguata e complessiva le aziende dovranno garantire ai dipendenti la possibilità di fruire del pasto caldo e di un Servizio aziendale o interaziendale. Detto obbligo sussisterà solannente nel caso in cui si verifichino contestualmente le tre condizioni sotto riportate:

- che il cantiere abbia una durata prevista di almeno 12 mesi; che in detto cantiere il numero degli addetti sia superiore alle 40 unità

- che l'istituzione del servizio di mensa sia richiesta almeno dall'80% dei lavoratori e che dei richiedenti ne usufruiscano almeno i 4/5.

Il costo del pasto sarà ripartito nella seguente misura: 3/4 a carico dell'impresa e 1/4 a carico del lavoratore.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la quota a carico dell'azienda non dovrà essere superiore a Lire 5.720 giornaliere. Ove non si costituiscano le mense di cui al 2° comma del presente articolo, a far data dall'1.1.1999 verrà corrisposta ai lavoratori l'indennità sostitutiva di mensa stabilita in Lire 3.250 per ogni giornata di effettiva prestatone lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'indennità sostitutiva di mensa sarà determinata in Lire 3.750 per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa. (Sommario)

Art. 21

Trasporti

Le parti si impegnano a promuovere incontri con l'ARST, con i Consorzi pubblici di trasporto e con altre Società esercenti le autolinee, tendenti ad assicurare il regolare spostamento dei lavoratori da e per i cantieri di lavoro, in orari rientranti nella generale consuetudine di spostamento dei lavoratori di tutti gli altri settori, nonché la concessione di particolari forme di abbonamento.

Nelle more dell'attuazione di tali servizi, a decorrere dal l'1° gennaio 1999, l'indennità giornaliera di trasporto viene stabilita, sulla base della distanza effettivamente percorsa tra il luogo di assunzione ed il cantiere di assegnazione, negli importi di seguito riportati:

- fino a 25 km - lire 1.350

- oltre 25 - lire 75 a km.

Le predette indennità non sono dovute nell'eventualità che sia garantito il trasporto gratuito da parte dell'azienda con mezzi propri o pubblici. (Sommario)

Art. 22

Diritto allo studio

Fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del C.C.N.L. del 21.07.1995, la normativa contemplata al 6° comma di detto articolo viene applicata alle unità produttive con più di 5 dipendenti, di cui ai precedente art. 10 del presente contratto integrativo.

Presso la Edilcassa è istituito un Fondo speciale per la copertura finanziaria delle somme occorrenti per i predetti permessi ed alimentato, a carico delle imprese, con un contributo pari allo 0,10% calcolato su paga base, contingenza e indennità territoriale di settore. (Sommario)

Art. 23

Accantonamento

In applicazione di quanto previsto dall'art. 19 del vigente C.C.N.L. è fatto obbligo alle imprese aderenti all'API Sarda di effettuare il versamento dell'accantonamento presso la Edilcassa, che provvederà all'erogazione, agli aventi diritto, delle corrispondenti somme in due scaglioni semestrali rispettivamente entro il 31 luglio per il 1° semestre, ed entro il 15 dicembre per il 2° semestre. (Sommario)

Art. 24

Anzianità professionale edile

In attuazione di quanto previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. del 21.07.1995, ed in conformità all'allegato e del predetto contratto, la percentuale a carico del datore di lavoro da versare alla Edilcassa a tale titolo viene fissata dalle parti e sarà tempestivamente adeguata nel caso in cui i fondi accantonati non risultassero sufficienti.

L'erogazione verrà effettuata dalla Edilcassa all'operaio che nel biennio precedente alla liquidazione abbia maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 2.100 ore di lavoro ordinaria nell'edilizia. Concorrono alla formazione delle suddette 2.100 ore:

- la assenze per infortunio regolarmente riconosciute dall'INAIL.

- le assenze per malattia dottamente riconosciute dall'INPS.

- le 88 ore di assenza per congedo matrimoniale;

- 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva.

Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione.

