EDILI (ARTIGIANATO)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Rimini nonchè delle piccole imprese edili e affini aderenti alle AA.AA.


 

Data di Stipula: 22-06-1999
Inizio validita': 01-01-1999
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Rimini


Il 22 giugno 1999,

tra

- la Confederazione Nazionale dell'artigianato (C.N.A.) - ANSE e ASSOEDILI della provincia di Rimini;

- la Confartigianato della provincia di Rimini;

- l'Unione Provinciale Artigiani Riccione, aderente C.A.S.A.;

e

- la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della provincia di Rimini;

- la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della provincia di Rimini;

- la F.e.N.E.A.L. - UIL della provincia di Rimini

si conviene che il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale per i dipendenti delle imprese edili artigiane ed affini stipulato in data 4.5.1992 e in vigore dal 1° ottobre 1989 è integrato con le seguenti modifiche:

Art. 1 - Osservatorio sul settore

Si conviene di istituire in tutte le Casse Edili Artigiane un punto di osservazione al fine di costruire un osservatorio regionale.

L'osservatorio potrà avvalersi del rapporto con Centri Regionali e Provinciali, con Università, con Istituti, con il Quasco, con la Camera di Commercio.

Il fine deve essere quello di avere a disposizione indagini congiunturali, informazioni statistiche sull'attività edilizia, sulle varie realtà produttive e occupazionali; va raccordato con lo scopo di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle norme, oltre alla fondamentale esigenza di orientare e verificare l'andamento delle gare d'appalto e l'assegnazione delle opere.

La partecipazione del settore artigiano all'Osservatorio Unitario Provinciale (aziende artigiane, industriali, cooperative), avverrà attraverso l'impegno diretto delle AA.AA. alla sua istituzione e gestione, oppure con il coinvolgimento di C.ED.A.I.I.E.R. con la messa a disposizione delle informazioni e dati in suo possesso. (Sommario)

Art. 2 - Azioni con finalità di contrasto della concorrenza sleale, del lavoro nero e irregolare

Considerato che:

- il lavoro abusivo e irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Mutua Edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale, nel settore edile ha assunto nella provincia di Rimini dimensioni rilevanti, pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione delle regolarità del mercato, non più sopportabili;

- sussiste il comune giudizio sulla assoluta priorità di una iniziativa sistematica e coordinata degli organi di vigilanza (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - Direzione Provinciale del Lavoro - A.U.S.L.) contro le imprese che utilizzano il lavoro abusivo ed irregolare;

- sussiste la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili ed affini nella provincia di Rimini, nonché del rilancio del settore delle costruzioni;

le parti firmatarie del presente accordo convengono:

1. Di ridefinire i criteri e la modulistica per il rilascio delle certificazioni liberatorie di regolarità contributiva da inviare alle stazioni appaltanti pubbliche in modo che esse risultino congrue con le denunce contributive dei lavoratori agli altri Istituti previdenziali ed assicurativi (I.N.P.S., I.N.A.I.L.) Le Casse Edili invieranno periodicamente alle stazioni appaltanti pubbliche della provincia di Rimini informazioni relative alle imprese inadempienti.

2. Conseguentemente all'applicazione del precedente punto 1, le associazioni imprenditoriali firmatarie impegnano le imprese associate a condizionare la stipula del contratto di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltanti, del certificato di regolarità contributiva di competenza delle Casse Edili.

Quando gli appalti attengono lavori privati, il contratto prevederà l'obbligo per l'impresa subappaltatrice proveniente da fuori provincia, di iscrivere gli operai alla Cassa Edile locale una volta trascorsi un mese di attività dell'impresa in provincia di Rimini.

Ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro, e specificamente del contratto integrativo provinciale, e conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il prezzo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile.

Inoltre l'impresa subappaltatrice dovrà assumere l'impegno di consegnare l'elenco nominativo dei lavoratori utilizzati nel cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione.

Le associazioni imprenditoriali impegnano le imprese associate al rispetto di quanto previsto dai rispettivi contratti integrativi per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti.

Presso la Cassa Edile, utilizzando le suddette comunicazioni, verrà tenuto l'elenco delle imprese che operano nel subappalto nella provincia di Rimini.

Le imprese esecutrici esporranno in ogni cantiere un cartello contenente l'elenco delle imprese cui sono stati subappaltati lavori edili. Presso il cantiere sarà tenuto un elenco nominativo di tutti i lavoratori impegnati all'interno.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad operare nei confronti delle imprese non aderenti alle associazioni datoriali firmatarie, per promuovere l'adeguamento a quanto previsto dal presente protocollo.

