EDILI (COOPERATIVE)

 
Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di Rimini

 
Data di Stipula: 10-02-2003
Inizio validita': 01-01-2003
Scadenza normativa: 31-12-2006
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Rimini

Il 10 febbraio 2003

tra

il comitato di settore provinciale delle costruzioni, dell' associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro, aderenti alla lega

l'unione provinciale cooperative

l'associazione generale cooperative italiane federazione provinciale

e

la FILLEA/CGIL PROVINCIALE

la FILCA/CISL PROVINCIALE

la FENEA/UIL PROVINCIALE

Si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo Idel C.C.N.L. 09/02/2000, da valere per tutte le Cooperative di produzione e lavoro dell' edilizia e attività affini. Il presente contratto collettivo integrativo provinciale costituisce un testo unico e sostituisce alla data di entrata in vigore il contratto sipulato in data 17/06/1998.Le parti del testo evidenziate in grassetto sono quelle nuove concordate e sostituiscono in ogni articolo quelle contenute nel contratto integrativo del 17/06/1998

Art. 1 - Azioni di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale

Considerato che:

-il lavoro abusivo e irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Cassa Mutua Edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale, nel settore edile ha assunto nella Provincia di Rimini dimensioni rilevanti, pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali, nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato, non più sopportabili;

- sussiste il comune giudizio sulla assoluta priorità di una iniziativa sistematica e coordinata degli organi di vigilanza (INPS -INAIL - Direzione provinciale del lavoro, AUSL) contro le imprese che utilizzano il lavoro abusivo e irregolare,

-sussiste la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili ed affini nella Provincia di Rimini, nonchè del rilancio del settore delle costruzioni;

le parti firmatarie del presente contratto convengono:

1. Di proporre congiuntamente alle sedi provinciali di INPS e INAIL un' azione di monitoraggio permanente che favorisca e ponga i presupposti per la continuità, oltre il 31.12.98, del meccanismo premiale originariamente previsto dall'art. 29 della legge 341/95;

2. Di proporre alle sedi provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno scambio di dati con il sistema informativo della Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini in attesa di intese nazionali in materia;

3. Di richiedere, in via sperimentale, i dati in possesso della C.C.I.A.A. di Rimini, sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Mutua Edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore;

4. Le 00.88: di categoria firmatarie, metteranno a disposizione le informazioni che le Amministrazioni Comunali di Rimini e Riccione forniranno loro in ottemperanza dei protocolli sottoscritti in materia di garanzia di tutela delle condizioni, dei trattamenti economici e contrattuali dei dipendenti impiegati in appalti pubblici e di rispetto della legislazione vigente in materia, nonchè di riduzione dei fenomeni di illiceità nella conduzione delle OO.PP.; ciò avverrà anche per gli altri Comuni della Provincia di Rimini non appena saranno stipulati i relativi protocolli; inoltre, le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate, nonchè di impegnare i Direttori dei lavori ed i Coordinatori per l'esecuzione dei lavori (Art. 5 D.Lgs. 494/96), alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all'Impresa esecutrice, del certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio e delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INP8, INAIL, Cassa Mutua Edile, ai sensi dell'art. 3, c. 8, lettere a) e b) del D.Lgs. 494/96;

5. La Cassa Mutua Edile di Rimini, in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati, dell' inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovrà studiare ed attuare, opportune iniziative di sensibilizzazione delle Imprese e degli Enti previdenziali ed assicurativi, dei competenti organi ispettivi, nonchè delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90 e 341/95;

6. Di ride finire i criteri per il rilascio delle certificazioni liberatorie di regolarità contributiva e di inviare periodicamente alle stazioni appaltanti pubbliche della Provincia di Rimini informazioni relative alle Imprese inadempienti;

7. Di richiedere alle Casse Edili delle Province di provenienza delle Imprese che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici nella Provincia di Rimini, informazioni e dati relativi alle suddette imprese;

8. Che la Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini assumerà un ruolo primario nella realizzazione dell' adozione testè concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti; nonchè per il rilascio delle certificazioni liberatori e sulla base dei criteri che saranno definiti, ed alla verifica delle aziende operanti nella Provincia di Rimini, provenienti da altre Province.

9. In riferimento, alla necessità di costituire nella provincia di Rimini, uno sportello unico nel settore edile,per il rilascio delle certificazioni liberatorie di regolarità contributiva e relativa banca dati , le parti concordano di convocare, entro un mese dalla firma del presente contratto,un incontro con le altre associazioni datoriali di settore,INAIL ,INPS provinciali e le casse edili operanti in provincia di Rimini, al fine di definire un'intesa di costituzione e gestione dello sportello unico coerente e compatibile con quanto definito,sulla medesima questione, dall'accordo provinciale di BOLOGNA.

Art. 2 - Relazioni industriali -osservatorio provinciale

Le parti si incontreranno nel mese di Marzo e Ottobre di ogni anno. Tali incontri avranno per oggetto le seguenti materie: orari di lavoro, sicurezza sul lavoro, livelli occupazionali e quadro dell'andamento delle acquisizione dei lavori, con particolare riguardo alle commesse di dimensioni superiori al miliardo. Agli incontri saranno presenti le Cooperative aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie e forniranno alle Organizzazioni Sindacali di categoria, sulle medesime materie, informazioni articolate per singola Cooperativa.