L'erogazione è effettuata in occasione della ricorrenza del 1° maggio e calcolata sulle ore effettivamente lavorate nel collo dell'anno di riferimento, secondo i criteri previsti dal succitato allegato C. (Sommario)

Art. 25

Trattamento economico in caso di malattia

In attuazione della normativa del combinato disposto degli artt. 19, 6° comma, e 27, 5° comma del vigente C.C.N.L. è istituito presso la Edilcassa un fondo sociale di mutualità ed assistenza al fine di garantire al lavoratore in malattia la retribuzione di cui al punto 3) art. 25 del C.C.N.L. al netto delle ritenute pari al:

a) 100% per il periodo di assenza dal 4° all'180° giorno;

b) 50% per i tre mesi successivi al 1° giorno.

Inoltre, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L., ai lavoratori assenti per malattia, sarà garantito il 100% della retribuzione per l'intero periodo di carenza (1°, 2° e 3° giorno) nel caso di malattie di durata superiore ai 14 giorni.

Le predette integrazioni retribuite sono anticipate dalle aziende per conto della Edilcassa secondo le norme in atto.

Per la copertura finanziaria del fondo sociale si farà ricorso al contributo Edilcassa.

Durante il periodo di malattia - dal 1° al 270° giorno - è fatto obbligo alle aziende di accantonare presso la Edilcassa le seguenti percentuali:

Percentuale da computare

23,45%

Percentuale da accantonare presso la Edilcassa

18,00%

(Sommario)

Art. 26

Trattamento economico in caso di infortunio e malattia professionale

In attuazione del disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. vigente e con ricorso al fondo sociale di mutualità ed assistenza, di cui al precedente art. 25, al lavoratore in infortunio o malattia professionale sarà garantita al 100% la retribuzione indicata al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. al netto delle ritenute e per il periodo di assistenza riconosciuto dall'INAIL, mediante le seguenti integrazioni, da calcolarsi su paga base, contingenza e indennità territoriale di settore:

a) 1,256% per il periodo dal 4° al 90° giorno;

b) 0,256% per il periodo successivo al 90° giorno.

Durante il periodo di malattia professionale o di infortunio è fatto obbligo alle imprese di effettuare alla Edilcassa i versamenti relativi all'accantonamento per ferie, festività, gratifica natalizia, secondo le seguenti percentuali:

Primi tre giorni:

- percentuale da computare:

23,45%

- percentuale da accantonare presso la Edilcassa

18,00%

Dal 4° al 90° giorno:

- percentuale da computare

9,38%

- percentuale da accantonare presso la Edilcassa

7,20%

dal 91° giorno fino a guarigione clinica:

- percentuale da computare

5,86%

- percentuale da accantonare presso la Edilcassa

4,50%

La normativa contemplata nel presente articolo si applica a tutti i lavoratori indipendentemente dalla maturazione di alcun requisito orario.

Le integrazioni di cui al 1° comma del presente articolo sono anticipate dall'impresa per conto della Edilcassa secondo le norme in atto. (Sommario)

Art. 27

Indennità complementare - controlli - recuperi

L'operaio ammalato a infortunato continua a percepire dalla Edilcassa l'indennità relativa per i periodi massimi ed alle condizioni contemplate nel presente contratto anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro per cause a lui non imputabili, ivi compresa l'ultimazione del cantiere o della fase lavorativa.

L'indennità di malattia è erogata previa presentazione del certificato medico alla Edilcassa che, nell'ipotesi, ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti.

La Edilcassa, inoltre, potrà fare effettuare controlli sull'infermità dell'operaio ammalato da oltre 180 giorni e che non ha diritto all'assistenza degli istituti assicuratori.

Nel caso in cui all'operaio siano erogate indennità non dovute a norma dei precedenti articoli la Edilcassa recupererà gli importi relativi mediante conguaglio con quanto dovuto dalla stessa all'operaio a qualsiasi titolo. (Sommario)

Art. 28

Edilcassa

I compiti e le finalità della Edilcassa sono quelli previsti dal vigente C.C.N.L., nonché dallo statuto e dal regolamento della stessa.

Per il funzionamento della Edilcassa le parti determinano un contributo da calcolarsi su paga base, contingenza e indennità territoriale di settore, di cui 5/6 a carico del datore di lavoro ed 1/6 a carico del lavoratore.