Le parti firmatarie richiederanno alle stazioni appaltanti pubbliche di dare comunicazione alle Casse Edili delle opere appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro. (Sommario)

Art. 3 - Elemento Economico Territoriale

A decorrere dall'1.1.2000 e per la vigenza del presente contratto, in coerenza con i parametri previsti dal protocollo del 23.7.1993, compresi quelli temporali e le intese nazionali in materia, nonché con l'intesa contrattuale regionale del 13.5.1999 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge n. 135 del 23 maggio 1997, viene istituito un Elemento Economico Territoriale pari al 6% della paga base nazionale in vigore all'1.7.1996, come da tabella seguente e da corrispondersi su tutti gli istituti contrattuali, previa verifica degli indicatori da effettuarsi entro il 31.12.1999.

Livelli

Impiegati

Operai

91.268

 

79.692

 

66.336

 

61.439

335,14

57.432

331,98

50.753

293,37

44.521

257,35

Per gli apprendisti l'importo dell'E.E.T. sarà riproporzionato sulla base della percentuale di riferimento.

In relazione all'erogazione dell'E.E.T. le parti firmatarie convengono di assumere quali indicatori dell'andamento congiunturale edile della provincia di Rimini i seguenti indici:

1. Numero dei lavoratori delle imprese artigiane iscritti alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

2. Numero delle imprese artigiane iscritte alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

3. Numero delle ore denunciate dalle imprese artigiane alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

4. Monte salari denunciato dalle imprese artigiane alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

5. Andamento delle ore autorizzate dall'INPS per intervento della CIG.

6. Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori.

Le parti verificheranno entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione (quindi a partire dal 1999), i dati degli indicatori assunti facendo riferimento all'anno edile terminato il 30 settembre, sempre precedente all'anno di erogazione.

L'erogazione avverrà a condizione che la verifica dia risultato positivo per almeno tre dei sei parametri sopra elencati.

Per l'anno 1999, anche in base a quanto previsto in merito dall'intesa contrattuale regionale del 13.5.1999, verranno erogate le seguenti quote:

- con la retribuzione relativa al mese di luglio 1999 lire 200.000, per gli apprendisti lire 150.000;
- con la retribuzione relativa al mese di dicembre 1999 lire 225.000; per gli apprendisti lire 168.750;
- con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2000 lire 250.000; per gli apprendisti lire 187.500.

Tutte le quote sopra indicate saranno rapportate ai mesi di presenza successivi all'1.1.1999 e non verranno considerate ai fini di nessun altro istituto contrattuale essendosene tenuto conto nella determinazione delle quantità. (Sommario)

Art. 4 - Recepimento della norma dell'accordo regionale del 13.5.1999

Chiusura contratto/Premio contratto

A titolo di chiusura contratto, ai lavoratori in forza all'1.5.1999 e con un minimo di quattro mesi di anzianità verrà erogata la somma di lire 200.000 in corrispondenza della retribuzione di maggio 1999.

Tale importo non verrà considerato utile ai fini di nessun istituto contrattuale. Per gli apprendisti l'importo verrà erogato nella percentuale del 75% (lire 150.000), fermi restando i quattro mesi di anzianità.

Le parti evidenziano che, a seguito dell'analisi dei risultati del settore edile nella regione Emilia Romagna nell'anno 1998 (preso a base l'anno 1997), tutti e sei gli indicatori precedentemente stabiliti sono da considerarsi positivi, consentendo a partire dal 1999 l'erogazione della quota di salario variabile; considerata la particolare positività della circostanza, verrà erogato un ulteriore premio di lire 200.000 a tutti i lavoratori in forza al 1° ottobre 1999. L'erogazione di questo premio di piena variabilità, non sarà ripetibile in condizioni future analoghe, lasciando ogni valutazione alla discrezionalità delle parti.

Anche questo importo non sarà considerato utile ai fini di alcun istituto contrattuale e per gli apprendisti verrà erogato nella percentuale del 75% (lire 150.000).

Inoltre, l'ulteriore premio di lire 200.000, erogato in ottobre, verrà corrisposto in tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di effettiva presenza nell'anno 1998.

Il presente accordo viene stipulato nel pieno rispetto dei parametri previsti dal protocollo d'intesa del 23.7.1993. (Sommario)

Art. 5 - Capo cantiere

È considerato capo cantiere quel lavoratore che ha la responsabilità della conduzione operativa del cantiere.

Per responsabilità della conduzione operativa del cantiere, a titolo esemplificativo, si deve intendere quel lavoratore che in assenza dell'imprenditore artigiano, sulla base delle direttive o indicazioni di quest'ultimo o del responsabile tecnico del cantiere ha la responsabilità dell'esecuzione dei lavori e coordina tutti i lavoratori dipendenti e non, impiegati nel cantiere.