Art. 3 - Sub appalto

Le Cooperative hanno l'obbligo di eseguire interamente le lavorazioni con le proprie maestranze retribuite a norma del C.C.N.L. ed integrativi provinciali ed iscritte al libro paga.

Fermo restando quanto stabilito dalle leggi in materia di appalto e sub appalto e dal C.C.N.L. art.5, le parti concordano il divieto assoluto al ricorso di lavorazioni a cottimo; inoltre le parti concordano il ricorso al sub appalto ad aziende specialistiche che abbiano proprie strutture, attrezzature, macchinari, nonchè privilegiando fra queste coloro che abbiano lavoratori dipendenti per le seguenti lavorazioni:

a) lavori di istallazione di impianti elettrici, opere da fabbro, opere di tinteggiatura;

b) lavori di istallazione di impianti idrico sanitari, di riscaldamento, di ventilazione, di lattoneria in genere;

c) lavori per la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti di ogni tipo; d) altri lavori quali ad esempio: scavi e movimento terra, pavimentazioni speciali;

e) lavori di carpenteria in legno e ferro e carpenteria industriale ( fermo restando l'impegno delle cooperative di operare affinchè queste lavorazioni siano effettuate con proprie maestranze);

f) lavori per l'esecuzione di .intonaci, tamponamenti, tramezzature interne e prefabbricate;

g) lavori per la forni tura e posa di pavimenti e rivestimenti;

h) per eventuali altre lavorazioni le parti concordano di confrontarsi preventivamente in sede aziendale e comunque non si darà corso a decentramento di lavorazioni ulteriori al di fuori di quelle previste senza un accordo fra le parti.

Prima dell'inizio dei lavori di cui al punto e), f), g), le Cooperative dovranno informare la R.S.U. e dare comunicazione scritta alle OO.SS. Provinciali utilizzando il modulo allegato al presente contratto (allegato 1). Per il punto h) le Cooperative dovranno concordare con la R.S.U. e le OO.SS. la cessione in sub appalto, comunicare la denominazione della impresa esecutrice, il volume, l'importo ed i tempi previsti per la
realizzazione del sub appalto stesso.

Requisiti dell' azienda appaltatrice:

- idonea organizzazione dell'impresa in termini di managerialità, professionalità acquisita;

- dotazione delle necessarie attrezzature sopratutto per le opere ad alta specializzazione;

- garanzie antinfortunistiche;

- rispetto dei C.C.N.L. ed iscrizione preventiva alle Casse Edili che deve risultare da documentazione.

Le parti concordano sulla istituzione di un elenco di imprese subappaltatrici da tenersi presso la Cassa Edile o il Comitato Tecnico Territoriale. Per la definizione di tale elenco verrà utilizzato l'apposito modulo che si allega. Le parti esprimono il proprio impegno affinchè alla definizione dell' elenco delle imprese subappaltatrici concorrano anche altre forze datoriali presenti nel settore.

Art. 4 - Appalti

Le parti concordano di promuovere iniziative nei confronti degli Enti Appaltanti al fine di rendere operativo, attraverso l'adozione di regolamenti appositi o la variazione dei regolamenti sugli appalti già adottati, quanto sottoscritto dalle Centrali Cooperative, Collegio dei Costruttori e Organizzazioni Sindacali in data Il maggio 1993 (allegato 2).

Inoltre ritengono necessario sollecitare gli Enti Appaltanti a non invitare imprese nelle quali si siano verificati gravi infortuni sul lavoro, dovuti alla mancata osservanza delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, che ripetutamente hanno avuto insolvenze con i lavoratori, Casse Edili, Enti previdenziali e gravi pendenze con l'Ispettorato del Lavoro.

In ogni cantiere sarà tenuto un elenco aggiornato dei lavoratori presenti. Tale elenco sarà custodito dal capo cantiere e potrà essere visionato dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Le parti concordano inoltre sulla necessità di avviare la realizzazione di osservatori sugli appalti pubblici a livello regionale e locale con lo scopo di garantire:

- la massima trasparenza e informazione sulle gare di appalto;

- favorire il confronto tra stazioni appaI tanti, Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali finalizzato ad omogeneizzare le modalità di effettuazione delle gare e i criteri di ricerca delle imprese;

- garantire il raccordo fra le imprese affidatarie e il mercato del lavoro locale.

Art. 5 - Orario di lavoro

La distribuzione delle 40 ore di lavoro settimanale, sarà effettuata su 5 giorni dal lunedì al venerdì, con la seguente ripartizione:

- dalle ore 7,30 alle ore 12

- dalle ore 13,30 alle ore 17

Fermo restando le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, l'orario di lavoro sopra indicato, potrà subire modificazioni per:

a) motivi di carattere tecnico indipendenti dalle volontà delle parti;

b) ordinanze di Enti Pubblici per motivi di pubblica utilità;

c) accordi aziendali tra le parti.

Per gli autisti l'orario di lavoro si calcola dal momento in cui prendono servizio sul mezzo su precisa disposizione aziendale, fino al deposito serale dello stesso, detraendo la sosta stabilita per il pranzo.

Nell'intento di addivenire ad una gestione dell'orario di lavoro più omogenea e rispondente alla peculiarità del settore edile, le parti concordano, fermo restando quanto stabilito in materia dal C.C.N.L. e cioè l'orario settimanale di 40 ore, di utilizzare 42 ore del monte ore di 88,previste dall'articolo46 bis (riposi annui) del C.C.N.L. 09/02/2000 e la ex festività 4 novembre, al fine di effettuare nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 35 ore di lavoro settimanali, a partire dalla seconda settimana precedente il primo lunedì di dicembre.