Qualora i fondi accantonati per i compiti e le finalità della EDIICASSA dovessero risultare insufficienti, il contributo suddetto sarà adeguatamente elevato. (Sommario)

Art. 29

Quote di adesione contrattuali

Con riferimento all'art. 37, lettera c) del vigente C.C.N.L., la Edilcassa provvederà alla riscossione delle quote di adesione contrattuale nazionale e territoriale, a carico dei lavoratori e delle imprese da computarsi, pariteticamente, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

La quota nazionale è contrattualmente fissata nella misura dello 0.185%, quella territoriale viene fissata nella misura dello 0,50%.

Le predette quote saranno liquidate mensilmente alle Organizzazioni stipulanti, secondo le modalità da queste indicate. (Sommario)

Art. 30

Quote sindacali

Con riferimento all'art. 38 del C.C.N.L. vigente, la Edilcassa, previa delega rilasciata da parte dei lavoratori delle OO.SS. firmatarie del presente contratto integrativo, opererà la ritenuta sindacale negli importi contenuti nella delega stessa.

Le ritenute dell'importo del 3,83% saranno effettuate sull'accantonamento del 18,00% e corrisposte alle Organizzazioni delegate in concomitanza con l'erogazione del suddetto accantonamento. In ogni caso la trattenuta di cui sopra non potrà essere inferiore alle 10.000 lire (diecimila) semestrali. (Sommario)

Art. 31

Edilcassa norme integrative

Ai fini del riconoscimento agli operai iscritti alla Edilcassa dei diritti contemplati nel presente contratto e degli istituti disciplinati dalla Edilcassa stessa, sono considerati validi a tutti gli effetti i diritti già acquisiti allo stesso titolo dagli operai dell'edilizia in seno ad altri Organismi similari, aventi le stesse finalità.

Al riguardo e nell'interesse degli operai, le parti, fermo restando i diritti sopra citati, si impegnano a adoperarsi affinché sia assicurato uno snello collegamento fra i predetti Organismi e la Edilcassa, al fine di armonizzare reciprocamente le forme di erogazione e di disciplina degli istituti richiamati.

Nota a verbale

Fermo restando quanto previsto al presento articolo, le parti si danno atto che la Edilcassa dovrà promuovere ogni azione necessaria al recupero delle somme eventualmente accantonate presso Organismi similari. (Sommario)

Art. 32

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio al C.C.N.L. 21 luglio 1995 ed alle vigenti norme di legge.

Vengono, comunque, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente praticate agli operai ed agli impiegati presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. (Sommario)

Art. 33

Decorrenza

Il presente contratto integrativo decorre dal 1° gennaio 1999. (Sommario)

Art. 34

Clausola di salvaguardia

In considerazione della necessità di garantire ai lavoratori ed alle imprese del settore edile eguali trattamenti ed oneri, le Parti concordano che qualora le OO.SS. firmatarie del presente Accordo dovessero sottoscrivere con altre Organizzazioni Datoriali accordi complessivamente meno onerosi per le imprese, tali accordi verranno estesi anche alle imprese aderenti all'ANIEM Api Sarda.

In tale ipotesi le Parti si incontreranno entro 30 giorni per definire le modalità di recepimento ed omogeneizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto. (Sommario)

Allegato A

Comitato Paritetico Regionale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

REGOLAMENTO

Articolo 1

L'organizzazione e l'attività del Comitato Paritetico per la Prevenzione degli Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di seguito denominato "Comitato" costituito a norma dell'art. 88 del C.C.N.L. ANIEM-CONFAPI/FLC del 17.04.1991, è regolato dal presente Regolamento. (Sommario)

Articolo 2

Il Comitato è composto da sei membri designati pariteticamente: - n. 3 dall'ANIE - Api Sarda;

- n. 3 dalle Organizzazioni Sindacali componenti la FLC della Sardegna, in misura paritetica fra loro.

Le Organizzazioni suddette designano inoltre, con le stesse modalità di cui sopra, ed in eguale numero, membri supplenti, i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati. E' però data facoltà alla Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, primo della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Le funzioni di Coordinatore e quelle di Vice Coordinatore verranno svolte con alternanza biennale da uno dei rappresentanti nominati dall'ANIEM-Api Sarda e da uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte dal Direttore della Edilcassa o da un suo delegato. (Sommario)

Articolo 3

Il Coordinatore dura in carica due anni, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2.