L'inizio e la fine dell'incarico di capo cantiere devono essere espressamente comunicati per iscritto all'interessato.

Al lavoratore che riceve l'incarico di capo cantiere viene riconosciuta una indennità del 20% da calcolarsi sulla paga globale di fatto. (Sommario)

Art. 6 - Indennità di guida

Ai lavoratori comandati a condurre il mezzo di trasporto, messo a disposizione dall'azienda, per i trasferimenti al cantiere di lavoro e viceversa, il tempo di guida sarà retribuito nella misura di lire 60 per ogni Km di percorrenza a partire dal 1° luglio 1999 e di lire 80 a partire dal 1° gennaio 2000.

I Km di percorrenza retribuiti al lavoratore che conduce il mezzo di trasporto dovranno risultare in apposito modulo mensile che l'azienda metterà a disposizione e che il lavoratore dovrà compilare e firmare. (Sommario)

Art. 7 - Operaio di 1° livello

All'operaio comune che nell'ambito delle declaratorie e mansioni previste dal 1° livello del C.C.N.L. svolga la propria prestazione lavorativa cumulando in essa più mansioni e sia al diretto servizio di operai qualificati e specializzati, dopo 4 anni di attività nel settore verrà corrisposta una indennità pari al 40% della differenza tra la retribuzione globale di fatto dell'operaio comune e quella dell'operaio qualificato.

Tale erogazione avviene a partire dal 1° luglio 1999.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Associazioni Artigiane indicheranno alle OO.SS. Firmatarie l'elenco degli operai a cui è stata corrisposta l'indennità. (Sommario)

Art. 8 - Indennità di stesa del bitume

Ai lavoratori addetti alla stesa manuale del conglomerato bituminoso, per i lavori effettuati esclusivamente a mano, viene erogata, a partire dal 1° luglio 1999, una indennità del 10% da computare sulla retribuzione globale di fatto, limitatamente per le ore in cui sono impiegati in tale mansione. (Sommario)

Art. 9 - Sospensione o ritiro della patente

Nel caso di sospensione o ritiro della patente, per cause non imputabili al lavoratore, l'azienda concorrerà al costo sostenuto dal dipendente per il recupero della patente, nella misura del 50% fino ad un massimo di 200.000 lire. (Sommario)

Art. 10 - Lavoratori extra comunitari

Per agevolare il periodico ritorno in famiglia dei lavoratori extra comunitari, viene loro concesso la possibilità di cumulare ferie, permessi retribuiti sostitutivi delle ex festività abolite, R.O.L. ed aspettativa, nei limiti del vigente C.C.N.L., compresi quelli maturati e non goduti dell'anno precedente. (Sommario)

Art. 11 - Premio di fedeltà integrativo APE/S

Le parti convengono di istituire per gli operai pensionandi alle Casse Edili, un Premio di Fedeltà che possa garantire una integrazione della prestazione A.P.E./S., a partire dagli operai che andranno in pensione nell'anno 1998.

La dimensione quantitativa e temporale della suddetta prestazione dovrà essere congrua con la soluzione adottata nell'integrativo provinciale di Bologna e quella in via di definizione con le altre Organizzazioni Datoriali di Rimini.

Inoltre, si auspica che tale prestazione venga definita anche tra OO.SS. e AA.AA. per gli operai dipendenti di imprese artigiane di Forlì/Cesena.

Le parti si danno tempo fino al 31.12.1999 per verificare le soluzioni che si adotteranno nei sopra citati tre territori, e a livello nazionale in materia di previdenza integrativa.

Entro tale data le parti avvieranno la trattativa, per negoziare il Premio di Fedeltà per gli operai della provincia di Rimini. (Sommario)

Art. 12 - Riduzione dell'orario di lavoro

In riferimento all'art. 1 (orario di lavoro) del contratto integrativo provinciale dell'edilizia stipulato in data 4.5.1992 e in vigore dal 1° ottobre 1989, si conviene che la norma relativa alla riduzione dell'orario di lavoro è sostituita da quanto segue:

A decorrere dall'anno 1999, si conviene di fissare agli effetti contrattuali, la prestazione lavorativa di 35 ore settimanali, per un periodo di dodici settimane consecutive, a partire dalla quarta settimana precedente il primo lunedì di dicembre.

Per poter realizzare detto orario, saranno utilizzate 16 ore delle ex festività del 2 giugno e 4 novembre, oltre a 40 ore del monte ore annuo dei permessi individuali di cui alla lettera A dell'art. 7 del C.C.N.L. di settore 1991/1994 ed a 4 ore di cui alla lettera B del sopra citato art. 7.