Pertanto l'orario di lavoro è determinato in 35 ore settimanali per un periodo di 10 settimane consecutive a decorrere dalla seconda settimana ,precedente il primo lunedì di dicembre, a decorrere dal l'anno 2003.

Le eventuali ore residue, rispetto alla riduzione di orario complessivamente prevista dal C.C.N.L. e contratto integrativo, verranno godute come permessi individuali e saranno retribuite nel mese di godimento sulla base della retribuzione globale di fatto mensile. Qualora per ragioni tecniche ed organizzative del cantiere le cooperative intendano non effettuare la riduzione d'orario, limitatamente alle due settimane di novembre , ciò sarà possibile, previo accordo con le RSU, o in loro assenza con le OOSS provinciali firmatarie del presente accordo. Eventuali diverse modalità di gestione del monte ore, di riduzione dell'orario di lavoro, potranno essere concordate fra le parti a livello aziendale.
Per le categorie impiegatizie si demanda a livello aziendale la trattazione di tale normativa. Inoltre si concorda che a fronte di particolari esigenze produttive, per le quali si renderà necessario il ricorso al lavoro supplementare o straordinario, le parti si incontreranno a livello aziendale.

Nota a verbale: a seguito della richiesta delle centrali cooperative , le parti firmatarie si incontreranno nel mese di settembre 2003, per esaminare una eventuale modifica della norma riguardante il numero di settimane per le quali, sia possibile previo accordo sindacale, non effettuare la riduzione d'orario.

Art. 6 - Trattamento economico del riposi annui

In parziale deroga a quanto previsto dagli art. 46 e art. 58 del C.C.N.L., le parti concordano che le aziende cooperative debbano provvedere al pagamento diretto, ai lavoratori, dei riposi annui retribuiti, con la retribuzione del mese in cui vengono goduti.

I riposi di cui sopra debbono essere retribuiti sulla base della retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il principio del godimento, nel caso in cui i riposi annui non vengano del tutto o in parte goduti, il lavoratore ha comunque diritto alla corresponsione di una indennità equivalente al trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse goduto dei riposi. Tale indennità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di dicembre.

I permessi individuali e le riduzioni di orario, maturano nel corso dell' anno in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianità di servizio maturata; a tal fine la frazione di mese superiore a 15 gg. si considera come mese intero.

Le ore di assenza per malattia e infortunio, sempre nell'ambito dei periodi di conservazione del posto previsti dal C.C.N.L. di settore, nonchè per congedo matrimoniale, vengono equiparati 'alla effettiva prestazione.

Art. 7 - Trattamento dei capi souadra e dei capi cantiere

Sono considerati " capi squadra " coloro che sono preposti dalla cooperativa a coordinare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di operai di qualsiasi categoria o qualifica, partecipando loro stessi all' esecuzione dei lavori.

Sono considerati " capi cantiere " coloro che oltre ad essere preposti al coordinamento di un gruppo di operai, abbiano anche compiti operativi per incarico della direzione tecnica o del responsabile tecnico del cantiere. Vengono pertanto confermate le figure del capo squadra, del capo cantiere di seconda categoria e del capo cantiere di prima categoria.

Il capo cantiere di l" categoria dovrà avere esperienza tecnica generale e capacità organizzativa che lo rendono adatto ad incarichi di lavoro di diversa caratteristica tecnica (edilizia residenziale, industriale, pubblica, ecologica, stradale, urbanistica, ecc.).

Il capo cantiere di 2" categoria dovrà avere esperienza e preparazione generale superiore al capo squadra ed una preparazione specifica limitata anche ad un solo settore di attività. L'inizio e la fine dell'incarico di capo squadra e di capo cantiere debbono essere espressamente notificati all'interessato mediante comunicazione scritta.

L'assunzione dell'incarico di capo squadra e di capo cantiere non modifica di fatto l'inquadramento professionale del dipendente destinato a tale responsabilità per la quale vengono riconosciute le seguenti indennità:

a) 15 % della retribuzione globale di fatto per i capi squadra;

b) 20 % della retribuzione globale di fatto per i capi cantiere di 2ª categoria;

c) 25 % della retribuzione globale di fatto per i capi cantiere di 1ª categoria.

In sede aziendale il trattamento economico dei capi cantiere di l" e di 2" categoria e dei capi squadra potrà, in alternativa a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, essere sostituito con inquadramenti a livelli retributivi superiori rispetto a quelli in atto, con la contestuale ridefinizione, anche fino ad assorbimento, delle maggiorazioni riconosciute per l'incarico.

Art. 8 - Superminimo operai 1° livello

Ai lavoratori operai di l° livello, ai quali siano state erogate 3 prestazioni APEO con anzianità a livello di settore, viene riconosciuto un superminimo di euro 30,00.

L'erogazione di tale superminimo avviene in ogni caso, salvo ai lavoratori per i quali, la cooperativa intenda effettuare una verifica preventiva, da formularsi 3 mesi prima dell' erogazione della terza prestazione APEO. L'erogazione avverrà dal 1/01/2003. Tale superminimo è da considerarsi utile agli effetti della determinazione dei diversi istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R.