Spetta al Coordinatore di:

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato e presiedere le adunanze;

- dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato. (Sommario)

Articolo 4

Il Vice Coordinatore dura in carica due anni, salvo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 2.

Spetta al Vice Coordinatore:

- Coadiuvare il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di impedimento. (Sommario)

Articolo 5

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Coordinatore o da almeno tre membri del Comitato stesso.

La convocazione del Comitato è fatta, su disposizione del Coordinatore, a cura della segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso per mezzo di telefax o telegramma. (Sommario)

Articolo 6

Per la validità delle riunioni del Comitato e delle relative delibere, è necessaria almeno la presenza della metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato.

Delle adunanze si redige verbale che viene redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Coordinatore. (Sommario)

Articolo 7

Il Comitato ha per scopo l'organizzazione delle attività volte alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e più in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

a) si avvale della collaborazione degli Organi Pubblici Territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti Specializzati, anche privati;

b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- a fornire alle imprese un servizio di consulenza e predisposizione dei Piani di Sicurezza;

- alla realizzazione ed alla successiva distribuzione ai lavoratori iscritti alla Edilcassa del libretto sanitario di cui all'art. 87, comma B), del C.C.N.L. ANIEM-CONFAPI/FLC;

- alla stipula di convenzioni con strutture specializzate per l'effettuazione delle visite mediche periodiche ai lavoratori e per la valutazione del rischio nei cantieri;

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

- alla diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda antinfortunistica;

- all'introduzione ed allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, delle R.S.A. di cui all'art. 19 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, dei lavoratori e dei datori di lavoro;

d) esercita con le Procedure di cui all'art. 10, un'attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere;

e) provvede all'attuazione delle prestazioni determinate dagli accordi siglati dalle parti stipulanti;

f) per il perseguimento dei fini istituzionali, il comitato si avvale dell'opera di un responsabile tecnico. (Sommario)

Articolo 8

L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'art. 7 è disciplinata come segue:

- Il responsabile tecnico sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione utile le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 7 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia;

- il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia stata data integrale e corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione;

- il tecnico incaricato ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori, nonché di suggerire le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita;

- sulla base della redazione del tecnico incaricato che ha eseguito la visita, il responsabile tecnico provvede ad inviare ai titolari ed ai legali rappresentanti delle imprese, alle quali fanno capo i cantieri e gli stabilimenti visitati, una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicato, suggerendo al contempo le misure più idonee all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, fissandone i termini di realizzazione;

- l'azienda alla scadenza del termine suddetto dovrà dichiarare di aver ottemperato a quanto prescritto;

- ove non risultino essere stati adottati i suggerimenti di cui ai commi precedenti, il Comitato assumerà le iniziative ritenute opportune, anche investendo del caso i competenti organi pubblici;

- il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità. (Sommario)

Articolo 9

Le procedure di cui all'art. 8 non sollevano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità civili e penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni ed alle prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla normativa vigente. (Sommario)

Articolo 10

I membri del Comitato, cosi come ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle suddette riunioni. (Sommario)

Articolo 11

Il Comitato provvede:

- alla compilazione del budget di spesa da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Edilcassa;

- a predisporre, nei limiti delle disponibilità del budget, i programmi di attività del Comitato. (Sommario)

Articolo 12

Le fonti di finanziamento del Comitato vengono stabilite dalle parti sociali mediante apposito accordo sindacale. (Sommario)

Articolo 13

Gli esercizi finanziari del Comitato hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e termine al 31 dicembre del medesimo anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Comitato provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da approvarsi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 30 marzo di ciascun anno.

Entro il termine del 30 novembre devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi per l'esercizio successivo.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono essere inviati entro un mese dalla loro approvazione alle Associazioni Territoriali di Categoria, accompagnati dalla Relazione del Coordinatore.