Qualora le sopra citate festività venissero reintrodotte, per norma di legge e/o di C.C.N.L. di settore nelle date di loro cadenza di calendario, la riduzione relativa alle 16 ore verrebbe a cessare.

Si precisa, inoltre, che le imprese che intendessero, per esigenze inerenti all'attività produttiva, non attuare nelle quattro settimane precedenti il primo lunedì di dicembre la riduzione dell'orario di lavoro, potranno, previa comunicazione ai loro dipendenti, mantenere l'orario settimanale a 40 ore. (Sommario)

Art. 13 - Prestazioni a carico di CEDAIIER

1) Al lavoratore che ne faccia richiesta, verrà erogato un contributo, per l'acquisto o la costruzione della prima casa, pari al tasso di interesse annuo praticato dall'istituto di credito e fino al limite del 5%, per il mutuo acceso dal lavoratore stesso e per la durata di cinque anni; il contributo sul tasso di interesse è a scalare.

Il limite massimo della operazione finanziabile è di lire 30.000.000 (trentamilioni).

Per accedere al contributo, il lavoratore deve essere regolarmente iscritto alla Cassa Edile da almeno due anni al momento della presentazione della domanda e aver maturato un quorum di mille ore nei dodici mesi precedenti la data di concessione del mutuo.

Il contributo previsto andrà richiesto dall'interessato mediante domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione di CEDAIIER, corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione da parte dell'istituto di credito dell'avvenuta deliberazione di concessione del mutuo, attestante che il credito sia stato concesso per costruzione o acquisto di casa;

b) certificato di costruzione rilasciato dal competente Comune;

c) stato di famiglia e certificazione di nullatenenza da parte dell'Ufficio Imposte Dirette competente.

2) Agli studenti universitari - oltre a quanto già previsto dal regolamento - nell'anno di conseguimento della laurea verrà erogato un contributo fino ad un massimo di lire 1.500.000 in caso di voto pari a 110 e ridotto di lire 50.000 per ogni voto fino a 105; il riproporzionamento successivo avverrà suddividendo lire 1.250.000 per 110 e moltiplicandolo per il voto conseguito fino a 104.

L'accesso al contributo è previsto per lo studente il cui padre ha maturato un quorum di 600 ore nei sei mesi precedenti la data di laurea.

Il laureato può presentare domanda di contributo entro i sei mesi successivi la data di laurea.

Tutti i contributi previsti dal regolamento per gli studenti di ogni grado, sono estesi anche ai figli di pensionati edili od orfani, a condizione che l'ultima attività svolta dal lavoratore prima del pensionamento o del decesso, fosse quella edile regolarmente iscritto alla Cassa.

Viene abrogato il requisito di essere fiscalmente a carico del genitore per l'ottenimento del contributo previsto.

3) Tutti i lavoratori saranno sottoposti a visita medica.

La periodicità delle visite sarà determinata dal medico incaricato.

L'impresa concederà ai lavoratori un permesso retribuito per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione di una visita medica periodica.

Detto permesso fino ad un limite massimo di quattro ore, verrà rimborsato per i dipendenti con qualifica operaia, direttamente dalla Cassa Edile all'impresa, attingendo al residuo di gestione della Cassa Edile.

Qualora eccezionalmente per l'effettuazione della visita medica non dovessero essere sufficienti quattro ore, il rimborso all'azienda delle ore eccedenti verrà effettuato dalla Cassa Edile a giudizio del Consiglio di Amministrazione della medesima. (Sommario)

Art. 14 - Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo provinciale è valido per tutto il territorio della provincia di Rimini, ha decorrenza dall'1.1.1999 e scadrà il 31.12.2001; rimarrà in vigore fino al suo rinnovo.

Le parti confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente ai contratti integrativi precedenti deve considerarsi confermato e vigente. (Sommario)

Elemento Economico Territoriale

Rimini, 22 giugno 1999

Tra

Le organizzazioni artigiane CNA di Rimini, CONFARTIGIANATO di Rimini e UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI di Rimini aderente CASA,

e

le organizzazioni sindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL della provincia di Rimini,

si conviene la seguente intesa:

Elemento Economico Territoriale

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'Elemento Economico Territoriale, in base anche all'incidenza sui costi d'impresa, si è considerato il particolare. regime contributivo di favore introdotto dal D.L. 67/97, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, relativamente alle erogazioni di secondo livello e, pertanto, qualora tale regime non dovesse essere riconosciuto, per qualsiasi ragione, all'elemento economico territoriale in argomento, le parti concordano di ridefinire la materia. (Sommario)