Art. 9 - Trasferta

In riferimento al 20 comma dell'art. 61 del vigente C.C.N.L., fatte salve le condizioni di miglior favore, è considerato lavoro in trasferta quello prestato in cantieri distanti più di 12 Km dal luogo di assunzione (sede legale della Cooperativa o eventuali sedi secondarie o cantieri operativi o impianti con carattere di stabilità o sede del Municipio del Comune di assunzione).

Ai lavoratori in trasferta sarà garantito il consumo del pasto a totale carico dell' azienda e ove questo risultasse materialmente impossibile, il pasto sarà sostituito da una diaria pari al 18 % da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto dell'operaio specializzato. La presente normativa sostituisce la diaria di cui al 20 comma art. 61 del C.C.N.L..

In aggiunta a quanto sopra ed all'eventuale rimborso di vitto e alloggio, ai lavoratori temporaneamente in trasferta, vengono corrisposte le seguenti diarie giornaliere dalla data del 01/01/2003 e che costituiscono ad ogni effetto parte integrante del trattamento di trasferta.

Rientro giornaliero:

da 12 a 30 Km euro 3,00 giornalieri
oltre 30 fino a 50 Km euro 3,62 giornalieri
da 50 a 75 km euro 5,16 giornalieri
da 75 km a rientro giornaliero (max 1 ora di percorrenza) euro 7,75 giornalieri
Rientro settimanale euro 16,00 giornalieri
Rientro quindicinale euro 26,00 giornalieri

Per i rientri oltre i 15 giorni i compensi verranno definiti a livello aziendale, i n relazione alla specificità della trasferta,  tra la R.S.U. e/o le Organizzazioni Sindacali di Categoria e la Direzione Aziendale.

Le diarie per i rientri periodici, non giornalieri, sono dovute per tutti i giorni di effettiva permanenza fuori sede. Le stesse sono valide anche per gli impiegati e sostituiscono quelle previste dall'art. 91 punto 3 del C.C.N.L..

Per i rientri settimanali e oltre, le ore di viaggio non fanno parte del normale orario di lavoro e dovranno essere retribuite con la retribuzione globale di fatto. A livello aziendale, saranno regolamentati i riposi compensativi di cui potranno beneficiare i lavoratori sottoposti a trasferta con rientro settimanale o quindicinale.

Le parti concordano sulla necessità di adottare criteri di rotazione nella individuazione di lavoratori da destinare a trasferte con rientri settimanali, quindicinali o oltre.

Art. 10 - Pasto

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto nelle singole aziende, ai lavoratori che, pur non risultando in trasferta per effetto dei regolamenti e contratti in vigore, sono impiegati in squadre con colleghi trasfertisti, sarà riconosciuto il diritto al pasto con costo a totale carico dell'azienda. Resta inteso che il numero dei lavoratori in trasferta sia prevalente rispetto agli altri lavoratori e questi ultimi non siano nelle condizioni logistiche per consumare il pasto a casa.

Art. 11 - Casa cantiere

Ai lavoratori che per esigenze organizzative dovranno utilizzare il loro mezzo per recarsi sul cantiere, sarà corrisposto un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina pcr ogni Km di strada percorso, detratta la franchigia corrispondente alla distanza chilometrica tra casa e luogo di assunzione (sede legale della Cooperativa o eventuali sedi secondarie o centri operativi o impianti con carattere di stabilità o sede del Municipio del Comune di assunzione).

Le parti convengono che dovrà essere privilegiato l'uso dei mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Cooperativa.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.

Art. 12 - Indennita' di guida

Ai lavoratori comandati a condurre il mezzo di trasporto messo a disposizione dall'azienda per i trasferimenti di dipendenti al cantiere di lavoro e viceversa, il tempo di guida sarà retribuito con la tariffa oraria corrispondente al 3° livello.

Resta inteso che una volta definito il tempo medio necessario a effettuare il percorso, questo sarà preso a riferimento per il calcolo economico moltiplicandolo per le volte e per i giorni che il lavoratore espleta tale mansione.

Art. 13 -  Autisti

Si concorda che i mezzi di proprietà aziendale e di norma usati dagli autisti, saranno provvisti di apposita assicurazione contro il rischio di ritiro, della patente.

Inoltre, l'autista oggetto di ritiro o sospensione della patente, avrà diritto alla conservazione del posto e sarà adibito ad altra mansione sino al recupero del documento di guida.

Per gli addetti ai trasporti, assegnati in permanenza in cantieri con regime di trasferta, vale il trattamento indicato alla voce trasferta. Se invece gli stessi addetti, effettuati i singoli trasporti, sono tenuti a ritornare in sede, avranno garantito il rimborso delle spese per vitto e alloggio sostenute per esigenze di servizio.

Resta inteso che in caso di colpa grave, accertata in giudizio, si procederà a norma di legge e di contratto.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore esistenti in sede aziendale.

Art. 14 - Servizio mensa

Per migliorare le condizioni complessive dei lavoratori, le parti concordano di verificare a livello aziendale la possibilità dell'istituzione del servizio mensa attraverso l'utilizzo di mense o di aziende locali di ristorazione alle quali tutti i lavoratori possano accedere. Il costo del pasto sarà a carico dell'impresa per il 75% e del lavoratore per il 25%. Sono fatte salve le condizioni di quanti rientrano nella normativa della trasferta e quelle di miglior favore vigenti a livello aziendale.