Entro i successivi 30 giorni le Associazioni Territoriali di Categoria si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale che deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra al Coordinatore del Comitato, il quale ne darà lettura ai membri del Comitato in occasione della prima seduta dello stesso.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico; analogamente quelli preventivi devono contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. (Sommario)

Articolo 14

L'Amministrazione e la gestione di tutti i fondi di pertinenza del Comitato rimangono in capo al Consiglio di Amministrazione della Edilcassa.

I singoli atti amministrativi del Comitato concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca, devono essere sottoscritte congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente della Edilcassa e vistati dal Direttore della stessa. (Sommario)

Articolo 15

Qualunque modifica al presente Regolamento deve essere concordata dalle parti stipulanti.

Il presente regolamento verrà comunque sottoposto a verifica entro il 31.12.1998. (Sommario)

Articolo 16

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni Regionali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del C.C.N.L. 21.07.1995. (Sommario)

IPOTESI DI ACCORDO

Addì 05 febbraio 1999 in Cagliari, presso la sede dell'Edilcassa,

Tra

L'ANIEM Api Sarda - Associazione piccole e medie imprese edili della Sardegna, e

- La Fillea-Cgil

- La Fillea-Cisl

- La Feneal-Uil

viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo per il rinnovo dell'Accordo Integrativo Regionale del C.C.N.L. del 21 Luglio 1995.

Protocollo sul lavoro Nero

L'ANIEM-API Sarda - Associazione delle piccole e medie imprese edili della Sardegna - e le Organizzazioni Sindacali di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, nell'ambito della discussione concernente il rinnovo del contratto integrativo regionale constatata la gravità della crisi che, caratterizzata da un crollo dagli investimenti pubblici e privati di proporzioni rilevantissime, ha ormai inciso pesantemente sul tessuto delle aziende e sui livelli occupazionali del settore, concordano sull'improcrastinabile necessità di collaborare sinergicamente al fine di rimuovere il maggior numero di impedimenti al rilancio del comparto.

In tale prospettiva, ferma restando ogni possibile iniziativa tesa ad incrementare le risorse necessarie al rifinanziamento degli investimenti ed a velocizzarne la spendita, convengono di assumere quale obiettivo centrale dell'azione comune la lotta a tutti quel fenomeni discorsivi del corretto funzionamento del mercato del lavoro e della libera concorrenza che vengono complessivamente catalogati come "lavoro nero".

Consapevoli che diffusissimi abusi quali il mancato rispetto delle normative della sicurezza, l'utilizzo di personale non assicurato, in congedo per malattia o sospeso dal lavoro con ricorso alla CIG etc., trovano terreno fertile negli alti livelli di costo del lavoro regolare ed in particolare nell'abnorme dimensione del cosiddetto "cuneo fiscale", cioè dal differenziale fra il costo sostenuto dalle aziende e la retribuzione percepita dai lavoratori, le parti concordano:

a) di dare attuazione in tempi rapidi e comunque entro il 30.03.1999 all'Osservatorio Regionale di settore, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1 del vigente Accordo Integrativo Regionale, per raccogliere, anche attraverso la collaborazione con le Camere di Commercio, tutte le informazioni ed i dati utili alla comprensione del fenomeno da contrastare.

b) di ricercare con le sedi regionali dell'INPS e l'INAIL un'iniziativa comune di monitoraggio permanente del settore anche attraverso lo scambio dei dati con il sistema informativo della Edilcassa;

c) di sollecitare fermamente agli Enti ed alle Amministrazioni appaltanti l'applicazione effettiva delle norme regolanti le gare d'appalto, con particolare riferimento alla valutazione della congruenza delle offese presentate in sede di gara con gli oneri che scaturiscono dal rispetto dei contratti di lavoro e delle normative sulla sicurezza;

d) di richiedere l'inserimento obbligatorio in ogni contratto d'appalto e di subappalto di una clausola che subordini il pagamento del corrispettivo degli stati di avanzamento alla certificazione della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL ed Edilcassa, previa stipula di una apposita convenzione con gli Enti Suddetti al fine di garantire il rilascio di tali certificazioni in tempi brevi;

e) di realizzare un meccanismo premiale che incentivi le imprese in regola con gli obblighi di legge e di contratto attraverso una riduzione, per le stesse, della contribuzione istituzionalmente dovuta alla Edilcassa;

f) di porre alla Regione Sarda che l'istituzione, attraverso apposita norma di legge, di analogo meccanismo premiale, che attraverso l'istituzione di un fondo apposito intervenga a valere sulla contribuzione dovuta all'INPS, a favore delle imprese che dimostrino di essere in regola con le contribuzioni. (Sommario)