Art. 15 - Indennita' territoriale di settore e premio di produzione

L'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati alla data. di stipula del presente Integrativo, hanno i seguenti valori mensili:

Indennita' territoriale di settore

Livello Euro Lire
1 89.14 172.590
2 100.71 195.010
3 111.26 215.420
4 119.50 231.380
5 132.23 256.030
6 158.47 306.840
7 183,24 354.795
8 222.84 431.480

Premio di produzione

Livello Euro Lire
1 78.03 151.090
2 88.01 170.405
3 98.53 190.790
4 119.50 231.380
5 132.23 256.030
6 158.47 306.840
7 183.24 354.795
8 222.84 431.480

Tali nuovi valori sono comprensivi dell'integrazione fra gli importi della Indennità territoriale di Settore e del Premio di Produzione del territorio di Rimini e quelli del territorio di Forlì e Cesena.

Art. 16 - Elemento economico territoriale

Le parti, sulla base del C.C.N.L. 09/02/2000 e dell' accordo, successivamente sottoscritto dalle parti nazionali,che fissa il tetto per l'erogazione variabile dell'elemento economico territoriale,convengono di definire detto elemento variabile in un importo pari ad una percentuale dell' 11% (rispetto al 7%attuale) su paga base , a decorrere dal 01 /01/2003; detta percentuale si eleverà al 14%,sempre su paga base, a far data dal 01/12/2003. La paga base su cui calcolare dette percentuali è quella in vigore al 01/01/2003. In relazione a quanto sopra L' EET di cui all' art. 6 del C.C.N.L. del 09/02/2000,sarà corrisposto, a partire dal 01/01/2003, a titolo di acconti mensili per gli impiegati e di acconti orari per gli operai, riproporzionati sulle ore effettivamente retribuite, nelle misure di cui alle tabelle dell'art. successivo.

L'EET potrà essere riconosciuto annualmente , in funzione del migliore andamento complessivo del settore, sia cooperativo che privato, nella provincia di Rimini, tenendo conto dei seguenti indicatori negli ultimi cinque anni:

- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella Provincia;

- Numero di ore di cassa integrazione autorizzate;

- Numero di importo complessivo delle concessioni edilizie ,e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, nei principali comuni della provincia;

- Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai in forza alle cooperative , rilevate dalla cassa mutua edile di Rimini, e dalla CEDAIIER;

Al fine della conferma o variazione della misura del EET,in rapporto agli indicatori sopra individuati, le parti si incontreranno nel mese di novembre di ogni anno,per tutta la durata del presente contratto integrativo.

In attesa della conferma o variazione del EET, dal primo gennaio di ogni anno, a partire dal 01//01/2003, per il periodo di vigenza del presente integrativo provinciale, verrà erogato mensilmente un importo, a titolo di acconto sull' EET, come da tabella allegata all'art. successivo.
Con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno si procederà al conguaglio tra quanto anticipato e l'importo dell'EET spettante.
Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione ,di cui al presente art.è stata definita in conformità degli accordi nazionali del 11 giugno e del 3 luglio del 1997 e che l'EET è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23/07/1993,dall'art. 2 del D.L. 25/03/ n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997 n.135, nonché delle circolari INPS n.213 del 06/11/1996 e n. 114 del 01/06/1998.

Art.16 bis - Misura dell' EET

In relazione a quanto previsto dal precedente art., l'EET di cui all'art. 6 del C.C.N.L., sarà corrisposto , con decorrenza 01/01/2003,in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai, nelle misure di cui alla tabella seguente:

Livello Acconto mensile Acconto orario
8 141,17 0,81
7 118,58 0,68
6 101,64 0,59
5 86,40 0,50
4 77,08 0,45
3 71,71 0,41
2 64,37 0,37
1 56,47 0,33

In relazione a quanto previsto dal precedente art.l'EET di cui all'art.6 del C.C.N.L., sarà corrisposto,con decorrenza 01/12/2003,in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai, nelle misure di cui alla tabella seguente:

Livello Acconto mensile Acconto orario
8 179,67 1,03
7 150,92 0,87
6 129,36 0,75
5 109,96 0,64
4 98,10 0,57
3 91,27 0,53
2 81,93 0,47
1 71,87 0,41

Art. 17 - Formazione professionale

Le Associazioni delle Imprese Cooperative e FILLEA/FILCA/FENEAL provinciali concordano sulla necessità di addivenire ad una ristrutturazione del sistema di formazione professionale nel settore delle costruzioni. Riconoscono altresì, la necessità che a far parte degli organismi di gestione della scuola Edile provinciale vengano chiamate tutte le Associazioni Imprenditoriali del settore, al fine di poter concorrere tutti alla partecipazione e alla definizione di progetti formativi e di qualificazione per giovani residenti e/o per lavoratori immigrati, in quanto si ritiene necessario creare condizioni professionali per la immissione nel settore di nuove e giovani forze.

Al fine di incentivare la partecipazione di giovani a corsi di formazione professionale promossi e gestiti dalla scuola edile o da altri enti di formazione, riconosciuti come tali dalle parti sociali, si concorda che il tempo di' frequenza a detti corsi (certificato dall'ente di formazione)
concorrerà a ridurre la durata dell'apprendistato di un pari periodo.

Inoltre, convenendo sulla necessità di una specializzazione professionale, in particolare per le maestranze già occupate nel settore, si ritiene opportuno compiere un salto di qualità in questa direzione attraverso l'incentivazione dei lavoratori alla frequenza a corsi gestiti autonomamente dalle cooperative, da centri di formazione del movimento cooperativo e/o dalla scuola edile.