Art. 15) Indennità Territoriale di Settore

La misura dell'indennità territoriale di settore viene aumentata dei sottoindicati importi orari con le seguenti decorrenze:

 

1.1.1999

1.7.1999

Aumento 5%

Importo

Aumento 2%

Importo

Operaio 4° livello

314,10

1.392,10

125,64

1.517,74

Specializzato

291,66

1.295,04

116,65

1.411,69

Qualificato

262,49

1.169,17

104,99

1.274,16

Comune

224,35

1.009,85

89,74

1.099,59

Custodi e guardiani senza alloggio

201,92

904,45

80,76

985,21

Custodi e guardiani con alloggio

179,48

802,28

71,79

874,07

(Sommario)

Art. 16) Premio di Produzione Impiegati

Il Premio di Produzione per gli impiegati viene determinato negli importi mensili sotto indicati con le seguenti decorrenze:

 

1.1.1999

1.7.1999

Livello

Aumento 5%

Importo

Aumento 2%

Importo

77.627,60

334.619,60

31.051,04

375.670,64

69.864,85

318.027,85

27.945,94

345.973,79

58.220,70

267.429,70

23.288,28

290.717,98

54.339,30

240.281,30

21.735,20

262.016,50

50.457,95

218.827,95

20.183,18

239.011,13

45.412,15

198.424,15

18.164,86

216.589,01

38.813,80

172.068,80

15.525,52

187.594,32

(Sommario)

Art. 18) Mensa

Fermo restando la normativa vigente che regola i requisiti e le modalità per l'istituzione del servizio di mensa la quota a carico dell'azienda a decorrere dal 1° Gennaio 1999 non dovrà essere superiore a Lit. 5.720 giornaliere. Sempre con la l'indennità sostitutiva di mensa viene determinata in lire 3.250 per ogni giornata di effettiva prestazione.

A decorrere dal 1° Gennaio 2000 l'indennità sostitutiva di mensa viene invece determinata in lire 3.750 per ogni giornata di effettiva prestazione. (Sommario)

Art. 19) Trasporti

Il secondo comma dell'art. 19 viene modificato come segue:

Nelle more dell'attuazione di tali servizi, a decorrere dal 1° Gennaio 1999, vengono riconosciute le seguenti indennità giornaliere per distanza chilometrica e per effettiva percorrenza.

- fino a 25 Km - Lire 1.350

- oltre i 25 km, un rimborso di Lire 75 a Km.

Le predette indennità non sono dovute nell'eventualità che si garantito il trasporto gratuito da parte dell'azienda con mezzi propri o pubblici. (Sommario)

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Le Parti, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 89 lett. "D" del C.C.N.L. ANIEM-Confapi, concordano di attivare a titolo sperimentale per la durata di un biennio, l'istituto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Le modalità di istituzione e il funzionamento di tale figura formeranno oggetto di uno specifico accordo che veda coinvolta anche ASSOEDILI-ANSE/CNA.

Per la copertura degli oneri derivati dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene istituito un "fondo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Edilcassa pari indicativamente allo 0,20% a compensazione di una pari diminuzione del contributo APE. (Sommario)

Clausola di salvaguardia

In considerazione della necessità di garantire ai lavoratori ed alle imprese del settore edile eguali trattamenti ed oneri, le Parti concordano che qualora le OO.SS. firmatarie del presente Accordo dovessero sottoscrivere con altre Organizzazioni Datoriali accordi complessivamente meno onerosi per le imprese, tali accordi verranno estesi anche alle Imprese aderenti all'ANIEM Api Sarda. In tale ipotesi le Parti si incontreranno entro 30 giorni per definire le modalità di recepimento ed omogeinizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto (Sommario)