A tal fine si conviene di estendere il diritto all'utilizzo delle 150 ore previste dall'art. 27 (diritto allo studio) del vigente C.C.N.L., con le medesime modalità.

Si conviene che entro 4 mesi dal termine del corso si attiveranno dei confronti, nelle singole aziende, per verificare l'aderenza del livello di inquadramento alle specializzazioni conseguite.

Art. 18 - Contratti formazione lavoro

Ai giovani assunti con Contratto di Formazione Lavoro verrà riconosciuta l'indennità territoriale di settore o il premio di produzione della categoria di appartenenza e l'elemento economico territoriale.

Si conviene che la formazione teorica, prevista nei singoli progetti formativi ai fini dell' acquisizione della professionalità, redatti e diretti dall'Impresa, sarà effettuata tramite centri e scuole di formazione già esistenti.

Art. 18 bis - Lavoro temporaneo

Fermo restando quanto definito dall'art. 30 bis paragrafo c,del C.C.N.L. 09/02/2000 e dal punto 3 del verbale di accordo del 04/02/2002,le parti a livello territoriale hanno voluto ulteriormente definire quanto segue:

a) le cooperative,a cui si applica il presente contratto integrativo,non potranno utilizzare prestatori di lavoro temporaneo per mansioni previste dal primo livello della classificazione del personale di cui all' art. 14 , sezione 2^ del C.C.N.L. 09/02/2000.

b) In applicazione della lettera b) art. 3 del verbale di accordo nazionale del 04/02/2002 e dell'art.4 della legge 196/97 le agenzie di lavoro temporaneo, operanti nella provincia di Rimini,erogheranno ai lavoratori utilizzati dalle cooperative edili della provincia di Rimini,l'Elemento Economico Territoriale di cui all' art. 16 del presente contratto integrativo provinciale, con le stesse modalità previste dal suddetto articolo ; e cioè in acconti orari per gli operai e in acconti mensili per gli impiegati. pertanto le cooperative edili che intendono utilizzare prestatori di lavoro temporaneo,informeranno le agenzie,a cui si rivolgeranno di quanto stabilito dalla presente lettera b.

c) la comunicazione di cui all'art.4 lettera a), della legge 196/97 è estesa anche alla Cassa Mutua Edile di Rimini e comprende anche il committente del lavoro, l'ubicazione del cantiere, l'agenzia di lavoro temporaneo a cui la cooperativa edile si rivolge e le mansioni a cui vengono adibiti i prestatori di lavoro temporaneo richiesti.

Art. 19 - Inquadramenti professionali

Entro il 1994 si terranno incontri a livello delle singole Cooperative per una verifica degli inquadramenti dei lavoratori.

Particolare attenzione sarà dedicata ai lavoratori inquadrati allo livello ed ai capi cantiere.

A fronte dei significativi cambiamenti intervenuti nel ciclo produttivo e sotto il versante gestionale, che hanno portato le cooperative a misurarsi con problematiche di natura tecnica, organizzativa e gestionale su commesse di grosse dimensioni e complessità, le parti ritengono applicabile in via sperimentale ed a livello di ogni singola azienda, la collocazione di lavoratori con inquadramento operaio al 70 livello.
A tale scopo si individuano alcuni criteri di riferimento utili al fine della applicazione di tale livello (ALLEGATO 3 ).

La scelta di applicazione a titolo sperimentale, cui le parti convengono di addivenire, va collegata all'esigenza di meglio analizzare e studiare le modifiche tecnico organizzative intervenute nel ciclo produttivo, i cambiamenti conseguenti intervenuti nei contenuti professionali delle singole posizioni per poi produrre gli adeguamenti anche in termini di profili professionali.

Le OO.SS. e le cooperative si danno reciprocamente atto che quanto sopra non comporta nessuna modifica nella distribuzione professionale dei lavoratori sui livelli inferiori.

Art. 20 - Cassa integrazione guadagni

Eventuali ricorsi alla cassa integrazione guadagni ordinaria, sospensione causa maltempo, saranno oggetto di una informazione confronto di merito fra direzione aziendale e organizzazioni sindacali. La direzione aziendale darà informazione dell'eventuale ricorso alla CIG/O almeno una settimana prima della sospensione o della prevista interruzione lavori.

Indipendentemente dalle cause i dati relativi alle competenze dei lavoratori (periodo, ore, importo) sono da registrare a libro paga a titolo di anticipazione da parte datore di lavoro.

Si ribadisce la responsabilità della cooperativa nel porre i lavoratori in CIG. Qualora la richiesta non fosse accolta per motivi manifestamente dipendenti dalla dell'impresa o da vizi procedurali, la cooperativa dovrà corrispondere in l'importo perso dai lavoratori. La cooperativa è tenuta a fornire, su richiesta dei delegati sindacali o dalle OO.SS. territoriali, l'elenco dei beneficiari della CI G e l'importo corrisposto ad ogni lavoratore.

Art. 21 - Sicurezza - prevenzione infortuni - CPT

Le parti concordano sull' esigenza di intensificare l'impegno per di sicurezza e per l'adozione delle iniziative più adeguate per la tutela della salute dei lavoratori.

In questo contesto si inserisce il ruolo del CPT attivato con l'accordo del 10/12/92 il cui testo e il regolamento fanno parte del presente accordo (ALLEGATO 4).

Art. 22 - Indennita' per lavori speciali impiego sostanze tossiche /nocive

In aggiunta all'art. 60 del C.C.N.L., fermo restando quanto previsto dall'art. stesso ( Indennità per lavori speciali), si precisa che l'indennità prevista al punto 9 (11%) andrà corrisposta anche per lavori che richiedano l'uso di sostanze nocive cancerogene, anche se eseguiti al di fuori di stabilimenti. ESEMPIO: stesa del Bitume.

L' indennità viene erogata a tutti i componenti la squadra impegnata nella stesa del bitume;qualora in altri contratti integrativi provinciali dell'edilizia della provincia di Rimini, venisse definita una percentuale superiore all 11% sempre erogata a tutta la squadra, anche la percentuale prevista dal presente articolo verrà rivalutata con effetto immediato, nella misura stabilita negli altri integrativi provinciali dell' edilizia della provincia di Rimini.

Art. 23 - Controlli sanitari

In conformità alle norme di cui all' art. 9 della legge 300/70 (Statuto dei diritti dei lavoratori) le Cooperative sono tenute a inviare i lavoratori dipendenti alle visite di controllo sanitario presso i Servizi di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro delle U.S.L. o presso altri Enti o Istituti all'uopo preposti, scelti di comune accordo.

Le visite dovranno essere effettuate almeno una volta all'anno e comunque nell' ambito delle norme previste dalla legge vigente.

In ogni Cooperativa saranno istituiti i libretti sanitari e di rischio. Le spese relative a carico dell'azienda.

Le parti si impegnano comunque a seguire l'impostazione, in materia di medicina del lavoro, concordate a livello territoriale fra le parti sociali e U.S.L..

Per quanto concerne le visite mediche le imprese concederanno ai lavoratori un permesso non retribuito per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle stesse. Detto permesso, fino ad un limite massimo di quattro ore verrà retribuito dalla Cassa Edile attingendo al residuo di gestione della Cassa stessa.

Qualora eccezionalmente per l'effettuazione della visita medica non dovessero essere sufficienti quattro ore, la retribuzione delle ore eccedenti verrà effettuata dalla Cassa Edile a giudizio degli organismi di gestione della medesima.

Le Cooperative si impegnano a tenere un archivio delle schede tecniche delle sostanze utilizzate nel processo produttivo indicanti, oltre alla loro composizione, modalità d'uso, precauzioni, tossicità e modalità di pronto soccorso in caso di contatto accidentale, fornite dalle Ditte produttrici e dame adeguate informazioni ai lavoratori.

Art. 24 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. e dopo aver ribadito che il diritto alle ferie è irrinunciabile, le parti convengono di determinare i seguenti periodi di ferie:

a) tre settimane saranno godute collettivamente nel mese di agosto di ogni anno;

b) una settimana sarà goduta individualmente dai lavoratori, previo accordo con la Cooperativa e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell'impresa.

Art. 25 - Lavoratori extracomunitari

Per agevolare il periodico ritorno in famiglia dei lavoratori extra comunitari, viene loro concessa la possibilità di cumulare ferie, permessi sostitutivi, ex festività abolite, R.O.L. ed aspettativa, nei limiti del vigente C.C.N.L., compresi quelli maturati e non fruiti dell'anno precedente. Resta in ogni caso salva la possibilità di raggiungere fra le parti accordi diversi allo scopo di soddisfare specifiche esigenze della Cooperativa e dei lavoratori.

Art. 26 - Trattamento economico delle ferie

In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 58 del C.C.N.L. le parti concordano che le Cooperative debbono provvedere al pagamento diretto ai lavoratori delle giornate di ferie con la retribuzione del mese in cui vengono godute.

Per il periodo feriale deve essere corrisposta la retribuzione globale di fatto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in carenza del godimento in tutto o in parte del periodo feriale, il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del trattamento economico del periodo di ferie non goduto.

Sia agli effetti del pagamento che del godimento, la frazione di mese superiore ai 15 gg. di calendario è considerata come mese intero.
Agli effetti di cui sopra le ore di assenza per malattia e infortunio, sempre nell'ambito dei periodi di conservazione del posto previsti dal C.C.N.L. di settore, nonchè per congedo matrimoniale e permessi retribuiti, vengono equiparati alle effettive prestazioni.

Art. 27 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio

Carenza malattia

A parziale deroga a quanto previsto dall' art. 66 del C.C.N.L. dell' 1/3/91, l'impresa cooperativa erogherà agli operai, per i primi tre giorni di malattia, una indennità pari al 100% della retribuzione a prescindere dalla durata della malattia stessa.

Carenza infortunio

In caso di infortunio l'impresa cooperativa erogherà per i primi tre giorni di assenza, successivi a quello in cui si è verificato l'infortunio, un trattamento pari al 100 % della retribuzione.

Quorum malattia/infortunio

Fermo quanto previsto dal C.C.N.L. in materia di quorum di ore per avere diritto al conguaglio dei contributi dovuti alla Cassa Edile in caso di malattia e infortunio, l'impresa cooperativa ne potrà usufruire anche se i dipendenti non hanno maturato il quorum di 450 ore nel trimestre precedente l'evento purchè il dipendente sia occupato per la prima volta in edilizia o che provenga da altri settori con passaggio diretto o comunque documentando di essere già stato occupato in edilizia nei 6 mesi precedenti il rientro nel settore edile.

Art. 28 - Accantonamenti alla cassa edile e rela tive erogazioni

In riferimento a quanto previsto dall' art. 58 del C.C.N.L. ed in parziale deroga a quest' ultimo, le parti convengono che le cooperative debbano accantonare alla Cassa Mutua Edile di Rimini la sola percentuale del 10% relativa al trattamento economico spettante agli operai per gratifica natalizia.

Per quanto non espressamente modificato dal presente accordo valgono le disposizioni del C.C.N.L.. La cassa Mutua Edile effettuerà in occasione del Natale la erogazione di quanto accantonato a titolo di gratifica nel periodo 1/10 -30/9 antecedente alla liquidazione stessa.

Art. 28 bis - Erogazione ape/o per operai settimo ed ottavo liv.

La SOC. COOP A.R.L. BRACCIANTI RIMINESE,continuerà ad assoggettare le retribuzioni del settimo ed ottavo livello operai ,per il calcolo dei contributi APEO ed APES,da versare alla cassa mutua edile di Rimini.

A far data dalla erogazione APEO di maggio 2003 , la CASSA MUTUA EDILE di Rimini erogherà agli operai inquadrati al settimo e ottavo livello le prestazioni APEO ed APES con gli importi orari di seguito indicate, che saranno rivalutate con gli importi definiti in sede nazionale per l'anno 2003 e seguenti:

7° livello
1ª e 2ª erogazione euro 0,2106 ;
3ª e 4ª erogazione euro 0,4213;
5ª e 6ª erogazione euro 0,6319
7ª e 8ª erogazione euro 0,4827;
9ª erogazione e seguenti euro 1,0533

8° livello
1ª e 2ª erogazione euro 0,2509;
3ª e 4ª erogazione euro 0,5017;
5ª e 6ª erogazione euro 0,7526;
7ª e 8ª erogazione euro 1,0035;
9ª erogazione e seguenti euro.1,2544

La C.B.R. con la firma del presente accordo integrativo provinciale ,rinuncia a recuperare dalla Cassa Mutua Edile di Rimini i contributi versati per i settimi ed ottavi livelli fino ad oggi.

La C.B.R. invierà comunicazione di accettazione di quanto sopra alla Cassa Mutua Edile di Rimini.

La normativa del presente articolo si applicherà anche ad altre COOPERATIVE che intendano inquadrare gli operai al settimo ed ottavo livello.

Art. 29 - Cassa edile

Le parti concordano che debba essere data soluzione alla questione della composizione degli organismi della Cassa Edile con la effettiva presenza a pieno titolo di tutte le componenti presenti nel settore a livello provinciale. In tal senso, nell'ambito dei reciproci ruoli, le rispettive organizzazioni si impegnano a rilanciare adeguate iniziative verso le altre associazioni imprenditoriali per raggiungere una pari dignità di rappresentanza e di gestione della Cassa Edile.

In proposito si conviene di effettuare una verifica a fine 1995 per valutare i risultati raggiunti c decidere di conseguenza.

Le parti ritengono altresì necessario operare affinchè la Cassa Edile diventi anche strumento di controllo capace di giungere, attraverso momenti di analisi e comparazione, alla individuazione delle aziende inadempienti nella applicazione delle nonne contrattuali e legislative e assumere le opportune iniziative nei confronti delle aziende medesime.

In merito alle prestazioni mutualistiche erogate dalla Cassa Edile le Associazioni cooperative riconoscono che esiste l'esigenza di superare la fase sperimentale, in vigore per alcune prestazioni, e vengano aumentati i trattamenti oggi previsti qualificando l'intervento mutualistico stesso.

Art. 30 - Premio fedelta' e. Rivalutazione provvidenze cassa edile

Le centrali cooperative della provincia di Rimini, dichiarano la propria disponibilità alla costituzione, presso la Cassa Mutua Edile, di un fondo provinciale, senza aggravi contributivi per le aziende, che possa garantire ai lavoratori pensionandi ( a partire dai lavoratori che andranno in pensione nel 1998) una integrazione delle prestazioni di APES; inoltre, le parti convengono sulla necessità di una rivalutazione dei valori e la modifica delle modalità. erogazione delle prestazioni, delle attuali provvidenze erogate dalla Cassa Mutua Edile ( protesi dentarie, acustiche, assegno funerario, borse d studio, ecc.). Le parti si incontreranno entro il 30 settembre per verificare la definizione contrattuale di quanto contenuto nel presente articolo.

Art. 31 - Quote sindacali

Con riferimento all'art. 74 del C.C.N.L. viene istituita una delega a livello aziendale per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori da parte delle imprese. Le imprese cooperative, dietro presentazione di delega individuale firmata dal lavoratore interessato, verseranno il contributo sindacale alla Organizzazione prescelta, secondo le modalità da quest' ultima indicate.

Si rimanda all'accordo del 24-7 92 (ALLEGATO 5) per le modalità ulteriori di esenzione delle quote delega e delle quote di adesione contrattuale di competenza delle Organizzazioni Sindacali Provinciali.

Per quanto riguarda le quote di Adesione Contrattuale Territoriale e Nazionale le parti si danno atto che le imprese cooperative verseranno alla Cassa Edile soltanto le quote di spettanza delle sole Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 32 - Decorrenza e durata

Salvo quanto disposto dalla contrattazione nazionale o da singoli articoli il presente accordo decorre dal primo gennaio 2003 ed avrà durata fino al 31/12/2006.